PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2007
Riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Visti gli articoli 52-54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006,
n. 233;
Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006,
n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica di attuazione del
suddetto art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;
Viste le linee guida per l'attuazione dell'art. 29 del
decreto-legge n. 223/2006, come convertito, con modificazioni, nella
legge n. 248/2006, emanate con nota del 25 settembre 2006, n.
126/GAB/2006, e con nota del 21 novembre 2006, n. 7711, dal Gabinetto
del Ministro per l'attuazione del programma di Governo;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 16 ottobre 2003, n. 291;
Su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione ed il Ministro per l'attuazione del programma di
Governo;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
Commissioni consultive in materia di beni librari ed istituti
culturali
1. Sono confermati i seguenti organismi consultivi, istituiti in
via amministrativa ed operanti presso la Direzione generale per i
beni librari e gli istituti culturali del Ministero, la cui attivita'
comporta oneri a carico del bilancio del Ministero medesimo per la
corresponsione del trattamento economico di missione, ove dovuto, ai
sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dall'art.
1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266:
a) Commissione per l'esame delle richieste di ammissione al
contributo di cui all'art. 1 della 17 ottobre 1996, n. 534,
costituita con decreto del Direttore generale per i beni librari e
gli istituti culturali 12 aprile 2005;
b) Commissione per i "Premi per l'attivita' di promozione del
libro e della lettura", istituita con decreto del Direttore generale
per i beni librari e gli istituti culturali 27 aprile 2004 per
l'attuazione della circolare MiBAC 13 novembre 2003, n. 145.
Art. 2.
Commissioni consultive in materia di beni archivistici
1. Sono confermati i seguenti organismi consultivi, istituiti in
via amministrativa ed operanti presso la Direzione generale per i
beni archivistici del Ministero, la cui attivita' comporta oneri a
carico del bilancio del Ministero medesimo per la corresponsione del
trattamento economico di missione, ove dovuto, ai sensi della legge
18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dall'art. 1, comma 213,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266:
a) il Comitato scientifico della "Rassegna degli archivi di
Stato", istituito dal decreto ministeriale 12 gennaio 1985 e
ridefinito nella sua composizione, da ultimo, con il decreto
ministeriale 23 marzo 2006;
b) la Commissione per la pubblicazione dei carteggi del Conte di
Cavour, istituita con il regio decreto 30 gennaio 1913 e rinnovata,
da ultimo, con decreto ministeriale 10 novembre 2005;
c) la Commissione tecnica paritetica nazionale per la definizione
degli standards e per il censimento e l'inventariazione del
patrimonio archivistico, istituita con l'accordo sancito in
Conferenza unificata Stato, regioni ed autonomie locali in data
27 marzo 2003.
Art. 3.
Disposizioni di riordino
1. La spesa complessiva per il funzionamento degli organismi di cui
agli articoli 1 e 2 e' ridotta, per l'anno 2007, del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per
l'anno 2006 la riduzione e' operata in misura proporzionale rispetto
al periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, e il 31 dicembre 2006, tenuto
conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di
entrata in vigore del decreto.
2. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa indicati
al comma 1, con decreto del competente direttore generale sono
stabiliti, per ciascun organismo, il limite massimo di spesa per il
trattamento economico di missione erogabile nell'ambito di ciascun
esercizio finanziario. Nel medesimo ambito ciascuna direzione
generale puo' utilizzare il limite di spesa relativo ad uno degli
organismi operanti presso di essa per le esigenze di un altro, fermo
restando il limite complessivo di spesa di cui al comma 1.
Art. 4. Durata degli organismi e relazione di fine mandato
1. Gli organismi di cui agli articoli 1 e 2 durano in carica tre
anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1,
ciascun organismo presenta una relazione sull'attivita' svolta al
Ministro per i beni e le attivita' culturali, che la trasmette alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di
cui all'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, circa la perdurante utilita' dell'organismo medesimo e della
conseguente eventuale proroga della sua durata, per un periodo di
tempo analogo a quello per essi indicato al comma 1, da adottarsi con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
predetto Ministro. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono
adottati secondo la medesima procedura.
3. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla
scadenza del termine di durata dell'organismo medesimo e, nel caso di
proroga della durata, possono essere confermati.
Art. 5. Pari opportunita' tra donne e uomini
1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono
nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e
uomini.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo.
Roma, 11 maggio 2007
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
Rutelli
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 8, foglio n. 65