GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 178 DEL 2/8/2007

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI  DI
 LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

DETERMINAZIONE 11 luglio 2007 
Garanzie   nelle   procedure   di   affidamento  degli  incarichi  di
progettazione. (Determinazione n. 6/2007).
                            IL CONSIGLIO

Considerato in fatto
  L'Ordine   degli   ingegneri  della  provincia  di  Alessandria  ha
richiesto  un parere a questa Autorita' in ordine ad una procedura di
gara  indetta dalla medesima provincia per l'affidamento di incarichi
di  progettazione; nel relativo bando e' richiesta, ai professionisti
concorrenti,  la  presentazione  di una cauzione provvisoria ai sensi
dell'art.  75  del  decreto  legislativo  12 aprile 2006, n. 163, (di
seguito  Codice) e di una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113
del medesimo decreto legislativo.
  A  parere  dell'Ordine  tali  richieste  sarebbero  contrarie  alle
disposizioni  del  codice  che, all'art. 111, recepisce il previgente
art.   30,  comma 5,  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  che
disciplina  compiutamente  le  garanzie  del  progettista, mentre gli
articoli 75  e 113 si riferireb-bero alle garanzie degli esecutori di
lavori  pubblici  oppure di contratti di forniture o servizi, diversi
da  quelli  di  ingegneria attinenti ai lavori pubblici, disciplinati
unicamente dal suddetto art. 111.
  La provincia di Alessandria ha invece evidenziato che l'art. 91 del
codice,  che disciplina gli affidamenti dei servizi di ingegneria, fa
rinvio  esplicito  alla  Parte II,  Titoli  I  e  II  del codice, che
comprendono anche gli articoli 75 e 113 relativi rispettivamente alla
cauzione  provvisoria  ed a quella definitiva; non sussistono in tali
disposizioni  deroghe  espresse  per  gli  affidamenti  di  incarichi
tecnici,  ne'  si rinvengono incompatibilita' tra dette cauzioni e la
polizza di responsabilita' civile del progettista, in quanto garanzie
operanti  in  riferimento  a  rischi  diversi: a tutela dalla mancata
stipula  del  contratto e' posta la cauzione provvisoria; a tutela da
inadempienze o negligenze o mancata consegna degli elaborati e' posta
la  cauzione  definitiva; per errori o omissioni nella progettazione,
emergenti  dopo  la  consegna  del  progetto,  e'  posta  la  polizza
professionale.
  Stante  il rilievo della questione ed il coinvolgimento di numerosi
interessi  di settore, l'Autorita' ha convocato in audizione, in data
9 maggio  2007,  i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture,
del  Consiglio nazionale degli ingegneri, dell'Associazione nazionale
comuni  italiani  e  dell'Ordine  degli  ingegneri della provincia di
Alessandria.
  Sulla  base  delle considerazioni svolte in tale sede ed al fine di
dirimere   l'illustrato   contrasto   interpretativo  sull'argomento,
l'Autorita'  ritiene  necessario emanare il presente atto a carattere
generale.
Ritenuto in diritto.
  In  via preliminare sembra opportuno richiamare le disposizioni del
codice  in  materia  di  garanzie,  precisando  nel  contempo  che la
disciplina   dettata   dalla   legge   n.   109/1994,   e  successive
modificazioni  e'  stata  estesa  anche  agli  appalti  di  servizi e
forniture.
  Invero,  nel  predetto  decreto  legislativo  la  disciplina  delle
garanzie  e' contenuta in una serie di disposizioni ed in particolare
negli   articoli 75   (cauzione   provvisoria),  art.  113  (cauzione
definitiva),  art. 111 (garanzie dei progettisti), art. 129 (garanzie
e  coperture  assicurative per i lavori pubblici), art. 253, comma 19
(disposizioni transitorie in materia di garanzie).
  Ai  sensi  del  citato  art.  75  l'offerta,  al  momento della sua
presentazione,  deve essere corredata da una garanzia pari al due per
cento  del  prezzo  base  indicato  nel  bando  o nell'invito, con le
modalita'  ivi previste, a copertura della mancata sottoscrizione del
contratto  per  fatto dell'affidatario, da svincolare automaticamente
al momento della sottoscrizione del contratto stesso.
  L'offerta e' altresi' corredata, a pena di esclusione, dall'impegno
di   un   fideiussore  a  rilasciare  la  garanzia  fideiussoria  per
l'esecuzione  del contratto, di cui all'art. 113, qualora l'offerente
risulti  affidatario;  a  norma  di  tale  ultima  disposizione,  che
disciplina  altresi'  le  modalita'  di  costituzione della garanzia,
questa copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa
di  avere  effetto  solo  alla  data  di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
  A  norma del successivo art. 129, inoltre, all'esecutore dei lavori
e'  richiesta,  in aggiunta alle garanzie sopra indicate, una polizza
assicurativa  che  tenga indenni le amministrazioni da tutti i rischi
di  esecuzione da qualsiasi causa determinati (salvo quelli derivanti
da  erronea o insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore).
  Si   richiama,  infine,  l'art.  111  del  decreto  legislativo  n.
163/2006,  ai  sensi  del  quale  nei contratti relativi a lavori, il
progettista  o  i  progettisti  incaricati della progettazione devono
essere  muniti,  a  far  data  dall'approvazione  rispettivamente del
progetto  posto  a base di gara ovvero del progetto esecutivo, di una
polizza   di   responsabilita'  civile  professionale  per  i  rischi
derivanti  dallo  svolgimento  delle attivita' di propria competenza,
per  tutta  la  durata  dei  lavori e sino alla data di emissione del
certificato  di  collaudo provvisorio. La polizza deve coprire, oltre
alle  nuove  spese  di  progettazione,  anche i maggiori costi che la
stazione  appaltante deve sopportare per le eventuali varianti di cui
all'art.  132,  comma 1,  lettera e),  resesi  necessarie in corso di
esecuzione.  La  mancata presentazione da parte dei progettisti della
polizza   di   garanzia  esonera  le  amministrazioni  pubbliche  dal
pagamento della parcella professionale.
  Dall'illustrato  quadro  normativo  emerge,  quindi, una disciplina
delle garanzie piuttosto frammentaria, in quanto contenuta in diverse
disposizioni, si' da lasciare spazio a dubbi interpretativi in ordine
all'estensione   delle   garanzie   provvisoria   e   definitiva   ai
progettisti.
  E  cio' soprattutto con riferimento a quanto statuito dall'art. 91,
comma 1,  del  codice  ai  sensi  del  quale  "per  l'affidamento  di
incarichi  di  progettazione  di  cui  all'art.  90 di importo pari o
superiore  a  100.000  euro  si applicano le disposizioni di cui alla
parte  II,  titolo  I  e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti
operanti  nei  settori  di  cui  alla  parte III, le disposizioni ivi
previste".
  Da   tale  disposizione  sembrerebbe  derivare  l'estensione  delle
garanzie  previste  dai  citati articoli 75 e 113 contemplate proprio
nella parte II, Titolo I del codice anche alle gare per l'affidamento
di  incarichi  di  progettazione,  con  il  conseguente obbligo per i
progettisti   di   corredare  la  propria  offerta  con  la  garanzia
provvisoria  e definitiva, in aggiunta a quella contemplata nell'art.
111 del codice.
  Al  riguardo  tuttavia  occorre considerare le differenti finalita'
perseguite con le diverse forme di garanzia sopra richiamate.
  La  cauzione  provvisoria e' richiesta come garanzia della serieta'
dell'offerta   presentata   dai  partecipanti,  con  la  funzione  di
garantire     la    sottoscrizione    del    contratto    da    parte
dell'aggiudicatario;  l'efficacia  della stessa e' limitata fino alla
stipula  del  contratto,  posto che da tale momento opera la garanzia
definitiva  di  cui all'art. 113, posta a tutela dell'amministrazione
per  i  pregiudizi derivanti dall'eventuale violazione degli obblighi
contrattuali.
  Garanzie,  quindi, caratterizzate da una sostanziale correlazione e
continuita'  operativa,  tanto  che  la  prima  viene svincolata alla
stipula  del  contratto ed escussa automaticamente in caso di mancata
sottoscrizione dello stesso (art. 113, comma 4, codice).
  Occorre  quindi  stabilire se simili garanzie siano compatibili con
la  disciplina  degli  incarichi  di  progettazione o se invece siano
riferite esclusivamente agli esecutori.
  Invero,  dall'esame  del  quadro  normativo  di  settore appare con
chiarezza  che  il  Legislatore  ha  voluto  disciplinare  in maniera
separata  le  garanzie  che  devono  essere presentate dall'esecutore
rispetto  a  quelle  dei  progettisti,  con  cio'  riproponendo  (con
adattamenti)  l'originaria impostazione dell'art. 30 della previgente
legge n. 109/1994, e successive modificazioni.
  E'  quanto puo' desumersi dalla disciplina contenuta nel codice che
distingue  l'art.  111,  dedicato  esclusivamente  alle  garanzie dei
progettisti, dagli articoli 75 e 113 riferiti invece agli esecutori.
  Una  tale  impostazione  testimonia  la  volonta'  di  dettare  una
disciplina speciale ed esaustiva per i professionisti, per i quali si
ritiene  operare  la  sola  polizza  di  responsabilita'  civile  dei
progettisti.
  Infatti,  riguardo  a  tale  garanzia anche in considerazione delle
caratteristiche  della  prestazione  richiesta ai progettisti, ovvero
un'opera  intellettuale,  remunerata  a  tariffa  e  a  consuntivo il
Legislatore ha specificato nell'art. 111 del codice che tale garanzia
copre i rischi derivanti dall'attivita' tecnico-professionale, ovvero
le  nuove  spese  di  progettazione  e  i maggiori costi per varianti
dovute a errori o omissioni progettuali.
  Tale  disposizione  va  inoltre  coordinata  con  gli  articoli 105
(progettista  esterno)  e  106  (progettista interno) del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 554/1999 che, come noto, continua a
trovare  applicazione  per quanto compatibile con le norme del codice
in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento attuativo.
  Ebbene,  ai  sensi  della  predetta  disciplina  regolamentare, per
maggior  costo  deve intendersi la differenza fra i costi e gli oneri
che   la   stazione   appaltante  deve  sopportare  per  l'esecuzione
dell'intervento  a  causa  dell'errore  o  omissione progettuale ed i
costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione
di  un progetto esente da errori ed omissioni; mentre per nuove spese
di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella
misura  massima  del  costo iniziale di progettazione sostenuti dalle
stazioni  appaltanti  qualora,  per motivate ragioni, affidino con le
procedure di cui alla legge ed al regolamento, la nuova progettazione
ad   altri   progettisti   anziche'  al  progettista  originariamente
incaricato.
  Tali   disposizioni   stabiliscono   inoltre   che  il  progettista
incaricato,  contestualmente  alla sottoscrizione del contratto, deve
produrre   una   dichiarazione  di  una  compagnia  di  assicurazioni
contenente  l'impegno  a  rilasciare  la  polizza  di responsabilita'
civile  professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.
La relativa polizza sara' poi emessa al momento dell'approvazione del
progetto.
  Ratio  delle  disposizioni  sopra  riportate  e'  dunque  quella di
tutelare  la  stazione appaltante, a far data dall'approvazione degli
elaborati  progettuali  e  per  tutta  la  durata  dei  lavori,  sino
all'emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio dai rischi
derivanti   da  eventuali  ulteriori  oneri  di  progettazione  nelle
circostanze illustrate.
  Come  si  vede,  dunque,  sussiste per gli affidamenti di incarichi
tecnici   una  specifica  disciplina  delle  relative  garanzie  che,
coprendo   i   rischi   derivanti  dallo  svolgimento  dell'attivita'
professionale,  porta  ad  escludere  l'applicazione  delle ulteriori
garanzie previste negli articoli 75 e 113 del codice.
  La  polizza  contemplata dal citato art. 111, deve cioe' intendersi
come esclusiva ed omnicomprensiva; in tal senso, il rinvio alla Parte
II,  Titolo  I  e  II  del  codice,  per gli affidamenti di incarichi
tecnici di importo superiore ai 100.000 euro, contenuto nell'art. 91,
comma 1,  deve  intendersi  come riferito alle sole parti del decreto
legislativo n. 163/2006 compatibili con la disciplina relativa a tali
incarichi  e  non,  invece,  come  rinvio  tout  court  alle suddette
disposizioni del codice.
  Una   simile  considerazione  sembra,  altresi',  avvalorata  dalle
disposizioni  dell'art.  129  del  codice,  ai sensi del quale "fermo
restando  quanto  disposto  dall'art. 75 e dall'art. 113, l'esecutore
dei lavori e' altresi' obbligato a stipulare una polizza assicurativa
che  tenga  indenni  le  stazioni  appaltanti  da  tutti  i rischi di
esecuzione  da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi
o  cause  di  forza  maggiore,  e  che  preveda anche una garanzia di
responsabilita'  civile  per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
di regolare esecuzione". Il chiaro riferimento agli articoli 75 e 113
ai soli esecutori e l'esclusione dalla polizza ivi disciplinata della
copertura   dei   danni   derivanti  dalla  erronea  o  insufficiente
progettazione  questi  ultimi  coperti  dalla polizza ex art. 111 del
decreto  legislativo  n.  163/2006  sembrano confermare l'intento del
legislatore   di   separare   le  due  discipline  e  la  conseguente
impossibilita'  di  estendere ed applicare al progettista le garanzie
riferite al solo esecutore.
  Si  ribadisce, infatti, che ai sensi dell'art. 111 del codice ed in
ragione della illustrata specificita' delle prestazioni professionali
dei   progettisti,   la   polizza   di   responsabilita'  civile  ivi
disciplinata copre (tutti) i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attivita' tecniche per tutta la durata dei lavori e sino alla data di
emissione   del   certificato  di  collaudo  provvisorio  come  sopra
indicati.
  Una garanzia, quindi, omnicomprensiva cui e' connesso, peraltro, in
caso   di  mancata  presentazione  della  stessa,  l'esonero  per  le
amministrazioni medesime dal pagamento della parcella professionale.
  Le  considerazioni  sopra  illustrate inducono quindi a ritenere la
richiesta  di ulteriori garanzie al progettista rispetto alla polizza
di  responsabilita' civile non solo un duplicato di garanzie a favore
dell'Amministrazione,  ma  anche una violazione dell'illustrata ratio
normativa  tesa a distinguere, in ragione delle differenti finalita',
le relative discipline.
  A cio' si aggiunga un aspetto non meno rilevante della questione.
  La  richiesta  al  progettista  delle  predette  ulteriori garanzie
sostanzierebbe  un  onere economico aggiuntivo a carico dello stesso,
con  aggravamento  degli  adempimenti  di  accesso  alla gara, si' da
minare  l'effettivo  svolgimento  della  concorrenza in tale settore,
soprattutto con riferimento ai giovani professionisti.
  Si  produrrebbe,  infatti,  un  aggravio a carico degli stessi, non
supportato  da  espressi  riferimenti  normativi  e con il risultato,
peraltro,  di determinare un trattamento di sfavore nei confronti dei
progettisti  rispetto  agli esecutori, in quanto destinatari di oneri
maggiori rispetto a questi ultimi.
  Del  resto,  come  considerazione conclusiva, puo' evidenziarsi che
quest'ultima  disposizione  riproduce,  con  adattamenti,  l'art. 30,
comma 5,   della   previgente   legge   n.   109/1994,  e  successive
modificazioni,  con  cio' confermando la pregressa ratio normativa in
ordine alla omnicomprensivita' della garanzia ivi contemplata.
  Circostanza,  questa,  che  consente  di  richiamare l'orientamento
espresso  dall'Autorita'  sull'argomento  in  vigenza  della legge n.
109/1994, e successive modificazioni.
  Si  evidenzia  al  riguardo, in particolare, la deliberazione n. 51
del  31 marzo  2004, nella quale e' stato sottolineato come l'art. 30
della  predetta  legge  disciplini  organicamente  il  sistema  delle
garanzie  negli  appalti  di  lavori  pubblici e negli affidamenti di
incarichi  tecnici  di  progettazione  e  che,  pertanto, la cauzione
provvisoria  e  la  cauzione  definitiva  dovessero  essere richieste
esclusivamente   negli   appalti  per  l'esecuzione  di  lavori,  con
esclusiva richiesta, negli affidamenti degli incarichi tecnici, della
sola  polizza  di  cui  all'art.  30,  comma 5,  della  legge quadro,
determinandosi  in  caso  contrario  un  aggravamento  degli oneri di
accesso  alla gara di appalto a carico del progettista, con possibili
effetti limitativi della concorrenza.
  Peraltro,  l'avviso  espresso  dall'Autorita'  ha  trovato conferma
nella  piu' recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato
sez.  V,  13 marzo  2007 n. 1231) che, seppure riferita al previgente
quadro  normativo,  la  cui  ratio  si ripete e' stata confermata nel
decreto  legislativo  n.  163/2006,  puo'  ritenersi  estensibile  al
vigente ordinamento.
  Ebbene,  in  merito puo' osservarsi come il giudice amministrativo,
sulla  base  delle  medesime  motivazioni espresse dall'Autorita', ha
confermato  la natura esclusiva della polizza gia' prevista nell'art.
30,  comma 5,  della  legge n. 109/1994, ritenendo la richiesta delle
ulteriori  cauzioni  un onere aggiuntivo a carico del progettista, in
contrasto  con  il principio di non aggravamento del procedimento. In
sostanza,  secondo  il giudice amministrativo, le stazioni appaltanti
sono gia' tutelate dalla predetta polizza rispetto agli inadempimenti
dei progettisti.
  Alla  luce  di  tutto quanto sopra e stante il tenore dell'art. 111
del decreto legislativo n. 163/2006, che non ha mutato nella sostanza
la  disciplina  delle  garanzie  del  progettista,  gia'  contemplata
all'art.  30,  comma 5,  della  legge  n. 109/1994, l'interpretazione
fornita  dall'Autorita'  in ordine all'esclusivita' della polizza ivi
contemplata  in  capo al progettista puo' ritenersi ancora attuale e,
come tale, riferibile anche alla predetta disposizione del codice.
  In base a quanto sopra considerato
                            Il Consiglio
  Ritiene che:
    la  polizza per responsabilita' civile disciplinata dall'art. 111
del decreto legislativo n. 163/2006 riveste carattere esclusivo nelle
procedure per l'affidamento di incarichi di progettazione;
    le  stazioni  appaltanti  non  possono  richiedere ai progettisti
garanzie  aggiuntive o difformi da quelle previste e disciplinate dal
predetto art. 111 del medesimo decreto legislativo.

      Roma, 11 luglio 2007

                                  Il presidente relatore: Giampaolino


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