GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 180 DEL 4/8/2007

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DECRETO 18 giugno 2007 
Attuazione  dell'articolo 1, comma 894, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296  (legge finanziaria per il 2007), concernente il Fondo per il
sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali.
Dipartimento   per   le  riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica
amministrazione   -  Dipartimento  per  gli  affari  regionali  e  le
     autonomie locali e Ministero dell'economia e delle finanze

                     IL MINISTRO PER LE RIFORME
                   E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA
                           AMMINISTRAZIONE
                                  e
                IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
                        E LE AUTONOMIE LOCALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  1,  comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello
Stato,  che  ha istituito il "Fondo per il sostegno agli investimenti
per l'innovazione negli enti locali", di seguito denominato "Fondo";
  Visto  l'art. 1, comma 894, della richiamata legge n. 296/2006, che
prevede  l'emanazione  di un decreto dei Ministri per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali
e  le  autonomie  locali  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  previo parere della
Commissione  permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e
negli  enti  locali  istituita dall'art. 14, comma 3-bis, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominata "Commissione",
per stabilire i criteri di distribuzione ed erogazione del "Fondo";
  Visto  il  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
Codice dell'amministrazione digitale;
  Considerato che l'art. 1, comma 893, della legge finanziaria di cui
sopra  dispone  l'utilizzo  del Fondo per progetti degli enti locali,
relativi   agli   interventi   di   digitalizzazione   dell'attivita'
amministrativa,  in particolare per quanto riguarda i procedimenti di
diretto interesse dei cittadini e delle imprese;
  Considerata  l'esigenza  che  il  Fondo finanzi progetti degli enti
locali  in  ambiti  di  intervento che abbiano una valenza di sistema
nazionale, armonici e conformi alla programmazione regionale, al fine
di   garantire   la   crescita   complessiva   dei   territori  e  la
sostenibilita'  dei  risultati,  a  vantaggio  dei  cittadini e delle
imprese;
  Considerato  che  il  processo  di  digitalizzazione dell'attivita'
amministrativa   deve   svilupparsi   all'interno  di  una  strategia
coordinata  e  condivisa  tra  Stato,  regioni e autonomie locali che
promuovono  intese  ed accordi attraverso la Conferenza unificata, ai
sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  Considerato che la "Commissione" e' l'organismo chiamato a svolgere
le  funzioni  istruttorie  e  consultive  a supporto della Conferenza
unificata   in   ordine   alle  politiche  riguardanti  l'innovazione
tecnologica di regioni ed enti locali;
  Considerata   l'esigenza   di   realizzare  progetti  in  grado  di
valorizzare  il  territorio  ed  al contempo di migliorare il sistema
Paese  e di garantire sia la standardizzazione dei parametri basilari
dei  progetti  stessi,  mediante modelli di cooperazione applicativa,
sia la diffusione su tutto il territorio nazionale;
  Acquisito il parere della "Commissione" reso in data 8 maggio 2007;
  Acquisito  il  parere  favorevole  della Conferenza unificata nella
seduta del 10 maggio 2007;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  La  dotazione  del "Fondo per il sostegno agli investimenti per
l'innovazione  negli  enti  locali", cui all'art. 1, comma 893, della
legge  27 dicembre  2006,  n.  296, di seguito denominato "Fondo", e'
finalizzata  al  finanziamento  di progetti non coperti da precedenti
finanziamenti nazionali, ovvero non compresi in altri gia' in atto.
  2.  I  progetti  dovranno  essere presentati nei seguenti ambiti di
intervento:
    a) gestione  integrata  della logistica e della infomobilita' nel
trasporto pubblico locale, mobilita' urbana ed extraurbana;
    b) sistemi  di  misurazione,  basati  su  tecnologie  ICT, per la
valutazione della qualita' dei servizi erogati dagli enti locali;
    c) gestione  digitale  integrata dei servizi degli enti locali in
materia   fiscale   e  catastale  mediante  modelli  di  cooperazione
applicativa a livello locale, regionale e nazionale;
    d) integrazione  e  potenziamento  dei  Sistemi  informativi  del
lavoro.
  3.  Con  successivo decreto da emanarsi ai sensi del citato art. 1,
comma 893,  della  legge  n.  296  del  2006,  entro il 31 marzo 2008
potranno essere modificati, per le annualita' 2008 e 2009, gli ambiti
di intervento di cui al comma 1.
                               Art. 2.

  1.  La  "Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle
regioni  e  negli  enti  locali"  di cui all'art. 14, comma 3-bis del
decreto  legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  di  seguito denominata
"Commissione",   al  fine  di  garantire  la  valenza  sistemica  dei
progetti,  indica  parametri  di  qualita'  concernenti  la  ricaduta
territoriale degli investimenti, la sostenibilita' e la manutenzione,
la   capacita'   di   connessione  con  i  progetti  gia'  finanziati
nell'ambito  dei  piani  di azione dell'e-government, la gestione dei
rischi ed il project management.
                               Art. 3.

  1.  La dotazione finanziaria del "Fondo", pari a 15 milioni di euro
per  ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e  2009,  e'  gestita  dalla
Presidenza  del  Consiglio  - Dipartimento per gli affari regionali e
per  le  autonomie  locali  ed  e'  iscritta in apposito capitolo del
centro di responsabilita' n. 7 intestato allo stesso Dipartimento per
gli affari regionali e per le autonomie locali.
  2. Le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 7448 dello stato di
previsione   del   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  sono
trasferite  dal Dipartimento del tesoro alla Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   la   quale  dispone  con  successivo  provvedimento
l'assegnazione al competente centro di responsabilita'.
                               Art. 4.

  1.   I   soggetti   pubblici  beneficiari  dei  finanziamenti  sono
individuati  con  procedure  selettive alle quali possono partecipare
anche  per  aggregazioni  omogenee,  secondo  la  tipologia  di ente,
comuni,  province  e  comunita'  montane.  Le  regioni sono tenute ad
attestare   la   coerenza   dei  progetti  presentati  rispetto  alla
programmazione  regionale.  In  caso  di  cofinanziamento regionale i
progetti   dovranno   essere  corredati  da  un  documento  regionale
denominato  "Piano Unitario degli Interventi" concertato con gli enti
locali,  al  fine  di  garantire  la  sistematizzazione  dei  singoli
progetti  nell'ambito  della  programmazione  regionale e definire la
quota di cofinanziamento da parte delle regioni stesse.
  2. I bandi sono emanati dal Dipartimento per gli affari regionali e
per  le  autonomie  locali  nel  rispetto  dell'art.  6  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
  3.  Tra  i  criteri  di selezione sono inclusi prioritariamente: il
superamento  del  digital  divide  nei  piccoli  Comuni  e nelle aree
montane,    la    misura   del   cofinanziamento   da   parte   delle
amministrazioni,    la    dimensione    e    la    rappresentativita'
dell'aggregazione  territoriale, la diffusione e la riutilizzabilita'
del  progetto  presentato.  Costituisce inoltre elemento qualificante
della  proposta  la  partecipazione al progetto di tutti i livelli di
governo coinvolti nel processo di servizio.
  4.  L'importo  del finanziamento a carico del Fondo non puo' essere
superiore al 50% del costo complessivo del progetto.
  5. I soggetti attuatori dei progetti devono garantire l'unitarieta'
di azione e la gestione progettuale in forma coordinata.
  6.  Le modalita' del finanziamento saranno disciplinate da apposita
convenzione allegata al bando.
                               Art. 5.

  1.  Al  fine  di  effettuare  una  valutazione  sugli  interventi e
sull'esecuzione degli stessi e' istituita presso la "Commissione" una
apposita  struttura  per il monitoraggio degli interventi composta da
rappresentanti  delle  regioni,  degli  enti  locali  e dei Ministeri
indicati all'art. 1, comma 894, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Ai  componenti  non  spettano compensi. Agli eventuali rimborsi spese
provvedono  le  amministrazioni  di  appartenenza  nell'ambito  degli
ordinari stanziamenti di bilancio.
    Roma, 18 giugno 2007

             Il Ministro per le riforme e le innovazioni
                   nella pubblica amministrazione
                              Nicolais

                Il Ministro per gli affari regionali
                        e le autonomie locali
                             Lanzillotta

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                           Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2007
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 9 foglio n. 7


fp07-gr07