UNIVERSITA' ''G. D'ANNUNZIO'' DI CHIETI-PESCARA
DECRETO RETTORALE 4 ottobre 2005
Modificazioni allo statuto.
IL RETTORE
Vista la legge n. 590 del 14 agosto 1982 ed in particolare l'art. 5
che ha istituito tra l'altro questa Universita' statale;
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed, in particolare, l'art.
6;
Visto il proprio decreto n. 350 del 21 febbraio 1996 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996 con il quale e'
stato emanato lo statuto dell'Ateneo;
Visti i propri decreti n. 455 del 2 aprile 1998 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1998, n. 527 del 12 maggio
2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, n.
1136 del 28 settembre 2001 pubblicato nel supplemento ordinario n.
242 alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 2001 e n. 810 del
24 giugno 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del
15 luglio 2003, con i quali sono state apportate modificazioni ed
integrazioni al suddetto statuto:
Visto in particolare l'art. 73 dello statuto predetto;
Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione e
dal senato accademico nelle rispettive sedute del 24 marzo 2005 e del
13 giugno 2005, relative ad ulteriori modifiche ed integrazioni dello
statuto dell'Ateneo;
Vista la nota prot. n. 6912 del 15 giugno 2005 con la quale sono
state inviate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca le suddette proposte di modifica statutaria, per le procedure
di controllo di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;
Vista la nota MIUR prot. n. 2481 in data 4 agosto 2005 con la quale
il suddetto Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da
formulare in merito alla suindicata modifica, ravvisando pero'
l'opportunita' che nell'art. 41 dello statuto, recante norme sul
collegio dei revisori dei conti, sia previsto che, in caso di
parita', prevalga il voto del presidente del collegio medesimo;
Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico e dal
consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 19 settembre
2005 e del 29 settembre 2005, relative all'ulteriore modifica del
suddetto articolo dello statuto;
Decreta:
Lo statuto dell'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Uficiale n. 66
del 19 marzo 1996 e successivamente modificato con i provvedimenti
indicati in premesse, e' modificato come segue:
la locuzione "Dirigente generale" e' sostituita con quella di
"Direttore generale";
la locuzione "Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica" e' sostituita con quella di "Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca".
Art. 25.
E' soppressa la seguente espressione:
"un rappresentante degli studenti (in caso siano attivate
nell'Ateneo sino a dieci facolta), ovvero da due rappresentanti degli
studenti (ove siano attivate facolta' in numero superiore a dieci),
designato/i dal senato degli studenti, limitatamente alle materie per
le quali, a termini del presente statuto, e' previsto il parere di
tale consesso" ed e' inserita, in sua vece, la seguente:
"tre rappresentanti degli studenti, designati dal Senato degli
studenti, limitatamente alle materie per le quali, a termine del
presente statuto, e' previsto il parere di tale consesso".
Art. 27.
Al punto m), la locuzione "L. 300.000.000 (trecentomilioni)" e'
sostituita dalla seguente: "Euro 160.000,00 (euro
centosessantamila/00);
Art. 41.
Nel primo comma il termine "cinque" e' sostituito con il termine
"sei";
E' inserito il seguente secondo comma, con scorrimento dei
successivi: "Almeno un componente deve appartenere ai ruoli del
Ministero dell'economia";
Nell'ex secondo comma, ora divenuto terzo, dopo il termine
"contabile" e' inserita la seguente espressione: "e per il componente
appartenente ai ruoli del suddetto Ministero";
Dopo il quarto comma e con scorrimento dei successivi, e' inserito
il seguente comma: "In sede di adozione delle deliberazioni del
collegio, in caso di parita', prevale il voto del presidente".
Art. 56.
Nel secondo comma il termine "titolari" e' sostituito dal termine
"affidatari".
Art. 65.
Dopo il sesto comma e' inserito il seguente, con conseguente
scorrimento dei successivi: "Entro il 30 giugno precedente la
scadenza naturale del mandato del Direttore, il medesimo deve indire
le elezioni del nuovo Direttore per il triennio accademico
successivo".
Art. 84.
Sono espunti l'intero articolo e l'annessa tabella A.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Chieti, 4 ottobre 2005
Il rettore: Cuccurullo