GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 178 DEL 2/8/2007

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2007, n. 116 
Regolamento  di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo 17,  comma 1,  lettera a),  della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Vista  la  legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 343 e 345;
  Visto il comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 2 aprile 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 giugno 2007;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
    a) "intermediari":
      1)  le  banche  italiane  e  le  succursali in Italia di banche
comunitarie   ed   extracomunitarie,   come   definite   dal  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
      2)  gli  intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
      3)  le  imprese  di  assicurazione  operanti  in  Italia di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
      4)   le   societa'   di   intermediazione   mobiliare   di  cui
all'articolo 1,   comma 1,   lettera e),   del   decreto  legislativo
24 febbraio  1998,  n.  58,  e  le succursali in Italia di imprese di
investimento  comunitarie  ed  extracomunitarie  di  cui  al medesimo
decreto;
      5) le societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1,
lettera o),  del  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, e le
succursali in Italia delle societa' di gestione armonizzate di cui al
medesimo decreto;
      6) la societa' per azioni Poste italiane - Divisione Bancoposta
di  cui  all'articolo 2,  comma  1,  del decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
    b) "Dormienti",  i rapporti contrattuali di cui all'articolo 2 in
relazione  ai  quali  non  sia  stata  effettuata alcuna operazione o
movimentazione  ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da
questo   delegati,   escluso   l'intermediario  non  specificatamente
delegato  in  forma  scritta,  per  il  periodo  di  tempo di 10 anni
decorrenti  dalla  data  di libera disponibilita' delle somme e degli
strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1;
    c) "fondo",  il  fondo  di  cui  all'articolo 1, comma 343, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
                               Art. 2.
                        Campo di applicazione
  1.  Rientrano  nel campo di applicazione del presente regolamento i
seguenti rapporti contrattuali:
    a) deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario
con l'obbligo di rimborso;
    b) deposito    di    strumenti    finanziari   in   custodia   ed
amministrazione;
    c) contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in tutti i casi in cui
l'assicuratore  si  impegna  al  pagamento  di  una  rendita  o di un
capitale al beneficiario ad una data prefissata.
  2.  L'applicazione  del presente regolamento e' esclusa nei casi in
cui il valore dei beni di cui al comma 1 non superi i cento euro.
                               Art. 3.
                     Obblighi dell'intermediario
  1.   Al   verificarsi   delle  condizioni  di  cui  all'articolo 1,
lettera b),  l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo
indirizzo  comunicato  o  comunque  conosciuto,  o  a  terzi  da  lui
eventualmente  delegati,  l'invito ad impartire disposizioni entro il
termine  di  180  giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che,
decorso  tale  termine,  il  rapporto  verra' estinto e le somme ed i
valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo secondo
le  modalita'  indicate  nell'articolo 4.  Restano  impregiudicate la
cause  di  estinzione  dei  diritti.  Il rapporto non si estingue se,
entro   il   predetto   termine   di  180  giorni,  viene  effettuata
un'operazione   o  movimentazione  ad  iniziativa  del  titolare  del
rapporto  o  di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non
specificatamente delegato in forma scritta.
                               Art. 4.
                  Modalita' di devoluzione al fondo
  1.  Gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  i  rapporti per i quali,
nell'anno   precedente,   si   siano  verificate  le  condizioni  per
l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3.
  2.  L'elenco dei rapporti dormienti di cui al comma 1 e' pubblicato
entro  il  medesimo  termine  del  31 marzo di ciascun anno, mediante
avviso  cumulativo, indicante il nome, la data ed il luogo di nascita
di  ciascun  titolare  del rapporto. La pubblicazione e' effettuata a
cura dell'intermediario su un quotidiano a diffusione nazionale e sul
sito  web  del  Ministero  dell'economia e delle finanze, con oneri a
carico dei titolari del rapporto.
  3.  Gli intermediari provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, a
riversare  al  fondo  il  denaro, gli strumenti finanziari e i titoli
relativi ai rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, che
vengono  liquidati dal fondo mediante procedure ad evidenza pubblica.
Gli  intermediari  provvedono  al  versamento  delle  relative  somme
all'entrata  del  bilancio  dello Stato, con imputazione all'apposito
capitolo  n. 3382 del capo X, ai fini della successiva riassegnazione
al fondo.
                               Art. 5.
                         Gestione del fondo
  1.  La  gestione  del  fondo  e'  affidata  ad apposita Commissione
nominata  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che
ne  disciplina  il  funzionamento.  La  Commissione e' composta da un
Presidente  di  sezione  del  Consiglio di Stato, che la presiede, un
consigliere  della Corte dei conti, un dirigente del Dipartimento del
tesoro, un dirigente della Banca d'Italia, un dirigente della CONSOB,
un  dirigente  dell'ISVAP  e  un  rappresentante  dei  risparmiatori,
designato  dal  Consiglio  nazionale  dei  consumatori e degli utenti
presso il Ministero dello sviluppo economico.
  2.  Con  uno  o  piu' regolamenti, da emanarsi entro sei mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, viene dettata la
disciplina tecnica per la concreta attivazione del fondo.
  3.  Gli  oneri ed i compensi per il funzionamento della Commissione
sono determinati con il decreto di cui al comma 1 e sono a carico del
fondo.
                               Art. 6.
                        Vigilanza e controlli
  1.  Le  competenti  autorita' di vigilanza effettuano controlli per
verificare  l'esatto  adempimento  del  presente regolamento da parte
degli intermediari.
                               Art. 7.
                       Disciplina transitoria
  1.   Per   i   rapporti  rispetto  ai  quali  il  termine  previsto
dall'articolo 3  si  sia  compiuto alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, la comunicazione di cui allo stesso articolo va
effettuata  entro sei mesi dalla medesima data e le somme ed i valori
non  reclamati  sono  devoluti  al  fondo  entro  quattro  mesi dalla
scadenza del termine di 180 giorni di cui all'articolo 3.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 22 giugno 2007

                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella

  Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2007
  Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
  Economia e finanze, foglio n. 250


fp07-gr07