GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 178 DEL 2/8/2007

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

DECRETO 21 maggio 2007 
Definizione dei criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi
alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2007/2008.
                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Visto l'art. 12 della legge n. 241/1990;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modifiche e variazioni;
  Vista  la  legge 10 marzo 2000, n. 62 recante "Norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio", che istituisce il
sistema nazionale di istruzione;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  dell'istruzione universita' e
ricerca,  dipartimento  dei servizi nel territorio del 18 marzo 2003,
n. 31;
  Visto  il  decreto-legge  5 dicembre  2005,  n. 250, convertito con
modificazioni  dalla  legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in particolare
l'art. 1-bis, comma 5;
  Vista  la  legge  17 luglio  2006, di conversione del decreto-legge
18 maggio  2006,  n.  181,  istitutiva  del  Ministero della pubblica
istruzione;
  Vista  la  legge  27 dicembre 2006, n. 296 concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato;
  Visto   il  decreto  ministeriale  29 dicembre  2006  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  avente ad oggetto "Ripartizione in
capitoli  delle  unita'  previsionali di base relative al bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007";
  Visto  il comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in base al
quale  occorre  definire per l'anno 2007, i criteri e i parametri per
l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie;
  Considerato  che con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 l'obbligo di
istruzione  e'  stato  innalzato  sino  al  secondo anno della scuola
secondaria;
  Considerata  l'opportunita'  di  mantenere  un  adeguato  grado  di
continuita'  nelle  modalita' di finanziamento delle scuole paritarie
ai  fini  di  mantenere  il  servizio  da esse svolto nell'ambito del
sistema nazionale di istruzione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
              Funzione pubblica delle scuole paritarie
  Il   presente  decreto  definisce  i  criteri  e  i  parametri  per
l'assegnazione  dei  contributi  alle  scuole  paritarie  per  l'anno
scolastico 2007/2008.
  I contributi sono erogati al fine di sostenere la funzione pubblica
svolta  dalle  scuole  paritarie nell'ambito del sistema nazionale di
istruzione.
  Tali  contributi sono destinati alle scuole dell'infanzia, primarie
e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento
di parita' nell'anno scolastico 2007/2008.
  Sono  fatte  salve le norme relative alle regioni e alle province a
statuto speciale.
                               Art. 2.
                      Piano annuale di riparto
  Con   apposito  decreto  del  direttore  della  direzione  generale
competente  sono ripartiti gli stanziamenti per le scuole non statali
iscritti  nel  bilancio  del  Ministero  della  pubblica  istruzione,
secondo  quanto  disposto  dal  presente  decreto  ministeriale. Tali
stanziamenti  sono  assegnati  alle  scuole paritarie con il seguente
ordine  di  priorita': scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole
secondarie di primo e secondo grado.
  La   ripartizione   di  cui  al  precedente  comma dovra'  comunque
assicurare  la  necessaria continuita' rispetto ai contributi erogati
negli anni scolastici precedenti.
                               Art. 3.
                Scuole paritarie senza fini di lucro
  I contributi di cui ai successivi articoli 4, 6 e 7 sono erogati in
via  prioritaria  alle  scuole  paritarie  che  svolgono  il servizio
scolastico  senza  fini  di  lucro  e  che comunque non sono legate a
societa' aventi fini di lucro o da queste controllate.
  Ai  fini  del precedente comma, si intendono scuole paritarie senza
fini  di  lucro  quelle  gestite  da soggetti giuridici senza fini di
lucro ovvero:
    associazioni  riconosciute  di  cui  agli  articoli 14  e ss. del
codice civile;
    associazioni  non  riconosciute di cui agli articoli 36 e ss. del
codice  civile,  il  cui  atto  costitutivo  e/o  statuto  risulti da
scrittura privata registrata o da atto pubblico;
    fondazioni di cui agli articoli 14 e ss. del codice civile;
    enti  ecclesiastici  di confessioni religiose con cui lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese;
    altre  istituzioni  di  carattere  privato  di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000;
    imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155/2006;
    enti pubblici;
    cooperative  a  mutualita' prevalente di cui agli articoli 2511 e
ss. del codice civile;
    cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991.
  L'appartenenza   ad   una  delle  predette  tipologie  di  soggetti
giuridici  senza fini di lucro e l'assenza dei legami di cui al primo
comma devono   essere  autocertificate  o  documentate  dai  soggetti
interessati.
                               Art. 4.
                   Scuole dell'Infanzia paritarie
  Le   risorse   disponibili   a  livello  nazionale  per  le  scuole
dell'infanzia paritarie sono ripartite come segue:
    a) il  20%  e'  ripartito  fra  tutte  le  scuole funzionanti sul
territorio nazionale;
    b) l'80%  e'  ripartito  fra  tutte  le  sezioni  funzionanti sul
territorio nazionale.
  Le risorse di cui alla precedente voce a) sono ripartite assegnando
a ciascuna scuola dell'infanzia paritaria un contributo fisso, uguale
su  tutto  il territorio nazionale, assegnato in base al rapporto tra
le  risorse  complessivamente  assegnate  ed  il  numero delle scuole
dell'infanzia paritarie funzionanti.
  Ai  fini  dell'assegnazione  dei  contributi  di  cui  al  presente
articolo vengono  considerate  le  scuole  paritarie  con  almeno una
sezione   con  un  minimo  di  8  alunni  effettivamente  iscritti  e
frequentanti,  fatte  salve  situazioni  del  tutto  eccezionali  per
rilevanza  sociale  o  territoriale, attestate dal direttore generale
dell'ufficio scolastico regionale competente per territorio.
  Le   risorse   di   cui  alla  precedente  voce b)  sono  ripartite
assegnando, per ciascuna sezione effettivamente funzionante di scuola
dell'infanzia  paritaria  gestita da soggetti senza fini di lucro, un
contributo  fisso,  uguale  su  tutto  il  territorio  nazionale.  Il
contributo  e' corrisposto per le sezioni effettivamente costituite e
funzionanti,  con  un  minimo  di  15  alunni, fatta eccezione per le
scuole a sezione unica.
                               Art. 5.
               Scuole primarie paritarie convenzionate
  Alle  scuole  primarie  paritarie  con  convenzioni  di  parifica o
convenzionate  ai  sensi  della  legge  n. 27/2006 e' riconosciuto un
contributo di 19.367 euro per ciascuna delle classi convenzionate.
  Tale  contributo  e'  ridotto proporzionalmente nel caso in cui gli
alunni frequentanti le classi convenzionate siano in numero inferiore
alla  media  degli  alunni  frequentanti  le  scuole  primarie  della
provincia nella quale opera la scuola.
  Alle  scuole  primarie  paritarie  con  convenzioni  di  parifica o
convenzionate  ex  legge  n.  27/2006  e'  altresi'  riconosciuto  il
contributo  annuale  sopra  indicato riferito a 24 ore settimanali di
sostegno  di  alunni certificati in base alla legge n. 104/1992. Tale
contributo  e'  parametrato in relazione al numero di ore di sostegno
riconosciute   dal  Gruppo  di  lavoro  provinciale  sull'Handicap  e
previste in convenzione.
                               Art. 6.
               Scuole secondarie di I grado paritarie
  A  ciascuna  scuola paritaria secondaria di I grado viene assegnato
un contributo di 2.500 euro.
  Viene  inoltre  assegnato  un contributo di 1.000 euro per ciascuna
classe  di  scuola  paritaria  secondaria  di  I grado in base ad una
apposita   graduatoria   predisposta   a   livello   nazionale   fino
all'esaurimento  delle  risorse  disponibili, in ragione dei seguenti
criteri:
    numero di studenti;
    numero di studenti certificati con handicap;
    numero di studenti privi della cittadinanza italiana;
  Ai  fini dell'assegnazione dei contributi di cui trattasi le scuole
gestite  da  soggetti senza fini di lucro precedono in graduatoria le
altre.
  Ai  fini dell'inclusione nella predetta graduatoria tutte le scuole
devono  essere  costituite  da corsi completi e da classi funzionanti
con  un minimo di 8 alunni effettivamente iscritti e frequentanti. Si
prescinde  dal  requisito  del  corso completo nel caso di scuole che
abbiano  ricevuto  il  riconoscimento della parita' scolastica con la
sola  classe  prima  e che nella progressiva attivazione delle classi
successive non siano ancora pervenute alla ultimazione del corso.
  Il  direttore  della  direzione  generale  competente  con  proprio
decreto  stabilira'  i  termini e le modalita' di presentazione delle
domande,   di   redazione  della  graduatoria  e  di  erogazione  dei
contributi.
                               Art. 7.
               Scuole secondarie di II grado paritarie
  A ciascuna scuola paritaria secondaria di II grado viene assegnato,
fino  all'esaurimento  delle  risorse  disponibili,  un contributo di
4.000 euro a scuola e di 2.000 euro a classe, relativamente alle sole
classi   prime  e  seconde,  in  base  ad  una  apposita  graduatoria
predisposta  a  livello  nazionale  in  ragione dei seguenti criteri,
riferiti alle sole classi prime e seconde:
    numero di studenti;
    numero di studenti certificati con handicap;
    numero di studenti privi della cittadinanza italiana.
  Ai  fini dell'assegnazione dei contributi di cui trattasi le scuole
gestite  da  soggetti senza fini di lucro precedono in graduatoria le
altre.
  Ai  fini dell'inclusione nella predetta graduatoria tutte le scuole
devono  essere  costituite  da corsi completi e da classi funzionanti
con  un minimo di 8 alunni effettivamente iscritti e frequentanti. Si
prescinde  dal  requisito  del  corso completo nel caso di scuole che
abbiano  ricevuto  il  riconoscimento della parita' scolastica con la
sola  classe  prima  e che nella progressiva attivazione delle classi
successive non siano ancora pervenute alla ultimazione del corso.
  Il  direttore  della  direzione  generale  competente  con  proprio
decreto  stabilira'  i  termini e le modalita' di presentazione delle
domande,   di   redazione  della  graduatoria  e  di  erogazione  dei
contributi.
                               Art. 8.
  Contributi per l'inserimento dell'handicap nella scuola paritaria
  Alle  scuole  paritarie  di  ogni ordine e grado, con esclusione di
quelle primarie con convenzioni di parifica o convenzionate, ex legge
n.  27/2006,  che accolgono studenti certificati per handicap in base
alla  legge  n.  104/1992, effettivamente iscritti e frequentanti, e'
assegnato   un   contributo  annuale  per  ogni  alunno  certificato,
determinato  a livello nazionale sulla base dei dati comunicati entro
il   mese   di novembre  di  ciascun  anno  dagli  Uffici  scolastici
regionali,  che  provvede-ranno all'acquisizione delle certificazioni
ed  alla  verifica della loro rispondenza ai parametri previsti dalla
medesima legge, secondo successive disposizioni che saranno impartite
dal  direttore  della  direzione  generale  competente. Il contributo
potra' essere differenziato per i diversi gradi di istruzione.
  Il  contributo  di cui al presente articolo, previsto per le scuole
primarie,  e'  erogato  anche alle scuole primarie con convenzioni di
parifica   convenzionate  ex  legge  n.  27/2006  relativamente  agli
eventuali alunni certificati per i quali non e' erogato il contributo
di cui all'art. 5, comma 3 del presente decreto.
                               Art. 9.
                              Anagrafe
  E'    costituita,    all'interno   del   sistema   di   rilevazione
informatizzata   operante   presso   il   Ministero   della  pubblica
istruzione, l'Anagrafe nazionale delle scuole paritarie.
  I contributi di cui al presente decreto verranno erogati sulla base
dei dati rilevati dall'anagrafe delle scuole paritarie.
  Le  dichiarazioni e le autocertificazioni da acquisire all'anagrafe
relative  a  ciascuna scuola paritaria devono essere rese dal Gestore
della scuola o da persona da quest'ultimo delegata.
  Le  dichiarazioni  e  le  autocertificazioni  rese all'anagrafe dai
Gestori o delle persone da questi delegate non sono sostitutive della
documentazione che la normativa vigente prevede debba essere comunque
inviata agli Uffici scolastici regionali.
  Sulle  dichiarazioni  e  sulle autocertificazioni rese all'anagrafe
dai  Gestori o dalle persone da questi delegate gli Uffici scolastici
regionali esercitano la prescritta vigilanza.
                              Art. 10.
         Cessazione di efficacia di precedenti disposizioni
  A  far data dalla conclusione dell'anno scolastico di pubblicazione
del   presente   decreto   cessano  di  avere  efficacia  il  decreto
ministeriale   10 luglio   1991,  n.  210,  il  decreto  ministeriale
8 ottobre  2001,  n. 147, il decreto ministeriale 9 novembre 2001, n.
161, il decreto ministeriale 11 febbraio 2005, n. 27 e tutte le altre
disposizioni  in materia di erogazione dei contributi alle scuole non
statali  dell'infanzia,  primarie  e  secondarie  di  primo e secondo
grado.
                              Art. 11.
                        Dichiarazioni mendaci
  Le  dichiarazioni  di  cui  al  presente  decreto  sono  rese sotto
responsabilita'  del  gestore  della  scuola paritaria. Dichiarazioni
mendaci,  oltre  alle previste sanzioni dilegge, costituiscono motivo
di  revoca  del contributo assegnato con obbligo di restituzione e di
inammissibilita' all'erogazione dei contributi per il successivo anno
scolastico
  Il presente decreto sara' sottoposto ai controlli di legge.

    Roma, 21 maggio 2007

                                                 Il Ministro: Fioroni

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 31


fp07-gr07