MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 12 luglio 2005
Assegnazione alle Universita' delle borse di studio aggiuntive alle
scuole di specializzazione, nell'anno accademico 2004/2005
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla
nuova legislatura, l'istituzione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in
particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito
il parere del Ministero della sanita', determina il numero dei posti
da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e
chirurgia;
Visto il decreto in data 31 ottobre 1991 del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro della sanita' e visti i successivi decreti
con i quali e' stato formato ed aggiornato l'elenco di tali
specializzazioni;
Visto il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
della salute, con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneita'
delle strutture ove si svolge la formazione specialistica;
Visto il decreto del Ministero della salute in corso di
perfezionamento, adottato di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero
dell'economia e delle finanze, concernente la determinazione del
numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di
specializzazione nell'anno accademico 2004/2005;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente
l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile
1993 ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art.
8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, in data 9 febbraio 2004, con il quale si e' provveduto
all'assegnazione di n. 4.615 borse di studio alle scuole di
specializzazione universitarie di cui al predetto decreto legislativo
n. 368/1999;
Vista la ministeriale n. 871, del 16 febbraio 2005 con la quale
venivano autorizzati i Rettori, subordinatamente all'acquisizione di
appositi finanziamenti, ad avviare le procedure concorsuali anche per
le scuole di specializzazione gia' istituite, ma non attivate con
borse statali nell'anno accademico 2004/2005;
Viste le note rettorali di alcune universita', che hanno
comunicato di aver avviato le procedure concorsuali per
l'attivazione, nel corrente anno accademico 2004/2005, di scuole di
specializzazione, gia' istituite grazie all'acquisizione di apposite
risorse aggiuntive private o regionali, ai fini di incrementare il
numero delle borse per il raggiungimento del fabbisogno;
Vista la nota n. 850.6/13-5956, del 25 ottobre 2004, con la quale
il Ministero dell'interno ha chiesto di riservare un ulteriore posto
nella scuola di specializzazione in medicina legale dell'universita'
di Messina, attivata tramite risorse aggiuntive regionali;
Vista la nota del Ministero degli affari esteri, n. 60978,
dell'11 febbraio 2005, con la quale viene integrato di una unita' il
numero degli stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo per la
scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione della II
facolta' di medicina e chirurgia de "La Sapienza";
Vista la nota n. 3030, del 13 maggio 2005, con la quale il
Ministero dell'interno ha chiesto di integrare i posti riservati per
la scuola di specializzazione in medicina del lavoro presso
l'universita' "La Sapienza" I facolta';
Visto l'art. 5 del decreto del 9 febbraio 2005, sopra richiamato,
e la ministeriale n. 737, del 10 febbraio 2005, che prevedono in una
fase successiva l'assegnazione dei posti aggiuntivi a finanziamento
regionale e a finanziamento comunque acquisito dalle universita';
Rilevata l'opportunita' di soddisfare tutte le esigenze
rappresentate dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e
Bolzano, cosi' come previsto nel decreto ministeriale 9 febbraio
2005;
Decreta:
Art. 1.
Le scuole di specializzazione istituite, ma non autorizzate
all'attivazione per mancata assegnazione di borse di studio statali,
possono, in via eccezionale e limitatamente per l'anno accademico
2004/2005, procedere all'attivazione e alla conseguente ammissione
dei vincitori sulla base del numero delle borse di studio regionali
e/o private indicate a fianco di ciascuna scuola nell'allegata
tabella "A".
Art. 2.
All'universita' di Messina, la cui scuola di specializzazione in
medicina legale risulta essere stata attivata tramite risorse
aggiuntive regionali, viene riservato un posto per la polizia di
Stato;
Art. 3.
Alla scuola di specializzazione in Anestesia e rianimazione della
II facolta' di medicina e chirurgia dell'universita' di Roma "La
Sapienza" viene assegnato un posto riservato a medici provenienti da
Paesi in via di sviluppo.
Art. 4.
Alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro
dell'universita' di Roma "La Sapienza" viene assegnato un posto
riservato a medici della polizia di Stato.
Art. 5.
Per l'anno accademico 2004/2005 il numero di medici da ammettere,
con assegnazione delle borse di studio finanziate dalle regioni e'
stabilito alla III colonna della tabella "B" allegata al presente
decreto; il numero di medici da ammettere, con assegnazione delle
borse di studio derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle
universita', e' stabilito alla IV colonna della citata tabella "B".
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 12 luglio 2005
Il Ministro: Moratti
Tabella "A"
Allegato 01
Tabella B:
Allegato 01
Allegato 02
Allegato 03
Allegato 04
Allegato 05
Allegato 06
Allegato 07
Allegato 08
Allegato 09
Allegato 10
Allegato 11
Allegato 12
Allegato 13
Allegato 14
Allegato 15
Allegato 16
Allegato 17
Allegato 18
Allegato 19
Allegato 20
Allegato 21
Allegato 22
Allegato 23
Allegato 24
Allegato 25
Allegato 26
Allegato 27
Allegato 28
Allegato 29
Allegato 30
Allegato 31
Allegato 32
Allegato 33
Allegato 34
Allegato 35
Allegato 36
Allegato 37
Allegato 38
Allegato 39
Allegato 40
Allegato 41
Allegato 42
Allegato 43
Allegato 44
Allegato 45
Allegato 46
Allegato 47
Allegato 48
Allegato 49
Allegato 50
Allegato 51
Allegato 52
Allegato 53
Allegato 54