LEGGE 2 agosto 2007, n. 130
Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione
di coscienza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole:
"ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonche'
al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio
1990, n. 36" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle armi
e dei materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle
persone ovvero non dotati di significativa capacita' offensiva,
individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui
all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive
modificazioni";
b) all'articolo 15:
1) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ovvero quando essi abbiano rinunziato allo status di obiettore di
coscienza ai sensi del comma 7-ter";
2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano ai
cittadini che abbiano rinunziato allo status di obiettore di
coscienza ai sensi del comma 7-ter.
7-ter. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno
cinque anni dalla data in cui e' stato collocato in congedo secondo
le norme previste per il servizio di leva, puo' rinunziare allo
status di obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione
irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che
provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale
delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari
congedati e della leva di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
6 ottobre 2005, n. 216".
2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), della legge 8 luglio 1998, n. 230, come
modificata dal comma 1, lettera a), del presente articolo, e'
adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno
di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 2,
comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 8 luglio 1998, n.
230, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della
presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 197):
Presentato dall'on. Zeller ed altri il 28 aprile 2006.
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede
referente, il 28 giugno 2006 con pareri della commissione
I.
Esaminato dalla IV commissione il 19 settembre 2006; 18
ottobre 2006; 16-23 e 24 gennaio 2007; 6 febbraio 2007 e 13
marzo 2007.
Esaminato in aula il 16 aprile 2007; 3 maggio 2007;
approvato in un testo unificato con atti C. 206 (Brugger ed
altri) e C. 931 (Benvenuto ed altri) l'8 maggio 2007.
Senato della Repubblica (atto n. 1556):
Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede
referente, l'11 maggio 2007 con pareri della commissione I.
Esaminato dalla 4ª commissione (Difesa), in sede
referente, il 14-19-28 giugno 2007; 3 luglio 2007.
Nuovamente assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in
sede deliberante, il 20 luglio 2007.
Esaminato dalla commissione 4ª ed approvato il 25
luglio 2007.