PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007
Riordino degli organismi operanti presso il Ministero
dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233;
Visto l'art. 35 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come
modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286;
Vista la circolare, recante le linee di indirizzo per la redazione
degli schemi dei provvedimenti attuativi dell'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, emanata il 21 novembre 2006 dal
Ministro per l'attuazione del programma di Governo e dal Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione ed il Ministro per l'attuazione del programma di
Governo;
Decreta:
Art. 1.
Organi collegiali ed altri organismi istituiti con decreti
ministeriali
1. Con il presente decreto sono individuati ai sensi dell'art. 29,
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i seguenti organi
collegiali ed altri organismi, istituiti con decreti ministeriali,
operanti nell'ambito di attivita' del Ministero dell'universita' e
della ricerca:
a) Commissione fondo investimenti per la ricerca di base (FIRB),
istituita ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2004, n.
378;
b) Commissione di garanzia per il finanziamento dei progetti di
rilevante interesse nazionale (PRIN), nominata con decreto 24 marzo
2006, n. 582, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
c) Gruppo di lavoro per il monitoraggio degli istituti bancari
convenzionati, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 20 aprile 2006, n. 35/Ric.;
d) Gruppo di esperti per lo svolgimento delle attivita' indicate
dall'art. 14, del decreto 8 agosto 2000, n. 593, del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nominato
con decreto 6 dicembre 2005, n. 3247/Ric, del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
e) Gruppo di lavoro istruttorio finalizzato all'individuazione
delle modalita' e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di
laurea in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria e
protesi dentaria, architettura, scienze della formazione primaria
nonche' ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e alle scuole
di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui al decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
10 gennaio 2005;
f) Commissione per il monitoraggio e la verifica del progetto
pilota orientamento, di cui al decreto del Capo Dipartimento del
17 dicembre 1999;
g) Gruppo di lavoro con compiti di elaborazione di ipotesi di
intervento in materia di formazione nell'area del mezzogiorno, di cui
al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca del 31 dicembre 2001;
h) Gruppo di lavoro per elaborare uno schema di provvedimento
legislativo per l'adeguamento della legge 2 dicembre 1991, n. 390, di
cui al decreto del Ministro, dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca dell'11 settembre 2003;
i) Commissione ministeriale per la valutazione delle richieste di
finanziamento degli Istituti scientifici speciali di cui al decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 8 ottobre 1996, n. 623, e successive modifiche;
j) Comitato tecnico scientifico con compiti di consulenza,
monitoraggio e verifica dell'anagrafe nazionale degli studenti e dei
laureati, di cui al decreto del Capo del Dipartimento n. 10 del
14 maggio 2004;
k) Commissione per la preselezione dei progetti autonomamente
presentati per il riorientamento ed il recupero di competitivita' di
strutture di ricerca industriale, di cui all'art. 10, comma 2, del
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 8 agosto 2000, n. 593;
l) Commissione per la valutazione delle richieste di agevolazione
per specifici progetti autonomamente presentati per attivita' di
ricerca di costituende societa', di cui all'art. 11, comma 8, del
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 8 agosto 2000, n. 593.
Art. 2.
Riduzione delle spese di funzionamento
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi
di cui al presente decreto, ivi compresi gli oneri di funzionamento e
gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e
comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a
quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la
riduzione prevista dall'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra
l'entrata in vigore dello stesso decreto-legge ed il 31 dicembre
2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima
data di entrata in vigore del decreto.
2. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
possono essere rimodulati, per ciascun organismo di cui al presente
decreto e nel rispetto della riduzione di spesa di cui al comma 1,
l'entita' dei compensi e dei gettoni di presenza, nonche' delle spese
di missione previsti per i componenti degli organismi medesimi, in
correlazione con il numero di riunioni necessario per consentire
l'assolvimento dei loro compiti istituzionali.
Art. 3.
Pari opportunita' tra donne e uomini
1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono
nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e
uomini.
Art. 4.
Durata degli organismi e relazione di fine mandato
1. Gli organi di cui all'art. 1 hanno durata di tre anni decorrenti
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, gli
organi di cui all'art. 1 presentano una relazione sull'attivita'
svolta al Ministro dell'universita' e della ricerca che la trasmette
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita'
degli organi medesimi e della conseguente eventuale proroga della
durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca. Gli eventuali
successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima
procedura.
3. In sede di prima applicazione del presente decreto, i componenti
degli organi di cui al comma 1 restano in carica fino alla scadenza
del loro mandato e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo.
Roma, 4 maggio 2007
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi
Il Ministro dell'universita' e della ricerca
Mussi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 8, foglio n. 47