GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 182 DEL 7/8/2007

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2007 
Modalita' di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie  locali e le prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai
sensi  dell'articolo 2  del  decreto  del Presidente della Repubblica
3 aprile 2006, n. 180.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
"Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri a norma
dell'art.  11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare
l'art. 4;
  Visti  gli  articoli 8,  9  e  10 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e Bolzano ed unificazione, per le
materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province
e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali";
  Visto  l'art.  11  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante  "Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11  della  legge  15 marzo  1997, n. 59", come modificato dal decreto
legislativo  21 gennaio  2004,  n.  29, recante "Modifiche al decreto
legislativo   30 luglio   1999,   n.   300,  concernenti  gli  Uffici
territoriali del Governo";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n.
180,   recante   disposizioni   in   materia   di   prefetture-uffici
territoriali  del  Governo,  in  attuazione  dell'art. 11 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
  Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto del Presidente
della  Repubblica  3 aprile  2006,  n.  180,  che affida al prefetto,
nell'esercizio   dei   compiti  di  rappresentanza  del  Governo  nel
territorio  e  di  garanzia  istituzionale  a tutela dell'ordinamento
giuridico,  il  compito  di  favorire  e  promuovere, anche secondo i
criteri  e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o
dei  Ministri  da  lui  delegati,  l'attuazione da parte degli uffici
periferici dello Stato delle misure di coordinamento nei rapporti tra
lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-citta'
e  autonomie  locali  ai  sensi  dell'art.  9,  comma 5,  del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Considerato  che la predetta disposizione, per le finalita' in essa
indicate,  affida ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei   Ministri   la  definizione  delle  modalita'  di  raccordo  tra
prefetture-uffici territoriali del Governo ed uffici della Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali;
  Ritenuta  l'esigenza  di  configurare  uno  strumento attraverso il
quale  garantire  alla  Conferenza Stato-citta' e autonomie locali la
possibilita'  di  avvalersi  delle prefetture-uffici territoriali del
Governo,   al  fine  di  dare  concreta  attuazione  alle  misure  di
coordinamento  definite  a  livello  generale  nella  competente sede
istituzionale,  e alla promozione e al coordinamento delle iniziative
per  la verifica del funzionamento del sistema amministrativo nel suo
complesso;
  Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali;
  Sulla   proposta  del  Ministro  degli  affari  regionali  e  delle
autonomie locali e del Ministro dell'interno;
                              Decreta:

                               Art. 1.
Raccordo   tra   le  prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  e
l'ufficio  di  segreteria  della  Conferenza Stato-citta' e autonomie
                               locali

  1.  Al  fine  dell'attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, il
raccordo   tra   le  prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  e
l'Ufficio  di  segreteria  della  Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali,  di  seguito denominata "Conferenza Stato-citta", si realizza
secondo le modalita' previste dal presente decreto.
                               Art. 2.
                       Scambio di informazioni

  1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' informa le
prefetture-uffici territoriali del Governo in ordine a:
    a) misure di coordinamento adottate dalla Conferenza Stato-citta'
ai  sensi  dell'art.  9,  comma 5,  del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
    b) pareri e determinazioni adottate dalla Conferenza Stato-citta'
sui provvedimenti sottoposti all'esame della stessa;
    c) questioni  di  carattere  generale  valutate  dalla Conferenza
Stato-citta';
    d) ogni  altro  elemento  che  puo' interessare l'attivita' delle
prefetture-uffici   territoriali   del  Governo  e  delle  Conferenze
permanenti  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 3 aprile 2006, n. 180.
  2.  L'ufficio  di segreteria della Conferenza Stato-citta' provvede
ad  inviare,  anche  in  formato elettronico, tutta la documentazione
esaminata dalla Conferenza nonche' i relativi atti e verbali.
  3.  Le  prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  provvedono a
comunicare  agli  uffici  della  Conferenza  Stato-citta',  anche  in
formato elettronico:
    a) i  verbali  delle  sedute  della  Conferenza permanente di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006,
n. 180;
    b) le  deliberazioni  adottate dalla Conferenza permanente di cui
alla  lettera a)  che,  secondo  le  valutazioni  del prefetto che la
presiede, possono essere di interesse per gli uffici della Conferenza
Stato-citta';
    c) ogni altro elemento che, ad avviso della Conferenza permanente
ovvero  del  prefetto,  puo'  interessare  l'azione  dell'ufficio  di
segreteria della Conferenza Stato-citta'.
                               Art. 3.
Acquisizione  di  elementi  da parte dell'Ufficio di segreteria della
             Conferenza Stato-citta' e autonomie locali

  1.  L'ufficio  di  segreteria  della  Conferenza  Stato-citta' puo'
chiedere   alle   prefetture-uffici  territoriali  del  Governo,  che
potranno  avvalersi  a  tal  fine  della Conferenza permanente di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006,
n.  180,  gli  elementi  informativi  su  questioni  di interesse per
l'attivita' della Conferenza stessa.
  2.  L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta', anche su
disposizione  del Presidente della Conferenza medesima, puo' chiedere
alle   prefetture-uffici   territoriali  del  Governo,  che  potranno
avvalersi  a  tal  fine  della  Conferenza  permanente,  elementi  di
conoscenza  sulle  questioni  di  maggiore  interesse per l'esercizio
delle   funzioni  di  cui  all'art.  9,  commi 5  e  6,  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
                               Art. 4.
              Attivita' di proposta per l'esame tecnico

  1.  Il  prefetto,  anche  su richiesta della Conferenza permanente,
puo'   formulare   all'ufficio   di   segreteria   della   Conferenza
Stato-citta'  proposte  per  una  valutazione tecnica, ai fini di cui
all'art.  9,  commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,  sulle  tematiche di carattere generale afferenti i rapporti tra
gli uffici periferici dello Stato e le autonomie locali.
    Roma, 27 luglio 2007

              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Prodi

     Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
                             Lanzillotta

                      Il Ministro dell'interno
                                Amato


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