MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 21 maggio 2007
Definizione dei criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi
alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2007/2008.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'art. 12 della legge n. 241/1990;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modifiche e variazioni;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante "Norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio", che istituisce il
sistema nazionale di istruzione;
Vista la circolare del Ministero dell'istruzione universita' e
ricerca, dipartimento dei servizi nel territorio del 18 marzo 2003,
n. 31;
Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con
modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in particolare
l'art. 1-bis, comma 5;
Vista la legge 17 luglio 2006, di conversione del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, istitutiva del Ministero della pubblica
istruzione;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2006 del Ministro
dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto "Ripartizione in
capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007";
Visto il comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in base al
quale occorre definire per l'anno 2007, i criteri e i parametri per
l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie;
Considerato che con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 l'obbligo di
istruzione e' stato innalzato sino al secondo anno della scuola
secondaria;
Considerata l'opportunita' di mantenere un adeguato grado di
continuita' nelle modalita' di finanziamento delle scuole paritarie
ai fini di mantenere il servizio da esse svolto nell'ambito del
sistema nazionale di istruzione;
Decreta:
Art. 1.
Funzione pubblica delle scuole paritarie
Il presente decreto definisce i criteri e i parametri per
l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno
scolastico 2007/2008.
I contributi sono erogati al fine di sostenere la funzione pubblica
svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di
istruzione.
Tali contributi sono destinati alle scuole dell'infanzia, primarie
e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento
di parita' nell'anno scolastico 2007/2008.
Sono fatte salve le norme relative alle regioni e alle province a
statuto speciale.
Art. 2.
Piano annuale di riparto
Con apposito decreto del direttore della direzione generale
competente sono ripartiti gli stanziamenti per le scuole non statali
iscritti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione,
secondo quanto disposto dal presente decreto ministeriale. Tali
stanziamenti sono assegnati alle scuole paritarie con il seguente
ordine di priorita': scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole
secondarie di primo e secondo grado.
La ripartizione di cui al precedente comma dovra' comunque
assicurare la necessaria continuita' rispetto ai contributi erogati
negli anni scolastici precedenti.
Art. 3.
Scuole paritarie senza fini di lucro
I contributi di cui ai successivi articoli 4, 6 e 7 sono erogati in
via prioritaria alle scuole paritarie che svolgono il servizio
scolastico senza fini di lucro e che comunque non sono legate a
societa' aventi fini di lucro o da queste controllate.
Ai fini del precedente comma, si intendono scuole paritarie senza
fini di lucro quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di
lucro ovvero:
associazioni riconosciute di cui agli articoli 14 e ss. del
codice civile;
associazioni non riconosciute di cui agli articoli 36 e ss. del
codice civile, il cui atto costitutivo e/o statuto risulti da
scrittura privata registrata o da atto pubblico;
fondazioni di cui agli articoli 14 e ss. del codice civile;
enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese;
altre istituzioni di carattere privato di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000;
imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155/2006;
enti pubblici;
cooperative a mutualita' prevalente di cui agli articoli 2511 e
ss. del codice civile;
cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991.
L'appartenenza ad una delle predette tipologie di soggetti
giuridici senza fini di lucro e l'assenza dei legami di cui al primo
comma devono essere autocertificate o documentate dai soggetti
interessati.
Art. 4.
Scuole dell'Infanzia paritarie
Le risorse disponibili a livello nazionale per le scuole
dell'infanzia paritarie sono ripartite come segue:
a) il 20% e' ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul
territorio nazionale;
b) l'80% e' ripartito fra tutte le sezioni funzionanti sul
territorio nazionale.
Le risorse di cui alla precedente voce a) sono ripartite assegnando
a ciascuna scuola dell'infanzia paritaria un contributo fisso, uguale
su tutto il territorio nazionale, assegnato in base al rapporto tra
le risorse complessivamente assegnate ed il numero delle scuole
dell'infanzia paritarie funzionanti.
Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente
articolo vengono considerate le scuole paritarie con almeno una
sezione con un minimo di 8 alunni effettivamente iscritti e
frequentanti, fatte salve situazioni del tutto eccezionali per
rilevanza sociale o territoriale, attestate dal direttore generale
dell'ufficio scolastico regionale competente per territorio.
Le risorse di cui alla precedente voce b) sono ripartite
assegnando, per ciascuna sezione effettivamente funzionante di scuola
dell'infanzia paritaria gestita da soggetti senza fini di lucro, un
contributo fisso, uguale su tutto il territorio nazionale. Il
contributo e' corrisposto per le sezioni effettivamente costituite e
funzionanti, con un minimo di 15 alunni, fatta eccezione per le
scuole a sezione unica.
Art. 5.
Scuole primarie paritarie convenzionate
Alle scuole primarie paritarie con convenzioni di parifica o
convenzionate ai sensi della legge n. 27/2006 e' riconosciuto un
contributo di 19.367 euro per ciascuna delle classi convenzionate.
Tale contributo e' ridotto proporzionalmente nel caso in cui gli
alunni frequentanti le classi convenzionate siano in numero inferiore
alla media degli alunni frequentanti le scuole primarie della
provincia nella quale opera la scuola.
Alle scuole primarie paritarie con convenzioni di parifica o
convenzionate ex legge n. 27/2006 e' altresi' riconosciuto il
contributo annuale sopra indicato riferito a 24 ore settimanali di
sostegno di alunni certificati in base alla legge n. 104/1992. Tale
contributo e' parametrato in relazione al numero di ore di sostegno
riconosciute dal Gruppo di lavoro provinciale sull'Handicap e
previste in convenzione.
Art. 6.
Scuole secondarie di I grado paritarie
A ciascuna scuola paritaria secondaria di I grado viene assegnato
un contributo di 2.500 euro.
Viene inoltre assegnato un contributo di 1.000 euro per ciascuna
classe di scuola paritaria secondaria di I grado in base ad una
apposita graduatoria predisposta a livello nazionale fino
all'esaurimento delle risorse disponibili, in ragione dei seguenti
criteri:
numero di studenti;
numero di studenti certificati con handicap;
numero di studenti privi della cittadinanza italiana;
Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui trattasi le scuole
gestite da soggetti senza fini di lucro precedono in graduatoria le
altre.
Ai fini dell'inclusione nella predetta graduatoria tutte le scuole
devono essere costituite da corsi completi e da classi funzionanti
con un minimo di 8 alunni effettivamente iscritti e frequentanti. Si
prescinde dal requisito del corso completo nel caso di scuole che
abbiano ricevuto il riconoscimento della parita' scolastica con la
sola classe prima e che nella progressiva attivazione delle classi
successive non siano ancora pervenute alla ultimazione del corso.
Il direttore della direzione generale competente con proprio
decreto stabilira' i termini e le modalita' di presentazione delle
domande, di redazione della graduatoria e di erogazione dei
contributi.
Art. 7.
Scuole secondarie di II grado paritarie
A ciascuna scuola paritaria secondaria di II grado viene assegnato,
fino all'esaurimento delle risorse disponibili, un contributo di
4.000 euro a scuola e di 2.000 euro a classe, relativamente alle sole
classi prime e seconde, in base ad una apposita graduatoria
predisposta a livello nazionale in ragione dei seguenti criteri,
riferiti alle sole classi prime e seconde:
numero di studenti;
numero di studenti certificati con handicap;
numero di studenti privi della cittadinanza italiana.
Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui trattasi le scuole
gestite da soggetti senza fini di lucro precedono in graduatoria le
altre.
Ai fini dell'inclusione nella predetta graduatoria tutte le scuole
devono essere costituite da corsi completi e da classi funzionanti
con un minimo di 8 alunni effettivamente iscritti e frequentanti. Si
prescinde dal requisito del corso completo nel caso di scuole che
abbiano ricevuto il riconoscimento della parita' scolastica con la
sola classe prima e che nella progressiva attivazione delle classi
successive non siano ancora pervenute alla ultimazione del corso.
Il direttore della direzione generale competente con proprio
decreto stabilira' i termini e le modalita' di presentazione delle
domande, di redazione della graduatoria e di erogazione dei
contributi.
Art. 8.
Contributi per l'inserimento dell'handicap nella scuola paritaria
Alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, con esclusione di
quelle primarie con convenzioni di parifica o convenzionate, ex legge
n. 27/2006, che accolgono studenti certificati per handicap in base
alla legge n. 104/1992, effettivamente iscritti e frequentanti, e'
assegnato un contributo annuale per ogni alunno certificato,
determinato a livello nazionale sulla base dei dati comunicati entro
il mese di novembre di ciascun anno dagli Uffici scolastici
regionali, che provvede-ranno all'acquisizione delle certificazioni
ed alla verifica della loro rispondenza ai parametri previsti dalla
medesima legge, secondo successive disposizioni che saranno impartite
dal direttore della direzione generale competente. Il contributo
potra' essere differenziato per i diversi gradi di istruzione.
Il contributo di cui al presente articolo, previsto per le scuole
primarie, e' erogato anche alle scuole primarie con convenzioni di
parifica convenzionate ex legge n. 27/2006 relativamente agli
eventuali alunni certificati per i quali non e' erogato il contributo
di cui all'art. 5, comma 3 del presente decreto.
Art. 9.
Anagrafe
E' costituita, all'interno del sistema di rilevazione
informatizzata operante presso il Ministero della pubblica
istruzione, l'Anagrafe nazionale delle scuole paritarie.
I contributi di cui al presente decreto verranno erogati sulla base
dei dati rilevati dall'anagrafe delle scuole paritarie.
Le dichiarazioni e le autocertificazioni da acquisire all'anagrafe
relative a ciascuna scuola paritaria devono essere rese dal Gestore
della scuola o da persona da quest'ultimo delegata.
Le dichiarazioni e le autocertificazioni rese all'anagrafe dai
Gestori o delle persone da questi delegate non sono sostitutive della
documentazione che la normativa vigente prevede debba essere comunque
inviata agli Uffici scolastici regionali.
Sulle dichiarazioni e sulle autocertificazioni rese all'anagrafe
dai Gestori o dalle persone da questi delegate gli Uffici scolastici
regionali esercitano la prescritta vigilanza.
Art. 10.
Cessazione di efficacia di precedenti disposizioni
A far data dalla conclusione dell'anno scolastico di pubblicazione
del presente decreto cessano di avere efficacia il decreto
ministeriale 10 luglio 1991, n. 210, il decreto ministeriale
8 ottobre 2001, n. 147, il decreto ministeriale 9 novembre 2001, n.
161, il decreto ministeriale 11 febbraio 2005, n. 27 e tutte le altre
disposizioni in materia di erogazione dei contributi alle scuole non
statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo
grado.
Art. 11.
Dichiarazioni mendaci
Le dichiarazioni di cui al presente decreto sono rese sotto
responsabilita' del gestore della scuola paritaria. Dichiarazioni
mendaci, oltre alle previste sanzioni dilegge, costituiscono motivo
di revoca del contributo assegnato con obbligo di restituzione e di
inammissibilita' all'erogazione dei contributi per il successivo anno
scolastico
Il presente decreto sara' sottoposto ai controlli di legge.
Roma, 21 maggio 2007
Il Ministro: Fioroni
Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 31