AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto d'interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 2 della
parte I dell'ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU per
il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la
definizione del relativo regolamento elettorale.
Il giorno 11 giugno 2007, alle ore 17, ha avuto luogo l'incontro
tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali nelle persone
di:
per l'A.Ra.N.
il Presidente, Avv. Massimo Massella Ducci Teri - Firmato;
per le Confederazioni sindacali
Cgil - Firmato;
Cisl - Firmato;
Uil - Firmato;
Confsal - Firmato;
Cisal - Firmato;
RDB-CUB - Firmato;
Ugl - Firmato.
Al termine della riunione, le parti suddette sottoscrivono
l'allegato Contratto d'interpretazione autentica dell'art. 7, comma 2
della parte I dell'ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle
RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e
per la definizione del relativo regolamento elettorale.
Premesso che il tribunale di Crotone, sezione lavoro, in
relazione alla causa tra CONFSAL - UNSA, CGIL FP e UIL PA contro CISL
FPS e rag. Salvatore Divuono (RG n. 503/2005), a scioglimento della
riserva assunta nell'udienza del 14 febbraio 2006 ha ritenuto che per
poter definire la controversia di cui al giudizio e' necessario
risolvere, in via pregiudiziale, la seguente questione: "se in caso
di decadenza dalla carica di componente della RSU per accertata
incompatibilita' ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo collettivo quadro
per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il
personale dei comparti delle p.a. e per la definizione del relativo
regolamento elettorale si applichi o meno il disposto dell'art. 7,
comma 2 dell'ACQ citato (sostituzione con il primo dei non eletti
della medesima lista)";
Considerato che l'attuale comma 2 dell'art. 7 dell'ACQ citato
prevede testualmente che "In caso di dimissioni di uno dei
componenti, lo stesso sara' sostituito dal primo dei non eletti
appartenente alla medesima lista".
Tenuto conto che lo spirito di tale norma e' quello di garantire
la stabilita' della contrattazione nei luoghi di lavoro e, quindi,
dell'organismo di rappresentanza dei lavoratori, consentendo la
sostituzione, ove possibile, del componente che cessa dalla funzione
con il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista;
Che in presenza di un numero molto consistente di RSU costituite
da soli n. 3 componenti eletti, nel caso in cui non si preveda la
sostituzione del componente che cessa dalla funzione, ne deriverebbe
la decadenza della RSU per mancanza di numero legale, e si dovrebbe,
conseguentemente, ricorrere a nuove elezioni;
Che le parti concordano che con il termine "dimissioni", in
considerazione della logica che ha ispirato la clausola sopracitata,
si sia inteso comprendere tutti i casi di cessazione dalla funzione
di eletto nella RSU per motivi soggettivi e oggettivi e, quindi, a
prescindere dalla causa che la determina, dimissioni o decadenza,
fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7;
Tutto quanto sopra premesso e considerato, le parti concordano
l'interpretazione autentica dell'art. 7, comma 2 dell'ACQ del
7 agosto 1998 nel testo che segue:
Art. 1.
1. Con il termine "dimissioni" si intende la cessazione dalla
funzione di componente della RSU per tutte le cause soggettive ed
oggettive che la determinano.