GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 198 DEL 27/8/2007

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2007 
Riordino  degli organismi operanti presso il Ministro per i diritti e
le  pari  opportunita',  ai  sensi dell'articolo 29 del decreto-legge
4 luglio  2006,  n.  223,  convertito  con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia
di  investimenti,  delega  al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione  e  della  normativa  che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni   per  il  riordino  degli  enti  previdenziali"  ed  in
particolare l'art. 1, comma 1;
  Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
10 settembre 1999;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  per  le  pari  opportunita'  del
30 settembre 2004;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  per  le  pari  opportunita'  del
1° febbraio 2006;
  Visto il Quadro strategico nazionale 2007-2013;
  Viste  le delibere CIPE 20/2004, 35/2005, 77/2005, 3/2006, 5/2006 e
14/2006;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
15 giugno 2006;
  Visto  il  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare
l'art. 29;
  Considerato  che  il  Dipartimento  e' tenuto alla realizzazione di
attivita'  di  assistenza  tecnica  e supporto al monitoraggio e alla
valutazione   degli   interventi  in  materia  di  pari  opportunita'
nell'ambito  della programmazione comunitaria dei fondi strutturali e
nel  sistema  delle Intese Istituzionali di Programma e degli Accordi
di Programma Quadro;
  Considerato  che le nuove funzioni attribuite al Dipartimento per i
diritti   e  le  pari  opportunita'  richiedono  di  provvedere  alla
programmazione,  monitoraggio  e  valutazione  degli  interventi, con
particolare riguardo al settore dell'imprenditoria femminile;
  Ritenuto   di   dover   procedere   alla   ricostituzione   e  alla
riorganizzazione   interna  del  Nucleo  di  valutazione,  anche  nel
rispetto del principio di pari opportunita';
  Considerato  che  in ragione della carenza di personale interno che
possegga  i  requisiti  previsti dall'art. 1, comma 2, della legge n.
144/1999,  e dall'art. 3 della direttiva del Presidente del Consiglio
dei   Ministri   del   10 settembre   1999,   e'  necessario  che  le
professionalita'  interne siano integrate da professionalita' esterne
all'Amministrazione;
  Su  proposta  del Ministro per i diritti e le pari opportunita', di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  Sentiti  il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione  ed  il  Ministro  per  l'attuazione del programma di
Governo;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

  1.  E'  confermato e continua ad operare il nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici, di seguito denominato "Nucleo",
istituito ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999.
                               Art. 2.
                         Compiti del Nucleo

  1.  Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, commi 1
e  2  della  legge 17 marzo 1999, n. 144, al Nucleo sono attribuiti i
seguenti compiti:
    a) supporto   nell'analisi  di  impatto  di  genere  di  tutti  i
documenti  programmatori  ed  operativi  relativi alla programmazione
comunitaria  dei  fondi  strutturali  e  del sistema degli Accordi di
programma  quadro,  fornendo  assistenza  e  consulenza specialistica
affinche'  la  parita'  tra  uomini  e  donne  e l'integrazione della
prospettiva  di  genere  vengano  promosse in tutte le fasi del ciclo
programmatorio;
    b) supporto  alla  programmazione,  attuazione, implementazione e
valutazione  dei  fondi  strutturali e delle risorse del fondo per le
aree sottoutilizzate.
                               Art. 3.
                      Composizione e segreteria

  1. Il Nucleo e' composto da sette componenti, di cui:
    a) il  Capo  Dipartimento,  o  un  suo  delegato, con funzioni di
coordinatore del Nucleo;
    b) un   componente   interno,   individuato   tra   il  personale
dirigenziale in servizio presso il Dipartimento;
    c) cinque componenti esterni, individuati ai sensi del successivo
art. 4.
  2.  La  segreteria  tecnico-amministrativa del Nucleo e' curata dal
Dipartimento.  Al  personale addetto non spettano compensi aggiuntivi
per le relative attivita'.
                               Art. 4.
           Cause di incompatibilita' e segreto di ufficio

  1.  Tutti  i componenti del Nucleo osservano il segreto d'ufficio e
si  astengono  dalla  trattazione  di affari nei quali essi stessi, o
loro parenti ed affini, abbiano interesse.
  2.  Nell'osservanza  dei  principi  che  disciplinano  i diritti, i
doveri  e  le responsabilita' degli impiegati civili dello Stato, per
gli  esperti  esterni,  di  cui  al comma 1, e' vietata, per tutto il
periodo  di  permanenza  nel  Nucleo,  l'assunzione di incarichi o la
prestazione  di consulenze che possano porre i medesimi in situazioni
di conflitto di interessi. All'atto dell'accettazione dell'incarico i
componenti   esterni   dovranno   rilasciare  apposita  dichiarazione
attestante  l'inesistenza di cause di incompatibilita' con l'incarico
assunto  ovvero  condizioni  di  conflitto  di  interesse  in  ordine
all'attivita' del Nucleo di valutazione. Qualora durante l'esecuzione
dell'incarico    sopravvengano   ragioni   di   incompatibilita'   al
proseguimento  dello stesso, l'incarico si intendera' automaticamente
revocato.
                               Art. 5.
                        Nomina dei componenti

  1.  I  componenti  interni  del  Nucleo,  compreso il coordinatore,
nominati  con decreto del Capo Dipartimento sono scelti sulla base di
criteri di valutazione comparativa preventivamente stabiliti, tenendo
conto  delle  esperienze  professionali  maturate  nelle  materie  di
competenza del Nucleo.
  2.  Le indennita' dei componenti di cui al comma 1 sono determinate
con  provvedimento  del  Capo Dipartimento nel rispetto dei limiti di
spesa di cui all'art. 6.
  3.  I  componenti esterni del Nucleo, nominati con decreto del Capo
Dipartimento,   sono   scelti  tra  esperti  estranei  alla  pubblica
amministrazione  in possesso di documentata esperienza professionale,
almeno  triennale nelle materie di competenza del Nucleo, nonche' tra
magistrati   ordinari,   amministrativi   e   contabili,  avvocati  e
procuratori dello Stato, anche in posizione di comando, aspettativa e
fuori ruolo.
  4.  Al  decreto  di  conferimento  dell'incarico  di cui al comma 3
accede  un  contratto  individuale  di collaborazione professionale a
tempo  determinato.  Tale contratto reca l'oggetto della prestazione,
la  durata  e  l'importo del compenso da corrispondere al lordo delle
trattenute    assicurative    e    previdenziali,   anche   ai   fini
dell'assunzione dell'impegno contabile.
  5. Per la partecipazione alle riunioni del Nucleo, i componenti non
hanno  diritto a percepire alcun compenso o indennita'; ai componenti
che  abbiano la sede di servizio fuori del comune sede della riunione
del  Nucleo vengono rimborsate le spese di viaggio, vitto e alloggio,
debitamente  documentate;  parimenti  sono  rimborsate  le  spese  di
viaggio,  vitto  ed  alloggio,  per eventuali missioni deliberate dal
Nucleo.
                               Art. 6.
                          Norme finanziarie

  Fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 1, comma 58 della legge
23 dicembre  2005,  n. 266, la spesa complessiva del Nucleo di cui al
presente  provvedimento,  ivi compresi gli oneri di funzionamento e i
compensi  per  componenti,  in  qualunque  forma  erogati  e comunque
denominati  e'  ridotta  del  trenta  per  cento  rispetto  a  quella
sostenuta  nell'esercizio  finanziario  2005.  Per  l'anno  2006,  la
riduzione  opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente
tra  l'entrata  in  vigore  del  decreto-legge  n.  223 del 2006 e il
31 dicembre  2006,  tenuto  conto degli impegni di spesa gia' assunti
alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
                               Art. 7.
                     Durata e proroga del Nucleo

  1.  Il  Nucleo  dura  in  carica  un anno, decorrente dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
  2.  Tre  mesi prima della scadenza del termine di durata, il Nucleo
presenta  una  relazione  sull'attivita'  svolta  al  Ministro  per i
diritti  e le pari opportunita', che la trasmette alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  ai  fini  della valutazione congiunta della
perdurante  utilita'  dell'organismo  e  della  conseguente eventuale
proroga,  comunque non superiore ad un anno, da adottarsi con decreto
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per  i  diritti  e  le  pari  opportunita'.  Gli eventuali successivi
decreti  di  proroga  sono  adottati secondo la medesima procedura. I
componenti  del  Nucleo  restano  in  carica  fino  alla scadenza del
termine di durata dell'organismo e possono essere confermati nel caso
di proroga della durata dell'organismo.
                               Art. 8.
                Pari opportunita' tra donne e uomini

  I  componenti  degli  organismi  di  cui  al  presente decreto sono
nominati  nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e
uomini.
                               Art. 9.
                             Abrogazione

  1. E' abrogato il decreto del Ministro per le pari opportunita' del
1° febbraio 2006.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo.
    Roma, 11 maggio 2007

              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Prodi

          Il Ministro per i diritti e le pari opportunita'
                             Pollastrini

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                           Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 8, foglio n. 66


fp07-gr07