PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 21 giugno 2007
Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria
delle persone con disabilita', vittime di discriminazioni.
DIPARTIMENTO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITA' E MINISTERO DELLA
SOLIDARIETA' SOCIALE
IL MINISTRO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67, recante "Misure per la
tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di
discriminazioni", ed in particolare gli articoli 3 e 4;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 (Legge di conversione del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181), art. 1, comma 19;
Decreta:
Art. 1.
Legittimazione ad agire
1. Sono legittimati ad agire ai sensi degli articoli 3 e 4 della
legge 1° marzo 2006, n. 67, in forza di delega rilasciata per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullita', in
nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le
associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per i
diritti e le pari opportunita', di concerto con il Ministro della
solidarieta' sociale.
Art. 2.
Requisiti per il riconoscimento della legittimazione ad agire
1. Il riconoscimento della legittimazione ad agire, effettuato
con le modalita' di cui all'art. 1 e valutato sulla base della
finalita' statutaria e della stabilita' dell'organizzazione, e'
subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere costituito per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata ed essere effettivamente operante da almeno tre anni;
b) essere in possesso di uno statuto che sancisca un
ordinamento a base democratica che preveda come scopo esclusivo o
preminente la promozione della parita' di trattamento e la tutela dei
diritti delle persone con disabilita' ovvero il contrasto ai fenomeni
di discriminazione senza fini di lucro;
c) non aver riportato condanne, ancorche' non definitive, o
l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, in
relazione all'attivita' dell'associazione o ente, salva
riabilitazione, con riferimento al rappresentante legale;
d) non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva
riabilitazione, con riferimento al rappresentante legale;
e) non rivestire la qualifica di imprenditore o di
amministratore di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma
costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione o
l'ente, con riferimento al rappresentante legale.
Art. 3.
Richiesta di riconoscimento della legittimazione ad agire
1. La domanda contenente la richiesta di riconoscimento deve
essere presentata entro il 30 aprile o il 30 ottobre di ciascun anno
e:
a) essere indirizzata al Dipartimento per i diritti e le pari
opportunita' - Largo Chigi, 19 - 00187 Roma;
b) essere consegnata a mano o inviata a mezzo posta con
raccomandata r.r., recando sulla busta la dicitura "Legge n. 67/2006
- Associazioni legittimate ad agire a favore delle persone con
disabilita";
c) essere redatta secondo il modello allegato A, che forma
parte integrante del presente decreto e sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto proponente.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o dell'accordo
fra gli aderenti formalizzato con scrittura privata autenticata;
b) relazione sull'attivita' svolta nel triennio precedente la
richiesta di riconoscimento e sui programmi che si intendono
realizzare nell'anno solare in corso, anche con riferimento alle
risorse finanziarie impiegate;
c) copia dell'ultimo bilancio o dell'ultimo resoconto economico
approvato;
d) elenco nominativo degli iscritti, aggiornato annualmente con
l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione o
ente per gli scopi statutari ed elenco nominativo di coloro che
ricoprono le diverse cariche associative;
e) autodichiarazione del rappresentante legale sull'assenza di
condanne, ancorche' non definitive, o di applicazione di pena
concordata per delitti non colposi, in relazione all'attivita'
dell'associazione o ente, salva riabilitazione;
f) autodichiarazione del rappresentante legale di non essere
stato dichiarato fallito o insolvente, salva riabilitazione;
g) autodichiarazione del legale rappresentante di non rivestire
la qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di
produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi
settori in cui opera l'associazione o l'ente.
Art. 4.
Commissione di valutazione
1. L'esame delle domande e' affidato ad una apposita Commissione
di valutazione, nominata con decreto del Ministro per i diritti e le
pari opportunita' e composta dal Capo del Dipartimento dei diritti e
le pari opportunita' o da persona da lui delegata che la presiede, da
due rappresentanti designati dal Ministro per i diritti e le pari
opportunita', due rappresentanti designati dal Ministro della
solidarieta' sociale e due rappresentanti designati dalle federazioni
maggiormente rappresentative delle associazioni operanti nel campo
della tutela dei diritti delle persone con disabilita'.
2. La Commissione provvede, con cadenza semestrale,
all'istruttoria delle domande inoltrate e alla redazione di un elenco
delle associazioni e degli enti che e' approvato con decreto del
Ministro per i diritti e le pari opportunita' di concerto con il
Ministro della solidarieta' sociale.
Art. 5.
Conferma biennale
1. Ogni due anni le associazioni e gli enti contemplati nel
decreto di cui all'art. 4, comma 2, devono chiedere la conferma del
riconoscimento della legittimazione ad agire secondo il modello
allegato B, che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 6.
Norma transitoria
In sede di prima applicazione del presente decreto le domande
sono presentate entro quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 21 giugno 2007
Il Ministro per i diritti e le pari opportunita': Pollastrini
Il Ministro della solidarieta' sociale: Ferrero
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Allegato pag. 15
Allegato pag. 16
Allegato pag. 17