GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 181 DEL 6/8/2007

MINISTERO DELL'INTERNO 

DECRETO 26 luglio 2007 
Modalita' di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli
stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e
studio di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68.
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

    Vista  la  legge  28 maggio  2007, n. 68, recante "Disciplina dei
soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo
e studio" e, particolarmente:
      l'art. 1, comma 1, in base al quale il permesso di soggiorno di
cui all'art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non e'
richiesto  per  i  cittadini  stranieri che abbiano fatto ingresso in
Italia  per  visite,  affari, turismo o studio, qualora la durata del
soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi;
      l'art.  1,  comma 2,  in  base al quale lo straniero al momento
dell'ingresso o, in caso di provenienza dai Paesi dell'area Schengen,
entro  otto  giorni  dall'ingresso,  e'  tenuto  a  dichiarare la sua
presenza,  rispettivamente  all'autorita'  di frontiera o al questore
della  provincia  in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'interno;
    Visto  il  decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, recante il
testo    unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
    Visto  l'art.  109  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni e integrazioni;
    Ritenuto   di   dover   stabilire  le  modalita'  di  adempimento
dell'obbligo  di  cui all'art. 1 della predetta legge n. 68 del 2007,
adottando   criteri   di   economicita'   ed   efficacia  dell'azione
amministrativa  di  cui  alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' di
semplificazione  degli  adempimenti  a  carico degli utenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

                             A d o t t a
                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
    1.  Lo  straniero,  in  provenienza  diretta  da  Paesi  che  non
applicano  l'Accordo  di  Schengen,  assolve  l'obbligo di rendere la
dichiarazione  di  presenza  di  cui all'art. 1, comma 2, della legge
28 maggio 2007, n. 68, all'atto del suo ingresso nel territorio dello
Stato presentandosi ai valichi di frontiera.
    2.    L'adempimento    dell'obbligo    e'    attestato   mediante
l'apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell'impronta del
timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio.
                               Art. 2.
    1.  Lo  straniero,  in provenienza diretta da Paesi che applicano
l'Accordo di Schengen, rende la dichiarazione di presenza, entro otto
giorni  dall'ingresso,  al  questore della provincia in cui si trova,
sul  modulo  allegato  che  costituisce parte integrante del presente
decreto,  ovvero,  se  alloggiato in una delle strutture ricettive di
cui  all'art.  109, comma 1, del regio decreto del 18 giugno 1931, n.
773,  mediante  la  dichiarazione  prevista  dal comma 3 dello stesso
articolo.
    2.  L'adempimento  dell'obbligo e' attestato mediante il rilascio
di  copia  della  dichiarazione,  che  dovra'  essere esibita ad ogni
richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
                               Art. 3.
    1.  Il  trattamento dei dati personali di cui al presente decreto
e'   effettuato  in  conformita'  con  quanto  previsto  dalla  legge
1° aprile  1981,  n. 121 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
      Roma, 26 luglio 2007
                                                   Il Ministro: Amato
                                                             
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Allegato pag. 19



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