MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 6 agosto 2007, n. 28
Articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sui pagamenti di importo
superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni -
Prime modalita' applicative.
Agli Uffici centrali del bilancio presso
le Amministrazioni centrali dello Stato
All'Ufficio centrale di ragioneria presso
l'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato
Alle Ragionerie provinciali dello Stato
Ai Revisori dei conti in rappresentanza
del Ministro dell'economia e delle
finanze presso gli Enti ed organismi
pubblici
e per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
Alle amministrazioni centrali dello Stato
- Gabinetto
All'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
All'Avvocatura generale dello Stato
Premessa:
L'art. 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
ha introdotto l'art. 48-bis al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Il citato art. 48-bis, comma 1, dispone che le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione
pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un
importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via
telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e,
in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la
circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai
fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme
iscritte a ruolo.
Il comma 2 del medesimo art. 48-bis prevede che le modalita' di
attuazione delle suddette disposizioni sono adottate con regolamento
del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Cio' premesso, nel far presente che a tutt'oggi detto regolamento
non e' stato ancora emanato, va tuttavia sottolineato che non
sussistono dubbi circa l'immediata applicabilita' delle disposizioni
in esame; pertanto, il precetto contenuto al comma 1, dell'art.
48-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973
non puo' risultare condizionato dall'emanazione del menzionato
regolamento, il quale, a ben vedere, assolve al limitato compito di
meglio tracciare le procedure operative per rendere piu' efficace il
dettato legislativo, di per se' gia' attuabile e cogente.
Sulla questione, infatti, e' stato puntualmente osservato che
quest'ultimo provvedimento di attuazione "non incide sull'an
dell'applicazione, ma e' deputato solo a specificare il quomodo (le
modalita' di attuazione) .. L'emanando regolamento, quindi, secondo i
principi sulla gerarchia delle fonti, potra' e dovra' specificare le
modalita' di attuazione del precetto, ma giammai potra' incidere sul
contenuto dell'obbligo normativamente imposto in presenza di una
fattispecie gia' sufficientemente delineata" (Corte dei conti,
Sezione regionale di controllo per la Basilicata, Deliberazione n.
10/2007 del 14 maggio 2007).
Cio' posto, nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento,
appare utile fornire a codesti Uffici e Ragionerie (di seguito uffici
riscontranti), appartenenti al sistema delle ragionerie del
dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ed ai revisori
dei conti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle
finanze presso gli enti ed organismi pubblici, alcune linee guida da
seguire nelle operazioni di riscontro circa la corretta ed uniforme
applicazione delle disposizioni contenute nel piu' volte menzionato
art. 48-bis.
Tali linee guida possono essere utilizzate anche dagli organi di
controllo delle societa' a prevalente partecipazione pubblica,
rientranti espressamente nell'ambito di applicazione della citata
disposizione legislativa.
Va da se' e a fortiori che dette linee guida assumono valore
precettivo, qualora la veste di soggetto pagatore sia assunta dallo
stesso ufficio riscontrante.
Modalita' di controllo
Gli uffici riscontranti ed i revisori, nell'ambito
dell'espletamento dei controlli di regolarita' amministrativa e
contabile di propria competenza, avranno cura di appurare che le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, nel caso di pagamenti superiori alla
soglia di diecimila euro, abbiano provveduto ad esperire le opportune
e preliminari verifiche presso Equitalia S.p.A. nella sua qualita' di
agente della riscossione, giusta previsione dell'art. 3 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248.
Tale verifica da parte delle amministrazioni potra' essere
effettuata utilizzando, oltre ai tradizionali strumenti di
comunicazione (servizio postale, telefax, eccetera), preferibilmente
le piu' economiche e veloci procedure telematiche (posta
elettronica).
In alternativa alle esposte modalita' di verifica, si puo' ritenere
sufficiente l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione che dispone
il pagamento, di una dichiarazione, da accludere al mandato di
pagamento, resa dal beneficiario dalla quale risulti l'assenza di
qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o piu'
cartelle di pagamento ovvero lo stato e la misura delle somme
eventualmente dovute.
La predetta dichiarazione, da rendere ai sensi dell'art. 47
"dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta" del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, potra' essere
formulata secondo il fac-simile unito alla presente circolare
(allegato A). In particolare, la dichiarazione dovra' contenere il
richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato
decreto n. 445 del 2000 per le ipotesi di falsita' in atti e di
dichiarazioni mendaci, nonche' l'informativa di cui all'art. 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
La dichiarazione, al fine di soddisfare l'obiettivo perseguito
dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1973, dovra' essere acquisita dalla competente Amministrazione,
ovviamente prima dell'emissione del mandato di pagamento, in un arco
temporale ragionevole. A titolo orientativo si puo' ritenere che tale
dichiarazione non debba riferirsi ad un periodo antecedente venti
giorni l'emissione del mandato.
Nel caso in cui il mandato venga emesso al di fuori del periodo
individuato (quindi, indicativamente, oltre il ventesimo giorno dalla
data in cui e' stata sottoscritta la dichiarazione), al fine di
accertare l'eventuale esistenza di inadempienze sopravvenute a carico
del beneficiario, la dichiarazione resa dovra' essere opportunamente
aggiornata.
E' appena il caso di soggiungere che le singole amministrazioni,
anche per scongiurare l'insorgenza di possibili ipotesi di
responsabilita' amministrativa nello svolgimento delle proprie
attivita' istituzionali, assolveranno all'obbligo di provvedere al
controllo delle dichiarazioni ricevute in ossequio alle prescrizioni
contenute nell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000.
L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di
diecimila euro produrra' la sospensione del pagamento delle somme
dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del
debito rilevato, mentre nel caso di mancata presentazione della
dichiarazione da parte del beneficiario, e sino alla presentazione
della stessa, verra' sospeso il pagamento per l'intero importo.
Inoltre, nelle suddette ipotesi di sospensione del pagamento, come
disposto dal comma 1 dell'art. 48-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973, sara' cura delle Amministrazioni
obbligate segnalare la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio, al fine di consentire l'esercizio
dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo, secondo
la specifica procedura prevista all'art. 72-bis del medesimo decreto.
In caso di intervenuto assolvimento, da parte del beneficiario, del
debito derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento,
ovvero di quota-parte di questo, sara' il beneficiario stesso a darne
comunicazione alla competente Amministrazione al fine di consentire
la riattivazione della procedura di pagamento a proprio favore.
Allo scopo di garantire una piena efficacia della nuova disciplina,
si ravvisa, inoltre, l'opportunita' di vigilare affinche' non vengano
posti in essere artificiosi frazionamenti di un unico pagamento tali
da eludere i descritti obblighi di verifica.
Fattispecie escluse
L'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1973 mostra, ad una prima lettura, una portata amplissima, tale
da ricomprendere, potenzialmente, qualsiasi pagamento posto a carico
delle amministrazioni pubbliche. Tuttavia, a ben vedere, si reputa
che l'esistenza di situazioni particolari nonche' esigenze di
semplificazione amministrativa possano, invero, portare a
circoscriverne l'ambito operativo, escludendo l'obbligo di procedere
alla richiesta verifica nel caso di pagamenti derivanti da taluni
rapporti giuridici per i quali e' ravvisabile una particolare tutela,
ovvero uno speciale regime.
Il riferimento e', anzi tutto, alle somme erogate a titolo di
stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti connessi a prestazioni
di lavoro dipendente o assimilate. Tali erogazioni, peraltro, si
configurano perlopiu' quali spese fisse ed obbligatorie per cui
appaiono inderogabili e indilazionabili. Il legislatore, inoltre, ha
piu' volte mostrato una particolare attenzione alla tutela del
diritto del lavoratore alla corresponsione di tali somme (ad esempio:
l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,
n. 180, prevede, con le eccezioni di cui all'art. 2 dello stesso
decreto, la insequestrabilita', impignorabilita' e incedibilita' di
stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti dovuti ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni; la legge 8 giugno 1966, n. 424, ha
abrogato le disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna
penale o provvedimento disciplinare, la riduzione o la sospensione
delle pensioni a carico dello Stato).
Inoltre, si ritiene non rientrino nel campo di applicazione della
norma in esame i pagamenti disposti in virtu' di pronunce
giurisdizionali esecutive. Ferma restando la facolta' di proporre
opposizione all'esecuzione, e' da considerare che, bloccando il
pagamento dovuto, si verrebbe, di fatto, a sospendere l'esecuzione di
un ordine dell'autorita' giudiziaria sulla base di accertamenti
strumentali ad un procedimento amministrativo.
Nelle suddette fattispecie, il mandato di pagamento dovra' essere
corredato di idonea motivazione, esposta anche con un semplice rinvio
per relationem a documentazione gia' in possesso dell'Amministrazione
ordinante il pagamento, circa la sussistenza delle cennate ipotesi di
esclusione.
In proposito e' d'obbligo sottolineare, che le istruzioni diramate
con la presente circolare troveranno una piu' esaustiva e organica
disciplina nell'emanando regolamento di attuazione, il quale potrebbe
anche discostarsi dalle indicate ipotesi di esclusione.
Trattamento delle irregolarita'
Per il trattamento di eventuali irregolarita' rilevate in ordine
all'osservanza delle prescrizioni contenute nel citato art. 48-bis,
si ritiene che, in prima istanza, vadano promosse tutte quelle
iniziative volte ad acclarare l'esistenza o meno di un'effettiva
ipotesi di danno erariale.
In particolare, dovranno essere richiesti opportuni chiarimenti
all'Amministrazione che ha ordinato e, si presume, gia' effettuato il
pagamento. Nello specifico, occorrera' procedere all'effettuazione di
una verifica "ora per allora" circa la presenza di inadempimenti
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu'
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno
all'importo di diecimila euro e, in caso affermativo, sara'
indispensabile effettuare l'ulteriore riscontro in merito
all'esistenza di un eventuale adempimento successivo dell'obbligo di
versamento da parte del beneficiario.
Invece, nell'ipotesi di accertato inadempimento si e' dell'avviso
che, al di la' delle azioni intraprese dall'agente della riscossione,
anche l'Amministrazione che ha disposto il pagamento debba provvedere
a diffidare il beneficiario affinche' soddisfi la pretesa creditoria
esposta nelle cartelle di pagamento notificategli e scadute.
Infine, in caso di perdurante inadempienza all'obbligo di pagamento
richiesto dall'agente della riscossione, gli uffici riscontranti e i
revisori dei conti - nel rispetto dei termini di prescrizione
indicati dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, e delle precisazioni contenute nella circolare n.
44/2006 - provvederanno a trasmettere apposita segnalazione alla
competente Procura regionale della magistratura contabile, in
conformita' delle direttive contenute nell'Indirizzo di coordinamento
del 28 febbraio 1998, n. 16, del Procuratore generale della Corte dei
conti.
Ad ogni buon conto, non sembra superfluo sottolineare la
circostanza che le presenti istruzioni rappresentano soltanto prime
modalita' attuative della disposizione contenuta nell'art. 48-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Dette istruzioni, quindi, vengono diramate nelle more dell'adozione
del previsto regolamento ministeriale, nella consapevolezza che il
medesimo regolamento potrebbe contenere anche statuizioni in parte
difformi.
Roma, 6 agosto 2007
Il ragioniere generale dello Stato: Canzio
Allegati pag. 22 e pag. 23