DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2007
Modalita' di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e le prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai
sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
3 aprile 2006, n. 180.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare
l'art. 4;
Visti gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province
e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali";
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal decreto
legislativo 21 gennaio 2004, n. 29, recante "Modifiche al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti gli Uffici
territoriali del Governo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n.
180, recante disposizioni in materia di prefetture-uffici
territoriali del Governo, in attuazione dell'art. 11 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, che affida al prefetto,
nell'esercizio dei compiti di rappresentanza del Governo nel
territorio e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento
giuridico, il compito di favorire e promuovere, anche secondo i
criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o
dei Ministri da lui delegati, l'attuazione da parte degli uffici
periferici dello Stato delle misure di coordinamento nei rapporti tra
lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-citta'
e autonomie locali ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Considerato che la predetta disposizione, per le finalita' in essa
indicate, affida ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri la definizione delle modalita' di raccordo tra
prefetture-uffici territoriali del Governo ed uffici della Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali;
Ritenuta l'esigenza di configurare uno strumento attraverso il
quale garantire alla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali la
possibilita' di avvalersi delle prefetture-uffici territoriali del
Governo, al fine di dare concreta attuazione alle misure di
coordinamento definite a livello generale nella competente sede
istituzionale, e alla promozione e al coordinamento delle iniziative
per la verifica del funzionamento del sistema amministrativo nel suo
complesso;
Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali;
Sulla proposta del Ministro degli affari regionali e delle
autonomie locali e del Ministro dell'interno;
Decreta:
Art. 1.
Raccordo tra le prefetture-uffici territoriali del Governo e
l'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali
1. Al fine dell'attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, il
raccordo tra le prefetture-uffici territoriali del Governo e
l'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali, di seguito denominata "Conferenza Stato-citta", si realizza
secondo le modalita' previste dal presente decreto.
Art. 2.
Scambio di informazioni
1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' informa le
prefetture-uffici territoriali del Governo in ordine a:
a) misure di coordinamento adottate dalla Conferenza Stato-citta'
ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
b) pareri e determinazioni adottate dalla Conferenza Stato-citta'
sui provvedimenti sottoposti all'esame della stessa;
c) questioni di carattere generale valutate dalla Conferenza
Stato-citta';
d) ogni altro elemento che puo' interessare l'attivita' delle
prefetture-uffici territoriali del Governo e delle Conferenze
permanenti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 aprile 2006, n. 180.
2. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' provvede
ad inviare, anche in formato elettronico, tutta la documentazione
esaminata dalla Conferenza nonche' i relativi atti e verbali.
3. Le prefetture-uffici territoriali del Governo provvedono a
comunicare agli uffici della Conferenza Stato-citta', anche in
formato elettronico:
a) i verbali delle sedute della Conferenza permanente di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006,
n. 180;
b) le deliberazioni adottate dalla Conferenza permanente di cui
alla lettera a) che, secondo le valutazioni del prefetto che la
presiede, possono essere di interesse per gli uffici della Conferenza
Stato-citta';
c) ogni altro elemento che, ad avviso della Conferenza permanente
ovvero del prefetto, puo' interessare l'azione dell'ufficio di
segreteria della Conferenza Stato-citta'.
Art. 3.
Acquisizione di elementi da parte dell'Ufficio di segreteria della
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali
1. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' puo'
chiedere alle prefetture-uffici territoriali del Governo, che
potranno avvalersi a tal fine della Conferenza permanente di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006,
n. 180, gli elementi informativi su questioni di interesse per
l'attivita' della Conferenza stessa.
2. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta', anche su
disposizione del Presidente della Conferenza medesima, puo' chiedere
alle prefetture-uffici territoriali del Governo, che potranno
avvalersi a tal fine della Conferenza permanente, elementi di
conoscenza sulle questioni di maggiore interesse per l'esercizio
delle funzioni di cui all'art. 9, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 4.
Attivita' di proposta per l'esame tecnico
1. Il prefetto, anche su richiesta della Conferenza permanente,
puo' formulare all'ufficio di segreteria della Conferenza
Stato-citta' proposte per una valutazione tecnica, ai fini di cui
all'art. 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sulle tematiche di carattere generale afferenti i rapporti tra
gli uffici periferici dello Stato e le autonomie locali.
Roma, 27 luglio 2007
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Lanzillotta
Il Ministro dell'interno
Amato