GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 245 DEL 20/10/2005

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

DECRETO 12 luglio 2005 
Assegnazione  alle  Universita' delle borse di studio aggiuntive alle
scuole di specializzazione, nell'anno accademico 2004/2005
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo  1997, n. 59, che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla
nuova   legislatura,  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
    Visto  il  decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  368  e, in
particolare,  l'art.  35,  comma 2, il quale prevede che il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito
il  parere del Ministero della sanita', determina il numero dei posti
da  assegnare  a  ciascuna  scuola  di specializzazione in medicina e
chirurgia;
    Visto   il   decreto   in   data  31 ottobre  1991  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
concerto  con  il Ministro della sanita' e visti i successivi decreti
con  i  quali  e'  stato  formato  ed  aggiornato  l'elenco  di  tali
specializzazioni;
    Visto il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'universita' e
della  ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
della salute, con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneita'
delle strutture ove si svolge la formazione specialistica;
    Visto   il  decreto  del  Ministero  della  salute  in  corso  di
perfezionamento,    adottato    di    concerto   con   il   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca e con il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  concernente  la determinazione del
numero  globale  dei  medici  specialisti  da formare nelle scuole di
specializzazione nell'anno accademico 2004/2005;
    Visto  il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente
l'attuazione  della  direttiva  93/16/CEE  del Consiglio del 5 aprile
1993  ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art.
8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, in data 9 febbraio 2004, con il quale si e' provveduto
all'assegnazione   di  n.  4.615  borse  di  studio  alle  scuole  di
specializzazione universitarie di cui al predetto decreto legislativo
n. 368/1999;
    Vista  la  ministeriale n. 871, del 16 febbraio 2005 con la quale
venivano  autorizzati i Rettori, subordinatamente all'acquisizione di
appositi finanziamenti, ad avviare le procedure concorsuali anche per
le  scuole  di  specializzazione  gia' istituite, ma non attivate con
borse statali nell'anno accademico 2004/2005;
    Viste   le  note  rettorali  di  alcune  universita',  che  hanno
comunicato   di   aver   avviato   le   procedure   concorsuali   per
l'attivazione,  nel  corrente anno accademico 2004/2005, di scuole di
specializzazione,  gia' istituite grazie all'acquisizione di apposite
risorse  aggiuntive  private  o regionali, ai fini di incrementare il
numero delle borse per il raggiungimento del fabbisogno;
    Vista la nota n. 850.6/13-5956, del 25 ottobre 2004, con la quale
il  Ministero dell'interno ha chiesto di riservare un ulteriore posto
nella  scuola di specializzazione in medicina legale dell'universita'
di Messina, attivata tramite risorse aggiuntive regionali;
    Vista  la  nota  del  Ministero  degli  affari  esteri, n. 60978,
dell'11 febbraio  2005, con la quale viene integrato di una unita' il
numero degli stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo per la
scuola  di  specializzazione  in  anestesia  e  rianimazione della II
facolta' di medicina e chirurgia de "La Sapienza";
    Vista  la  nota  n.  3030,  del  13 maggio  2005, con la quale il
Ministero  dell'interno ha chiesto di integrare i posti riservati per
la   scuola   di  specializzazione  in  medicina  del  lavoro  presso
l'universita' "La Sapienza" I facolta';
    Visto l'art. 5 del decreto del 9 febbraio 2005, sopra richiamato,
e  la ministeriale n. 737, del 10 febbraio 2005, che prevedono in una
fase  successiva  l'assegnazione dei posti aggiuntivi a finanziamento
regionale e a finanziamento comunque acquisito dalle universita';
    Rilevata   l'opportunita'   di   soddisfare   tutte  le  esigenze
rappresentate  dalle  regioni  e dalle provincie autonome di Trento e
Bolzano,  cosi'  come  previsto  nel  decreto ministeriale 9 febbraio
2005;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    Le  scuole  di  specializzazione  istituite,  ma  non autorizzate
all'attivazione  per mancata assegnazione di borse di studio statali,
possono,  in  via  eccezionale  e limitatamente per l'anno accademico
2004/2005,  procedere  all'attivazione  e alla conseguente ammissione
dei  vincitori  sulla base del numero delle borse di studio regionali
e/o  private  indicate  a  fianco  di  ciascuna  scuola nell'allegata
tabella "A".
                               Art. 2.
    All'universita'  di Messina, la cui scuola di specializzazione in
medicina   legale  risulta  essere  stata  attivata  tramite  risorse
aggiuntive  regionali,  viene  riservato  un  posto per la polizia di
Stato;
                               Art. 3.
    Alla scuola di specializzazione in Anestesia e rianimazione della
II  facolta'  di  medicina  e  chirurgia dell'universita' di Roma "La
Sapienza"  viene assegnato un posto riservato a medici provenienti da
Paesi in via di sviluppo.
                               Art. 4.
    Alla   scuola   di   specializzazione   in  medicina  del  lavoro
dell'universita'  di  Roma  "La  Sapienza"  viene  assegnato un posto
riservato a medici della polizia di Stato.
                               Art. 5.
    Per l'anno accademico 2004/2005 il numero di medici da ammettere,
con  assegnazione  delle  borse di studio finanziate dalle regioni e'
stabilito  alla  III  colonna  della tabella "B" allegata al presente
decreto;  il  numero  di  medici da ammettere, con assegnazione delle
borse  di  studio derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle
universita', e' stabilito alla IV colonna della citata tabella "B".
    Il  presente  decreto  sara' inviato al Ministero della giustizia
per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
      Roma, 12 luglio 2005
                                                 Il Ministro: Moratti
 
Tabella "A"
Allegato 01

Tabella B:
Allegato 01
Allegato 02
Allegato 03
Allegato 04
Allegato 05
Allegato 06
Allegato 07
Allegato 08
Allegato 09
Allegato 10

Allegato 11
Allegato 12
Allegato 13
Allegato 14
Allegato 15
Allegato 16
Allegato 17
Allegato 18
Allegato 19
Allegato 20

Allegato 21
Allegato 22
Allegato 23
Allegato 24
Allegato 25
Allegato 26
Allegato 27
Allegato 28
Allegato 29
Allegato 30

Allegato 31
Allegato 32
Allegato 33
Allegato 34
Allegato 35
Allegato 36
Allegato 37
Allegato 38
Allegato 39
Allegato 40

Allegato 41
Allegato 42
Allegato 43
Allegato 44
Allegato 45
Allegato 46
Allegato 47
Allegato 48
Allegato 49
Allegato 50

Allegato 51
Allegato 52
Allegato 53
Allegato 54

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