GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 178 DEL 2/8/2007

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 

DECRETO 12 luglio 2007 
Modifica al vigente piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto  il  codice  delle  comunicazioni elettroniche, approvato con
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, concernente
le   funzioni  e  la  struttura  organizzativa  del  Ministero  delle
comunicazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004 n.
176,  contenente il regolamento di organizzazione del Ministero delle
comunicazioni;
  Visto  il  decreto 16 dicembre 2004 concernente la riorganizzazione
del Ministero delle comunicazioni;
  Visto   il   decreto   ministeriale  8  luglio  2002  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  con  il  quale e' stato approvato il
piano  nazionale  di  ripartizione  delle frequenze, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002 - Supplemento ordinario
n. 146;
  Vista la decisione 2002/676/CE, relativa ad un quadro normativo per
la  politica  in  materia  di  spettro  radio nella comunita' europea
(decisione spettro radio);
  Vista  la  decisione  2004/545/CE relativa all'armonizzazione dello
spettro  radio  nella  banda  di frequenze 79 GHz ai fini dell'uso di
apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunita';
  Vista  la  decisione  2005/50/CE  relativa all'armonizzazione dello
spettro  radio  nella  banda  di  frequenze  24 GHz  ai fini dell'uso
limitato  nel tempo (30 giugno 2013) di apparecchiature radar a corto
raggio per autoveicoli nella Comunita';
  Vista   la  decisione  2005/513/CE,  cosi'  come  modificata  dalla
successiva  2007/90/CE,  relativa  all'armonizzazione  dello  spettro
radio  nella  banda  dei  5  GHz  per l'implementazione di sistemi di
accesso   senza  fili  comprese  le  reti  locali  in  radiofrequenza
(WAS/RLAN);
  Vista  la  decisione  2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello
spettro  radio  per  l'utilizzo  da  parte di apparecchiature a corto
raggio;
  Vista  la  decisione 2006/804/CE, relativa all'armonizzazione dello
spettro   radio   per   le   apparecchiature   di  identificazione  a
radiofrequenza (RFID) che operano nella banda UHF (865-868 MHz);
  Vista  la  decisione 2007/131/CE relativa all'uso armonizzato dello
spettro  radio  da  parte  delle  apparecchiature  che  utilizzano la
tecnologia a banda ultralarga nella Comunita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  banda  di frequenze 77-81 GHz puo' essere impiegata, su base di
non  interferenza e senza diritto a protezione, ad uso collettivo, da
apparati radar a corto raggio (SRR) a larga banda, installati a bordo
degli  autoveicoli, aventi le caratteristiche tecniche previste dalla
decisione 2004/545/CE.
  La  banda di frequenze 21,625-26,626 GHz puo' essere impiegata fino
al  30  giugno  2013,  su  base di non interferenza e senza diritto a
protezione, ad uso collettivo, da apparati radar a corto raggio (SRR)
a  larga  banda,  installati  a  bordo  degli  autoveicoli, aventi le
caratteristiche tecniche previste dalla decisione 2005/50/CE.
  Tali  applicazioni sono soggette al regime di "libero uso" ai sensi
dell'art.  105, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche,
emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003.
                               Art. 2.
  Le  bande  di frequenze 5.150-5.350 MHz, limitatamente all'utilizzo
all'interno  di edifici, e 5.470- 5.725 MHz possono essere impiegate,
su  base  di  non  interferenza  e senza diritto a protezione, ad uso
collettivo,  da  sistemi  a  corto  raggio per la trasmissione dati a
larga  banda  ad alta velocita' (WAS/RLANs) aventi le caratteristiche
tecniche  di  cui  all'art. 4 della decisione 2005/513/CE, cosi' come
modificata dalla successiva 2007/90/CE.
  Tali applicazioni, per quanto riguarda l'uso privato, sono soggette
al regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera b)
del  Codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  emanato con decreto
legislativo 1° agosto 2003, ad eccezione di quanto disposto dall'art.
104,  comma 1,  lettera c), numero 3) dello stesso Codice che prevede
il regime di autorizzazione generale.
  Per  quanto riguarda l'uso pubblico, lo stesso e' regolamentato dal
decreto   ministeriale   28 maggio   2003,   modificato  dal  decreto
ministeriale  4  ottobre  2005  e  dalla  delibera  dell'Autorita' n.
183/03/CONS
                               Art. 3.
  Le   bande  di  frequenze  di  cui  agli  allegati  alle  decisioni
2006/771/CE  e  2007/131/CE  possono essere utilizzate su base di non
interferenza  e  senza  diritto  a  protezione,  ad  uso  collettivo,
rispettivamente  da  apparecchiature  a  corto raggio e da quelle che
utilizzano    la   tecnologia   a   banda   ultralarga,   aventi   le
caratteristiche   tecniche   previste   da   tali   decisioni,   Tali
applicazioni  sono  soggette  al  regime  di  "libero  uso"  ai sensi
dell'art.  105, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche,
emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003.
                               Art. 4.
  La banda di frequenze 865-868 MHz puo' essere impiegata, su base di
non  interferenza  e senza diritto a protezione, ad uso collettivo da
apparati  a  corto raggio per le apparecchiature di identificazione a
radiofrequenza (RFID), aventi le caratteristiche tecniche di cui alla
decisione 2006/804/CE.
  Tali  applicazioni sono soggette al regime di "libero uso" ai sensi
dell'art.  105,  comma 1,  lettera o)  del Codice delle comunicazioni
elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 12 luglio 2007

                                       Il Ministro: Gentiloni Silveri


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