GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 236 DEL 10/10/2005

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 26 settembre 2005 
Rideterminazione  del  tasso di interesse da applicare ai tesorieri e
cassieri  degli  enti  ed  organismi pubblici sottoposti al regime di
tesoreria unica.
                       IL RAGIONIERE GENERALE
                             dello Stato

  Vista  la  legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione
del sistema di tesoreria unica;
  Visto  l'art. 6, secondo comma, del decreto del Ministro del tesoro
del 5 novembre 1984 concernente "determinazione, ai sensi dell'art. 3
della legge 29 ottobre 1984, n. 720, delle modalita' per il pagamento
degli  interessi  da  parte  delle  aziende  di  credito, tesorieri o
cassieri,  sulle  disponibilita' eccedenti il limite del 4 per cento,
nonche'  di  alcune  integrazioni  e modificazioni delle modalita' di
funzionamento dei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato";
  Visti  gli  articoli 6  e 7 del decreto del Ministro del tesoro del
26 luglio  1985  "concernente  istituzione  del  sistema di tesoreria
unica per enti ed organismi pubblici";
  Visti  gli  articoli 3  e 4 del decreto del Ministro del tesoro del
22 novembre  1985,  come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto
del   Ragioniere   Generale   dello   Stato   dell'11 dicembre  2001,
concernente "entrata in vigore del sistema di tesoreria unica";
  Visto  l'art.  2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 che
individua  il  parametro  di  indicizzazione  sostitutivo  del  tasso
ufficiale  di  sconto  per  un periodo di cinque anni a decorrere dal
1999;
  Considerato  che  il  predetto  termine  e'  scaduto e che si rende
necessario  individuare un nuovo parametro di riferimento sostitutivo
del tasso ufficiale di riferimento;
  Vista  la  nota  n.  91448  del  26 agosto  2005,  con  la quale il
Dipartimento del tesoro segnala che il tasso ufficiale di riferimento
puo'  essere  sostituito  con  il  tasso applicato alle operazioni di
rifinanzianiento  principale  dell'eurosistema fissato periodicamente
dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 luglio 2003, n. 173 e successive
modificazioni e integrazioni;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Le  parole  "tasso  ufficiale  di  sconto" citate nel secondo comma
dell'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro del 5 novembre 1984 e
nel  primo  comma dell'art. 4 del decreto del Ministro del Tesoro del
22 novembre  1985 e le parole "tasso ufficiale di riferimento" citate
nel  primo  comma  dell'art.  3  del predetto decreto del 22 novembre
1985,   come  modificato  dall'art.  1,  comma  2,  del  decreto  del
Ragioniere   generale   dello   Stato   dell'11 dicembre  2001,  sono
sostituite  dalle  parole  "tasso  minimo  di  partecipazione  per le
operazioni  di  rifinanziamento  principale dell'eurosistema, fissato
dalla Banca Centrale europea".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 settembre 2005
                           Il ragioniere generale dello Stato: Canzio


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