GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 180 DEL 4/8/2007

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

DELIBERAZIONE 6 giugno 2007 
Modifica  della  delibera  n.  96/07/CONS a seguito del decreto-legge
31 gennaio  2007,  n.  7,  convertito, con modificazioni, dalla legge
2 aprile 2007, n. 40. (Deliberazione n. 302/07/CONS).
           L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione di Consiglio del 6 giugno 2007;
  Vista la delibera n. 96/07/CONS, recante "Modalita' attuative delle
disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio
2007  n.  7",  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 53 del 5 marzo 2007;
  Vista   la   legge  2 aprile  2007,  n.  40,  di  conversione,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  31 gennaio  2007  n.  7,  recante
"Misure  urgenti  per  la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza,  lo sviluppo di attivitaeconomiche e la nascita di nuove
imprese",  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma 4,  pubblicato  nel
supplemento   ordinario   n.   91/L  alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2007;
  Rilevato che la delibera 96/07/CONS, all'art. 6, stabilisce che, in
caso  di  violazione,  si applicano le sanzioni previste dall'art. 1,
comma 31, della legge 31 luglio 1997 n. 249;
  Considerato  che, in sede di conversione in legge del decreto-legge
n.   7/2007,   e'  stato  inserito,  all'art.  1,  il  comma 4,  che,
nell'ipotesi  di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e
3  del  medesimo  art.  1,  prevede l'applicabilita' dell'art. 98 del
decreto   legislativo   1° agosto   2003,   n.   259,  "Codice  delle
comunicazioni  elettroniche", come modificato dall'art. 2, comma 136,
del   decreto-legge   3 ottobre   2006   n.   262,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
  Considerato  altresi'  che,  al  rigo 4 della sezione 2, lettera a)
degli  Allegati  A  e  B,  l'utilizzo del termine "penale" non appare
adeguato  con  riferimento ai contratti per adesione e, comunque, non
in  linea  con  lo  spirito della legge n. 40/2007, essendo la penale
tipicamente   lasciata  alla  libera  disponibilita'  delle  parti  e
svincolata da giustificazioni in termini di costi;
  Ritenuto  quindi  necessario  modificare  l'art.  6  della delibera
96/07/CONS  al  fine  di  uniformarla,  per  la  parte  relativa alle
sanzioni, a quanto stabilito dalla legge di conversione;
  Sentita  la  relazione  dei  Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e
Roberto  Napoli,  relatori  ai  sensi dell'art. 29 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:

                               Art. 1.
  1.  L'art.  6  della  delibera  n.  96/07/CONS  e'  sostituito  dal
seguente:
    1. "Alla  violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4
e  5  si applica l'art. 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259,  "Codice  delle  comunicazioni  elettroniche",  come  modificato
dall'art.  2,  comma 136,  del  decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286".
  2. Il rigo 4 della sezione 2, lettera a), degli Allegati A e B alla
delibera 96/07/CONS e' cosi' sostituito:
    1. "  Spese  per  il  cliente  per  l'esercizio della facolta' di
recesso".
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana,  sul  sito  web  e  nel  Bollettino  ufficiale
dell'Autorita'.
    Napoli, 6 giugno 2007

                                                        Il presidente
                                                            Calabro


 I commissari relatori
Innocenzi Botti - Napoli


fp07-gr07