GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 246 DEL 21/10/2005

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

DELIBERAZIONE 15 luglio 2005 
Modalita'  di  funzionamento del "Fondo rotativo per il sostegno alle
imprese  e  gli investimenti in ricerca", legge n. 311/2004, articolo
1, commi 354-361. (Deliberazione n. 76/2005).
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella  legge  19  dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1°  marzo  1986, n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile 1993, n. 96 e successive
integrazioni    e    modificazioni,    concernente    la   cessazione
dell'intervento  straordinario  nel  Mezzogiorno  e,  in particolare,
l'art.  19,  comma  5,  che  istituisce  un  fondo cui affluiscono le
disponibilita'  di  bilancio  per  il  finanziamento delle iniziative
nelle aree depresse del Paese;
  Visto  il  decreto-legge  8  febbraio  1995, n.32, convertito nella
legge   7   aprile   1995,   n.   104,   recante  norme  per  l'avvio
dell'intervento   ordinario   nelle   aree  depresse  del  territorio
nazionale;
  Visti  il  decreto-legge  23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella
legge  22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito  nella  legge  8  agosto 1995, n. 341, il decreto-legge 23
ottobre  1996,  n.  548,  convertito nella legge 20 dicembre 1996, n.
641, il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23
maggio  1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti
tutti  intesi  a  finanziare la realizzazione di iniziative dirette a
favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;
  Visto  l'art.  1  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, finanziaria
per il 2005, e in particolare:
    il  comma  354,  con il quale viene istituito, presso la gestione
separata  della  Cassa  depositi  e prestiti S.p.a, un apposito fondo
rotativo  denominato  "Fondo  rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca";
    il  comma  355,  che  assegna  a  questo Comitato, presieduto dal
Presidente  del  Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, il
compito di ripartire le risorse del Fondo;
    il comma 356, che assegna a questo Comitato i compiti di:
      a) stabilire i criteri generali di erogazione dei finanziamenti
agevolati;
      b)  approvare una convenzione-tipo che regola i rapporti tra la
Cassa depositi e prestiti S.p.a. e i soggetti abilitati a svolgere le
istruttorie dei finanziamenti;
      c)  prevedere  la  misura  minima  del  tasso  di  interesse da
applicare;
      d) stabilire la durata massima del piano di rientro;
      e) prevedere che le nuove modalita' di attuazione ed erogazione
delle  misure  agevolative  previste  dai  commi  da  354  a  361  si
applichino  a  programmi  di  investimento  per i quali, alla data di
pubblicazione  del  decreto  di cui al comma 357, non e' stata ancora
presentata  richiesta  di  erogazione  relativa  all'ultimo  stato di
avanzamento  e non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale
o parziale;
    il  comma  360,  che  riconosce  alla  Cassa  depositi e prestiti
S.p.a.,   sulle   somme   erogate  in  anticipazione,  a  valere  sui
finanziamenti  stabiliti ai sensi del sopraccitato comma 356, lettera
a), il rimborso delle spese di gestione del fondo in misura pari allo
0,40  per cento complessivo delle somme erogate annualmente; il comma
361, modificato dall'art. 11-ter, comma 5, della legge 14 maggio 2005
n. 80, che autorizza la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e
di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 e pone a carico del
fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,  per gli interventi finanziati
dallo  stesso, una quota dei predetti oneri pari a 55 milioni di euro
per  l'anno  2005 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008;
  Visto  il  decreto-legge  14  marzo  2005,  n. 35, convertito nella
citata legge n. 80/2005, recante disposizioni urgenti nell'ambito del
Piano  d'azione  per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, e
in particolare:
    l'art. 6, con cui viene destinata una quota pari almeno al 30 per
cento del fondo rotativo di cui all'art. 1, comma 354, della legge n.
311/2004  al  sostegno  di  attivita'  nel  settore  della  ricerca e
sviluppo,   specificando   ulteriormente   modalita'   e  criteri  di
assegnazione   di   tale  quota;  e  con  il  quale  vengono  inoltre
individuate   alcune   priorita'  nei  progetti  di  investimento  da
finanziare;
    l'art.  8,  comma  1,  lettera b), che, nell'ambito della riforma
degli incentivi per gli investimenti in attivita' produttive disposti
ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge  n. 415/1992,
convertito,  con  modificazioni, nella legge n. 488/1992 e successive
modificazioni,  e  dall'art. 2, comma 203, lettere d), e) ed f) della
legge  n.  662/1996, attribuisce al Comitato, secondo le modalita' di
cui  all'art.  1,  comma  356,  della  citata  legge  n. 311/2004, la
funzione  di  determinare  i  criteri  generali  e  le  modalita'  di
erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;
  Tenuto  conto  che, ordinariamente, l'infrastrutturazione materiale
delle  aree  sottoutilizzate,  in attuazione della legge n. 208/1998,
finanzia  interventi  nel settore della ricerca gestiti dal Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca e regolati con le
disposizioni  del  decreto  legislativo  27  luglio 1999, n. 297, con
vincolo territoriale;
  Considerato  che,  con  le stesse modalita', e' possibile destinare
specifiche  disponibilita'  del  fondo rotativo per il sostegno della
ricerca  e  sviluppo  e  innovazione digitale, utilizzando per questi
ultimi le disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46;
  Considerata  l'esigenza,  emersa  anche  dal confronto con le parti
economiche  e  sociali,  di  assicurare  le  opportune  condizioni di
trasparenza  di  mercato e il contenimento dei costi di finanziamento
per le imprese;
  Tenuto  conto  che  il  finanziamento  bancario  e il finanziamento
agevolato   saranno   concessi  a  seguito  di  adeguata  e  positiva
valutazione   del   merito   di   credito   e   della  sostenibilita'
economico-finanziaria   dell'investimento   da   parte  dei  soggetti
finanziatori che cofinanziano l'investimento attraverso finanziamenti
ordinari  di  pari  durata  e  che le garanzie che verranno richieste
assisteranno  il finanziamento agevolato ed il finanziamento bancario
in  misura  direttamente  proporzionale  all'ammontare di ciascuno di
essi;
  Tenuto  conto  delle disposizioni dell'art. 8, comma 1, lettera c),
del  gia'  citato decreto-legge n. 35/2005, convertito nella legge n.
80/2005,  che  fissa  il tasso di finanziamento pubblico agevolato da
applicare  alle misure di agevolazione ai sensi dell'art. 1, comma 2,
del  decreto-legge  n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella
legge  n.  488/1992, e successive modificazioni, e dall'art. 2, comma
203,  lettere  d)  e)  ed f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;
  Tenuto   conto   delle  richieste  di  assegnazioni  delle  risorse
formulate dalle Amministrazioni;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  procedere  ad  una prima assegnazione
delle  risorse  del Fondo, da considerarsi come esperienza pilota per
le  successive  ripartizioni, secondo le modalita' previste dall'art.
1,  comma  355,  della  legge  n. 311/2004, destinando ai progetti di
investimento  inerenti  la  "ricerca  e  sviluppo", in considerazione
della loro rilevanza strategica, un importo pari a circa la meta' del
totale delle risorse della prima assegnazione. Il Comitato garantira'
anche  nei  successivi riparti adeguata attenzione a tali progetti di
investimento,  cosi'  da assicurare a programmi e progetti strategici
di  ricerca  e  sviluppo delle imprese una quota pari ad almeno il 30
per  cento,  come  fissato  dall'art.  6  del citato decreto-legge n.
35/2005, convertito nella legge n. 80/2005;
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Delibera:
  1.  Le  risorse  del  "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese"
(Fondo) istituito con legge 30 dicembre 2004, art. 1, comma 354, sono
erogate nel rispetto dei seguenti principi generali:
    integrazione tra i canali di finanziamento agevolato e ordinario;
    redditivita' dei progetti di investimento da finanziare;
    assegnazione   territoriale  delle  risorse  nel  rispetto  della
percentuale  di copertura degli oneri posta a carico del Fondo per le
aree sottoutilizzate;
    adeguato merito di credito delle imprese beneficiarie e capacita'
potenziale di restituzione del finanziamento;
    trasparenza delle condizioni di mercato;
    congruita'   dei   costi   di   gestione   delle   operazioni  di
finanziamento attivate.
  2.  In  sede  di  prima  applicazione,  la dotazione finanziaria da
destinare  agli  interventi  agevolativi  a  valere sulle risorse del
Fondo  e'  stabilita nella misura di 3.700 Meuro ripartiti secondo lo
schema  illustrato  nelle  tabelle  allegate 1 e 2, che formano parte
integrante della presente delibera.
  3.  Sulla  base  di  quanto  previsto dall'art. 1, comma 356, della
legge  n.  311/2004,  al  fine di accertare che siano poste in essere
procedure  di  valutazione  del  merito  di  credito  coerenti con la
vigente  disciplina  bancaria  in  materia  (Basilea  2)  e  che tale
valutazione   sia  stata  finalizzata  anche  all'accertamento  della
sostenibilita'  economico-finanziaria  dell'investimento, in modo che
sia giustificata l'erogazione di finanziamenti pubblici, e' approvata
la  convenzione-tipo  allegata alla presente delibera (allegato 3) di
cui  costituisce parte integrante, che regola i rapporti tra la Cassa
depositi  e  prestiti  S.p.a.  e  i  soggetti abilitati a svolgere le
istruttorie dei finanziamenti per l'utilizzo delle risorse del fondo.
Tale  convenzione-tipo, dopo un primo biennio di applicazione e sulla
base dell'esperienza trascorsa, potra' essere soggetta ad un processo
di revisione da sottoporre all'approvazione di questo Comitato.
  4.  Il  tasso  d'interesse  minimo da applicare per i finanziamenti
agevolati e' stabilito nella misura dello 0,50 per cento annuo.
  5. La durata massima dei finanziamenti a valere sulle dotazioni del
fondo non puo' essere superiore a 15 anni.
  6.  In  sede  di  prima  applicazione,  nei  limiti  delle  risorse
assegnate  dal  punto 2 della presente delibera, a ciascuno strumento
di  agevolazione  sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 1,
comma  356, lettera e), della legge n. 311/2004, da regolamentarsi ai
sensi dell'art. 1, comma 357, della medesima legge.
  7.  Il  rimborso,  pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme
erogate  annualmente,  e' riconosciuto alla Cassa depositi e prestiti
S.p.a.  per  le spese di gestione del Fondo, incluse quelle derivanti
da eventuali azioni di recupero delle anticipazioni effettuate.
  8) Al fine di verificare le condizioni di efficacia e di efficienza
allocativa  delle risorse del Fondo attivate dalle nuove procedure di
agevolazione,  la  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.,  secondo gli
indirizzi concordati con le amministrazioni responsabili delle misure
di intervento, presenta a questo Comitato una relazione semestrale di
monitoraggio sul funzionamento del Fondo.
    Roma, 15 luglio 2005

                                                      Il Presidente
                                                        Berlusconi
Il segretario del Cipe
      Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari,
registro n. 5,
Economia e finanze, foglio n. 216
                                                           
Allegato 1

Allegato pag. 49

Allegato 2

Allegato pag. 50

Allegato 3
              CONVENZIONE-TIPO PER LA REGOLAMENTAZIONE
            DEI RAPPORTI DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI

    A  valere  sul  Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti  in  ricerca, legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive
modificazioni,  ed ai sensi della delibera CIPE n. .....del ...... di
cui  all'art.  1, comma 356, della legge medesima n. 311/2004, tra il
Ministero  ........, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e i soggetti
abilitati  a  svolgere  le  istruttorie dei finanziamenti di cui alla
legge .....
                                 TRA
    il Ministero ..... con sede in Roma, via .....,
codice fiscale ....., per il quale interviene il dott. .....
.....  nato  a  .....  in  data  .....,  qui di seguito indicando per
brevita' "Ministero";
                                  E
    la  Cassa  Depositi  e  Prestiti  societa' per azioni con sede in
Roma,  rappresentata  dal  sig.  .....  domiciliato  per la carica in
.....,  a  questo  atto  abilitato  in forza di ....., qui di seguito
indicata per brevita' "CDP";
                                  E
    .....  con  sede  in  .....  (c.f. .....), rappresentato dal sig.
.....domiciliato  per  la carica in ....., a questo atto abilitato in
forza  di  .....,  qui  di  seguito  indicato  per brevita' "Soggetto
Agente";
                                  E
    (da  inserire  unicamente  per le Leggi Agevolative che prevedono
tale   figura)   .....   in   qualita'   di   Concessionaria  con  il
Ministero...... .....con sede in .....(c.f. .....), rappresentato dal
sig. .....domiciliato per la carica in ....., a questo atto abilitato
in  forza  di  .....,  qui di seguito indicato per brevita' "Soggetto
Convenzionato";
                            PREMESSO CHE
    1.  nella  presente  convenzione,  i  termini di seguito elencati
avranno il seguente significato:
      "Accordo":  e'  l'accordo tra la CDP e il Soggetto finanziatore
e/o la CDP e la Societa' di Leasing, stipulato dal Soggetto Agente in
nome  e  per  conto  della  CDP,  che regola gli impegni del Soggetto
Finanziatore e/o della Societa' di Leasing nei confronti della CDP;
      "Contratto  di  Finanziamento": e' il contratto con il quale il
Soggetto  Agente, in nome e per conto della CDP nonche' in nome e per
conto   del   Soggetto  Finanziatore,  perfeziona,  con  il  Soggetto
Beneficiario,  il  Finanziamento, senza vincolo di solidarieta' con i
soggetti  concedenti,  ovvero  nel  caso  di contratto/i di locazione
finanziaria   perfeziona  il  solo  Finanziamento  Agevolato  con  la
Societa' di Leasing;
      "Decreto":  e'  il  Decreto  reso  dal  Ministero competente di
concerto con il MEF di cui alla Legge, comma 357;
      "Finanziamento":  e' l'insieme del Finanziamento Agevolato, del
Finanziamento   Bancario   e  dell'eventuale  Finanziamento  Bancario
Integrativo;
      "Finanziamento  Agevolato":  e'  il finanziamento a medio-lungo
termine  concesso  dalla  CDP  al Soggetto Beneficiario e/o dalla CDP
alla  Societa'  di  Leasing  per il programma di investimento oggetto
della domanda di agevolazione;
      "Finanziamento  Bancario":  e'  il  finanziamento a medio-lungo
termine concesso dal Soggetto Finanziatore;
      "Finanziamento  Bancario  Integrativo":  e'  il Finanziamento -
aggiuntivo  al Finanziamento Bancario - destinato ad integrare, senza
superarlo,  il fabbisogno finanziario per la completa copertura degli
investimenti  di  cui  alla domanda del Soggetto Beneficiario, avente
pari durata e garanzie del Finanziamento Bancario;
      "Finanziamento  Leasing":  e'  il  finanziamento concesso dalla
Societa'  di  Leasing  per  la  realizzazione dell'investimento, o di
parte  di  esso,  di cui alla domanda di agevolazione, mediante uno o
piu'   contratti  di  locazione  finanziaria,  ed  e'  equiparato  al
Finanziamento Bancario per le finalita' previste dalla Legge;
      "Fondo":  e'  il "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca" di cui alla Legge, comma 354;
      "Legge":  e' la legge 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, commi da
354 a 361, e successive modificazioni;
      "Legge  Agevolativa":  e'  la legge ..... gestita dal Ministero
firmatario;
      "Mandati":   e'   l'insieme   del   Mandato   e   del   Mandato
Interbancario;
      "Mandato": e' il mandato con rappresentanza conferito dalla CDP
al  Soggetto  Agente per lo svolgimento delle attivita' relative alla
stipula, all'erogazione ed alla gestione del Finanziamento Agevolato;
      "Mandato  Interbancario":  e'  il  mandato  con  rappresentanza
conferito  dal  Soggetto  Finanziatore  al  Soggetto  Agente  per  lo
svolgimento  delle attivita' relative alla stipula, all'erogazione ed
alla   gestione   del   Finanziamento   Bancario   e   dell'eventuale
Finanziamento Bancario Integrativo;
      "MEF": e' il Ministero dell'economia e delle finanze;
      "Ministero":   e'   il   ministero  che  gestisce  l'intervento
agevolativo e che sottoscrive la presente Convenzione;
      "SAL":  e'  lo  Stato d'Avanzamento dei Lavori del programma di
investimento oggetto della domanda di agevolazione;
      "Sintesi  di  Valutazione":  e'  lo  schema  riassuntivo  della
Valutazione  redatto  dal Soggetto Finanziatore e/o dalla Societa' di
Leasing;
      "Societa'  di  Leasing":  e'  l'Intermediario  Finanziario o la
Banca,  iscritti  rispettivamente  nell'elenco  speciale  o nell'Albo
tenuti  dalla  Banca  di  Italia ai sensi degli articoli 107 e 13 del
decreto legislativo 385/93 (TUB), che svolgono attivita' di locazione
finanziaria  e  che  intervengono  per finanziare in tutto o in parte
l'investimento  oggetto  della  domanda  di  agevolazione di cui alla
Legge;
      "Soggetto  Agente":  e' il soggetto che sottoscrive la presente
convenzione per lo svolgimento delle attivita' relative alla stipula,
all'erogazione  ed  alla  gestione  del  Finanziamento o, nel caso di
contratto/i   di   locazione   finanziaria,  del  solo  Finanziamento
Agevolato.
    Il  Soggetto Agente coincide con il Soggetto Convenzionato ovvero
e'  da  questi  indicato  quando  il  Soggetto  Convenzionato  non e'
abilitato  all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto
legislativo 385/93 (TUB), e unicamente in questo caso dovra' avere le
seguenti caratteristiche:
      1.  essere  un  azionista  del Soggetto Convenzionato abilitato
all'esercizio   dell'attivita'   bancaria   ai   sensi   del  decreto
legislativo 385/93 (TUB);
    oppure
      2.   essere   un   RTI,   costituito   da   soggetti  abilitati
all'esercizio   dell'attivita'   bancaria   ai   sensi   del  decreto
legislativo  3  85/93  (TUB)  e da societa' di servizi partecipate da
Banche, i cui componenti rispondono in solido.
    Il Soggetto Agente puo' coincidere con il Soggetto Finanziatore.
    "Soggetto  Beneficiario":  e' il soggetto che presenta la domanda
di agevolazione di cui alla Legge;
    "Soggetto  Convenzionato": e' il soggetto che ha sottoscritto con
il  Ministero,  in  proprio  o  quale mandatario di un raggruppamento
temporaneo  di imprese (RTI), una convenzione ovvero e' abilitato per
lo  svolgimento delle attivita' richieste dalla legge Agevolativa. Il
Soggetto Convenzionato puo' coincidere con il Soggetto Agente e/o con
il Soggetto Finanziatore;
    "Soggetto  Finanziatore": e' la Banca che svolge la Valutazione e
concede   al   Soggetto  Beneficiario  il  Finanziamento  Bancario  e
l'eventuale   Finanziamento   Bancario   Integrativo.   Il   Soggetto
Finanziatore puo' coincidere con il Soggetto Agente;
    "Valutazione": e' la valutazione del merito di credito effettuata
dal  Soggetto  Finanziatore  o dalla Societa' di Leasing sul Soggetto
Beneficiario  per  l'ottenimento  del Finanziamento, che si conclude,
nel  caso  di  esito  positivo,  con  la  delibera  del Finanziamento
Bancario  e  dell'eventuale  Finanziamento  Bancario  Integrativo e/o
dell'eventuale delibera del Finanziamento Leasing;
      2.  il  comma  354  della legge ha istituito presso la gestione
separata  della  CDP  un  apposito  fondo rotativo, denominato "Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca",
finalizzato  alla concessione alle imprese di Finanziamenti Agevolati
rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;
      3.  le  delibere CIPE nn. ..... in data ....., assunte ai sensi
del  comma  355  della  Legge, hanno individuato la legge Agevolativa
quale strumento che accede al Fondo;
      4.  il  decreto  del  MEF n. ..... ai sensi del comma 358 della
legge ha stabilito il tasso .....;
      5.  (da  inserire  unicamente  per  le  Leggi  Agevolative  che
prevedono  tale  convenzione)  il Soggetto Convenzionato ha stipulato
una  convenzione  il  .....con  il  Ministero  per  l'affidamento dei
servizi  relativi  agli  adempimenti  tecnici  ed  amministrativi per
l'istruttoria  delle  domande  di  agevolazione  ed  il controllo dei
relativi  SAL,  ivi compreso l'accertamento finale di spesa, ai sensi
della legge Agevolativa;
      6. la delibera CIPE n. .....del .....ha approvato, ai sensi del
comma  356, lettera b) della Legge, lo schema tipo di convenzione che
regola  i  rapporti  tra  il Ministero competente, la CDP, i Soggetti
Agenti e gli eventuali Soggetti Convenzionati;
    la  stessa  delibera CIPE n. .....del .....ha stabilito, ai sensi
del comma 356 della Legge:
      i criteri generali di erogazione dei Finanziamenti Agevolati;
      le  modalita'  per  assicurare  che  l'importo  complessivo dei
finanziamenti  erogati  non superi l'importo assegnato dal CIPE e che
vengano  comunque  rispettati  i limiti annuali di spesa a carico del
bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 361 della Legge;
      la misura minima del tasso di interesse da applicare;
      la durata massima del piano di rientro;
      che le nuove modalita' di attuazione ed erogazione delle misure
agevolative previste dai commi da 354 a 361 della legge si applichino
a  programmi  di investimento per i quali, alla data di pubblicazione
del  decreto,  non e' stata ancora presentata richiesta di erogazione
relativa  all'ultimo  stato  di avanzamento e non sono stati adottati
provvedimenti di revoca totale o parziale, a condizione che l'impresa
agevolata manifesti formale opzione e comunque previo parere conforme
del soggetto responsabile dell'istruttoria (Soggetto Convenzionato);
      7. con il decreto del Ministero di concerto con il MEF n. .....
in  data  .....sono stati individuati i requisiti e le condizioni per
l'accesso  ai  Finanziamenti  Agevolati  di cui ai commi da 354 a 361
della  Legge,  nonche'  le  condizioni  economiche  e le modalita' di
concessione  anche  per  quanto  concerne i criteri di valutazione, i
documenti  istruttori,  la  procedura,  le  ulteriori  condizioni per
l'accesso,  erogazione  e  revoca delle agevolazioni, le modalita' di
controllo  e  rendicontazione,  la  quota minima di mezzi propri e di
Finanziamento  Bancario  a  copertura delle spese di investimento, la
decorrenza  e le modalita' di rimborso del Finanziamento Agevolato ed
ogni   altro   termine,   condizione   ed   obbligo  richiesti  dalle
disposizioni  legali e regolamentari che disciplinano le agevolazioni
concesse;
      8.  con  la presente convenzione (di seguito: "Convenzione") si
intendono  individuare gli adempimenti del Soggetto Agente, stabilire
i  compensi  ad  esso spettanti e definire i rapporti tra il Soggetto
Agente,   la   CDP   ed   il   Ministero   (e   l'eventuale  Soggetto
Convenzionato).

                               Art. 1.
                        Premesse ed Allegati
    Le  premesse  e  gli  allegati  costituiscono  parte integrante e
sostanziale della Convenzione.
                               Art. 2.
                      Oggetto della Convenzione
    La  Convenzione  definisce  i rapporti tra i contraenti in merito
alla attivita' di stipula, erogazione e gestione del Finanziamento ai
sensi della legge nonche' in merito al compenso spettante al Soggetto
Agente   per  lo  svolgimento  del  proprio  ruolo  in  relazione  al
Finanziamento, e delle connesse attivita' svolte per conto della CDP,
del Soggetto Finanziatore e/o della Societa' di Leasing, nel rispetto
delle  Delibere  del  CIPE  e  del  Decreto e di ogni altra normativa
primaria  e  secondaria  che  disciplina le agevolazioni concesse col
Finanziamento.
                               Art. 3.
                               Accordo
    Al  fine  di  consentire  la  valutazione  unitaria del merito di
credito  del  Soggetto  Beneficiario,  in  relazione  alla domanda di
agevolazione,  e'  necessario  che  il Soggetto Agente perfezioni, in
nome e per conto di CDP, l'Accordo. In detto Accordo, redatto secondo
lo  schema  allegato,  il  Soggetto  Finanziatore  e/o la Societa' di
Leasing si impegnano a:
      1.  svolgere  un'unica  Valutazione  per proprio conto e per la
CDP;
      2. a trasmettere la Sintesi di Valutazione al Soggetto Agente;
      3.   informare  tempestivamente  il  Soggetto  Agente  di  ogni
modifica, soggettiva o oggettiva, che possa pregiudicare il merito di
credito per tutta la durata deI Finanziamento.
    L'Accordo  verra' perfezionato una sola volta prima dell'avvio di
tutte le attivita' previste nella Convenzione.
    Resta   fermo   che   il   Soggetto   Agente  non  assume  alcuna
responsabilita'  per  l'adempimento delle obbligazioni poste a carico
del Soggetto Finanziatore e/o della Societa' di Leasing dall'Accordo.
                               Art. 4.
                               Mandati
    Al  fine di consentire che il Finanziamento abbia caratteristiche
unitarie  e  sia perfezionato mediante la stipula di un unico atto e'
necessario che:
      1) sia  conferito  dalla  CDP  il  Mandato  a  ciascun Soggetto
Agente;
      2)  sia stato sottoscritto dal Soggetto Finanziatore il Mandato
Interbancario.
    Gli schemi di detti atti sono allegati alla Convenzione.
    Il  Mandato  ed  il  Mandato  Interbancario verranno perfezionati
prima  dell'avvio  di tutte le attivita' previste nella Convenzione e
sono  a carattere oneroso come previsto nel successivo art. 11, comma
3.
    Il Mandato dovra' prevedere:
      a) il  conferimento  della  rappresentanza  nonche'  di tutti i
poteri   di   fare   quanto   necessario,   opportuno  ed  utile  per
l'espletamento,  da parte del Soggetto Agente, delle attivita' di cui
al  successivo  articolo 5,  aventi  anche  carattere strumentale e/o
cautelare  o  esecutivo ed in particolare quelli inerenti la stipula,
l'erogazione  e  la  gestione del Finanziamento, l'acquisizione delle
garanzie  previste,  nonche'  per  compiere  ogni  atto necessario ed
opportuno  per  svolgere le attivita' di cui alla Convenzione per gli
effetti  e  nell'ambito  di  cui  al Contratto di Finanziamento e nel
rispetto delle disposizioni ivi previste;
      b) l'esplicita  rinuncia  da  parte  di  CDP  alla gestione dei
rapporti  derivanti  dal  Contratto di Finanziamento, ivi compresa la
rinuncia  a  svolgere  azioni  per  l'incasso ed il recupero a fronte
degli  obblighi  assunti  dal  Soggetto  Agente con la sottoscrizione
della Convenzione;
      c) l'impegno del Soggetto Agente, nel caso di recupero coattivo
del  credito,  di informare preventivamente la CDP circa le azioni da
intraprendere ai fini di quanto previsto nel successivo art. 18;
      d) l'incarico  da  parte  di CDP al Soggetto Agente a stipulare
con  il  Soggetto Finanziatore e/o Societa' di Leasing, in nome e per
conto  della  CDP,  l'Accordo avente i contenuti di cui al precedente
art. 3.
    Il Mandato Interbancario dovra' prevedere:
      a)  il  conferimento  della  rappresentanza  nonche' di tutti i
poteri   di   fare   quanto   necessario,   opportuno  ed  utile  per
l'espletamento da parte del Soggetto Agente, delle attivita' inerenti
la   stipula,   l'erogazione,   la   gestione   del  Finanziamento  e
l'acquisizione   delle   garanzie  previste,  di  cui  al  successivo
articolo 5,  aventi  anche  carattere  strumentale  e/o  cautelare  o
esecutivo;
      b) l'esplicita rinuncia da parte del Soggetto Finanziatore alla
gestione   diretta   dei   rapporti   derivanti   dal   Contratto  di
Finanziamento,  ivi  compresa  la  rinuncia  a  svolgere direttamente
azioni  per  l'incasso ed il recupero a fronte degli obblighi assunti
con  lo  stesso  Mandato  Interbancario  dal Soggetto Agente verso il
Soggetto Finanziatore;
      c) l'impegno del Soggetto Agente, nel caso di recupero coattivo
del  credito,  di  informare preventivamente il Soggetto Finanziatore
circa  le  azioni  da  intraprendere  ai  fini di quanto previsto nel
successivo art. 18.
    Il  Soggetto Agente si fara' confermare dal Soggetto Finanziatore
il  Mandato  Interbancario  in  relazione  alla  singola  domanda  di
agevolazione ed acquisira' dal medesimo la delibera del Finanziamento
Bancario,  secondo  lo schema allegato alla Convenzione, nel rispetto
delle modalita' previste dal decreto.
                               Art. 5.
                     Impegni del Soggetto Agente
    Il  Soggetto  Agente  si impegna a svolgere tutti gli adempimenti
connessi alla stipula, erogazione e gestione del Finanziamento, ed in
particolare a:
      a) acquisire la conferma dell'Accordo dal Soggetto Finanziatore
e/o dalla Societa' di Leasing, redatto secondo lo schema allegato;
      b) acquisire  la  conferma del Mandato Interbancario rilasciato
dal  Soggetto  Finanziatore,  redatto secondo lo schema allegato alla
Convenzione;
      c) acquisire  dal Soggetto Finanziatore e/o Societa' di Leasing
la  Sintesi  di  Valutazione,  redatta secondo l'allegato schema e la
delibera  del  Finanziamento  che dovra' contenere nel rispetto delle
disposizioni del decreto:
        la durata del Finanziamento e del preammortamento;
        le garanzie;
        l'ammontare   del  Finanziamento  Bancario  e  dell'eventuale
Finanziamento Bancario Integrativo;
        l'ammontare del Finanziamento Agevolato;
      d) trasmettere  alla  CDP  i  documenti di cui alla lettera c),
nonche'  al  Soggetto  Convenzionato  o  al Ministero la delibera del
Finanziamento;
      e)   verificare   la  completezza,  conformita',  validita'  ed
efficacia  della  documentazione  necessaria per lo svolgimento delle
attivita'  individuate  dal  Mandato con esclusione della Valutazione
che resta di esclusiva competenza del Soggetto Finanziatore e/o della
Societa' di Leasing;
      f) predisporre  il  Contratto  di  Finanziamento,  stipulare il
medesimo  e curarne la gestione per tutta la sua durata in nome e per
conto  della  CDP e del Soggetto Finanziatore, inscindibilmente ed in
unico  contesto  e nei tempi tecnici ordinari e comunque nel rispetto
di  quelli  previsti  dal  decreto  ministeriale di concessione delle
agevolazioni  (comprese  eventuali  proroghe),  nonche'  acquisire le
garanzie previste, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione;
      g) stipulare  in  nome  e  per  conto della CDP il contratto di
Finanziamento Agevolato con la Societa' di Leasing redatto secondo lo
schema allegato alla Convenzione;
      h) porre  in  essere  le  attivita' relative all'erogazione del
Finanziamento,  all'incasso  delle  rate  del medesimo Finanziamento,
all'accredito   delle   rate  a  favore  della  CDP  e  del  Soggetto
Finanziatore ed ai conseguenti controlli amministrativi nonche' tutte
le attivita' indispensabili alla gestione del Finanziamento;
      i) raccogliere,  elaborare ed inviare alla CDP i dati necessari
per  consentire,  mediante  report  semestrale  di  cui  allo  schema
allegato, il monitoraggio del Finanziamento;
      j) porre  in essere le attivita' di gestione delle morosita' ed
il  recupero,  anche  in  via  coattiva,  del  credito  derivante dal
Contratto di Finanziamento anche in eventuale sede di contenzioso;
      k) mettere  a disposizione della CDP, in qualsiasi momento, per
l'esercizio  di eventuali controlli, tutta la documentazione relativa
al Finanziamento di cui e' in possesso.
    Tra  il  Soggetto  Agente,  il Soggetto Finanziatore e la CDP non
sussistera'  alcun  obbligo  di  solidarieta'  per l'erogazione ed il
rimborso del Finanziamento.
    Sono  fatte  salve  le  specificita'  procedurali  correlate alla
tipologia di finanziamento in leasing di cui all'art. 9.
                               Art. 6.
                           Impegni di CDP
    La CDP si impegna a:
      a) monitorare    la    dotazione    del    Fondo,   comunicando
periodicamente  al  CIPE  e  al  Ministero le relative disponibilita'
secondo le modalita' stabilite dal decreto;
      b) redigere  i report semestrali di monitoraggio della gestione
del Fondo e trasmetterli al CIPE;
      c)  deliberare  il  Finanziamento  Agevolato  sulla  base delle
risultanze  della  Valutazione  redatta dal Soggetto Finanziatore e/o
dalla  Societa'  di  Leasing,  previa  acquisizione  della Sintesi di
Valutazione  e  della  delibera,  dandone  formale  comunicazione  al
Soggetto  Convenzionato,  ove previsto dalla legge Agevolativa e/o al
Ministero.
    Le  delibere  della  CDP  sono  condizionate  all'emanazione  dei
singoli decreti di concessione provvisoria da parte del Ministero.
                               Art. 7.
                 Impegni del Soggetto Convenzionato
    Il  Soggetto Convenzionato, ove previsto dalla legge Agevolativa,
ovvero   il   Ministero   quando   non  si  avvalga  di  un  Soggetto
Convenzionato,  si impegna ad operare secondo le procedure ed i tempi
previsti dal decreto.
                               Art. 8.
           Caratteristiche del Contratto di Finanziamento
    Il  Finanziamento  sara'  perfezionato con la stipula di un unico
contratto  che  regolera'  in  modo  unitario  sia  il  Finanziamento
Agevolato,    sia   il   Finanziamento   Bancario   che   l'eventuale
Finanziamento Bancario Integrativo.
    Lo  schema  del  Contratto  di  Finanziamento  e'  allegato  alla
Convenzione.
    Il  Contratto  di Finanziamento, stipulato dal Soggetto Agente in
nome e per conto di CDP e dell'eventuale Soggetto Finanziatore, senza
vincolo di solidarieta', prevedera' una durata compreso il periodo di
preammortamento  non  superiore a quella massima, fissata dal decreto
ministeriale  di  concessione delle agevolazioni, con rate semestrali
scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.
    Il rimborso del Finanziamento deve assicurare, rata per rata, che
il  rapporto  tra  la  somma  del  residuo  debito  del Finanziamento
Bancario  e  del residuo debito dell'eventuale Finanziamento Bancario
Integrativo  sul  residuo  debito del Finanziamento sia non inferiore
all'originario  rapporto, fissato nel Contratto di Finanziamento, tra
la  somma  degli  importi del Finanziamento Bancario e dell'eventuale
Finanziamento Bancario Integrativo sull'importo del Finanziamento.
    Le  garanzie previste dal Contratto di Finanziamento assisteranno
sia  il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario nonche'
l'eventuale    Finanziamento    Bancario   Integrativo,   in   misura
direttamente  proporzionale  all'ammontare  iniziale  di  ciascuno di
essi.   Il   Finanziamento   Bancario   Integrativo   dovra'   essere
perfezionato  contestualmente al Contratto di Finanziamento, ed avra'
durata pari al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario.
    L'importo  del  Finanziamento,  del  previsto apporto di capitale
proprio  e  dell'eventuale  agevolazione  in  conto capitale non puo'
essere  superiore al fabbisogno per la completa copertura finanziaria
degli  investimenti  di cui alla domanda di agevolazione del Soggetto
Beneficiario.
                               Art. 9.
                               Leasing
    Nel  caso  in  cui  il  programma  di  investimento oggetto della
richiesta  di  agevolazione  venga  realizzato,  in tutto o in parte,
mediante  Finanziamento Leasing, il Soggetto Agente stipulera' con la
Societa'  di  Leasing  il  solo  Finanziamento Agevolato per la parte
correlata  al/ai  contratto/i  di leasing secondo le proporzioni e le
modalita'  definite nel Decreto. In caso di investimenti in leasing o
di  investimenti  misti  - con spese dirette ed in leasing - potranno
sussistere  una  pluralita'  di Finanziamenti, ciascuno proporzionale
all'investimento  di  riferimento. La Societa' di Leasing richiedera'
al  Soggetto  Agente  i  fondi relativi al Finanziamento Agevolato ad
avvenuta consegna dei beni oggetto del/i contratto/i di leasing.
    La  Societa'  di Leasing si dovra' impegnare a svolgere tutti gli
adempimenti    connessi    alla    delibera,   stipula   e   gestione
dell'operazione di leasing ed in particolare a curare:
      la  trasmissione  della delibera e della Sintesi di Valutazione
al Soggetto Agente;
      la stipula del/i contratto/i di leasing;
      il  trasferimento  all'utilizzatore del beneficio derivante dal
Finanziamento Agevolato mediante riduzione dei canoni di leasing;
      il pagamento della rata di rimborso del Finanziamento Agevolato
al  Soggetto Agente in misura proporzionale all'incasso dei canoni di
leasing;
      il recupero anche coattivo del Finanziamento Leasing.
                              Art. 10.
                       Tasso del Finanziamento
    Il  tasso  da  applicare  al Finanziamento Agevolato sara' quello
stabilito con il decreto.
    Il   tasso,   da   applicare   al   Finanziamento   Bancario,  ed
all'eventuale  Finanziamento  Bancario  Integrativo  sara' concordato
liberamente tra il Soggetto Finanziatore ed il Soggetto Beneficiario.
Analogamente  per  il Finanziamento Leasing, limitatamente alla parte
non  coperta dal Finanziamento Agevolato, il tasso da applicare sara'
concordato  liberamente  fra  la  Societa'  di  Leasing e il Soggetto
Beneficiario.
                              Art. 11.
            Oneri, spese e commissioni del Finanziamento
    La  CDP  pone  a  carico  del Soggetto Beneficiario gli oneri, le
spese  e le commissioni maturate per le attivita' svolte dal Soggetto
Agente per conto della CDP.
    Pertanto  tutti  gli  oneri,  spese e commissioni derivanti dalla
Convenzione  relativi  al  Finanziamento  sono  a carico del Soggetto
Beneficiario  ed  a  favore  del  Soggetto  Agente, ed in particolare
quelli relativi a:
      1.  la  stipula  del  Contratto  di Finanziamento e la relativa
acquisizione delle garanzie;
      2. ciascuna erogazione;
      3. la gestione annuale del Finanziamento;
      4. l'incasso di ciascuna rata anche di soli interessi;
      5. le modificazioni contrattuali,
con  esclusione  delle  spese relative alla gestione del contenzioso,
che  il  Soggetto  Agente  regolera'  separatamente  con la CDP ed il
Soggetto Finanziatore.
    Gli  importi  relativi  a  detti  oneri  spese e commissioni sono
liberamente  concordati  tra  il Soggetto Beneficiario ed il Soggetto
Agente   ed   indicate,  nei  valori  massimi,  nella  documentazione
informativa  prevista  dalla  normativa  in  materia  di  trasparenza
(delibera  CICR  4 marzo  2003  e  Istruz.  Vig.  Banca  d'Italia del
25 luglio 2003) e verranno pubblicati e periodicamente aggiornati sul
sito della CDP.
                              Art. 12.
                    Erogazione del Finanziamento
    L'erogazione del Finanziamento avviene, previa acquisizione delle
garanzie previste nella delibera e l'assolvimento di tutti i termini,
obblighi,   condizioni   e  quant'altro  previsto  nel  Contratto  di
Finanziamento,  a SAL cosi' come stabilito dal decreto di concessione
provvisoria  delle  agevolazioni  ovvero  dalla normativa della legge
Agevolativa,  in  relazione  allo stato di realizzazione del progetto
agevolato, e secondo le direttive del decreto.
    Le   singole   erogazioni   avverranno   in  misura  direttamente
proporzionale   agli   importi  del  Finanziamento  Agevolato  e  del
Finanziamento  Bancario nonche' dell'eventuale Finanziamento Bancario
Integrativo.
    Il  mancato  trasferimento  al  Soggetto  Agente  dell'importo di
spettanza  a  fronte  di  ogni erogazione, da parte della CDP e/o del
Soggetto  Finanziatore,  sara'  circostanza  idonea  a legittimare la
mancata erogazione.
                              Art. 13.
       Provvista dei fondi per l'erogazione del Finanziamento
    Sulla   base   dei   SAL   documentati,   inviati   dal  Soggetto
Convenzionato o dal Ministero, il Soggetto Agente richiedera' i fondi
relativi  alla  quota  di  Finanziamento  alla  CDP  ed  al  Soggetto
Finanziatore,  indicando la valuta con la quale dovranno essere messi
a disposizione del Soggetto Agente.
    I  fondi  verranno  messi a disposizione del Soggetto Agente e da
quest'ultimo   accreditati  al  Soggetto  Beneficiario  su  un  conto
corrente allo stesso intestato.
    Il  Soggetto Agente provvedera' a trasmettere semestralmente alla
CDP  un  tabulato  da cui risultino gli importi erogati nel periodo a
valere sui Finanziamenti Agevolati.
                              Art. 14.
                      Rientro del Finanziamento
    Il   Soggetto  Agente  provvedera'  ad  emettere  gli  avvisi  di
pagamento  e ad incassare alle scadenze di cui all'art. 8 le rate del
Finanziamento  e  provvedera'  a  trasferire  alla CDP ed al Soggetto
Finanziatore  le  quote  di  competenza,  secondo  le indicazioni del
decreto,  del  Finanziamento  tanto  in  linea  capitale che in linea
interessi.
                              Art. 15.
               Estinzione anticipata del Finanziamento
    Il   Soggetto   Beneficiario  avra'  la  facolta'  di  estinguere
anticipatamente,  anche  parzialmente,  il Finanziamento nel rispetto
dei  vincoli  previsti  dalla  vigente normativa di riferimento ed in
misura tale che sia sempre rispettata l'originaria proporzione tra il
Finanziamento  Agevolato e il Finanziamento, dietro corresponsione da
parte   del   medesimo   Soggetto   Beneficiario   della  commissione
contrattualmente  prevista  per  detta  evenienza  dal  Contratto  di
Finanziamento.
                              Art. 16.
                      Revoca delle agevolazioni
    In  caso di inadempienza da parte del Soggetto Beneficiario degli
obblighi  previsti  a  suo  carico  dal  decreto di concessione delle
agevolazioni  e/o dal Contratto di Finanziamento, quest'ultimo potra'
essere  risolto, con le conseguenze previste per questa evenienza dal
Contratto di Finanziamento.
                              Art. 17.
                              Diligenza
    I    soggetti    firmatari    della    Convenzione   garantiscono
reciprocamente    l'applicazione    dei    migliori    standard    di
professionalita'   richiesti   per  l'espletamento  delle  specifiche
attivita' a carico di ciascuna delle parti.
                              Art. 18.
                Azioni di recupero del Finanziamento
    Il Soggetto Agente procedera' al recupero del Finanziamento anche
in   via  coattiva,  fatte  salve  le  specificita'  del  leasing,  e
provvedera'  a  fornire semestralmente una informativa alla CDP ed al
Soggetto Finanziatore.
    Le spese relative a tale attivita' di recupero in sede giudiziale
saranno  preventivamente  concordate  ed  a  carico  della  CDP e del
Soggetto   Finanziatore  in  misura  proporzionale  alla  percentuale
originaria  di  partecipazione  in  linea capitale al Finanziamento e
verranno liquidate al Soggetto Agente semestralmente su presentazione
di  idonea documentazione. Tutte le somme recuperate sia dal debitore
principale  che  da  eventuali  terzi  garanti,  al netto delle spese
sostenute  per  tale  recupero,  saranno  ripartite  tra la CDP ed il
Soggetto   Finanziatore  in  misura  proporzionale  alla  percentuale
originaria  di  partecipazione in linea capitale al Finanziamento. Le
somme   recuperate   saranno   imputate  dalla  CDP  e  dal  Soggetto
Finanziatore   alla   copertura,  prioritariamente,  delle  spese  di
recupero  anche legali, quindi della quota interessi e, infine, della
quota capitale.
    Eventuali transazioni dovranno essere preventivamente autorizzate
dalla  CDP  e dal Soggetto Finanziatore. Analogamente dovranno essere
preventivamente  autorizzate  dalla CDP le transazioni della Societa'
di Leasing.
                              Art. 19.
                Scritture contabili del Finanziamento
    Al  fine  dell'accertamento  delle  somme  dovute faranno stato e
prova  nei  confronti  delle  parti che sottoscrivono la Convenzione,
dell'eventuale  Soggetto  Finanziatore e/o della Societa' di Leasing,
del  Soggetto  Beneficiario  e  suoi  garanti, in qualsiasi momento e
sede, i libri e le scritture contabili del Soggetto Agente.
                              Art. 20.
                       Clausola compromissoria
    Ogni  controversia  nascente  dalla Convenzione e' deferita ad un
collegio  di  cinque  arbitri  che  decide,  in  via  rituale secondo
diritto,  ai  sensi  degli  articoli 808  e  successivi del codice di
procedura civile.
    Il  soggetto  firmatario della Convenzione che intende promuovere
il  giudizio arbitrale lo comunica agli altri soggetti firmatari, con
atto  notificato  a  mezzo  di  ufficiale  giudiziario,  specificando
l'oggetto della domanda e nominando il proprio arbitro.
    Qualora  gli  altri  soggetti  firmatari, entro venti (20) giorni
dalla   predetta   notificazione,   non   procedano,  con  le  stesse
formalita',  alla  nomina del proprio arbitro, il soggetto firmatario
interessato  puo' chiedere che la nomina sia fatta dal Presidente del
Tribunale di Roma.
    Il  Presidente  del  Tribunale di Roma provvede alla nomina degli
arbitri  mancanti  per il completamento del collegio arbitrale, anche
nel caso in cui i soggetti firmatari siano inferiori a quattro.
    Il  Presidente  del  Tribunale  di  Roma nomina il Presidente del
collegio arbitrale.
                              Art. 21.
                       Durata e registrazione
    La  Convenzione  avra'  efficacia  dalla data di sottoscrizione e
sara'  valida  fino  al  .....,  ferma  restando l'applicazione della
medesima  ai  Finanziamenti  ancora in essere alla data di scadenza e
fino alla definitiva estinzione dei medesimi. Qualunque onere fiscale
derivante dalla Convenzione o che comunque dovesse derivare dalla sua
applicazione,  sara'  ripartito  in  parti  uguali  fra  la  CDP e il
Soggetto  Agente. La Convenzione sara' registrata a cura del Soggetto
Agente  e  le  spese  saranno  a  carico di CDP e del Soggetto Agente
stesso in misura pari.
                              Art. 22.
                        Elezione di domicilio
    Ai   fini   della   Convenzione   le   parti  eleggono  domicilio
rispettivamente:
      il Ministero, presso la propria sede in .....;
      la CDP, presso la propria sede in .....;
      il Soggetto Agente, presso la propria sede in .....;
      il Soggetto Convenzionato, presso la propria sede in ......
                              Art. 23.
                               Effetti
    La  Convenzione e' redatta in ..... originali ad un unico effetto
di legge.
                                                            Firme

Allegati
    1. Accordo CDP/Soggetto Finanziatore e/o Societa' di Leasing
    2. Mandato CDP/Soggetto Agente
    3. Mandato Interbancario
    4. Delibera del Soggetto Finanziatore
    5. Conferma Accordo
    6. Conferma Mandato Interbancario
    7. Sintesi di Valutazione
    8. Contratto di Provvista - Finanziamento Leasing
    9. Report semestrale di monitoraggio
    10. Contratto di Finanziamento


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