GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 241 DEL 15/10/2005

LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO 

DECRETO RETTORALE 30 settembre 2005 
Modificazioni allo statuto. (Decreto n. 15/2005).
                     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto, n. 1592;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari e successive modifiche;
  Vista  la  legge  15 maggio  1997, n. 127, e successive modifiche e
integrazioni ed in particolare l'art. 17, capoverso 120;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 ottobre  2004, n. 270, recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
  Visto  lo  statuto  della  Libera  Universita'  di  Bolzano  di cui
all'art.  7,  comma  2,  lettera  j),  secondo  il quale il consiglio
dell'Universita'  delibera,  a  maggioranza  dei  propri componenti e
sentito il senato accademico, modifiche dello statuto;
  Visto  lo  statuto  della  Libera Universita' di Bolzano in vigore,
emanato  con decreto del presidente del consiglio dell'Universita' n.
23  del  13 maggio  2004  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana n. 129 del 4 giugno 2004 ed entrato in vigore in
data 5 giugno 2004;
  Constatato  la  necessita'  di provvedere alla rielaborazione dello
statuto  della  Libera  Universita' di Bolzano ai fini di raggiungere
gli obiettivi in materia di ricerca e di didattica prestabiliti anche
nel piano quinquennale;
  Visto  il parere del senato accademico n. 183 del 13 aprile 2005 in
merito  alle  modifiche  dello  statuto  della  Libera Universita' di
Bolzano;
  Vista  la  delibera  del  consiglio  dell'Universita'  n.  165  del
27 maggio 2005 avente ad oggetto l'approvazione delle modifiche dello
statuto della Libera Universita' di Bolzano;
  Vista  la  delibera  della giunta provinciale n. 2282 del 27 giugno
2005  avente  ad  oggetto l'approvazione delle modifiche allo statuto
della Libera Universita' di Bolzano;
  Preso  atto  che  il  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  con  lettera  del  1° agosto  2005,  prot. n. 2724 ha
comunicato  di  non  avere  rilievi  di  legittimita'  in merito alla
proposta  di  modifica  dello  statuto  della  Libera  Universita' di
Bolzano;
  Constatata  la  necessita' rilasciare una disciplina transitoria ai
fini dell'entrata in vigore delle disposizioni statutarie;
                              Decreta:
  1.  l'emanazione delle seguenti modifiche allo statuto della Libera
Universita' di Bolzano con la seguente norma transitoria:
  disciplina  transitoria:  le  modifiche  allo  statuto,  per motivi
organizzativi,  hanno decorrenza dal giorno di insediamento del nuovo
consiglio  dell'Universita'  e continuano ad avere efficacia le norme
dello  statuto  attualmente  vigente,  salvo  le  seguenti  modifiche
statutarie  che  entrano in vigore dal giorno successivo alla data di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana:
    art.   5   (composizione   del   consiglio  dell'Universita)  che
sostituisce l'art. 5 dello statuto vigente;
    art.  10,  comma  1  (composizione  del  senato  accademico)  che
sostituisce l'art. 12, comma 1 dello statuto vigente;
    art.  11,  (composizione  della commissione di ricerca di ateneo)
rilasciato ex novo;
    art.  15,  comma  1  (composizione  del consiglio di facolta) che
sostituisce l'art. 15, comma 1, dello statuto vigente;
    art.  19  (composizione dei centri di competenza) che sostituisce
l'art. 19 dello statuto vigente;
    art.  20 (composizione della consulta dell'Universita) rilasciato
ex novo, e
    art.  38  (centri  di  servizio)  che sostituisce l'art. 33 dello
statuto vigente.
  L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di
tutte  le  disposizioni  statutarie  le  cui  prescrizioni  non siano
obbligatoriamente  subordinate  all'adozione di apposite disposizioni
regolamentari.
  Il  consiglio  dell'Universita'  e  la  giunta  dell'Universita' in
carica  al  momento dell'emanazione del presente statuto cessano alla
scadenza naturale del loro mandato.
                   "LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO
Statuto
                      I. Disposizioni generali.
  Art. 1 - Forma giuridica e autonomia dell'Universita'
  Art. 2 - Finalita' e principi
  Art. 3 - Fonti di finanziamento
                   II. Organi centrali di governo.
  Art. 4 - Organi centrali di governo
  Art. 5 - Composizione del consiglio dell'Universita'
  Art. 6 - Sedute del consiglio dell'Universita'
  Art. 7 - Attribuzioni del consiglio dell'Universita'
  Art. 8 - Presidente
  Art. 9 - Rettore/rettrice
  Art. 10 - Senato accademico
  Art. 11 - Commissione di ricerca di ateneo
              III. Strutture organizzative accademiche.
  Art. 12 - Organi periferici
  Art. 13 - Facolta'
  Art. 14 - Preside
  Art. 15 - Consiglio di facolta'
  Art. 16 - Commissione didattica paritetica
  Art. 17 - Consigli di corso
  Art. 18 - Scuole di specializzazione
  Art. 19 - Centri di competenza
                IV. Organi consultivi e di controllo.
  Art. 20 - Consulta dell'Universita'
  Art. 21 - Sedute della consulta dell'Universita'
  Art. 22 - Attribuzioni della consulta
  Art. 23 - Collegio dei revisori dei conti
  Art. 24 - Nucleo di valutazione
                      V. Ordinamento didattico.
  Art. 25 - Offerta didattica
  Art. 26 - Cooperazione ed altre attivita' istituzionali
  Art. 27 - Regolamento didattico generale dell'Universita'
  Art. 28 - Calendario accademico
                       VI. Personale docente.
  Art.  29  -  Professori/professoresse,  ricercatori/ricercatrici di
ruolo
  Art.  30  -  Professori/professoresse,  ricercatori/ricercatrici  a
contratto
  Art. 31 - Contratti a tempo determinato
  Art.  32 - Nomina per chiamata diretta ai sensi dell'art. 17, comma
125, legge n. 127/1997
               VII. Personale tecnico-amministrativo.
  Art. 33 - Personale tecnico-amministrativo
                           VIII. Studenti.
  Art. 34 - Ammissione e doveri
  Art. 35 - Numero programmato
  Art. 36 - Tasse universitarie
  Art. 37 - Servizio di tutorato
  IX. Centri di servizio per le attivita' didattiche e di ricerca.
  Art. 38 - Centri di servizio
                   X. Disposizioni amministrative.
  Art. 39 - Principi dell'organizzazione e dell'amministrazione
  Art. 40 - Direttore/direttrice generale
  Art.   41   -   Piano   di   organizzazione   e   regolamento   per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
                            XI. Sigillo.
  Art. 42 - Descrizione del sigillo
                      XII. Disposizioni finali.
  Art. 43 - Rinvio alla normativa in materia universitaria
  Art. 44 - Attivazione di nuove facolta'
                      I. Disposizioni generali
        Art. 1. Forma giuridica e autonomia dell'Universita'
  1.  La Libera Universita' di Bolzano, in tedesco "Freie Universität
Bozen",  in  ladino  "Universita' Liedia de Bulsan", in inglese "Free
University  of Bozen - Bolzano", di seguito denominata "Universita'",
ha  sede  principale  a  Bolzano  e  sedi distaccate a Bressanone e a
Brunico.
  2.   L'Universita'   appartiene   alla   categoria  degli  istituti
universitari  previsti dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle leggi
sull'istruzione  superiore,  approvato  con  regio  decreto 31 agosto
1933,  n.  1592,  ed  e'  autorizzata  a  rilasciare titoli di studio
universitario  aventi  valore  legale  ai sensi dell'art. 6, comma 1,
della legge 7 agosto 1990, n. 245.
  3.   L'Universita'   e'   autonoma  ai  sensi  dell'art.  33  della
Costituzione  ed  ha  personalita'  giuridica  e autonomia didattica,
scientifica,  organizzativa, amministrativa e disciplinare nei limiti
delle leggi sull'ordinamento universitario.
  4.   L'Universita'   garantisce   la   liberta'  di  ricerca  e  di
insegnamento  sancita  dalla  Costituzione  e si conforma ai principi
contenuti nella Magna Charta Universitatum del 18 settembre 1988.
  5.   L'Universita'   adotta   un  codice  etico  e  comportamentale
vincolante per i tutti componenti dell'Universita'.
  6.  L'Universita'  istituisce  un comitato per le pari opportunita'
che  opera per attivare nell'Ateneo i principi legislativi vigenti in
materia.
  7.   Per   la   complementarieta'   e  l'integrazione  dell'offerta
formativa,  l'Universita'  ha  facolta'  di  stipulare  convenzioni e
prevedere  modalita'  e  strumenti  di  raccordo,  anche  ai fini del
riconoscimento  dei  crediti  formativi,  sulla  base  di contiguita'
territoriale con le accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di
arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche e
gli istituti superiori di studi musicali e coreutici, di cui all'art.
2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
  8.  Per  il  raggiungimento  delle proprie finalita', l'Universita'
intrattiene  rapporti  con  enti  pubblici  e privati. Puo' stipulare
convenzioni  per  attivita'  didattica  e  di  ricerca, di consulenza
professionale e di servizio a favore di terzi.
                               Art. 2.
                        Finalita' e principi
  1.  L'Universita',  sede  di  ricerca e di formazione scientifica e
professionale,  istituzione plurilingue a riferimento internazionale,
promuove  e coordina le proprie attivita' didattiche, di ricerca e di
diffusione  delle  conoscenze,  di  formazione  e  di  aggiornamento,
concorrendo,  anche  con  altre istituzioni, all'individuazione ed al
perseguimento  degli  obiettivi  della  crescita  culturale  e  dello
sviluppo socio-economico ed ecologico.
  2.  L'Universita'  favorisce  la partecipazione degli studenti alle
attivita'   della   stessa;  promuove  la  cooperazione  culturale  e
scientifica  a  livello  nazionale  ed  internazionale, anche tramite
accordi  con  universita'  e istituti di ricerca di aree confinanti e
s'impegna  per la diffusione delle lingue nell'attivita' didattica ed
amministrativa.
  3.  Tenuto  conto  dell'indirizzo  internazionale  e delle esigenze
didattiche  plurilingui  dell'Universita', oltre all'uso delle lingue
locali,  e'  previsto  quello  delle lingue straniere, in particolare
dell'inglese,  secondo modalita' stabilite da regolamenti interni che
possono  contemplare  anche,  per  scopi  professionali  e didattici,
l'utilizzo disgiunto delle lingue predette.
  4.   Gli   studenti,   il   personale  accademico  e  il  personale
tecnico-amministrativo costituiscono i componenti dell'Universita' ed
hanno  il  diritto  ed  il  dovere  di  concorrere,  nell'ambito  dei
rispettivi  ruoli  e  responsabilita',  al  raggiungimento  dei  fini
dell'Universita'  e  sono  tenuti  ad osservare le norme del presente
statuto, dei regolamenti nonche' ad assumere, all'interno degli spazi
universitari  e  nei  rapporti  reciproci, comportamenti consoni alla
natura e alle funzioni dell'istituzione.
                               Art. 3.
                       Fonti di finanziamento
  1.   Al   funzionamento  ed  allo  sviluppo  dell'Universita'  sono
destinati  le tasse, i contributi e i diritti versati dagli studenti,
i  finanziamenti  ed i contributi dello Stato, compresi quelli di cui
all'art.  17,  comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e della
provincia  autonoma  di  Bolzano,  nonche'  i  beni, i proventi delle
attivita' istituzionali e le erogazioni e i fondi ad essa conferiti a
qualunque  titolo, da enti pubblici, imprese e privati interessati al
raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
  2.   L'Universita'  puo'  partecipare  a  societa'  o  altre  forme
associative  di  diritto  privato  per  lo  svolgimento  di attivita'
strumentali  alle  attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili
per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
  3.  I  proventi  derivanti  dalla partecipazione di cui al comma 2,
costituiscono fonti di finanziamento dell'Universita'.
                   II. Organi centrali di governo
                               Art. 4.
                     Organi centrali di governo
  1. Sono organi centrali di governo dell'Universita':
    a) il consiglio dell'Universita';
    b) il/la presidente;
    c) il rettore/la rettrice;
    d) il senato accademico;
    e) la commissione di ricerca di ateneo.
                               Art. 5.
             Composizione del consiglio dell'Universita'
  1. Il consiglio dell'Universita' e' composto dai seguenti membri:
    a) il rettore/la rettrice;
    b)    un   membro   nominato   dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'   e   della  ricerca  tra  persone  di  riconosciuta
competenza  amministrativa,  che  non eserciti uffici di ruolo presso
universita' o istituti superiori;
    c) un/una rappresentante degli studenti;
    d) cinque membri nominati dalla provincia autonoma di Bolzano tra
persone   esperte   nell'ambito   della   scienza,   della   cultura,
dell'economia,  delle  attivita'  sanitarie  e  sociali  o della vita
pubblica  di  cui  almeno uno per ciascuno dei tre gruppi linguistici
tedesco, italiano e ladino;
    e)  un  membro  nominato  dal  senato  accademico  con competenza
nell'ambito  della  gestione  di  attivita'  scientifiche che non sia
contemporaneamente componente di questa Universita'.
  2.  Il  consiglio  dell'Universita'  nomina  al  suo interno, tra i
componenti   di  cui  alla  lettera  d),  il/la  presidente  e  il/la
vicepresidente,  i  quali  devono  appartenere  a  gruppi linguistici
differenti.
  Alle sedute del consiglio dell'Universita' partecipano, con diritto
di  voto  consultivo,  il/la  direttore/direttrice  generale  e il/la
presidente onorario.
  La  qualifica di membro effettivo del consiglio dell'Universita' e'
incompatibile con l'esercizio di un mandato politico.
  Il/La  rappresentante di cui alla lettera c) e' eletto/a secondo le
modalita' stabilite in un apposito regolamento.
  3.  Qualora  entro sessanta giorni dalla richiesta, non pervenga la
nomina  di  uno  o  piu' componenti, il consiglio dell'Universita' e'
validamente costituito, purche' sia raggiunta la maggioranza dei suoi
componenti.
  4.  I componenti del consiglio dell'Universita' rimangono in carica
per  quattro anni e possono essere confermati; il rettore/la rettrice
rimane  in  carica quale componente del consiglio per tutta la durata
del suo mandato.
  5.  Qualora  vengano  meno  uno o piu' componenti, si provvede alla
nomina  dei  componenti mancanti. Nel caso in cui venga meno oltre la
meta'  dei  componenti  si  intende  decaduto l'intero consiglio e si
procede  immediatamente  alla  nomina  di  un  nuovo consiglio. Il/La
presidente   del   consiglio   decaduto   svolge   le  operazioni  di
amministrazione ordinaria sino alla nomina del nuovo consiglio.
                               Art. 6.
                Sedute del consiglio dell'Universita'
  1.  Il consiglio dell'Universita' e' convocato dal/dalla presidente
almeno  due  volte l'anno, ogni qualvolta il/la presidente ne ravvisi
la  necessita',  ovvero  su  richiesta  di  almeno  un terzo dei suoi
componenti.
  2.  La  convocazione  e'  disposta  mediante  lettera,  inviata  ai
componenti  del  consiglio  almeno  dieci  giorni prima della seduta,
salvo casi d'urgenza.
  3.  Ai  fini  della validita' delle sedute e' richiesta la presenza
della  maggioranza  dei  componenti  in carica. Le deliberazioni sono
adottate  a  maggioranza  di voti; in caso di parita' prevale il voto
del/della presidente.
  4.  I lavori del consiglio dell'Universita' si svolgono in italiano
o  tedesco,  per  cui  e'  opportuno  che  i  suoi  membri abbiano la
padronanza  di  una  delle  due lingue e la conoscenza almeno passiva
dell'altra.
                               Art. 7.
             Attribuzioni del consiglio dell'Universita'
  1.  Il  consiglio  dell'Universita' e' il massimo organo di governo
dell'Universita'.
  2. Compete al consiglio dell'Universita':
    a)  determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita'
e le relative direttive;
    b)  approvare, sentito il senato accademico, il piano di sviluppo
dell'Universita', il piano organizzativo nonche' il programma annuale
delle attivita';
    c)  approvare  il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo
dell'Universita';
    d)  approvare  le convenzioni che il presente statuto non demanda
ad  altri  organi;  il  consiglio  dell'Universita'  puo' delegare la
stipula  di  determinate  categorie  di convenzioni ai dirigenti e ai
preposti ai centri di servizio;
    e)   deliberare   l'istituzione   e  l'attivazione  di  strutture
didattiche, facolta' e dei relativi corsi di studio;
    f) nominare il rettore/la rettrice, sentito il senato accademico;
nominare,  tra  i professori/le professoresse di prima fascia a tempo
pieno   dell'Universita',  i/le  presidi  di  facolta'  eletti/e  dai
rispettivi  consigli  di facolta'; nominare i direttori/le direttrici
delle  scuole  di  specializzazione, eletti/e dai rispettivi consigli
delle scuole;
    g)  approvare il contratto di lavoro del/della rettore/rettrice e
stabilire gli obiettivi che quest'ultimo/ultima deve raggiungere;
    h) deliberare la nomina del/della direttore/direttrice generale e
facoltativamente,    su    proposta    del/della   presidente   il/la
direttore/direttrice amministrativo/amministrativa;
    i)  approvare  il regolamento per l'amministrazione, la finanza e
la contabilita' nonche' gli altri regolamenti che il presente statuto
non demanda ad organi diversi;
    j)  approvare,  sentito  il  parere  del  senato  accademico,  il
regolamento  generale  d'Ateneo,  i regolamenti delle facolta', delle
scuole  di specializzazione, dei centri di competenza e dei centri di
servizio;  approvare su proposta del senato accademico il regolamento
della commissione di ricerca di ateneo;
    k)     approvare     i     ruoli     organici    del    personale
tecnico-amministrativo  e  i  regolamenti  che  disciplinano  il  suo
trattamento giuridico ed economico;
    l)  stabilire,  sentita  la  commissione di ricerca di ateneo, le
risorse finanziarie destinabili alle attivita' scientifiche;
    m)  approvare,  con  la  maggioranza  dei  due terzi dei membri e
sentito il senato accademico, modifiche al presente statuto;
    n) deliberare, su proposta dei consigli di facolta' interessati e
sentito    il    senato   accademico,   l'istituzione   di   cattedre
convenzionate;
    o)  deliberare  sulla  costituzione in giudizio dell'Universita',
nel caso di liti attive o passive;
    p) deliberare l'accettazione di donazioni, eredita' e legati;
    q)  approvare,  sentiti  i consigli di facolta', i ruoli organici
del  personale  docente e deliberare, sentito il senato accademico, i
criteri per il trattamento economico e i regolamenti che disciplinano
il relativo trattamento giuridico;
    r) deliberare l'ammontare delle tasse di iscrizione, i contributi
e gli eventuali esoneri;
    s) determinare, sentito il senato accademico, per ogni facolta' e
corso di studio il numero massimo delle immatricolazioni;
    t)    deliberare   su   ogni   altra   questione   di   interesse
dell'universita' non demandata ad altri organi dal presente statuto.
  3.  Nel  caso  di  conflitto  di  competenza  tra  organi decide il
consiglio dell'Universita'.
  4.  Il  consiglio  dell'Universita'  puo'  costituire  uno  o  piu'
comitati,  cui demandare la trattazione di specifici argomenti e puo'
delegare determinate competenze al/alla vicepresidente.
  5.   Le   deliberazioni   soggette  alla  vigilanza  del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca sono inoltrate al
suddetto Ministero per il tramite dell'Universita' medesima.
  6.  I  membri  del  consiglio  dell'Universita' hanno il diritto di
essere informati su tutte le questioni che riguardano l'Universita'.
                               Art. 8.
                             Presidente
  1.   Il/La  presidente  del  consiglio  dell'Universita'  e'  il/la
rappresentante legale dell'Universita'. Il/La presidente:
    a) convoca e presiede il consiglio dell'Universita';
    b)    da'    esecuzione    alle   deliberazioni   del   consiglio
dell'Universita',   fatte  salve  le  competenze  attribuite  al/alla
rettore/rettrice;
    c)    stipula    i    contratti    di    lavoro   del   personale
tecnico-amministrativo;
    d)  stipula  insieme  al/alla rettore/rettrice gli accordi con la
provincia   autonoma   di   Bolzano  concernenti  gli  obiettivi  che
l'Universita' deve raggiungere;
    e)   sottoscrive   le   convenzioni   approvate   dal   consiglio
dell'Universita';
    f)  emana  lo  statuto,  il  regolamento didattico generale della
Libera  Universita'  di Bolzano, il regolamento generale d'Ateneo, il
regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
    g)  adotta,  in  caso  di  necessita'  e  di urgenza, gli atti di
competenza  del consiglio dell'Universita' salvo ratifica nella prima
seduta immediatamente successiva;
    h)  annulla  o  rinvia  le  decisioni di altri organi nel caso di
contrarieta' alla legge, ai regolamenti, allo statuto o alle delibere
del  consiglio  dell'Universita'.  Quest'ultimo deve essere informato
nei casi gravi;
    i) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e
attribuite    per   norma   di   legge   al   legale   rappresentante
dell'universita'.
  2. Il/La presidente puo' delegare l'adozione di atti giuridici.
  3.  Il consiglio dell'Universita' puo' nominare fra i/le presidenti
decaduti  dalla  funzione  un/una presidente onorario/onoraria a vita
che nel suo ufficio si sia particolarmente distinto/distinta a favore
dell'Universita'.
  Il/La presidente onorario/onoraria puo' partecipare alle sedute del
consiglio dell'Universita' e ha diritto di voto consultivo.
                               Art. 9.
                          Rettore/rettrice
  1.   Il   rettore/La   rettrice   e'   nominato/a   dal   consiglio
dell'Universita'   tra   professori/professoresse  universitari/e  di
riconosciuto  valore scientifico a livello internazionale, sentito il
senato  accademico.  Resta  in carica per un quadriennio accademico e
puo' essere confermato/a una sola volta.
  2. Il rettore/La rettrice:
    a) coordina le attivita' accademiche dell'Universita';
    b)   convoca   e   presiede   il  senato  accademico  e  provvede
all'esecuzione delle sue delibere;
    c)  riferisce  al  consiglio  dell'Universita'  e  alla  consulta
dell'Universita'     sull'attivita'     scientifica    e    didattica
dell'Universita', con relazione annuale;
    d)  nelle  materie  di  sua  competenza,  cura l'osservanza delle
leggi,  delle  norme  concernenti l'ordinamento universitario e delle
linee  guida  in materia scientifica e didattica; annulla o rinvia le
decisioni  di  altri  organi  ad  esso/essa  subordinati, nel caso di
contrarieta' alla legge, ai regolamenti, allo statuto o alle delibere
del  senato  accademico.  Quest'ultimo deve essere informato nei casi
gravi;
    e) formula proposte e provvede all'esecuzione delle deliberazioni
del consiglio dell'Universita' in materia scientifica e didattica;
    f) propone la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 26, comma
2,  con universita', centri di ricerca, nonche' istituzioni culturali
e scientifiche;
    g) esercita l'autorita' disciplinare nei confronti degli studenti
e del corpo accademico secondo la normativa vigente;
    h)  determina, su proposta del senato accademico, il conferimento
di onoreficienze e di premi;
    i)   rappresenta  l'Universita'  nelle  cerimonie  accademiche  e
culturali e nel conferimento dei titoli accademici;
    j)  nomina,  su  proposta del senato accademico e dei consigli di
facolta',       i/le       professori/professoresse       e      i/le
ricercatori/ricercatrici e stipula i relativi contratti di lavoro;
    k) sottoscrive, su proposta dei consigli di facolta', i contratti
di lavoro con i/le docenti a contratto;
    l) sottoscrive le convenzioni approvate dal senato accademico;
    m)    stipula,   insieme   al/alla   presidente   del   consiglio
dell'Universita',  gli  accordi  con la provincia autonoma di Bolzano
concernenti gli obiettivi che l'Universita' si impegna a raggiungere;
    n)  stipula  con  i/le  presidi e i/le direttori/direttrici delle
strutture didattiche gli accordi sugli obiettivi da raggiungere;
    o)  concorda  con  il  direttore  generale  e  il  presidente del
consiglio dell'Universita', il supporto amministrativo necessario per
il raggiungimento degli obiettivi generali di sviluppo, del programma
annuale  delle  attivita'  e  degli  impegni  presi  con la provincia
autonoma di Bolzano;
    p)  adotta,  in  caso  di  necessita'  e  di urgenza, gli atti di
competenza  del  senato  accademico salvo ratifica nella prima seduta
immediatamente successiva;
    q) esercita tutte le altre funzioni ad esso/essa attribuite dalla
legge,  fatta  salva  la  competenza  degli altri organi previsti dal
presente statuto.
  3. Il rettore/la rettrice nomina, tra i professori/le professoresse
di  prima fascia, fino a due prorettori/ prorettrici, preferibilmente
appartenenti a facolta' diverse da quella del/della rettore/rettrice,
chiamati a sostituirlo/la in caso di impedimento o assenza.
  4.  Il/La  rettore/rettrice puo' delegare l'attribuzione di proprie
competenze.
                              Art. 10.
                          Senato accademico
  1. Il senato accademico e' composto da:
    a) il rettore/la rettrice;
    b) i/le prorettori/prorettrici;
    c) i/le presidi delle facolta';
    d) i/le vicepresidi delle facolta';
    e) un/una  rappresentante  dei/delle  ricercatori/ricercatrici di
ruolo;
    f) due rappresentanti degli studenti;
    g) un/una rappresentante della commissione di ricerca di ateneo;
    h) un/una rappresentante del centro di competenza lingue.
  2.   I/Le  rappresentanti  di  cui  alle  lettere  e)  ed  f)  sono
eletti/elette   secondo   le   modalita'  stabilite  in  un  apposito
regolamento,  mentre  quelli/quelle  di cui alle lettere g) e h) sono
nominati rispettivamente dalla commissione e dal centro.
  3.     Il/La    rettore/rettrice    puo'    nominare    tra    i/le
professori/professoresse  di  prima  fascia  dell'Universita', fino a
cinque  delegati/delegate rettorali. I/Le delegati/delegate rettorali
partecipano  con  diritto  di  voto consultivo alle sedute del senato
accademico.
  4. Il senato accademico:
    a) coordina  e  sviluppa  l'insegnamento  e  la ricerca a livello
universitario;
    b) approva  il regolamento didattico generale e i regolamenti dei
corsi di studio;
    c) approva,  nel  rispetto  delle  direttive generali di sviluppo
approvate  dal  consiglio  dell'Universita'  nonche' nel rispetto del
bilancio  annuale  e  pluriennale  dell'Universita',  la  stipula  di
convenzioni  aventi  ad  oggetto  la  didattica e la ricerca, facendo
salve le competenze esclusive del consiglio dell'Universita';
    d) formula  proposte  ed  esprime  pareri  sul  piano di sviluppo
dell'Universita';
    e) esprime  il  parere  sul  piano  organizzativo e sul programma
annuale delle attivita';
    f) esprime  il  parere  sulla  nomina del/della rettore/rettrice,
dei/delle         professori/professoresse         e        dei/delle
ricercatori/ricercatrici;
    g) esprime  il  parere  sul  regolamento  generale  d'Ateneo, sui
regolamenti  delle  facolta',  delle  scuole di specializzazione, dei
centri di competenza, dei centri di servizio;
    h) esprime il parere sulle modifiche del presente statuto;
    i) su  proposta  dei  consigli  di  facolta',  esprime  il parere
sull'istituzione di cattedre convenzionate;
    j) su proposta dei consigli di facolta' e dei consigli di scuola,
esprime   parere   sulla  determinazione  del  numero  massimo  delle
immatricolazioni ai singoli corsi di studio;
    k) esprime parere sui regolamenti che disciplinano il trattamento
giuridico del personale docente e sui criteri per il loro trattamento
economico;
    l) definisce  con regolamento l'idoneita' richiesta ai fini della
chiamata  diretta  ai  sensi dell'art. 17, comma 125, legge 15 maggio
1997, n. 127;
    m) approva il calendario accademico;
    n) propone il regolamento della commissione di ricerca di ateneo;
    o) formula  proposte  su  ogni  altra  questione di interesse per
l'universita'.
  4. Il senato accademico puo' delegare l'approvazione di determinate
convenzioni.
  5.  Ove  il  consiglio  dell'Universita' debba acquisire pareri e/o
proposte  al fine di assumere specifiche deliberazioni, essi dovranno
essere  forniti  entro  sessanta giorni dalla richiesta; decorso tale
termine  il  consiglio  dell'Universita'  potra'  deliberare anche in
assenza degli stessi.
  6.   Il  senato  accademico  puo'  costituire,  commissioni  a  cui
demandare la trattazione di specifici argomenti di sua competenza.
                              Art. 11.
                  Commissione di ricerca di ateneo
  1.  La  commissione  di  ricerca  di ateneo e' presieduta dal/dalla
rettore/rettrice    ed   e'   composta   da   un/una   rappresentante
nominato/nominata    da    ogni   consiglio   di   facolta',   un/una
rappresentante  nominato/nominata  da  ogni  centro di competenza, da
un/una  rappresentante  nominato/nominata  dal  centro  di competenza
lingue  e  da  un  membro  esterno  di  fama  internazionale per ogni
facolta'.
  2.   Il/La  rettore/rettrice  nomina  il  membro  esterno  di  fama
internazionale  di  cui  al comma 1, scegliendolo tra una rosa di tre
candidati proposti da ogni consiglio di facolta'.
  3. La commissione di ricerca di ateneo:
    a) propone  al  consiglio dell'Universita' le risorse destinabili
alle attivita' scientifiche;
    b) delibera   l'assegnazione   delle   risorse   finanziarie  per
l'attivita'   scientifica,  nei  limiti  stabiliti  dal  bilancio  di
previsione;
    c) valuta le attivita' scientifiche.
  4.  Il  regolamento di funzionamento della commissione e' approvato
dal consiglio dell'Universita', su proposta del senato accademico.
              III. Strutture organizzative accademiche
                              Art. 12.
                          Organi periferici
  1. Sono organi periferici dell'Universita':
       a) i consigli di facolta';
       b) i/le presidi;
       c) le giunte di facolta';
       d) la commissione didattica paritetica;
       e) i consigli di corso;
       f) i consigli delle scuole di specializzazione;
       g) i/le direttori/direttrici delle Scuole di specializzazione.
                              Art. 13.
                              Facolta'
  1.  La  facolta'  e'  la  struttura  che  programma  e  coordina le
attivita'   didattiche   finalizzate   al   conferimento  dei  titoli
accademici  previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto e
che organizza l'insegnamento, l'attivita' scientifica e la ricerca.
  2.  Le facolta' dell'Universita' sono quelle indicate nell'allegato
A, che costituisce parte integrante del presente statuto.
                              Art. 14.
                               Preside
  1.  Il/La  preside di facolta' e' eletto/a dal rispettivo consiglio
di facolta' tra i professori/le professoresse di prima fascia a tempo
pieno  della  facolta'  e  nominato/a dal consiglio dell'Universita'.
Esso/essa  resta  in  carica  per  un  triennio accademico e non puo'
svolgere piu' di due mandati consecutivi.
  2.  Il/La  preside  rappresenta  la facolta', convoca e presiede il
consiglio di facolta', cura l'attuazione delle delibere del consiglio
di  facolta',  vigila  sulle attivita' didattiche e scientifiche e di
ricerca e nomina le commissioni di esame di profitto.
  3. Il/La preside nomina, fra i professori/le professoresse di prima
fascia,  il/la  vicepreside  che  lo/la  sostituisce  in tutte le sue
funzioni nei casi di impedimento o di sua assenza.
  4.   Il/La  preside  puo'  delegare  proprie  funzioni  ad  altri/e
professori/professoresse membri del consiglio di facolta'.
  5.  Il/La  preside  adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli
atti  di  competenza  del  consiglio di facolta' salvo ratifica nella
prima seduta immediatamente successiva.
  6. Per la facolta' di scienze della formazione il/la preside nomina
due  vicepresidi  dei/delle  quali uno/a e' scelto/a tra i professori
universitari/le   professoresse   universitarie  responsabili  di  un
insegnamento  in  lingua ladina. Nel caso di impedimento o di assenza
del  preside,  le  funzioni  di  membro  del  senato  accademico sono
esercitate dal/dalla vicepreside piu' anziano/a di eta'.
                              Art. 15.
                        Consiglio di facolta'
  1. Il consiglio di facolta', considerati l'indirizzo internazionale
e  le  esigenze  didattiche plurilingui dell'Universita', e' composto
dal/dalla    preside,   che   lo   presiede,   dai   professori/dalle
professoresse   di   ruolo   e   fuori  ruolo  dell'Universita',  dai
professori/dalle  professoresse  che  verranno chiamati/e a far parte
della   facolta'   a   tempo   pieno   per   almeno   due  anni,  dai
professori/dalle  professoresse  responsabili  dei  singoli  corsi ai
sensi   dell'art.   17,  comma  1,  dello  statuto,  nonche'  da  tre
ricercatori/ricercatrici  e  due studenti eletti secondo le modalita'
stabilite nei regolamenti interni.
  I consigli di facolta' possono inoltre cooptare con voto favorevole
delle  maggioranza  dei  due  terzi dei componenti, fino a tre membri
esterni   che   siano   professori/professoresse   di   prima  fascia
provenienti da altre universita' italiane o straniere ed incaricati/e
con  un contratto d'insegnamento presso la facolta' nel cui consiglio
vengono cooptati/e.
  2. Alle sedute del consiglio di facolta' partecipano con diritto di
voto   consultivo,   il   direttore/la  direttrice  generale  o  suo/
delegato/delegata  nonche'  il/la  preposto/preposta  alla  struttura
amministrativa della facolta'.
  3. Il consiglio di facolta' in particolare:
    a) provvede   alla  programmazione  ed  alla  destinazione  delle
risorse  a  disposizione,  nel  quadro  delle  indicazioni del senato
accademico e delle decisioni del consiglio dell'Universita';
    b) definisce ogni anno il piano dell'offerta didattica e coordina
le attivita' didattiche e scientifiche;
    c) fornisce  al/alla rettore/rettrice una relazione annuale sullo
sviluppo    dell'offerta    didattica   programmata,   sull'attivita'
scientifica svolta e sullo stato del proprio organico;
    d) propone  al/alla  rettore/rettrice  i nominativi del personale
docente e scientifico a contratto, propone al/alla rettore/rettrice e
al   senato   accademico  la  nomina  dei  candidati/delle  candidate
dichiarati/e  idonei/e  nelle  procedure  di  valutazione comparativa
relative      a      posti     per     professori/professoresse     e
ricercatori/ricercatrici,   propone  al/alla  rettore/rettrice  e  al
senato  accademico  il  trasferimento  di  professori/professoresse e
ricercatori/ricercatrici  di  altre  universita' italiane, nonche' la
chiamata  diretta  di  studiosi/e  italiani/e  e stranieri/e ai sensi
della normativa di legge;
    e) formula  al  consiglio dell'Universita' e al senato accademico
le  proposte concernenti il regolamento di facolta' e quelle relative
all'attivazione   di   nuovi  corsi  di  studio;  formula  al  senato
accademico  le proposte relative ai regolamenti didattici dei singoli
corsi  di  studio  nonche'  quelle  relative al regolamento didattico
generale;
    f) propone  al  consiglio dell'Universita' e al senato accademico
l'istituzione dei centri di competenza e i relativi regolamenti.
   3. Il consiglio di facolta' esercita inoltre tutte le attribuzioni
ad  esso demandate dal vigente ordinamento universitario, fatte salve
quelle conferite dal presente statuto ad altri organi.
    4.  Il  consiglio  di  facolta' puo' istituire al suo interno una
giunta   di  facolta'  alla  quale  puo'  delegare  atti  di  propria
competenza.  La  composizione,  il  funzionamento  ed i compiti della
giunta di facolta' sono stabiliti nel regolamento generale d'Ateneo.
                              Art. 16.
                  Commissione didattica paritetica
  1.   Ciascuna   struttura   didattica  istituisce  una  commissione
didattica  paritetica  quale  osservatorio  permanente dell'attivita'
didattica dei corsi di studio ad essa afferenti.
  2.  La commissione didattica paritetica e' composta da due docenti,
scelti/e  tra  i  membri  del  consiglio  della  struttura didattica,
dal/dalla presidente del consiglio stesso e da tre studenti. Nel caso
di  strutture  didattiche  di  classi  di  piu' corsi di studio nella
commissione  viene  prevista  la  presenza di almeno uno studente per
ogni  corso di studi attivato. La commissione e' presieduta dal/dalla
presidente  del  consiglio  della  struttura  didattica  o  da un suo
delegato.
  3. La commissione didattica paritetica:
    a) esprime  parere  sulla  coerenza  tra i crediti assegnati alle
attivita'  formative  e gli specifici obiettivi formativi programmati
nei regolamenti didattici dei corsi di studio di afferenza;
    b) effettua   studi   e  rilevazioni  statistiche  finalizzati  a
monitorare   le  attivita'  formative  svolte  nei  corsi  di  studio
afferenti alla struttura;
    c) propone  al  consiglio  della  struttura  le iniziative atte a
migliorare l'organizzazione della didattica.
                              Art. 17.
                          Consigli di corso
  1.  I corsi di studio sono retti da un/una professore/professoressa
quale responsabile del corso, nominato/nominata dal/dalla preside per
un periodo di almeno due anni.
  2.  Il consiglio di facolta' puo' demandare ai consigli di corso le
competenze concernenti le attivita' didattiche di un corso.
  Il  consiglio  di corso e' composto dal responsabile del corso, che
lo presiede, da altri due docenti nominati dal/dalla preside e da non
piu'  di  due  studenti  eletti  secondo le modalita' stabilite in un
apposito regolamento interno.
  3.  Alle  sedute  del consiglio di corso possono anche partecipare,
con diritto di voto consultivo, esperti/esperte del settore.
                              Art. 18.
                     Scuole di specializzazione
  1.  Ogni  scuola  di  specializzazione  e'  retta  da  un consiglio
composto  da  tre docenti della scuola e da un/a rappresentante degli
specializzandi, eletti/e secondo il regolamento previsto dall'art. 5,
comma  1. Il consiglio della Scuola e' presieduto dal direttore/dalla
direttrice  il/la quale ha la responsabilita' del funzionamento della
stessa.  Il  direttore/La  direttrice  viene  eletto/a  dal consiglio
stesso fra i professori/le professoresse di prima fascia che ne fanno
parte  e  dura  in  carica  per  tre  anni accademici. In mancanza di
professori/professoresse  di prima fascia puo' essere eccezionalmente
eletto/a anche un professore/una professoressa di seconda fascia.
                              Art. 19.
                        Centri di competenza
  1.  Presso  le  facolta'  possono istituirsi, con deliberazione del
consiglio  dell'Universita',  su  proposta  dei  consigli di facolta'
interessati  e sentito il senato accademico, centri di competenza che
operano  in  forma  coordinata  nell'ambito  della  ricerca  e  della
formazione.
  2.  I  centri  di  competenza sono unita' organizzative istituite a
tempo  definito  alla  cui  area  scientifica  afferiscono almeno due
professori/professoresse.
  3.  Contestualmente all'istituzione, il consiglio dell'Universita',
sentito  il  senato accademico e il consiglio di facolta', approva il
regolamento specifico del centro.
  Il  regolamento del centro stabilisce le finalita', la composizione
del  comitato  di  gestione,  del  comitato scientifico, quest'ultimo
preferibilmente  di  composizione  internazionale,  e le modalita' di
funzionamento.
  4.   I  centri  di  competenza  possono  anche  svolgere  attivita'
commissionate  da  enti pubblici o privati, dietro il pagamento di un
corrispettivo.
  5. I centri di competenza non sono dotati di personalita' giuridica
propria,  ne'  di  autonomia  patrimoniale; gli accordi relativi alle
attivita' dei centri, devono essere stipulati dall'Universita'.
  6.  La gestione amministrativa e contabile dei centri di competenza
e'   curata   dall'Universita'  secondo  le  modalita'  previste  dal
regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
                IV. Organi consultivi e di controllo
                              Art. 20.
                      Consulta dell'Universita'
  1. La consulta dell'Universita' e' composta da:
    a) il/la rettore che la presiede;
    b) i   membri  del  consiglio  dell'Universita',  compreso  il/la
presidente onorario;
    c) membri del senato accademico;
    d) un/una  rappresentante  degli  studenti  per ogni consiglio di
facolta';
    e) un/una  rappresentante  dei  ricercatori per ogni consiglio di
facolta', nominato da quest'ultimo;
    f) un/una  rappresentante dell'associazione inter-na dei laureati
(Alumni club);
    g) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo;
    h) un/una       rappresentante      dell'Associazione      "Amici
dell'Universita";
    i) l'assessore provinciale competente per l'universita';
    j) un/una  rappresentante  del comune di Bolzano e uno del comune
di Bressanone;
    k) un/una rappresentante della Camera di commercio;
    l) un/una  rappresentante  dell'Istituto  per  la  promozione dei
lavoratori (IPL);
    m) due rappresentanti del mondo economico;
    n) due rappresentanti del mondo sindacale;
    o) due rappresentanti del mondo culturale e artistico;
    p) un/una rappresentante dell'ordine dei dottori commercialisti;
    q) un/una rappresentante dell'ordine degli ingegneri;
    r) un/una  rappresentante  dell'ordine  dei  dottori  agronomi  e
dottori forestali;
    s) i tre intendenti scolastici;
    t) tre esponenti delle associazioni degli insegnanti;
    u) un/una rappresentante dell'Universita' di Innsbruck;
    v) un/una rappresentante dell'Universita' di Trento;
    w) un/una rappresentante dello Studio teologico di Bressanone;
    x) un/una rappresentante dell'Accademia europea;
    y) fino a dieci membri nominati dal consiglio dell'Universita'.
  2.  Alle  sedute  della  consulta  dell'Universita'  partecipa  con
diritto di voto consultivo il/la direttore/direttrice generale.
  3. I membri della consulta dell'Universita' di cui alle lettere m),
n), o) e t) sono nominati dal consiglio dell'Universita'.
  4.  Qualora  entro  sessanta giorni dalla richiesta non pervenga la
nomina  di  uno  o piu' membri, il comitato e' validamente costituito
purche' sia raggiunta la maggioranza dei suoi componenti.
  5. I componenti della consulta dell'Universita' rimangono in carica
per  quattro anni e possono essere confermati; il/la rettore/rettrice
rimane  in  carica  quale  componente  per  tutta  la  durata del suo
mandato.
  6.  Qualora,  per dimissioni o altre cause, vengano meno uno o piu'
componenti  si provvede alla nomina dei componenti mancanti. Nel caso
in  cui venga meno per i suddetti motivi oltre la meta' dei membri si
intende  decaduta  l'intera  consulta  dell'Universita'  e si procede
immediatamente alla nomina di una nuova consulta.
                              Art. 21.
               Sedute della consulta dell'Universita'
  1.    La   consulta   dell'Universita'   e'   convocata   dal/dalla
rettore/rettrice  almeno  una  volta  all'anno,  ogni qualvolta il/la
rettore/rettrice  ne  ravvisi  la  necessita', ovvero su richiesta di
almeno un terzo dei suoi componenti.
  2.  La  convocazione e' disposta mediante lettera o e-mail, inviata
ai  componenti della consulta almeno dieci giorni prima della seduta,
salvo casi d'urgenza.
  3.  Ai  fini  della  validita'  delle  sedute  non  e' richiesta la
presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni
sono  adottate  a  maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il
voto del/della rettore/rettrice.
                              Art. 22.
                     Attribuzioni della consulta
  1.   La   consulta   dell'Universita'   ha  funzione  consultiva  e
propositiva  e costituisce il punto d'incontro tra l'Universita' e il
territorio.
                              Art. 23.
                   Collegio dei revisori dei conti
  1.  L'Universita'  conforma  l'organizzazione  e le attivita' delle
proprie strutture ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza.
     2.  Il  controllo  della  gestione  contabile-amministrativa  e'
esercitato  da  un  collegio  di  revisori  dei  conti,  nominato dal
consiglio  dell'Universita'  tra  gli  iscritti all'albo dei revisori
contabili.  Il  collegio  dei  revisori  dei  conti si compone di tre
membri  effettivi  e  di  due  membri  supplenti.  Uno dei membri del
collegio  dei  revisori  viene  designato dalla provincia autonoma di
Bolzano.  Il/La  presidente  del  collegio  e'  nominato/nominata dal
consiglio  dell'Universita'.  Il collegio dei revisori dura in carica
quattro anni e puo' essere confermato.
                              Art. 24.
                        Nucleo di valutazione
  1. L'Universita' di Bolzano adotta, ai sensi della legge 19 ottobre
1999,  n.  370,  un  sistema  di  valutazione  interna della gestione
amministrativa,  delle  attivita'  didattiche  e  di  ricerca,  degli
interventi  al  sostegno  al  diritto  allo studio, verificando anche
mediante  analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto
utilizzo  delle  risorse,  la  produttivita'  della  ricerca  e della
didattica,  nonche'  l'imparzialita'  e il buon andamento dell'azione
amministrativa.
  2.  Il  nucleo  di  valutazione  e'  composto  da tre membri, viene
nominato dal consiglio dell'Universita' e resta in carica per quattro
anni.  I  membri vengono scelti tra studiosi/e ed esperti/e nel campo
della  valutazione;  uno  di  loro  viene  scelto  tra  gli esperti/e
all'interno della Libera Universita' di Bolzano.
                      V. Ordinamento didattico
                              Art. 25.
                          Offerta didattica
  1.  Ai  sensi  del  decreto  ministeriale  22 ottobre 2004, n. 270,
l'Universita' conferisce i seguenti titoli:
    a) laurea (L);
    b) laurea magistrale (L.M.);
    c) diploma di specializzazione (D.S.);
    d) dottorato di ricerca (D.R.);
    e) master universitari di I e II livello.
  2.  L'Universita'  sentiti  i  consigli di facolta' e il parere del
senato  accademico, puo' istituire i corsi previsti dall'art. 6 della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
                              Art. 26.
            Cooperazione ed altre attivita' istituzionali
  1.    L'Universita'    collabora   con   organismi   nazionali   ed
internazionali  alla definizione e alla realizzazione di programmi di
cooperazione scientifica e di formazione.
  2.   I   relativi   accordi  di  collaborazione  possono  prevedere
l'esecuzione   di  corsi  integrati  di  studio  presso  una  o  piu'
universita',  nonche'  programmi di ricerca congiunti. Le universita'
partecipanti  riconoscono la validita' dei corsi seguiti ovvero delle
parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le universita'
e   le   istituzioni   universitarie  cooperanti,  nonche'  i  titoli
accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.
  3.  Entro trenta giorni dalla stipula, sono comunicati al Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  gli accordi di
collaborazione  aventi come oggetto l'istituzione di corsi di laurea,
di  diploma  e di dottorato di ricerca nel territorio della provincia
di  Bolzano.  Gli  accordi sono esecutivi decorsi i trenta giorni dal
ricevimento  degli  accordi predetti, salvo che entro tale termine il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca vi si
opponga  in  quanto  contrastanti  con  la  legge,  con  gli obblighi
internazionali  dello  Stato  italiano  o  con  i criteri fissati nei
decreti  di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127.
  4.  L'Universita'  promuove ed incoraggia gli scambi internazionali
dei/delle   propri/e   componenti  anche  con  interventi  di  natura
economica;  puo'  provvedere  a  reperire  e  gestire  strutture  per
l'ospitalita', anche in collaborazione con altri enti, in particolare
con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.
  5.   L'Universita'  puo'  rilasciare  inoltre  specifici  attestati
relativi  ai  corsi  di  alta specializzazione e di perfezionamento e
alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate.
  6.   Per   la   realizzazione   dei  corsi  previsti  al  comma  5,
l'Universita'  puo'  avvalersi  anche  delle  forme di collaborazione
esterna  di  cui all'art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341; per
tali corsi puo' rilasciare specifici attestati.
  7.  L'Universita'  favorisce  attivita'  di  ricerca, di consulenza
professionale  e  di servizi a favore di terzi sulla base di appositi
contratti e convenzioni.
  8.  L'Universita' puo', anche in collaborazione con enti pubblici e
privati, assicurare ai componenti dell'Universita' servizi culturali,
ricreativi,   residenziali   e   di   assistenza   per  l'inserimento
nell'ambiente di studio e di lavoro.
                              Art. 27.
           Regolamento didattico generale dell'Universita'
  1.   Il   regolamento   didattico  generale  dell'Universita',  gli
ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio e i regolamenti dei
singoli  corsi  di studio previsti dagli articoli 11 e 12 del decreto
ministeriale  22 ottobre  2004,  n.  270,  disciplinano l'ordinamento
degli  studi per i corsi istituiti, compreso l'uso delle lingue per i
singoli   corsi  ed  esami  e  le  modalita'  di  accertamento  delle
conoscenze linguistiche degli studenti.
                              Art. 28.
                        Calendario accademico
  1. Il calendario accademico e' stabilito dal senato accademico.
                        VI. Personale docente
                               Art. 29
     Professori/professoresse ricercatori/ricercatrici di ruolo
  1.   Il   ruolo  dei  professori  universitari/delle  professoresse
universitarie si articola in due fasce:
    a) professori/professoresse di prima fascia;
    b) professori/ professoresse di seconda fascia.
  2.   Ai   professori/Alle   professoresse  ed  ai  ricercatori/alle
ricercatrici  di  ruolo  e'  comunque  garantito  lo stato giuridico,
economico  e  previdenziale  non  inferiore  a  quello previsto per i
professori/le  professoresse e i ricercatori/le ricercatrici di ruolo
delle universita' statali.
  3.  Il  trattamento  economico  che  eccede  quello previsto per le
universita'  statali  e'  limitato  solo al periodo di permanenza del
personale presso l'Universita' ed e' computato, ai fini pensionistici
e di quiescenza, come retribuzione accessoria.
                              Art. 30.
    Professori/professoresse ricercatori/ricercatrici a contratto
  1.  Professori/professoresse  a contratto possono essere nominati/e
i/le  docenti  di altre Universita' anche straniere, ed altre persone
di alta qualificazione professionale e/o scientifica.
  2.  Ricercatori/ricercatrici  a  contratto  possono essere nominate
persone  con  adeguata  qualificazione scientifica e con riconosciute
competenze.  Le modalita' di selezione degli stessi/delle stesse sono
disciplinate con apposito regolamento.
  3.  Il  trattamento  economico  e  giuridico  dei  professori/delle
professoresse  e  dei  ricercatori/delle  ricercatrici a contratto e'
stabilito   dal/dalla   presidente  secondo  i  criteri  fissati  dal
consiglio dell'Universita', sentito il parere del senato accademico.
  4.  I  contratti  d'insegnamento sono contratti di diritto privato,
sono  rinnovabili  e  non danno luogo a diritti in ordine all'accesso
nei ruoli dell'Universita'.
                              Art. 31.
                    Contratti a tempo determinato
  1.  Al  fine  di  sviluppare le attivita' di ricerca, l'Universita'
puo'  stipulare  contratti  a  tempo  determinato  con  studiosi/e ed
esperti/e  di  comprovata  qualificazione professionale e scientifica
anche  di cittadinanza straniera. Puo' altresi' stipulare contratti a
tempo   determinato  con  giovani  dottori/dottoresse  di  ricerca  o
esperti/e  in  possesso  di  adeguata preparazione. Tali contratti di
diritto  privato  sono  rinnovabili  e  non  danno luogo a diritti in
ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita'.
  2.  L'attivazione  di  questi  contratti  avviene  su  proposta dei
consigli di facolta' interessati.
                              Art. 32.
Nomina  per  chiamata diretta ai sensi dell'art. 17, comma 125, legge
                             n. 127/1997
  1.  Al  fine  di  garantire  lo svolgimento plurilingue dei corsi e
delle  attivita'  formative e l'indirizzo internazionale dell'offerta
didattica  possono  essere  nominati/e  per chiamata diretta ai sensi
dell'art.   17,   comma   125,   legge   15 maggio   1997,   n.  127,
professori/professoresse  e  ricercatori/ricercatrici  che  rivestano
presso universita' straniere qualifiche analoghe a quelle considerate
dall'ordinamento universitario nazionale.
  2.    Ai    fini   della   chiamata   e'   necessario   che   il/la
professore/professoressa e il/la ricercatore/ricercatrice ricopra una
qualifica     scientifico-didattica     equiparabile    all'idoneita'
conseguibile   in  Italia  e  sia  in  possesso  di  una  sufficiente
esperienza  pratica  di  insegnamento  al livello corrispondente; non
rileva  invece  la  natura  a  tempo  determinato o indeterminato del
relativo rapporto contrattuale ricoperto nel Paese di provenienza.
  3.  Il  senato  accademico  definisce ulteriormente con regolamento
l'idoneita'  richiesta  ai  fini  della  chiamata  diretta  ai  sensi
dell'art. 17, comma 125, legge 15 maggio 1997, n. 127.
                VII. Personale tecnico-amministrativo
                              Art. 33.
                  Personale tecnico-amministrativo
  1.  L'Universita'  dispone  di personale tecnico-amministrativo per
l'espletamento dei servizi necessari al suo funzionamento.
  2.  Al  personale  tecnico-amministrativo  si  applica la normativa
vigente   nella   provincia   autonoma   di  Bolzano  in  materia  di
bilinguismo. I posti in organico sono riservati ai gruppi linguistici
tedesco,  italiano  e  ladino in rapporto alla consistenza dei gruppi
stessi,  quale  risulta  dalle  dichiarazioni  di  appartenenza  rese
nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
                           VIII. Studenti
                              Art. 34.
                         Ammissione e doveri
  1.  Per  l'ammissione  ai  corsi  di  studio  si applicano le norme
vigenti e quelle contenute in appositi regolamenti.
  2. Gli studenti hanno il dovere e diritto di studio e di concorrere
al  raggiungimento  dei  fini  dell'Universita'.  Essi sono tenuti ad
osservare  il  presente  statuto,  i  regolamenti nonche' ad assumere
all'interno   degli  spazi  universitari  e  nei  rapporti  reciproci
comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell'istituzione.
                              Art. 35.
                         Numero programmato
  1.  Al fine di assicurare agli studenti le condizioni necessarie al
conseguimento    degli    obiettivi   di   formazione   culturale   e
professionale,  il  consiglio  dell'Universita',  sentiti  il  senato
accademico  ed  i  consigli di facolta' e delle Scuole, entro il mese
di aprile   di   ogni   anno,  stabilisce  il  numero  massimo  delle
immatricolazioni ai singoli corsi di studio.
  2.  Le richieste di immatricolazione presentate sono selezionate in
base  a  criteri  di  merito  o  di  titolo  stabiliti  con  apposito
regolamento.
                              Art. 36.
                         Tasse universitarie
  1. Con apposito regolamento sono stabiliti, l'importo, le modalita'
e  i  termini  per  il  versamento  delle  tasse  d'iscrizione  e dei
contributi  universitari, nonche' l'ammontare delle sopratasse dovute
in caso di mora.
                              Art. 37.
                        Servizio di tutorato
  1.  Presso  l'Universita'  e'  istituito  il  servizio  di tutorato
disciplinato da un apposito regolamento.
   IX. Centri di servizio per le attivita' didattiche e di ricerca
                              Art. 38.
                         Centri di servizio
  1.  Il  consiglio  dell'Universita',  sentito il senato accademico,
delibera la costituzione di centri di servizio.
  2.   Le   modalita'   per   l'istituzione,  l'organizzazione  e  il
funzionamento  dei centri di servizio sono disciplinate dal consiglio
dell'Universita' sentito il senato accademico.
  3.  Le  attivita'  finalizzate  all'apprendimento  e  alla  ricerca
scientifica   in  materia  linguistica  sono  gestite  da  un  centro
interfacolta'  denominato  Centro di competenza lingue al cui interno
opera il Centro linguistico.
  Il Centro di competenza lingue definisce in un apposito regolamento
approvato   dal   consiglio   dell'Universita',   sentito  il  senato
accademico,  le finalita', la composizione del comitato di gestione e
del    comitato    scientifico,   quest'ultimo   preferibilmente   di
composizione internazionale, e le modalita' di funzionamento.
  4.   La   biblioteca   dell'Universita'   gestisce  i  servizi  per
l'acquisizione, la conservazione, la catalogazione e la consultazione
del  patrimonio bibliografico e documentale, nonche' l'organizzazione
e la diffusione dell'informazione bibliografica.
                   X. Disposizioni amministrative
                              Art. 39.
         Principi dell'organizzazione e dell'amministrazione
  1.  L'organizzazione  dell'Universita'  ha  come  compito  primario
quello   di   assicurare   piena   funzionalita'  alla  promozione  e
all'espletamento dell'attivita' didattica e di ricerca.
                              Art. 40.
                    Direttore/direttrice generale
  1.    Alla    direzione    della    struttura   amministrativa   e'
preposto/preposta  il/la direttore/direttrice generale. L'incarico di
direttore/direttrice  generale  e'  attribuito a persona nominata dal
consiglio dell'Universita' scelta tra dirigenti dell'Universita', o a
dirigenti  di  altra  istituzione pubblica o privata ovvero a persone
parimenti qualificate. Il/La direttore/direttrice generale e' posto/a
alle dirette dipendenze del/della presidente.
  L'incarico ha durata quinquennale e puo' essere rinnovato.
  2. Il/La direttore/direttrice generale:
    a) adotta  gli  atti  relativi all'organizzazione degli uffici ai
sensi dell'art. 9, comma 2 lettera o);
    b) e'  responsabile  amministrativo degli uffici e dei servizi di
Ateneo  ed esplica l'attivita' di direzione e controllo del personale
tecnico - amministrativo;
    c) esplica  una generale attivita' di indirizzo e direzione volta
al   raggiungimento  degli  obiettivi  generali  di  sviluppo  e  del
programma annuale delle attivita';
    d) formula  proposte  al consiglio dell'Universita' anche ai fini
della  elaborazione  di  programmi,  di  direttive  e  di progetti di
competenza  degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi
stessi;
    e) assicura  le  funzioni attribuite al/alla direttore/direttrice
amministrativo dalla normativa in materia universitaria;
    f) opera,  inoltre,  sulla  base di specifiche deleghe, conferite
dal consiglio dell'Universita';
    g) puo'    partecipare,   con   diritto   di   voto   consultivo,
personalmente  o  a mezzo di un/una delegato/delegata alle sedute del
senato  accademico,  dei  consigli  di  facolta' e dei consigli delle
Scuole.
                              Art. 41.
Piano  di  organizzazione  e  regolamento  per  l'amministrazione, la
                      finanza e la contabilita'
  1.   Il   consiglio   dell'Universita',   attraverso  il  piano  di
organizzazione,   determina   il   numero  e  il  tipo  delle  unita'
organizzative    utili   al   regolare   svolgimento   dell'attivita'
amministrativa, nonche' gli ambiti di attivita' delle stesse.
  2.   La   gestione  finanziaria  e  contabile  dell'Universita'  e'
disciplinata  dal  regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita'.
  3.  Il  consiglio  dell'Universita' delibera il bilancio preventivo
entro  il  mese di dicembre e il bilancio consuntivo entro il mese di
giugno; la durata dell'esercizio corrisponde all'anno solare.
                             XI. Sigillo
                              Art. 42.
                       Descrizione del sigillo
  1.  Nel  campo del sigillo circolare, tra due ali, si apre un libro
collocato  immediatamente  sopra  un grappolo d'uva costituito da sei
acini. Al di sopra del libro sorge un'asta di Mercurio. La scritta in
carattere  capitalis  e'  collocata tra una doppia linea esterna (una
linea  sottile  e  una linea d'ombra) e una doppia linea interna (una
linea   d'ombra   e   una   linea   perlata):  Universitas  studiorum
Bauzanensis.
  2.  Il sigillo e' raffigurato nell'allegato B che costituisce parte
integrante del presente statuto.
                      XII. Disposizioni finali
                              Art. 43.
           Rinvio alla normativa in materia universitaria
  1.   Per   quanto   non  previsto  dal  presente  statuto,  trovano
applicazione  le disposizioni legislative e regolamentari concernenti
le universita' e gli istituti universitari statali.
                              Art. 44.
                    Attivazione di nuove facolta'
  1.  Nel  caso  di  attivazione  di  nuove facolta', le attribuzioni
conferite  dalle  norme  vigenti  e  dalle  disposizioni del presente
statuto  al  consiglio  di  facolta'  sono  esercitate da un apposito
comitato ordinatore, nominato dal consiglio dell'Universita', sentito
il  senato  accademico.  Il  comitato  ordinatore  e' composto da sei
membri  di  discipline  afferenti  ai  raggruppamenti  o  ai  settori
scientifico-disciplinari  nei  quali  siano compresi gli insegnamenti
previsti  dall'ordinamento  didattico  della  facolta',  di cui il/la
presidente     ed     almeno    due    componenti    di    professori
universitari/professoresse  universitarie  di  prima fascia, e almeno
tre docenti di ruolo presso universita' italiane.
  2.  Entro  sessanta giorni dalla loro nomina, i membri del comitato
ordinatore   devono   assumere   le   deliberazioni   necessarie  per
l'ordinamento   della  facolta'  e  per  il  sollecito  inizio  delle
attivita' didattiche.
  3.  I  professori/Le  professoresse  di  ruolo  e  i  professori/le
professoresse  che  verranno  chiamati/e a far parte della facolta' a
tempo  pieno  e  per  almeno due anni saranno aggregati/e al comitato
ordinatore.
  4. Il comitato ordinatore cessera' dalle proprie funzioni allorche'
alla      facolta'      risulteranno     assegnati     almeno     tre
professori/professoresse  di ruolo, di cui almeno due di prima fascia
e comunque entro tre anni dalla sua nomina.
  Decorso  tale  termine  senza  che  si  sia  verificata la predetta
assegnazione, il consiglio dell'Universita' puo' prorogare l'incarico
per  un  altro  anno  o  puo'  procedere  a nuova nomina del comitato
ordinatore... omissis...".
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Bolzano, 30 settembre 2005

                                             Il presidente
                                      del consiglio dell'Universitą
                                                Schmidl

Nota in lingua italiana:
    Per  l'atto  amministrativo  sopra  riportato,  che  interessa la
provincia  autonoma  di  Bolzano,  e'  pubblicata  alla pag. 32 della
presente  Gazzetta  Ufficiale  l'avviso  in  lingua  tedesca previsto
dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio  1988,  n.  574,  mediante  il  quale  si  da  notizia  del
bollettino  ufficiale  della  regione  Trentino-Alto  Adige in cui e'
riportata la pubblicazione in lingua tedesca dell'atto amministrativo
in argomento.

Nota in lingua tedesca:
    Der  Hinweis  in  deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt
gema"Ž  Art.  5,  Absa"tze  2 und 3 des Dekretes des Pra"sidenten der
Republik  vom  15.  Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 32 dieser
Ausgabe  des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden,
in  welcher  Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Su"dtirol der
genannte  Verwaltungsakt  vollinhaltlich  auch  in  deutscher Sprache
wiedergegeben wird.


fp05-gr05