GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 233 DEL 6/10/2005

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 191 
Ripubblicazione  del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
191,  recante:  "Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce
norme  di  qualita'  e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la
lavorazione,  la  conservazione e la distribuzione del sangue umano e
dei   suoi  componenti",  corredato  delle  relative  note.  (Decreto
legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
221 del 22 settembre 2005).
Avvertenza:
    Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
19 agosto  2005,  n.  191,  corredato  delle  relative note, ai sensi
dell'art.  8,  comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati
il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526;
  Vista   la  direttiva  2002/98/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualita' e di
sicurezza   per   la  raccolta,  il  controllo,  la  lavorazione,  la
conservazione  e  la  distribuzione  del  sangue  umano  e  dei  suoi
componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE;
  Vista  la  legge  31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. (Legge comunitaria 2003);
  Visti  i decreti legislativi 24 febbraio 1997, n. 46, e 8 settembre
2000, n. 332;
  Vista  la  legge  4 maggio  1990, n. 107, recante disciplina per le
attivita'   trasfusionali   relative  al  sangue  umano  ed  ai  suoi
componenti, e per la produzione di plasmaderivati;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente
riordino  della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 17 luglio 1997, n. 308,
concernente  regolamento  recante norme per la disciplina dei compiti
di  coordinamento  a  livello nazionale delle attivita' dei centri di
coordinamento e compensazione in materia di sangue ed emoderivati;
  Visto  il decreto del Ministro della sanita' in data 1° marzo 2000,
recante  adozione  del  progetto relativo al piano nazionale sangue e
plasma   per   il  triennio  1999-2001,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2000;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
1° settembre  2000,  recante  approvazione  dell'Atto  di indirizzo e
coordinamento  in  materia  di  requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi  minimi,  per  l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie
relative  alla  medicina  trasfusionale,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' in data 7 settembre
2000,    recante    disposizioni    relative    all'importazione    e
all'esportazione  di  sangue  e di emocomponenti per uso terapeutico,
diagnostico  e  profilattico,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
248 del 23 ottobre 2000;
  Visto  il  decreto  del Ministro della salute in data 3 marzo 2005,
recante  caratteristiche  e  modalita' per la raccolta di sangue e di
emocomponenti,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  85  del
13 aprile 2005;
  Visto  il  decreto  del Ministro della salute in data 3 marzo 2005,
concernente   protocolli   per  l'accertamento  della  idoneita'  del
donatore  di  sangue  e  di  emocomponenti, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 85 del 13 aprile 2005;
  Acquisito  il  parere  della  Commissione nazionale per il servizio
trasfusionale nella riunione del 21 settembre 2004;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari
esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e per gli
affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
Capo I 
Disposizioni generali 
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1. Il presente decreto stabilisce norme di qualita' e sicurezza del
sangue  umano e dei suoi componenti, al fine di assicurare un elevato
livello di protezione della salute umana.
                               Art. 2.
                        Campo di applicazione
  1.  Il presente decreto si applica alla raccolta e al controllo del
sangue  umano e dei suoi componenti, a qualunque uso siano destinati,
nonche' alla lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione
degli stessi qualora siano destinati alla trasfusione.
  2.  Al  sangue  umano  ed ai suoi componenti che vengano raccolti e
controllati  per  essere  utilizzati  esclusivamente  in  trasfusioni
autologhe  e  siano  chiaramente indicati in quanto tali si applicano
requisiti  conformi  alla  normativa di cui all'articolo 26, comma 1,
lettera g).
  3.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non si applicano alle
cellule staminali del sangue.
                               Art. 3.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) "sangue": il sangue intero prelevato da un donatore e trattato
per la trasfusione o per l'elaborazione di prodotti derivati;
    b) "componenti  del  sangue"  o "emocomponenti": i componenti del
sangue  (globuli  rossi,  globuli  bianchi,  piastrine,  plasma)  che
possono essere preparati a fini terapeutici con vari metodi;
    c) "prodotto del sangue": qualunque prodotto terapeutico derivato
dal sangue o dal plasma umano;
    d) "trasfusione   autologa":   la  trasfusione  di  sangue  o  di
emocomponenti  ottenuta  attraverso predeposito, in cui il donatore e
il ricevente sono la stessa persona;
    e) "servizio   trasfusionale":   le   strutture   previste  dalla
normativa  vigente  secondo  i  modelli  organizzativi regionali, ivi
comprese   eventuali  unita'  di  medicina  trasfusionale,  che  sono
responsabili  sotto  qualsiasi aspetto della raccolta e del controllo
del sangue umano e dei suoi componenti, quale ne sia la destinazione,
nonche'    della    lavorazione,   conservazione,   distribuzione   e
assegnazione quando gli stessi sono destinati alla trasfusione;
    f) "unita'  di  raccolta":  strutture  incaricate della raccolta,
previa  autorizzazione  delle regioni o province autonome competenti,
gestite anche dalle Associazioni del volontariato del sangue sotto la
responsabilita'  tecnico-organizzativa  del servizio trasfusionale di
riferimento;
    g) "incidente  grave":  qualunque  evento negativo collegato alla
raccolta,  al  controllo,  alla lavorazione, alla conservazione, alla
distribuzione  e  alla assegnazione di sangue e di emocomponenti, che
puo'  provocare  la  morte  o  determinare condizioni suscettibili di
mettere  in  pericolo la vita o di produrre invalidita' o incapacita'
del   donatore   o  del  paziente  o  che  ne  determina  o  prolunga
l'ospedalizzazione o la morbilita';
    h) "reazione   indesiderata  grave":  la  risposta  inattesa  del
donatore o del paziente, connessa con la raccolta o la trasfusione di
sangue  e  di emocomponenti, che provoca la morte o mette in pericolo
la  vita  o  produce  invalidita'  o  incapacita'  del donatore o del
paziente   ovvero   determina  o  prolunga  l'ospedalizzazione  o  la
morbilita';
    i) "rilascio  di  emocomponenti":  l'operazione  che  consente di
liberare  dalla  quarantena  componenti del sangue mediante sistemi e
procedure  idonei  ad  assicurare  che il prodotto finito soddisfi le
condizioni previste per il rilascio;
    l)  "esclusione":  la sospensione dell'idoneita' di una persona a
donare   sangue   o   emocomponenti;  tale  sospensione  puo'  essere
definitiva o temporanea;
    m) "distribuzione":  la  cessione di sangue o di emocomponenti ad
altri  servizi  trasfusionali e a produttori di derivati del sangue e
del  plasma. E' esclusa dalla distribuzione l'assegnazione del sangue
o dei suoi componenti a scopo di trasfusione;
    n) "assegnazione":   attribuzione  al  paziente  di  determinate,
specifiche   unita'   di   sangue   o   di  emocomponenti  per  l'uso
trasfusionale;
    o) "emovigilanza":   insieme   delle  procedure  di  sorveglianza
organizzate  relative  agli  incidenti  o  alle reazioni indesiderate
gravi  o  inaspettate  dei  donatori  o  dei  riceventi,  nonche'  al
controllo epidemiologico dei donatori;
    p) "ispezione":  controllo  ufficiale  e obiettivo, effettuato in
conformita'  a  norme  esistenti  al fine di valutare il rispetto del
presente  decreto  e  di  altre  normative  pertinenti  e volto anche
all'individuazione di problemi.
                               Art. 4.
                            Applicazione
  1.  Il  Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanita', le
regioni   e   le  province  autonome,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, e il Ministero della difesa per il servizio trasfusionale
di  cui  all'articolo 20, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107,
sono  le  Autorita' responsabili del rispetto dei requisiti di cui al
presente decreto.
Capo II 
Compiti delle regioni e delle province autonome 
                               Art. 5.
      Autorizzazione e accreditamento dei servizi trasfusionali
  1.  Le  attivita'  relative alla raccolta e al controllo del sangue
umano e degli emocomponenti, a qualunque uso siano destinati, nonche'
alla  loro  lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione,
ove  siano destinati alla trasfusione, sono effettuate unicamente dai
servizi trasfusionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), che
abbiano  ottenuto,  ai  sensi  della normativa vigente e del presente
decreto,  l'autorizzazione  e l'accreditamento come previsto da parte
della regione o provincia autonoma.
  2.  Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento,
il  servizio  trasfusionale  fornisce  alla  regione o alla provincia
autonoma  le  informazioni dalla stessa richieste in attuazione della
normativa vigente.
  3.  La  regione  o la provincia autonoma, previo accertamento della
conformita'  del  servizio  trasfusionale  ai  requisiti previsti, ai
sensi  della  normativa  vigente e del presente decreto, ne autorizza
l'esercizio delle attivita' consentite prescrivendone le condizioni.
  4.  Ogni  modifica  sostanziale  delle  attivita'  di  un  servizio
trasfusionale  e'  subordinata  a  preventiva autorizzazione da parte
della regione o della provincia autonoma.
  5.  La  regione  o la provincia autonoma puo' sospendere o revocare
l'autorizzazione   e   l'accreditamento  del  servizio  trasfusionale
qualora  l'ispezione  o le misure di controllo attuate dimostrino che
lo stesso non soddisfa i requisiti previsti.
                               Art. 6.
                   Ispezioni e misure di controllo
  1.  Le  regioni e le province autonome, in adempimento del presente
decreto  e  delle  altre disposizioni in materia vigenti, organizzano
ispezioni   e   adeguate   misure   di  controllo  presso  i  servizi
trasfusionali per verificarne la rispondenza ai requisiti previsti.
  2. Dette ispezioni o misure di controllo sono eseguite a intervalli
di tempo regolari a distanza non superiore a due anni.
  3. Il personale incaricato dalle Autorita' competenti di effettuare
tali ispezioni e misure di controllo, ha il potere di:
    a) ispezionare  nel  proprio territorio i servizi trasfusionali e
le strutture che ai sensi della normativa vigente sono incaricate dal
titolare  dell'autorizzazione  e  dell'accreditamento  di  effettuare
procedimenti  di  valutazione  e  controllo  secondo quanto stabilito
dall'articolo 16;
    b) prelevare campioni a fini di esame ed analisi;
    c) esaminare    qualunque    documento    riguardante   l'oggetto
dell'ispezione,  nel  rispetto delle disposizioni vigenti che pongano
limiti a tale potere per quanto riguarda le descrizioni dei metodi di
preparazione.
  4.  Le regioni e le province autonome organizzano ispezioni e altre
misure  di  controllo  adeguate in caso di incidenti gravi o reazioni
indesiderate gravi o sospetti in tale senso.
  5.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo III 
Disposizioni sui servizi trasfusionali 
                               Art. 7.
                        Persona responsabile
  1.   La  persona  responsabile  del  servizio  trasfusionale,  come
definito  alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3, ha le seguenti
responsabilita':
    a) garantire  che ciascuna unita' di sangue o di emocomponenti, a
qualunque  uso  destinata, sia raccolta e controllata e, se destinata
alla  trasfusione,  sia lavorata, conservata, distribuita e assegnata
conformemente alle norme vigenti;
    b) fornire   le  informazioni  necessarie  per  le  procedure  di
autorizzazione e accreditamento;
    c) assicurare  che il servizio trasfusionale soddisfi i requisiti
di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
  2.  La persona responsabile di cui al comma 1, possiede i requisiti
previsti  dalla  normativa vigente per le funzioni di responsabilita'
in materia di medicina trasfusionale.
  3.  Le  funzioni  di  cui  al  comma 1, nei casi e con le modalita'
previsti  dalla  normativa  vigente, possono essere delegate ad altro
personale  addetto  al  servizio  trasfusionale,  in  possesso  delle
qualificazioni di formazione ed esperienza previste nel comma 2.
  4.  L'Azienda  sanitaria  comunica  alla  regione  o alla provincia
autonoma   il   nome   della   persona   responsabile   del  servizio
trasfusionale  e,  nei  casi  di  cui  al  comma 3, il nominativo del
delegato.
  5.  L'unita'  di  raccolta  definita  alla  lettera  f) del comma 1
dell'articolo  3,  comunica  alle  regioni  o  province  autonome  il
nominativo  della persona responsabile, come previsto dalle normative
vigenti  regionali, in tema di autorizzazione e di accreditamento. La
persona  responsabile  possiede  il  diploma  di laurea in medicina e
chirurgia  ed esperienza pratica post-laurea di almeno due anni nelle
unita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti.
  6.  Qualora  la persona responsabile debba essere temporaneamente o
permanentemente sostituita, l'Azienda sanitaria ovvero l'Associazione
dei  donatori  volontari  di  sangue  di riferimento, ciascuno per la
propria  competenza,  comunica alla regione o alla provincia autonoma
il  nome  del  nuovo  responsabile  e  la  data  di  assunzione delle
funzioni.
                               Art. 8.
                              Personale
  1. Il personale che interviene nella raccolta, nel controllo, nella
lavorazione,   nella   conservazione,  nella  distribuzione  e  nella
assegnazione  del  sangue  umano  e  degli  emocomponenti possiede le
qualificazioni  previste  dalla  normativa  vigente per svolgere tali
funzioni   e   riceve,   in   tempo  opportuno,  adeguata  formazione
professionale, periodicamente aggiornata.
Capo IV 
Gestione della qualita' 
                               Art. 9.
                         Sistema di qualita'
  1.  Le regioni e le province autonome adottano le misure necessarie
perche'  i servizi trasfusionali e le unita' di raccolta istituiscano
e  mantengano  un  sistema  di  qualita' basato sui principi di buona
prassi e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
                              Art. 10.
                           Documentazione
  1. Presso i servizi trasfusionali, ai sensi della normativa vigente
e  del  presente  decreto viene curata la conservazione dei documenti
relativi  alle procedure operative e alle linee guida, dei manuali di
formazione  e  di  riferimento,  nonche'  dei  moduli  di  rapporto o
resoconti.
  2.  Il personale incaricato di eseguire le ispezioni e le misure di
controllo  di  cui  all'articolo 6, ha accesso ai documenti di cui al
comma 1.
                              Art. 11.
                         Tenuta dei registri
  1. Presso i servizi trasfusionali e le unita' di raccolta, ai sensi
della  normativa  vigente  e  del  presente  decreto  viene curata la
registrazione  e  la  conservazione  dei  dati  e  delle informazioni
prescritte ai fini del Registro nazionale e regionale sangue e plasma
e dell'allegato I al presente decreto, degli esami per la validazione
biologica delle unita' di sangue ed emocomponenti di cui all'allegato
III, nonche' di quanto indicato all'articolo 26, comma 1, lettere b),
c) e d), per i periodi di tempo previsti dalla normativa vigente.
  2.  Le  regioni  e  le  province autonome e l'Istituto superiore di
sanita',  ciascuno  per  quanto  di competenza, conservano i registri
relativi  ai  dati  di  cui  agli articoli 5, 6, 7 e 13, ricevuti dai
servizi trasfusionali.
Capo V 
Emovigilanza 
                              Art. 12.
                           Tracciabilita'
  1.  Per  ciascuna  unita'  di  sangue  o di emocomponenti raccolta,
controllata,   lavorata,   conservata,   rilasciata,   distribuita  e
assegnata  e'  assicurata la tracciabilita' del percorso dal donatore
al  ricevente  e  viceversa.  A  tale  fine  i  servizi trasfusionali
istituiscono,  conformemente alle disposizioni vigenti e all'articolo
26,  comma  1,  lettera  a),  un  sistema  di identificazione di ogni
singola  donazione  di  sangue  e  di  ciascuna unita' di sangue o di
emocomponenti  in  modo  da  garantire  la  sicura tracciabilita' del
donatore,   della  trasfusione  e  del  ricevente.  Il  sistema  deve
identificare  senza possibilita' di errore ciascuna donazione singola
e tipo di emocomponente.
  2.  Per  ciascuna  unita' di sangue o di emocomponenti importata da
Paesi  terzi, i servizi trasfusionali garantiscono un pari livello di
tracciabilita' del percorso.
  3.  Ogni unita' di sangue o di emocomponenti raccolta, controllata,
lavorata, conservata, rilasciata, distribuita, assegnata, deve essere
conforme  al  sistema  di  identificazione  di  cui  al  comma  1, ed
etichettata secondo quanto indicato all'allegato II.
  4.  I  dati  necessari  ai  fini della completa tracciabilita' sono
conservati per almeno trenta anni.
                              Art. 13.
       Notifica di incidenti e di reazioni indesiderate gravi
  1. Qualunque incidente grave, sia esso dovuto ad evento accidentale
o  ad errore, connesso alla raccolta, al controllo, alla lavorazione,
alla conservazione, alla distribuzione e alla assegnazione del sangue
o   di  emocomponenti,  che  puo'  influire  sulla  loro  qualita'  e
sicurezza,  nonche'  qualunque  reazione indesiderata grave osservata
durante  o  dopo  la  trasfusione  che  possa  avere attinenza con la
qualita'  e  sicurezza del sangue e dei suoi componenti, o con errore
umano,   e'   notificato  alla  regione  o  alla  provincia  autonoma
interessata  che  a  sua  volta lo notifica all'Istituto superiore di
sanita'.
  2.  I  servizi  trasfusionali  stabiliscono una procedura accurata,
efficace  e verificabile per ritirare dalla distribuzione il sangue e
gli  emocomponenti  associati  alla  notifica di cui al comma 1, e ne
curano l'attuazione.
  3.  Gli  incidenti  gravi  e  le  reazioni  indesiderate gravi sono
notificati con procedura conforme al disposto di cui all'articolo 26,
comma 1, lettera i).
Capo VI 
Disposizioni relative alla qualita' e alla sicurezza 
del sangue e degli emocomponenti 
                              Art. 14.
            Informazioni da fornire ai candidati donatori
  1.  Il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per
i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta
provvedimenti   affinche'   i  candidati  donatori  di  sangue  e  di
emocomponenti  ricevano  adeguate  informazioni  come  previsto dalle
disposizioni   relative   ai   protocolli  per  l'accertamento  della
idoneita'  del  donatore  di  sangue  e di emocomponenti, coerenti al
disposto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b).
                              Art. 15.
            Informazioni richieste ai candidati donatori
  1.  Il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per
i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta
provvedimenti  per  garantire  che  i  candidati  donatori, una volta
espressa  la volonta' di donare sangue o emocomponenti, forniscano al
centro  trasfusionale le informazioni previste dalle disposizioni sui
protocolli  per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue
e  di  emocomponenti,  coerenti  al  disposto di cui all'articolo 26,
comma 1, lettera c).
                              Art. 16.
                       Idoneita' del donatore
  1.  Il servizio trasfusionale assicura l'attuazione di procedure di
valutazione  per  tutti  i donatori di sangue e di emocomponenti e il
rispetto  dei  criteri  per  le  donazioni  richiesti dalla normativa
vigente,  coerenti  con  il disposto di cui all'articolo 26, comma 1,
lettera d).
  2.  I risultati della valutazione e del controllo del donatore sono
documentati  e  al  predetto  viene  comunicato  qualsiasi  risultato
anomalo.
                              Art. 17.
                       Selezione del donatore
  1.  La  selezione  del  donatore  e'  eseguita secondo la procedura
prevista  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia di protocolli per
l'accertamento   della   idoneita'   del  donatore  di  sangue  e  di
emocomponenti.
                              Art. 18.
             Donazione volontaria e gratuita del sangue
  1.  Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome, in
collaborazione  con  le  Associazioni  e  le Federazioni dei donatori
volontari  di  sangue  e con il Ministero della difesa, adottano, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, misure per promuovere
la  donazione  del  sangue e dei suoi componenti, che e' volontaria e
non remunerata.
  2. Il Ministero della salute, entro i due anni successivi alla data
di entrata in vigore della direttiva 2002/98/CE e in seguito ogni tre
anni, presenta alla Commissione europea una relazione sulle misure di
cui al comma 1.
                              Art. 19.
                      Controllo delle donazioni
  1.  I  servizi trasfusionali garantiscono che ciascuna donazione di
sangue o di emocomponenti sia controllata in conformita' ai requisiti
previsti dall'allegato III.
  2.  Il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dirama le
opportune istruzioni tecniche affinche' il sangue e gli emocomponenti
importati rispondano ai requisiti di cui all'allegato III.
                              Art. 20.
        Modalita' di conservazione, trasporto e distribuzione
  1.  I  servizi  trasfusionali  garantiscono  che  le  modalita'  di
conservazione,   trasporto   e   distribuzione   del   sangue   e  di
emocomponenti  siano conformi alle disposizioni vigenti, coerenti con
il disposto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e).
                              Art. 21.
            Requisiti di qualita' e di sicurezza relativi
                   al sangue e agli emocomponenti
  1.   I   servizi  trasfusionali  garantiscono  la  rispondenza  dei
requisiti di qualita' e di sicurezza del sangue e degli emocomponenti
ai  parametri elevati richiesti dalla normativa vigente, coerente con
il disposto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera f).
                              Art. 22.
                             Formazione
  1.  L'attivita'  di  formazione  nel  settore ispettivo, anche allo
scopo  di  promuovere  l'armonizzazione  dei  criteri  ispettivi, per
l'attuazione e verifica del sistema di qualita' e per l'emovigilanza,
e' garantita dalle strutture a cio' preposte dalla normativa vigente,
con   l'impiego   esclusivo   delle   risorse  finanziarie,  umane  e
strumentali  gia'  disponibili a legislazione vigente, senza maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Capo VII 
Protezione dei dati 
                              Art. 23.
           Protezione dei dati e tutela della riservatezza
  1.  Tutti  i  dati, comprese le informazioni di carattere genetico,
raccolti  ai sensi del presente decreto e delle disposizioni vigenti,
a  cui  hanno  accesso  terzi, sono resi anonimi, in modo tale che il
donatore non sia piu' identificabile.
  2. A tale fine e' garantito che:
    a) sono  adottate  misure  di  protezione  dei  dati  e misure di
salvaguardia  per  prevenire  aggiunte,  soppressioni o modifiche non
autorizzate  negli  archivi  riguardanti i donatori o nei registri di
donatori esclusi, o trasferimenti indebiti di informazioni;
    b) sono poste in essere procedure volte a risolvere le divergenze
tra i dati;
    c) non avviene alcuna divulgazione indebita di tali informazioni,
garantendo al tempo stesso la tracciabilita' delle donazioni.
Capo VIII 
Relazioni e sanzioni 
                              Art. 24.
                              Relazioni
  1.  Il  Ministero  della  salute presenta alla Commissione europea,
entro  il secondo anno da quello di entrata in vigore della direttiva
e successivamente ogni tre anni, una relazione sulle attivita' svolte
in  riferimento al presente decreto, comprendente un rendiconto sulle
misure adottate per le ispezioni e il controllo.
  2.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  sono  stabiliti  modalita' e tempi per corrispondere ai
disposti del comma 1.
                              Art. 25.
                              Sanzioni
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave reato, chiunque
preleva,   procura,   raccoglie,  conserva,  lavora,  distribuisce  o
assegna,  sangue  o emocomponenti, al di fuori delle strutture di cui
all'articolo   3,   lettere   e)   ed   f),  o  senza  le  prescritte
autorizzazioni  e'  punito,  quando  si  configura un pericolo per la
salute  umana, con l'arresto da sei mesi ad un anno e quattro mesi, e
con  l'ammenda  da  euro  5.500  ad  euro  55.000.  Se si verifica un
pericolo  per la vita umana, la pena e' aumentata fino a un terzo. Se
il  colpevole e' persona che esercita una professione sanitaria, alla
condanna segue l'interdizione dall'esercizio della professione per un
periodo da uno a due anni.
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca piu' grave reato, la persona
responsabile di una delle strutture di cui all'articolo 3, lettere e)
ed  f),  che delega lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo
7,  comma  1,  a  persona che non possiede le qualificazioni previste
dall'articolo  7,  commi  2 e 5, e' punita con l'arresto da uno a sei
mesi,  e con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 25.000. Alla stessa pena
e'  assoggettato  il  delegato  privo  delle qualificazioni, se abbia
esercitato le funzioni.
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca piu' grave reato, la persona
responsabile di una delle strutture di cui all'articolo 3, lettere e)
ed  f),  o il suo legittimo delegato, che non svolge una o piu' delle
funzioni  di  cui all'articolo 7, comma 1, e' punito con l'arresto da
quattro a dodici mesi, o con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
Salvo  che  il  fatto  costituisca piu' grave reato, chiunque pone la
persona  responsabile  di  una delle strutture di cui all'articolo 3,
lettere  e)  ed  f),  in  condizione  di non poter svolgere una delle
funzioni  di  cui all'articolo 7, comma 1, e' punito con l'arresto da
quattro a dodici mesi, o con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
  4.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave reato, chiunque
richiede  a persona che non possiede le qualificazioni previste dalla
normativa  vigente,  di  intervenire  nella  raccolta, nel controllo,
nella  lavorazione,  nella conservazione, nella distribuzione e nella
assegnazione  del  sangue  umano e degli emocomponenti, e' punito con
l'arresto  da  due  a sei mesi, o con l'ammenda da euro 5.000 ad euro
15.000. Se l'intervento si verifica, la pena e' aumentata.
  5.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la persona che
interviene  nella  raccolta,  nel controllo, nella lavorazione, nella
conservazione,  nella  distribuzione  e nella assegnazione del sangue
umano  e  degli  emocomponenti,  senza  possedere  le  qualificazioni
previste  dalla  normativa  vigente  per  svolgere tali attivita', e'
punito con l'arresto da due a sei mesi, o con l'ammenda da euro 5.000
ad euro 15.000.
  6.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave reato, chiunque
impedisca  oppure ostacoli, in qualsiasi modo, il compimento da parte
del personale incaricato delle attivita' di cui all'articolo 6, comma
3,  o  non assicuri la dovuta collaborazione, e' punito con l'arresto
da uno a sei mesi, o con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 30.000.
  7.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave reato, chiunque
preleva,   procura,   raccoglie,  conserva,  lavora,  distribuisce  o
assegna,  sangue  o emocomponenti, al di fuori di una delle strutture
di  cui  all'articolo  3,  lettere  e)  ed  f), o senza le prescritte
autorizzazioni,  e'  punito  con  l'arresto  da uno a sei mesi, o con
l'ammenda  da  euro  3.000 ad euro 25.000. Se il fatto e' commesso da
persona  che  esercita una professione sanitaria, alla condanna segue
l'interdizione dall'esercizio della professione da due a sei mesi.
  8.  Salvo  che  il  fatto  costituisca piu' grave reato, la persona
responsabile di una delle strutture di cui all'articolo 3, lettere e)
ed  f),  o il suo legittimo delegato, e la persona che pone in essere
la  condotta,  in  caso  di  violazione delle prescrizioni imposte ai
sensi  dell'articolo  5,  comma 3, sono puniti con l'arresto da uno a
tre  mesi, o con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 15.000. Salvo che il
fatto   costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque  pone  la  persona
responsabile di una delle strutture di cui all'articolo 3, lettere e)
ed  f),  in condizione di non poter adempiere le prescrizioni imposte
ai  sensi  dell'articolo 5, comma 3, e' punito con l'arresto da uno a
tre mesi, o con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 15.000.
  9. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di
una delle strutture di cui all'articolo 3, lettere e) ed f), o il suo
legittimo delegato che, essendosi verificata una modifica sostanziale
delle   attivita',   continua   ad   operare   senza   la  preventiva
autorizzazione  da rilasciarsi  ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e'
punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 25.000.
  10.  Salvo  che il fatto costituisca reato, la persona responsabile
di  una delle strutture di cui all'articolo 3, lettere e) ed f), o il
suo  legittimo  delegato,  che  non  provvede agli adempimenti di cui
all'articolo  16, commi 1 e 2, all'articolo 17, comma 1, all'articolo
19,  comma 1,  all'articolo  20,  comma  1, all'articolo 21, comma 1,
all'articolo   23,   commi   1   e  2,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.
  11.  Chiunque  cede il proprio sangue o i suoi componenti a fini di
lucro  e' punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro
10.000.
  12.  Le  Autorita' sanitarie territorialmente competenti dispongono
la    sospensione   cautelare   dell'attivita'   di   una   struttura
trasfusionale non autorizzata.
Capo IX 
Disposizioni finali 
                              Art. 26.
                Requisiti tecnici e loro adeguamento
                 al progresso tecnico e scientifico
  1. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento  e di Bolzano, recepisce le disposizioni per l'adeguamento dei
requisiti  tecnici  nelle materie di seguito elencate, come stabilito
con  procedura  prevista  in  ambito  europeo, al progresso tecnico e
scientifico:
    a) requisiti in materia di tracciabilita' del percorso;
    b) informazioni da fornire ai donatori;
    c) informazioni    da    richiedere    ai    donatori,   comprese
l'identificazione, gli antecedenti medici e la firma del donatore;
    d) requisiti  relativi  all'idoneita' dei donatori di sangue e di
plasma e al controllo del sangue donato che comprendono:
      1) criteri di esclusione definitiva ed eventuali deroghe;
      2) criteri di esclusione temporanea;
    e) requisiti   per   la   conservazione,   il   trasporto   e  la
distribuzione;
    f) requisiti  di qualita' e sicurezza del sangue e dei componenti
del sangue;
    g) requisiti applicabili alle trasfusioni autologhe;
    h) norme  e  specifiche  comunitarie  relative  a  un  sistema di
qualita' per le strutture trasfusionali;
    i) procedura   comunitaria  di  notifica  di  gravi  incidenti  o
reazioni indesiderate gravi e modulo della notifica.
                              Art. 27.
      Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma
  1.  Alla  raccolta  e al controllo del sangue e del plasma umani da
utilizzare  per  la  produzione  di  medicinali,  si  applica  quanto
disposto dal presente decreto.
                              Art. 28.
                          Fase transitoria
  1.  Le regioni e le province autonome adeguano le proprie normative
ai principi contenuti nel presente decreto entro l'8 novembre 2005.
                              Art. 29.
                       Clausola di cedevolezza
  1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materia
di  competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento
della direttiva 2002/98/CE, si applicano fino alla data di entrata in
vigore  della  normativa  di  attuazione  adottata,  nel rispetto dei
vincoli   derivanti   dall'ordinamento  comunitario  e  dei  principi
fondamentali  desumibili  dal presente decreto, da ciascuna regione e
provincia autonoma.
                              Art. 30.
                 Clausola di invarianza degli oneri
  1.  Dalle  disposizioni  del  presente  decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
                                                           Allegato I
                                 (previsto dall'articolo 11, comma 1)
            RELAZIONE SULLA ATTIVITA' SVOLTA DAL SERVIZIO
                 TRASFUSIONALE NELL'ANNO PRECEDENTE
  La relazione annuale contiene tra l'altro le seguenti informazioni:
    numero totale di donatori di sangue e componenti del sangue;
    numero totale di donazioni;
    elenco  aggiornato  dei  servizi  trasfusionali e delle unita' di
raccolta;
    numero totale di donazioni di sangue intero non utilizzate;
    numero di ciascun componente prodotto e distribuito;
    incidenza  e  grado  di  diffusione  dei  marcatori  di infezioni
trasmissibili  con  la  trasfusione  presso  i  donatori  di sangue e
componenti del sangue;
    numero di prodotti richiamati;
    numero di incidenti e reazioni indesiderate gravi registrato.
                                                          Allegato II
                                 (previsto dall'articolo 12, comma 3)
                REQUISITI IN MATERIA DI ETICHETTATURA
  Si   fa  riferimento  alla  normativa  vigente,  prevedendo,  oltre
all'indicazione  della composizione e del volume degli anticoagulanti
e delle soluzioni additive, anche la denominazione dei medesimi.
                                                         Allegato III
                                 (previsto dall'articolo 11, comma 1)
              ESAMI AI FINI DELLA VALIDAZIONE BIOLOGICA
              DELLE UNITA' DI SANGUE E DI EMOCOMPONENTI
  Si fa riferimento alla normativa vigente.


fp05-gr05