LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO
DECRETO RETTORALE 30 settembre 2005
Modificazioni allo statuto. (Decreto n. 15/2005).
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto, n. 1592;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche e
integrazioni ed in particolare l'art. 17, capoverso 120;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto lo statuto della Libera Universita' di Bolzano di cui
all'art. 7, comma 2, lettera j), secondo il quale il consiglio
dell'Universita' delibera, a maggioranza dei propri componenti e
sentito il senato accademico, modifiche dello statuto;
Visto lo statuto della Libera Universita' di Bolzano in vigore,
emanato con decreto del presidente del consiglio dell'Universita' n.
23 del 13 maggio 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 2004 ed entrato in vigore in
data 5 giugno 2004;
Constatato la necessita' di provvedere alla rielaborazione dello
statuto della Libera Universita' di Bolzano ai fini di raggiungere
gli obiettivi in materia di ricerca e di didattica prestabiliti anche
nel piano quinquennale;
Visto il parere del senato accademico n. 183 del 13 aprile 2005 in
merito alle modifiche dello statuto della Libera Universita' di
Bolzano;
Vista la delibera del consiglio dell'Universita' n. 165 del
27 maggio 2005 avente ad oggetto l'approvazione delle modifiche dello
statuto della Libera Universita' di Bolzano;
Vista la delibera della giunta provinciale n. 2282 del 27 giugno
2005 avente ad oggetto l'approvazione delle modifiche allo statuto
della Libera Universita' di Bolzano;
Preso atto che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca con lettera del 1° agosto 2005, prot. n. 2724 ha
comunicato di non avere rilievi di legittimita' in merito alla
proposta di modifica dello statuto della Libera Universita' di
Bolzano;
Constatata la necessita' rilasciare una disciplina transitoria ai
fini dell'entrata in vigore delle disposizioni statutarie;
Decreta:
1. l'emanazione delle seguenti modifiche allo statuto della Libera
Universita' di Bolzano con la seguente norma transitoria:
disciplina transitoria: le modifiche allo statuto, per motivi
organizzativi, hanno decorrenza dal giorno di insediamento del nuovo
consiglio dell'Universita' e continuano ad avere efficacia le norme
dello statuto attualmente vigente, salvo le seguenti modifiche
statutarie che entrano in vigore dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana:
art. 5 (composizione del consiglio dell'Universita) che
sostituisce l'art. 5 dello statuto vigente;
art. 10, comma 1 (composizione del senato accademico) che
sostituisce l'art. 12, comma 1 dello statuto vigente;
art. 11, (composizione della commissione di ricerca di ateneo)
rilasciato ex novo;
art. 15, comma 1 (composizione del consiglio di facolta) che
sostituisce l'art. 15, comma 1, dello statuto vigente;
art. 19 (composizione dei centri di competenza) che sostituisce
l'art. 19 dello statuto vigente;
art. 20 (composizione della consulta dell'Universita) rilasciato
ex novo, e
art. 38 (centri di servizio) che sostituisce l'art. 33 dello
statuto vigente.
L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di
tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano
obbligatoriamente subordinate all'adozione di apposite disposizioni
regolamentari.
Il consiglio dell'Universita' e la giunta dell'Universita' in
carica al momento dell'emanazione del presente statuto cessano alla
scadenza naturale del loro mandato.
"LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO
Statuto
I. Disposizioni generali.
Art. 1 - Forma giuridica e autonomia dell'Universita'
Art. 2 - Finalita' e principi
Art. 3 - Fonti di finanziamento
II. Organi centrali di governo.
Art. 4 - Organi centrali di governo
Art. 5 - Composizione del consiglio dell'Universita'
Art. 6 - Sedute del consiglio dell'Universita'
Art. 7 - Attribuzioni del consiglio dell'Universita'
Art. 8 - Presidente
Art. 9 - Rettore/rettrice
Art. 10 - Senato accademico
Art. 11 - Commissione di ricerca di ateneo
III. Strutture organizzative accademiche.
Art. 12 - Organi periferici
Art. 13 - Facolta'
Art. 14 - Preside
Art. 15 - Consiglio di facolta'
Art. 16 - Commissione didattica paritetica
Art. 17 - Consigli di corso
Art. 18 - Scuole di specializzazione
Art. 19 - Centri di competenza
IV. Organi consultivi e di controllo.
Art. 20 - Consulta dell'Universita'
Art. 21 - Sedute della consulta dell'Universita'
Art. 22 - Attribuzioni della consulta
Art. 23 - Collegio dei revisori dei conti
Art. 24 - Nucleo di valutazione
V. Ordinamento didattico.
Art. 25 - Offerta didattica
Art. 26 - Cooperazione ed altre attivita' istituzionali
Art. 27 - Regolamento didattico generale dell'Universita'
Art. 28 - Calendario accademico
VI. Personale docente.
Art. 29 - Professori/professoresse, ricercatori/ricercatrici di
ruolo
Art. 30 - Professori/professoresse, ricercatori/ricercatrici a
contratto
Art. 31 - Contratti a tempo determinato
Art. 32 - Nomina per chiamata diretta ai sensi dell'art. 17, comma
125, legge n. 127/1997
VII. Personale tecnico-amministrativo.
Art. 33 - Personale tecnico-amministrativo
VIII. Studenti.
Art. 34 - Ammissione e doveri
Art. 35 - Numero programmato
Art. 36 - Tasse universitarie
Art. 37 - Servizio di tutorato
IX. Centri di servizio per le attivita' didattiche e di ricerca.
Art. 38 - Centri di servizio
X. Disposizioni amministrative.
Art. 39 - Principi dell'organizzazione e dell'amministrazione
Art. 40 - Direttore/direttrice generale
Art. 41 - Piano di organizzazione e regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
XI. Sigillo.
Art. 42 - Descrizione del sigillo
XII. Disposizioni finali.
Art. 43 - Rinvio alla normativa in materia universitaria
Art. 44 - Attivazione di nuove facolta'
I. Disposizioni generali
Art. 1. Forma giuridica e autonomia dell'Universita'
1. La Libera Universita' di Bolzano, in tedesco "Freie Universität
Bozen", in ladino "Universita' Liedia de Bulsan", in inglese "Free
University of Bozen - Bolzano", di seguito denominata "Universita'",
ha sede principale a Bolzano e sedi distaccate a Bressanone e a
Brunico.
2. L'Universita' appartiene alla categoria degli istituti
universitari previsti dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, ed e' autorizzata a rilasciare titoli di studio
universitario aventi valore legale ai sensi dell'art. 6, comma 1,
della legge 7 agosto 1990, n. 245.
3. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'art. 33 della
Costituzione ed ha personalita' giuridica e autonomia didattica,
scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare nei limiti
delle leggi sull'ordinamento universitario.
4. L'Universita' garantisce la liberta' di ricerca e di
insegnamento sancita dalla Costituzione e si conforma ai principi
contenuti nella Magna Charta Universitatum del 18 settembre 1988.
5. L'Universita' adotta un codice etico e comportamentale
vincolante per i tutti componenti dell'Universita'.
6. L'Universita' istituisce un comitato per le pari opportunita'
che opera per attivare nell'Ateneo i principi legislativi vigenti in
materia.
7. Per la complementarieta' e l'integrazione dell'offerta
formativa, l'Universita' ha facolta' di stipulare convenzioni e
prevedere modalita' e strumenti di raccordo, anche ai fini del
riconoscimento dei crediti formativi, sulla base di contiguita'
territoriale con le accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di
arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche e
gli istituti superiori di studi musicali e coreutici, di cui all'art.
2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
8. Per il raggiungimento delle proprie finalita', l'Universita'
intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Puo' stipulare
convenzioni per attivita' didattica e di ricerca, di consulenza
professionale e di servizio a favore di terzi.
Art. 2.
Finalita' e principi
1. L'Universita', sede di ricerca e di formazione scientifica e
professionale, istituzione plurilingue a riferimento internazionale,
promuove e coordina le proprie attivita' didattiche, di ricerca e di
diffusione delle conoscenze, di formazione e di aggiornamento,
concorrendo, anche con altre istituzioni, all'individuazione ed al
perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello
sviluppo socio-economico ed ecologico.
2. L'Universita' favorisce la partecipazione degli studenti alle
attivita' della stessa; promuove la cooperazione culturale e
scientifica a livello nazionale ed internazionale, anche tramite
accordi con universita' e istituti di ricerca di aree confinanti e
s'impegna per la diffusione delle lingue nell'attivita' didattica ed
amministrativa.
3. Tenuto conto dell'indirizzo internazionale e delle esigenze
didattiche plurilingui dell'Universita', oltre all'uso delle lingue
locali, e' previsto quello delle lingue straniere, in particolare
dell'inglese, secondo modalita' stabilite da regolamenti interni che
possono contemplare anche, per scopi professionali e didattici,
l'utilizzo disgiunto delle lingue predette.
4. Gli studenti, il personale accademico e il personale
tecnico-amministrativo costituiscono i componenti dell'Universita' ed
hanno il diritto ed il dovere di concorrere, nell'ambito dei
rispettivi ruoli e responsabilita', al raggiungimento dei fini
dell'Universita' e sono tenuti ad osservare le norme del presente
statuto, dei regolamenti nonche' ad assumere, all'interno degli spazi
universitari e nei rapporti reciproci, comportamenti consoni alla
natura e alle funzioni dell'istituzione.
Art. 3.
Fonti di finanziamento
1. Al funzionamento ed allo sviluppo dell'Universita' sono
destinati le tasse, i contributi e i diritti versati dagli studenti,
i finanziamenti ed i contributi dello Stato, compresi quelli di cui
all'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e della
provincia autonoma di Bolzano, nonche' i beni, i proventi delle
attivita' istituzionali e le erogazioni e i fondi ad essa conferiti a
qualunque titolo, da enti pubblici, imprese e privati interessati al
raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
2. L'Universita' puo' partecipare a societa' o altre forme
associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita'
strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili
per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
3. I proventi derivanti dalla partecipazione di cui al comma 2,
costituiscono fonti di finanziamento dell'Universita'.
II. Organi centrali di governo
Art. 4.
Organi centrali di governo
1. Sono organi centrali di governo dell'Universita':
a) il consiglio dell'Universita';
b) il/la presidente;
c) il rettore/la rettrice;
d) il senato accademico;
e) la commissione di ricerca di ateneo.
Art. 5.
Composizione del consiglio dell'Universita'
1. Il consiglio dell'Universita' e' composto dai seguenti membri:
a) il rettore/la rettrice;
b) un membro nominato dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca tra persone di riconosciuta
competenza amministrativa, che non eserciti uffici di ruolo presso
universita' o istituti superiori;
c) un/una rappresentante degli studenti;
d) cinque membri nominati dalla provincia autonoma di Bolzano tra
persone esperte nell'ambito della scienza, della cultura,
dell'economia, delle attivita' sanitarie e sociali o della vita
pubblica di cui almeno uno per ciascuno dei tre gruppi linguistici
tedesco, italiano e ladino;
e) un membro nominato dal senato accademico con competenza
nell'ambito della gestione di attivita' scientifiche che non sia
contemporaneamente componente di questa Universita'.
2. Il consiglio dell'Universita' nomina al suo interno, tra i
componenti di cui alla lettera d), il/la presidente e il/la
vicepresidente, i quali devono appartenere a gruppi linguistici
differenti.
Alle sedute del consiglio dell'Universita' partecipano, con diritto
di voto consultivo, il/la direttore/direttrice generale e il/la
presidente onorario.
La qualifica di membro effettivo del consiglio dell'Universita' e'
incompatibile con l'esercizio di un mandato politico.
Il/La rappresentante di cui alla lettera c) e' eletto/a secondo le
modalita' stabilite in un apposito regolamento.
3. Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta, non pervenga la
nomina di uno o piu' componenti, il consiglio dell'Universita' e'
validamente costituito, purche' sia raggiunta la maggioranza dei suoi
componenti.
4. I componenti del consiglio dell'Universita' rimangono in carica
per quattro anni e possono essere confermati; il rettore/la rettrice
rimane in carica quale componente del consiglio per tutta la durata
del suo mandato.
5. Qualora vengano meno uno o piu' componenti, si provvede alla
nomina dei componenti mancanti. Nel caso in cui venga meno oltre la
meta' dei componenti si intende decaduto l'intero consiglio e si
procede immediatamente alla nomina di un nuovo consiglio. Il/La
presidente del consiglio decaduto svolge le operazioni di
amministrazione ordinaria sino alla nomina del nuovo consiglio.
Art. 6.
Sedute del consiglio dell'Universita'
1. Il consiglio dell'Universita' e' convocato dal/dalla presidente
almeno due volte l'anno, ogni qualvolta il/la presidente ne ravvisi
la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi
componenti.
2. La convocazione e' disposta mediante lettera, inviata ai
componenti del consiglio almeno dieci giorni prima della seduta,
salvo casi d'urgenza.
3. Ai fini della validita' delle sedute e' richiesta la presenza
della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono
adottate a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto
del/della presidente.
4. I lavori del consiglio dell'Universita' si svolgono in italiano
o tedesco, per cui e' opportuno che i suoi membri abbiano la
padronanza di una delle due lingue e la conoscenza almeno passiva
dell'altra.
Art. 7.
Attribuzioni del consiglio dell'Universita'
1. Il consiglio dell'Universita' e' il massimo organo di governo
dell'Universita'.
2. Compete al consiglio dell'Universita':
a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita'
e le relative direttive;
b) approvare, sentito il senato accademico, il piano di sviluppo
dell'Universita', il piano organizzativo nonche' il programma annuale
delle attivita';
c) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo
dell'Universita';
d) approvare le convenzioni che il presente statuto non demanda
ad altri organi; il consiglio dell'Universita' puo' delegare la
stipula di determinate categorie di convenzioni ai dirigenti e ai
preposti ai centri di servizio;
e) deliberare l'istituzione e l'attivazione di strutture
didattiche, facolta' e dei relativi corsi di studio;
f) nominare il rettore/la rettrice, sentito il senato accademico;
nominare, tra i professori/le professoresse di prima fascia a tempo
pieno dell'Universita', i/le presidi di facolta' eletti/e dai
rispettivi consigli di facolta'; nominare i direttori/le direttrici
delle scuole di specializzazione, eletti/e dai rispettivi consigli
delle scuole;
g) approvare il contratto di lavoro del/della rettore/rettrice e
stabilire gli obiettivi che quest'ultimo/ultima deve raggiungere;
h) deliberare la nomina del/della direttore/direttrice generale e
facoltativamente, su proposta del/della presidente il/la
direttore/direttrice amministrativo/amministrativa;
i) approvare il regolamento per l'amministrazione, la finanza e
la contabilita' nonche' gli altri regolamenti che il presente statuto
non demanda ad organi diversi;
j) approvare, sentito il parere del senato accademico, il
regolamento generale d'Ateneo, i regolamenti delle facolta', delle
scuole di specializzazione, dei centri di competenza e dei centri di
servizio; approvare su proposta del senato accademico il regolamento
della commissione di ricerca di ateneo;
k) approvare i ruoli organici del personale
tecnico-amministrativo e i regolamenti che disciplinano il suo
trattamento giuridico ed economico;
l) stabilire, sentita la commissione di ricerca di ateneo, le
risorse finanziarie destinabili alle attivita' scientifiche;
m) approvare, con la maggioranza dei due terzi dei membri e
sentito il senato accademico, modifiche al presente statuto;
n) deliberare, su proposta dei consigli di facolta' interessati e
sentito il senato accademico, l'istituzione di cattedre
convenzionate;
o) deliberare sulla costituzione in giudizio dell'Universita',
nel caso di liti attive o passive;
p) deliberare l'accettazione di donazioni, eredita' e legati;
q) approvare, sentiti i consigli di facolta', i ruoli organici
del personale docente e deliberare, sentito il senato accademico, i
criteri per il trattamento economico e i regolamenti che disciplinano
il relativo trattamento giuridico;
r) deliberare l'ammontare delle tasse di iscrizione, i contributi
e gli eventuali esoneri;
s) determinare, sentito il senato accademico, per ogni facolta' e
corso di studio il numero massimo delle immatricolazioni;
t) deliberare su ogni altra questione di interesse
dell'universita' non demandata ad altri organi dal presente statuto.
3. Nel caso di conflitto di competenza tra organi decide il
consiglio dell'Universita'.
4. Il consiglio dell'Universita' puo' costituire uno o piu'
comitati, cui demandare la trattazione di specifici argomenti e puo'
delegare determinate competenze al/alla vicepresidente.
5. Le deliberazioni soggette alla vigilanza del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono inoltrate al
suddetto Ministero per il tramite dell'Universita' medesima.
6. I membri del consiglio dell'Universita' hanno il diritto di
essere informati su tutte le questioni che riguardano l'Universita'.
Art. 8.
Presidente
1. Il/La presidente del consiglio dell'Universita' e' il/la
rappresentante legale dell'Universita'. Il/La presidente:
a) convoca e presiede il consiglio dell'Universita';
b) da' esecuzione alle deliberazioni del consiglio
dell'Universita', fatte salve le competenze attribuite al/alla
rettore/rettrice;
c) stipula i contratti di lavoro del personale
tecnico-amministrativo;
d) stipula insieme al/alla rettore/rettrice gli accordi con la
provincia autonoma di Bolzano concernenti gli obiettivi che
l'Universita' deve raggiungere;
e) sottoscrive le convenzioni approvate dal consiglio
dell'Universita';
f) emana lo statuto, il regolamento didattico generale della
Libera Universita' di Bolzano, il regolamento generale d'Ateneo, il
regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
g) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di
competenza del consiglio dell'Universita' salvo ratifica nella prima
seduta immediatamente successiva;
h) annulla o rinvia le decisioni di altri organi nel caso di
contrarieta' alla legge, ai regolamenti, allo statuto o alle delibere
del consiglio dell'Universita'. Quest'ultimo deve essere informato
nei casi gravi;
i) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e
attribuite per norma di legge al legale rappresentante
dell'universita'.
2. Il/La presidente puo' delegare l'adozione di atti giuridici.
3. Il consiglio dell'Universita' puo' nominare fra i/le presidenti
decaduti dalla funzione un/una presidente onorario/onoraria a vita
che nel suo ufficio si sia particolarmente distinto/distinta a favore
dell'Universita'.
Il/La presidente onorario/onoraria puo' partecipare alle sedute del
consiglio dell'Universita' e ha diritto di voto consultivo.
Art. 9.
Rettore/rettrice
1. Il rettore/La rettrice e' nominato/a dal consiglio
dell'Universita' tra professori/professoresse universitari/e di
riconosciuto valore scientifico a livello internazionale, sentito il
senato accademico. Resta in carica per un quadriennio accademico e
puo' essere confermato/a una sola volta.
2. Il rettore/La rettrice:
a) coordina le attivita' accademiche dell'Universita';
b) convoca e presiede il senato accademico e provvede
all'esecuzione delle sue delibere;
c) riferisce al consiglio dell'Universita' e alla consulta
dell'Universita' sull'attivita' scientifica e didattica
dell'Universita', con relazione annuale;
d) nelle materie di sua competenza, cura l'osservanza delle
leggi, delle norme concernenti l'ordinamento universitario e delle
linee guida in materia scientifica e didattica; annulla o rinvia le
decisioni di altri organi ad esso/essa subordinati, nel caso di
contrarieta' alla legge, ai regolamenti, allo statuto o alle delibere
del senato accademico. Quest'ultimo deve essere informato nei casi
gravi;
e) formula proposte e provvede all'esecuzione delle deliberazioni
del consiglio dell'Universita' in materia scientifica e didattica;
f) propone la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 26, comma
2, con universita', centri di ricerca, nonche' istituzioni culturali
e scientifiche;
g) esercita l'autorita' disciplinare nei confronti degli studenti
e del corpo accademico secondo la normativa vigente;
h) determina, su proposta del senato accademico, il conferimento
di onoreficienze e di premi;
i) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie accademiche e
culturali e nel conferimento dei titoli accademici;
j) nomina, su proposta del senato accademico e dei consigli di
facolta', i/le professori/professoresse e i/le
ricercatori/ricercatrici e stipula i relativi contratti di lavoro;
k) sottoscrive, su proposta dei consigli di facolta', i contratti
di lavoro con i/le docenti a contratto;
l) sottoscrive le convenzioni approvate dal senato accademico;
m) stipula, insieme al/alla presidente del consiglio
dell'Universita', gli accordi con la provincia autonoma di Bolzano
concernenti gli obiettivi che l'Universita' si impegna a raggiungere;
n) stipula con i/le presidi e i/le direttori/direttrici delle
strutture didattiche gli accordi sugli obiettivi da raggiungere;
o) concorda con il direttore generale e il presidente del
consiglio dell'Universita', il supporto amministrativo necessario per
il raggiungimento degli obiettivi generali di sviluppo, del programma
annuale delle attivita' e degli impegni presi con la provincia
autonoma di Bolzano;
p) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di
competenza del senato accademico salvo ratifica nella prima seduta
immediatamente successiva;
q) esercita tutte le altre funzioni ad esso/essa attribuite dalla
legge, fatta salva la competenza degli altri organi previsti dal
presente statuto.
3. Il rettore/la rettrice nomina, tra i professori/le professoresse
di prima fascia, fino a due prorettori/ prorettrici, preferibilmente
appartenenti a facolta' diverse da quella del/della rettore/rettrice,
chiamati a sostituirlo/la in caso di impedimento o assenza.
4. Il/La rettore/rettrice puo' delegare l'attribuzione di proprie
competenze.
Art. 10.
Senato accademico
1. Il senato accademico e' composto da:
a) il rettore/la rettrice;
b) i/le prorettori/prorettrici;
c) i/le presidi delle facolta';
d) i/le vicepresidi delle facolta';
e) un/una rappresentante dei/delle ricercatori/ricercatrici di
ruolo;
f) due rappresentanti degli studenti;
g) un/una rappresentante della commissione di ricerca di ateneo;
h) un/una rappresentante del centro di competenza lingue.
2. I/Le rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) sono
eletti/elette secondo le modalita' stabilite in un apposito
regolamento, mentre quelli/quelle di cui alle lettere g) e h) sono
nominati rispettivamente dalla commissione e dal centro.
3. Il/La rettore/rettrice puo' nominare tra i/le
professori/professoresse di prima fascia dell'Universita', fino a
cinque delegati/delegate rettorali. I/Le delegati/delegate rettorali
partecipano con diritto di voto consultivo alle sedute del senato
accademico.
4. Il senato accademico:
a) coordina e sviluppa l'insegnamento e la ricerca a livello
universitario;
b) approva il regolamento didattico generale e i regolamenti dei
corsi di studio;
c) approva, nel rispetto delle direttive generali di sviluppo
approvate dal consiglio dell'Universita' nonche' nel rispetto del
bilancio annuale e pluriennale dell'Universita', la stipula di
convenzioni aventi ad oggetto la didattica e la ricerca, facendo
salve le competenze esclusive del consiglio dell'Universita';
d) formula proposte ed esprime pareri sul piano di sviluppo
dell'Universita';
e) esprime il parere sul piano organizzativo e sul programma
annuale delle attivita';
f) esprime il parere sulla nomina del/della rettore/rettrice,
dei/delle professori/professoresse e dei/delle
ricercatori/ricercatrici;
g) esprime il parere sul regolamento generale d'Ateneo, sui
regolamenti delle facolta', delle scuole di specializzazione, dei
centri di competenza, dei centri di servizio;
h) esprime il parere sulle modifiche del presente statuto;
i) su proposta dei consigli di facolta', esprime il parere
sull'istituzione di cattedre convenzionate;
j) su proposta dei consigli di facolta' e dei consigli di scuola,
esprime parere sulla determinazione del numero massimo delle
immatricolazioni ai singoli corsi di studio;
k) esprime parere sui regolamenti che disciplinano il trattamento
giuridico del personale docente e sui criteri per il loro trattamento
economico;
l) definisce con regolamento l'idoneita' richiesta ai fini della
chiamata diretta ai sensi dell'art. 17, comma 125, legge 15 maggio
1997, n. 127;
m) approva il calendario accademico;
n) propone il regolamento della commissione di ricerca di ateneo;
o) formula proposte su ogni altra questione di interesse per
l'universita'.
4. Il senato accademico puo' delegare l'approvazione di determinate
convenzioni.
5. Ove il consiglio dell'Universita' debba acquisire pareri e/o
proposte al fine di assumere specifiche deliberazioni, essi dovranno
essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta; decorso tale
termine il consiglio dell'Universita' potra' deliberare anche in
assenza degli stessi.
6. Il senato accademico puo' costituire, commissioni a cui
demandare la trattazione di specifici argomenti di sua competenza.
Art. 11.
Commissione di ricerca di ateneo
1. La commissione di ricerca di ateneo e' presieduta dal/dalla
rettore/rettrice ed e' composta da un/una rappresentante
nominato/nominata da ogni consiglio di facolta', un/una
rappresentante nominato/nominata da ogni centro di competenza, da
un/una rappresentante nominato/nominata dal centro di competenza
lingue e da un membro esterno di fama internazionale per ogni
facolta'.
2. Il/La rettore/rettrice nomina il membro esterno di fama
internazionale di cui al comma 1, scegliendolo tra una rosa di tre
candidati proposti da ogni consiglio di facolta'.
3. La commissione di ricerca di ateneo:
a) propone al consiglio dell'Universita' le risorse destinabili
alle attivita' scientifiche;
b) delibera l'assegnazione delle risorse finanziarie per
l'attivita' scientifica, nei limiti stabiliti dal bilancio di
previsione;
c) valuta le attivita' scientifiche.
4. Il regolamento di funzionamento della commissione e' approvato
dal consiglio dell'Universita', su proposta del senato accademico.
III. Strutture organizzative accademiche
Art. 12.
Organi periferici
1. Sono organi periferici dell'Universita':
a) i consigli di facolta';
b) i/le presidi;
c) le giunte di facolta';
d) la commissione didattica paritetica;
e) i consigli di corso;
f) i consigli delle scuole di specializzazione;
g) i/le direttori/direttrici delle Scuole di specializzazione.
Art. 13.
Facolta'
1. La facolta' e' la struttura che programma e coordina le
attivita' didattiche finalizzate al conferimento dei titoli
accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto e
che organizza l'insegnamento, l'attivita' scientifica e la ricerca.
2. Le facolta' dell'Universita' sono quelle indicate nell'allegato
A, che costituisce parte integrante del presente statuto.
Art. 14.
Preside
1. Il/La preside di facolta' e' eletto/a dal rispettivo consiglio
di facolta' tra i professori/le professoresse di prima fascia a tempo
pieno della facolta' e nominato/a dal consiglio dell'Universita'.
Esso/essa resta in carica per un triennio accademico e non puo'
svolgere piu' di due mandati consecutivi.
2. Il/La preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il
consiglio di facolta', cura l'attuazione delle delibere del consiglio
di facolta', vigila sulle attivita' didattiche e scientifiche e di
ricerca e nomina le commissioni di esame di profitto.
3. Il/La preside nomina, fra i professori/le professoresse di prima
fascia, il/la vicepreside che lo/la sostituisce in tutte le sue
funzioni nei casi di impedimento o di sua assenza.
4. Il/La preside puo' delegare proprie funzioni ad altri/e
professori/professoresse membri del consiglio di facolta'.
5. Il/La preside adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli
atti di competenza del consiglio di facolta' salvo ratifica nella
prima seduta immediatamente successiva.
6. Per la facolta' di scienze della formazione il/la preside nomina
due vicepresidi dei/delle quali uno/a e' scelto/a tra i professori
universitari/le professoresse universitarie responsabili di un
insegnamento in lingua ladina. Nel caso di impedimento o di assenza
del preside, le funzioni di membro del senato accademico sono
esercitate dal/dalla vicepreside piu' anziano/a di eta'.
Art. 15.
Consiglio di facolta'
1. Il consiglio di facolta', considerati l'indirizzo internazionale
e le esigenze didattiche plurilingui dell'Universita', e' composto
dal/dalla preside, che lo presiede, dai professori/dalle
professoresse di ruolo e fuori ruolo dell'Universita', dai
professori/dalle professoresse che verranno chiamati/e a far parte
della facolta' a tempo pieno per almeno due anni, dai
professori/dalle professoresse responsabili dei singoli corsi ai
sensi dell'art. 17, comma 1, dello statuto, nonche' da tre
ricercatori/ricercatrici e due studenti eletti secondo le modalita'
stabilite nei regolamenti interni.
I consigli di facolta' possono inoltre cooptare con voto favorevole
delle maggioranza dei due terzi dei componenti, fino a tre membri
esterni che siano professori/professoresse di prima fascia
provenienti da altre universita' italiane o straniere ed incaricati/e
con un contratto d'insegnamento presso la facolta' nel cui consiglio
vengono cooptati/e.
2. Alle sedute del consiglio di facolta' partecipano con diritto di
voto consultivo, il direttore/la direttrice generale o suo/
delegato/delegata nonche' il/la preposto/preposta alla struttura
amministrativa della facolta'.
3. Il consiglio di facolta' in particolare:
a) provvede alla programmazione ed alla destinazione delle
risorse a disposizione, nel quadro delle indicazioni del senato
accademico e delle decisioni del consiglio dell'Universita';
b) definisce ogni anno il piano dell'offerta didattica e coordina
le attivita' didattiche e scientifiche;
c) fornisce al/alla rettore/rettrice una relazione annuale sullo
sviluppo dell'offerta didattica programmata, sull'attivita'
scientifica svolta e sullo stato del proprio organico;
d) propone al/alla rettore/rettrice i nominativi del personale
docente e scientifico a contratto, propone al/alla rettore/rettrice e
al senato accademico la nomina dei candidati/delle candidate
dichiarati/e idonei/e nelle procedure di valutazione comparativa
relative a posti per professori/professoresse e
ricercatori/ricercatrici, propone al/alla rettore/rettrice e al
senato accademico il trasferimento di professori/professoresse e
ricercatori/ricercatrici di altre universita' italiane, nonche' la
chiamata diretta di studiosi/e italiani/e e stranieri/e ai sensi
della normativa di legge;
e) formula al consiglio dell'Universita' e al senato accademico
le proposte concernenti il regolamento di facolta' e quelle relative
all'attivazione di nuovi corsi di studio; formula al senato
accademico le proposte relative ai regolamenti didattici dei singoli
corsi di studio nonche' quelle relative al regolamento didattico
generale;
f) propone al consiglio dell'Universita' e al senato accademico
l'istituzione dei centri di competenza e i relativi regolamenti.
3. Il consiglio di facolta' esercita inoltre tutte le attribuzioni
ad esso demandate dal vigente ordinamento universitario, fatte salve
quelle conferite dal presente statuto ad altri organi.
4. Il consiglio di facolta' puo' istituire al suo interno una
giunta di facolta' alla quale puo' delegare atti di propria
competenza. La composizione, il funzionamento ed i compiti della
giunta di facolta' sono stabiliti nel regolamento generale d'Ateneo.
Art. 16.
Commissione didattica paritetica
1. Ciascuna struttura didattica istituisce una commissione
didattica paritetica quale osservatorio permanente dell'attivita'
didattica dei corsi di studio ad essa afferenti.
2. La commissione didattica paritetica e' composta da due docenti,
scelti/e tra i membri del consiglio della struttura didattica,
dal/dalla presidente del consiglio stesso e da tre studenti. Nel caso
di strutture didattiche di classi di piu' corsi di studio nella
commissione viene prevista la presenza di almeno uno studente per
ogni corso di studi attivato. La commissione e' presieduta dal/dalla
presidente del consiglio della struttura didattica o da un suo
delegato.
3. La commissione didattica paritetica:
a) esprime parere sulla coerenza tra i crediti assegnati alle
attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati
nei regolamenti didattici dei corsi di studio di afferenza;
b) effettua studi e rilevazioni statistiche finalizzati a
monitorare le attivita' formative svolte nei corsi di studio
afferenti alla struttura;
c) propone al consiglio della struttura le iniziative atte a
migliorare l'organizzazione della didattica.
Art. 17.
Consigli di corso
1. I corsi di studio sono retti da un/una professore/professoressa
quale responsabile del corso, nominato/nominata dal/dalla preside per
un periodo di almeno due anni.
2. Il consiglio di facolta' puo' demandare ai consigli di corso le
competenze concernenti le attivita' didattiche di un corso.
Il consiglio di corso e' composto dal responsabile del corso, che
lo presiede, da altri due docenti nominati dal/dalla preside e da non
piu' di due studenti eletti secondo le modalita' stabilite in un
apposito regolamento interno.
3. Alle sedute del consiglio di corso possono anche partecipare,
con diritto di voto consultivo, esperti/esperte del settore.
Art. 18.
Scuole di specializzazione
1. Ogni scuola di specializzazione e' retta da un consiglio
composto da tre docenti della scuola e da un/a rappresentante degli
specializzandi, eletti/e secondo il regolamento previsto dall'art. 5,
comma 1. Il consiglio della Scuola e' presieduto dal direttore/dalla
direttrice il/la quale ha la responsabilita' del funzionamento della
stessa. Il direttore/La direttrice viene eletto/a dal consiglio
stesso fra i professori/le professoresse di prima fascia che ne fanno
parte e dura in carica per tre anni accademici. In mancanza di
professori/professoresse di prima fascia puo' essere eccezionalmente
eletto/a anche un professore/una professoressa di seconda fascia.
Art. 19.
Centri di competenza
1. Presso le facolta' possono istituirsi, con deliberazione del
consiglio dell'Universita', su proposta dei consigli di facolta'
interessati e sentito il senato accademico, centri di competenza che
operano in forma coordinata nell'ambito della ricerca e della
formazione.
2. I centri di competenza sono unita' organizzative istituite a
tempo definito alla cui area scientifica afferiscono almeno due
professori/professoresse.
3. Contestualmente all'istituzione, il consiglio dell'Universita',
sentito il senato accademico e il consiglio di facolta', approva il
regolamento specifico del centro.
Il regolamento del centro stabilisce le finalita', la composizione
del comitato di gestione, del comitato scientifico, quest'ultimo
preferibilmente di composizione internazionale, e le modalita' di
funzionamento.
4. I centri di competenza possono anche svolgere attivita'
commissionate da enti pubblici o privati, dietro il pagamento di un
corrispettivo.
5. I centri di competenza non sono dotati di personalita' giuridica
propria, ne' di autonomia patrimoniale; gli accordi relativi alle
attivita' dei centri, devono essere stipulati dall'Universita'.
6. La gestione amministrativa e contabile dei centri di competenza
e' curata dall'Universita' secondo le modalita' previste dal
regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
IV. Organi consultivi e di controllo
Art. 20.
Consulta dell'Universita'
1. La consulta dell'Universita' e' composta da:
a) il/la rettore che la presiede;
b) i membri del consiglio dell'Universita', compreso il/la
presidente onorario;
c) membri del senato accademico;
d) un/una rappresentante degli studenti per ogni consiglio di
facolta';
e) un/una rappresentante dei ricercatori per ogni consiglio di
facolta', nominato da quest'ultimo;
f) un/una rappresentante dell'associazione inter-na dei laureati
(Alumni club);
g) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo;
h) un/una rappresentante dell'Associazione "Amici
dell'Universita";
i) l'assessore provinciale competente per l'universita';
j) un/una rappresentante del comune di Bolzano e uno del comune
di Bressanone;
k) un/una rappresentante della Camera di commercio;
l) un/una rappresentante dell'Istituto per la promozione dei
lavoratori (IPL);
m) due rappresentanti del mondo economico;
n) due rappresentanti del mondo sindacale;
o) due rappresentanti del mondo culturale e artistico;
p) un/una rappresentante dell'ordine dei dottori commercialisti;
q) un/una rappresentante dell'ordine degli ingegneri;
r) un/una rappresentante dell'ordine dei dottori agronomi e
dottori forestali;
s) i tre intendenti scolastici;
t) tre esponenti delle associazioni degli insegnanti;
u) un/una rappresentante dell'Universita' di Innsbruck;
v) un/una rappresentante dell'Universita' di Trento;
w) un/una rappresentante dello Studio teologico di Bressanone;
x) un/una rappresentante dell'Accademia europea;
y) fino a dieci membri nominati dal consiglio dell'Universita'.
2. Alle sedute della consulta dell'Universita' partecipa con
diritto di voto consultivo il/la direttore/direttrice generale.
3. I membri della consulta dell'Universita' di cui alle lettere m),
n), o) e t) sono nominati dal consiglio dell'Universita'.
4. Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta non pervenga la
nomina di uno o piu' membri, il comitato e' validamente costituito
purche' sia raggiunta la maggioranza dei suoi componenti.
5. I componenti della consulta dell'Universita' rimangono in carica
per quattro anni e possono essere confermati; il/la rettore/rettrice
rimane in carica quale componente per tutta la durata del suo
mandato.
6. Qualora, per dimissioni o altre cause, vengano meno uno o piu'
componenti si provvede alla nomina dei componenti mancanti. Nel caso
in cui venga meno per i suddetti motivi oltre la meta' dei membri si
intende decaduta l'intera consulta dell'Universita' e si procede
immediatamente alla nomina di una nuova consulta.
Art. 21.
Sedute della consulta dell'Universita'
1. La consulta dell'Universita' e' convocata dal/dalla
rettore/rettrice almeno una volta all'anno, ogni qualvolta il/la
rettore/rettrice ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di
almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione e' disposta mediante lettera o e-mail, inviata
ai componenti della consulta almeno dieci giorni prima della seduta,
salvo casi d'urgenza.
3. Ai fini della validita' delle sedute non e' richiesta la
presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni
sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il
voto del/della rettore/rettrice.
Art. 22.
Attribuzioni della consulta
1. La consulta dell'Universita' ha funzione consultiva e
propositiva e costituisce il punto d'incontro tra l'Universita' e il
territorio.
Art. 23.
Collegio dei revisori dei conti
1. L'Universita' conforma l'organizzazione e le attivita' delle
proprie strutture ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza.
2. Il controllo della gestione contabile-amministrativa e'
esercitato da un collegio di revisori dei conti, nominato dal
consiglio dell'Universita' tra gli iscritti all'albo dei revisori
contabili. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre
membri effettivi e di due membri supplenti. Uno dei membri del
collegio dei revisori viene designato dalla provincia autonoma di
Bolzano. Il/La presidente del collegio e' nominato/nominata dal
consiglio dell'Universita'. Il collegio dei revisori dura in carica
quattro anni e puo' essere confermato.
Art. 24.
Nucleo di valutazione
1. L'Universita' di Bolzano adotta, ai sensi della legge 19 ottobre
1999, n. 370, un sistema di valutazione interna della gestione
amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli
interventi al sostegno al diritto allo studio, verificando anche
mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto
utilizzo delle risorse, la produttivita' della ricerca e della
didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione
amministrativa.
2. Il nucleo di valutazione e' composto da tre membri, viene
nominato dal consiglio dell'Universita' e resta in carica per quattro
anni. I membri vengono scelti tra studiosi/e ed esperti/e nel campo
della valutazione; uno di loro viene scelto tra gli esperti/e
all'interno della Libera Universita' di Bolzano.
V. Ordinamento didattico
Art. 25.
Offerta didattica
1. Ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,
l'Universita' conferisce i seguenti titoli:
a) laurea (L);
b) laurea magistrale (L.M.);
c) diploma di specializzazione (D.S.);
d) dottorato di ricerca (D.R.);
e) master universitari di I e II livello.
2. L'Universita' sentiti i consigli di facolta' e il parere del
senato accademico, puo' istituire i corsi previsti dall'art. 6 della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
Art. 26.
Cooperazione ed altre attivita' istituzionali
1. L'Universita' collabora con organismi nazionali ed
internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di
cooperazione scientifica e di formazione.
2. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere
l'esecuzione di corsi integrati di studio presso una o piu'
universita', nonche' programmi di ricerca congiunti. Le universita'
partecipanti riconoscono la validita' dei corsi seguiti ovvero delle
parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le universita'
e le istituzioni universitarie cooperanti, nonche' i titoli
accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.
3. Entro trenta giorni dalla stipula, sono comunicati al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca gli accordi di
collaborazione aventi come oggetto l'istituzione di corsi di laurea,
di diploma e di dottorato di ricerca nel territorio della provincia
di Bolzano. Gli accordi sono esecutivi decorsi i trenta giorni dal
ricevimento degli accordi predetti, salvo che entro tale termine il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca vi si
opponga in quanto contrastanti con la legge, con gli obblighi
internazionali dello Stato italiano o con i criteri fissati nei
decreti di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127.
4. L'Universita' promuove ed incoraggia gli scambi internazionali
dei/delle propri/e componenti anche con interventi di natura
economica; puo' provvedere a reperire e gestire strutture per
l'ospitalita', anche in collaborazione con altri enti, in particolare
con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.
5. L'Universita' puo' rilasciare inoltre specifici attestati
relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e
alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate.
6. Per la realizzazione dei corsi previsti al comma 5,
l'Universita' puo' avvalersi anche delle forme di collaborazione
esterna di cui all'art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341; per
tali corsi puo' rilasciare specifici attestati.
7. L'Universita' favorisce attivita' di ricerca, di consulenza
professionale e di servizi a favore di terzi sulla base di appositi
contratti e convenzioni.
8. L'Universita' puo', anche in collaborazione con enti pubblici e
privati, assicurare ai componenti dell'Universita' servizi culturali,
ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento
nell'ambiente di studio e di lavoro.
Art. 27.
Regolamento didattico generale dell'Universita'
1. Il regolamento didattico generale dell'Universita', gli
ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio e i regolamenti dei
singoli corsi di studio previsti dagli articoli 11 e 12 del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, disciplinano l'ordinamento
degli studi per i corsi istituiti, compreso l'uso delle lingue per i
singoli corsi ed esami e le modalita' di accertamento delle
conoscenze linguistiche degli studenti.
Art. 28.
Calendario accademico
1. Il calendario accademico e' stabilito dal senato accademico.
VI. Personale docente
Art. 29
Professori/professoresse ricercatori/ricercatrici di ruolo
1. Il ruolo dei professori universitari/delle professoresse
universitarie si articola in due fasce:
a) professori/professoresse di prima fascia;
b) professori/ professoresse di seconda fascia.
2. Ai professori/Alle professoresse ed ai ricercatori/alle
ricercatrici di ruolo e' comunque garantito lo stato giuridico,
economico e previdenziale non inferiore a quello previsto per i
professori/le professoresse e i ricercatori/le ricercatrici di ruolo
delle universita' statali.
3. Il trattamento economico che eccede quello previsto per le
universita' statali e' limitato solo al periodo di permanenza del
personale presso l'Universita' ed e' computato, ai fini pensionistici
e di quiescenza, come retribuzione accessoria.
Art. 30.
Professori/professoresse ricercatori/ricercatrici a contratto
1. Professori/professoresse a contratto possono essere nominati/e
i/le docenti di altre Universita' anche straniere, ed altre persone
di alta qualificazione professionale e/o scientifica.
2. Ricercatori/ricercatrici a contratto possono essere nominate
persone con adeguata qualificazione scientifica e con riconosciute
competenze. Le modalita' di selezione degli stessi/delle stesse sono
disciplinate con apposito regolamento.
3. Il trattamento economico e giuridico dei professori/delle
professoresse e dei ricercatori/delle ricercatrici a contratto e'
stabilito dal/dalla presidente secondo i criteri fissati dal
consiglio dell'Universita', sentito il parere del senato accademico.
4. I contratti d'insegnamento sono contratti di diritto privato,
sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso
nei ruoli dell'Universita'.
Art. 31.
Contratti a tempo determinato
1. Al fine di sviluppare le attivita' di ricerca, l'Universita'
puo' stipulare contratti a tempo determinato con studiosi/e ed
esperti/e di comprovata qualificazione professionale e scientifica
anche di cittadinanza straniera. Puo' altresi' stipulare contratti a
tempo determinato con giovani dottori/dottoresse di ricerca o
esperti/e in possesso di adeguata preparazione. Tali contratti di
diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in
ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita'.
2. L'attivazione di questi contratti avviene su proposta dei
consigli di facolta' interessati.
Art. 32.
Nomina per chiamata diretta ai sensi dell'art. 17, comma 125, legge
n. 127/1997
1. Al fine di garantire lo svolgimento plurilingue dei corsi e
delle attivita' formative e l'indirizzo internazionale dell'offerta
didattica possono essere nominati/e per chiamata diretta ai sensi
dell'art. 17, comma 125, legge 15 maggio 1997, n. 127,
professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici che rivestano
presso universita' straniere qualifiche analoghe a quelle considerate
dall'ordinamento universitario nazionale.
2. Ai fini della chiamata e' necessario che il/la
professore/professoressa e il/la ricercatore/ricercatrice ricopra una
qualifica scientifico-didattica equiparabile all'idoneita'
conseguibile in Italia e sia in possesso di una sufficiente
esperienza pratica di insegnamento al livello corrispondente; non
rileva invece la natura a tempo determinato o indeterminato del
relativo rapporto contrattuale ricoperto nel Paese di provenienza.
3. Il senato accademico definisce ulteriormente con regolamento
l'idoneita' richiesta ai fini della chiamata diretta ai sensi
dell'art. 17, comma 125, legge 15 maggio 1997, n. 127.
VII. Personale tecnico-amministrativo
Art. 33.
Personale tecnico-amministrativo
1. L'Universita' dispone di personale tecnico-amministrativo per
l'espletamento dei servizi necessari al suo funzionamento.
2. Al personale tecnico-amministrativo si applica la normativa
vigente nella provincia autonoma di Bolzano in materia di
bilinguismo. I posti in organico sono riservati ai gruppi linguistici
tedesco, italiano e ladino in rapporto alla consistenza dei gruppi
stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese
nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
VIII. Studenti
Art. 34.
Ammissione e doveri
1. Per l'ammissione ai corsi di studio si applicano le norme
vigenti e quelle contenute in appositi regolamenti.
2. Gli studenti hanno il dovere e diritto di studio e di concorrere
al raggiungimento dei fini dell'Universita'. Essi sono tenuti ad
osservare il presente statuto, i regolamenti nonche' ad assumere
all'interno degli spazi universitari e nei rapporti reciproci
comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell'istituzione.
Art. 35.
Numero programmato
1. Al fine di assicurare agli studenti le condizioni necessarie al
conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e
professionale, il consiglio dell'Universita', sentiti il senato
accademico ed i consigli di facolta' e delle Scuole, entro il mese
di aprile di ogni anno, stabilisce il numero massimo delle
immatricolazioni ai singoli corsi di studio.
2. Le richieste di immatricolazione presentate sono selezionate in
base a criteri di merito o di titolo stabiliti con apposito
regolamento.
Art. 36.
Tasse universitarie
1. Con apposito regolamento sono stabiliti, l'importo, le modalita'
e i termini per il versamento delle tasse d'iscrizione e dei
contributi universitari, nonche' l'ammontare delle sopratasse dovute
in caso di mora.
Art. 37.
Servizio di tutorato
1. Presso l'Universita' e' istituito il servizio di tutorato
disciplinato da un apposito regolamento.
IX. Centri di servizio per le attivita' didattiche e di ricerca
Art. 38.
Centri di servizio
1. Il consiglio dell'Universita', sentito il senato accademico,
delibera la costituzione di centri di servizio.
2. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il
funzionamento dei centri di servizio sono disciplinate dal consiglio
dell'Universita' sentito il senato accademico.
3. Le attivita' finalizzate all'apprendimento e alla ricerca
scientifica in materia linguistica sono gestite da un centro
interfacolta' denominato Centro di competenza lingue al cui interno
opera il Centro linguistico.
Il Centro di competenza lingue definisce in un apposito regolamento
approvato dal consiglio dell'Universita', sentito il senato
accademico, le finalita', la composizione del comitato di gestione e
del comitato scientifico, quest'ultimo preferibilmente di
composizione internazionale, e le modalita' di funzionamento.
4. La biblioteca dell'Universita' gestisce i servizi per
l'acquisizione, la conservazione, la catalogazione e la consultazione
del patrimonio bibliografico e documentale, nonche' l'organizzazione
e la diffusione dell'informazione bibliografica.
X. Disposizioni amministrative
Art. 39.
Principi dell'organizzazione e dell'amministrazione
1. L'organizzazione dell'Universita' ha come compito primario
quello di assicurare piena funzionalita' alla promozione e
all'espletamento dell'attivita' didattica e di ricerca.
Art. 40.
Direttore/direttrice generale
1. Alla direzione della struttura amministrativa e'
preposto/preposta il/la direttore/direttrice generale. L'incarico di
direttore/direttrice generale e' attribuito a persona nominata dal
consiglio dell'Universita' scelta tra dirigenti dell'Universita', o a
dirigenti di altra istituzione pubblica o privata ovvero a persone
parimenti qualificate. Il/La direttore/direttrice generale e' posto/a
alle dirette dipendenze del/della presidente.
L'incarico ha durata quinquennale e puo' essere rinnovato.
2. Il/La direttore/direttrice generale:
a) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici ai
sensi dell'art. 9, comma 2 lettera o);
b) e' responsabile amministrativo degli uffici e dei servizi di
Ateneo ed esplica l'attivita' di direzione e controllo del personale
tecnico - amministrativo;
c) esplica una generale attivita' di indirizzo e direzione volta
al raggiungimento degli obiettivi generali di sviluppo e del
programma annuale delle attivita';
d) formula proposte al consiglio dell'Universita' anche ai fini
della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di
competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi
stessi;
e) assicura le funzioni attribuite al/alla direttore/direttrice
amministrativo dalla normativa in materia universitaria;
f) opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe, conferite
dal consiglio dell'Universita';
g) puo' partecipare, con diritto di voto consultivo,
personalmente o a mezzo di un/una delegato/delegata alle sedute del
senato accademico, dei consigli di facolta' e dei consigli delle
Scuole.
Art. 41.
Piano di organizzazione e regolamento per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita'
1. Il consiglio dell'Universita', attraverso il piano di
organizzazione, determina il numero e il tipo delle unita'
organizzative utili al regolare svolgimento dell'attivita'
amministrativa, nonche' gli ambiti di attivita' delle stesse.
2. La gestione finanziaria e contabile dell'Universita' e'
disciplinata dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita'.
3. Il consiglio dell'Universita' delibera il bilancio preventivo
entro il mese di dicembre e il bilancio consuntivo entro il mese di
giugno; la durata dell'esercizio corrisponde all'anno solare.
XI. Sigillo
Art. 42.
Descrizione del sigillo
1. Nel campo del sigillo circolare, tra due ali, si apre un libro
collocato immediatamente sopra un grappolo d'uva costituito da sei
acini. Al di sopra del libro sorge un'asta di Mercurio. La scritta in
carattere capitalis e' collocata tra una doppia linea esterna (una
linea sottile e una linea d'ombra) e una doppia linea interna (una
linea d'ombra e una linea perlata): Universitas studiorum
Bauzanensis.
2. Il sigillo e' raffigurato nell'allegato B che costituisce parte
integrante del presente statuto.
XII. Disposizioni finali
Art. 43.
Rinvio alla normativa in materia universitaria
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, trovano
applicazione le disposizioni legislative e regolamentari concernenti
le universita' e gli istituti universitari statali.
Art. 44.
Attivazione di nuove facolta'
1. Nel caso di attivazione di nuove facolta', le attribuzioni
conferite dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente
statuto al consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito
comitato ordinatore, nominato dal consiglio dell'Universita', sentito
il senato accademico. Il comitato ordinatore e' composto da sei
membri di discipline afferenti ai raggruppamenti o ai settori
scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti
previsti dall'ordinamento didattico della facolta', di cui il/la
presidente ed almeno due componenti di professori
universitari/professoresse universitarie di prima fascia, e almeno
tre docenti di ruolo presso universita' italiane.
2. Entro sessanta giorni dalla loro nomina, i membri del comitato
ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per
l'ordinamento della facolta' e per il sollecito inizio delle
attivita' didattiche.
3. I professori/Le professoresse di ruolo e i professori/le
professoresse che verranno chiamati/e a far parte della facolta' a
tempo pieno e per almeno due anni saranno aggregati/e al comitato
ordinatore.
4. Il comitato ordinatore cessera' dalle proprie funzioni allorche'
alla facolta' risulteranno assegnati almeno tre
professori/professoresse di ruolo, di cui almeno due di prima fascia
e comunque entro tre anni dalla sua nomina.
Decorso tale termine senza che si sia verificata la predetta
assegnazione, il consiglio dell'Universita' puo' prorogare l'incarico
per un altro anno o puo' procedere a nuova nomina del comitato
ordinatore... omissis...".
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Bolzano, 30 settembre 2005
Il presidente
del consiglio dell'Universitą
Schmidl
Nota in lingua italiana:
Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la
provincia autonoma di Bolzano, e' pubblicata alla pag. 32 della
presente Gazzetta Ufficiale l'avviso in lingua tedesca previsto
dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si da notizia del
bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui e'
riportata la pubblicazione in lingua tedesca dell'atto amministrativo
in argomento.
Nota in lingua tedesca:
Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt
gema"Ž Art. 5, Absa"tze 2 und 3 des Dekretes des Pra"sidenten der
Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 32 dieser
Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden,
in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Su"dtirol der
genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich auch in deutscher Sprache
wiedergegeben wird.