MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 settembre 2005
Rideterminazione del tasso di interesse da applicare ai tesorieri e
cassieri degli enti ed organismi pubblici sottoposti al regime di
tesoreria unica.
IL RAGIONIERE GENERALE
dello Stato
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione
del sistema di tesoreria unica;
Visto l'art. 6, secondo comma, del decreto del Ministro del tesoro
del 5 novembre 1984 concernente "determinazione, ai sensi dell'art. 3
della legge 29 ottobre 1984, n. 720, delle modalita' per il pagamento
degli interessi da parte delle aziende di credito, tesorieri o
cassieri, sulle disponibilita' eccedenti il limite del 4 per cento,
nonche' di alcune integrazioni e modificazioni delle modalita' di
funzionamento dei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato";
Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Ministro del tesoro del
26 luglio 1985 "concernente istituzione del sistema di tesoreria
unica per enti ed organismi pubblici";
Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del tesoro del
22 novembre 1985, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto
del Ragioniere Generale dello Stato dell'11 dicembre 2001,
concernente "entrata in vigore del sistema di tesoreria unica";
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 che
individua il parametro di indicizzazione sostitutivo del tasso
ufficiale di sconto per un periodo di cinque anni a decorrere dal
1999;
Considerato che il predetto termine e' scaduto e che si rende
necessario individuare un nuovo parametro di riferimento sostitutivo
del tasso ufficiale di riferimento;
Vista la nota n. 91448 del 26 agosto 2005, con la quale il
Dipartimento del tesoro segnala che il tasso ufficiale di riferimento
puo' essere sostituito con il tasso applicato alle operazioni di
rifinanzianiento principale dell'eurosistema fissato periodicamente
dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 e successive
modificazioni e integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
Le parole "tasso ufficiale di sconto" citate nel secondo comma
dell'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro del 5 novembre 1984 e
nel primo comma dell'art. 4 del decreto del Ministro del Tesoro del
22 novembre 1985 e le parole "tasso ufficiale di riferimento" citate
nel primo comma dell'art. 3 del predetto decreto del 22 novembre
1985, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto del
Ragioniere generale dello Stato dell'11 dicembre 2001, sono
sostituite dalle parole "tasso minimo di partecipazione per le
operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema, fissato
dalla Banca Centrale europea".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2005
Il ragioniere generale dello Stato: Canzio