GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 190 DEL 17/08/2007

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

CIRCOLARE 6 agosto 2007, n. 28 
Articolo   48-bis   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
29 settembre  1973,  n.  602  - Disposizioni sui pagamenti di importo
superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni -
Prime modalita' applicative.
                            Agli  Uffici centrali del bilancio presso
                            le Amministrazioni centrali dello Stato
                            All'Ufficio centrale di ragioneria presso
                            l'Amministrazione  autonoma  dei Monopoli
                            di Stato
                            Alle Ragionerie provinciali dello Stato
                            Ai  Revisori  dei conti in rappresentanza
                            del   Ministro   dell'economia   e  delle
                            finanze  presso  gli  Enti  ed  organismi
                            pubblici
                               e per conoscenza:
                            Alla   Presidenza   del   Consiglio   dei
                            Ministri - Segretariato generale
                            Alle amministrazioni centrali dello Stato
                            - Gabinetto
                            All'Amministrazione autonoma dei Monopoli
                            di Stato
                            Al Consiglio di Stato
                            Alla Corte dei conti
                            All'Avvocatura generale dello Stato

                              Premessa:
  L'art.  2,  comma 9,  del  decreto-legge  3 ottobre  2006,  n. 262,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
ha   introdotto   l'art.  48-bis  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  Il  citato  art.  48-bis,  comma 1,  dispone che le amministrazioni
pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma 2,  del  decreto  legislativo
30 marzo  2001,  n.  165,  e  le societa' a prevalente partecipazione
pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un
importo   superiore  a  diecimila  euro,  verificano,  anche  in  via
telematica,   se  il  beneficiario  e'  inadempiente  all'obbligo  di
versamento  derivante  dalla  notifica  di  una  o  piu'  cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e,
in  caso  affermativo,  non  procedono  al  pagamento,  segnalando la
circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai
fini   dell'esercizio   dell'attivita'  di  riscossione  delle  somme
iscritte a ruolo.
  Il  comma 2  del  medesimo  art. 48-bis prevede che le modalita' di
attuazione  delle suddette disposizioni sono adottate con regolamento
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  Cio'  premesso,  nel far presente che a tutt'oggi detto regolamento
non  e'  stato  ancora  emanato,  va  tuttavia  sottolineato  che non
sussistono  dubbi circa l'immediata applicabilita' delle disposizioni
in  esame;  pertanto,  il  precetto  contenuto  al comma 1, dell'art.
48-bis,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973
non   puo'  risultare  condizionato  dall'emanazione  del  menzionato
regolamento,  il  quale, a ben vedere, assolve al limitato compito di
meglio  tracciare le procedure operative per rendere piu' efficace il
dettato legislativo, di per se' gia' attuabile e cogente.
  Sulla  questione,  infatti,  e'  stato  puntualmente  osservato che
quest'ultimo   provvedimento   di   attuazione  "non  incide  sull'an
dell'applicazione,  ma  e' deputato solo a specificare il quomodo (le
modalita' di attuazione) .. L'emanando regolamento, quindi, secondo i
principi  sulla gerarchia delle fonti, potra' e dovra' specificare le
modalita'  di attuazione del precetto, ma giammai potra' incidere sul
contenuto  dell'obbligo  normativamente  imposto  in  presenza di una
fattispecie   gia'  sufficientemente  delineata"  (Corte  dei  conti,
Sezione  regionale  di  controllo per la Basilicata, Deliberazione n.
10/2007 del 14 maggio 2007).
  Cio'  posto,  nelle  more dell'emanazione del suddetto regolamento,
appare utile fornire a codesti Uffici e Ragionerie (di seguito uffici
riscontranti),   appartenenti   al   sistema   delle  ragionerie  del
dipartimento  della  Ragioneria  Generale dello Stato, ed ai revisori
dei  conti  in  rappresentanza  del  Ministero  dell'economia e delle
finanze  presso gli enti ed organismi pubblici, alcune linee guida da
seguire  nelle  operazioni di riscontro circa la corretta ed uniforme
applicazione  delle  disposizioni contenute nel piu' volte menzionato
art. 48-bis.
  Tali  linee  guida  possono essere utilizzate anche dagli organi di
controllo   delle  societa'  a  prevalente  partecipazione  pubblica,
rientranti  espressamente  nell'ambito  di  applicazione della citata
disposizione legislativa.
  Va  da  se'  e  a  fortiori  che  dette linee guida assumono valore
precettivo,  qualora  la veste di soggetto pagatore sia assunta dallo
stesso ufficio riscontrante.
                       Modalita' di controllo
  Gli    uffici    riscontranti    ed    i    revisori,   nell'ambito
dell'espletamento  dei  controlli  di  regolarita'  amministrativa  e
contabile  di  propria  competenza,  avranno  cura di appurare che le
amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo  n.  165  del  2001, nel caso di pagamenti superiori alla
soglia di diecimila euro, abbiano provveduto ad esperire le opportune
e preliminari verifiche presso Equitalia S.p.A. nella sua qualita' di
agente   della   riscossione,   giusta  previsione  dell'art.  3  del
decreto-legge  30 settembre  2005,  n.  203,  convertito  dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248.
  Tale   verifica   da  parte  delle  amministrazioni  potra'  essere
effettuata   utilizzando,   oltre   ai   tradizionali   strumenti  di
comunicazione  (servizio postale, telefax, eccetera), preferibilmente
le   piu'   economiche   e   veloci   procedure   telematiche  (posta
elettronica).
  In alternativa alle esposte modalita' di verifica, si puo' ritenere
sufficiente l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione che dispone
il  pagamento,  di  una  dichiarazione,  da  accludere  al mandato di
pagamento,  resa  dal  beneficiario  dalla quale risulti l'assenza di
qualsiasi  inadempimento  derivante  dalla  notifica  di  una  o piu'
cartelle  di  pagamento  ovvero  lo  stato  e  la  misura delle somme
eventualmente dovute.
  La  predetta  dichiarazione,  da  rendere  ai  sensi  dell'art.  47
"dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta" del decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, potra' essere
formulata   secondo  il  fac-simile  unito  alla  presente  circolare
(allegato  A).  In  particolare, la dichiarazione dovra' contenere il
richiamo  alle  sanzioni  penali  previste  dall'art.  76  del citato
decreto  n.  445  del  2000  per  le ipotesi di falsita' in atti e di
dichiarazioni  mendaci,  nonche' l'informativa di cui all'art. 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  La  dichiarazione,  al  fine  di  soddisfare l'obiettivo perseguito
dall'art.  48-bis  del decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del  1973,  dovra' essere acquisita dalla competente Amministrazione,
ovviamente  prima dell'emissione del mandato di pagamento, in un arco
temporale ragionevole. A titolo orientativo si puo' ritenere che tale
dichiarazione  non  debba  riferirsi  ad un periodo antecedente venti
giorni l'emissione del mandato.
  Nel  caso  in  cui  il mandato venga emesso al di fuori del periodo
individuato (quindi, indicativamente, oltre il ventesimo giorno dalla
data  in  cui  e'  stata  sottoscritta  la dichiarazione), al fine di
accertare l'eventuale esistenza di inadempienze sopravvenute a carico
del  beneficiario, la dichiarazione resa dovra' essere opportunamente
aggiornata.
  E'  appena  il  caso di soggiungere che le singole amministrazioni,
anche   per   scongiurare   l'insorgenza   di  possibili  ipotesi  di
responsabilita'   amministrativa   nello  svolgimento  delle  proprie
attivita'  istituzionali,  assolveranno  all'obbligo di provvedere al
controllo  delle dichiarazioni ricevute in ossequio alle prescrizioni
contenute nell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000.
  L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di
diecimila  euro  produrra'  la  sospensione del pagamento delle somme
dovute  al  beneficiario  fino  alla  concorrenza  dell'ammontare del
debito  rilevato,  mentre  nel  caso  di  mancata presentazione della
dichiarazione  da  parte  del beneficiario, e sino alla presentazione
della stessa, verra' sospeso il pagamento per l'intero importo.
  Inoltre,  nelle suddette ipotesi di sospensione del pagamento, come
disposto  dal  comma 1  dell'art.  48-bis  del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  602 del 1973, sara' cura delle Amministrazioni
obbligate  segnalare  la  circostanza  all'agente  della  riscossione
competente   per   territorio,  al  fine  di  consentire  l'esercizio
dell'attivita'  di  riscossione delle somme iscritte a ruolo, secondo
la specifica procedura prevista all'art. 72-bis del medesimo decreto.
  In caso di intervenuto assolvimento, da parte del beneficiario, del
debito  derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento,
ovvero di quota-parte di questo, sara' il beneficiario stesso a darne
comunicazione  alla  competente Amministrazione al fine di consentire
la riattivazione della procedura di pagamento a proprio favore.
  Allo scopo di garantire una piena efficacia della nuova disciplina,
si ravvisa, inoltre, l'opportunita' di vigilare affinche' non vengano
posti  in essere artificiosi frazionamenti di un unico pagamento tali
da eludere i descritti obblighi di verifica.
                         Fattispecie escluse
  L'art.  48-bis  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del  1973  mostra, ad una prima lettura, una portata amplissima, tale
da  ricomprendere, potenzialmente, qualsiasi pagamento posto a carico
delle  amministrazioni  pubbliche.  Tuttavia, a ben vedere, si reputa
che   l'esistenza  di  situazioni  particolari  nonche'  esigenze  di
semplificazione    amministrativa    possano,   invero,   portare   a
circoscriverne  l'ambito operativo, escludendo l'obbligo di procedere
alla  richiesta  verifica  nel  caso di pagamenti derivanti da taluni
rapporti giuridici per i quali e' ravvisabile una particolare tutela,
ovvero uno speciale regime.
  Il  riferimento  e',  anzi  tutto,  alle  somme erogate a titolo di
stipendi,  salari, pensioni e altri emolumenti connessi a prestazioni
di  lavoro  dipendente  o  assimilate.  Tali erogazioni, peraltro, si
configurano  perlopiu'  quali  spese  fisse  ed  obbligatorie per cui
appaiono  inderogabili e indilazionabili. Il legislatore, inoltre, ha
piu'  volte  mostrato  una  particolare  attenzione  alla  tutela del
diritto del lavoratore alla corresponsione di tali somme (ad esempio:
l'art.  1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,
n.  180,  prevede,  con  le  eccezioni di cui all'art. 2 dello stesso
decreto,  la  insequestrabilita', impignorabilita' e incedibilita' di
stipendi,  salari,  pensioni ed altri emolumenti dovuti ai dipendenti
delle  pubbliche  amministrazioni; la legge 8 giugno 1966, n. 424, ha
abrogato  le  disposizioni  che  prevedevano,  a  seguito di condanna
penale  o  provvedimento  disciplinare, la riduzione o la sospensione
delle pensioni a carico dello Stato).
  Inoltre,  si  ritiene non rientrino nel campo di applicazione della
norma   in   esame   i  pagamenti  disposti  in  virtu'  di  pronunce
giurisdizionali  esecutive.  Ferma  restando  la facolta' di proporre
opposizione  all'esecuzione,  e'  da  considerare  che,  bloccando il
pagamento dovuto, si verrebbe, di fatto, a sospendere l'esecuzione di
un  ordine  dell'autorita'  giudiziaria  sulla  base  di accertamenti
strumentali ad un procedimento amministrativo.
  Nelle  suddette  fattispecie, il mandato di pagamento dovra' essere
corredato di idonea motivazione, esposta anche con un semplice rinvio
per relationem a documentazione gia' in possesso dell'Amministrazione
ordinante il pagamento, circa la sussistenza delle cennate ipotesi di
esclusione.
  In  proposito e' d'obbligo sottolineare, che le istruzioni diramate
con  la  presente  circolare troveranno una piu' esaustiva e organica
disciplina nell'emanando regolamento di attuazione, il quale potrebbe
anche discostarsi dalle indicate ipotesi di esclusione.
                   Trattamento delle irregolarita'
  Per  il  trattamento  di eventuali irregolarita' rilevate in ordine
all'osservanza  delle  prescrizioni contenute nel citato art. 48-bis,
si  ritiene  che,  in  prima  istanza,  vadano  promosse tutte quelle
iniziative  volte  ad  acclarare  l'esistenza  o meno di un'effettiva
ipotesi di danno erariale.
  In  particolare,  dovranno  essere  richiesti opportuni chiarimenti
all'Amministrazione che ha ordinato e, si presume, gia' effettuato il
pagamento. Nello specifico, occorrera' procedere all'effettuazione di
una  verifica  "ora  per  allora"  circa la presenza di inadempimenti
all'obbligo  di  versamento  derivante  dalla  notifica di una o piu'
cartelle  di  pagamento  per  un  ammontare  complessivo  pari almeno
all'importo   di   diecimila  euro  e,  in  caso  affermativo,  sara'
indispensabile    effettuare    l'ulteriore   riscontro   in   merito
all'esistenza  di un eventuale adempimento successivo dell'obbligo di
versamento da parte del beneficiario.
  Invece,  nell'ipotesi  di accertato inadempimento si e' dell'avviso
che, al di la' delle azioni intraprese dall'agente della riscossione,
anche l'Amministrazione che ha disposto il pagamento debba provvedere
a  diffidare il beneficiario affinche' soddisfi la pretesa creditoria
esposta nelle cartelle di pagamento notificategli e scadute.
  Infine, in caso di perdurante inadempienza all'obbligo di pagamento
richiesto  dall'agente della riscossione, gli uffici riscontranti e i
revisori  dei  conti  -  nel  rispetto  dei  termini  di prescrizione
indicati dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni,  e  delle  precisazioni  contenute  nella circolare n.
44/2006  -  provvederanno  a  trasmettere  apposita segnalazione alla
competente   Procura   regionale  della  magistratura  contabile,  in
conformita' delle direttive contenute nell'Indirizzo di coordinamento
del 28 febbraio 1998, n. 16, del Procuratore generale della Corte dei
conti.
  Ad   ogni   buon   conto,  non  sembra  superfluo  sottolineare  la
circostanza  che  le presenti istruzioni rappresentano soltanto prime
modalita' attuative della disposizione contenuta nell'art. 48-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
  Dette istruzioni, quindi, vengono diramate nelle more dell'adozione
del  previsto  regolamento  ministeriale, nella consapevolezza che il
medesimo  regolamento  potrebbe  contenere anche statuizioni in parte
difformi.
    Roma, 6 agosto 2007
                           Il ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
Allegati pag. 22 e pag. 23   

fp07-gr07