GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 145 DEL 25/6/2007

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

COMUNICATO 
Contratto  d'interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 2 della
parte I  dell'ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU per
il  personale  dei  comparti delle pubbliche amministrazioni e per la
definizione del relativo regolamento elettorale.
    Il  giorno 11 giugno 2007, alle ore 17, ha avuto luogo l'incontro
tra   l'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche
amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali nelle persone
di:
      per l'A.Ra.N.
    il Presidente, Avv. Massimo Massella Ducci Teri - Firmato;
    per le Confederazioni sindacali
    Cgil - Firmato;
    Cisl - Firmato;
    Uil - Firmato;
    Confsal - Firmato;
    Cisal - Firmato;
    RDB-CUB - Firmato;
    Ugl - Firmato.
    Al  termine  della  riunione,  le  parti  suddette  sottoscrivono
l'allegato Contratto d'interpretazione autentica dell'art. 7, comma 2
della  parte  I  dell'ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle
RSU  per  il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e
per la definizione del relativo regolamento elettorale.
    Premesso   che  il  tribunale  di  Crotone,  sezione  lavoro,  in
relazione alla causa tra CONFSAL - UNSA, CGIL FP e UIL PA contro CISL
FPS  e  rag. Salvatore Divuono (RG n. 503/2005), a scioglimento della
riserva assunta nell'udienza del 14 febbraio 2006 ha ritenuto che per
poter  definire  la  controversia  di  cui  al giudizio e' necessario
risolvere,  in  via pregiudiziale, la seguente questione: "se in caso
di  decadenza  dalla  carica  di  componente  della RSU per accertata
incompatibilita'  ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo collettivo quadro
per  la  costituzione  delle rappresentanze sindacali unitarie per il
personale  dei  comparti delle p.a. e per la definizione del relativo
regolamento  elettorale  si  applichi o meno il disposto dell'art. 7,
comma 2  dell'ACQ  citato  (sostituzione  con il primo dei non eletti
della medesima lista)";
    Considerato  che  l'attuale  comma 2  dell'art. 7 dell'ACQ citato
prevede   testualmente   che  "In  caso  di  dimissioni  di  uno  dei
componenti,  lo  stesso  sara'  sostituito  dal  primo dei non eletti
appartenente alla medesima lista".
    Tenuto  conto che lo spirito di tale norma e' quello di garantire
la  stabilita'  della  contrattazione nei luoghi di lavoro e, quindi,
dell'organismo  di  rappresentanza  dei  lavoratori,  consentendo  la
sostituzione,  ove possibile, del componente che cessa dalla funzione
con il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista;
    Che  in presenza di un numero molto consistente di RSU costituite
da  soli  n.  3  componenti eletti, nel caso in cui non si preveda la
sostituzione  del componente che cessa dalla funzione, ne deriverebbe
la  decadenza della RSU per mancanza di numero legale, e si dovrebbe,
conseguentemente, ricorrere a nuove elezioni;
    Che  le  parti  concordano  che  con  il termine "dimissioni", in
considerazione  della logica che ha ispirato la clausola sopracitata,
si  sia  inteso comprendere tutti i casi di cessazione dalla funzione
di  eletto  nella  RSU per motivi soggettivi e oggettivi e, quindi, a
prescindere  dalla  causa  che  la determina, dimissioni o decadenza,
fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7;
    Tutto  quanto  sopra  premesso e considerato, le parti concordano
l'interpretazione   autentica   dell'art.  7,  comma 2  dell'ACQ  del
7 agosto 1998 nel testo che segue:
                               Art. 1.

  1.  Con  il  termine  "dimissioni"  si  intende la cessazione dalla
funzione  di  componente  della  RSU per tutte le cause soggettive ed
oggettive che la determinano.


fp07-gr07