GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 253 DEL 29/10/2005


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 2005, n. 221 
Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del
consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonche' dei relativi
organi   disciplinari,   dell'ordine   degli   psicologi,   ai  sensi
dell'articolo  1,  comma  18,  della  legge  14 gennaio  1999,  n. 4,
dell'articolo  4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001,  n.  328 e dell'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  gli  articoli 87,  quinto comma, 117, commi secondo, lettera
g), e sesto della Costituzione;
  Visto  l'articolo  1,  comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4,
cosi'   come   modificato   dall'articolo  6,  comma 4,  della  legge
19 ottobre 1999, n. 370;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  4  del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 2001, n. 328;
  Visto l'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
  Sentito l'ordine professionale interessato;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 luglio 2005;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 ottobre 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                       Ambito di applicazione

  1.  Le  disposizioni  di  cui  al presente regolamento si applicano
all'ordine degli psicologi.
                               Art. 2.

Composizione   ed  elezione  dei  consigli  regionali  e  provinciali
                     dell'ordine degli psicologi

  1.  I  consigli regionali e provinciali dell'ordine degli psicologi
sono  formati  da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B
dei rispettivi albi pari a:
    a) sette,  se  il  numero  complessivo  degli iscritti non supera
cento;
    b) nove,  se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma
non cinquecento;
    c) undici,   se  il  numero  complessivo  degli  iscritti  supera
cinquecento ma non millecinquecento;
    d) quindici,  se  il  numero  complessivo  degli  iscritti supera
millecinquecento.
  2.  I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella
tabella  di  cui all'allegato 1, che fa parte integrante del presente
regolamento,  e  durano  in  carica  quattro  anni  dalla  data della
proclamazione.  I  consiglieri,  a decorrere dalla data di entrata in
vigore  del  presente regolamento, non possono essere eletti per piu'
di due volte consecutive.
  3.  I  consiglieri  regionali  e  provinciali rappresentano tutti i
professionisti  appartenenti  all'albo  e  sono eletti dagli iscritti
secondo le modalita' di cui al comma 4.
  4.  Il voto e' esercitato con le modalita' di cui agli articoli 20,
commi  1,  2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13; 21, commi 2 e 3; 22, commi 1, 3 e
4;  23;  24  e  25  della  legge  18 febbraio  1989,  n. 56. La prima
votazione  inizia  il sessantesimo giorno feriale successivo a quello
di indizione delle elezioni. L'eventuale seconda votazione inizia tra
il  sesto  ed il ventesimo giorno successivo alla prima votazione. In
caso   di  mancata  indizione  delle  elezioni  spetta  al  consiglio
nazionale   indirle.   Il   presidente   del  consiglio  regionale  o
provinciale   uscente,   con  il  provvedimento  di  indizione  delle
elezioni,  nomina  tra  gli  elettori non candidati il presidente, il
vice-presidente  ed  almeno due scrutatori del seggio elettorale. Gli
elettori  esercitano  il  diritto  di voto presso il seggio istituito
nella  sede  del  consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal
presidente del consiglio dell'ordine con il provvedimentodi indizione
delle elezioni. Le candidature sono indicate al consiglio dell'ordine
uscente  fino  a  venti  giorni prima della data fissata per la prima
votazione.  Il  consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione
presso  il seggio per l'intera durata delle elezioni. Nel caso in cui
non  siano  state  presentate  candidature  da parte di iscritti alla
sezione  B  dell'albo, ciascun iscritto alla sezione B e' eleggibile.
Ove  non  vi  siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono
eletti  tra  i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non
siano   state  presentate  candidature  da  parte  di  iscritti  alla
sezione A,  ciascun  iscritto  alla sezione A e' eleggibile. Non sono
ammesse  nuove  candidature  nel  tempo  intercorrente tra la prima e
l'eventuale  seconda  votazione.  E' fatta comunque salva la facolta'
dell'elettore di esprimere il proprio voto per un numero di candidati
che  non sia superiore ai tre quinti di quelli da eleggere. Eventuali
arrotondamenti sono calcolati per eccesso.
  5.  Il consiglio dell'ordine uscente provvede a spedire l'avviso di
convocazione  a  tutti  gli  iscritti  nell'albo,  esclusi  i sospesi
dall'esercizio della professione, per posta prioritaria o per telefax
o  a  mezzo  posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima
della  data  fissata  per  la prima votazione. L'avviso e', altresi',
pubblicato,   entro  il  predetto  termine,  sul  sito  internet  del
consiglio   nazionale.  L'avviso,  che  e'  comunicato  al  consiglio
nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e
dell'ora  di  inizio  e di chiusura delle operazioni di voto, nonche'
delle  procedure  elettorali  e  del  numero  degli iscritti alle due
sezioni dell'albo alla data di indizione delle elezioni medesime, che
costituisce  indice  di  riferimento per i calcoli di cui al presente
regolamento.
  6.   E'   ammessa   la  votazione  mediante  lettera  raccomandata.
L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente
timbrata  e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire
la scheda stessa, chiusa in una busta sulla quale e' apposta la firma
del  votante  autenticata nei modi di legge, nonche' la dichiarazione
che  la  busta  contiene  la  scheda  di votazione, al presidente del
seggio  presso  la sede del seggio medesimo. Il presidente del seggio
conserva   la   scheda   nella  sede  del  seggio  sotto  la  propria
responsabilita'.   Ove   sia  raggiunto  il  quorum  costitutivo,  il
presidente  del seggio, verificata e fattane constatare l'integrita',
apre  la  busta,  ne  estrae  la  scheda,  senza aprirla, e la depone
nell'urna.  Ove  non  sia  raggiunto  il quorum previsto per la prima
votazione,  il  voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del
calcolo  del  quorum  della  seconda  votazione.  L'iscritto  che  ha
esercitato  il voto per corrispondenza puo' votare personalmente alla
seconda votazione.
  7.  I  consigli  regionali  e  provinciali  eleggono,  tra i propri
componenti  iscritti  alla  sezione  A dell'albo, un presidente ed un
vice-presidente.   Il   consiglio   elegge  altresi',  tra  i  propri
componenti, un segretario ed un tesoriere.
                               Art. 3.

Composizione,   elezione   e   presidenza   del  consiglio  nazionale
                             dell'ordine

  1.  Il consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, composto ai
sensi  della  legge  18  febbraio  1989,  n.  56,  e' integrato dalla
rappresentanza  elettiva  della sezione B dell'albo determinata sulla
base della tabella di cui all'allegato 2, che fa parte integrante del
presente  regolamento.  Qualora  il  numero dei componenti di diritto
della   sezione   A   dovesse   subire   variazioni  in  applicazione
dell'articolo  6  della  predetta  legge,  il  numero  dei componenti
elettivi  della  sezione B sara' determinato sulla base della tabella
di   cui  all'allegato  3,  che  fa  parte  integrante  del  presente
regolamento.
  2.  I  consiglieri  del  consiglio  nazionale rappresentano tutti i
professionisti  iscritti  negli  albi tenuti dagli ordini regionali e
provinciali  e  restano  in carica quattro anni; i membri elettivi, a
decorrere  dalla  data di entrata in vigore del presente regolamento,
non possono essere eletti per piu' di due volte consecutive.
  3.  I  rappresentanti  della sezione B nel consiglio nazionale sono
eletti  dai consigli regionali e provinciali. Secondo quanto previsto
dalla  tabella  di  cui  all'allegato 4,  che fa parte integrante del
presente  regolamento,  a  ciascun  consiglio spetta un voto per ogni
cento  iscritti  o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un
voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni
trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.
  4.  Ai  fini  della elezione dei rappresentanti della sezione B nel
consiglio  nazionale, il Ministero della giustizia convoca i consigli
regionali e provinciali, indicando il giorno in cui gli stessi devono
riunirsi  per  procedere alle elezioni, che devono comunque svolgersi
entro   il   trentesimo   giorno  successivo  alla  data  dell'ultima
proclamazione  dei  risultati  delle  elezioni di cui all'articolo 2.
Ciascun  consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, i
nomi  degli  iscritti  nella  sezione B da eleggere tra coloro che si
sono  candidati  nel rispetto della procedura dicui al comma 5. Della
seduta   e'   redatto  apposito  verbale,  che  e'  sottoscritto  dai
consiglieri  che  vi  hanno partecipato, ed il presidente dell'ordine
trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta
dal  Ministero  della  giustizia con un numero di righe pari a quello
dei  consiglieri da eleggere ed il numero di voti spettanti a ciascun
ordine.  Si  considerano  non  apposti  i  nominativi trascritti dopo
quelli  corrispondenti  al  numero  dei  consiglieri  da eleggere. La
scheda e' immediatamente trasmessa per telefax al predetto Ministero.
Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti
spettanti all'ordine.
  5.  Le  candidature sono comunicate al consiglio nazionale entro il
termine  stabilito  dal  Ministero  della  giustizia  nell'avviso  di
convocazione  di  cui al comma 4. Entro le successive quarantotto ore
il  consiglio  nazionale  provvede  a  pubblicare  le candidature sul
proprio  sito  internet.  Nel  caso in cui non siano state presentate
candidature  da  parte  di  iscritti alla sezione B, ciascun iscritto
alla sezione B e' eleggibile.
  6.  In  caso di parita' e' preferito il candidato che abbia maggior
anzianita'  di  iscrizione  all'albo e, tra coloro che abbiano uguale
anzianita', il maggiore di eta'.
  7.  Il  Ministero della giustizia provvede alla proclamazione degli
eletti mediante decreto avente natura non regolamentare.
  8.  I  consiglieri elettivi che sono venuti a mancare per qualsiasi
causa  sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che
per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine.
  9.  Il consiglio nazionale elegge, tra i propri componenti iscritti
nella  sezione  A  dell'albo, un presidente ed un vice-presidente. Il
consiglio  elegge altresi', tra i propri componenti, un segretario ed
un tesoriere.
                               Art. 4.

                      Procedimenti disciplinari

  1.  Fatto  salvo quanto previsto dall'ordinamento professionale per
l'istruttoria, il consiglio regionale o provinciale dell'ordine degli
psicologi,  composto  dai  consiglieri  appartenenti alla sezione del
professionista assoggettato al procedimento, giudica gli iscritti.
  2.  Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo
sia   inferiore   a   tre,   il  consiglio  giudica  in  composizione
monocratica, nella persona del consigliere con maggiore anzianita' di
iscrizione nella sezione B dell'albo.
  3.  In  caso di parita' di voti, prevale quello del consigliere con
maggiore  anzianita'  di  iscrizione.  Tale  disposizione  si applica
qualora  il  numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo
sia almeno pari a tre.
  4.  In  mancanza  di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo,
giudica  il  consiglio  territorialmente  piu' vicino che abbia tra i
suoi  componenti  almeno  un consigliere iscritto alla stessa sezione
dell'albo.  Ove  tale  criterio risulti inapplicabile per mancanza di
rappresentanti iscritti alla sezione B dell'albo giudica il consiglio
al  quale  appartiene  l'incolpato,  anche se composto esclusivamente
dagli appartenenti alla sezione A.
                               Art. 5.

                             Abrogazioni

  1.  Sono  abrogate le seguenti disposizioni della legge 18 febbraio
1989,  n. 56: l'articolo 12, comma 1, l'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6
e  10,  l'articolo  21,  comma  1,  l'articolo  22,  comma 2, nonche'
l'articolo  28,  comma  1,  limitatamente  al  periodo: "Esso dura in
carica tre anni.", e comma 3.
                               Art. 6.

                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 25 ottobre 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
                              Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2005

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 309
                                                          
 Allegato 1
                                    
(previsto dall'art. 2, comma 2)

Alelgato pag. 7

Allegato 2
                                      
(previsto dall'art. 3, comma 1)

Alelgato pag. 8

Allegato 3
                     
(previsto dall'art. 3, comma 1, secondo periodo)

Alelgato pag. 9
Alelgato pag. 10
Alelgato pag. 11
 

Allegato 4
                     
(previsto dall'art. 3, comma 3, secondo periodo)

Alelgato pag. 12
Alelgato pag. 13


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