GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 202 DEL 31/8/2007

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

DECRETO 22 agosto 2007, n. 139 
Regolamento  recante  norme in materia di adempimento dell'obbligo di
istruzione,   ai   sensi  dell'articolo 1,  comma  622,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296.
                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Visto l'articolo 34 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 622, 623
e 624;
  Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;
  Visto  il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, articolo 13,
comma 3 e articolo 14, comma 2;
  Visto  il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 12,
comma 5;
  Visto  il  decreto-legge  31 gennaio  2007,  n.  7, convertito, con
modificazione,   dalla  legge  2 aprile  2007,  n.  40,  articolo 13,
comma 1-ter;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275,  recante  "Norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni
scolastiche";
  Visto  il  decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno
2006, n. 47;
  Visto  l'accordo  quadro  in sede di Conferenza unificata 19 giugno
2003;
  Visto  l'accordo  in  sede  di  Conferenza  Stato  regioni province
autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004;
  Vista  la  raccomandazione  del  Parlamento europeo e dei Consiglio
18 dicembre  2006  relativa  a  competenze chiave per l'apprendimento
permanente;
  Visto  il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
espresso nell'adunanza del 26 giugno 2007;
  Ritenuto  necessario  ed  urgente  dare  attuazione  all'obbligo di
istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006,
a  partire  dall'anno scolastico 2007/2008 con la definizione, in via
sperimentale,  dei  saperi  e delle competenze previsti dai curricoli
relativi  ai  primi  due anni degli istituti di istruzione secondaria
superiore  e  che  le  relative  indicazioni, in prima attuazione, si
applicano negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009;
    Considerato quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
articolo 1,  comma  624,  le  indicazioni  relative  a  tali saperi e
competenze  riguardano  anche i percorsi sperimentali di istruzione e
formazione  professionale  di  cui  all'Accordo  quadro  in  sede  di
Conferenza unificata 19 giugno 2003;
  Considerata   la   necessita'   di   verificare   e   valutare   la
sperimentazione  dei  predetti  saperi  e  competenze  per  una  loro
definitiva  applicazione  attraverso un organico coinvolgimento delle
istituzioni scolastiche nella loro autonomia;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione  consultiva per gli atti normativi nella seduta del 23 luglio
2007;
  Considerato  che  il  testo  del  provvedimento  tiene  conto delle
osservazioni  formulate  nel  citato  parere  del Consiglio di Stato,
ritenendo  comunque  opportuno  richiamare,  in  modo  coordinato, il
quadro  normativo  derivante dalle innovazioni introdotte dalla legge
27 dicembre  2006,  n. 296, rispetto alla norme previgenti in materia
di diritto/dovere all'istruzione ed alla formazione;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e  il relativo nulla osta del Dipartimento per gli Affari giuridici e
legislativi  della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data
20 agosto 2007;

                             A d o t t a

il  seguente  regolamento  relativo  all'obbligo di istruzione di cui
alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622:

                               Art. 1.
               Adempimento dell'obbligo di istruzione

  1.  L'istruzione  obbligatoria e' impartita per almeno dieci anni e
si   realizza   secondo   le  disposizioni  indicate  all'articolo 1,
comma 622,  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  e,  in  prima
attuazione,  per  gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 anche con
riferimento  ai  percorsi  sperimentali  di  istruzione  e formazione
professionale di cui al comma 624 del richiamato articolo.
  2.  L'adempimento  dell'obbligo  di  istruzione  e'  finalizzato al
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o
di  una  qualifica  professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo  anno di eta', con il conseguimento dei quali si assolve
il  diritto/dovere  di  cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.
76.
  3.  L'obbligo  di  istruzione di cui al presente articolo decorre a
partire   dall'anno   scolastico   2007/2008  per  coloro  che  hanno
conseguito  il  titolo di studio conclusivo del primo ciclo nell'anno
scolastico 2006/2007.
  4.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1, sono fatte salve le particolari
disposizioni  previste  per  la  provincia  di  Bolzano  dalla  legge
27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 623.
                               Art. 2.
                 Acquisizione di saperi e competenze

  1.   Ai  fini  di  cui  all'articolo 1,  comma 1,  i  saperi  e  le
competenze,  articolati  in  conoscenze e abilita', con l'indicazione
degli  assi  culturali  di  riferimento, sono descritti nell'allegato
documento tecnico, che fa parte integrante del presente regolamento e
si applicano secondo le modalita' ivi previste.
  2.  I  saperi  e  le  competenze  di  cui  al  comma  1  assicurano
l'equivalenza   formativa   di   tutti   i   percorsi,  nel  rispetto
dell'identita'   dell'offerta   formativa   e   degli  obiettivi  che
caratterizzano  i  curricoli  dei diversi ordini, tipi e indirizzi di
studio.  Per  il  loro  recepimento  nei curricoli dei primi due anni
degli istituti di istruzione secondaria superiore di ordine classico,
scientifico,  magistrale, tecnico, professionale e artistico previsti
dai vigenti ordinamenti, le istituzioni scolastiche possono avvalersi
degli  strumenti  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo  1999,  n.  275,  con particolare riferimento all'articolo 4,
comma 2,  nonche'  dell'utilizzazione  della  quota  di flessibilita'
oraria  del  20%  ai  sensi  del  decreto del Ministro della pubblica
istruzione 13 giugno 2006, n. 47.
  3.  Le modalita' di attuazione delle indicazioni relative ai saperi
e  alle  competenze  di  cui  al comma 1 nei percorsi sperimentali di
istruzione  e  formazione professionale di cui alla legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  articolo 1, comma 624, sono stabilite nell'intesa in
sede  di  Conferenza  unificata  ivi  prevista,  anche  ai fini della
ripartizione delle risorse statali destinate ai predetti percorsi.
                               Art. 3.
  Interventi a sostegno dell'adempimento dell'obbligo di istruzione

  1.  Ai  fini  dell'adempimento  dell'obbligo di istruzione da parte
degli alunni diversamente abili, si fa riferimento al piano educativo
individualizzato   nella  progettazione  delle  attivita'  didattiche
educative.
  2.  Per  coloro  che  non hanno conseguito il titolo conclusivo del
primo  ciclo  e  che  hanno  compiuto  il  sedicesimo anno di eta' e'
prevista  la  possibilita' di conseguire tale titolo anche nei centri
provinciali   per   l'istruzione  degli  adulti  di  cui  alla  legge
27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632.
  3.  Per  l'anno scolastico 2007/2008 e, comunque sino alla completa
attuazione  di  quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
articolo 1,  comma 632,  gli  interventi  di  cui  al comma 2 possono
essere   realizzati  presso  i  Centri  territoriali  permanenti  per
l'educazione degli adulti.
                               Art. 4.
     Certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione

  1.  La  certificazione  relativa  all'adempimento  dell'obbligo  di
istruzione  di  cui  al presente regolamento e' rilasciata a domanda.
Per  coloro  che  hanno  compiuto  il  diciottesimo  anno  di eta' e'
rilasciata d'ufficio.
  2.   Nelle   linee  guida  di  cui  all'articolo 5  sono  contenute
indicazioni  in  merito ai criteri generali per la certificazione dei
saperi  e  delle  competenze di cui all'articolo 2, com-ma 1, ai fini
dei  passaggi  a  percorsi  di  diverso ordine, indirizzo e tipologia
nonche'  per  il  riconoscimento  dei  crediti  formativi, anche come
strumento  per facilitare la permanenza, nei percorsi di istruzione e
formazione.
  3.  Con  decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  sono adottati modelli di
certificazione  dei  saperi e delle competenze di cui all'articolo 2,
comma 1,  acquisite  dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di
istruzione.
                               Art. 5.
                             Linee guida

  1.  Con  apposite linee guida, adottate dal Ministro della pubblica
istruzione,  sono indicate le misure per l'orientamento dei giovani e
delle  loro  famiglie,  la  formazione  dei  docenti, il sostegno, il
monitoraggio,  la  valutazione  e  la  certificazione dei percorsi in
relazione   all'attuazione  sperimentale  delle  indicazioni  di  cui
all'articolo 2, comma 1.
  2.  Per  la  realizzazione  delle  misure  di  cui  al  comma 1, il
Ministero  della  pubblica  istruzione  si  avvale  della  assistenza
dell'Agenzia  nazionale  per  lo sviluppo dell'autonomia scolastica e
dell'Istituto  nazionale  per la valutazione dei sistema educativo di
istruzione e di formazione e, con riferimento ai percorsi di cui alla
legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  articolo  1,  comma  624,  anche
dell'Istituto  per  lo  sviluppo  della  formazione professionale dei
lavoratori  ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
articolo 28, comma 2.
                               Art. 6.
                         Disposizione finale

  1.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e  delle  province  autonome  di  Trento e Bolzano, in conformita' ai
rispettivi  statuti  e alle relative norme di attuazione nonche' alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 22 agosto 2007

                                                 Il Ministro: Fioroni
Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona   e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 171
                                                             Allegato

                          DOCUMENTO TECNICO

Il contesto e il metodo.
  Con  la  raccomandazione  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio
18 dicembre  2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento
permanente,   l'Unione   europea  ha  invitato  gli  Stati  membri  a
sviluppare, nell'ambito delle loro politiche educative, strategie per
assicurare che:
    l'istruzione  e  la formazione iniziali offrano a tutti i giovani
gli  strumenti  per sviluppare le competenze chiave a un livello tale
che  li  preparino  alla  vita  adulta  e  costituiscano  la base per
ulteriori   occasioni   di  apprendimento,  come  pure  per  la  vita
lavorativa;
    si  tenga  debitamente  conto  di  quei  giovani  che, a causa di
svantaggi  educativi  determinati  da circostanze personali, sociali,
culturali  o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per
realizzare le loro potenzialita';
    gli  adulti  siano  in  grado  di sviluppare e aggiornare le loro
competenze  chiave  in  tutto  il corso della vita, con un'attenzione
particolare  per  i gruppi di destinatari riconosciuti prioritari nel
contesto nazionale, regionale e/o locale.
  Le   competenze  chiave  indicate  dalla  raccomandazione  sono  le
seguenti:  comunicazione  nella  madre  lingua,  comunicazione  nelle
lingue  straniere,  competenza  matematica,  competenze  di  base  in
scienza  e  tecnologia,  competenza  digitale,  imparare ad imparare,
competenze    sociali    e   civiche,   spirito   di   iniziativa   e
imprenditorialita', consapevolezza ed espressione culturale.
  In  questo  contesto,  l'articolo 1,  comma 622,  della  legge  del
27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che:
    l'istruzione  impartita  per almeno dieci anni e' obbligatoria ed
e'  finalizzata  a consentire il conseguimento di un titolo di studio
di  scuola  secondaria  superiore o di una qualifica professionale di
durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta';
    l'adempimento  dell'obbligo  di  istruzione  deve consentire, una
volta  conseguito  il  titolo  di  studio conclusivo del primo ciclo,
l'acquisizione  dei  saperi e delle competenze previste dai curricoli
relativi  ai  primi  due anni degli istituti di istruzione secondaria
superiore.
  L'elevamento  dell'obbligo  di  istruzione  a  dieci  anni  intende
favorire  il  pieno sviluppo della persona nella costruzione del se',
di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva
interazione con la realta' naturale e sociale.
  L'elevamento  dell'obbligo  di istruzione offre anche strumenti per
contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa, che
rappresenta  uno  dei  problemi  ancora  presente drammaticamente nel
nostro Paese, soprattutto per i giovani di 14/18 anni.
  I  saperi  e  le  competenze  per  l'assolvimento  dell'obbligo  di
istruzione  sono  riferiti  ai quattro assi culturali (dei linguaggi,
matematico,   scientifico--tecnologico,  storico-sociale),  contenuti
nell'allegato 1).  Essi costituiscono "il tessuto" per la costruzione
di   percorsi   di  apprendimento  orientati  all'acquisizione  delle
competenze  chiave  che  preparino  i  giovani alla vita adulta e che
costituiscano   la   base  per  consolidare  e  accrescere  saperi  e
competenze  in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini
della futura vita lavorativa.
  I  saperi  sono  articolati  in abilita/capacita' e conoscenze, con
riferimento  al  sistema  di  descrizione previsto per l'adozione del
Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF) (1). La competenza
digitale,  contenuta  nell'asse  dei linguaggi, e' comune a tutti gli
assi,  sia  per  favorire  l'accesso  ai saperi sia per rafforzare le
potenzialita' espressive individuali.
              (1)  Si fa riferimento alla proposta di raccomandazione
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio del 7 settembre
          2006.  Il  Quadro  euroneo  delle  Qualifiche  e dei Titoli
          contiene le seguenti definizioni:
                "Conoscenze":       indicano       il       risultato
          dell'assimilazione      di      informazioni     attraverso
          l'apprendimento.  Le  conoscenze  sono  l'insieme di fatti,
          principi,  teorie  e  pratiche,  relative  a  un settore di
          studio  o  di  lavoro;  le  conoscenze  sono descritte come
          teoriche e/o pratiche;
                "Abilita":   indicano   le   capacita'  di  applicare
          conoscenze  e  di  usare  know-how  per  portare  a termine
          compiti  e  risolvere  problemi; le abilita' sono descritte
          come  cognitive  (uso  del  pensiero  logico,  intuitivo  e
          creativo)  e  pratiche  (che implicano l'abilita' manuale e
          l'uso di metodi, materiali, strumenti);
                "Competenze":  indicano  la  comprovata  capacita' di
          usare  conoscenze,  abilita' e capacita' personali, sociali
          e/o  metodologiche,  in  situazioni di lavoro o di studio e
          nello  sviluppo  professionale e/o personale; le competenze
          sono descritte in termine di responsabilita' e autonomia.
  Le  competenze  chiave  proposte nell'allegato 2) sono il risultato
che  si  puo'  conseguire  -  all'interno  di  un  unico  processo di
insegnamento/apprendimento  -  attraverso la reciproca integrazione e
interdipendenza  tra  i  saperi  e le competenze contenuti negli assi
culturali.
  L'integrazione tra gli assi culturali rappresenta uno strumento per
l'innovazione  metodologica  e  didattica; offre la possibilita' alle
istituzioni  scolastiche,  anche attraverso la quota di flessibilita'
del  20%,  di  progettare  percorsi  di apprendimento coerenti con le
aspirazioni  dei  giovani  e  del  loro  diritto  ad  un orientamento
consapevole,  per una partecipazione efficace e costruttiva alla vita
sociale e professionale.
  L'obbligo  di istruzione si caratterizza, dunque, per la congruenza
dei saperi e delle competenze acquisite, che assicurano l'equivalenza
formativa   di   tutti   i   percorsi,  nel  rispetto  dell'identita'
dell'offerta   formativa  e  degli  obiettivi  che  caratterizzano  i
curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio.
  L'accesso  ai saperi fondamentali e' reso possibile e facilitato da
atteggiamenti  positivi  verso  l'apprendimento.  La  motivazione, la
curiosita',   l'attitudine   alla  collaborazione  sono  gli  aspetti
comportamentali  che  integrano  le conoscenze, valorizzano gli stili
cognitivi  individuali  per  la  piena  realizzazione  della persona,
facilitano  la  possibilita'  di  conoscere  le  proprie attitudini e
potenzialita'  anche  in  funzione  orientativa.  A riguardo, possono
offrire  contributi  molto  importanti  - con riferimento a tutti gli
assi   culturali  -  metodologie  didattiche  capaci  di  valorizzare
l'attivita'     di    laboratorio    e    l'apprendimento    centrato
sull'esperienza.
  L'obbligo di istruzione si realizza, a partire dall'anno scolastico
2007/2008,  in  una prima fase di attuazione, che assume carattere di
generale   sperimentazione.   In  questo  modo  puo'  svilupparsi  un
progressivo  e  condiviso  processo  di  innovazione,  che prevede il
coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche e delle autonomie
territoriali.
  A questo fine, l'innovazione e' accompagnata da linee guida e dalla
predisposizione  di  un  piano  d'intervento,  sostenuto dall'Agenzia
nazionale  per  lo sviluppo dell'autonomia scolastica e dall'Istituto
nazionale  per  la  valutazione del sistema educativo di istruzione e
formazione.
  Il  metodo  che  si  intende  seguire  ha lo scopo di promuovere la
partecipazione  delle  istituzioni  educative  e  formative autonome,
nella  loro  progettualita'  e  nel  loro  rapporto  con le comunita'
locali,  in  un'ampia fase di attuazione nella quale l'innovazione si
puo'   affermare   e  consolidare  attraverso  la  metodologia  della
ricerca/azione.
  La  promozione  di  un  dibattito  culturale ampio e articolato, la
ricognizione  e  la  diffusione  di  positive esperienze gia' avviate
dalle istituzioni scolastiche in questo ambito, la sperimentazione di
modelli  di certificazione delle competenze corrispondenti a percorsi
di apprendimento largamente condivisi, il costante monitoraggio delle
innovazioni  realizzate  e  la  loro  valutazione di sistema potranno
consentire  la  piena  messa  a regime dell'obbligo di istruzione nel
quadro della riforma del primo e secondo ciclo.

         
Vedere Allegati


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Allegato pag. 8
Allegato pag. 9
Allegato pag. 10
Allegato pag. 11
Allegato pag. 12
Allegato pag. 13
Allegato pag. 14
Allegato pag. 15
Allegato pag. 16
Allegato pag. 17
Allegato pag. 18
Allegato pag. 19
Allegato pag. 20
Allegato pag. 21
Allegato pag. 22
Allegato pag. 23
Allegato pag. 24
Allegato pag. 25
Allegato pag. 26


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