GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 198 DEL 27/8/2007

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007 
Riordino    degli    organismi    operanti    presso   il   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca,  ai  sensi  dell'articolo 29 del
decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto   l'art.   29   del  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  Visto  l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233;
  Visto  l'art.  35  del  decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262, come
modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286;
  Vista  la circolare, recante le linee di indirizzo per la redazione
degli   schemi   dei   provvedimenti   attuativi   dell'art.  29  del
decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4 agosto  2006, n. 248, emanata il 21 novembre 2006 dal
Ministro per l'attuazione del programma di Governo e dal Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
  Su  proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  Sentiti  il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione  ed  il  Ministro  per  l'attuazione del programma di
Governo;
                              Decreta:

                               Art. 1.
Organi   collegiali   ed   altri   organismi  istituiti  con  decreti
                            ministeriali

  1.  Con il presente decreto sono individuati ai sensi dell'art. 29,
comma 2,  del  decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, i seguenti organi
collegiali  ed  altri  organismi, istituiti con decreti ministeriali,
operanti  nell'ambito  di  attivita' del Ministero dell'universita' e
della ricerca:
    a) Commissione  fondo investimenti per la ricerca di base (FIRB),
istituita  ai  sensi  dell'art.  3, comma 1, del decreto del Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca 26 marzo 2004, n.
378;
    b) Commissione  di  garanzia per il finanziamento dei progetti di
rilevante  interesse  nazionale (PRIN), nominata con decreto 24 marzo
2006,  n. 582, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
    c) Gruppo  di  lavoro  per il monitoraggio degli istituti bancari
convenzionati,  istituito  con  decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 20 aprile 2006, n. 35/Ric.;
    d) Gruppo  di esperti per lo svolgimento delle attivita' indicate
dall'art.  14,  del  decreto  8 agosto  2000,  n.  593,  del Ministro
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica nominato
con    decreto   6 dicembre   2005,   n.   3247/Ric,   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    e) Gruppo  di  lavoro  istruttorio finalizzato all'individuazione
delle modalita' e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di
laurea  in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria e
protesi  dentaria,  architettura,  scienze  della formazione primaria
nonche'  ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e alle scuole
di  specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui al decreto
del   Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca
10 gennaio 2005;
    f) Commissione  per  il  monitoraggio  e la verifica del progetto
pilota  orientamento,  di  cui  al  decreto del Capo Dipartimento del
17 dicembre 1999;
    g) Gruppo  di  lavoro  con  compiti di elaborazione di ipotesi di
intervento in materia di formazione nell'area del mezzogiorno, di cui
al  decreto  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca del 31 dicembre 2001;
    h) Gruppo  di  lavoro  per  elaborare uno schema di provvedimento
legislativo per l'adeguamento della legge 2 dicembre 1991, n. 390, di
cui  al  decreto  del  Ministro,  dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca dell'11 settembre 2003;
    i) Commissione ministeriale per la valutazione delle richieste di
finanziamento  degli  Istituti scientifici speciali di cui al decreto
del   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica 8 ottobre 1996, n. 623, e successive modifiche;
    j) Comitato   tecnico  scientifico  con  compiti  di  consulenza,
monitoraggio  e verifica dell'anagrafe nazionale degli studenti e dei
laureati,  di  cui  al  decreto  del  Capo del Dipartimento n. 10 del
14 maggio 2004;
    k) Commissione  per  la  preselezione  dei progetti autonomamente
presentati  per il riorientamento ed il recupero di competitivita' di
strutture  di  ricerca  industriale, di cui all'art. 10, comma 2, del
decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 8 agosto 2000, n. 593;
    l) Commissione per la valutazione delle richieste di agevolazione
per  specifici  progetti  autonomamente  presentati  per attivita' di
ricerca  di  costituende  societa',  di cui all'art. 11, comma 8, del
decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 8 agosto 2000, n. 593.
                               Art. 2.
               Riduzione delle spese di funzionamento

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 1, comma 58, della
legge  23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi
di cui al presente decreto, ivi compresi gli oneri di funzionamento e
gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e
comunque  denominati,  e'  ridotta  del  trenta  per cento rispetto a
quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la
riduzione  prevista  dall'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,  opera  in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra
l'entrata  in  vigore  dello  stesso  decreto-legge ed il 31 dicembre
2006,  tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima
data di entrata in vigore del decreto.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e della ricerca,
adottato  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
possono  essere  rimodulati, per ciascun organismo di cui al presente
decreto  e  nel  rispetto della riduzione di spesa di cui al comma 1,
l'entita' dei compensi e dei gettoni di presenza, nonche' delle spese
di  missione  previsti  per i componenti degli organismi medesimi, in
correlazione  con  il  numero  di  riunioni necessario per consentire
l'assolvimento dei loro compiti istituzionali.
                               Art. 3.
                Pari opportunita' tra donne e uomini

  1.  I  componenti  degli  organismi di cui al presente decreto sono
nominati  nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e
uomini.
                               Art. 4.
         Durata degli organismi e relazione di fine mandato

  1. Gli organi di cui all'art. 1 hanno durata di tre anni decorrenti
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, gli
organi  di  cui  all'art.  1  presentano una relazione sull'attivita'
svolta  al Ministro dell'universita' e della ricerca che la trasmette
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi di quanto
disposto  dall'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n.  223,  convertito  con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,  ai  fini  della valutazione congiunta della perdurante utilita'
degli  organi  medesimi  e  della conseguente eventuale proroga della
durata,  comunque  non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto
del   Ministro   dell'universita'  e  della  ricerca.  Gli  eventuali
successivi  decreti  di  proroga  sono  adottati  secondo la medesima
procedura.
  3. In sede di prima applicazione del presente decreto, i componenti
degli  organi  di cui al comma 1 restano in carica fino alla scadenza
del  loro  mandato  e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo.
    Roma, 4 maggio 2007

              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Prodi

            Il Ministro dell'universita' e della ricerca
                                Mussi

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                           Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 8, foglio n. 47


fp07-gr07