GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 198 DEL 27/8/2007

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2007 
Riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le
attivita'  culturali,  ai  sensi  dell'articolo 29  del decreto-legge
4 luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visti gli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
  Visti gli articoli 52-54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito
in  legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006,
n. 233;
  Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
in  legge,  con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006,
n. 248;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica di attuazione del
suddetto art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;
  Viste   le   linee   guida   per   l'attuazione  dell'art.  29  del
decreto-legge  n. 223/2006, come convertito, con modificazioni, nella
legge  n.  248/2006,  emanate  con  nota  del  25 settembre  2006, n.
126/GAB/2006, e con nota del 21 novembre 2006, n. 7711, dal Gabinetto
del Ministro per l'attuazione del programma di Governo;
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534;
  Visto l'art. 1, comma 1, della legge 16 ottobre 2003, n. 291;
  Su  proposta  del  Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  Sentiti  il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione  ed  il  Ministro  per  l'attuazione del programma di
Governo;

                              E m a n a

il seguente decreto:
                               Art. 1.
Commissioni  consultive  in  materia  di  beni  librari  ed  istituti
                              culturali

  1.  Sono  confermati  i seguenti organismi consultivi, istituiti in
via  amministrativa  ed  operanti  presso la Direzione generale per i
beni librari e gli istituti culturali del Ministero, la cui attivita'
comporta  oneri  a  carico del bilancio del Ministero medesimo per la
corresponsione  del trattamento economico di missione, ove dovuto, ai
sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dall'art.
1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266:
    a) Commissione  per  l'esame  delle  richieste  di  ammissione al
contributo   di  cui  all'art.  1  della  17 ottobre  1996,  n.  534,
costituita  con  decreto  del Direttore generale per i beni librari e
gli istituti culturali 12 aprile 2005;
    b) Commissione  per  i  "Premi  per l'attivita' di promozione del
libro  e della lettura", istituita con decreto del Direttore generale
per  i  beni  librari  e  gli  istituti  culturali 27 aprile 2004 per
l'attuazione della circolare MiBAC 13 novembre 2003, n. 145.
                               Art. 2.
       Commissioni consultive in materia di beni archivistici

  1.  Sono  confermati  i seguenti organismi consultivi, istituiti in
via  amministrativa  ed  operanti  presso la Direzione generale per i
beni  archivistici  del  Ministero, la cui attivita' comporta oneri a
carico  del bilancio del Ministero medesimo per la corresponsione del
trattamento  economico  di missione, ove dovuto, ai sensi della legge
18 dicembre  1973,  n.  836,  come modificata dall'art. 1, comma 213,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266:
    a) il  Comitato  scientifico  della  "Rassegna  degli  archivi di
Stato",   istituito   dal  decreto  ministeriale  12 gennaio  1985  e
ridefinito   nella  sua  composizione,  da  ultimo,  con  il  decreto
ministeriale 23 marzo 2006;
    b) la  Commissione per la pubblicazione dei carteggi del Conte di
Cavour,  istituita  con il regio decreto 30 gennaio 1913 e rinnovata,
da ultimo, con decreto ministeriale 10 novembre 2005;
    c) la Commissione tecnica paritetica nazionale per la definizione
degli   standards   e  per  il  censimento  e  l'inventariazione  del
patrimonio   archivistico,   istituita   con   l'accordo  sancito  in
Conferenza  unificata  Stato,  regioni  ed  autonomie  locali in data
27 marzo 2003.
                               Art. 3.
                      Disposizioni di riordino

  1. La spesa complessiva per il funzionamento degli organismi di cui
agli articoli 1 e 2 e' ridotta, per l'anno 2007, del trenta per cento
rispetto  a  quella  sostenuta  nell'esercizio  finanziario 2005. Per
l'anno  2006 la riduzione e' operata in misura proporzionale rispetto
al  periodo  intercorrente  fra  la  data  di  entrata  in vigore del
decreto-legge  4 luglio  2006,  n. 223, e il 31 dicembre 2006, tenuto
conto  degli  impegni  di  spesa  gia'  assunti alla medesima data di
entrata in vigore del decreto.
  2.  Al  fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa indicati
al  comma 1,  con  decreto  del  competente  direttore  generale sono
stabiliti,  per  ciascun organismo, il limite massimo di spesa per il
trattamento  economico  di  missione erogabile nell'ambito di ciascun
esercizio   finanziario.   Nel  medesimo  ambito  ciascuna  direzione
generale  puo'  utilizzare  il  limite di spesa relativo ad uno degli
organismi  operanti presso di essa per le esigenze di un altro, fermo
restando il limite complessivo di spesa di cui al comma 1.
     Art. 4. Durata degli organismi e relazione di fine mandato

  1.  Gli  organismi  di cui agli articoli 1 e 2 durano in carica tre
anni,  decorrenti  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
decreto.
  2.  Tre  mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1,
ciascun  organismo  presenta  una  relazione sull'attivita' svolta al
Ministro  per  i beni e le attivita' culturali, che la trasmette alla
Presidenza  del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di
cui  all'art.  29,  comma 2-bis,  del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223,  circa  la  perdurante  utilita' dell'organismo medesimo e della
conseguente  eventuale  proroga  della  sua durata, per un periodo di
tempo analogo a quello per essi indicato al comma 1, da adottarsi con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
predetto  Ministro.  Gli eventuali successivi decreti di proroga sono
adottati secondo la medesima procedura.
  3.  I  componenti  di ciascun organismo restano in carica fino alla
scadenza del termine di durata dell'organismo medesimo e, nel caso di
proroga della durata, possono essere confermati.
            Art. 5. Pari opportunita' tra donne e uomini

  1.  I  componenti  degli  organismi di cui al presente decreto sono
nominati  nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e
uomini.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo.
    Roma, 11 maggio 2007

              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Prodi

           Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
                               Rutelli

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                           Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 8, foglio n. 65


fp07-gr07