DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2007, n. 116
Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed in particolare
l'articolo 1, commi 343 e 345;
Visto il comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 2 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 giugno 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) "intermediari":
1) le banche italiane e le succursali in Italia di banche
comunitarie ed extracomunitarie, come definite dal decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
2) gli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
3) le imprese di assicurazione operanti in Italia di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
4) le societa' di intermediazione mobiliare di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e le succursali in Italia di imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie di cui al medesimo
decreto;
5) le societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1,
lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le
succursali in Italia delle societa' di gestione armonizzate di cui al
medesimo decreto;
6) la societa' per azioni Poste italiane - Divisione Bancoposta
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
b) "Dormienti", i rapporti contrattuali di cui all'articolo 2 in
relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o
movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da
questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente
delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni
decorrenti dalla data di libera disponibilita' delle somme e degli
strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1;
c) "fondo", il fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento i
seguenti rapporti contrattuali:
a) deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario
con l'obbligo di rimborso;
b) deposito di strumenti finanziari in custodia ed
amministrazione;
c) contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in tutti i casi in cui
l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un
capitale al beneficiario ad una data prefissata.
2. L'applicazione del presente regolamento e' esclusa nei casi in
cui il valore dei beni di cui al comma 1 non superi i cento euro.
Art. 3.
Obblighi dell'intermediario
1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1,
lettera b), l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo
indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui
eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il
termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che,
decorso tale termine, il rapporto verra' estinto e le somme ed i
valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo secondo
le modalita' indicate nell'articolo 4. Restano impregiudicate la
cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se,
entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata
un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del
rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non
specificatamente delegato in forma scritta.
Art. 4.
Modalita' di devoluzione al fondo
1. Gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al
Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali,
nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per
l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3.
2. L'elenco dei rapporti dormienti di cui al comma 1 e' pubblicato
entro il medesimo termine del 31 marzo di ciascun anno, mediante
avviso cumulativo, indicante il nome, la data ed il luogo di nascita
di ciascun titolare del rapporto. La pubblicazione e' effettuata a
cura dell'intermediario su un quotidiano a diffusione nazionale e sul
sito web del Ministero dell'economia e delle finanze, con oneri a
carico dei titolari del rapporto.
3. Gli intermediari provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, a
riversare al fondo il denaro, gli strumenti finanziari e i titoli
relativi ai rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, che
vengono liquidati dal fondo mediante procedure ad evidenza pubblica.
Gli intermediari provvedono al versamento delle relative somme
all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito
capitolo n. 3382 del capo X, ai fini della successiva riassegnazione
al fondo.
Art. 5.
Gestione del fondo
1. La gestione del fondo e' affidata ad apposita Commissione
nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che
ne disciplina il funzionamento. La Commissione e' composta da un
Presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, un
consigliere della Corte dei conti, un dirigente del Dipartimento del
tesoro, un dirigente della Banca d'Italia, un dirigente della CONSOB,
un dirigente dell'ISVAP e un rappresentante dei risparmiatori,
designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
presso il Ministero dello sviluppo economico.
2. Con uno o piu' regolamenti, da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, viene dettata la
disciplina tecnica per la concreta attivazione del fondo.
3. Gli oneri ed i compensi per il funzionamento della Commissione
sono determinati con il decreto di cui al comma 1 e sono a carico del
fondo.
Art. 6.
Vigilanza e controlli
1. Le competenti autorita' di vigilanza effettuano controlli per
verificare l'esatto adempimento del presente regolamento da parte
degli intermediari.
Art. 7.
Disciplina transitoria
1. Per i rapporti rispetto ai quali il termine previsto
dall'articolo 3 si sia compiuto alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, la comunicazione di cui allo stesso articolo va
effettuata entro sei mesi dalla medesima data e le somme ed i valori
non reclamati sono devoluti al fondo entro quattro mesi dalla
scadenza del termine di 180 giorni di cui all'articolo 3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 giugno 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 250