GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 194 DEL 22/8/2007

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

DECRETO 13 giugno 2007, n. 131 
Regolamento  recante  norme  per  il  conferimento delle supplenze al
personale  docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge
3 maggio 1999, n. 124.
                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista  la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico ed in particolare l'articolo 4;
  Visto  l'articolo 17,  commi  3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
  Vista  la  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 72 e 78;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, ed in particolare gli articoli 14 e 15;
  Visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge
4 giugno 2004, n. 143;
  Visto  il regolamento recante norme sulle modalita' di conferimento
delle  supplenze  al  personale  docente  e  educativo,  adottato con
decreto ministeriale 25 maggio 2000, n. 201;
  Considerata  la  necessita'  di  apportare modifiche e integrazioni
alle norme contenute nel predetto regolamento;
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 605;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 7 maggio 2007;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
ed  il  relativo  nulla  osta  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri,  Dipartimento  per gli affari giuridici e legislativi, reso
in data 1° giugno 2007;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
          Disponibilita' di posti e tipologia di supplenze
  1.  Ai  sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio
1999,  n. 124, di seguito denominata "legge", nei casi in cui non sia
stato  possibile  assegnare  alle  cattedre  e  ai  posti disponibili
personale  di  ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale
soprannumerario  in  utilizzazione  o,  comunque, a qualsiasi titolo,
personale di ruolo, si provvede con:
    a) supplenze  annuali  per  la  copertura  delle cattedre e posti
d'insegnamento  vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e
che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
    b) supplenze   temporanee   sino   al   termine  delle  attivita'
didattiche  per  la  copertura di cattedre e posti d'insegnamento non
vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al
termine  dell'anno  scolastico  e  per le ore di insegnamento che non
concorrano a costituire cattedre o posti orario;
    c) supplenze  temporanee  per  ogni altra necessita' di supplenza
diversa    dai    casi   precedenti,   secondo   quanto   specificato
all'articolo 7.
  2.  Per  l'attribuzione  delle  supplenze annuali e delle supplenze
temporanee  fino al termine delle attivita' didattiche, si utilizzano
le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 2.
  3.  Per  le  supplenze  temporanee  si utilizzano le graduatorie di
circolo e di istituto di cui all'articolo 5.
  4.  Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali
che  non  concorrono  a  costituire  cattedre  o posti orario, si da'
luogo,  in  applicazione  del  comma 4  dell'articolo 22  della legge
finanziaria  28 dicembre  2001,  n.  448,  all'attribuzione,  con  il
consenso  degli  interessati,  dei  citati  spezzoni  ai  docenti  in
servizio  nella  scuola,  in possesso di specifica abilitazione, come
ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore
settimanali.
  5.  In  caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2
o,  comunque,  in  carenza  di  aspiranti  interessati,  le  relative
supplenze  annuali  e  temporanee  fino  al  termine  delle attivita'
didattiche,  vengono  conferite dai dirigenti scolastici delle scuole
ove   si   verifica  la  disponibilita',  utilizzando  le  rispettive
graduatorie di circolo e di istituto.
  6.   Fatte   salve   le  disposizioni  di  cui  all'articolo 4  del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito nella legge 20 agosto
2001,  n.  333,  l'individuazione del destinatario della supplenza e'
operata     dal     dirigente     dell'amministrazione     scolastica
territorialmente   competente   nel   caso   di  utilizzazione  delle
graduatorie  ad  esaurimento  e  dal dirigente scolastico nel caso di
utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto.
  7.  Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di
contratti  di  lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente
scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal
giorno dell'assunzione in servizio e termine:
    per le supplenze annuali il 31 agosto;
    per  le  supplenze  temporanee  fino  al  termine delle attivita'
didattiche,  il  giorno  annualmente indicato dal relativo calendario
scolastico quale termine delle attivita' didattiche;
    per   le   supplenze  temporanee  l'ultimo  giorno  di  effettiva
permanenza delle esigenze di servizio.
  8. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere
coperti,  in  nessun  caso,  a  norma dell'articolo 4, comma 4, della
legge, mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
                               Art. 2.
                     Graduatorie ad esaurimento
  1.  Per  il  conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze
temporanee  fino  al  termine  delle  attivita' didattiche, di cui al
comma 2  del  precedente  articolo 1, si utilizzano le graduatorie ad
esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge
27 dicembre   2006,   n.  296,  aggiornate  secondo  le  disposizioni
contenute  nel regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo
2000, n. 123, e secondo le disposizioni di legge al riguardo vigenti.
  2.  Il  personale  incluso  nelle  graduatorie  ad esaurimento puo'
rinunciare,   in   via  definitiva  o  limitatamente  ad  un  biennio
scolastico,   all'assunzione   con   contratto   di  lavoro  a  tempo
determinato,  manifestando  esclusivo  interesse  per  l'assunzione a
tempo indeterminato.
  3.  Al  personale  incluso  nelle graduatorie ad esaurimento di due
province  sono  conferite  supplenze  soltanto nella provincia per la
quale ha espresso la specifica richiesta.
  4.  Nei  confronti  del  personale  che sia gia' di ruolo per altro
grado  di scuola o altra classe di concorso la supplenza e' conferita
solo   se   ha  esplicitamente  dichiarato  che  l'inserimento  nella
graduatoria ad esaurimento e' finalizzato anche al conferimento delle
supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la
decadenza  dal  precedente impiego, fatte salve le specifiche ipotesi
previste dalla disciplina contrattuale.
  5.  Nello  scorrimento  delle  graduatorie  ad  esaurimento ai fini
dell'attribuzione delle supplenze non vengono presi in considerazione
i  candidati  inclusi  le cui posizioni non siano utili a tal fine ai
sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
                               Art. 3.
         Conferimento delle supplenze a livello provinciale
  1.  Al  fine  di  garantire  il  regolare  e  ordinato inizio delle
lezioni,  le  operazioni  di  conferimento  delle supplenze annuali o
delle supplenze temporanee sino al termine delle attivita' didattiche
sono    disposte    annualmente    assicurando   preventivamente   la
pubblicizzazione  nell'albo e nel sito informatico di ciascun ufficio
scolastico provinciale:
    del  quadro  definito  ed  esaustivo delle disponibilita' e delle
relative sedi cui si riferiscono;
    del calendario delle convocazioni.
Nel  corso  delle  attivita'  di  attribuzione  delle  supplenze, dei
predetti   dati   viene   pubblicizzata  ulteriormente  una  versione
aggiornata  in  tempo  reale  che  tenga  conto delle operazioni gia'
effettuate.
  2.  Hanno  titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione
scritta   della   relativa  proposta  di  assunzione  gli  aspiranti,
utilmente  collocati  in  graduatoria,  presenti  alla  convocazione,
personalmente  o  tramite  persona  munita di specifica delega, e gli
aspiranti  che  abbiano  fatto  pervenire, nei tempi previsti, delega
preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni
in  questione.  Non  hanno  titolo  a  conseguire  le  supplenze  gli
aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano
giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate.
  3.  I  posti  di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del
prescritto  titolo  di  specializzazione  con priorita' rispetto alle
altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.
  4.  Fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  al successivo comma 5,
l'accettazione  in  forma  scritta e priva di riserve, da parte degli
aspiranti  a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende
le   operazioni   di   conferimento   di  supplenza  non  soggette  a
rifacimento.   Le   disponibilita'   successive   che  si  vengono  a
determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori
fasi di attribuzione di supplenze prima, nei riguardi degli aspiranti
che  abbiano  tuttora  titolo  al  completamento  d'orario secondo le
disposizioni di cui al successivo articolo 4 mediante, se del caso, i
possibili frazionamenti d'orario e, poi, nei riguardi degli aspiranti
che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione.
Gli  aspiranti  che  abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione
non  hanno  piu'  titolo  ad  ulteriori  proposte  di  supplenze  per
disponibilita' sopraggiunte relative alla medesima graduatoria.
  5.  Durante  il  periodo  occorrente  per  il  completamento  delle
operazioni   ed  esclusivamente  prima  della  stipula  dei  relativi
contratti,  e'  ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per
supplenza  temporanea  sino ai termine delle attivita' didattiche per
l'accettazione  successiva  di  supplenza  annuale  per il medesimo o
diverso insegnamento.
                               Art. 4.
Completamento di orario e cumulabilita' di diversi rapporti di lavoro
                    nello stesso anno scolastico
  1.  L'aspirante  cui  viene  conferita, in caso di assenza di posti
interi,  una  supplenza  ad  orario  non  intero,  anche  nei casi di
attribuzione  di  supplenze  con  orario ridotto in conseguenza della
costituzione  di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di
ruolo,  conserva  titolo,  in relazione alle utili posizioni occupate
nelle  varie  graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento
d'orario,  esclusivamente  nell'ambito di una sola provincia, fino al
raggiungimento  dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per
il   corrispondente  personale  di  ruolo.  Tale  completamento  puo'
attuarsi  anche  mediante  il  frazionamento  orario  delle  relative
disponibilita',    salvaguardando    in    ogni    caso    l'unicita'
dell'insegnamento nella classe e nelle attivita' di sostegno.
  2.  Nel predetto limite orario il completamento e' conseguibile con
piu'   rapporti   di  lavoro  a  tempo  determinato  da  svolgere  in
contemporaneita'  esclusivamente  per  insegnamenti appartenenti alla
medesima  tipologia,  per  i  quali  risulti  omogenea la prestazione
dell'orario    obbligatorio   di   insegnamento   prevista   per   il
corrispondente  personale  di  ruolo.  Per il personale docente della
scuola  secondaria  il  completamento  dell'orario  di  cattedra puo'
realizzarsi  per  tutte  le  classi  di concorso, sia di primo che di
secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di
concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con
il  limite  rispettivo  di massimo tre sedi scolastiche e massimo due
comuni,  tenendo  presente il criterio della facile raggiungibilita'.
Il completamento d'orario puo' realizzarsi, alle condizioni predette,
anche  tra  scuole  statali e non statali con rispettiva ripartizione
dei relativi oneri.
  3.  Fatte  salve  le  ipotesi  di cumulabilita' di piu' rapporti di
lavoro  contemporanei  specificate  nei  commi precedenti,  le  varie
tipologie  di  prestazioni  di  lavoro  previste nelle scuole possono
essere  prestate  nel corso del medesimo anno scolastico, purche' non
svolte in contemporaneita'.
                               Art. 5.
                Graduatorie di circolo e di istituto
  1.   Il  dirigente  scolastico,  ai  fini  del  conferimento  delle
supplenze  di  cui  all'articolo 7,  costituisce,  sulla  base  delle
domande  prodotte  ai  sensi  del  comma 6,  apposite  graduatorie in
relazione  agli  insegnamenti  o  tipologia  di posto impartiti nella
scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.
  2.  I  titoli  di  studio  e di abilitazione per l'inclusione nelle
graduatorie  di  circolo  e  di  istituto  sono  quelli stabiliti dal
vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
  3.   Per   ciascun  posto  di  insegnamento  viene  costituita  una
graduatoria   distinta  in  tre  fasce,  da  utilizzare  nell'ordine,
composte come segue:
    I  Fascia:  comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad
esaurimento  per  il  medesimo  posto  o  classe  di  concorso cui e'
riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
    II   Fascia:   comprende   gli   aspiranti   non  inseriti  nella
corrispondente   graduatoria  ad  esaurimento  forniti  di  specifica
abilitazione  o  di specifica idoneita' a concorso cui e' riferita la
graduatoria di circolo e di istituto;
    III  Fascia:  comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio
valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
  4. Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione
derivante  dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di
punteggio  e  di  precedenza  con  cui  figurano nella corrispondente
graduatoria  ad  esaurimento.  Analogamente,  gli aspiranti abilitati
inclusi  nella  II  fascia,  sono  graduati  secondo  la  tabella  di
valutazione, dei titoli, utilizzata per le graduatorie ad esaurimento
di III fascia.
Gli  aspiranti  inclusi  nella  III  fascia  sono graduati secondo la
tabella  di  valutazione  dei titoli, annessa al presente Regolamento
(Allegato  A). Per la valutazione dei titoli artistici dei docenti di
strumento  musicale  (cl.  77/A) sono costituite apposite Commissioni
presiedute  dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale o da un
suo  delegato  e  composte  da  un dirigente scolastico di una scuola
media,  ove  sia presente l'insegnamento di strumento musicale, da un
docente  di Conservatorio di musica dello specifico strumento e da un
docente  titolare  di  strumento  musicale  nella  scuola  media  per
strumento  diverso  da  quello  cui  si  riferisce la graduatoria. La
commissione   e'   nominata  dal  competente  dirigente  dell'ufficio
scolastico provinciale.
  5.   Le  graduatorie  della  I  fascia  hanno  validita'  temporale
correlata   alle   cadenze   di  aggiornamento  delle  corrispondenti
graduatorie  ad  esaurimento  e  vengono  riformulate  a  seguito  di
ciascuna   fase  di  aggiornamento  delle  predette  graduatorie.  Le
graduatorie della II e III fascia hanno validita' biennale.
  6. L'aspirante a supplenza puo', per tutte le graduatorie in cui ha
titolo  a  essere  incluso, presentare domanda per una sola provincia
fino  a  un  massimo complessivo di 20 istituzioni scolastiche con il
limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, di 10
istituzioni  di  cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni
relative   a   istituti   comprensivi   si  valutano  per  la  scuola
dell'infanzia  e  primaria  solo  entro  il  predetto  limite  di  10
istituzioni.
Nell'ambito  del  numero  delle  istituzioni  sopra  specificato, gli
aspiranti  a  supplenze nelle scuole dell'infanzia e primaria possono
indicare  fino  ad  un  massimo  di  2 circoli didattici e 5 istituti
comprensivi  in cui dichiarino la propria disponibilita' ad accettare
supplenze  brevi  fino a 10 giorni con particolari e celeri modalita'
di  interpello  e  presa di servizio. In occasione del verificarsi di
tali  supplenze  brevi  sino a 10 giorni, nelle scuole interessate si
dara'  luogo a scorrimento prioritario assoluto della graduatoria nei
riguardi  dei  soli  aspiranti  di  prima, seconda e terza fascia che
hanno fornito tale disponibilita'.
Le  modalita'  di  interpello, accettazione e presa di servizio degli
aspiranti  a supplenze temporanee vengono definite, con provvedimento
ministeriale  emanato  o richiamato annualmente, secondo criteri che,
tenendo  conto  delle diverse esigenze delle scuole in relazione alla
durata  del  periodo  per  cui  necessita  la  sostituzione, potranno
prevedere  l'utilizzo  del  telefono  cellulare,  ovvero  della posta
elettronica, i cui dati di riferimento dovranno essere indicati dagli
aspiranti nello specifico modulo di domanda.
  7.  Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di
due  province, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e
di  istituto  coincide  con quella prescelta ai fini del conferimento
delle supplenze, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
  8.  Coloro  che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad
esaurimento  di  una  sola  provincia hanno facolta' di scegliere, ai
fini  dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una
provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie
ad   esaurimento   medesime.   Resta   comunque  preclusa,  ai  sensi
dell'articolo 4,  comma 1,  la cumulabilita' di rapporti di lavoro in
due diverse province.
  9.  Avverso  le  graduatorie  di  circolo  e di istituto e' ammesso
reclamo  alla scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda
entro  il  termine  di  10  giorni  dalla data di pubblicazione della
graduatoria  all'albo  della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul
reclamo  stesso  nel  termine  di  15  giorni,  decorso  il  quale la
graduatoria  diviene  definitiva.  La  graduatoria diviene, altresi',
definitiva a seguito della decisione sul reclamo.
                               Art. 6.
                         Elenchi di sostegno
  1.  Per  le  disponibilita' di posti per le attivita' didattiche di
sostegno  ad  alunni portatori di handicap psicofisici, della vista e
dell'udito  si  da'  luogo  alla costituzione, per tutti gli ordini e
gradi  di scuole, dei relativi elenchi di sostegno, cui hanno accesso
gli   aspiranti   che   siano  in  possesso  del  titolo  valido  per
l'insegnamento   di   materie   comuni  e  del  correlato  titolo  di
specializzazione valido per l'insegnamento di sostegno. Detti elenchi
sono  suddivisi  secondo la medesima articolazione in fasce di cui al
precedente  articolo 5,  comma 3; per la scuola secondaria di secondo
grado  vengono  disposti  elenchi  distinti  per  ciascuna delle aree
disciplinari secondo cui risultano suddivisi i relativi insegnamenti.
Gli  aspiranti  sono  inclusi  negli elenchi di sostegno della scuola
dell'infanzia  e  della  scuola primaria con la medesima posizione di
fascia   e  correlato  punteggio  con  cui  risultano  inclusi  nella
rispettiva graduatoria.
Gli  aspiranti sono inclusi nell'elenco di scuola secondaria di primo
grado  in  base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano
in  una  qualsiasi  graduatoria  di  scuola  media  e  col  punteggio
correlato a tale graduatoria.
Gli  aspiranti sono inclusi nei distinti elenchi di scuola secondaria
di  secondo  grado  in  base  alla  migliore collocazione di fascia e
correlato  punteggio con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di
scuola  secondaria  di  secondo  grado  riferibile alla medesima area
disciplinare.
  2. Nell'attribuzione dei posti di sostegno relativi a ogni ordine e
grado di scuola, ove si esauriscono i rispettivi elenchi di sostegno,
prima  di  assegnare  i  posti stessi ad aspiranti privi di titolo di
specializzazione,  le  relative  supplenze vengono conferite, secondo
modalita'  annualmente  definite  con  provvedimento ministeriale, ad
aspiranti inclusi nelle competenti graduatorie che risultino comunque
in  possesso  del  predetto  titolo  di  specializzazione,  anche  se
conseguito successivamente ai termini previsti per l'inclusione negli
elenchi medesimi.
  3.  Nella  scuola  secondaria di secondo grado, l'esaurimento dello
specifico  elenco  dell'area  disciplinare  su  cui debba disporsi la
nomina,   individuata  secondo  la  normativa  vigente,  comporta  il
conferimento  del  posto  tramite  lo  scorrimento  incrociato  degli
elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
                               Art. 7.
Supplenze  conferite  utilizzando  le  graduatorie  di  circolo  e di
                              istituto
  1.  Ai  sensi  delle  disposizioni di cui all'articolo 1, dirigenti
scolastici   conferiscono   supplenze   utilizzando   le   rispettive
graduatorie  di  circolo  e  di  istituto  in relazione alle seguenti
situazioni e secondo le correlate tipologie:
    a) supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche  per  posti  che  non  sia  stato possibile coprire con il
personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;
    b) supplenze   temporanee   per  la  sostituzione  del  personale
temporaneamente   assente   e   per  la  copertura  di  posti  resisi
disponibili,  per  qualsiasi  causa,  dopo  il 31 dicembre di ciascun
anno.
  2. Le graduatorie di circolo e di istituto, in base all'attivazione
di  apposita  procedura  informatizzata,  recano  indicazioni che, al
momento  della  loro consultazione da parte della scuola interessata,
evidenziano  la  situazione  aggiornata  della posizione specifica di
occupazione, ovvero di inoccupazione da parte degli aspiranti inclusi
nella   graduatoria   medesima,   in   modo  che  siano  interpellati
esclusivamente  gli  aspiranti  che,  ai sensi delle disposizioni del
presente Regolamento, si trovino nelle condizioni di accettare, anche
parzialmente  ai  fini  del  completamento di orario, la tipologia di
supplenza offerta.
Ai   fini   del   costante   e   tempestivo  aggiornamento  dei  dati
indispensabili   per   il   regolare  funzionamento  della  procedura
informatizzata   in   questione,  le  scuole  comunicano  al  Sistema
informativo  le  notizie richieste il giorno stesso della stipula del
contratto e dell'assunzione in servizio del supplente.
  3.  Fatta  salva  la  possibilita'  per  i  docenti  in servizio di
prestare  ore eccedenti all'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24
ore  settimanali,  per  la  sostituzione  dei docenti temporaneamente
assenti,  il  dirigente  scolastico  provvede  al  conferimento delle
relative   supplenze  esclusivamente  per  il  periodo  di  effettiva
permanenza  delle  esigenze  di  servizio  e la relativa retribuzione
spetta  limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime,
secondo   quanto  disposto  dall'art.  4,  comma 10  della  legge  e,
comunque,  nei  limiti  previsti dalle disposizioni vigenti alla data
della stipula del contratto.
  4.  Per  ragioni  di continuita' didattica, ove al primo periodo di
assenza  del  titolare  ne  consegua  un  altro,  o piu' altri, senza
soluzione  di  continuita'  o  interrotto solo da giorno festivo o da
giorno  libero  dall'insegnamento,  ovvero  da entrambi, la supplenza
temporanea  viene  prorogata nei riguardi del medesimo supplente gia'
in  servizio,  a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza
del precedente contratto.
  5.  Nel  caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne
consegua  un  altro  intervallato  da un periodo di sospensione delle
lezioni  si  procede alla conferma del supplente gia' in servizio; in
tal  caso  il  nuovo  contratto decorre dal primo giorno di effettivo
servizio dopo la ripresa delle lezioni.
  6.   Per   la   sostituzione   del  personale  docente  con  orario
d'insegnamento  strutturato  su  piu' scuole, ciascuna scuola procede
autonomamente per le ore di rispettiva competenza.
  7. Nelle scuole dell'infanzia e primaria, in caso di supplenze pari
o  inferiori  a  10  giorni,  si  da' luogo a scorrimento prioritario
assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti
di  prima,  seconda  e  terza  fascia  che  abbiano fornito esplicita
disponibilita' all'accettazione di tale tipologia di supplenze brevi,
secondo  quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 6. Nel caso
di   prosecuzione   dell'assenza  del  titolare  si  da'  luogo  alle
operazioni  di  proroga  o conferma, disciplinate ai commi 4 e 5, del
supplente  assunto  con  i criteri di precedenza suesposti solo se il
periodo  di  ulteriore assenza non e' superiore a 10 giorni mentre si
procede   all'attribuzione   della   supplenza  mediante  il  normale
scorrimento  delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza
ecceda tale limite.
  8.  Le  supplenze  da  disporsi  sui posti di scuola primaria i cui
titolari  provvedono  all'insegnamento  di una lingua straniera, sono
conferite,  ai  candidati  che  nei  concorsi  per esami e titoli per
l'accesso  all'insegnamento  nella scuola primaria sono stati inclusi
nella  graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di
accertamento  della conoscenza della corrispondente lingua straniera,
ai  candidati  che  hanno  superato  la medesima prova nelle sessioni
riservate    di    esami    per   il   conseguimento   dell'idoneita'
all'insegnamento  nella  scuola  primaria, agli aspiranti forniti del
titolo  di  laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione
agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi, ovvero, a
coloro  che,  inclusi  nella relativa graduatoria di scuola primaria,
siano  anche  in  possesso  di titolo valido per l'insegnamento della
lingua  straniera  nella  scuola  secondaria di 1° grado ovvero di 2°
grado.
Agli  aspiranti in possesso dei predetti titoli vengono attribuite le
supplenze  secondo  l'ordine  di  posizione  da  essi  occupato nella
relativa graduatoria scolastica.
  9.  Nel  caso  di  esaurimento  della  graduatoria  di circolo e di
istituto  il  dirigente  scolastico  provvede  al  conferimento della
supplenza   utilizzando   le  graduatorie  di  altri  istituti  della
provincia  secondo  un criterio di viciniorita' e previe le opportune
intese con i competenti dirigenti scolastici.
  10.  Nell'anno  di  rinnovo  delle  graduatorie  di  circolo  e  di
istituto,  la  relativa  procedura  deve  essere  attivata  entro  il
31 gennaio  antecedente  all'inizio  dell'a.s.  di riferimento e deve
essere completata entro il successivo 31 agosto.
                               Art. 8.
Effetti  del  mancato  perfezionamento  e  risoluzione anticipata del
                         rapporto di lavoro
  1.  Fatte  salve  le  disposizioni  di  cui ai commi 2 e 3, l'esito
negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i
seguenti effetti relativamente a tutto l'anno scolastico in corso:
    a)   supplenze   conferite   sulla   base  delle  graduatorie  ad
esaurimento:
      1. la  rinuncia  ad una proposta di assunzione o l'assenza alla
convocazione  comportano  la perdita della possibilita' di conseguire
supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo
insegnamento;
      2. la  mancata  assunzione  di  servizio  dopo  l'accettazione,
attuatasi  anche  mediante  la  presentazione  preventiva  di delega,
comporta  la  perdita della possibilita' di conseguire supplenze, sia
sulla  base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo
e di istituto, per il medesimo insegnamento;
      3. l'abbandono   del   servizio   comporta   la  perdita  della
possibilita'   di   conseguire   supplenze,   sia  sulla  base  delle
graduatorie  ad  esaurimento  che di quelle di circolo e di istituto,
per tutte le graduatorie di insegnamento;
    b)  supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e
di istituto:
      1) la  rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga
o  conferma  ripetuta  per  due volte nella medesima scuola comporta,
esclusivamente  per  gli  aspiranti  totalmente inoccupati al momento
dell'offerta  di  supplenza,  la  collocazione  in coda alla relativa
graduatoria di terza fascia;
      2) la   mancata  assunzione  in  servizio  dopo  l'accettazione
comporta la perdita della possibilita' di conseguire supplenze per il
medesimo  insegnamento  in tutte le scuole in cui si e' inclusi nelle
relative graduatorie;
      3) l'abbandono   del   servizio   comporta   la  perdita  della
possibilita'  di  conseguire  supplenze,  conferite  sulla base delle
graduatorie  di  circolo  e  di istituto, per tutte le graduatorie di
insegnamento;
    c)  supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell'infanzia e
primaria:
      1) la  mancata  accettazione  di  una  proposta  di  assunzione
formulata  secondo  le  specifiche  modalita'  stabilite con apposito
provvedimento  ministeriale comporta la cancellazione dell'aspirante,
relativamente  alla  scuola  interessata,  dall'elenco  di coloro che
devono  essere  interpellati  con  priorita'  per  tali  tipologie di
supplenze ai sensi dell'articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica
solo    agli   aspiranti   che   abbiano   esplicitamente   richiesto
l'attribuzione  di  tale  tipologie  di  supplenze  e  che,  all'atto
dell'interpello,   risultino   non  titolari  di  altro  rapporto  di
supplenza  o non aver gia' fornito accettazione per altra proposta di
assunzione;  per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al
completamento d'orario, la rinuncia non da' luogo ad alcuna sanzione;
      2) la   mancata  assunzione  in  servizio  dopo  l'accettazione
comporta la medesima sanzione di cui al precedente punto b/2;
      3) l'abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di
cui al punto b/3.
  2.  Il  personale  che  non  sia  gia' in servizio per supplenze di
durata  sino  al  termine  delle  lezioni  od  oltre ha facolta', nel
periodo  dell'anno  scolastico  che  va  fino  al  30  di  aprile, di
risolvere   anticipatamente   il   proprio  rapporto  di  lavoro  per
accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
  3.  Il  personale  in  servizio  per supplenza conferita sulla base
delle  graduatorie  di istituto ha comunque facolta' di lasciare tale
supplenza   per   accettarne   altra   attribuita  sulla  base  delle
graduatorie ad esaurimento.
  4.  Le  sanzioni  di  cui  al  comma 1  non  si applicano o vengono
revocate  ove  i  previsti  comportamenti sanzionabili siano dovuti a
giustificati  motivi  suffragati  da  obiettiva documentazione da far
pervenire alla scuola.
                               Art. 9.
                   Disposizioni finali e di rinvio
  1.  I  termini  e  le  modalita' organizzative per la presentazione
delle  domande  di  inclusione  nelle  graduatorie  di  circolo  e di
istituto,   per  la  formazione  delle  graduatorie  medesime  e  per
l'individuazione  dei  destinatari  delle supplenze sono definiti con
decreto del Ministro della pubblica istruzione che detta disposizioni
anche per l'attuazione delle relative procedure informatizzate.
  2.   Hanno   titolo   a  presentare  domanda  di  inclusione  nelle
graduatorie  o  a  permanere nelle stesse, coloro che al 1° settembre
del  relativo  anno  di  vigenza  non abbiano compiuto il 65° anno di
eta'.
  3.  Nei  casi  in  cui  e'  previsto  l'accesso all'insegnamento di
cittadini  comunitari  in  possesso  di  titolo  di studio rilasciato
all'estero  e  dichiarato  equipollente,  e'  richiesto  altresi'  il
requisito  dell'accertamento  della  competenza  linguistica italiana
che,   secondo   le  disposizioni  vigenti  impartite  con  circolare
ministeriale  n. 39 del 21 maggio 2005, e' attestata dall'universita'
per stranieri di Perugia.
  4.  Le  operazioni  di  cui  al  comma 1 sono improntate, anche con
riguardo  all'onere  di  documentazione  a  carico  degli aspiranti a
supplenze, a criteri di trasparenza e snellimento delle procedure. La
certificazione   sanitaria   di  idoneita'  all'impiego  deve  essere
prodotta  una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie, in
occasione dell'attribuzione del primo rapporto di lavoro.
  5.  Le  disposizioni  di  cui  al presente regolamento si applicano
anche al personale educativo.
  6.  Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento
si  applicano  le  disposizioni legislative e contrattuali vigenti in
materia  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato alla data di
stipulazione del contratto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Roma, 13 giugno 2007
                                                 Il Ministro: Fioroni

Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 107
                                                           Allegato A

TABELLA  DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE
DI  CIRCOLO  E  DI ISTITUTO DI III FASCIA, VALIDE PER IL CONFERIMENTO
DELLE  SUPPLENZE  AL  PERSONALE  DOCENTE  DELLA  SCUOLA DELL'INFANZIA
PRIMARIA E SECONDARIA ED ARTISTICA E AL PERSONALE EDUCATIVO.

A) Titoli di studio d'accesso.
    1)  Ai  titoli  di  studio,  ivi  compresi  i  titoli  conseguiti
all'estero  e  dichiarati  equipollenti, richiesti per l'accesso alla
classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, e'
attribuito il seguente punteggio: punti 12
      piu' punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110
      piu'  ulteriori  punti  4  se  il  titolo  di  studio  e' stato
conseguito con la lode.
    La  votazione  del  titolo  medesimo,  di  qualsiasi livello, ivi
compresi  i diplomi di strumento musicale rilasciati dai Conservatori
di  musica  statale  o  da  Istituti musicali pareggiati, deve essere
rapportata su base 110.
    Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti)
se  dalla  dichiarazione sostitutiva non risulti il voto con cui sono
stati conseguiti.
    Nei casi in cui il titolo di accesso principale e' costituito dal
possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli
professionali,  purche'  congiunto a titolo di studio, si attribuisce
il punteggio minimo.
    Per  le  classi di concorso per le quali e' previsto un titolo di
studio  congiunto  ad  altro titolo di studio la valutazione riguarda
esclusivamente  il  titolo  di studio superiore mentre l'altro titolo
non  e' oggetto di alcuna valutazione ne' ai sensi del presente punto
A) ne' dei successivi punti della tabella di valutazione.
B)  Altri  titoli  di  studio, abilitazioni e idoneita' non specifici
(fino ad un massimo di 12 punti).
    1)  Per  altri  titoli  di  studio  di livello pari o superiore a
quelli  valutati  al precedente punto A); per il superamento di altri
concorsi,  per  titoli  ed  esami  o  altri  esami anche ai soli fini
abilitativi  relativi  ad  altre classi di concorso o ad altri posti:
punti 3 per ogni titolo.
    2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale
docente   della   scuola  elementare,  per  le  lauree  in  lingue  e
letterature straniere, che danno titolo all'insegnamento nella scuola
secondaria,  di  cui  al  decreto ministeriale n. 39/98, in una delle
lingue  straniere  previste  dal  decreto ministeriale 28 giugno 1991
(francese, inglese, spagnolo, tedesco): punti 6 per ogni titolo.
    La  valutazione  dei  titoli  di  laurea  di  cui  al  punto 2 e'
alternativa  alla  valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto
1).
    3)  Limitatamente  alla  graduatoria  di strumento musicale nella
scuola media (cl. 77/A):
      per  il  superamento  di  un  concorso  per  esami e titoli nei
Conservatori di musica: punti 3.
C)  Altri  titoli culturali e professionali (fino ad un massimo di 22
punti).
    Per  ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali
sono attribuiti i seguenti punteggi:
      1)  Dottorato di ricerca: al conseguimento del titolo punti 12.
Si valuta un solo titolo.
      2)  Diploma di specializzazione pluriennale: punti 6. Si valuta
un solo titolo.
      3)  Master  universitario  di  durata annuale con esame finale,
corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, coerente con gli insegnamenti
cui si riferisce la graduatoria punti 3.
      4)  Attestato  di  corso  di  perfezionamento universitario, di
durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti
cui si riferisce la graduatoria punti 1.
    E'  possibile  valutare  per  ogni  anno  accademico uno solo dei
titoli  indicati  ai  precedenti punti 3 e 4, sino ad un massimo di 3
titoli complessivi.
      5)  Limitatamente  alla graduatoria di strumento musicale nella
scuola media (cl. 77/A), per il diploma di perfezionamento conseguito
presso  l'Accademia  nazionale di S. Cecilia, relativo allo strumento
cui si riferisce la graduatoria: punti 3.
D) Titoli di servizio.
    1) Servizio specifico:
      a) per  lo  specifico  servizio di insegnamento o di istitutore
riferito  alla  graduatoria  per  cui  si  procede  alla valutazione,
prestato  rispettivamente in: scuole di ogni ordine e grado statali o
paritarie o istituzioni convittuali statali:
        per ogni anno: punti 12;
        per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2 (fino
a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico).
    Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie e' valutato
per meta';
      b) limitatamente  alla  graduatoria di strumento musicale nella
scuola  media  (cl. 77/A) si valuta anche il servizio prestato per lo
specifico  strumento negli ex corsi di sperimentazione musicale nella
scuola media:
        per ogni anno: punti 12;
        per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2 (fino
a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico).
    2) Servizio non specifico:
      a) per il servizio d'insegnamento o di istitutore non specifico
rispetto  alla  graduatoria  per  cui  si  procede  alla valutazione,
prestato in una qualsiasi scuola o istituzione elencata al precedente
punto 1):
        per ogni anno: punti 6;
        per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1 (fino
a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico).
    Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie e' valutato
per meta';
      b) limitatamente  alla  graduatoria di strumento musicale nella
scuola  media  (cl. 77/A) si valuta anche il servizio prestato per lo
specifico  strumento  nei  Conservatori di musica o Istituti musicali
pareggiati:
        per ogni anno: punti 6;
        per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1 (fino
a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico).
    3) Altre attivita' di insegnamento.
    Per  ogni  altra  attivita'  d'insegnamento  non  curricolare  o,
comunque, di natura prettamente didattica svolta presso:
      a) le scuole di cui ai punti 1 e 2;
      b) i corsi di insegnamento nel settore dell'infanzia, primario,
secondario e artistico;
      c) gli   istituti   di   istruzione  universitaria  italiani  o
comunitari, riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore
legale;
      d) gli  istituti  superiori  di  educazione  fisica  statali  e
pareggiati;
      e) le Accademie;
      f) i Conservatori;
      g) i corsi presso amministrazioni statali;
      h)  i corsi presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzati
e controllati:
        per  ogni  mese  o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,50
(fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico);
E) Titoli  artistici,  (limitatamente  alla  graduatoria di strumento
musicale nella scuola media) (fino ad un massimo di 66 punti).
    a) Attivita'  concertistica  solistica  in complessi di musica da
camera (dal duo in poi):
      per  lo  stesso  strumento  cui si riferisce la graduatoria: da
punti 1 a punti 2;
      per   strumento   diverso   da   quello  cui  si  riferisce  la
graduatoria: da punti 0,5 a punti 1;
    b) attivita'  professionale,  compresa  quella  di  direzione, in
orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare: da punti 1
a punti 6;
    c) primo,  secondo  o  terzo  premio  in  concorsi  nazionali  od
internazionali (per ciascun esito): da punti 1 a punti 3;
    d) idoneita'  in concorsi per orchestre sinfoniche di enti lirici
o orchestre riconosciute (per ciascuna idoneita' e fino ad un massimo
di punti 6): da punti 1 a punti 3;
    e) composizioni,  pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e
ricerche   di   carattere  musicale,  metodologico  o  relative  alla
didattica  strumentale  (per  ciascun  titolo e fino ad un massimo di
punti 6): da punti 0,5 a punti 1;
    f) corsi  di  perfezionamento  in  qualita'  di allievi effettivi
relativi:
      allo  strumento  cui  si riferisce la graduatoria: da punti 1 a
punti 2;
      per   strumento   diverso   da   quello  cui  si  riferisce  la
graduatoria: da punti 0,5 a punti 1;
    g) Altre  attivita' musicali documentate (per ciascun titolo): da
punti 0,2 a punti 1.

Note al punto D).
                         TITOLI DI SERVIZIO
    1)  Il  servizio  valutabile e' quello effettivamente prestato o,
comunque,   quello  relativo  a  periodi,  coperti  da  nomina  o  da
contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.
    I  periodi,  invece,  per  i  quali e' esclusivamente prevista la
conservazione  del  posto  senza  assegni  non  sono  valutabili, con
eccezione  di  quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente
disciplinate  (mandato  amministrativo, maternita', servizio militare
etc.),  per  le  quali  il  periodo  di conservazione del posto senza
assegni e' computato nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
    Sono,   altresi',  valutabili,  a  prescindere  da  ogni  effetto
economico,  quei  periodi  riconosciuti  giuridicamente  al docente a
seguito di contenzioso favorevole.
    2)  Il  servizio  di insegnamento su posti di contingente statale
italiano, con atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari esteri
nonche'  in  scuole  di  Paesi  dell'Unione  europea,  statali  e non
statali,  riconosciute dagli ordinamenti comunitari, e' valutato alle
medesime  condizioni  dei  corrispondenti insegnamenti nel territorio
nazionale.
    La corrispondenza tra servizi prestati nelle scuole comunitarie e
i  servizi  svolti  nelle  scuole italiane e' definita dalla medesima
Commissione  regionale,  istituita  per la valutazione degli analoghi
servizi, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. I
relativi  titoli  valutabili devono essere opportunamente certificati
con dichiarazioni di valore consolare.
    3)  Il servizio di insegnamento effettuato nelle scuole straniere
nei  corsi  di  lingua  e cultura italiana, di cui alla legge 3 marzo
1971,  n.  153,  e'  valutato  come servizio non specifico, di cui al
punto 2.
    4)   Il  servizio  di  insegnamento  nelle  scuole  militari  che
rilasciano  titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle
scuole   statali   e'   valutato   alle   medesime  condizioni  degli
insegnamenti prestati nelle scuole statali.
    5)  Il  servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani
nelle  scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana e'
valutato,  previa la prescritta certificazione redatta dall'autorita'
consolare  d'intesa  con  gli uffici scolastici di Trieste o Gorizia,
come il corrispondente servizio prestato in Italia.
    6)   Il   servizio   relativo  all'insegnamento  della  religione
cattolica  o  alle  attivita'  ad  essa  alternative e' valutato come
servizio non specifico, di cui al punto 2.
    7)  Il servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato
e'  valutato  come  anno  scolastico intero, se ha avuto la durata di
almeno   180  giorni,  oppure  se  il  servizio  sia  stato  prestato
ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di
scrutinio  finale,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma 14,  della legge
3 maggio  1999,  n. 124, ovvero sino al termine delle attivita' nella
scuola dell'infanzia.
    8)  Il  servizio  conseguente  a  nomina  in Commissioni di esami
scolastici  e'  valutato  come  servizio  di  insegnamento reso nella
materia per cui e' conferita la predetta nomina.
    9)  Il servizio prestato in qualita' di lettore nelle Universita'
dei paesi appartenenti all'U.E. e il servizio prestato in qualita' di
assistente  di lingua presso le scuole straniere, sono valutati quali
altre attivita' di insegnamento di cui al punto 3.
    10)  Il  servizio  militare  di  leva  e  il servizio sostitutivo
assimilato  per  legge  al  servizio  militare di leva e' interamente
valutabile, purche' prestato in costanza di nomina.
    11)  Il  servizio  svolto  in  attivita' di sostegno nella scuola
secondaria  e'  valutato  come servizio specifico, di cui al punto 1,
per  la  graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui e'
derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro
che ha dato luogo al servizio medesimo; e' valutato come servizio non
specifico, di cui al punto 2, per le altre graduatorie.
    12)  Il  servizio svolto in attivita' di sostegno con il possesso
del prescritto titolo di studio, e' valutabile anche se reso senza il
possesso   del   relativo   titolo   di   specializzazione,   ovvero,
relativamente  agli  istituti  di  istruzione secondaria di II grado,
anche  se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area
di riferimento.
    13)  I  servizi  di  insegnamento  eventualmente  resi  senza  il
possesso del prescritto titolo di studio - nei casi di impossibilita'
di  reperimento  di  personale  idoneo  -  sono valutabili come altre
attivita' di insegnamento, di cui al punto 3.
    14)  Il  servizio  prestato in qualita' di istitutore e' valutato
come  specifico  nella corrispondente graduatoria e come servizio non
specifico  nelle  altre  graduatorie  di insegnamento. Il servizio di
insegnamento  prestato  nelle  scuole,  di cui al punto 1 e' valutato
come servizio non specifico nella graduatoria di istitutore.
    15) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo
di  piu'  rapporti  di  lavoro,  per  uno  stesso periodo coincida la
prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini
dell'assegnazione  del  punteggio,  va qualificato dall'aspirante con
uno soltanto degli insegnamenti coincidenti.
    16)  La  valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi
di concorso previste dai precedenti ordinamenti e' effettuata in base
ai  criteri  di  corrispondenza  determinati  dalle  apposite tabelle
annesse all'ordinamento vigente.
    17)  I  servizi  di  insegnamento  relativi  a classi di concorso
soppresse  che  non  trovano corrispondenza in classi di concorso del
vigente  ordinamento, sono valutati come servizi non specifici di cui
al punto 2.
    18)  Qualora  nel medesimo anno siano stati prestati servizi che,
ai  sensi dei punti 1, 2 e 3 danno luogo a valutazioni differenziate,
il  punteggio  complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non
puo', comunque, eccedere i 12 punti.
    19)  I  servizi  prestati  con  contratti  atipici, non da lavoro
dipendente,  ove  stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti
curricolari  rispetto  all'ordinamento  delle  scuole stesse e svolti
secondo  le  medesime  modalita'  continuative  delle  corrispondenti
attivita'   di   insegnamento   delle   scuole  statali,  debitamente
certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono
valutati  per  l'intero  periodo, secondo i medesimi criteri previsti
per i contratti di lavoro dipendente.
    I  servizi  prestati  con  contratti  di  lavoro  atipici per gli
insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento
dell'offerta    formativa,    sono    valutati,    previa   specifica
certificazione,  computando,  esclusivamente,  i  giorni di effettiva
prestazione.
    Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate
per   i  giorni  di  effettiva  prestazione  le  altre  attivita'  di
insegnamento di cui al precedente punto 3.
    20)  La  valutazione dei titoli professionali e' effettuata dalla
Commissione regionale di cui alla C.M. n. 110 del 14 giugno 2001.

Nota al punto E).
                          TITOLI ARTISTICI
    I  titoli artistici debbono essere valutati in ragione della loro
rilevanza dalla specifica Commissione costituita ai sensi dell'art. 5
del presente Regolamento.
    Ogni  attivita'  deve  essere  adeguatamente  documentata  e deve
essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.
    Non  sono  presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e
pubblicazioni private, sia pure a stampa.
    Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il
contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.
    Vengono  valutati  anche  i titoli artistici conseguiti prima del
titolo di accesso.


fp07-gr07