GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 239 DEL 13/10/2005





D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. 
Codice delle assicurazioni private. 

 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. 
 





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Visto l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla 
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di 
unità, continuità e completezza dell'ordinamento giuridico; 
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito 
dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti 
in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione - 
legge di semplificazione per il 2001; 
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di 
qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di 
semplificazione per il 2001, ed in particolare l'articolo 4, recante delega al 
Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di assicurazioni private, 
così come modificato dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 luglio 2004, n. 
186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 
2004, n. 136; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia 
di protezione di dati personali; 
Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante regolamento per la 
esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente 
l'esercizio delle assicurazioni private; 
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; 
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante assicurazione obbligatoria 
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e 
dei natanti; 
Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifica della disciplina 
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; 
Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, recante agevolazioni al trasferimento del 
portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione 
coatta amministrativa; 
Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e funzionamento 
dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione; 
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente riforma della vigilanza sulle 
assicurazioni; 
Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante istituzione e funzionamento 
dell'albo dei mediatori di assicurazione; 
Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio 
delle assicurazioni private sulla vita; 
Vista la legge 11 novembre 1986, n. 772, recante disciplina della 
coassicurazione comunitaria; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 242, recante disciplina dell'assicurazione 
obbligatoria della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione 
nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati 
o registrati in Stati esteri; 
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla 
legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di 
imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; 
Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante attuazione della 
direttiva 84/641/CEE, della direttiva 87/343/CEE e della direttiva 87/344/CEE in 
materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela 
giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 
428; 
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di attuazione della 
direttiva 88/357/CEE, concernente coordinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa 
dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad 
agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che 
modifica la direttiva 73/239/CEE; 
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante istituzione e funzionamento del 
ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni 
ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 
dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio 
degli stessi; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, recante minimi di garanzia 
per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante 
regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia 
di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante misure urgenti per la ricostruzione 
e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali 
avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994; 
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di recepimento della 
direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e che 
modifica la direttiva 72/267/CEE e la direttiva 90/619/CEE; 
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di recepimento della 
direttiva 92/49/CEE del 18 giugno 1992 del Consiglio, che coordina le 
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti 
l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica la 
direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE; 
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della 
direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di 
assicurazione; 
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione 
delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private 
e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della 
direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel 
settore assicurativo; 
Visto il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137; 
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura 
e regolazione dei mercati; 
Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della 
direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di 
assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo; 
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire 
l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza; 
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, di attuazione della direttiva 
2001/17/CE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di 
assicurazione; 
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di attuazione della 
direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile 
risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche la direttiva 
73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE; 
Visto il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, di attuazione della 
direttiva 2002/12/CE e della direttiva 2002/13/CE concernenti il margine di 
solvibilità delle imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei 
rami diversi dall'assicurazione sulla vita; 
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, di esercizio delle opzioni 
previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di 
principi contabili internazionali; 
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della 
direttiva 2002/87/CE del 16 dicembre 2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle 
imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un 
conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in 
tema di assicurazioni; 
Vista la direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, sull'intermediazione assicurativa; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 16 luglio 2004; 
Acquisito il parere della Conferenza unificata in data 25 novembre 2004; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per 
gli atti normativi nell'Adunanza del 14 febbraio 2005; 
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica; 
Vista la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in 
data 1° giugno 2005; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 
settembre 2005; 
Sulla proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per le 
politiche comunitarie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con 
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia; 
Emana il seguente decreto legislativo: 
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TITOLO I 
Disposizioni generali. 
Capo I - Definizioni e classificazioni generali 
1. Definizioni. 
1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per: 
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'articolo 2, comma 
3; 
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate 
all'articolo 2, comma 1; 
c) attività assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da 
un'impresa di assicurazione; 
d) attività riassicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da 
un'impresa di assicurazione o la retrocessione dei rischi effettuata da 
un'impresa di riassicurazione; 
e) attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in 
regime di libertà di prestazione di servizi: l'attività che un'impresa esercita 
da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo 
obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, 
la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno 
stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui 
è ubicato il rischio; 
f) attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di 
stabilimento: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel 
territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il 
domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il 
rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello 
Stato membro in cui è ubicato il rischio; 
g) autorità di vigilanza: l'autorità nazionale incaricata della vigilanza sulle 
imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo; 
h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio 
nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal 
sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della 
Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; 
i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 
successive modificazioni; 
l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196; 
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.; 
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione 
ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad 
agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto 
di assicurazione o da operazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito 
di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva 
per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni 
elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati 
crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima 
dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla 
mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in 
virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni; 
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il 
compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni 
alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale 
non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione; 
p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la 
CONSAP e previsto dall'articolo 303; 
q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la 
CONSAP e previsto dall'articolo 285; 
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di 
cui all'articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati: 
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di 
veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. 
aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto 
previsto al numero 3); 
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente 
un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi 
questa attività; 
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed 
elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 
(r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti 
soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. 
generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l'assicurato superi i limiti di 
almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato 
patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del 
volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il 
numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore 
alle duecentocinquanta unità. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte 
di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui 
sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo; 
s) impresa: la società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata; 
t) impresa di assicurazione: la società autorizzata secondo quanto previsto 
nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta; 
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di 
assicurazione italiana: la società avente sede legale in Italia e la sede 
secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato 
terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui 
all'articolo 2; 
v) impresa di assicurazione comunitaria: la società avente sede legale e 
amministrazione - centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso 
dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata 
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta; 
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la società di assicurazione avente 
sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione 
europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per 
l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2; 
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una società controllante il cui 
unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di 
controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le 
imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di 
assicurazione, imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di 
riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione 
avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una società di 
partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni 
dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese 
appartenenti ad un conglomerato finanziario; 
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una società controllante 
diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione 
extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di 
partecipazione assicurativa, sempre che almeno una delle sue imprese controllate 
sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della 
Repubblica e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista secondo 
le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza 
supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario; 
cc) impresa di riassicurazione: la società autorizzata all'esercizio della sola 
riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di 
assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste 
nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di 
assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di 
riassicurazione; 
dd) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di 
interesse collettivo; 
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive 
modificazioni; 
ff) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno 
del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come 
localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili; 
gg) margine di solvibilità disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da 
qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali; 
hh) margine di solvibilità richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del 
quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive 
comunitarie sull'assicurazione diretta; 
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai 
sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione 
finanziaria, nonché i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, 
organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti 
autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati 
regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria; 
ll) natante: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, 
fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica; 
mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CONSAP e 
previsto dall'articolo 296; 
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che 
attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 
2351, ultimo comma, del codice civile; 
oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il controllo 
della società e le partecipazioni individuate dall'ISVAP, in conformità ai 
principi stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro delle attività 
produttive, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto 
dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla 
società; 
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da 
imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi 
secondarie situate in Stati terzi; 
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, 
da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale 
in altro Stato, se l'impresa cedente è essa stessa impresa italiana o 
stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si 
considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, 
nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro 
Stato. I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento 
costituito in altro Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero; 
rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le 
relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del 
regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio; 
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione 
nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come 
definiti all'articolo 2; 
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di 
rischi od operazioni che descrive l'attività che l'impresa può esercitare al 
rilascio dell'autorizzazione; 
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione; 
vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di 
personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che 
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o 
riassicurativa; 
zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di 
assicurazione o di riassicurazione; 
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato aderente 
all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra 
l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati 
appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 
maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300; 
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente 
allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro 
dell'Unione europea; 
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel quale 
il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, 
lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce il 
contratto; 
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb) 
dell'obbligazione o in cui è ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il 
rischio è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla 
lettera bbb); 
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui è 
situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera; 
fff) Stato membro di ubicazione del rischio: 
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando 
l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in 
essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di 
assicurazione; 
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando l'assicurazione 
riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione; 
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha sottoscritto il 
contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a 
rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza; 
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha il domicilio, 
ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della 
stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente 
previsti dai numeri da 1 a 3; 
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato 
aderente allo Spazio economico europeo in cui è situata la sede legale 
dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio; 
hhh) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è 
aderente allo Spazio economico europeo; 
iii) stretti legami: il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei 
casi in cui sussiste: 
1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72; 
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società 
controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci 
per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur 
restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di 
esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante; 
3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del 
medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di 
un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di 
amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure 
quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione; 
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e 
familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. 
L'ISVAP, con regolamento, può ulteriormente qualificare la definizione di 
stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo 
esercizio delle funzioni di vigilanza; 
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 
successive modificazioni; 
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; 
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e 
successive modificazioni; 
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione 
autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato 
abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel 
territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti 
dall'ordinamento comunitario e italiano; 
ppp) Ufficio nazionale di assicurazione: l'organizzazione professionale che è 
costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 
dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni 
della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni 
Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato 
l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli; 
qqq) unità da diporto: il natante definito all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto; 
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può 
essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada 
ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice. 
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2. Classificazione per ramo. 
1. Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente: 
I. le assicurazioni sulla durata della vita umana; 
II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità; 
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono 
direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento 
collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di 
riferimento; 
IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non 
autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non 
rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a 
infortunio o a longevità; 
V. le operazioni di capitalizzazione; 
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di 
prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o 
riduzione dell'attività lavorativa. 
2. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni 
di cui ai rami I, II o III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 
1 se è stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione 
di un rischio demografico, con i relativi contratti può garantire in via 
complementare i rischi di danni alla persona, comprese l'incapacità al lavoro 
professionale, la morte in seguito ad infortunio, l'invalidità a seguito di 
infortunio o di malattia. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione 
all'esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via 
complementare ai relativi contratti, può garantire prestazioni di invalidità e 
di premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme 
pensionistiche complementari. 
3. Nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente: 
1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); 
prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate; 

2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; 
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: 
veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori; 
4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari; 
5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei; 
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: 
veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi; 
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno 
subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del 
mezzo di trasporto; 
8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni 
compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; 
elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del 
terreno; 
9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi 
nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi 
altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8; 
10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante 
dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore); 
11. Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall'uso di 
veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore); 
12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni 
responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi 
(compresa la responsabilità del vettore); 
13. Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle 
menzionate ai numeri 10, 11 e 12; 
14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito 
all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo; 
15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta; 
16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all'occupazione; 
insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza 
di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; 
perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle 
menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite 
pecuniarie; 
17. Tutela legale: tutela legale; 
18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficoltà. 
4. Nei rami danni l'autorizzazione rilasciata cumulativamente per più rami è 
così denominata: 
a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, "Infortuni e malattia"; 
b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, "Assicurazioni 
auto"; 
c) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, 
"Assicurazioni marittime e trasporti"; 
d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11, 
"Assicurazioni aeronautiche"; 
e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, "Incendio ed altri danni ai beni"; 
f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, "Responsabilità civile"; 
g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, "Credito e cauzione"; 
h) per tutti i rami, "Tutti i rami danni". 
5. Nei rami danni l'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio 
principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può garantire i 
rischi compresi in un altro ramo, senza necessità di un'ulteriore autorizzazione 
quando i medesimi rischi: 
a) sono connessi con il rischio principale; 
b) riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale; 
c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. I 
rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3 non possono essere 
considerati accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle 
condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i rischi compresi nel ramo 17 
possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio 
principale riguardi solo l'assistenza da fornire alle persone in difficoltà 
durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza o quando 
riguardino controversie relative all'utilizzazione di navi o comunque connesse a 
tale utilizzazione. 
6. L'ISVAP adotta, con regolamento, le istruzioni applicative sulla 
classificazione dei rischi all'interno dei rami nel rispetto del principio di 
equivalenza dell'autorizzazione nel territorio comunitario. 
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Capo II - Vigilanza sull'attività assicurativa e riassicurativa 
3. Finalità della vigilanza. 
1. La vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei 
comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del 
settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla 
competitività ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela 
degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, 
all'informazione ed alla protezione dei consumatori. 
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4. Ministro delle attività produttive. 
1. Il Ministro delle attività produttive adotta i provvedimenti previsti nel 
presente codice nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal 
Governo. 
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5. Autorità di vigilanza. 
1. L'ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante 
l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, 
cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice. 
2. L'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione 
delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei 
soggetti vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o 
interpretazione. 
3. L'ISVAP effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato grado 
di protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato 
assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di 
elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa. 
4. L'ISVAP promuove le forme di collaborazione con le autorità degli altri Stati 
membri al fine di rendere organica, efficace ed omogenea la vigilanza 
sull'attività assicurativa e riassicurativa in conformità alle procedure 
stabilite dall'ordinamento comunitario. 
5. L'ordinamento dell'ISVAP è disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e 
successive modificazioni, nel rispetto dei principi di autonomia necessari ai 
fini dell'esercizio imparziale delle funzioni di vigilanza sul settore 
assicurativo. 
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6. Destinatari della vigilanza. 
1. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei confronti: 
a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel 
territorio della Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in 
qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di 
gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso 
di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività 
lavorativa; 
b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse 
imprese di assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica 
normativa ad essi applicabile; 
c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni 
parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di 
riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi; 
d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei periti di 
assicurazione e di ogni altro operatore del mercato assicurativo. 
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7. Reclami. 
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la 
rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo 
all'ISVAP, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel 
presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi secondo la 
procedura prevista con regolamento adottato dall'Istituto nel rispetto dei 
principi del giusto procedimento. 
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8. Disposizioni comunitarie. 
1. Il Ministero delle attività produttive e l'ISVAP esercitano i poteri 
attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, si conformano ai 
regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle 
raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente codice. 
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9. Regolamenti e altri provvedimenti. 
1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
2. I regolamenti adottati dall'ISVAP ai sensi del presente codice sono emanati 
dal presidente dell'Istituto nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 
191, commi 4 e 5. 
3. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, i termini e le procedure per l'adozione 
degli atti e dei provvedimenti di competenza. L'ISVAP disciplina, in 
particolare, i procedimenti relativi all'accertamento delle violazioni ed 
all'irrogazione delle sanzioni nel rispetto dei principi della facoltà di 
denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del 
contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra le funzioni 
istruttorie e quelle decisorie. Si applicano, in quanto compatibili, i principi 
sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla 
partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi previsti 
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. L'ISVAP determina i casi di necessità ed 
urgenza o i motivi di riservatezza per cui è consentito derogare ai principi 
sanciti nel presente comma. 
4. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione 
dell'ISVAP possono essere applicate dall'Istituto anche mediante il rilascio di 
autorizzazioni relative a determinate categorie di atti o di soggetti. Le 
autorizzazioni rilasciate dall'ISVAP in via generale sono rese pubbliche secondo 
le modalità previste per i regolamenti. 
5. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le raccomandazioni di carattere 
generale adottati dall'ISVAP sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I 
medesimi atti, nonché ogni altro provvedimento rilevante relativo ai soggetti 
sottoposti a vigilanza, sono pubblicati dall'ISVAP nel suo bollettino entro il 
mese successivo a quello della loro adozione e sono altresì resi prontamente 
disponibili sul suo sito Internet. 
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di 
carattere generale emanati ai sensi del presente codice sono pubblicati, a cura 
del Ministero delle attività produttive, in un'unica raccolta, anche in forma 
elettronica, se nel corso dell'anno precedente ne siano stati emanati di nuovi o 
siano intervenute modifiche di quelli già emanati. 
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10. Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità. 
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'ISVAP in ragione 
della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti 
dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente. 
2. I dipendenti dell'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono 
pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al presidente 
dell'ISVAP tutte le irregolarità constatate, anche se costituenti reato 
perseguibile d'ufficio. 
3. I dipendenti dell'ISVAP, i consulenti e gli esperti dei quali l'Istituto si 
avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio. 
4. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca 
d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), 
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), 
l'Ufficio italiano cambi (UIC), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora 
con l'ISVAP al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Non può 
essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio. 
5. Il segreto di ufficio non può essere altresì opposto nei confronti del 
Ministro delle attività produttive e nei confronti dei due rami del Parlamento 
che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le 
modalità stabilite nei rispettivi regolamenti. 
6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e 
documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'ISVAP, in conformità 
alle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti. 
7. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità 
competenti dell'Unione europea e dei singoli Stati membri, al fine di agevolare 
l'esercizio delle rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dall'ISVAP non 
possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a terzi senza il consenso 
dell'autorità che le ha fornite. 
8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di 
equivalenti obblighi di riservatezza, l'ISVAP può scambiare informazioni con le 
autorità competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione europea. 
9. L'ISVAP può scambiare informazioni con le autorità amministrative o 
giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia 
o all'estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorità di 
Stati terzi lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 
7. 
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TITOLO II 
Accesso all'attività assicurativa. 
Capo I - Disposizioni generali 
11. Attività assicurativa. 
1. L'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come 
classificati all'articolo 2, è riservato alle imprese di assicurazione. 
2. L'impresa di assicurazione limita l'oggetto sociale all'esercizio dei soli 
rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione. 
3. In deroga al comma 2, è consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e dei 
soli rami danni infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3. L'impresa è 
tenuta ad una gestione separata per ciascuna delle due attività secondo le 
disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento. 
4. L'impresa di assicurazione può inoltre svolgere le operazioni connesse o 
strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa. Sono 
inoltre consentite le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle 
forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative, nei limiti ed alle 
condizioni stabilite dalla legge. 
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12. Operazioni vietate. 
1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni 
che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni 
amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di 
sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e 
si applica l'articolo 167, comma 2. 
2. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che 
hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attività assicurativa. 
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Capo II - Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica 
13. Autorizzazione. 
1. L'ISVAP alle condizioni previste dall'articolo 14 autorizza, con 
provvedimento da pubblicare nel bollettino, l'impresa che intende esercitare 
l'attività nei rami vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente, nei rami 
vita e nei rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3. 
2. L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami vita o danni e 
copre tutte le attività rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che 
l'impresa non chieda che sia limitata ad una parte soltanto di esse. 
3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello 
degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle 
condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, 
nonché per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali 
Stati. 
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14. Requisiti e procedura. 
1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 13 quando ricorrono le 
seguenti condizioni: 
a) sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di 
società di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano 
rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 
2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonché nella forma di società europea ai 
sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della società 
europea; 
b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita 
nel territorio della Repubblica; 
c) il capitale, o il fondo di garanzia, interamente versato sia di ammontare non 
inferiore al minimo determinato in via generale con regolamento adottato 
dall'ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro un milione e 
cinquecentomila, sulla base dei singoli rami esercitati, e sia costituito 
esclusivamente da conferimenti in denaro; 
d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un 
programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa e 
gestionale, accompagnato da una relazione tecnica, sottoscritta da un attuario 
iscritto all'albo professionale, contenente l'esposizione dei criteri in base ai 
quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni 
relative ai ricavi ed ai costi; 
e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei requisiti di 
onorabilità stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il 
rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68; 
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo 
siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza 
indicati dall'articolo 76; 
g) non sussistano, tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri 
soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di 
vigilanza; 
h) siano indicati il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei 
sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da 
coprire sono classificati nei rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma 3, esclusa la 
responsabilità del vettore. 
2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate 
nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si 
possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il 
provvedimento che nega l'autorizzazione è specificatamente e adeguatamente 
motivato ed è comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla 
presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti. 
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle 
imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 13. 
4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in 
un'apposita sezione dell'albo le imprese di assicurazione autorizzate in Italia 
e ne dà pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli 
atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo. 
5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme 
di pubblicità dell'albo. 
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15. Estensione ad altri rami. 
1. L'impresa già autorizzata all'esercizio di uno o più rami vita o danni che 
intende estendere l'attività ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 
3, deve essere preventivamente autorizzata dall'ISVAP. Si applica l'articolo 14, 
comma 2. 
2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa dà prova di disporre 
interamente del capitale sociale o del fondo di garanzia minimo previsto per 
l'esercizio dei nuovi rami e di essere in regola con le disposizioni relative 
alle riserve tecniche, al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia. 
Qualora per l'esercizio dei nuovi rami sia prescritta una quota di garanzia più 
elevata di quella posseduta, l'impresa deve altresì dimostrare di disporre di 
tale quota minima. 
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui 
l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'articolo 
13, comma 2, intenda estendere l'esercizio ad altre attività o rischi rientranti 
nei rami per i quali è stata autorizzata in via limitata. 
4. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura per l'estensione 
dell'autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attività. 
5. L'impresa non può estendere l'attività prima dell'adozione del provvedimento 
che aggiorna l'albo, del quale è data pronta comunicazione all'impresa medesima. 

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16. Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro. 
1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato 
membro, ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP. 
2. L'impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di attività 
recante, in particolare, l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa 
intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria. 
3. L'impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante la nomina di un 
rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato comprendente 
espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a 
tutte le autorità dello Stato membro di stabilimento, nonché di concludere e 
sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel 
territorio di tale Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio 
all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad 
una persona giuridica, questa deve a sua volta designare come proprio 
rappresentante una persona fisica che sia munita di mandato comprendente i 
predetti poteri. 
4. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione 
effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata 
dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità secondo quanto 
previsto nell'articolo 76. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla 
carica ai sensi dell'articolo 76, comma 2, e l'obbligo per l'impresa di 
provvedere alla sostituzione del rappresentante o, se diversa, della persona 
preposta alla gestione effettiva della sede secondaria. 
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17. Procedura per l'accesso in regime di stabilimento. 
1. L'ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di 
cui all'articolo 16, ove non rilevi l'esistenza degli impedimenti previsti al 
comma 2, trasmette la comunicazione all'autorità di vigilanza dello Stato membro 
nel quale l'impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione 
attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine 
di solvibilità richiesto. 
2. L'ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare 
dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della stabilità della 
situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di 
attività presentato, ovvero quando il rappresentante generale non possieda i 
requisiti di onorabilità e di professionalità. 
3. L'ISVAP informa prontamente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi 
del comma 1 ovvero del diniego motivato ai sensi del comma 2. 
4. L'impresa non può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività 
prima di aver ricevuto una comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza 
dello Stato membro nel quale intende stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima 
che siano trascorsi sessanta giorni dal momento in cui tale autorità ha ricevuto 
dall''ISVAP la comunicazione di cui all'articolo 16. L'ISVAP trasmette 
prontamente all'impresa ogni altra comunicazione, che sia ricevuta dalla stessa 
autorità di vigilanza e che pervenga entro il medesimo termine, relativamente 
alle disposizioni di interesse generale alle quali la sede secondaria deve 
attenersi. 
5. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione 
effettuata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, deve informarne l'ISVAP e 
l'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria almeno trenta 
giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'ISVAP, entro sessanta 
giorni dalla data di ricevimento delle informazioni, ne valuta la rilevanza in 
relazione alla permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'invio della 
comunicazione di cui al comma 3 e, se del caso, provvede ad informare l'autorità 
competente dello Stato membro interessato. L'ISVAP trasmette prontamente 
all'impresa ogni eventuale comunicazione che pervenga dall'autorità di vigilanza 
dello Stato membro della sede secondaria entro il medesimo termine. 
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18. Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro. 
1. L'impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime 
di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà preventiva 
comunicazione all'ISVAP. 
2. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono 
indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attività, 
gli Stati membri nei quali intende operare, la natura dei rischi e delle 
obbligazioni che intende assumere e le altre informazioni indicate dall'ISVAP. 
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19. Procedura per l'accesso in regime di prestazione di servizi. 
1. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 
cui all'articolo 18, trasmette all'autorità di vigilanza dello Stato membro, nel 
quale l'impresa si propone di operare in regime di libertà di prestazione di 
servizi, le necessarie informazioni e contestualmente ne dà notizia all'impresa 
interessata. 
2. L'ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare 
dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della stabilità della 
situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di 
attività presentato. In tale caso l'ISVAP adotta provvedimento motivato, che 
trasmette all'impresa interessata entro il termine indicato al comma 1. 
3. L'impresa può dare inizio all'attività dal momento in cui riceve dall'ISVAP 
l'avviso dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. 
4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione 
effettuata, applica la procedura prevista dall'articolo 17, comma 5. 
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20. Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza 
sociale. 
1. L'impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia ubicati in altri 
Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o 
integralmente la copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza 
sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella 
dell'assicurazione sulla vita secondo quanto previsto dalle disposizioni 
dell'ordinamento comunitario, deve richiedere all'ISVAP le tabelle di frequenza 
della malattia e gli altri dati statistici pertinenti pubblicati e trasmessi 
dalle autorità di vigilanza degli Stati interessati. L'ISVAP effettua 
prontamente la relativa comunicazione all'impresa richiedente. 
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21. Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri. 
1. L'impresa, qualora intenda operare in regime di libertà di prestazione di 
servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata 
in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP. 
2. L'impresa può iniziare l'attività a decorrere dal momento in cui l'ISVAP 
comunica di aver ricevuto la comunicazione prevista dal comma 1. L'impresa 
informa preventivamente l'ISVAP di ogni modifica della comunicazione effettuata. 

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni 
applicabili alle imprese con sede legale in Italia, nonché agli articoli 24, 
comma 4, e 26. 
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22. Attività in uno Stato terzo. 
1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, 
ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP. 
2. L'ISVAP vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede 
secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia 
sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di 
attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria. 
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'impresa che 
intende effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in 
uno Stato terzo. 
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Capo III - Imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro 
23. Attività in regime di stabilimento. 
1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni in regime di 
stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la 
sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione 
all'ISVAP, da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni 
e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se 
l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria 
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e 
dei natanti, la comunicazione include la dichiarazione che l'impresa è divenuta 
membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le 
vittime della strada. 
2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un 
mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in 
giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di 
concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività 
esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve 
avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza 
sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel 
territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio 
rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita 
di un mandato comprendente i medesimi poteri. 
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione 
l'ISVAP indica all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine la 
normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che l'impresa deve 
osservare nell'esercizio dell'attività. 
4. L'impresa può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività nel 
territorio della Repubblica dal momento in cui riceve dall'autorità di vigilanza 
dello Stato di origine la comunicazione dell'ISVAP ovvero, in caso di silenzio, 
dalla scadenza del termine di cui al comma 3. 
5. L'impresa, qualora intenda modificare la comunicazione effettuata, ne informa 
l'ISVAP almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'ISVAP 
valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei 
presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del 
caso, informa l'autorità competente dello Stato membro interessato. 
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24. Attività in regime di prestazione di servizi. 
1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni, in regime di libertà 
di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una 
impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla 
comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato, 
delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni 
dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi 
concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante 
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include 
l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione 
dei sinistri e una dichiarazione che l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio 
centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada. 
2. L'impresa può iniziare l'attività dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver 
ricevuto la comunicazione dell'autorità di vigilanza dello Stato di origine di 
cui al comma 1. 
3. L'impresa comunica all'ISVAP, attraverso l'autorità di vigilanza dello Stato 
membro d'origine, ogni modifica che intende apportare alla comunicazione per 
l'accesso nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di 
servizi. 
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività, in regime di libertà di prestazione di 
servizi nel territorio della Repubblica, l'impresa non può avvalersi di sedi 
secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra presenza permanente nel territorio 
italiano, neppure se tale presenza consista in un semplice ufficio gestito da 
personale dipendente, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire 
in permanenza per conto dell'impresa stessa. 
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25. Rappresentante per la gestione dei sinistri. 
1. L'impresa, qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in regime 
di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della 
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei 
natanti, nomina un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della 
liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante possono essere 
indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto. 
2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica e non può 
svolgere per conto dell'impresa attività diretta all'acquisizione di contratti 
di assicurazione. 
3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente 
i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità 
competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonché di 
attestare l'esistenza e la validità dei contratti stipulati dall'impresa in 
regime di libertà di prestazione di servizi. 
4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere 
esercitate anche dal rappresentante fiscale. 
5. Le generalità e l'indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di 
assicurazione, nel contrassegno e nel certificato. 
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26. Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia. 
1. L'ISVAP pubblica, in appendice all'albo delle imprese di assicurazione, 
l'elenco delle imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami vita e dei 
rami danni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in 
libertà di prestazione di servizi. 
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27. Rispetto delle norme di interesse generale. 
1. L'impresa non può stipulare contratti, nonché fare ricorso a forme di 
pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse 
generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri 
aventi diritto a prestazioni assicurative. 
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Capo IV - Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo 
28. Attività in regime di stabilimento. 
1. L'impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare 
nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni, è preventivamente 
autorizzata dall'ISVAP con provvedimento pubblicato nel Bollettino. 
2. L'autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva 
l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attività 
all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi. 
3. L'impresa, qualora nello Stato di origine eserciti congiuntamente i rami vita 
e i rami danni, può essere autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni 
o i rami vita, salvo che richieda l'autorizzazione all'esercizio dei rami vita e 
dei rami infortuni e malattia. 
4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica 
una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in 
Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma 2, nonché 
del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il 
vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza 
sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta 
nell'articolo 23, comma 2, ultimo periodo. Il rappresentante generale o, se 
diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve 
essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e 
professionalità previsti dall'articolo 76. 
5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli altri requisiti per il rilascio 
dell'autorizzazione iniziale, ivi compreso l'obbligo di presentare un programma 
di attività, nonché il possesso nel territorio della Repubblica di investimenti 
per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia e con 
il deposito a titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso 
la Banca d'Italia, di una somma, in numerario o in titoli, pari ad almeno alla 
metà dell'importo minimo. Si applica l'articolo 14, commi 2, 3 e 4. 
6. Con il provvedimento di cui al comma 5 sono inoltre disciplinati i 
procedimenti e le condizioni di estensione dell'attività ad altri rami, di 
esercizio congiunto dei rami vita e dei rami infortuni e malattia e di diniego 
dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 15. 
7. L'autorizzazione non può essere altresì rilasciata quando non sia rispettato 
dallo Stato di origine il principio di parità di trattamento o di reciprocità 
nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della 
Repubblica che intendano costituire o abbiano già costituito in tale Stato una 
sede secondaria. 
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29. Divieto di operare in regime di prestazione di servizi. 
1. È vietato all'impresa con sede legale in uno Stato terzo l'esercizio, nel 
territorio della Repubblica, dell'attività nei rami vita o nei rami danni in 
regime di libertà di prestazione di servizi. 
2. Il comma 1 si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in 
Stati terzi appartenenti ad imprese aventi sede legale in un altro Stato membro. 

3. È fatto divieto ai soggetti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, 
la sede legale nel territorio della Repubblica di concludere contratti con 
imprese che svolgono l'attività in violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2. 
È altresì vietata qualsiasi forma di intermediazione per la stipulazione di tali 
contratti. 
4. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica 
l'articolo 167, comma 2. 
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TITOLO III 
Esercizio dell'attività assicurativa. 
Capo I - Disposizioni generali 
30. Requisiti organizzativi dell'impresa. 
1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei rami 
danni opera con un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un 
adeguato sistema di controllo interno. 
2. Il sistema di controllo interno prevede procedure atte a far sì che i sistemi 
di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione 
aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza 
dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il 
controllo dei rischi. 
3. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i 
requisiti di professionalità del personale e rispetta le caratteristiche 
tecniche delle attrezzature determinate dall'ISVAP con regolamento. 
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31. Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita. 
1. L'impresa che esercita i rami vita incarica un attuario per lo svolgimento in 
via continuativa delle funzioni previste nel presente codice e nelle 
disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di cui agli articoli 32, 
comma 3, 36, comma 2, e 93, comma 5. 
2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e 
professionalità stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività 
produttive, su proposta dell'ISVAP. 
3. L'impresa deve garantire le condizioni affinché l'attuario incaricato sia 
messo in grado di espletare le funzioni in piena autonomia, avendo libero 
accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli organi preposti al 
controllo interno si avvalgono della collaborazione dell'attuario incaricato al 
fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare di quelli 
relativi ai costi dell'impresa ed al loro prevedibile andamento, che sono 
utilizzati per le valutazioni di competenza dell'attuario medesimo. 
4. L'attuario deve dare immediata comunicazione all'impresa e all'ISVAP della 
perdita dei requisiti o della sussistenza o della sopravvenienza di cause di 
incompatibilità che ne determinano la decadenza dall'incarico. 
5. In caso di gravi inadempienze alle norme del presente codice o alle 
disposizioni di attuazione, nonché alle regole applicative dei principi 
attuariali riconosciute dall'Istituto, l'incarico conferito all'attuario è 
revocato dall'impresa, direttamente o su richiesta dell'ISVAP. L'ISVAP informa 
della revoca l'ordine degli attuari. 
6. In caso di cessazione dell'incarico dell'attuario per qualsiasi causa, 
l'impresa provvede entro quarantacinque giorni ad incaricare un nuovo attuario 
ed a comunicare all'ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo all'ISVAP e al 
nuovo attuario, nei medesimi termini, una relazione dettagliata che l'attuario 
uscente ha l'obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le 
osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi 
eccezionali, l'attuario si trovi nell'impossibilità di predisporre la relazione, 
vi provvede l'impresa. 
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32. Determinazione delle tariffe nei rami vita. 
1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell'articolo 
2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate 
ipotesi attuariali che consentano all'impresa, mediante il ricorso ai premi ed 
ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei 
confronti degli assicurati e, in particolare, di costituire per i singoli 
contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine può essere presa in 
considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma non 
possono essere impiegate in modo sistematico e permanente risorse che non 
derivano dai premi pagati. 
2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei limiti indicati 
all'articolo 33, nonché delle regole applicative dei principi attuariali 
riconosciute dall'ISVAP con regolamento. 
3. La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta 
all'attuario e forma oggetto di una relazione tecnica da conservare presso 
l'impresa. Il bilancio dell'impresa che esercita i rami vita è trasmesso 
all'ISVAP insieme ad una relazione tecnica nella quale l'attuario incaricato 
descrive analiticamente i procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con 
riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve tecniche, 
con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative 
motivazioni, attesta la correttezza dei procedimenti seguiti, riferisce sui 
controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle 
riserve e per la corretta rilevazione del portafoglio ed esprime un giudizio 
sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le eventuali 
riserve aggiuntive, appostate in bilancio. 
4. Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee ai 
premi ed ai relativi proventi, l'ISVAP può vietare l'ulteriore 
commercializzazione dei prodotti assicurativi che hanno provocato la situazione 
di squilibrio. 
5. È consentito l'impiego di formule tariffarie a premio naturale a condizione 
che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed in corso di contratto, 
fermo restando il divieto di revisione delle basi tecniche. In caso di 
violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma 
2. 
6. L'impresa comunica all'ISVAP gli elementi essenziali delle basi tecniche 
utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna 
tariffa. 
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33. Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita. 
1. L'ISVAP determina, con regolamento, per tutti i contratti da stipulare che 
prevedono una garanzia di tasso di interesse un tasso di interesse massimo, che 
non può superare il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti 
obbligazionari dello Stato. 
2. L'ISVAP può altresì determinare nel regolamento più tassi massimi di 
interesse, diversificati secondo la moneta in cui è espresso il contratto, 
purché ciascuno di essi non superi il sessanta per cento del tasso medio dei 
prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta è espresso il contratto. In 
tale caso l'ISVAP consulta preventivamente l'autorità di vigilanza dello Stato 
membro interessato. 
3. L'impresa, nel definire il tasso di interesse, entro i limiti previsti dai 
commi 1 e 2, si attiene sempre a criteri prudenziali. 
4. L'ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2, può stabilire nel 
regolamento, per specifiche categorie di contratti, valori diversi del tasso 
massimo di interesse. Può inoltre stabilire limiti particolari per i contratti a 
premio unico o di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto, per i 
quali gli impegni trovino copertura nei corrispondenti cespiti dell'attivo. 
5. Qualora L'ISVAP si avvalga della facoltà di cui al comma 4, l'impresa può 
scegliere il tasso di interesse prudenziale da adottare, tenendo conto della 
moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti. In nessun 
caso il tasso di interesse utilizzato può essere più elevato del rendimento 
degli attivi a copertura, calcolato tenendo conto dei principi contabili in 
vigore, previa opportuna deduzione. 
6. I tassi massimi determinati nel regolamento di cui al comma 1 sono comunicati 
dall'ISVAP alla commissione europea e, ove ne facciano richiesta, alle autorità 
di vigilanza degli altri Stati membri. 
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34. Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilità civile 
veicoli e natanti. 
1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'assicurazione 
obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti 
incarica un attuario per la verifica preventiva delle tariffe e delle riserve 
tecniche relative ai rami 10 e 12 di cui all'articolo 2, comma 3, anche al fine 
di agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'ISVAP. 
2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e 
professionalità stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività 
produttive, su proposta dell'ISVAP. 
3. L'attuario incaricato è preposto alla verifica delle basi tecniche, delle 
metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ed alla 
valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento 
adottati. L'attuario incaricato verifica inoltre la correttezza dei procedimenti 
e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche. 
4. Le funzioni dell'attuario incaricato sono determinate dal Ministro delle 
attività produttive con il regolamento di cui al comma 2, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 37, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 31, commi 3, 4, 5 e 6. 
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35. Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e 
natanti. 
1. Nella formazione delle tariffe l'impresa calcola distintamente i premi puri 
ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente 
ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, 
l'impresa può fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato. 
2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti 
ad alcuna delle tariffe stabilite dall'impresa, questa può avvalersi, ai fini 
della conoscenza degli elementi statistici necessari per la determinazione del 
premio puro, delle informazioni in possesso di uno o più organismi costituiti 
tra le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono 
tenuti a fornire gli elementi richiesti. 
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che 
presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di 
particolarità o di eccezionalità rispetto a quelli stabiliti dall'impresa. 
4. Gli elementi statistici utilizzati dall'impresa per la determinazione del 
premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati 
tempestivamente agli organismi indicati nel comma 2. 
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Capo II - Riserve tecniche dei rami vita e danni 
36. Riserve tecniche dei rami vita. 
1. L'impresa che esercita i rami vita ha l'obbligo di costituire, per i 
contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi comprese le riserve 
matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future. 
Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel 
rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative individuate 
dall'ISVAP con regolamento. 
2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario 
incaricato, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per 
consentire all'impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi 
necessari. A tal fine l'attuario incaricato ha l'obbligo di informare 
prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge 
funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili 
condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di 
piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per 
la redazione della relazione tecnica di cui all'articolo 32, comma 3. L'impresa, 
se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il 
rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione all'ISVAP. 
3. L'impresa che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni esercizio 
un'apposita riserva tecnica pari all'ammontare complessivo delle somme che 
risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite 
maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare. 
4. La riserva per la partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli 
importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di 
partecipazione agli utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano 
stati attribuiti agli assicurati o non siano già stati considerati nelle riserve 
matematiche. 
5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, 
previste nell'articolo 2, comma 2, sono osservate le disposizioni relative alle 
riserve tecniche dei rami danni. 
6. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro 
competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di 
riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche. 
7. L'impresa che esercita i rami vita presenta all'ISVAP il confronto tra le 
basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle 
riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta. 
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37. Riserve tecniche dei rami danni. 
1. L'impresa che esercita i rami danni ha l'obbligo di costituire, per i 
contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre 
sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni 
derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo 
delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi 
di valutazione stabiliti dall'ISVAP con regolamento. 
2. Nei confronti dell'impresa che esercita l'attività nei rami relativi 
all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei 
natanti la valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta 
all'attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo in via 
permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestività, gli 
interventi necessari. A tale fine l'attuario incaricato ha l'obbligo di 
informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che 
svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di 
possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un 
giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da 
rispettare per la redazione dell'apposita relazione tecnica. L'impresa, se non è 
in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, 
ne dà pronta comunicazione all'ISVAP. 
3. L'impresa che esercita i rami danni costituisce alla fine di ogni esercizio 
la riserva premi, la riserva sinistri, la riserva per sinistri avvenuti ma non 
ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio, le riserve di perequazione, la 
riserva di senescenza e le riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni. 
4. La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di premi sia la 
riserva per rischi in corso. L'impresa che esercita le assicurazioni delle 
cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni 
derivanti dall'energia nucleare integra per tali assicurazioni, in relazione 
alla natura particolare dei rischi, la riserva per frazioni di premi. 
5. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una 
prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino 
necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio 
stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonché alle relative spese 
di liquidazione. La riserva sinistri è valutata in misura pari al costo ultimo, 
per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici 
e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche 
dell'impresa. 
6. La riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di 
chiusura dell'esercizio, è valutata tenendo conto della natura dei rischi a cui 
si riferisce ai fini dei relativi metodi di valutazione. 
7. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate, 
conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo di perequare le 
fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi 
particolari. L'impresa autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nel 
ramo credito costituisce una riserva di perequazione, destinata a coprire 
l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di 
ciascun esercizio. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività 
assicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzioni, costituisce 
una riserva di perequazione per rischi di calamità naturali, diretta a 
compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità 
per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamità 
naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare sono fissate con decreto 
del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP. 
8. Per i contratti di assicurazione contro le malattie, che hanno durata 
poliennale o che, pur avendo durata annuale, prevedono l'obbligo di rinnovo alla 
scadenza, l'impresa costituisce una riserva di senescenza destinata a compensare 
l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati, qualora i 
premi siano determinati, per l'intera durata della garanzia, con riferimento 
all'età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto. Per tali 
contratti l'impresa può esercitare il diritto di recesso, a seguito di sinistro, 
solo entro i primi due anni dalla stipulazione del contratto. Per i contratti di 
assicurazione contro il rischio di non autosufficienza l'impresa costituisce una 
apposita riserva secondo appropriati criteri attuariali che tengono conto 
dell'andamento del rischio per l'intera durata della garanzia. 
9. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi 
da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di 
partecipazione agli utili tecnici e ai ristorni, purché tali importi non siano 
stati attribuiti agli assicurati. 
10. L'impresa autorizzata all'esercizio congiunto dell'attività, nei rami vita e 
nei rami infortuni e malattia, si conforma alle specifiche disposizioni 
applicabili. 
11. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro 
competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di 
riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche. La riserva 
premi relativa agli importi di riassicurazione è calcolata in base ai metodi di 
cui al comma 4, coerentemente alla scelta operata dall'impresa per il calcolo 
della riserva premi lorda. 
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Capo III - Attività a copertura delle riserve tecniche 
38. Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attività. 
1. Le riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni sono coperte con attivi di 
proprietà dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa tiene conto del tipo 
di rischi e delle obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia garantita la 
sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, provvedendo ad 
un'adeguata diversificazione e dispersione degli attivi medesimi. 
2. L'impresa può coprire le riserve tecniche esclusivamente con le categorie di 
attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, che sono ammessi nel 
regolamento adottato dall'ISVAP. L'Istituto stabilisce, nel medesimo 
regolamento, le tipologie, le modalità, i limiti di impiego e le relative quote 
massime. 
3. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state 
osservate le regole di cui al comma 2, comunica all'impresa l'inammissibilità ad 
essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche. 
4. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su 
motivata richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, in via temporanea, 
l'investimento in categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse 
da quelle previste in via generale. 
5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una 
società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in 
tutto o in parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta 
applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto 
degli attivi detenuti dalla società controllata. 
6. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano, l'impresa può localizzare 
gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche in uno o più Stati membri. 
Su richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare la localizzazione di parte 
degli attivi in uno Stato terzo. In deroga alle disposizioni del presente comma, 
la localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a copertura delle 
riserve tecniche è libera, salvo quanto disposto dall'articolo 47. 
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39. Valutazione delle attività patrimoniali. 
1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al netto 
dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste 
rettificative. 
2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche è 
effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. 
3. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative ai criteri di 
valutazione delle attività patrimoniali. 
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40. Regole sulla congruenza. 
1. Quando la garanzia assicurativa è espressa in una determinata valuta, 
l'obbligazione dell'impresa si considera esigibile in tale valuta. 
2. Quando la garanzia assicurativa non è espressa in una determinata valuta, 
l'obbligazione dell'impresa di assicurazione si considera esigibile nella valuta 
del paese di ubicazione del rischio. Nelle assicurazioni dei rami danni 
l'impresa può altresì eseguire la prestazione nella stessa valuta in cui è stato 
pagato il premio se, sin dalla stipulazione del contratto, risulti 
obiettivamente prevedibile che la prestazione debba essere corrisposta in tale 
valuta. 
3. L'impresa provvede alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del 
principio della congruenza. L'ISVAP individua, con regolamento, i casi di 
deroga, determinando altresì le tipologie, le modalità e i limiti di impiego di 
attivi espressi in altra valuta o di strumenti finanziari derivati che siano 
idonei a soddisfare le medesime esigenze. 
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41. Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di 
investimento collettivo del risparmio. 
1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate 
al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio 
oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa 
di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali contratti sono 
rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote 
dell'organismo di investimento collettivo del risparmio oppure da quelle del 
fondo interno, se è suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti 
nel fondo stesso. 
2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate 
ad un indice azionario o ad un altro valore di riferimento diverso da quelli di 
cui al comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate 
con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di 
riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata 
sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si 
basa il valore di riferimento particolare. 
3. L'articolo 38, comma 1, secondo periodo, e le disposizioni sulle quote 
massime di cui al comma 2 del medesimo articolo non sono applicabili agli attivi 
detenuti per far fronte ad obbligazioni che sono direttamente collegate alle 
prestazioni di cui ai commi 1 e 2. Le disposizioni relative alle regole di 
congruenza non si applicano alle obbligazioni derivanti dai contratti di cui al 
presente articolo. 
4. Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1 e 2 
comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra 
prestazione garantita, alle corrispondenti riserve tecniche aggiuntive si 
applica l'articolo 38. 
5. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, disposizioni più dettagliate per 
l'individuazione delle categorie di attivi, che possono essere destinati a 
copertura delle riserve tecniche, e dei relativi limiti. 
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42. Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche. 
1. L'impresa deve tenere un registro da cui risultano le attività a copertura 
delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento 
l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei 
movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche. 
2. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro 
sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte 
dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le 
attività di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto 
alle altre attività detenute dall'impresa e non iscritte nel registro. 
3. L'impresa comunica all'ISVAP la situazione delle attività risultante dal 
registro. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione 
e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle 
operazioni effettuate, nonché i termini, le modalità e gli schemi per le 
comunicazioni periodiche. 
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43. Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento 
negli Stati terzi. 
1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, 
l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati. 
2. L'ISVAP verifica che nel bilancio dell'impresa risultino iscritte attività 
sufficienti alla copertura delle riserve di cui al comma 1. 
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Capo IV - Margine di solvibilità 
44. Margine di solvibilità. 
1. L'impresa dispone costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per 
la complessiva attività esercitata nel territorio della Repubblica ed 
all'estero. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la 
determinazione e il calcolo del margine di solvibilità richiesto, secondo i rami 
esercitati, nel rispetto delle disposizioni del presente capo e di quelle 
previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese 
appartenenti ad un conglomerato finanziario. 
2. Il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto 
dell'impresa al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno 
prevedibile, e comprende: 
a) il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua 
assicurazione, il fondo di garanzia versato; 
b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a 
copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo; 
c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al 
netto dei dividendi da pagare; 
d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo. 
3. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilità disponibile: 
a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a 
concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se 
inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il venticinque per cento 
al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni 
preferenziali cumulative a durata determinata. Per essere computati tra gli 
elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile i prestiti 
subordinati devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 45, commi 1 e 
2. Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto qualora 
esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria 
o coatta dell'impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti 
gli altri creditori e vengano rimborsate solo previo pagamento di tutti gli 
altri debiti in essere alla data della liquidazione; 
b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le 
azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), 
sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità 
disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, limite da 
assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali 
cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente comma. Per 
essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità 
disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, 
comprese le azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare le condizioni 
stabilite all'articolo 45, comma 8. 
4. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, 
l'ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, 
per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli ulteriori elementi 
patrimoniali individuati nelle disposizioni di attuazione. 
5. L'ISVAP, con regolamento, individua inoltre gli attivi dei quali non si tiene 
conto, nell'ambito della determinazione del patrimonio dell'impresa, agli 
effetti del margine di solvibilità. 
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45. Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti 
finanziari. 
1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità 
disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, purché sussistano 
accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta 
dell'impresa, i prestiti abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti 
gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli 
altri debiti in essere alla data della liquidazione. 
2. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità 
disponibile, fermo quanto disposto al comma 1, qualora i documenti che ne 
regolano l'emissione: 
a) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide solo previa 
autorizzazione dell'ISVAP; 
b) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi 
diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza 
convenuta; 
c) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano che la durata minima non sia 
inferiore a cinque anni; 
d) per i prestiti per i quali non è stabilita una scadenza, prevedano per il 
rimborso un preavviso di almeno cinque anni; 
e) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo su iniziativa 
dell'impresa emittente e previa autorizzazione dell'ISVAP. 
3. Per i prestiti a scadenza fissa, l'impresa è tenuta a sottoporre 
all'approvazione dell'ISVAP, al più tardi un anno prima della data di scadenza 
del prestito, un piano che indichi le modalità ed i mezzi tramite i quali, alla 
scadenza medesima, l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, 
tenuto anche conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità 
richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere 
all'estinzione del prestito. L'obbligo di presentazione del piano non ricorre se 
l'impresa ha ridotto gradualmente, nel corso degli ultimi cinque anni precedenti 
la data di scadenza, l'importo del prestito computato ai fini del margine di 
solvibilità disponibile, provvedendo contestualmente alla sua sostituzione con 
elementi idonei. 
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non precludono la possibilità di 
rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti a scadenza fissa ad 
iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP. 
5. Il rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i quali non è 
stabilita una scadenza può essere effettuato soltanto ad iniziativa dell'impresa 
e previa autorizzazione dell'ISVAP. 
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta motivata 
all'ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, 
accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle 
modalità e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere le condizioni di 
solvibilità, l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilità disponibile 
anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità 
richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere 
al rimborso anticipato. L'autorizzazione dell'ISVAP può essere rilasciata anche 
per un importo inferiore a quello richiesto. 
7. Per i prestiti, per i quali non è stabilita una scadenza, l'esercizio del 
preavviso, da comunicare immediatamente all'ISVAP, o la richiesta di rimborso 
anticipato comportano la riduzione della percentuale di utilizzo del prestito 
subordinato dal cinquanta per cento al venticinque per cento del margine di 
solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto. 
In caso di esercizio del preavviso si applicano le disposizioni contenute nel 
comma 3. 
8. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari anche con 
scadenza determinata, purché non inferiore a dieci anni, comprese le azioni 
preferenziali cumulative di cui all'articolo 44, comma 3, lettera b), possono 
essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme 
effettivamente versate, se soddisfano le seguenti condizioni: 
a) è previsto nei documenti che ne regolano l'emissione che esso può essere 
modificato solo previa autorizzazione dell'ISVAP; 
b) è esclusa nei documenti che ne regolano l'emissione la rimborsabilità su 
iniziativa del portatore o senza la preventiva autorizzazione dell'ISVAP. 
L'autorizzazione dell'ISVAP può essere rilasciata anche per un importo inferiore 
a quello richiesto. Ai fini del rimborso e della relativa autorizzazione deve 
essere presentata richiesta motivata all'ISVAP almeno sei mesi prima della data 
stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, 
tramite indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali l'impresa intende 
mantenere le condizioni di solvibilità, l'assenza di pregiudizio al margine di 
solvibilità disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del 
margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del 
quale si intende procedere al rimborso; 
c) è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la possibilità di 
differire il pagamento degli interessi quando l'impresa non dispone del margine 
di solvibilità richiesto. Gli interessi maturati e non corrisposti sono esclusi 
dal margine di solvibilità disponibile; 
d) è stabilito nei documenti che ne regolano l'emissione che i crediti del 
prestatore nei confronti dell'impresa sono interamente subordinati a quelli di 
tutti i creditori non subordinati, ivi compresi gli assicurati; 
e) è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la capacità del debito e 
degli interessi, maturati e non corrisposti, di assorbire in via definitiva o 
temporanea le perdite, in modo tale che sia consentito all'impresa di proseguire 
regolarmente l'attività. Le perdite, risultanti dal bilancio dell'impresa, 
devono aver determinato una riduzione del margine di solvibilità richiesto, 
senza che si sia contestualmente provveduto alla sua ricostituzione nella misura 
necessaria. La nota integrativa deve illustrare in modo adeguato l'esistenza e 
l'operatività della clausola di assorbimento delle perdite. 
9. L'ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che garantiscono pienamente 
la stabilità dell'impresa di assicurazione in presenza delle quali i titoli a 
durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni 
preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a 
costituire il margine di solvibilità disponibile. 
10. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo le 
azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata 
indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono ammissibili ai fini della 
situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione e di 
solvibilità della relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218. 
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46. Quota di garanzia. 
1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di 
garanzia. 
2. La quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami vita, fermi restando i 
limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non 
può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro. 
3. La quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami danni, fermi restando i 
limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non 
può in nessun caso essere inferiore a due milioni di euro. Qualora l'impresa sia 
autorizzata all'esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all'articolo 
2, comma 3, la quota di garanzia non può in nessun caso essere inferiore a tre 
milioni di euro. Qualora l'autorizzazione comprenda più rami di assicurazione si 
ha riguardo al solo ramo per il cui esercizio è richiesto l'importo più elevato. 

4. La quota di garanzia è coperta esclusivamente mediante gli elementi 
patrimoniali di cui all'articolo 44, comma 2, al netto degli elementi 
immateriali di cui al provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo. 
5. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati annualmente, con regolamento 
adottato dall'ISVAP, in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al 
consumo, pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al 
cinque per cento. 
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47. Cessione dei rischi in riassicurazione. 
1. L'ISVAP può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e 
del calcolo del margine di solvibilità, della cessione dei rischi in 
riassicurazione ad imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano 
istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel 
territorio di un altro Stato membro. 
2. La decisione dell'ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni 
attinenti alla solvibilità delle imprese riassicuratrici. 
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Capo V - Imprese aventi la sede legale in uno stato terzo 
48. Requisiti organizzativi della sede secondaria. 
1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa 
che ha sede legale in uno Stato terzo, opera con un'idonea organizzazione 
amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno. Si 
applica l'articolo 30, commi 2 e 3. 
2. Alla sede secondaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31, 
32, 33, 34 e 35. 
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49. Riserve tecniche. 
1. L'impresa rispetta, per le assicurazioni e le operazioni comprese nel 
portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina 
delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica. 
2. Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche 
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 6. L'ISVAP può 
tuttavia richiedere che gli attivi siano localizzati nel territorio della 
Repubblica, ove ciò sia ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi 
degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. 
3. L'impresa che è autorizzata ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i 
rami infortuni e malattia rispetta le disposizioni stabilite per le imprese con 
sede legale nel territorio della Repubblica. 
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50. Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia. 
1. L'impresa dispone, per la sede secondaria, di un margine di solvibilità 
costituito secondo le disposizioni del capo IV, in quanto applicabili, e 
calcolato avuto riguardo all'attività svolta dalla sede secondaria secondo 
quanto previsto con regolamento adottato dall'ISVAP. 
2. Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di 
garanzia. La quota non può essere inferiore alla metà degli importi previsti 
dall'articolo 46 per i rami ai quali si riferisce l'autorizzazione. 
3. Le attività costitutive del margine di solvibilità sono localizzate, fino a 
concorrenza dell'ammontare della quota di garanzia, nel territorio della 
Repubblica, mentre per l'eccedenza possono essere localizzate nel territorio di 
altri Stati membri. 
4. La disposizione del comma 1 non si applica all'impresa autorizzata ad operare 
anche in altri Stati membri, che sia soggetta a vigilanza globale di solvibilità 
esercitata dalla autorità di controllo di uno di tali Stati ai sensi 
dell'articolo 51. 
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51. Agevolazioni per l'impresa operante in più Stati membri. 
1. L'impresa, che al momento in cui fa istanza di autorizzazione ad operare nel 
territorio della Repubblica è già autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei 
rami danni in uno o più Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda di 
autorizzazione, può chiedere: 
a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell'articolo 50, comma 1, il 
margine di solvibilità in funzione dell'attività globale esercitata dalle 
proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri; 
b) di poter costituire la cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5, soltanto 
in uno di tali Stati membri; 
c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha 
insediato una sede secondaria, le attività costitutive della quota minima di 
garanzia. L'istanza va presentata all'ISVAP ed alle autorità di vigilanza degli 
altri Stati membri interessati. 
2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall'impresa che, dopo aver 
ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, insedia 
una sede secondaria anche nel territorio di un altro Stato membro. 
3. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorità alla quale chiede che venga 
demandato il controllo di solvibilità per il complesso delle attività effettuate 
dalle sedi secondarie stabilite negli Stati membri. La domanda deve essere 
motivata. In caso di accoglimento l'impresa deve costituire la cauzione prevista 
dall'articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla cui autorità è demandato il 
controllo della solvibilità per l'insieme delle attività esercitate nel 
territorio dell'Unione europea. 
4. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con 
l'accordo di tutte le autorità degli Stati membri interessati. Esse hanno 
effetto dal momento in cui l'autorità prescelta per il controllo della 
solvibilità globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri 
interessati, comunica alle altre autorità di essere disposta ad esercitare la 
vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in 
caso di revoca anche da parte di una sola delle autorità di vigilanza. 
5. L'impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il margine 
di solvibilità avendo riguardo all'attività complessiva svolta dall'insieme 
delle sedi secondarie stabilite negli Stati membri. 
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TITOLO IV 
Disposizioni relative a particolari mutue assicuratrici. 
52. Nozione. 
1. La società di mutua assicurazione costituita ai sensi dell'articolo 2546 del 
codice civile può esercitare l'attività assicurativa nei rami vita o nei rami 
danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi 
applicazione la disciplina sui requisiti per l'accesso di cui al capo II del 
titolo II, quando ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 
e 3. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate da azioni. 
2. La società di mutua assicurazione, ai fini dell'esercizio dei rami vita, deve 
prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari, o di 
ridurre le prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad euro 
cinquecentomila. 
3. La società di mutua assicurazione, ai fini dell'esercizio dei rami danni, 
deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari 
e riscuotere contributi annui non superiori ad un milione di euro, provenienti 
per almeno la metà dai soci. 
4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi 
consecutivi, a decorrere dal quarto esercizio la mutua assicuratrice non è più 
soggetta alle disposizioni del presente titolo ed è tenuta a richiedere 
l'autorizzazione di cui all'articolo 13 entro trenta giorni dall'approvazione 
del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale gli importi sono stati 
superati. 
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53. Attività esercitabili. 
1. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 2, può esercitare esclusivamente i 
rami I e II di cui all'articolo 2, comma 1. 
2. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 3, non può esercitare i rami 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all'articolo 2, comma 3. 
3. Le società di mutua assicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio 
dei soli rami vita o dei soli rami danni ed alle operazioni connesse o 
strumentali. Si applica l'articolo 12. 
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54. Requisiti degli esponenti aziendali. 
1. Il Ministro delle attività produttive determina, con il regolamento di cui 
all'articolo 76, i requisiti di onorabilità e indipendenza degli esponenti 
aziendali e stabilisce requisiti di professionalità che tengano conto delle 
dimensioni e delle limitazioni all'attività esercitata dalle mutue assicuratrici 
di cui all'articolo 52. 
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55. Autorizzazione. 
1. L'ISVAP o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l'organo regionale a 
ciò preposto, fermo quanto disposto all'articolo 347, comma 3, autorizzano le 
mutue assicuratrici di cui all'articolo 52. 
2. Le società autorizzate sono iscritte in apposita sezione, rubricata altre 
mutue assicuratrici, dell'albo delle imprese di assicurazione di cui 
all'articolo 14, comma 4. 
3. L'ISVAP, con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a 
statuto speciale, il procedimento per il rilascio, l'estensione ed il diniego 
dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 14, comma 3. 
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56. Altre norme applicabili. 
1. L'ISVAP determina, con regolamento, l'adeguatezza patrimoniale e 
organizzativa dell'impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonché 
quelli di comunicazione all'autorità di vigilanza, tenuto conto delle dimensioni 
e delle limitazioni all'attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui 
all'articolo 52. 
2. Nell'esercizio dell'attività le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52 
sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in 
quanto compatibili. 
3. Alla mutua assicuratrice di cui al presente titolo non si applicano gli 
articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526, 
2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo, 2545-quater, 2545-quinquies, 
2545-octies, secondo comma, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 
2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies 
del codice civile. 
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TITOLO V 
Accesso all'attività di riassicurazione. 
Capo I - Disposizioni generali 
57. Attività di riassicurazione. 
1. L'attività di riassicurazione consiste nell'accettazione di rischi ceduti da 
un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione ed è 
riservata alle imprese di riassicurazione, salvo quanto previsto dal comma 4. 
2. Le imprese di riassicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio della 
riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. 
3. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che 
hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attività riassicurativa. 

4. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di 
riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo II 
relativamente all'assicurazione diretta. All'attività di riassicurazione svolta 
dall'impresa di assicurazione si applicano, per quanto concerne l'accesso 
all'attività, le disposizioni specificamente stabilite per tali imprese 
all'articolo 59. 
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Capo II - Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della 
Repubblica 
58. Autorizzazione. 
1. L'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende 
esercitare esclusivamente l'attività di riassicurazione è autorizzata 
dall'ISVAP, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni 
previste dall'articolo 59. 
2. L'autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei 
rami danni oppure, congiuntamente, per uno o più dei rami vita e danni. 
3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, nonché per 
quello degli altri Stati membri o di Stati terzi. 
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59. Requisiti e procedura. 
1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 58 quando ricorrono le 
seguenti condizioni: 
a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 
2325 del codice civile o di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 
2157/2001 relativo allo statuto della Società europea; 
b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita 
nel territorio della Repubblica; 
c) il capitale interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo 
determinato in via generale, con regolamento adottato dall'ISVAP, in misura 
compresa fra euro cinque milioni ed euro un milione e cinquecentomila sulla base 
dei rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro; 
d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un 
programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa e 
gestionale, accompagnato da una relazione tecnica sottoscritta da un attuario 
iscritto all'albo professionale, contenente l'esposizione dei criteri in base ai 
quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni 
relative ai ricavi ed ai costi; 
e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei requisiti di 
onorabilità stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il 
rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68; 
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo 
siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza 
indicati dall'articolo 76; 
g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri 
soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di 
vigilanza. 
2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate 
nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si 
possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il 
provvedimento è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato 
all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda 
di autorizzazione completa dei documenti richiesti. 
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle 
imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 58. 
4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in 
apposita sezione dell'albo le imprese di riassicurazione autorizzate in Italia e 
ne dà pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli 
atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo. 
5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme 
di pubblicità dell'albo. 
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Capo III - Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro stato 
membro o in uno stato terzo 
60. Attività in regime di stabilimento. 
1. L'esercizio della riassicurazione in regime di stabilimento nel territorio 
della Repubblica da parte dell'impresa che ha sede legale in un altro Stato 
membro o in uno Stato terzo è sottoposto alla preventiva autorizzazione 
dell'ISVAP. 
2. L'ISVAP con regolamento determina, nel rispetto di condizioni equivalenti a 
quelle di cui all'articolo 59, comma 1, la procedura per l'accesso in regime di 
stabilimento nel territorio della Repubblica. 
3. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in 
apposita sezione dell'albo le imprese di riassicurazione estere e ne dà pronta 
comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella 
corrispondenza l'iscrizione all'albo. Si applica l'articolo 59, commi 2 e 3. 
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61. Attività in regime di prestazione di servizi. 
1. È consentito, senza necessità di autorizzazione, l'accesso e l'esercizio 
dell'attività di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel 
territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un 
altro Stato membro o in uno Stato terzo. 
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TITOLO VI 
Esercizio dell'attività di riassicurazione. 
Capo I - Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della 
Repubblica 
62. Esercizio dell'attività di riassicurazione. 
1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione 
e alla copertura delle riserve tecniche ed all'adeguatezza patrimoniale per 
l'esercizio dell'attività di riassicurazione nel rispetto dei principi generali 
previsti agli articoli 63, 64 e 65, avuto riguardo all'esigenza di sana e 
prudente gestione dell'impresa. 
2. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di 
riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III 
relativamente all'assicurazione diretta. All'attività di riassicurazione svolta 
dall'impresa di assicurazione si applicano le disposizioni specificamente 
stabilite per tali imprese ai sensi del comma 1. 
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63. Requisiti organizzativi. 
1. L'impresa di riassicurazione opera con un'idonea organizzazione 
amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno. 
2. Il sistema di controllo interno deve prevedere procedure atte a far si che i 
sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati 
nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a 
garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la 
quantificazione e il controllo dei rischi. 
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64. Riserve tecniche del lavoro indiretto. 
1. L'impresa che esercita l'attività di riassicurazione, anche in via non 
esclusiva, costituisce le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al 
lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti. 
2. L'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto del 
portafoglio italiano ed estero è effettuata, in linea di principio, sulla base 
di quanto comunicato dalle imprese cedenti. L'impresa valuta la congruità delle 
riserve del lavoro indiretto affinché risultino sufficienti in relazione agli 
impegni assunti ed apporta in bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto 
conto delle esperienze passate. 
3. Per le obbligazioni relative al portafoglio estero l'impresa costituisce le 
riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati ai quali il portafoglio si 
riferisce, ove esistenti, fatta salva l'applicazione dei principi di cui al 
comma 2. 
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65. Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto. 
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche tengono conto del tipo di 
affari assunti dall'impresa di riassicurazione e, in particolare, della natura, 
dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo tale 
che sia possibile realizzare condizioni di sufficienza, liquidità, sicurezza, 
qualità, redditività e correlazione degli investimenti. 
2. L'impresa di riassicurazione è tenuta ad una adeguata e diversificata 
dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento 
delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati 
finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali. 
3. L'impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano le 
attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In 
qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto 
delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve 
tecniche. 
4. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro 
sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte 
dall'impresa di riassicurazione con i contratti ai quali le riserve stesse si 
riferiscono. Le attività di cui al presente comma costituiscono patrimonio 
separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa di riassicurazione e 
non iscritte nel registro. 
5. L'impresa di riassicurazione comunica all'ISVAP la situazione delle attività 
risultante dal registro. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni per 
la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione 
delle operazioni effettuate, nonché i termini, le modalità e gli schemi per le 
comunicazioni periodiche. 
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66. Retrocessione dei rischi. 
1. L'ISVAP può non tenere conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche 
e dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per l'esercizio dell'attività di 
riassicurazione, della retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi la sede 
legale nel territorio di uno Stato terzo che non hanno istituito un legale 
rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro 
Stato membro. 
2. La decisione dell'ISVAP è motivata esclusivamente da valutazioni attinenti 
alla solvibilità delle imprese retrocessionarie. 
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Capo II - Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro Stato 
membro o in uno Stato terzo 
67. Attività in regime di stabilimento. 
1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative all'adeguatezza 
patrimoniale della sede secondaria, ai fini dell'esercizio dell'attività di 
riassicurazione nel territorio della Repubblica, nel rispetto di quanto previsto 
agli articoli 63, 64, 65 e 66, avuto comunque riguardo all'esigenza di sana e 
prudente gestione. 
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Titolo VII 
Assetti proprietari e gruppo assicurativo. 
Capo I - Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione 
68. Autorizzazioni. 
1. L'ISVAP autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di 
partecipazioni rilevanti in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e 
in ogni caso l'acquisizione di azioni delle medesime imprese da chiunque 
effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni già possedute, una 
partecipazione superiore al cinque per cento del capitale dell'impresa 
rappresentato da azioni con diritto di voto. 
2. L'ISVAP autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni 
rilevanti quando comportano il superamento dei limiti dal medesimo stabiliti con 
regolamento e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano 
il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione 
del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo 
comma. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche 
all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un 
contratto con l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da una clausola 
del suo statuto. 
4. L'ISVAP individua, con regolamento, i soggetti tenuti a richiedere 
l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni rilevanti 
spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle 
partecipazioni stesse. 
5. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a 
garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di 
riassicurazione, avuto riguardo ai possibili effetti dell'operazione sulla 
stabilità, sull'efficienza e sulla protezione degli assicurati dall'impresa 
interessata. L'ISVAP si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della 
comunicazione. L'autorizzazione si intende concessa se l'ISVAP non provvede 
entro tale termine. Qualora l'ISVAP richieda le informazioni od esegua gli 
accertamenti di cui all'articolo 71, che siano necessari per il rilascio 
dell'autorizzazione, il termine resta sospeso sino al ricevimento delle 
informazioni od al compimento dei relativi atti. Il procedimento deve comunque 
concludersi entro centoventi giorni. 
6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a 
Stati terzi che non assicurano condizioni di reciprocità, l'ISVAP comunica la 
richiesta di autorizzazione al Ministro delle attività produttive, su proposta 
del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare, entro un mese 
dalla comunicazione, il rilascio dell'autorizzazione. 
7. L'ISVAP può sospendere o revocare l'autorizzazione, tenuto conto delle 
partecipazioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'articolo 
70 o di altri eventi successivi all'autorizzazione. 
8. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o sospendono 
l'autorizzazione sono adeguatamente motivati e sono prontamente comunicati al 
richiedente e all'impresa interessata e sono quindi pubblicati nel Bollettino. 
9. L'ISVAP determina con regolamento, in conformità con i principi stabiliti dal 
Ministro delle attività produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera 
oo), le disposizioni di attuazione. 
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69. Obblighi di comunicazione. 
1. Chiunque intende divenire titolare di una partecipazione rilevante in 
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all'ISVAP. 
Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il 
titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura stabilita con 
regolamento adottato dall'ISVAP. 
2. Le società fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome partecipazioni 
che appartengono a terzi, comunicano all'ISVAP le generalità dei fiducianti. 
3. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel 
presente articolo, può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti 
e il compimento di accertamenti ai soggetti comunque interessati. 
4. L'ISVAP, con regolamento, determina presupposti, modalità, termini e 
contenuto delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle 
ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto 
diverso dal titolare della partecipazione. 
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70. Comunicazione degli accordi di voto. 
1. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto 
l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di 
riassicurazione o in una società che la controlla è comunicato all'ISVAP dai 
partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si 
riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in 
forma scritta, dal momento in cui viene posto in essere. 
2. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la 
sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, 
l'ISVAP può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso. 
3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4 
dell'articolo 69. 
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71. Richiesta di informazioni. 
1. L'ISVAP può chiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e 
alle società e agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle 
imprese medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni 
secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da 
altri dati a loro disposizione. 
2. L'ISVAP può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti 
titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione 
l'indicazione dei soggetti controllanti. 
3. L'ISVAP, per la verifica di ogni interrelazione finanziaria con le società 
controllanti, controllate e collegate alle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione, può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti 
ed il compimento di accertamenti alle medesime società. 
4. Per gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, l'ISVAP può chiedere 
informazioni ai soggetti, anche stranieri, titolari di una partecipazione in 
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 
5. L'ISVAP può inoltre chiedere alle società fiduciarie, alle società di 
intermediazione mobiliare ed a chiunque ne sia a conoscenza informazioni sulle 
operazioni di assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione e di 
riassicurazione. 
6. L'ISVAP, in relazione alle richieste che interessano società con titoli 
negoziati in un mercato regolamentato, informa la CONSOB, della cui assistenza 
può avvalersi per le indagini che interessano le medesime società. 
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72. Nozione di controllo. 
1. Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche con riferimento a 
soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e 
secondo comma, del codice civile ed in presenza di contratti o di clausole 
statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare 
l'attività di direzione e coordinamento. 
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, 
salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: 
a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di 
nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di 
sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle 
deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del 
codice civile; 
b) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della 
maggioranza dei componenti dell'organo che svolge funzioni di amministrazione o 
del consiglio di sorveglianza; 
c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere assicurativo, 
riassicurativo, finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti 
effetti: 
1) la trasmissione degli utili o delle perdite; 
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai 
fini del perseguimento di uno scopo comune; 
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle 
partecipazioni possedute; 
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in base alla 
titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o 
dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese; 
d) l'assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi 
amministrativi o per altri concordanti elementi quali, esemplificativamente, 
legami importanti e durevoli di riassicurazione. 
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73. Partecipazioni indirette. 
1. Ai fini dell'applicazione dei capi I e III del presente titolo, si 
considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute: 
a) per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta 
persona; 
b) a titolo di deposito, garanzia pignoratizia o usufrutto, qualora il 
depositario, il creditore pignoratizio o l'usufruttuario possa esercitare 
discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti; 
c) che sono oggetto di contratto di riporto o di contratti derivati, dei quali 
si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore ovvero nei 
confronti di entrambe le parti dei contratti medesimi, salvo la prova 
dell'esclusiva attribuzione ad una sola parte del potere di influenzare la 
gestione dell'impresa. 
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74. Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di 
alienazione. 
1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che 
consentono di influire sull'impresa, inerenti a partecipazioni per le quali le 
autorizzazioni previste dall'articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano 
state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono 
di influire sull'impresa, non possono essere altresì esercitati per le 
partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui agli 
articoli 69 e 70. 
2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, 
adottati con il voto o con il contributo determinanti delle partecipazioni 
previste dal comma 1, è impugnabile, secondo le previsioni del codice civile. 
L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data 
della deliberazione o, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle 
imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a 
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data 
di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto 
di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa 
assemblea. 
3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 
non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i 
termini stabiliti dall'ISVAP. 
4. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle 
clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non 
siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. 
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75. Protocolli di autonomia. 
1. Al fine dell'applicazione del presente capo, l'ISVAP può richiedere, in ogni 
momento, ai titolari di partecipazioni rilevanti nelle imprese di assicurazione 
e di riassicurazione, diversi dalle imprese sottoposte a vigilanza prudenziale, 
una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei termini prescritti 
dall'Istituto in via generale o in via particolare, attestante la natura e 
l'entità dei rapporti finanziari ed operativi, nonché le misure e gli impegni 
che i titolari delle partecipazioni intendono adottare per assicurare 
l'autonomia dell'impresa. 
2. L'ISVAP può sospendere il diritto di voto dei titolari di partecipazioni che 
hanno rifiutato la dichiarazione o hanno comunicato dati falsi o hanno disatteso 
gli impegni assunti, avuto riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente 
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 
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Capo II - Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza 
76. Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti 
aziendali. 
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di 
controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono 
possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza 
stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, 
sentito l'ISVAP. 
2. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza 
dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio 
di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o 
dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è 
pronunciata dall'ISVAP. 
3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile 
o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applica 
il comma 2. 
4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la 
sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata 
con le modalità indicate nel comma 2. 
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77. Requisiti dei partecipanti. 
1. Il Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP, determina, con 
regolamento, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni 
rilevanti. 
2. Con il regolamento di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive 
stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del medesimo comma 1. A 
questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di 
società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. 
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e 
gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa di assicurazione o di 
riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In 
caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o 
il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono 
impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere 
proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se 
questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi 
dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio 
del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le 
partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono 
computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. 
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei soggetti 
privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini 
stabiliti dall'ISVAP. 
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78. Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo 
sulla gestione. 
1. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno 
riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori si applicano 
anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti. 
2. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno 
riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la 
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al 
comitato per il controllo sulla gestione. 
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Capo III - partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione 
79. Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione. 
1. L'impresa di assicurazione e di riassicurazione, con il patrimonio libero, 
può assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre società ancorché 
esercitino attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese. 
2. Quando la partecipazione in una società controllata, assunta ai sensi del 
comma 1, ha carattere di strumentalità o di connessione con l'attività 
assicurativa o riassicurativa, l'ISVAP può chiedere che ciò risulti da un 
programma di attività. 
3. Se la partecipazione comporta il controllo di una società che esercita 
attività diverse da quelle consentite alle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione, l'operazione è soggetta all'autorizzazione preventiva 
dell'ISVAP. Si applica l'articolo 68, commi 5, 7 e 8. 
4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per ogni altra 
assunzione di partecipazioni che non avvenga con patrimonio libero o che 
riguardi partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione estere. 
In deroga al presente capo, nel caso di assunzione di partecipazioni rilevanti 
in altre imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, si applicano le 
disposizioni di cui al capo I. 
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80. Obblighi di comunicazione. 
1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica tempestivamente 
all'ISVAP l'intenzione di assumere una partecipazione in altra società, qualora 
la partecipazione stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta, comporti 
il controllo della società partecipata. 
2. È altresì preventivamente comunicata l'intenzione di assumere ogni altra 
partecipazione, quando la stessa, da sola o unitamente ad altra già posseduta, 
risulti consistente in base al patrimonio netto o al totale degli investimenti 
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero rispetto all'entità 
dei diritti di voto o alla rilevanza degli altri diritti che consentono di 
influire sulla società partecipata. 
3. L'ISVAP, tenuto conto dell'esigenza di verificare la concentrazione degli 
investimenti e la loro influenza sulla struttura patrimoniale dell'impresa di 
assicurazione o di riassicurazione, stabilisce con regolamento presupposti, 
modalità e termini delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con 
riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad un 
soggetto diverso dal titolare della partecipazione. 
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81. Vigilanza prudenziale. 
1. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati negli 
articoli 79 e 80, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati. 
2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla stabilità dell'impresa, 
avuto riguardo alla natura ed all'andamento dell'attività svolta dalla società 
partecipata, alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio libero 
dell'impresa, l'ISVAP ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente 
ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine 
compatibile con l'esigenza che l'operazione possa aver luogo senza pregiudizio 
per la stabilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 
3. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi all'ordine, l'ISVAP nomina un 
commissario con i compiti previsti dall'articolo 229 o, se ricorrono i 
presupposti di cui all'articolo 230, un commissario per la gestione provvisoria 
col compito di provvedervi ovvero propone al Ministro delle attività produttive 
l'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria oppure la revoca 
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. 
4. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2 comporta, in ogni caso, 
l'esclusione dell'investimento dagli elementi costitutivi del margine di 
solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione 
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Capo IV - Gruppo assicurativo 
82. Gruppo assicurativo. 
1. A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo è alternativamente composto: 
a) dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e 
dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa 
controllate; 
b) dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa 
capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società 
strumentali da questa controllate. 
2. Sono escluse dal gruppo assicurativo le società che esercitano l'attività 
bancaria e le altre società che sono sottoposte a vigilanza consolidata in 
conformità al testo unico bancario. Sono parimenti escluse le società che 
esercitano attività di intermediazione finanziaria e le altre società che sono 
sottoposte a vigilanza sul gruppo della società di intermediazione mobiliare o 
di gestione collettiva del risparmio in conformità al testo unico 
dell'intermediazione finanziaria. 
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83. Impresa capogruppo. 
1. Capogruppo è l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana ovvero 
l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che 
controlla, direttamente o indirettamente, le società componenti il gruppo 
assicurativo e che non è, a sua volta, controllata da un'altra impresa di 
assicurazione o di riassicurazione italiana o da un'altra impresa di 
partecipazione assicurativa o riassicurativa con sede legale in Italia, che 
possa essere considerata capogruppo. 
2. L'ISVAP accerta che lo statuto della capogruppo non contrasti con la sana e 
prudente gestione del gruppo. 
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84. Impresa di partecipazione capogruppo. 
1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo 
presso la società di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si 
applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, di 
onorabilità e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime 
funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione. 
2. Alla società di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si 
applicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 190, commi 3, 4 e 5. 

3. Alle imprese di partecipazione capogruppo si applicano le disposizioni di cui 
ai capi I e II del presente titolo. 
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85. Albo delle imprese capogruppo. 
1. L'impresa capogruppo è iscritta in un apposito albo tenuto dall'ISVAP. 
2. La capogruppo comunica all'ISVAP l'esistenza del gruppo assicurativo e la sua 
composizione aggiornata. 
3. L'ISVAP può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo 
assicurativo e alla sua iscrizione nell'albo e può richiedere alla capogruppo la 
rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo. 
4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza 
l'iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi. 
5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e 
all'aggiornamento dell'albo. 
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86. Poteri di indagine. 
1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza di cui 
al presente capo, l'ISVAP può effettuare ispezioni, direttamente o tramite 
soggetti incaricati, presso la capogruppo e presso le società, con sede legale 
nel territorio della Repubblica, appartenenti al gruppo assicurativo. 
2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società diverse da quelle di 
assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei 
dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sul gruppo 
assicurativo. 
3. Nei confronti delle società appartenenti al gruppo assicurativo e dei 
titolari di partecipazioni nelle medesime società, sono attribuiti all'ISVAP i 
poteri previsti dall'articolo 71. 
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87. Disposizioni di carattere generale o particolare. 
1. L'ISVAP, al fine di assicurare una stabile ed efficiente gestione del gruppo, 
può impartire alla capogruppo, con regolamento o con provvedimenti di carattere 
particolare, disposizioni concernenti il gruppo assicurativo complessivamente 
considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto adeguate procedure di gestione 
del rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili, ed 
appropriati meccanismi di controllo interno. 
2. Le procedure di gestione del rischio includono: 
a) un governo societario del gruppo e delle sue componenti efficace e idoneo 
alla definizione ed alla revisione periodica delle strategie da parte degli 
organi con funzione di amministrazione, direzione e controllo delle imprese del 
gruppo, in particolare per quanto concerne i rischi assunti; 
b) procedure atte a far si che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano 
correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le 
misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere nelle 
imprese di cui all'articolo 82 al fine di consentire la quantificazione e il 
controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo. 
3. I meccanismi di controllo interno includono procedure adeguate per quanto 
concerne la verifica e la quantificazione dei rischi assunti e la loro 
correlazione con il patrimonio netto delle singole imprese del gruppo. La 
capogruppo adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite 
dall'ISVAP e ne fa osservare l'applicazione nei confronti delle imprese del 
gruppo, informandone periodicamente l'ISVAP. 
4. Gli amministratori delle società controllate sono tenuti a fornire alla 
capogruppo la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla 
vigilanza assicurativa. 
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TITOLO VIII 
Bilancio e scritture contabili. 
Capo I - Disposizioni generali sul bilancio 
88. Disposizioni applicabili. 
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel 
territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista 
nei capi I, II e III del presente titolo. 
2. Le disposizioni sul bilancio delle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione si applicano anche alle sedi secondarie di imprese aventi sede 
legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare nel territorio della 
Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami danni ovvero la 
riassicurazione ed alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno 
Stato membro autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica la sola 
riassicurazione. 
3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di 
assicurazione che esercitano solo l'attività nel ramo malattia esclusivamente o 
principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita. 
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89. Disposizioni particolari. 
1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di 
attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al 
decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto legislativo 26 maggio 1997, 
n. 173, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. 
2. È consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria. In deroga a quanto 
previsto dall'articolo 2423, ultimo comma, del codice civile, l'ISVAP, con 
regolamento, può prescrivere o consentire che la nota integrativa sia redatta in 
migliaia di euro oppure prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore 
delle migliaia, sentita la CONSOB per le società quotate. 
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90. Schemi. 
1. L'ISVAP, con regolamento, determina gli schemi di bilancio, il piano dei 
conti che le imprese adottano nella loro gestione, il prospetto delle attività a 
copertura delle riserve tecniche ed il prospetto dimostrativo del margine di 
solvibilità. 
2. L'ISVAP, con regolamento, può emanare istruzioni esplicative ed applicative, 
prescrivere informazioni integrative o più dettagliate, nonché stabilire la 
documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini 
delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. 
3. Le modalità di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con 
i conti di bilancio secondo quanto disposto dall'ISVAP con regolamento. 
4. I poteri dell'ISVAP sono esercitati nel rispetto dei principi contabili 
internazionali nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio di esercizio 
o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali. Al 
fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato, l'ISVAP può 
richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti controllati 
da imprese di assicurazione e di riassicurazione ovvero eseguire ispezioni 
presso i medesimi enti e società. Nel caso in cui la società o l'ente sia 
sottoposto alla vigilanza di un'altra autorità, l'ISVAP ne richiede la 
collaborazione. 
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Capo II - Bilancio di esercizio 
91. Principi di redazione. 
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, 
comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati 
regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono 
il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai 
principi contabili internazionali. 
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, 
comma 1, e le sedi secondarie di cui all'articolo 88, comma 2, che non 
utilizzano i principi contabili internazionali, redigono il bilancio in 
conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Per ciascun patrimonio 
destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), 
del codice civile, va allegato al bilancio di esercizio un separato rendiconto 
redatto secondo le disposizioni previste dall'articolo 89. 
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92. Esercizio sociale e termine per l'approvazione. 
1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni 
anno. 
2. Ove previsto dallo statuto, il termine di cui all'articolo 2364, secondo 
comma, del codice civile può essere prorogato dall'impresa di assicurazione sino 
al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando sia 
autorizzata anche all'attività riassicurativa e la eserciti in misura rilevante 
ovvero nel caso di imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato. 
3. Le imprese che esercitano la sola riassicurazione approvano il bilancio di 
esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il 
bilancio stesso. Ove previsto dallo statuto, il termine può essere prorogato 
dall'impresa di riassicurazione sino al 30 settembre quando particolari esigenze 
lo richiedano. 
4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, che si avvalgono della 
facoltà prevista dai commi 2 e 3, ne danno evidenza nella nota integrativa e ne 
fanno oggetto di preventiva comunicazione all'ISVAP, specificando le ragioni 
della proroga. 
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93. Deposito e pubblicazione. 
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, 
comma 1, e le sedi secondarie di cui all'articolo 88, comma 2, sono tenute al 
deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2435 del 
codice civile. 
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all'obbligo di 
revisione del bilancio e depositano la relazione della società di revisione 
insieme alla relazione dell'attuario nominato dalla medesima società. 
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione depositano, in allegato al 
bilancio, un prospetto contenente l'indicazione delle attività che sono state 
assegnate, alla chiusura dell'esercizio, alla copertura delle riserve tecniche. 
4. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza depositano, in 
allegato al bilancio, una relazione dalla quale risultino il personale e le 
attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti. 
5. Le imprese di assicurazione depositano altresì il prospetto dimostrativo 
della situazione del margine di solvibilità, che viene sottoscritto anche 
dall'attuario incaricato per i rami vita. 
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94. Relazione sulla gestione. 
1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori 
sull'andamento della gestione nel suo complesso, da cui risultino in ogni caso 
le informazioni che riguardano: 
a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo; 
b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati; 
c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali 
rami esercitati; 
d) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato; 
e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti; 
f) notizie in merito al contenzioso, se significativo; 
g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o 
quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e 
di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale 
sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni; 
h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, 
controllate e consociate, nonché i rapporti con imprese collegate; 
i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo 
sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle 
eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate; 
l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. 
2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle azioni o 
quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona. 
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Capo III - Bilancio consolidato 
95. Imprese obbligate. 
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel 
territorio della Repubblica e le sedi secondarie delle imprese estere di cui 
all'articolo 88, comma 2, che controllano una o più società, redigono il 
bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali. 
2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa 
con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di 
assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite. 
3. Ai soli fini dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato sono 
considerate imprese controllate quelle indicate nell'articolo 26 del decreto 
legislativo 9 aprile 1991, n. 127. 
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96. Direzione unitaria. 
1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in 
cui due o più imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale nel 
territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione assicurativa di cui 
all'articolo 95, comma 2, tra le quali non esistano le relazioni di cui 
all'articolo 95, comma 3, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un 
contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi 
di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La 
direzione unitaria tra le imprese può concretizzarsi anche in legami importanti 
e durevoli di riassicurazione. 
2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle sottoposte 
alla direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti: 
a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di 
assicurazione o riassicurazione ovvero da una società di partecipazione 
assicurativa di cui all'articolo 95, comma 2; 
b) un'impresa o un ente costituito in un altro Stato, salvo che non ricorrano le 
condizioni di esonero previste all'articolo 97; 
c) una persona fisica. 
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio 
consolidato l'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio 
approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo. 
4. L'impresa soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato che 
operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 è tenuta 
alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3, 
quando ricorrono le seguenti condizioni: 
a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati; 
b) la redazione del bilancio consolidato non è richiesta almeno sei mesi prima 
della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per 
cento del capitale sociale. 
5. In caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai 
sensi del comma 4, le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa 
al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e 
la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente 
articolo. Copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella 
dell'organo di controllo sono depositati presso l'ufficio del registro delle 
imprese del luogo ove è la sede dell'impresa esonerata. 
6. Restano salve le disposizioni relative alle società che hanno emesso titoli 
quotati in mercati regolamentati. 
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97. Esonero dall'obbligo di redazione. 
1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei confronti 
delle imprese di cui all'articolo 95, commi 1 e 2, a loro volta controllate 
direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del 
bilancio consolidato ai sensi del presente titolo ovvero da un'impresa di 
assicurazione o riassicurazione costituita in un altro Stato membro. 
2. L'esonero è subordinato alle seguenti circostanze: 
a) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in mercati 
regolamentati; 
b) che la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle 
azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, 
che la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi 
prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque 
per cento del capitale; 
c) che l'impresa controllata e le imprese da questa controllate da includere nel 
consolidamento ai sensi del presente titolo siano incluse nel bilancio 
consolidato della controllante; 
d) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro, rediga e 
sottoponga a controllo il bilancio consolidato conformemente alle disposizioni 
dell'ordinamento comunitario. 
3. Le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio di 
esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede 
dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. 
Una copia del bilancio della controllante, della relazione sulla gestione e di 
quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, è depositata presso 
l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa 
controllata. 
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98. Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza. 
1. L'ISVAP individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti agli obblighi 
di redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, che sono 
tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato. 
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99. Data di riferimento. 
1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di 
chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante obbligata alla 
redazione. Nel caso quest'ultima sia un'impresa di partecipazione assicurativa 
di cui all'articolo 95, comma 2, la data di riferimento coincide con la data di 
chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate. 
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100. Relazione sulla gestione. 
1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli 
amministratori sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e 
sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con 
particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti da cui risultino le 
informazioni che riguardano: 
a) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato; 
b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante 
possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società 
fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale 
corrispondente; 
c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo 
sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle 
eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative; 
d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio 
consolidato. 
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Capo IV - Libri e registri obbligatori 
101. Libri e registri obbligatori. 
1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e 
le sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi, ferme restando le 
altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri 
secondo quanto previsto ai commi 2 e 3. 
2. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita, oltre al registro delle 
attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei 
registri su cui annotare: 
a) i contratti emessi; 
b) i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell'articolo 1924, secondo 
comma, del codice civile, ovvero per mancato perfezionamento ovvero per i quali 
è stato esercitato il diritto di recesso di cui all'articolo 177; 
c) i contratti scaduti; 
d) i contratti per i quali è stato esercitato il diritto di riscatto di cui 
all'articolo 1924, secondo comma, del codice civile; 
e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione; 
f) i sinistri denunciati; 
g) i sinistri pagati; 
h) i reclami ricevuti. 
3. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami danni, oltre al registro delle 
attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei 
registri su cui annotare: 
a) i contratti emessi; 
b) i sinistri denunciati; 
c) i sinistri pagati; 
d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo; 
e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio; 
f) i sinistri già classificati alle lettere c) oppure d) per i quali sia stata 
riaperta la procedura di liquidazione; 
g) i reclami ricevuti. 
4. L'ISVAP adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta dei registri 
assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e 
le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle 
prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile. 
5. L'ISVAP individua, con regolamento, i libri e i registri per l'attività delle 
imprese di riassicurazione, determinando le informazioni, i termini e le 
modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle 
prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile. 
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Capo V - Revisione contabile 
102. Revisione contabile del bilancio. 
1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede 
legale nel territorio della Repubblica è corredato dalla relazione di una 
società di revisione che sia iscritta nell'albo speciale previsto dal testo 
unico dell'intermediazione finanziaria e che sia amministrata da almeno un 
attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 
194. 
2. La relazione della società di revisione, dalla quale risulta il giudizio sul 
bilancio ai sensi dell'articolo 156 del testo unico dell'intermediazione 
finanziaria, è corredata dalla relazione dell'attuario che esprime un giudizio 
sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle 
disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali. 

3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione 
contabile di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico 
dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, 
seconda parte, 156, comma 4, e 157, comma 2. Non si applica l'articolo 2409-bis 
del codice civile. 
4. L'impugnazione della deliberazione assembleare che approva il bilancio delle 
imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformità alle norme 
che ne disciplinano i criteri di redazione, può essere proposta dall'ISVAP nel 
termine di sei mesi dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro 
delle imprese. 
5. L'ISVAP, qualora venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico 
alla società di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB, che adotta i 
provvedimenti di competenza. 
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103. Attuario nominato dalla società di revisione. 
1. Se tra gli amministratori della società di revisione non è presente un 
attuario iscritto nell'albo previsto dalla legge, la relazione presentata dalla 
società è corredata dalla relazione di un attuario, iscritto nell'albo 
professionale e nominato dalla medesima società di revisione, che riporta il 
giudizio di cui all'articolo 102, comma 2. 
2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a tre esercizi e può essere rinnovato 
per non più di due volte. Se, prima della scadenza del periodo, la società di 
revisione revoca l'incarico all'attuario, ne dà immediata e motivata 
comunicazione all'ISVAP. La revoca dell'incarico ha effetto nel momento in cui 
diviene efficace il conferimento dell'incarico ad altro attuario. 
3. L'incarico non può essere conferito ad un attuario che si trovi, nei 
confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti 
dell'attuario che presso l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di 
attuario incaricato per i rami vita o per 1'assicurazione della responsabilità 
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una 
delle situazioni di incompatibilità indicate dall'articolo 160 del testo unico 
dell'intermediazione finanziaria. 
4. L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa trasmettono all'ISVAP, 
entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico, le dichiarazioni dalle 
quali risulta che non sussiste alcuna causa di incompatibilità. 
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104. Accertamenti sulla gestione contabile. 
1. L'ISVAP può far svolgere alla società di revisione una verifica, previo 
accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di 
gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili delle situazioni 
periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell'impresa. 
Nello svolgimento di tale verifica la società di revisione si avvale 
dell'attuario. Le spese sono a carico dell'impresa. 
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105. Revoca dell'incarico all'attuario revisore. 
1. Qualora l'ISVAP accerti l'inosservanza dei doveri relativi allo svolgimento 
dell'incarico dell'attuario di cui all'articolo 102, comma 1, o dell'attuario 
nominato dalla società di revisione ai sensi dell'articolo 103, comma 1, ovvero 
acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull'attività della società di 
revisione, ne informa la CONSOB. 
2. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 102, 
comma 1, la sussistenza o la sopravvenienza di una causa di incompatibilità 
prevista dall'articolo 103, comma 3, ovvero gravi irregolarità nello svolgimento 
dell'incarico da parte dell'attuario di cui all'articolo 103, comma 1, può 
disporre la revoca dell'incarico, sentito l'interessato. 
3. Il provvedimento di revoca è comunicato all'attuario, alla società di 
revisione e all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. In tal caso la 
società di revisione provvede a conferire l'incarico ad altro attuario entro 
trenta giorni e comunque in tempo utile per l'effettuazione delle verifiche 
necessarie ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio. 
4. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede al conferimento dell'incarico ad 
altro attuario, determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell'Ordine 
degli attuari. 
5. L'ISVAP informa la CONSOB dei provvedimenti assunti nei confronti 
dell'attuario di cui all'articolo 102, comma 1, e dà comunicazione all'Ordine 
degli attuari dei provvedimenti assunti nei confronti degli attuari di cui agli 
articoli 102, comma 1, e 103, comma 1. 
6. L'Ordine degli attuari comunica all'ISVAP gli eventuali provvedimenti 
adottati nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, 
comma 1. 
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TITOLO IX 
Intermediari di assicurazione e di riassicurazione. 
Capo I - Disposizioni generali 
106. Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa. 
1. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel 
presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare 
assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico 
intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla 
gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti 
stipulati. 
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107. Ambito di applicazione. 
1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano le condizioni di accesso e 
di esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa 
svolta a titolo oneroso nel territorio della Repubblica e in regime di 
stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio di altri Stati 
membri da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel 
territorio della Repubblica, nonché i servizi di intermediazione assicurativa e 
riassicurativa connessi con rischi e impegni situati al di fuori dell'Unione 
europea, quando sono offerti da intermediari di assicurazione e riassicurazione 
registrati in Italia. 
2. Sono escluse dalla disciplina del presente titolo: 
a) le attività direttamente esercitate dalle imprese di assicurazione o di 
riassicurazione e dai loro dipendenti; 
b) le attività di sola informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di 
un'altra attività professionale sempre che l'obiettivo di tale attività non sia 
quello di assistenza all'assicurato nella conclusione o nell'esecuzione di un 
contratto di assicurazione; 
c) le attività di intermediazione assicurativa quando ricorrono congiuntamente 
le seguenti condizioni: 
1) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura 
fornita; 
2) salvo il caso di cui al numero 4), non si tratta di un contratto di 
assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilità civile; 
3) l'intermediazione non è svolta professionalmente; 
4) l'assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre i rischi di 
perdita o deterioramento oppure, nel caso di viaggi prenotati, garantisce la 
perdita o il danneggiamento del bagaglio ovvero copre i rischi del ramo vita e 
della responsabilità civile connessi al viaggio stesso; 
5) l'importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e la durata 
complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non è 
superiore a cinque anni. 
3. Le persone giuridiche di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), sono 
sottoposte, limitatamente all'attività di intermediazione assicurativa, alla 
vigilanza dell'ISVAP, che la esercita mediante i poteri previsti dall'articolo 
5, comma 1, anche per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni sulle 
regole di comportamento di cui al capo III, informando e collaborando con le 
altre autorità interessate. 
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Capo II - Accesso all'attività di intermediazione 
108. Accesso all'attività di intermediazione. 
1. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è riservata agli 
iscritti nel registro di cui all'articolo 109. 
2. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa non può essere 
esercitata da chi non è iscritto nel registro, applicandosi in caso di 
violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2. 
3. È inoltre consentita l'attività agli intermediari assicurativi e 
riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro 
Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall'articolo 116, comma 2. 
4. L'esercizio dell'attività di intermediario di assicurazione e riassicurazione 
è vietato agli enti pubblici, agli enti o società da essi controllati ed ai 
pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo 
parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno. 
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109. Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi. 
1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, la formazione e l'aggiornamento del 
registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi 
e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della 
Repubblica. 
2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte: 
a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome 
o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione; 
b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, 
in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri 
di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione; 
c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività 
svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami 
vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità 
di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di 
risultato esclusivamente per l'impresa medesima; 
d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli 
intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 
del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai 
sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la 
società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi 
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 
144; 
e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, 
i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di 
cui alle lettere a), b) e d) per l'attività di intermediazione svolta al di 
fuori dei locali dove l'intermediario opera. 
Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più 
sezioni del registro. 
3. Nel registro sono altresì indicati gli intermediari persone fisiche, di cui 
al comma 2, lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i 
quali 1'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo 
110, comma 3, è sospeso sino all'avvio dell'attività, che forma oggetto di 
tempestiva comunicazione all'ISVAP a pena di radiazione dal registro. 
4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di 
dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti 
all'intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all'iscrizione nella 
sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma. L'intermediario 
di cui al comma 2, lettera a), che si avvale di dipendenti, collaboratori, 
produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione è tenuto a dare 
all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei 
soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto 
di agenzia. L'impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti, 
provvede ad effettuare la comunicazione all'ISVAP al fine dell'iscrizione nella 
sezione del registro di cui al comma 2, lettera c). 
5. L'ISVAP rilascia, a richiesta dell'impresa o dell'intermediario interessato, 
un'attestazione di avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando gli 
adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni 
effettuate. 
6. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico 
delle imprese e degli intermediari, nonché le forme di pubblicità più idonee ad 
assicurare l'accesso pubblico al registro. 
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110. Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche. 
1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, 
comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
a) godere dei diritti civili; 
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di 
applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di 
procedura penale, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro 
l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia 
pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge 
commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel 
massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge 
commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel 
massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l'applicazione 
della pena accessoria dell'interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata 
superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; 
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la 
riabilitazione, nè essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, 
direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a 
procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta 
amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi 
provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni 
successivi all'adozione dei provvedimenti stessi; 
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; 

e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi. 
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, 
comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve inoltre possedere adeguate 
cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dall'ISVAP tramite una 
prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed 
economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività. L'ISVAP, con regolamento, 
determina le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla 
relativa organizzazione e gestione. 
3. Salvo quanto previsto all'articolo 109, comma 3, ed all'articolo 112, comma 
3, la persona fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui 
all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), deve altresì stipulare una polizza 
di assicurazione della responsabilità civile per l'attività svolta in forza 
dell'iscrizione al registro con massimale di almeno un milione di euro per 
ciascun sinistro e di un milione e mezzo di euro all'anno globalmente per tutti 
i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione europea, per danni 
arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, 
errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle 
persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. I limiti di copertura 
possono essere elevati dall'ISVAP, con regolamento, tenendo conto delle 
variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo. 
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111. Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti e dei 
collaboratori degli intermediari. 
1. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 110, comma 1, è 
richiesto anche per i produttori diretti ed è accertato dall'impresa per conto 
della quale i medesimi operano. 
2. Le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono ad 
impartire una formazione adeguata in rapporto ai prodotti intermediati ed 
all'attività complessivamente svolta. 
3. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 110, comma 1, è 
richiesto anche per i soggetti iscritti nella sezione del registro di cui 
all'articolo 109, comma 2, lettera e), ed è accertato dall'intermediario per 
conto del quale essi operano. 
4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 
2, lettera e), devono possedere cognizioni e capacità professionali adeguate 
all'attività ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante attestato con 
esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione professionale a 
cura delle imprese o dell'intermediario assicurativo. 
5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresì ai soggetti 
addetti all'attività di intermediazione svolta nei locali dove l'intermediario 
opera. 
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112. Requisiti per l'iscrizione delle società. 
1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, 
comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
a) avere la sede legale in Italia; 
b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, 
amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa; 
c) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall'articolo 10, comma 
4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, 
comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve inoltre avere affidato la 
responsabilità dell'attività di intermediazione ad almeno una persona fisica 
iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l'iscrizione. 
Nelle società iscritte nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 
2, lettera b), il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore 
delegato e il direttore generale devono essere iscritti nella medesima sezione 
del registro. 
3. Ai fini dell'iscrizione, la società deve altresì avere stipulato la polizza 
di assicurazione della responsabilità civile professionale di cui all'articolo 
110, comma 3, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle 
persone fisiche di cui al comma 2, nonché per i danni arrecati da negligenze, 
errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle 
persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. 
4. Qualora eserciti la mediazione riassicurativa, la società deve inoltre 
disporre di un capitale sociale non inferiore all'importo stabilito con 
regolamento adottato dall'ISVAP. È fatto obbligo alla società che esercita 
contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle 
due attività persone fisiche diverse e di dotarsi di una organizzazione 
adeguata. 
5. Qualora la società richieda l'iscrizione alla sezione del registro di cui 
all'articolo 109, comma 2, lettera e), è altresì necessaria l'iscrizione delle 
persone fisiche addette all'attività di intermediazione. È in ogni caso preclusa 
l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, 
lettera e), per la società che operi, direttamente o indirettamente, attraverso 
altra società. 
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113. Cancellazione. 
1. L'ISVAP dispone la cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione 
del registro in caso di: 
a) radiazione; 
b) rinunzia all'iscrizione; 
c) mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre 
anni; 
d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma 1, 111, 
commi 1 e 3, e 112; 
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 336, 
nonostante apposita diffida disposta dall'ISVAP; 
f) limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui 
all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), perdita di efficacia delle garanzie 
assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3; 
g) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del registro di cui 
all'articolo 109, comma 2, lettera b), mancato versamento del contributo al 
Fondo di garanzia previsto dall'articolo 115. 
2. L'istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), 
relativa ai produttori diretti dell'impresa o ai soggetti iscritti alla sezione 
del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), è presentata 
dall'impresa o, rispettivamente, dall'intermediario iscritto alla sezione del 
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel caso di 
interruzione del rapporto con il produttore diretto ovvero con il soggetto 
iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), 
l'impresa o, rispettivamente, l'intermediario sono tenuti a darne comunicazione 
all'ISVAP. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui 
all'articolo 109, comma 2, lettera a), comunica all'impresa preponente ogni 
variazione concernente i soggetti iscritti ai sensi dell'articolo 109, comma 2, 
lettera e). 
3. Non si procede alla cancellazione dal registro, anche se richiesta 
dall'intermediario o dall'impresa, fino a quando sia in corso un procedimento 
disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici 
all'avvio del medesimo. 
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114. Reiscrizione. 
1. L'intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del 
provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, 
purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i 
requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110, 111 e 112. In caso di 
cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone 
fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro soltanto se ne sia 
intervenuta la riabilitazione. 
2. L'intermediario, che sia stato cancellato per mancato versamento del 
contributo di vigilanza, può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto 
al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione. 
3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, 
comma 2, lettera b), che sia stato cancellato dal registro per non aver 
provveduto al versamento del contributo al Fondo di garanzia, può esservi 
nuovamente iscritto purché provveda al pagamento delle somme dovute sino alla 
data di cancellazione, maggiorate degli interessi moratori. 
4. Se l'intermediario, intervenuta la cancellazione dal registro, chiede una 
nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei 
requisiti di cui agli articoli 110, 111 e 112, rimanendo valida, per le persone 
fisiche, l'idoneità già conseguita ai sensi dell'articolo 110, comma 2, o della 
formazione ricevuta ai sensi dell'articolo 111, commi 2 e 4. 
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115. Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione. 
I. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, 
comma 2, lettera b), deve aderire al Fondo di garanzia costituito presso la 
CONSAP per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle 
imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio 
dell'attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato 
risarcito dall'intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza 
di cui, rispettivamente, all'articolo 110, comma 3, e all'articolo 112, comma 3. 

2. L'amministrazione del Fondo spetta ad un comitato nominato con decreto del 
Ministro delle attività produttive, che è composto da un dirigente del Ministero 
delle attività produttive, con funzioni di presidente, da un dirigente del 
Ministero dell'economia e delle finanze, da un funzionario dell'ISVAP, da un 
funzionario della CONSAP, da due rappresentanti degli intermediari iscritti 
nella corrispondente sezione del registro, da un rappresentante delle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione. 
3. Le norme relative all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di 
intervento sono stabilite con regolamento del Ministro delle attività 
produttive, sentito l'ISVAP. Il contributo è determinato annualmente con decreto 
del Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP ed il comitato di 
gestione, in misura non superiore allo zero virgola cinquanta per cento delle 
provvigioni annualmente acquisite, anche al fine di garantire comunque la 
copertura degli oneri di funzionamento del comitato di cui al comma 2. 
4. Il fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto presso il 
quale è costituito e da eventuali altri fondi. Sul fondo non sono ammesse 
azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra nè 
dei creditori dei singoli intermediari, o nell'interesse degli stessi, diversi 
dagli assicurati o dalle imprese. Il fondo non può essere compreso nelle 
procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli 
intermediari partecipanti. 
5. Il fondo è surrogato nei diritti degli assicurati e delle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione fino alla concorrenza dei pagamenti 
effettuati a loro favore. 
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116. Attività in regime di stabilimento e di prestazione di servizi. 
1. L'iscrizione consente agli intermediari assicurativi e riassicurativi, 
indicati nelle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere 
a), b) e d), con residenza o con sede legale nel territorio della Repubblica di 
operare negli altri Stati membri, in regime di stabilimento e di libera 
prestazione di servizi previa comunicazione all'ISVAP. L'ISVAP informa le 
autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativamente alle istanze di 
estensione dell'attività sui rispettivi territori comunicate dagli intermediari 
iscritti nel registro italiano e rende nota, mediante annotazione integrativa 
dell'iscrizione al registro, l'indicazione degli altri Stati membri nei quali 
tali intermediari operano in regime di stabilimento o di libertà di prestazione 
di servizi. 
2. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede 
legale nel territorio di un altro Stato membro, possono esercitare l'attività in 
regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della 
Repubblica, a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'apposita 
comunicazione che l'ISVAP riceva dall'autorità di vigilanza dello Stato membro 
di origine. L'ISVAP disciplina, con regolamento, la pubblicità delle 
comunicazioni ricevute dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri 
relative all'attività svolta dagli intermediari di tali Stati nel territorio 
della Repubblica mediante annotazione nell'elenco annesso al registro di cui 
all'articolo 109, comma 2. 
3. L'ISVAP rende note le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle 
attività di intermediazione che, nell'interesse generale, devono essere 
osservate sul territorio italiano. 
4. L'ISVAP può adottare nei confronti dell'intermediario che non osservi le 
disposizioni di interesse generale un provvedimento che sospende, per un periodo 
non superiore a novanta giorni, o vieta, in caso di accertata violazione, 
l'ulteriore svolgimento dell'attività sul territorio italiano. 
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Capo III - Regole di comportamento 
117. Separazione patrimoniale. 
1. I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai 
pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite 
dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere 
titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che 
costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario 
medesimo. 
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte 
di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono 
ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma 
rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di 
assicurazione. 
3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può 
essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal 
depositario nei confronti dell'intermediario. 
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118. Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari 
assicurativi. 
1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi 
collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione. 
Salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme 
dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative 
si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo col rilascio di 
quietanza scritta. 
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario 
iscritto nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera 
b), esclusivamente se tali attività sono espressamente previste dall'accordo 
sottoscritto con l'impresa. A tal fine l'intermediario è tenuto a darne 
specifica comunicazione al cliente nell'ambito dell'informazione precontrattuale 
di cui all'articolo 120. 
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario 
iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), 
anche nel caso di polizza assunta in coassicurazione ed ha effetto nei confronti 
di ogni impresa coassicuratrice se le attività previste dal comma 1 sono incluse 
nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria. 
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 l'omissione o la comunicazione non veritiera 
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 324 e 
con la sanzione disciplinare disposta ai sensi dell'articolo 329. 
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119. Doveri e responsabilità verso gli assicurati. 
1. L'impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori 
diretti risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dei medesimi, anche 
se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. 
2. L'impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione del 
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a) o b), risponde in solido 
dei danni arrecati dall'operato dell'intermediario iscritto alla sezione del 
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), cui abbia dato incarico, 
compresi quelli provocati dai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui 
all'articolo 109, comma 2, lettera e), anche se tali danni siano conseguenti a 
responsabilità accertata in sede penale. Possono essere distribuiti attraverso 
gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), salvo iscrizione 
ad altra sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali 
accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera 
scelta dell'assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della 
distribuzione. 
3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, 
comma 2, lettere a), b) o d), è responsabile dell'attività di intermediazione 
assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui 
all'articolo 109, comma 2, lettera e). 
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120. Informazione precontrattuale e regole di comportamento. 
1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo 109, 
comma 2, e quelli di cui all'articolo 116, prima della conclusione del contratto 
e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al 
contraente le informazioni stabilite dall'ISVAP, con regolamento, nel rispetto 
di quanto disposto con il presente articolo. 
2. In relazione al contratto proposto, gli intermediari assicurativi dichiarano 
al contraente: 
a) se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale, dovendo in tal 
caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente ampio di 
contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a 
soddisfare le richieste del contraente; 
b) se propongono determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con 
una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la 
denominazione di tali imprese; 
c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con 
imprese di assicurazione, nel qual caso essi comunicano, su richiesta del 
cliente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o 
potrebbero avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il 
contraente del diritto di richiedere tali informazioni. 
3. In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l'intermediario 
assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite al 
contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, 
previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le 
prestazioni alle quali è obbligata l'impresa di assicurazione. 
4. L'ISVAP, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli 
assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle cognizioni e della 
capacità professionale degli addetti all'attività di intermediazione, disciplina 
con regolamento: 
a) le regole di presentazione e di comportamento nei confronti del contraente, 
con riferimento agli obblighi di informazione relativi all'intermediario 
medesimo e ai suoi rapporti, anche di natura societaria, con l'impresa di 
assicurazione, alle caratteristiche del contratto proposto in relazione 
all'eventuale prestazione di un servizio di consulenza fondata su una analisi 
imparziale o all'esistenza di obblighi assunti per la promozione e 
l'intermediazione con una o più imprese di assicurazione; 
b) le modalità con le quali è fornita l'informazione al contraente, prevedendo i 
casi nei quali può essere effettuata su richiesta, fermo restando che le 
esigenze di protezione richiedono, di regola, l'uso della lingua italiana e la 
comunicazione su un supporto accessibile e durevole, al più tardi subito dopo la 
conclusione del contratto; 
c) le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta; 
d) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste 
dall'articolo 329. 
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi gli intermediari di assicurazione che 
operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi. 
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121. Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza. 
1. In caso di vendita a distanza, l'intermediario rende note al contraente 
almeno le seguenti informazioni preliminari: 
a) l'identità dell'intermediario e il fine della chiamata; 
b) l'identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con 
l'intermediario assicurativo; 
c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto 
offerto; 
d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere. 

2. In ogni caso l'informazione è fornita al contraente prima della conclusione 
del contratto di assicurazione. Può essere fornita verbalmente solo a richiesta 
del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In 
tali casi l'informazione è fornita su un supporto durevole subito dopo la 
conclusione del contratto. 
3. L'ISVAP, con regolamento, determina le informazioni sull'intermediario e 
sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo 
chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2. 
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TITOLO X 
Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti. 
Capo I - Obbligo di assicurazione 
122. Veicoli a motore. 
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i 
rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o 
su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la 
responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice 
civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, 
adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, 
individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le 
aree equiparate a quelle di uso pubblico. 
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati 
ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il 
trasporto. 
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la 
volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di 
riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto 
disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo 
alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga 
all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato 
ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di 
assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto 
dall'articolo 334. 
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel 
territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti 
stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti 
l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente 
previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano 
abitualmente. 
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123. Natanti. 
1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non 
possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste 
equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile 
verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella 
dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di 
locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal 
Ministro delle attività produttive su proposta dell'ISVAP, individua la 
tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque 
equiparate a quelle di uso pubblico. 
2. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non 
superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di 
potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal 
diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone. 
3. L'obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, 
indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal 
caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore. 
4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in 
quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della 
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. 
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124. Gare e competizioni sportive. 
1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e 
le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, 
se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la 
responsabilità civile. 
2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri 
obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i 
danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati. 
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125. Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri. 
1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed 
immatricolati o registrati in Stati esteri nonché per i motori amovibili di cui 
all'articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro 
documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel 
territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per 
la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione. 
2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto: 
a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con 
regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta 
dell'ISVAP, ovvero 
b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di 
assicurazione emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato 
dall'Ufficio centrale italiano. 
3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno 
Stato terzo l'obbligo di assicurazione: 
a) è assolto mediante contratto di assicurazione "frontiera", come disciplinato 
dal regolamento previsto all'articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la 
responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio 
della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di 
somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi; 
b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante 
per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei 
medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso 
l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità 
civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato 
terzo; 
c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde 
emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio 
centrale italiano. 
4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno 
Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si 
considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il 
risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, 
sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di 
assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi. 
5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano 
provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi 
diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli 
eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la 
carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al 
comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni 
cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti 
dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti 
dalla polizza di assicurazione. 
6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore 
di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o 
di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali. 
7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano 
per l'assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla 
circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno 
Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal 
Ministro delle attività produttive. 
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126. Ufficio centrale italiano. 
1. L'Ufficio centrale italiano è abilitato all'esercizio delle funzioni di 
Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti 
stabiliti dall'ordinamento comunitario e dal presente codice a seguito di 
riconoscimento del Ministro delle attività produttive, che ne approva lo statuto 
con decreto. 
2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all'articolo 125, svolge 
le seguenti attività: 
a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, 
l'assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta 
dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive e provvede alla liquidazione 
e al pagamento degli indennizzi dovuti; 
b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e 
c), ed al comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni 
cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la 
qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro 
impresa di assicurazione; 
c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera 
b), al comma 3 ed al comma 4 dell'articolo 125, in nome e per conto delle 
imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla 
circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati 
all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto 
previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti 
dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta 
contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto 
previsto dall'articolo 144. 
3. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti 
dell'Ufficio centrale italiano i termini di cui all'articolo 163-bis, primo 
comma, e 318, secondo comma, del codice di procedura civile sono aumentati del 
doppio, risultando perciò stabiliti in centottanta giorni per il giudizio di 
fronte al tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di 
pace. I termini di cui all'articolo 163-bis, secondo comma, del codice di 
procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni. 
4. L'Ufficio centrale italiano è abilitato ad emettere le carte verdi richieste 
per la circolazione all'estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, 
garantendo nei confronti dei corrispondenti uffici nazionali di assicurazione le 
obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta. 
5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, che 
in base agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire 
danni causati nel territorio del loro Stato da veicoli a motore immatricolati in 
Italia non coperti da assicurazione, l'Ufficio centrale italiano ha diritto di 
rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme 
pagate e le relative spese. 
6. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla 
circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati 
all'estero, l'Ufficio centrale italiano può richiedere ai competenti organi di 
polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, 
alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o 
altro analogo segno distintivo. 
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127. Certificato di assicurazione e contrassegno. 
1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato 
da apposito certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione o dalla 
delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di 
assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. 
2. L'impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati 
per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto 
dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 122, comma 
3, primo periodo. 
3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'impresa di 
assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di 
riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza 
del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il contrassegno è 
esposto sul veicolo al quale si riferisce l'assicurazione entro cinque giorni 
dal pagamento del premio o della rata di premio. 
4. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, nonché le 
caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di 
eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalità per l'emissione 
di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione. 
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128. Massimali di garanzia. 
1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è 
stipulato per somme non inferiori, per ciascun sinistro, indipendentemente dal 
numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con il 
regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività 
produttive. 
2. Le somme fissate ai sensi del comma 1 possono essere incrementate, con 
decreto del Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP, tenuto conto 
anche delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo desunte dalle 
rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica. 
3. È comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalle 
disposizioni dell'ordinamento comunitario. 
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129. Soggetti esclusi dall'assicurazione. 
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto 
di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del 
sinistro. 
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di 
cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non 
hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, 
limitatamente ai danni alle cose: 
a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed 
all'articolo 91, comma 2, del codice della strada; 
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti 
e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e 
di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e 
affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con 
questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al 
loro mantenimento; 
c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le 
persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b). 
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Capo II - Esercizio dell'assicurazione 
130. Imprese autorizzate. 
1. L'assicurazione può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad 
esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e di 
libertà di prestazione di servizi, l'assicurazione della responsabilità civile 
per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. 
2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della 
Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato 
terzo autorizzate ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della 
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei 
natanti, esclusa la responsabilità del vettore, designano in ogni Stato membro 
un mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri nei 
casi di cui all'articolo 151. 
3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione, che opera in regime di libertà di 
prestazione di servizi, non abbia nominato il rappresentante per la gestione dei 
sinistri di cui all'articolo 25, il mandatario nominato ai sensi del comma 2 ne 
assume la funzione. 
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131. Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto. 
1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei 
servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione ai soggetti che devono 
adempiere all'obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese 
mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti 
internet, la nota informativa e le condizioni di contratto praticate nel 
territorio della Repubblica. 
2. La pubblicità dei premi è attuata mediante preventivi personalizzati 
rilasciati presso ogni punto di vendita dell'impresa di assicurazione, nonché 
mediante siti internet che permettono di ricevere il medesimo preventivo per i 
veicoli e per i natanti individuati nel regolamento di attuazione. 
3. L'ISVAP determina, con regolamento, gli obblighi a carico delle imprese e 
degli intermediari. 
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132. Obbligo a contrarre. 
1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni 
di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per 
ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le 
proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva 
la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di 
rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se 
persona diversa. 
2. Le imprese di assicurazione possono richiedere che l'autorizzazione sia 
limitata, ai fini dell'assolvimento agli obblighi derivanti dal comma 1, ai 
rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti. 
3. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche all'osservanza dell'obbligo 
a contrarre di cui al comma 1, le imprese di assicurazione hanno diritto di 
accedere in via telematica al pubblico registro automobilistico ed all'archivio 
nazionale dei veicoli previsto dal codice della strada secondo condizioni 
economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato in 
ragione dell'esigenza di consultazioni anche sistematiche nell'ambito delle 
attività di prevenzione e contrasto delle frodi nell'assicurazione obbligatoria. 
Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le disposizioni di 
attuazione. 
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133. Formule tariffarie. 
1. Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di 
veicoli a motore che possono essere individuate dall'ISVAP, con regolamento, i 
contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di 
polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in 
diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in 
relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di 
tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo 
dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due 
tipologie. L'individuazione delle categorie di veicoli è effettuata tenendo 
conto delle esigenze di prevenzione. 
2. Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso telematico all'anagrafe 
nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice della strada 
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a scopo di verifica e 
aggiornamento delle informazioni relative all'abilitazione alla guida secondo 
condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio 
erogato. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la 
protezione dei dati personali, sono adottate le disposizioni di attuazione. 
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134. Attestazione sullo stato del rischio. 
1. L'ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione 
sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei 
contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impresa 
deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero 
all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario 
in caso di locazione finanziaria. 
2. Il regolamento può prevedere l'obbligo, a carico delle imprese di 
assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di 
rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora 
già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli 
nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. 
In ogni caso l'ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente le 
informazioni sull'attestazione. 
3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al 
proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non 
inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla 
durata del periodo di osservazione. 
4. L'attestazione è consegnata dal contraente all'impresa di assicurazione, nel 
caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si 
riferisce l'attestato. 
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135. Banca dati sinistri. 
1. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di 
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i 
veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca 
dati dei sinistri ad essi relativi. 
2. Le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri 
assicurati, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'ISVAP. I 
dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della 
Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di 
stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di vigilanza 
degli Stati membri interessati. 
3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le condizioni e le 
limitazioni di accesso alla banca dati sono stabilite dall'ISVAP, con 
regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 120 del codice in materia di 
protezione dei dati personali. 
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136. Funzioni del Ministero delle attività produttive. 
1. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni del Ministero delle 
attività produttive, l'ISVAP è tenuto a comunicare al Ministero dati, 
informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria 
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e 
dei natanti. 
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero delle 
attività produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione 
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei 
veicoli a motore e dei natanti, con il compito di osservare l'andamento degli 
incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel 
territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie 
applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si 
sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non 
abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro delle attività 
produttive, è disciplinata la costituzione e il funzionamento del comitato di 
esperti, fermo restando che ai predetti esperti non può essere attribuita alcuna 
indennità o emolumento comunque denominato. 
3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della 
realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi 
all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e 
degli utenti è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto 
nazionale di statistica e a co-finanziare, secondo modalità e criteri stabiliti 
con decreto del Ministro delle attività produttive, programmi di informazione e 
orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle 
associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità 
finanziarie assegnate al Consiglio stesso dalla legge istitutiva. 
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Capo III - Risarcimento del danno 
137. Danno patrimoniale. 
1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba 
considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente 
su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per 
il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi 
esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più 
elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base 
del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal 
danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi 
tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione 
rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge. 
2. È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla stessa risulti 
che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante 
dagli atti indicati nel comma 1, il giudice ne fa segnalazione al competente 
ufficio dell'Agenzia delle entrate. 
3. In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del 
risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della 
pensione sociale. 
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138. Danno biologico per lesioni di non lieve entità. 
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con 
il Ministro delle attività produttive, con il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla 
predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della 
Repubblica: 
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento 
punti; 
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità 
comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto 
leso. 
2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri: 
a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione 
temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di 
accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività 
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, 
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre 
reddito; 
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in 
funzione dell'età e del grado di invalidità; 
c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di 
invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali 
della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto 
all'aumento percentuale assegnato ai postumi; 
d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, 
sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di 
rivalutazione pari all'interesse legale; 
e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in 
misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun 
giorno. 
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici 
aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai 
sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al 
trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive 
del danneggiato. 
4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati 
annualmente, con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura 
corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT. 
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139. Danno biologico per lesioni di lieve entità. 
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da 
sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è 
effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: 
a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni 
pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che 
proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo 
è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità 
del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo 
così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione 
dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire 
dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro 
seicentosettantaquattro virgola settantotto; 
b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro 
trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di 
inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in 
misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun 
giorno. 
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione 
temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di 
accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività 
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, 
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre 
reddito. 
3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere 
aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato 
apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. 
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con 
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della 
giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla 
predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità 
psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità. 
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del 
Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione 
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati accertata dall'ISTAT. 
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto 
percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore 
pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un 
coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità 
pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto 
percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore 
pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un 
coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità 
pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto 
percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore 
pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un 
coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità 
pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3. 
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140. Pluralità di danneggiati e supero del massimale. 
1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il 
risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle 
persone danneggiate nei confronti dell'impresa di assicurazione sono 
proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate. 
2. L'impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall'incidente e 
ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata 
l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una 
somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone 
danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma 
versata. 
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito 
rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il 
risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in 
applicazione del comma 1. 
4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate 
sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'articolo 102 del codice di 
procedura civile. L'impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una 
somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte 
le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e 
vincolato a favore di tutti i danneggiati. 
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141. Risarcimento del terzo trasportato. 
1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal 
terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul 
quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, 
fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento 
della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il 
diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa 
di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è 
coperto per un massimale superiore a quello minimo. 
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti 
dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del 
sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148. 
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti 
dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo 
al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di 
assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può 
estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la 
responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni del capo IV. 
4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di 
rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei 
limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150. 
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142. Diritto di surroga dell'assicuratore sociale. 
1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore 
dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di 
assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al 
danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta 
assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al 
danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3. 
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è 
tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso 
non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono 
assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto 
a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al 
competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del 
danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito 
dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare. 
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza 
che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei 
diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà disporre la 
liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione 
sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli 
oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione 
di surrogazione. 
4. In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare 
l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento 
dei danni alla persona non altrimenti risarciti. 
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Capo IV - Procedure liquidative 
143. Denuncia di sinistro. 
1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo 
di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i 
rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa 
di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello 
è approvato dall'ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di 
sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di 
sinistro. 
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti 
coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa 
di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le 
modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso. 
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144. Azione diretta del danneggiato. 
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un 
natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il 
risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del 
responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata 
l'assicurazione. 
2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre 
al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano 
l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di 
assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in 
cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria 
prestazione. 
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il 
responsabile del danno. 
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di 
assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta 
l'azione verso il responsabile. 
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145. Proponibilità dell'azione di risarcimento. 
1. Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il 
risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per 
i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano 
decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, 
decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di 
assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed 
i contenuti previsti all'articolo 148. 
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per 
il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, 
per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che 
siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, 
decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di 
assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro 
veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli 
articoli 149 e 150. 
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146. Diritto di accesso agli atti. 
1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal 
codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione 
esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante 
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire 
ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione 
dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li 
riguardano. 
2. L'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto 
atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti 
fraudolenti. È invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra 
l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge 
all'autorità giudiziaria. 
3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il 
danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti 
ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di 
veder garantito il proprio diritto. 
4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della 
giustizia, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, individua la 
tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall'accesso e determina gli 
obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonché i termini e 
le altre condizioni per l'esercizio del diritto di cui al comma 1. 
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147. Stato di bisogno del danneggiato. 
1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento 
che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono 
chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione 
definitiva del danno. 
2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario 
accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, 
con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai 
sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del 
risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai 
sensi dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, l'istanza è 
proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la causa. 
3. L'istanza può essere riproposta nel corso del giudizio. 
4. L'ordinanza è irrevocabile fino alla decisione del merito. 
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148. Procedura di risarcimento. 
1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, 
presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata 
dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione 
del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni 
e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta 
ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale 
documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua 
offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i 
quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a 
trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti 
coinvolti nel sinistro. 
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del 
danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, 
sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il 
decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o 
dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve 
contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento 
e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed 
essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da 
parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al 
suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante 
l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione 
ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di 
famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere 
all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di 
tale documentazione. 
3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto 
stabilito al comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari 
alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa. Qualora ciò 
accada, i termini di cui al comma 2 sono sospesi. 
4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le 
informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla 
residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro 
analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai 
commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che 
lesioni personali o il decesso. 
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al 
danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie 
integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente 
dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. 
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa 
provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. 

7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che 
abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è 
imputata nella liquidazione definitiva del danno. 
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto 
pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta 
con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7. 
9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente 
articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale 
inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di 
cui all'articolo 1913 del codice civile. 
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai 
sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di 
eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al 
deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti 
relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo. 
11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale 
assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione 
probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo 
separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. 
L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al 
professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo 
corrisposto. 
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149. Procedura di risarcimento diretto. 
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per 
la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli 
coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di 
risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo 
al veicolo utilizzato. 
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i 
danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa 
si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se 
risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si 
applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al 
risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato 
dall'articolo 141. 
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento 
diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto 
dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva 
regolazione dei rapporti fra le imprese medesime. 
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di 
assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della 
comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria 
valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di 
assicurazione. 
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma 
offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non 
abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è 
imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno. 
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto 
ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta 
entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato 
può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli 
confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del 
veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può 
estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio 
assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti 
tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di 
risarcimento diretto. 
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150. Disciplina del sistema di risarcimento diretto. 
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle 
attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente codice sono stabiliti: 
a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per 
la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione; 
b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli 
adempimenti necessari per il risarcimento del danno; 
c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione 
per il risarcimento del danno; 
d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori; 
e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi 
i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto. 
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si 
applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri 
che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, 
salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto. 
3. L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati 
dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento 
delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese. 
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Capo V - Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero 
151. Procedura. 
1. Il presente capo stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi 
diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri 
avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, 
provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in 
uno Stato membro. 
2. Fatte salve la legislazione di Stati terzi in materia di responsabilità 
civile e le norme di diritto internazionale privato, le disposizioni del 
presente capo si applicano anche ai residenti in uno Stato membro aventi diritto 
al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in 
Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema 
della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall'uso di 
veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro. 
3. Gli articoli 152, 296, 297, 298 e 299 si applicano soltanto nel caso di 
incidenti causati dalla circolazione di un veicolo assicurato tramite uno 
stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della 
persona avente diritto al risarcimento e stazionante abitualmente in uno Stato 
membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al 
risarcimento. 
4. Gli articoli 300 e 301 si applicano anche agli incidenti provocati dai 
veicoli di Stati terzi ammessi alla circolazione nel territorio comunitario ed 
assicurati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 125. 
5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento 
possono agire direttamente contro l'impresa di assicurazione che copre la 
responsabilità civile del responsabile. 
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152. Mandatario per la liquidazione dei sinistri. 
1. L'impresa di assicurazione comunica tempestivamente ai centri di informazione 
di tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del proprio mandatario per la 
liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro. 
2. Il mandatario risiede o è stabilito nel territorio dello Stato membro per il 
quale è designato e si rivolge agli aventi diritto al risarcimento nella o nelle 
lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli stessi. 
3. Il mandatario, che può operare per conto di una o più imprese di 
assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della 
liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la 
liquidazione stessa. 
4. La nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di 
rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro 
ovvero anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo 
il cui uso ha provocato il sinistro. 
5. L'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario, 
entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli 
aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i 
quali non ritiene di fare offerta. 
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153. Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica. 
1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono danneggiati da 
sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti 
abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati 
aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere il 
risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa 
di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro 
ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica. 
2. In caso di mancata designazione del mandatario da parte dell'impresa di 
assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro e 
nei casi di inadempimento a quanto disposto dall'articolo 152, comma 5, il 
danneggiato può rivolgersi all'Organismo di indennizzo italiano secondo quanto 
previsto all'articolo 298. 
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154. Centro di informazione italiano. 
1. È istituito presso l'ISVAP il Centro di informazione italiano per consentire 
agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro 
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti 
dall'articolo 151. A tale fine l'ISVAP può stipulare apposite convenzioni a 
titolo gratuito con enti pubblici o privati che già detengano e gestiscano le 
informazioni di cui al comma 2, per l'organizzazione e il funzionamento del 
Centro di informazione italiano. 
2. Il Centro di informazione italiano è incaricato di tenere un registro da cui 
risulta: 
a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel 
territorio della Repubblica; 
b) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la 
responsabilità civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi 
di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità 
del vettore; 
c) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante 
dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui 
all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore, e i mandatari 
per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione 
conformemente all'articolo 152. 
3. Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al risarcimento 
nell'accesso alle informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c). 
4. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante 
dalla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della 
Repubblica, sono tenute a comunicare in via sistematica i dati relativi ai 
numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di 
cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la 
liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta, 
tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o 
dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del 
locatario in caso di locazione finanziaria. 
5. Le procedure, i tempi e le modalità di invio dei dati da parte delle imprese 
di assicurazione, le modalità del relativo trattamento dei dati e di gestione 
del Centro di informazione italiano, anche nei confronti degli interessati e 
degli aventi diritto alle informazioni, nonché le modalità di accesso alle 
informazioni per le imprese di assicurazione ed i mandatari per la liquidazione 
dei sinistri, sono definite con regolamento adottato dall'ISVAP, sentito il 
Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso regolamento sono 
individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui all'articolo 135, 
che sono oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione 
italiano, con esclusione dei dati sensibili. 
6. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione italiano, l'ISVAP 
è autorizzato, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, 
ad avvalersi dei dati trattati per le finalità della banca dati sinistri. 
L'ISVAP, con regolamento, organizza la banca dati sinistri al fine di coordinare 
il trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione italiano. 
7. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con 
esclusione dei dati personali sensibili ai sensi del codice in materia di 
protezione dei dati personali, nei limiti stabiliti dal presente capo. Le 
informazioni di cui al comma 2 sono conservate per un periodo di sette anni 
dalla data di cessazione dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza del 
contratto di assicurazione. 
8. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti 
dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste 
dall'ordinamento comunitario. 
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155. Accesso al Centro di informazione italiano. 
1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'articolo 151, hanno 
diritto di richiedere al Centro di informazione italiano entro sette anni dalla 
data del sinistro: 
a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione; 
b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa; 
c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri 
dell'impresa di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi 
diritto al risarcimento, nei casi in cui: 
1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica; 
2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio 
della Repubblica; 
3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica. 
2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro di 
informazione italiano il nome e l'indirizzo del proprietario o 
dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del 
locatario in caso di locazione finanziaria del veicolo che ha causato il 
sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse 
giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in 
particolare: 
a) all'impresa di assicurazione; 
b) all'ente di immatricolazione del veicolo. 
3. Fermi restando i poteri dell'autorità giudiziaria, le forze di polizia nonché 
gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada e 
le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di 
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie hanno 
accesso gratuito ai dati del Centro di informazione italiano. Le imprese di 
assicurazione, l'Ufficio centrale italiano e l'Organismo di indennizzo italiano 
possono richiedere al Centro di informazione italiano i dati per i quali hanno 
interesse motivato. 
4. L'ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei 
proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri e ai dati dell'archivio 
nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, 
commi 5 e seguenti, del codice della strada. 
5. Il Centro di informazione italiano coopera con i centri di informazione 
istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste 
dall'ordinamento comunitario. 
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Capo VI - Disciplina dell'attività peritale 
156. Attività peritale. 
1. L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima 
dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei 
veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non 
può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157. 

2. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e 
la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e 
dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti. 
3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza, 
correttezza e trasparenza. 
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157. Ruolo dei periti assicurativi. 
1. L'ISVAP cura l'istituzione e il funzionamento del ruolo e determina, con 
regolamento, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di 
cancellazione e le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso 
pubblico al ruolo. 
2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività in 
proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 158. 
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158. Requisiti per l'iscrizione. 
1. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 
a) godere dei diritti civili; 
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di 
applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di 
procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro 
l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia 
pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge 
commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel 
massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata 
la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a 
cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante 
l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici 
perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la 
riabilitazione; 
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la 
riabilitazione, nè essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, 
direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a 
procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta 
amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi 
provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni 
successivi all'adozione dei provvedimenti stessi; 
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; 

e) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea 
triennale; 
f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato; 
g) aver superato una prova di idoneità secondo quanto previsto dal comma 3. 
2. Fermo il disposto dell'articolo 156, non possono esercitare l'attività di 
perito assicurativo nè essere iscritti nel ruolo gli intermediari di 
assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e i 
pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo 
parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno. 
3. Ai fini dell'iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e 
capacità professionali, che sono accertate dall'ISVAP tramite una prova di 
idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche 
rilevanti nell'esercizio dell'attività. L'ISVAP determina, con regolamento, i 
titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, 
provvedendo alla relativa organizzazione e gestione. 
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159. Cancellazione dal ruolo. 
1. La cancellazione dal ruolo è disposta dall'ISVAP, con provvedimento motivato, 
in caso di: 
a) rinuncia all'iscrizione; 
b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), 
b), c) e d); 
c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 158, comma 2; 
d) radiazione; 
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 337, 
nonostante apposita diffida disposta dall'ISVAP. 
2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, 
fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso 
accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo. 
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160. Reiscrizione. 
1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a seguito del provvedimento di 
radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi 
almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui 
all'articolo 158, commi 1 e 2. 
2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, 
il perito può essere nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta 
la riabilitazione. 
3. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato versamento del 
contributo di vigilanza, può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto 
al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione. 
4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una nuova 
iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti 
di cui all'articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l'idoneità già 
conseguita. 
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TITOLO XI 
Disposizioni relative a particolari operazioni assicurative. 
Capo I - Coassicurazione comunitaria 
161. Coassicurazione comunitaria. 
1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati 
nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione 
comunitaria, per quote determinate, tra imprese che hanno la sede legale in 
altri Stati membri o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo, a 
condizione che almeno una delle imprese sia stabilita in uno Stato membro 
diverso da quello del coassicuratore delegatario e i rischi da coprire siano 
quelli rientranti tra i grandi rischi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera 
r). 
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162. Determinazione dell'oggetto della delega. 
1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico, sottoscritto da tutti i 
coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale. 
2. La delega è attribuita ad uno dei coassicuratori affinché curi la gestione 
del contratto per conto e nell'interesse di tutti. 
3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni previste con la 
delega e quelle spettanti secondo gli usi. 
4. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di assicurazione ed il 
tasso del premio da applicare al contratto. 
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Capo II - Assicurazione di tutela legale 
163. Requisiti particolari. 
1. L'impresa che esercita l'assicurazione di tutela legale osserva nei rapporti 
con gli assicurati le disposizioni previste agli articoli 173 e 174 e rispetta i 
requisiti per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 164. 
2. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle assicurazioni di 
tutela legale che concernono controversie derivanti dall'utilizzazione di navi 
marittime o connesse comunque a tale utilizzazione ed all'attività esercitata 
dall'impresa di assicurazione della responsabilità civile per resistere 
all'azione dei danneggiati ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile. 
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164. Modalità per la gestione dei sinistri. 
1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, 
per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle 
modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'ISVAP, previste 
dal comma 2. 
2. L'impresa può: 
a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di 
consulenza; 
b) affidarla ad un'impresa distinta; 
c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei 
suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere 
l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro 
professionista abilitato dalla legge da lui scelto. 
3. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera a), 
devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni: 
a) se l'impresa è multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, 
per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un 
altro ramo esercitato dall'impresa; 
b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multiramo o specializzata, il 
personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata 
all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami 
finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di 
consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale intercorrono i 
predetti legami. 
4. L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facoltà di 
cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell'impresa alla 
quale affida la gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha legami con un'altra 
impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato 
della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la 
stessa o analoga attività in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. 
L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri è soggetta alla vigilanza 
dell'ISVAP. 
5. L'impresa può adottare una diversa modalità operativa previa comunicazione 
all'ISVAP e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla 
comunicazione medesima. 
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TITOLO XII 
Norme relative ai contratti di assicurazione. 
Capo I - Disposizioni generali 
165. Raccordo con le disposizioni del codice civile. 
1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i contratti 
di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle 
norme del codice civile. 
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166. Criteri di redazione. 
1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va 
redatto in modo chiaro ed esauriente. 
2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie 
ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante 
caratteri di particolare evidenza. 
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167. Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate. 
1. È nullo il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non 
autorizzata o con un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi 
affari. 
2. La nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato. La 
pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso 
non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o dovute 
dall'impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni 
assicurative. 
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168. Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione. 
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del 
codice civile, il trasferimento di portafoglio, che sia autorizzato in 
conformità a quanto previsto dagli articoli 198 e 200, non è causa di 
risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone 
giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere 
entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di 
autorizzazione, se il trasferimento avviene a favore di un'impresa di 
assicurazione che ha la sede legale all'estero oppure a favore di una sede 
secondaria all'estero di un'impresa che ha la sede legale nel territorio della 
Repubblica. 
2. Nei casi previsti dal comma 1, se il trasferimento riguarda contratti per 
l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, i soggetti che hanno diritto ad 
un risarcimento possono agire direttamente, entro i limiti delle somme per le 
quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa italiana 
cedente sino alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione rilasciato 
dall'ISVAP. 
3. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del 
codice civile, il trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di 
altri Stati membri, che sia stato autorizzato dall'autorità di vigilanza dello 
Stato membro di origine dell'impresa cedente ed effettuato con l'assenso 
dell'ISVAP, non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti 
che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio 
della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di 
sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 199, comma 
6. 
4. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del 
codice civile, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai 
trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione. 
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169. Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione. 
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, secondo comma, del 
codice civile, i contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione 
continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo. 
2. Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del 
provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 
Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della 
comunicazione da parte della liquidazione. 
3. In deroga al comma 1, i contratti di assicurazione obbligatoria della 
responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a 
motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del 
provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti delle somme minime per cui 
è obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del 
contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio. 
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Capo II - Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti 
170. Divieto di abbinamento. 
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, 
le imprese non possono subordinare la conclusione di un contratto per 
l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile alla conclusione di 
ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari. 
2. In deroga al comma 1, al fine di garantire il recupero della franchigia 
eventualmente prevista a carico del contraente, le imprese possono pattuire 
idonee forme di garanzia, se le stesse non determinano spese aggiuntive e se il 
premio risulta inferiore a quello che sarebbe stato altrimenti applicato in 
assenza di franchigia con recupero garantito. 
3. In deroga al comma 1, le imprese possono proporre polizze per l'assicurazione 
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei 
veicoli in abbinamento ad altri contratti assicurativi, bancari o finanziari a 
condizione che tali proposte non costituiscano l'unica offerta dell'impresa e 
siano osservate le disposizioni previste dal testo unico bancario e dal testo 
unico dell'intermediazione finanziaria per l'offerta dei contratti dai medesimi 
disciplinati. 
4. I contratti conclusi ai sensi dei commi 2 e 3, compresi quelli bancari e 
finanziari, possono essere contestualmente risolti dal contraente nel caso 
previsto dall'articolo 172. 
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171. Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante. 
1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta 
irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti: 
a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento 
di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo 
periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo 
obbligatorio di cui all'articolo 334; 
b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente; 
c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, 
rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale 
conguaglio del premio. 
2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente 
l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto 
il contratto di assicurazione. 
3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio 
del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo 
o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta 
dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive. 
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172. Diritto di recesso. 
1. In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all'applicazione di 
regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato 
di inflazione, il contraente può recedere dall'assicurazione mediante 
comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o 
consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o 
all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno 
di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del contraente il 
termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice 
civile. 
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la disdetta del contratto è inviata 
a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di 
scadenza indicata nella polizza. 
3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili esclusivamente in senso 
più favorevole al contraente. 
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Capo III - Assicurazione di tutela legale e assicurazione di assistenza 
173. Assicurazione di tutela legale. 
1. L'assicurazione di tutela legale è il contratto con il quale l'impresa di 
assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le 
spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti 
all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo 
di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire 
il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di 
risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall'impresa che 
presta la copertura assicurativa di tutela legale. 
2. Qualora l'assicurazione di tutela legale sia prestata cumulativamente con 
altre assicurazioni, con un unico contratto, il suo contenuto, le condizioni 
contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio debbono essere indicati 
in un'apposita distinta sezione del contratto. 
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174. Diritti dell'assicurato nell'assicurazione di tutela legale. 
1. Il contratto di assicurazione di tutela legale deve espressamente prevedere 
in funzione di tutela dell'assicurato che il medesimo, qualora necessiti 
dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei 
propri interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo oppure nel caso 
di conflitto di interessi con l'impresa stessa, abbia la facoltà di scelta del 
professionista, purché quest'ultimo sia abilitato secondo la normativa 
applicabile. 
2. In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'impresa sulla gestione del 
sinistro, le parti possono adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione 
sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. Tale 
seconda facoltà deve essere esplicitamente prevista nel contratto. 
3. Fermo restando il diritto dell'assicurato di avvalersi della facoltà di cui 
al comma 1, non è necessario che le condizioni di contratto prevedano 
espressamente la medesima facoltà quando sono cumulativamente soddisfatte le 
seguenti condizioni: 
a) l'assicurazione di tutela legale è limitata a controversie derivanti 
dall'utilizzazione di veicoli stradali nel territorio della Repubblica; 
b) la medesima è collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza da 
prestare in caso di incidente o guasto relativamente allo stesso veicolo; 
c) nè l'impresa di assicurazione della tutela legale nè l'impresa di 
assicurazione dell'assistenza esercitano il ramo della responsabilità civile. 
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora l'impresa assicuri per la tutela 
legale entrambe le parti della controversia, queste devono essere assistite e 
rappresentate da avvocati, o altri soggetti abilitati dalla legislazione 
vigente, indipendenti dall'impresa di assicurazione. 
5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l'assicurato e l'impresa 
di assicurazione o esista disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, 
l'impresa richiama per iscritto l'attenzione dell'assicurato sulla possibilità 
di avvalersi dei diritti di cui al presente articolo ovvero sulla possibilità di 
avvalersi dell'arbitrato di cui al comma 2. 
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175. Assicurazione di assistenza. 
1. L'assicurazione di assistenza è il contratto con il quale l'impresa di 
assicurazione, verso il pagamento di un premio, si impegna a fornire 
all'assicurato una prestazione di immediato aiuto entro i limiti convenuti nel 
contratto, nel caso in cui l'assicurato stesso si trovi in una situazione di 
difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito. 
2. L'aiuto può essere in denaro o in natura. Le prestazioni in natura possono 
essere fornite anche utilizzando personale e attrezzature di terzi. 
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Capo IV - Assicurazione sulla vita 
176. Revocabilità della proposta. 
1. La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita 
di cui ai rami I, II, III e V dell'articolo 2, comma 1, è revocabile. 
2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite 
dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto 
comunicazione della revoca. 
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata 
pari od inferiore a sei mesi. 
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177. Diritto di recesso. 
1. Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla 
vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il 
contratto è concluso. 
2. L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di 
recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso 
devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di 
assicurazione. 
3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della 
comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio 
eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale 
il contratto ha avuto effetto. L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso 
delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione 
che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto. 
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di 
durata pari od inferiore a sei mesi. 
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178. Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori. 
1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto 
di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V dell'articolo 2, comma 1, 
spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza 
richiesta. 
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Capo V - Capitalizzazione 
179. Nozione. 
1. La capitalizzazione è il contratto mediante il quale l'impresa di 
assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita 
umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in 
corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o 
mediante altre attività. 
2. Quando i contratti prevedono il periodico sorteggio ai fini dell'anticipato 
pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto 
un numero uguale o crescente di contratti, non superiore, nell'anno, a cinque 
per ogni cento contratti emessi. I sorteggi devono essere effettuati ad 
intervalli non inferiori al semestre. 
3. I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a cinque 
anni. Nel caso di contratti con premi periodici, i versamenti possono essere 
stabiliti sia in misura costante sia in misura variabile, purché quest'ultima 
modalità sia prevista contrattualmente. 
4. Il contraente può recedere dal contratto nei termini e con le modalità di cui 
all'articolo 177. Il riscatto è consentito a partire dal secondo anno ed a 
condizione che il contraente abbia corrisposto il premio per un'intera 
annualità. 
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Capo VI - Legge applicabile 
180. Contratti di assicurazione contro i danni. 
1. I contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge 
italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato 
membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana. 
2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di 
un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative. 
3. Le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, 
previste dallo Stato che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della legge 
applicabile al contratto; quando quest'ultimo preveda una garanzia destinata ad 
operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato 
interessato. 
4. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati in un 
altro Stato membro sono regolati dalla legislazione del medesimo Stato. 
5. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le 
disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge 
applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 
1984, n. 975. 
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181. Contratti di assicurazioni sulla vita. 
1. I contratti di assicurazione sulla vita sono regolati dalla legge italiana, 
ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro 
dell'obbligazione è la Repubblica italiana. 
2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla 
legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di 
norme imperative. 
3. I contratti di assicurazione sulla vita nei quali lo Stato membro 
dell'obbligazione è diverso dalla Repubblica italiana sono regolati dalla 
legislazione dello Stato membro dell'obbligazione. 
4. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le 
disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge 
applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 
1984, n. 975. 
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TITOLO XIII 
Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato. 
Capo I - Disposizioni generali 
182. Pubblicità dei prodotti assicurativi. 
1. La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è 
effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformità 
rispetto al contenuto della nota informativa e delle condizioni di contratto cui 
i prodotti stessi si riferiscono. 
2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia 
autonomamente effettuata dagli intermediari. 
3. L'ISVAP può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale 
pubblicitario, nelle sue diverse forme, che è utilizzato dalle imprese e dagli 
intermediari. 
4. L'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta 
giorni, la diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione 
delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza. 
5. L'ISVAP vieta la diffusione della pubblicità in caso di accertata violazione 
delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza. 
6. L'ISVAP vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata 
ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto 
all'articolo 184, comma 2. 
7. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce i criteri di riconoscibilità della 
pubblicità e di chiarezza e correttezza dell'informazione. 
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183. Regole di comportamento. 
1. Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari 
devono: 
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei 
contraenti e degli assicurati; 
b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze 
assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente 
informati; 
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse 
ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in 
modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili 
effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da 
escludere che rechino loro pregiudizio; 
d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare 
misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati. 
2. L'ISVAP adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla 
determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i 
contraenti, in modo che l'attività si svolga con correttezza e con adeguatezza 
rispetto alle specifiche esigenze dei singoli. 
3. L'ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione 
dei contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e delle 
obbligazioni assunte dall'impresa, individua le categorie di soggetti che non 
necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non 
qualificata e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione delle 
medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di 
assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari 
caratteristiche delle varie tipologie di rischio. 
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184. Misure cautelari ed interdittive. 
1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'ISVAP sospende 
in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la 
commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle 
disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione. 
2. L'ISVAP vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle 
disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell'impresa o 
dell'intermediario interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme più 
utili alla generale conoscibilità, dei provvedimenti adottati. 
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Capo II - Obblighi di informazione 
185. Nota informativa. 
1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio 
della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di 
prestazione di servizi, consegnano al contraente, prima della conclusione del 
contratto ed unitamente alle condizioni di assicurazione, una nota informativa 
predisposta nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. 
2. La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle 
pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti 
e dell'impresa di assicurazione, affinché il contraente e l'assicurato possano 
pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove 
opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa. 
3. L'ISVAP disciplina, con regolamento, il contenuto e lo schema della nota 
informativa in modo tale che siano previste, oltre alle indicazioni relative 
all'impresa, le informazioni sul contratto con particolare riguardo alle 
garanzie e alle obbligazioni assunte dall'impresa, alle nullità, alle decadenze, 
alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai diritti e 
agli obblighi in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge 
applicabile ed ai termini di prescrizione dei diritti, alla procedura da seguire 
in caso di reclamo e all'organismo o all'autorità eventualmente competente. 
4. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III, IV e V dell'articolo 2, comma 
1, l'ISVAP determina, con regolamento, le informazioni supplementari che sono 
necessarie alla piena comprensione delle caratteristiche essenziali del 
contratto con particolare riguardo ai costi ed ai rischi del contratto ed alle 
operazioni in conflitto di interesse. Al contraente di un'assicurazione sulla 
vita sono altresì comunicate, per tutto il periodo di durata del contratto, le 
informazioni indicate nel regolamento adottato dall'ISVAP con particolare 
riguardo alle spese, alla composizione ed ai risultati della gestione delle 
attività nelle quali è investito il premio o il capitale assicurato. 
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186. Interpello sulla nota informativa. 
1. L'impresa può trasmettere preventivamente all'ISVAP la nota informativa, 
unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un 
accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti 
dalle disposizioni del presente capo, fermo restando che la valutazione 
dell'ISVAP non può essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli 
assicurati. 
2. L'ISVAP provvede a rendere nota all'impresa la sua valutazione entro sessanta 
giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al 
contratto. Decorso tale termine senza che l'ISVAP si sia pronunciato con un 
giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, la nota 
informativa si intende conforme agli obblighi di informazione. L'ISVAP può 
disporre la revoca, previa notifica all'impresa interessata, qualora vengano 
meno i presupposti dell'accertamento ovvero se l'impresa abusa del provvedimento 
richiesto. L'ISVAP indica all'impresa le eventuali integrazioni alla nota 
informativa. 
3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento dell'ISVAP 
l'impresa non procede alla commercializzazione del prodotto. 
4. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione 
della nota informativa, le modalità da osservare, prima della pubblicazione 
della nota informativa, per diffondere notizie o per svolgere indagini di 
mercato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo 
svolgimento della commercializzazione. 
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187. Integrazione della nota informativa. 
1. L'ISVAP, ferme restando le disposizioni del presente capo, può chiedere 
all'impresa di apportare modifiche alla nota informativa utilizzata, quando 
occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli 
assicurati. 
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TITOLO XIV 
Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari. 
Capo I - Disposizioni generali 
188. Poteri di intervento. 
1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, 
finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e 
sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente 
codice, può: 
a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i 
direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali 
rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario 
incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per l'assicurazione 
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei 
veicoli e dei natanti; 
b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di 
controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli 
argomenti da inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i 
provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge; 
c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli organi 
amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla 
lettera precedente; 
d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo 
operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti 
esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi. 
2. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle 
leggi e dei regolamenti previsti nel presente codice da parte degli operatori 
del mercato assicurativo, può convocare i legali rappresentanti delle società 
che svolgono attività di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro 
degli intermediari ed al ruolo dei periti assicurativi. 
3. L'ISVAP, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia 
dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa di assicurazione 
o di riassicurazione, può convocare chiunque detenga una partecipazione 
rilevante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 
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189. Poteri di indagine. 
1. L'ISVAP può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il 
compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la 
richiesta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai soggetti che 
svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione per indagini esclusivamente rivolte ai 
profili assicurativi o riassicurativi, agli intermediari assicurativi e 
riassicurativi, ai periti assicurativi, nonché ai soggetti che svolgono attività 
riservate privi di autorizzazione. 
2. L'ISVAP può effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di 
riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di 
riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel 
ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo, dei periti 
assicurativi e dei soggetti che svolgono attività riservate privi di 
autorizzazione. 
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190. Obblighi di informativa. 
1. L'ISVAP può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, 
di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con i termini e le 
modalità da esso stabilite con regolamento. 
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti 
della società di revisione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, 
dell'attuario revisore, dell'attuario incaricato nei rami vita e dell'attuario 
incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. L'ISVAP stabilisce, con 
regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi 
soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4. 
3. L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione o 
di riassicurazione informa senza indugio l'ISVAP di tutti gli atti o i fatti, 
che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'impresa ovvero una 
violazione delle norme che disciplinano l'attività assicurativa o 
riassicurativa. A tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente dal 
sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge 
la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo 
fornisce all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto. 
4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all'ISVAP gli atti o i 
fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una 
grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a 
revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o 
comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di 
impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. I medesimi soggetti 
forniscono all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto. 
5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche ai 
soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano 
le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste 
controllate ai sensi dell'articolo 72. 
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191. Norme regolamentari. 
1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, 
finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e 
sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli 
intermediari di assicurazione e di riassicurazione, adotta, con i regolamenti 
per l'attuazione delle norme contenute nel presente codice, disposizioni di 
carattere generale aventi ad oggetto: 
a) la correttezza della pubblicità, le regole di presentazione e di 
comportamento delle imprese e degli intermediari nell'offerta di prodotti 
assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di protezione degli 
assicurati; 
b) gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l'esecuzione del 
contratto, ivi compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento, 
mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi; 
c) la verifica dell'adeguatezza delle procedure di gestione del rischio, ivi 
comprese efficaci procedure amministrative e contabili ed appropriati meccanismi 
di controllo interno delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; 
d) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve 
tecniche, la copertura e la valutazione delle attività, la composizione ed il 
calcolo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione; 
e) la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno specifico 
affare, nelle forme previste dal codice civile, delle gestioni separate e dei 
fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi 
compresi i limiti e i divieti relativi all'attività di investimento e i principi 
e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui è investito il 
patrimonio; 
f) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le forme e le modalità di 
raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, gli schemi ed il 
contenuto del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità e degli altri 
modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e consolidato delle 
imprese di assicurazione e di riassicurazione; 
g) l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del 
bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere 
il bilancio consolidato; 
h) la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione, ivi compresa la verifica delle operazioni intragruppo ed il 
calcolo della solvibilità corretta delle imprese di assicurazione e delle 
società che controllano le imprese di assicurazione; 
i) le procedure relative al rilascio dei provvedimenti previsti per l'accesso 
all'attività, per il rispetto delle condizioni di esercizio, per l'assunzione di 
partecipazioni e gli assetti proprietari, per le operazioni straordinarie, per 
le misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione. 
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalità 
per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti 
destinatari. 
3. I regolamenti devono risultare coerenti con le finalità della vigilanza di 
cui all'articolo 3 e devono tenere conto delle esigenze di competitività e di 
sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attività dei soggetti 
vigilati. 
4. I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte 
e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e 
dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet 
dell'Istituto. All'avvio della consultazione l'ISVAP rende noto lo schema del 
provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa all'impatto della 
regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 
12 della legge 29 luglio 2003, n. 229. 
5. L'ISVAP può richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere del 
Consiglio di Stato e si esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a 
seguito della procedura di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto 
al Consiglio di Stato. 
6. I regolamenti adottati dall'ISVAP sono fra loro coordinati e formano un'unica 
raccolta delle istruzioni di vigilanza. 
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Capo II - Vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle 
imprese di assicurazione e di riassicurazione. 
192. Imprese di assicurazione italiane. 
1. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette alla 
vigilanza dell'ISVAP sia per l'attività esercitata nel territorio della 
Repubblica sia per quella svolta nel territorio degli altri Stati membri in 
regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi. 
2. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla 
costante verifica della situazione tecnica, finanziaria e patrimoniale 
dell'impresa, con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve 
tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta, alla disponibilità di 
attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle riserve ed al possesso del 
margine di solvibilità. Nei confronti delle imprese autorizzate all'esercizio 
del ramo assistenza la vigilanza dell'ISVAP si estende anche alle verifiche sul 
personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire la 
prestazione. 
3. L'ISVAP, anche su segnalazione dell'autorità di vigilanza dello Stato membro 
della sede secondaria o dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le 
misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse in altri Stati membri 
dalle imprese di assicurazione con sede legale in Italia o alle attività svolte 
in tali Stati che possano compromettere la stabilità finanziaria delle stesse. 
Delle misure adottate è data comunicazione all'autorità di vigilanza dello Stato 
membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi. 
4. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale affinché le imprese di 
assicurazione che svolgono attività in regime di stabilimento o di prestazione 
di servizi in Stati terzi dispongano di un margine di solvibilità sufficiente, 
avuto riguardo anche a tali attività e di riserve tecniche adeguate agli impegni 
complessivamente assunti. 
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193. Imprese di assicurazione di altri Stati membri. 
1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri 
sono soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità dello Stato membro 
d'origine anche per l'attività svolta, in regime di stabilimento od in regime di 
libertà di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica. 
2. Fermo quanto disposto al comma 1, l'ISVAP, qualora accerti che l'impresa di 
assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad 
osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di 
legge e di attuazione. 
3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, 
l'ISVAP ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, 
chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni. 

4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello 
Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi 
generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli 
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, l'ISVAP può 
adottare nei confronti dell'impresa di assicurazione, dopo averne informato 
l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, 
compreso il divieto di stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di 
libertà di prestazione di servizi con gli effetti di cui all'articolo 167. 
5. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso l'infrazione operi 
attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, 
le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge 
italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca 
dei beni presenti in Italia. 
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività 
in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate 
all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'ISVAP l'impresa di 
assicurazione fa uso della lingua italiana. 
7. Delle misure adottate l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa di 
assicurazione, su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicità 
individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei 
provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorità di vigilanza dello Stato 
membro di origine. 
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194. Imprese di assicurazione di Stati terzi. 
1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in 
Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP per l'attività svolta nel 
territorio della Repubblica. 
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195. Imprese di riassicurazione. 
1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della 
Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attività esercitata 
in Italia, sia per quella svolta in regime di prestazione di servizi nel 
territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi. 
2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 l'ISVAP esercita le funzioni di 
vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione 
patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con particolare riferimento alla 
sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta 
ed alla disponibilità di attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle 
stesse. 
3. Le medesime disposizioni si applicano, limitatamente all'attività esercitata 
nel territorio della Repubblica, alle sedi secondarie di imprese di 
riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi. 
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196. Modificazioni statutarie. 
1. L'ISVAP approva, nel rispetto della procedura stabilita con regolamento, le 
modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione 
quando non contrastino con una sana e prudente gestione. 
2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se non consti 
l'approvazione prevista dal comma 1. 
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197. Vigilanza sull'attuazione del programma di attività. 
1. Per i primi tre esercizi l'impresa di assicurazione con sede legale nel 
territorio della Repubblica è tenuta a presentare all'ISVAP una relazione 
semestrale relativa all'esecuzione del programma di attività. 
2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione 
finanziaria dell'impresa, l'ISVAP può adottare le misure necessarie per il 
rispetto del programma e per ristabilire l'equilibrio della gestione. 
3. L'impresa comunica all'ISVAP ogni variazione apportata al programma di 
attività, nonché ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono 
funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e nei soggetti che 
detengono una partecipazione rilevante nell'impresa di assicurazione. Le 
eventuali modifiche del programma di attività sono sottoposte all'approvazione 
dell'ISVAP secondo la procedura stabilita con regolamento. 
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, 
anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, di 
imprese di assicurazione aventi la sede legale in Stati terzi, ed alle imprese 
di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi 
secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi. 

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Capo III - Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione 
198. Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane. 
1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio dell'impresa di 
assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è sottoposto, a 
cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP, secondo la 
procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel 
Bollettino. 
2. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede 
legale nel territorio della Repubblica, l'ISVAP verifica che l'impresa 
cessionaria disponga dell'autorizzazione necessaria all'esercizio delle attività 
trasferite e che disponga, tenuto conto del trasferimento, delle attività a 
copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. Quando 
il portafoglio comprende obbligazioni e rischi assunti al di fuori del 
territorio della Repubblica, l'ISVAP verifica inoltre che l'impresa soddisfi le 
condizioni previste per l'accesso all'attività in regime di stabilimento o di 
prestazione di servizi nello Stato membro dell'impresa cedente. Se il 
trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie situate in altri Stati 
membri, è necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza 
interessate. Se il trasferimento comprende contratti stipulati in altri Stati 
membri in libertà di prestazione di servizi, è altresì necessario il parere 
favorevole delle autorità di vigilanza degli Stati membri dell'obbligazione e di 
ubicazione del rischio. 
3. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha la sede 
legale in un altro Stato membro, compreso il caso in cui il portafoglio sia 
trasferito ad una sede secondaria della medesima impresa stabilita in Italia, 
spetta all'autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cessionaria 
attestare all'ISVAP che la medesima è autorizzata all'esercizio delle attività 
trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura 
delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. L'ISVAP verifica, 
nel caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria situata in 
un altro Stato membro, che l'impresa cessionaria rispetti le disposizioni per 
l'accesso in regime di libertà di prestazione di servizi per l'attività 
esercitata nel territorio della Repubblica a seguito del trasferimento. 
4. Se le autorità di vigilanza di cui ai commi 2 e 3 non si pronunciano entro 
novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ISVAP, si considera 
che esse abbiano dato parere favorevole. 
5. Il portafoglio può essere trasferito anche ad imprese di assicurazione che 
hanno la sede legale in uno Stato terzo a condizione che: 
a) l'impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio della 
Repubblica, in regime di stabilimento, le attività ad essa trasferite; 
b) il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati dall'impresa cedente nel 
territorio della Repubblica in regime di stabilimento; 
c) il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria dell'impresa cessionaria 
costituita nel territorio della Repubblica; 
d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, delle attività a 
copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. 
Può essere trasferito ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in 
Stati terzi anche quella parte del portafoglio che sia costituito da contratti 
stipulati, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, 
nello Stato terzo in cui è situata la sede legale dell'impresa cessionaria. 
Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria 
dell'impresa di assicurazione che sia situata in uno Stato terzo. 
6. Se il trasferimento è effettuato ad un'impresa di assicurazione con sede 
legale nel territorio della Repubblica o ad un'impresa di assicurazione con sede 
legale in altro Stato, ma a favore di una sede secondaria situata nel territorio 
della Repubblica, esso comporta altresì l'applicazione, per i rapporti di lavoro 
in corso alla data del provvedimento di autorizzazione, delle disposizioni 
dell'articolo 2112 del codice civile. 
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199. Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati 
membri. 
1. L'impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel territorio 
della Repubblica comunica senza indugio all'ISVAP di aver richiesto alla propria 
autorità di vigilanza l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio dei 
contratti conclusi in Italia in regime di stabilimento o in libertà di 
prestazione di servizi. 
2. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione con sede legale 
nel territorio della Repubblica, l'ISVAP dà il suo assenso all'autorità di 
vigilanza dello Stato membro dell'impresa cedente, dopo aver verificato che 
l'impresa cessionaria è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e 
che dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle 
riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. La medesima procedura 
si applica se il portafoglio trasferito da un'impresa di assicurazione di altro 
Stato membro all'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica 
comprende obbligazioni assunte al di fuori del territorio italiano. 
3. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria in Italia di un'impresa 
di assicurazione che ha sede legale in altro Stato membro, l'ISVAP dà il suo 
assenso all'autorità di vigilanza dello Stato di origine dell'impresa cedente 
dopo aver verificato che: 
a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività 
in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica; 
b) l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha 
accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, 
delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità 
richiesto. 
4. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede 
legale in un altro Stato membro o ad una sua sede secondaria stabilita in altro 
Stato membro, l'ISVAP dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato 
membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: 
a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività 
in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica; 
b) l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha 
accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, delle 
attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità 
richiesto. 
5. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria nel territorio della 
Repubblica di un'impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP dà il 
suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa 
cedente dopo aver verificato che: 
a) la sede secondaria è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite; 
b) l'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato 
che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, delle 
attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità 
richiesto. 
Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria 
dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo. 
6. L'ISVAP pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui provvedimenti 
emessi dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativi ai 
trasferimenti di portafoglio autorizzati. 
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200. Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi. 
1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della sede secondaria 
nel territorio della Repubblica di un'impresa di assicurazione di uno Stato 
terzo è sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva 
dell'ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da 
pubblicare nel Bollettino. 
2. Il trasferimento può essere effettuato a favore di: 
a) un'impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o in un 
altro Stato membro, a condizione che il portafoglio ceduto non sia trasferito ad 
una sede secondaria situata in uno Stato terzo; 
b) un'impresa avente la sede legale in uno Stato terzo, a condizione che il 
portafoglio ceduto sia trasferito ad una sede secondaria della stessa impresa 
che sia situata nel territorio della Repubblica. 
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'impresa cessionaria soddisfa le 
condizioni rispettivamente previste all'articolo 198, commi 2 e 3, a seconda che 
il trasferimento sia effettuato a favore di un'impresa con sede legale nel 
territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri. 
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'ISVAP verifica che la sede 
secondaria dell'impresa cessionaria sia autorizzata all'esercizio delle attività 
trasferite e disponga, tenuto conto del trasferimento, delle attività a 
copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. Se il 
controllo di solvibilità, relativo alle attività esercitate in stabilimento sul 
territorio della Repubblica, è demandato all'autorità di vigilanza di un altro 
Stato membro dove l'impresa è altresì stabilita, la verifica compete alla 
medesima autorità, che ne rilascia attestazione all'ISVAP. 
5. Ai trasferimenti di portafoglio disciplinati dal presente articolo si applica 
l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste. 
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201. Fusione e scissione di imprese di assicurazione. 
1. L'ISVAP autorizza, secondo la procedura stabilita con regolamento, le fusioni 
e le scissioni, alle quali prenda parte almeno un'impresa di assicurazione con 
sede legale nel territorio della Repubblica, quando non contrastino con il 
criterio di sana e prudente gestione. Non si può dare corso all'iscrizione nel 
registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della 
deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se 
non consti l'autorizzazione dell'ISVAP. 
2. Se la fusione è attuata per incorporazione, l'impresa di assicurazione 
incorporante che ha sede legale nel territorio della Repubblica deve dimostrare 
di disporre, tenuto conto della fusione, delle attività a copertura delle 
riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. Se la fusione dà luogo 
alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della 
Repubblica, l'impresa deve disporre dell'autorizzazione all'esercizio 
dell'attività assicurativa e dimostrare di possedere, tenuto conto della 
fusione, le attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di 
solvibilità richiesto. 
3. La fusione è autorizzata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicare nel 
Bollettino. I provvedimenti che concedono o rifiutano l'autorizzazione sono 
specificamente e adeguatamente motivati e sono comunicati alle imprese 
interessate. Qualora alla fusione partecipino imprese di assicurazione aventi la 
sede legale in altri Stati membri, l'autorizzazione non può essere data se non 
dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorità di vigilanza di 
tali Stati. 
4. Se la fusione dà luogo all'incorporazione di un'impresa di assicurazione con 
sede legale nel territorio della Repubblica in un'impresa con sede legale in 
altro Stato membro o alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in 
un altro Stato membro, l'ISVAP esprime parere favorevole dopo avere verificato 
che: 
a) l'impresa incorporante, o la nuova impresa di assicurazione, soddisfa le 
condizioni relative all'accesso all'attività in regime di stabilimento o di 
libera prestazione di servizi; 
b) l'impresa incorporante o la nuova impresa di assicurazione dispongono delle 
attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità 
richiesto, tenuto conto della fusione. 
Il provvedimento dell'ISVAP è pubblicato nel Bollettino. 
5. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una 
scissione, si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi 
previste. 
6. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 valgono anche per 
le operazioni di scissione. 
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202. Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di 
riassicurazione. 
1. Il trasferimento del portafoglio dell'impresa di riassicurazione con sede 
legale nel territorio della Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla 
sede secondaria di un'impresa con sede legale in un altro Stato membro o in uno 
Stato terzo sono sottoposti, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva 
dell'ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da 
pubblicare nel Bollettino. L'ISVAP verifica che l'impresa cessionaria, qualora 
stabilita nel territorio della Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e 
comunque disponga delle attività a copertura delle riserve tecniche e del 
margine di solvibilità richiesto. 
2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle quali prenda 
parte almeno un'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della 
Repubblica, è autorizzata secondo le disposizioni di cui all'articolo 201, commi 
1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata la corrispondente disciplina delle imprese 
di riassicurazione. Si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le 
condizioni ivi previste. 
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Capo IV - Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e 
comunicazioni alla Commissione europea 
203. Autorizzazione relativa all'esercizio dell'attività assicurativa. 
1. L'ISVAP consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati 
membri in merito al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività 
richiesta da qualsiasi impresa di assicurazione che si trovi in una delle 
seguenti condizioni: 
a) sia controllata da un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato 
membro; 
b) sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione 
autorizzata in un altro Stato membro; 
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla 
un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro. 
2. L'ISVAP, altresì, consulta in via preliminare le autorità competenti degli 
altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese 
di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di 
assicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni: 
a) sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata 
nell'Unione europea; 
b) sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di 
investimento autorizzata nell'Unione europea; 
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una 
banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea. 
3. L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorità competenti 
rilevanti ai sensi delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario 
sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato 
finanziario le informazioni utili a valutare l'idoneità degli azionisti e la 
reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di 
amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa 
dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e 
di esercizio dell'attività. 
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204. Autorizzazione relativa all'assunzione del controllo di imprese di 
assicurazione. 
1. L'ISVAP, nei casi in cui è previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui 
all'articolo 68, consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri 
Stati membri allorché l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia 
effettuata da un'acquirente che, in virtù dell'acquisizione, diventa un'impresa 
madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento 
comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un 
conglomerato finanziario, dell'impresa acquisita o ne acquista comunque il 
controllo e che, nel contempo, sia: 
a) un'impresa di assicurazione, una banca o un'impresa di investimento 
autorizzata in un altro Stato membro; 
b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni 
dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese 
appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera 
a); 
c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla 
lettera a). 
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205. Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri. 

1. L'ISVAP può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente 
incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle imprese di 
assicurazioni operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, 
dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza 
sull'impresa. Prima di procedere all'ispezione l'ISVAP informa l'autorità di 
vigilanza dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, 
ha diritto di parteciparvi. 
2. L'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di 
assicurazioni che opera nel territorio della Repubblica in regime di 
stabilimento può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente 
incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita, 
dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza 
sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione l'autorità di vigilanza 
informa l'ISVAP, il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare 
all'ispezione stessa. 
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206. Assistenza per l'esercizio della vigilanza supplementare. 
1. L'ISVAP può chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro di 
effettuare accertamenti ovvero concordare altre modalità per le verifiche 
necessarie all'esercizio della vigilanza supplementare, se intende acquisire 
informazioni riguardanti un'impresa avente sede legale in un altro Stato membro 
che sia un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di 
assicurazione soggetta a vigilanza supplementare, ovvero informazioni che 
riguardano un'impresa che sia: 
a) un'impresa controllata dall'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza 
supplementare avente sede nel territorio della Repubblica; 
b) un'impresa controllante l'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza 
supplementare avente sede nel territorio della Repubblica; 
c) un'impresa controllata da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione 
soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica o 
un'impresa comunque con quest'ultima soggetta a direzione unitaria ai sensi 
dell'articolo 96. 
2. L'autorità di vigilanza competente di un altro Stato membro può chiedere 
all'ISVAP di procedere a verifiche ispettive presso imprese con sede legale nel 
territorio della Repubblica comprese nell'area della vigilanza supplementare di 
competenza dell'autorità richiedente. L'ISVAP procede direttamente ovvero può 
consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la 
richiesta ovvero da una società di revisione iscritta all'albo di cui al testo 
unico dell'intermediazione finanziaria, o da un revisore contabile iscritto nel 
registro previsto dalla legge. Qualora l'autorità richiedente non proceda 
direttamente alla verifica, può prendervi parte. La verifica può riguardare le 
seguenti imprese: 
a) imprese di assicurazione controllate o partecipate da un'impresa di 
assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro; 
b) imprese controllate o imprese controllanti di un'impresa di assicurazione 
avente sede legale in un altro Stato membro; 
c) imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione 
avente sede legale in un altro Stato membro. 
3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di 
assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei 
dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare. 
4. L'ISVAP può concordare con le autorità competenti degli Stati terzi modalità 
per l'ispezione di succursali di imprese di assicurazione e di riassicurazione 
insediate nei rispettivi territori. 
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207. Scambi di informazioni per l'esercizio della vigilanza supplementare. 
1. Se un'impresa controllata o partecipata da un'impresa di assicurazione di cui 
all'articolo 210, comma 1, ha sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP può 
chiedere all'autorità di vigilanza dello Stato di origine le informazioni 
necessarie relativamente al trasferimento degli elementi costitutivi del margine 
di solvibilità. 
2. L'ISVAP fornisce alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri le 
informazioni alle medesime necessarie per verificare che gli elementi 
costitutivi del margine di solvibilità di imprese di assicurazione soggette alla 
vigilanza dell'ISVAP, controllate o partecipate da imprese di assicurazione 
soggette a vigilanza supplementare da parte di tali autorità, possano 
effettivamente essere resi disponibili per soddisfare la situazione di 
solvibilità corretta di tali imprese. 
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208. Rapporti con la Commissione europea relativamente ad imprese di Stati 
terzi. 
1. L'ISVAP informa la Commissione europea: 
a) di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciata ad 
un'impresa di assicurazione di nuova costituzione che sia controllata, 
direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione aventi la sede legale 
in uno Stato terzo; 
b) di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese di assicurazione 
aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in 
imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica. 
Se l'autorizzazione è stata rilasciata ad un'impresa di assicurazione che si 
trovi nella situazione di cui alla lettera a), la struttura dei rapporti di 
controllo è specificamente indicata nella comunicazione che l'ISVAP invia alla 
Commissione europea. 
2. L'ISVAP informa la Commissione europea delle difficoltà incontrate dalle 
imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso e 
nell'esercizio dell'attività in regime di stabilimento in uno Stato terzo. 
3. Su decisione della Commissione europea, l'ISVAP sospende le procedure per il 
rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino nelle condizioni di cui al 
comma 1, per un periodo massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le 
autorizzazioni sono negate qualora la decisione della Commissione sia prorogata 
dal Consiglio dell'Unione europea. 
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui imprese di 
assicurazione di Stati terzi, o società dalle medesime controllate ed 
autorizzate da uno Stato dell'Unione europea, costituiscano una impresa di 
assicurazione e nel caso in cui acquisiscano partecipazioni in imprese di 
assicurazione autorizzate secondo la legge di uno Stato membro. 
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209. Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie. 
1. L'ISVAP comunica alla Commissione europea le assicurazioni di cui la legge 
italiana dispone l'obbligatorietà, indicando le disposizioni, legislative e di 
attuazione, vigenti per ciascuna di esse e specifica le informazioni che è 
necessario riportare nel documento che l'impresa di assicurazione consegna 
all'assicurato per l'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo. 
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TITOLO XV 
Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione. 
Capo I - Disposizioni generali 
210. Ambito di applicazione. 
1. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, che hanno sede 
legale nel territorio della Repubblica e che siano controllanti o partecipanti 
in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente 
sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 217. 
2. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, che hanno sede 
legale nel territorio della Repubblica e che siano controllate da un'impresa di 
partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione avente sede legale 
in uno Stato terzo o da un'impresa di riassicurazione, si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 218. 
3. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie, che sono istituite nel 
territorio della Repubblica da imprese di assicurazione che hanno sede legale in 
uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, salvo che 
le medesime sedi siano già soggette alla vigilanza complessiva di solvibilità 
esercitata dall'autorità di vigilanza di un altro Stato membro. 
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211. Area della vigilanza supplementare. 
1. Sono incluse nell'area della vigilanza supplementare sull'impresa di 
assicurazione: 
a) le imprese controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui 
all'articolo 210; 
b) le imprese controllanti o partecipanti nell'impresa di assicurazione di cui 
all'articolo 210; 
c) le imprese controllate o partecipate da un'impresa controllante o 
partecipante in un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210 o le imprese 
che sono comunque con questa soggette a direzione unitaria ai sensi 
dell'articolo 96. 
2. Ai fini del presente titolo, si intende per impresa controllante la società 
che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 2, lettere a) e 
b), e per impresa partecipante si intende la società che detiene, direttamente o 
indirettamente, diritti nel capitale di un'altra società, i quali realizzano una 
situazione di legame durevole con la società partecipata o che consentono 
l'esercizio di un'influenza notevole in virtù di particolari vincoli 
contrattuali. È altresì impresa partecipante l'impresa legata ad un'altra 
impresa quando sono sottoposte ad una direzione unitaria ovvero quando gli 
organi di amministrazione, direzione e controllo sono composti in maggioranza 
dalle stesse persone. È in ogni caso considerata partecipazione il possesso di 
almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto di un'impresa. Nei 
confronti delle imprese di cui all'articolo 210, comma 3, per l'individuazione 
dei rapporti di controllo e di partecipazione si fa riferimento allo stato 
patrimoniale della sede secondaria redatto secondo quanto previsto dal titolo 
VIII. 
3. L'ISVAP può, in casi eccezionali, escludere dall'area della vigilanza 
supplementare le imprese di cui al comma 1, che hanno sede legale in uno Stato 
terzo, qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni 
necessarie con gli effetti previsti dal provvedimento di cui all'articolo 219. 
4. L'ISVAP può, con prudente apprezzamento, escludere dall'area della vigilanza 
supplementare un'impresa di cui al comma 1, quando l'impresa presenta un 
interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare oppure 
quando è inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di tale 
impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare. 
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Capo II - Procedure di controllo interno e poteri di vigilanza 
212. Procedure di controllo interno. 
1. Le imprese di cui all'articolo 210 instaurano adeguate procedure di controllo 
interno, individuando una funzione per la produzione dei dati e delle 
informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare 
sull'impresa di assicurazione. 
2. Le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, sono tenute a fornire alla 
capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini dell'esercizio della 
vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o sul gruppo assicurativo. 

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213. Vigilanza informativa. 
1. Le imprese di cui all'articolo 210 trasmettono all'ISVAP, con le modalità ed 
i termini da esso stabiliti con regolamento, i dati e le informazioni utili 
all'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o sul 
gruppo assicurativo. 
2. Quando le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210 non forniscono 
all'ISVAP i dati e le informazioni richieste, l'Istituto può rivolgersi 
direttamente alle imprese incluse nell'area della vigilanza supplementare 
sull'impresa assicurativa per acquisire con le modalità ed i termini stabiliti 
ai sensi del comma 1, tali dati e informazioni, ferma restando la cooperazione 
fra le autorità prevista dall'articolo 10. 
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214. Vigilanza ispettiva. 
1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza 
supplementare sull'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, l'ISVAP può 
effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le 
seguenti imprese, con sede legale nel territorio della Repubblica: 
a) le imprese controllate dall'impresa di assicurazione italiana; 
b) le imprese controllanti l'impresa di assicurazione italiana; 
c) le imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione 
italiana o le imprese comunque con quest'ultima soggette a direzione unitaria ai 
sensi dell'articolo 96. 
2. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza 
supplementare sull'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210 nei 
confronti delle imprese di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, ovvero 
delle imprese di assicurazione controllate o partecipate dall'impresa di 
assicurazione di cui all'articolo 210, che hanno la sede legale in un altro 
Stato membro, si applica l'articolo 206. 
3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di 
assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei 
dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare 
sull'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210. 
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Capo III - Vigilanza sulle operazioni infragruppo 
215. Operazioni infragruppo rilevanti. 
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel 
territorio della Repubblica, le sedi secondarie, istituite nel territorio della 
Repubblica da imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, 
nonché le sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese 
di riassicurazione aventi sede legale in altro Stato membro ovvero in uno Stato 
terzo, sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sulle operazioni infragruppo che 
sono realizzate tra le medesime entità e le imprese, di cui all'articolo 211, 
comma 1, o che intercorrono con una persona fisica che controlla o detiene una 
partecipazione nell'impresa di assicurazione o in un'impresa inclusa nell'area 
della vigilanza supplementare. 
2. Le operazioni infragruppo soggette a vigilanza in particolare riguardano: 
a) i finanziamenti; 
b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d'ordine; 
c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità; 
d) gli investimenti; 
e) le operazioni di riassicurazione; 
f) gli accordi di ripartizione dei costi. 
3. Le imprese di assicurazione instaurano adeguati meccanismi di gestione del 
rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di 
segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio 
e il controllo delle operazioni di cui ai commi 1 e 2. L'ISVAP verifica 
l'idoneità delle procedure e con regolamento dispone prescrizioni generali in 
merito. 
4. L'ISVAP esercita la vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2 al fine 
di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi per la 
solvibilità di un'impresa di assicurazione o possano arrecare pregiudizio agli 
interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni 
assicurative. 
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216. Comunicazione delle operazioni rilevanti. 
1. L'ISVAP, avuto riguardo alla tipologia e alla rilevanza economica delle 
operazioni, individua con regolamento, in conformità all'articolo 215, comma 4, 
le operazioni da assoggettare a comunicazione periodica successiva, con cadenza 
almeno annuale, e quelle da assoggettare ad un regime di comunicazione 
preventiva fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni 
stesse. 
2. Se risulta che un'operazione soggetta a comunicazione preventiva determina 
gli effetti negativi di cui all'articolo 215, comma 3, o può arrecare 
pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a 
prestazioni assicurative, l'ISVAP vieta all'impresa, con provvedimento motivato 
il compimento dell'operazione entro il termine di venti giorni dalla ricezione 
della comunicazione. 
3. Se la documentazione prodotta in relazione alla comunicazione preventiva 
risulta incompleta o insufficiente, l'ISVAP richiede i necessari elementi 
integrativi. In tale ipotesi il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla 
data di ricezione della documentazione integrativa. Il termine è invece sospeso 
se l'ISVAP formula rilievi o chiede ulteriori informazioni in relazione 
all'operazione e continua a decorrere dalla ricezione della documentazione 
prodotta. 
4. L'ISVAP, qualora accerti che le operazioni soggette a comunicazione periodica 
successiva o quelle per le quali è stata omessa la comunicazione preventiva 
producono o rischiano di produrre effetti negativi per la solvibilità 
dell'impresa di assicurazione o pregiudizio per gli interessi degli assicurati e 
degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, ordina all'impresa di 
assicurazione di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze 
negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo. 
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Capo IV - Verifica della solvibilità corretta 
217. Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione. 
1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, calcolano la 
situazione di solvibilità corretta secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP 
con regolamento. 
2. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta, fatta salva 
l'eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al 
gruppo, non si tiene conto delle imprese controllate ai sensi dell'articolo 
2359, primo comma, numero 3), del codice civile. 
3. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, trasmettono 
all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, un prospetto dimostrativo della 
situazione di solvibilità corretta alla data di chiusura dell'esercizio al quale 
il bilancio si riferisce secondo il modello di cui all'articolo 219, comma 1, 
lettera b). 
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218. Verifica della solvibilità dell'impresa controllante. 
1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, effettuano una 
verifica della solvibilità dell'impresa controllante secondo le disposizioni 
stabilite dall'ISVAP con regolamento. 
2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione o di 
assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo è a sua volta controllata da 
una o più imprese di partecipazione assicurativa, di riassicurazione, o di 
assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della 
solvibilità della controllante può essere effettuata solo a livello dell'ultima 
impresa controllante che sia un'impresa di partecipazione assicurativa, di 
riassicurazione o di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo. 
3. L'ISVAP può richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di cui al comma 
1 sia effettuata a tutti i livelli o a determinati livelli intermedi. 
4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate 
o partecipate dall'impresa di partecipazione assicurativa, dall'impresa di 
riassicurazione o dall'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato 
terzo. 
5. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, trasmettono 
all'ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo della 
situazione di solvibilità della controllante secondo il modello di cui 
all'articolo 219, comma 1, lettera d). 
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219. Calcolo della situazione di solvibilità corretta. 
1. L'ISVAP disciplina con regolamento: 
a) i metodi di calcolo della solvibilità corretta, i criteri di valutazione 
delle attività e delle passività, i termini e le modalità delle comunicazioni da 
effettuare periodicamente, i casi di esonero dall'obbligo di calcolo della 
solvibilità corretta per le imprese di assicurazione controllate o partecipate; 
b) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità 
corretta, i criteri applicativi del calcolo della solvibilità corretta, 
l'eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del 
margine di solvibilità, il trattamento, il trasferimento ed i limiti di utilizzo 
degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, l'eliminazione della 
costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo; 
c) il trattamento delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate 
aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, 
delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie, delle imprese di 
assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, 
delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in 
uno Stato terzo ai fini dell'inclusione nel calcolo della situazione di 
solvibilità corretta, determinando agli stessi fini gli effetti derivanti 
dall'indisponibilità delle informazioni relativamente ad imprese controllate o 
partecipate aventi sede legale in un altro Stato; 
d) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della 
società che controlla l'impresa di assicurazione, i criteri e le modalità di 
verifica della solvibilità della medesima società, i principi generali, i metodi 
di calcolo, il trattamento dell'impresa controllante ai fini del margine di 
solvibilità teorico ed i casi di esonero dall'obbligo di verifica della 
solvibilità dell'impresa controllante; 
e) le modalità tecniche per il calcolo della situazione di solvibilità corretta, 
garantendo la permanenza della sostanziale equivalenza tra i metodi di calcolo. 
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220. Accordi per la concessione di esoneri. 
1. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, è 
controllata da un'altra impresa di assicurazione o da un'impresa di 
riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa aventi sede 
legale in un altro Stato membro, l'ISVAP può esonerare l'impresa di cui 
all'articolo 210, comma 1, dall'obbligo di calcolare la situazione di 
solvibilità corretta, se l'Istituto ha concordato con le autorità di vigilanza 
competenti degli Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della 
vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro. 
2. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e un'altra 
impresa di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro sono 
controllate dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa, dalla stessa 
impresa di riassicurazione o dalla stessa impresa di assicurazione avente sede 
legale in uno Stato terzo, l'ISVAP può esonerare l'impresa di assicurazione di 
cui all'articolo 210, comma 2, dall'obbligo di effettuare la verifica della 
solvibilità della controllante, se l'Istituto ha concordato con le autorità 
degli altri Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza 
supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro. 
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TITOLO XVI 
Misure di salvaguardia risanamento e liquidazione. 
Capo I - Misure di salvaguardia 
221. Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura. 

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 184, qualora l'impresa, che ha sede 
legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni sulle 
riserve tecniche e sulle attività a copertura delle medesime, l'ISVAP ne 
contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme violate, assegnando 
un termine congruo per l'attuazione degli adempimenti richiesti, ma non 
pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri 
aventi diritto a prestazioni assicurative. 
2. L'ISVAP, nei casi di cui al comma 1, può vietare all'impresa di compiere atti 
di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e 
successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una 
disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di 
vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'ISVAP può 
inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali 
l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da 
assoggettare a tale misura. 
3. Se l'impresa non ottempera nel termine assegnato all'ordine di cui al comma 
1, l'ISVAP può: 
a) nominare un commissario con i compiti di cui all'articolo 229 per 
l'eliminazione delle violazioni; 
b) vietare l'assunzione di nuovi affari, per un periodo fino a sei mesi, allo 
scopo di salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi 
diritto a prestazioni assicurative, con gli effetti di cui all'articolo 167; 
c) disporre, avuto riguardo alla gravità della violazione, il vincolo sui 
singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le 
modalità previste dall'articolo 224. 
4. Il divieto di assunzione di nuovi affari è comunicato alle autorità di 
vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera ed è pubblicato nel 
bollettino. Il provvedimento viene revocato prima del termine, se l'impresa ha 
eliminato o posto completo rimedio alla violazione contestata. La revoca è 
comunicata alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri ed il relativo 
provvedimento è pubblicato nel bollettino. 
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222. Violazione delle norme sul margine di solvibilità o sulla quota di 
garanzia. 
1. Qualora l'impresa, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non 
disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria, l'ISVAP richiede, 
ai fini della successiva approvazione, la presentazione, entro un termine 
congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli 
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, di un piano 
di risanamento. 
2. Se il margine di solvibilità si riduce al di sotto della quota di garanzia o 
se la quota non è più costituita in conformità alle pertinenti disposizioni di 
legge o dei provvedimenti di attuazione, l'ISVAP richiede, ai fini della 
successiva approvazione, la presentazione, entro un termine congruo, di un piano 
di finanziamento a breve termine, nel quale sono indicate le misure che 
l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione 
finanziaria. 
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'ISVAP può vietare all'impresa di 
compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica 
e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una 
disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di 
vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'ISVAP può 
inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali 
l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da 
assoggettare a tale misura. 
4. Nei casi di cui al comma 2, l'ISVAP può anche disporre il vincolo sui singoli 
attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità 
previste dall'articolo 224. 
5. Nei confronti dell'impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare sia i 
rami danni sia i rami vita, che non disponga in una delle due gestioni del 
margine di solvibilità nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, 
l'ISVAP può autorizzare il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il 
margine di solvibilità da una gestione all'altra per l'attuazione dei piani di 
risanamento o di finanziamento a breve termine. 
6. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento riguardino una 
società cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale, il limite 
individuale di sottoscrizione del capitale sociale è elevato sino al triplo. In 
tal caso, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione 
assembleare di aumento del capitale sociale, la società cooperativa è tenuta ad 
esibire il provvedimento adottato dall'ISVAP. 
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223. Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di 
assicurazione. 
1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 222, qualora i diritti degli 
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a 
rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa 
di assicurazione, l'ISVAP può imporre, al fine di garantire che l'impresa sia in 
grado di soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve periodo, la 
costituzione di un margine di solvibilità più elevato, rispetto a quello 
risultante dall'ultimo bilancio approvato, tenuto conto del piano di risanamento 
finanziario predisposto dall'impresa e riferito ai tre esercizi successivi. 
2. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione che riguardano, 
in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento 
finanziario, che deve includere, in ogni caso, uno stato patrimoniale ed un 
conto economico per ciascuno degli esercizi considerati, le previsioni relative 
alla raccolta premi, agli oneri per sinistri liquidati e riservati ed alle spese 
di gestione, la prevedibile situazione di tesoreria, una esposizione relativa ai 
mezzi finanziari destinati alla copertura del margine di solvibilità e delle 
riserve tecniche ed una esposizione della politica di riassicurazione nel suo 
complesso e delle forme di copertura riassicurativa maggiormente significative. 
3. L'ISVAP, valutata la situazione dell'impresa di assicurazione, può ridurre il 
valore di tutti gli elementi che rientrano nel margine di solvibilità 
disponibile e ciò anche nel caso in cui abbiano subito una significativa 
diminuzione del valore di mercato nel periodo successivo alla fine del 
precedente esercizio. 
4. In caso di rilevanti modifiche al contenuto o alla qualità dei contratti di 
riassicurazione rispetto all'esercizio precedente ovvero nel caso in cui i 
contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o 
prevedano un trasferimento di modesta entità, l'ISVAP può diminuire il 
coefficiente di riduzione stabilito ai fini del calcolo del margine di 
solvibilità richiesto. 
5. L'ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilità dell'impresa di 
assicurazione, alla quale ha richiesto il piano di risanamento finanziario, fino 
a quando ritenga che i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a 
prestazioni assicurative siano a rischio. 
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224. Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali. 
1. Quando il vincolo riguardi beni immobili, l'ISVAP ordina alla conservatoria 
dei registri immobiliari l'iscrizione di ipoteca, a favore dei crediti di 
assicurazione, sui beni immobili e sui diritti immobiliari di godimento 
dell'impresa che sono localizzati nel territorio della Repubblica. 
2. L'ISVAP può ordinare l'apposizione del vincolo su ogni altro attivo, diverso 
da quelli di cui al comma 1, nelle forme previste dalla legge per ciascun tipo 
di beni o di diritti. Le autorità ed i soggetti cui compete l'esecuzione del 
provvedimento sono tenuti al compimento degli atti e delle operazioni necessarie 
per rendere effettivo ed opponibile ai terzi il vincolo ordinato dall'ISVAP. 
3. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità di vigilanza 
degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. 
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225. Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione. 
1. In caso di revoca parziale dell'autorizzazione l'ISVAP, per salvaguardare gli 
interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni 
assicurative e dei lavoratori dipendenti, può vietare all'impresa che ha sede 
nel territorio della Repubblica di compiere atti di disposizione sui propri 
beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato per il caso di 
violazione delle norme sulle riserve tecniche, sulle attività a copertura, sul 
margine di solvibilità richiesto o sulla quota di garanzia. 
2. L'ISVAP può altresì disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel 
registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste 
dall'articolo 224. 
3. Dei provvedimenti adottati ai sensi del commi 1 e 2 è data comunicazione alle 
autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o 
possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure 
analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare 
gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni 
assicurative. 
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226. Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi. 
1. L'ISVAP vieta alle imprese di assicurazione, che hanno sede legale in altri 
Stati membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime di 
stabilimento e di prestazione di servizi, di compiere atti di disposizione sui 
beni esistenti nel territorio della Repubblica, quando ciò sia richiesto dalle 
autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine e siano indicati gli 
attivi che devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle medesime 
autorità, l'ISVAP adotta altresì i provvedimenti di vincolo delle singole 
attività patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con le modalità di cui 
all'articolo 224. 
2. L'ISVAP applica le disposizioni di cui al presente capo nei confronti delle 
imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi e delle imprese di 
riassicurazione che hanno sede legale in altri Stati membri o in Stati terzi in 
caso di violazione posta in essere dalla sede secondaria stabilita nel 
territorio della Repubblica. 
3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul margine di solvibilità ed è 
posta in essere da un'impresa di assicurazione extracomunitaria che sia 
stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati 
membri e che sia vigilata dall'ISVAP anche per le attività effettuate dalle sedi 
secondarie stabilite negli altri Stati membri, l'adozione dei provvedimenti di 
cui all'articolo 222 spetta all'ISVAP. Dei provvedimenti adottati è data 
comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali 
l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di 
adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo 
a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a 
prestazioni assicurative. 
4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilità per il complesso delle 
attività esercitate dalle sedi secondarie dell'impresa di assicurazione 
extracomunitaria è sottoposto al controllo esclusivo dell'autorità di vigilanza 
di un altro Stato membro, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 
224 sui beni posseduti dall'impresa nel territorio della Repubblica la medesima 
autorità può avvalersi della cooperazione dell'ISVAP. 
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227. Misure in caso di situazione di solvibilità corretta negativa. 
1. Quando il calcolo della situazione di solvibilità corretta di cui 
all'articolo 217 evidenzia un risultato negativo, l'ISVAP richiede all'impresa 
di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, di presentare, entro un 
termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli 
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, un piano di 
intervento che identifichi le cause della deficienza ed illustri le iniziative 
che l'impresa si impegna a realizzare, entro un termine di esecuzione 
prestabilito, per ripristinare la situazione di solvibilità corretta e per 
garantire la solvibilità futura. 
2. L'impresa tiene conto di eventuali piani di risanamento o di finanziamento a 
breve termine presentati da imprese di assicurazione controllate o partecipate. 
3. L'ISVAP, ai fini dell'approvazione, può indicare le misure integrative o 
correttive del piano atte a ripristinare la situazione di solvibilità corretta. 
4. L'ISVAP, se valuta gravemente deficitaria la situazione di solvibilità 
corretta, richiede all'impresa di cui all'articolo 210, comma 1, immediati 
interventi atti a eliminare o ridurre la deficienza della situazione di 
solvibilità corretta. 
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 222, commi 3 e 4. 
6. Se risultano gravi violazioni delle disposizioni legislative e amministrative 
sulla vigilanza supplementare o se, all'esito dell'intervento richiesto 
dall'ISVAP, permane una situazione di solvibilità corretta gravemente 
deficitaria nei confronti dell'impresa di cui al comma 1, possono essere 
disposte le misure di risanamento di cui al capo II. 
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228. Misure a seguito della verifica di solvibilità dell'impresa controllante. 
1. L'ISVAP, se in base alla verifica sulla solvibilità dell'impresa controllante 
di cui all'articolo 218, ritiene che la solvibilità di un'impresa di 
assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, è compromessa o rischia di 
esserlo, richiede all'impresa di assicurazione o all'impresa di partecipazione 
assicurativa capogruppo di presentare un programma di intervento atto a 
garantire la solvibilità, anche futura, dell'impresa stessa. 
2. Quando le condizioni di solvibilità in capo all'impresa controllante non sono 
ripristinate, ovvero in caso di mancata presentazione o mancata esecuzione del 
programma di cui al comma 1, l'ISVAP, fatta salva l'applicazione delle 
disposizioni di cui al titolo VII, capo III, può: 
a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi operazione di cui 
all'articolo 215, nonché le operazioni tra le imprese controllate dall'impresa 
di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e le imprese di cui 
all'articolo 211, comma 1, lettere b) e c), legate con l'impresa medesima da 
rapporti di controllo; 
b) imporre l'accantonamento degli utili che sarebbero distribuibili alla 
controllante in un'apposita riserva di patrimonio netto. 
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Capo II - Misure di risanamento 
229. Commissario per il compimento di singoli atti. 
1. L'ISVAP, nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei 
relativi provvedimenti di attuazione, può disporre la nomina di un commissario 
per il compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione 
dell'impresa conforme a legge. 
2. Il provvedimento, in ogni caso, è preceduto dalla contestazione delle 
violazioni accertate e può essere disposto decorso inutilmente il termine 
contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli 
effetti. 
3. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 
3 e 4 dell'articolo 233, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 
dell'articolo 237. 
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230. Commissario per la gestione provvisoria. 
1. L'ISVAP può disporre, quando ricorrono i presupposti per l'amministrazione 
straordinaria di cui all'articolo 231 e concorrano ragioni di assoluta urgenza, 
che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'impresa. Le 
funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. 
I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. 
2. La gestione provvisoria non può avere durata superiore a due mesi. L'ISVAP 
può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. Si 
applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4 
dell'articolo 233, i commi 3, 4 e 8 dell'articolo 234, i commi 1 e 2 
dell'articolo 235, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 
dell'articolo 237. 
3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli 
organi di amministrazione e di controllo ai sensi dell'articolo 231, comma 1, i 
commissari assumono le attribuzioni dei commissari straordinari fino 
all'insediamento degli organi straordinari. In tal caso si applica l'articolo 
231, comma 4. 
4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in 
consegna l'azienda dai commissari con le modalità previste dall'articolo 235, 
comma 1. 
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231. Amministrazione straordinaria. 
1. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, può disporre 
con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di 
controllo dell'impresa quando: 
a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni 
delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano 
l'attività dell'impresa; 
b) siano previste gravi perdite patrimoniali. 
Lo scioglimento può essere richiesto all'ISVAP dagli organi amministrativi 
ovvero dall'assemblea straordinaria dell'impresa con istanza motivata sulla base 
dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del presente comma. 
2. La proposta è preceduta dalla contestazione degli addebiti da parte 
dell'ISVAP, con assegnazione all'impresa di un termine congruo per presentare le 
controdeduzioni ovvero per rimuovere gli addebiti medesimi. 
3. Le funzioni delle assemblee e degli organi diversi da quelli indicati nel 
comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione 
straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 234, comma 7. 
4. Il decreto del Ministro delle attività produttive e la proposta dell'ISVAP 
sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano 
richiesta, non prima dell'insediamento di cui all'articolo 235, comma 1. 
5. L'amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di 
emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda un 
termine più breve o che l'ISVAP ne autorizzi la chiusura anticipata. La 
procedura può essere prorogata, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle 
attività produttive per un periodo non superiore a dodici mesi. 
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232. Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario. 
1. I provvedimenti e le procedure di gestione provvisoria e di amministrazione 
straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle succursali o di qualsiasi 
altra presenza delle imprese di assicurazione italiane nel territorio degli 
altri Stati membri. 
2. L'ISVAP informa prontamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri 
dell'avvenuta adozione di un provvedimento di gestione provvisoria o di 
amministrazione straordinaria e degli effetti che da tale provvedimento 
potrebbero derivare. 
3. Le misure di risanamento, adottate nei confronti di imprese che hanno sede 
legale in un altro Stato membro, producono, a seguito della comunicazione 
all'ISVAP e senza necessità di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle 
succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei 
confronti dei terzi, anche se la legge italiana non preveda tali misure di 
risanamento o ne subordini l'applicazione a condizioni diverse da quelle per le 
quali sono state adottate dall'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro. 
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233. Organi della procedura di amministrazione straordinaria. 
1. L'ISVAP nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione 
dell'impresa ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, 
il cui presidente è designato nell'atto di nomina. 
2. L'ISVAP può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato 
di sorveglianza nell'interesse del miglior svolgimento della procedura ed in 
ogni caso di perdita dei requisiti di cui al comma 4. 
3. Le indennità spettanti ai commissari, al presidente ed ai componenti del 
comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP. La spesa è a carico 
dell'impresa sottoposta alla procedura. 
4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità e di 
onorabilità stabiliti per i soggetti che svolgono, rispettivamente, funzioni di 
amministrazione e funzioni di controllo presso l'impresa di assicurazione o di 
riassicurazione. 
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234. Poteri e funzionamento degli organi straordinari. 
1. I commissari straordinari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di 
amministrazione dell'impresa. Essi provvedono ad accertare la situazione 
aziendale, a rimuovere le irregolarità e ad amministrare l'impresa 
nell'interesse degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni 
assicurative. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali, 
relative ai poteri di controllo spettanti ai titolari di partecipazioni non si 
applicano agli atti dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni dei 
commissari i soci non possono chiedere al tribunale la sospensione 
dell'esecuzione delle decisioni dei commissari soggette ad autorizzazione o 
comunque attuative di provvedimenti dell'ISVAP. I commissari, nell'esercizio 
delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. 
2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce 
pareri ai commissari nei casi previsti dal presente capo o stabiliti dall'ISVAP 
con regolamento. 
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento ai 
sensi dell'articolo 235, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne 
agli organi subentranti, fatti salvi gli adempimenti di cui all'articolo 236. 
4. L'ISVAP, in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni 
specifiche impartite ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza, 
può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. I 
componenti degli organi straordinari sono personalmente responsabili per 
l'inosservanza delle prescrizioni dell'ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai 
terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. I commissari straordinari 
acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e 
l'autorizzazione dell'ISVAP per la realizzazione di piani di risanamento che 
prevedano cessioni di portafoglio, di azienda o rami di azienda o di 
partecipazioni in altre società. 
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i componenti dei 
disciolti organi amministrativi e di controllo e contro il direttore generale, 
la società di revisione e l'attuario revisore spetta ai commissari straordinari, 
sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP. Gli 
organi succeduti all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di 
responsabilità, riferendone periodicamente all'ISVAP. 
6. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione 
dell'ISVAP, possono, nell'interesse della procedura, sostituire la società di 
revisione e l'attuario da essa nominato, nonché l'attuario incaricato nei rami 
vita e l'attuario incaricato nel ramo dell'assicurazione obbligatoria per la 
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. Ai 
medesimi soggetti compete soltanto il corrispettivo per la durata residua 
dell'incarico e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. Il nuovo 
incarico può avere durata massima fino al termine dell'amministrazione 
straordinaria. 
7. I commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono convocare le 
assemblee e gli altri organi indicati nell'articolo 231, comma 3, con ordine del 
giorno non modificabile da parte dell'organo convocato. 
8. Quando i commissari siano più d'uno, essi decidono a maggioranza dei 
componenti in carica ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente 
esercitati con la firma congiunta di due di essi. È consentita la delega di 
poteri, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari. 
9. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica 
ed in caso di parità prevale il voto del presidente. 
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235. Adempimenti iniziali. 
1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda dagli 
organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari 
acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un 
componente del comitato di sorveglianza. 
2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o 
per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle consegne, i commissari 
provvedono d'autorità ad insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove 
occorra, con l'intervento della forza pubblica. 
3. Il commissario provvisorio di cui all'articolo 230 assume la gestione 
dell'impresa ed esegue le consegne ai commissari straordinari secondo le 
modalità indicate nei commi 1 e 2. 
4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio 
dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari 
provvedono al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, in 
sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed 
economica redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è 
accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. È comunque esclusa 
ogni distribuzione di utili. 
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236. Adempimenti finali. 
1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle 
loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono 
all'ISVAP. 
2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione 
straordinaria è protratta ad ogni effetto di legge fino al termine della 
procedura. I commissari redigono un progetto di bilancio che viene presentato 
all'ISVAP, per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura 
dell'amministrazione straordinaria e successivamente pubblicato nei modi di 
legge. 
3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché 
siano ricostituiti gli organi sociali. Gli organi con funzioni di 
amministrazione prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le 
modalità previste dall'articolo 235, comma 1. 
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237. Adempimenti in materia di pubblicità. 
1. Il decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione straordinaria 
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e successivamente riprodotto nel 
Bollettino. I provvedimenti di nomina, sostituzione o revoca degli organi della 
procedura sono pubblicati, a cura dell'ISVAP, nel Bollettino. 
2. I provvedimenti di amministrazione straordinaria sono altresì pubblicati, a 
cura dell'ISVAP, mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. 

3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari 
straordinari depositano l'atto di nomina per l'iscrizione nel registro delle 
imprese. 
4. L'ISVAP, qualora sia informato da un altro Stato membro dell'adozione di un 
provvedimento di risanamento nei confronti di un'impresa che ha una succursale 
nel territorio della Repubblica, può provvedere alla pubblicazione della 
decisione con le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione sono 
specificati l'autorità che ha emesso il provvedimento, l'autorità cui è 
possibile proporre ricorso nel caso il provvedimento sia soggetto ad 
impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell'eventuale 
amministratore straordinario. 
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238. Esclusività delle procedure di risanamento. 
1. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica il titolo 
III della legge fallimentare. 
2. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica l'articolo 
2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di 
amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi 
irregolarità nella gestione che possano arrecare danno all'impresa ovvero ad una 
o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo o i soci che il 
codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale possono denunciare i 
fatti all'ISVAP. L'ISVAP decide, con provvedimento motivato, nel rispetto dei 
principi del giusto procedimento. 
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239. Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di riassicurazione 
estere. 
1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha 
insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di 
risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana. 
2. Nei confronti della sede secondaria i commissari esercitano le funzioni ed 
assumono i poteri di amministrazione spettanti agli organi di amministrazione 
dell'impresa di appartenenza. Allo stesso modo il comitato di sorveglianza 
esercita le funzioni di controllo. 
3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione abbia insediato succursali in 
altri Stati membri, l'ISVAP coordina le proprie funzioni con quelle delle 
autorità di tali Stati. I commissari collaborano con gli organi designati in 
altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti. 

4. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato membro od 
in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della 
Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede 
italiana. Si applica il comma 2. 
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo. 
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Capo III - Decadenza e revoca dell'autorizzazione 
240. Decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione. 
1. L'impresa di assicurazione decade dall'autorizzazione quando: 
a) non dà inizio all'attività entro i primi dodici mesi; 
b) rinuncia espressamente all'autorizzazione; 
c) non esercita l'attività per un periodo superiore a sei mesi; 
d) trasferisce l'intero portafoglio ad altra impresa di assicurazione; 
e) si verifica una causa di scioglimento della società. 
Qualora l'impresa non abbia dato inizio all'attività entro i primi dodici mesi 
ovvero non abbia esercitato la stessa per un periodo superiore a sei mesi, in 
presenza di giustificati motivi e su richiesta dell'impresa interessata, l'ISVAP 
può consentire un limitato periodo di proroga non superiore a sei mesi. 
2. Se l'inattività, la rinuncia o la cessazione dell'attività riguardano 
soltanto alcuni dei rami per i quali l'impresa di assicurazione è stata 
autorizzata, la decadenza concerne esclusivamente tali rami. 
3. L'ISVAP accerta, con provvedimento pubblicato nel Bollettino, la decadenza 
dall'autorizzazione e, nel caso riguardi il complesso dei rami esercitati, 
dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione. Il provvedimento è comunicato dall'ISVAP alle autorità di 
vigilanza degli altri Stati membri. 
4. L'impresa di assicurazione limita l'attività alla gestione dei contratti in 
corso e non assume nuovi affari a far data dalla pubblicazione del provvedimento 
di decadenza. La medesima disposizione si applica nel caso di decadenza limitata 
ad uno o più rami di attività. 
5. Le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia con la pubblicazione del 
provvedimento di decadenza. Nei contratti che hanno durata superiore all'anno il 
contraente può recedere, mediante comunicazione scritta all'impresa, con effetto 
dalla scadenza della prima annualità successiva alla pubblicazione del 
provvedimento di decadenza. 
6. Se la decadenza dall'autorizzazione consegue al verificarsi delle situazioni 
di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), l'ISVAP, quando ricorrono le condizioni 
previste all'articolo 245, non adotta il provvedimento di decadenza e propone al 
Ministro delle attività produttive la revoca dell'autorizzazione e la 
liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione. 
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di 
assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad 
operare nel territorio della Repubblica con una sede secondaria. Quando 
l'autorità di vigilanza dello Stato terzo ha adottato un provvedimento di 
decadenza nei confronti dell'impresa di assicurazione, analogo provvedimento è 
adottato nei confronti della sede secondaria. 
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241. Liquidazione ordinaria dell'impresa di assicurazione. 
1. L'impresa di assicurazione informa tempestivamente l'ISVAP del verificarsi di 
una causa di scioglimento della società. L'ISVAP, verificata la sussistenza dei 
presupposti per la liquidazione ordinaria nei casi previsti all'articolo 240, 
comma 1, approva, con il provvedimento di decadenza dall'autorizzazione o con 
altro successivo, la nomina dei liquidatori prima dell'iscrizione nel registro 
delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della 
società. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli 
atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti 
l'accertamento di cui al presente comma. 
2. I liquidatori devono possedere i requisiti di onorabilità e di 
professionalità prescritti con il regolamento del Ministro delle attività 
produttive di cui all'articolo 76. Qualora perdano i relativi requisiti, i 
liquidatori decadono dalla carica. Se l'assemblea non provvede alla loro 
sostituzione entro trenta giorni dalla conoscenza del sopravvenuto difetto dei 
requisiti, l'ISVAP propone al Ministro delle attività produttive l'adozione del 
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. 
3. La liquidazione si svolge secondo le norme stabilite dal codice civile, ferme 
restando le disposizioni in materia di riserve tecniche e di attività a 
copertura previste nel titolo III. I liquidatori trasmettono all'ISVAP il 
bilancio annuale redatto secondo le disposizioni previste nel titolo VIII. 
L'impresa rimane soggetta alla vigilanza dell'ISVAP sino alla cancellazione 
della società dal registro delle imprese. 
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 245, se la procedura di 
liquidazione non si svolge con regolarità o con speditezza, l'ISVAP, con 
provvedimento pubblicato sul Bollettino, può disporre la sostituzione dei 
liquidatori, nonché dei componenti degli organi di controllo. La sostituzione 
degli organi non comporta il mutamento della procedura di liquidazione. 
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di 
assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad 
operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che 
l'efficacia dei provvedimenti adottati è limitata alla medesima sede secondaria. 

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242. Revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione. 
1. L'autorizzazione è revocata quando l'impresa di assicurazione: 
a) non si attiene, nell'esercizio dell'attività, ai limiti imposti nel 
provvedimento di autorizzazione o previsti nel programma di attività; 
b) non soddisfa più alle condizioni di accesso all'attività assicurativa; 
c) è gravemente inadempiente alle disposizioni del presente codice; 
d) non ha realizzato, entro i termini stabiliti, le misure previste dal piano di 
risanamento o dal piano di finanziamento ovvero non ha realizzato entro i 
termini stabiliti, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza supplementare, le 
misure previste dal piano di intervento; 
e) viene assoggettata a liquidazione coatta ovvero è dichiarato lo stato di 
insolvenza dall'autorità giudiziaria. 
2. L'autorizzazione all'esercizio del ramo della responsabilità civile per i 
danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, fermo 
quanto previsto al comma 1, è altresì revocata nel caso di ripetuto o 
sistematico rifiuto od elusione all'obbligo a contrarre, di cui all'articolo 
132, comma 1, o nel caso di ripetuta o sistematica violazione delle disposizioni 
sulle procedure di liquidazione dei sinistri di cui agli articoli 148 e 149. 
3. La revoca può riguardare tutti i rami esercitati dall'impresa di 
assicurazione o solo alcuni di essi. Si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 240, commi 4 e 5. 
4. La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro delle 
attività produttive, su proposta dell'ISVAP. Se la revoca riguarda tutti i rami 
esercitati, l'impresa è contestualmente posta in liquidazione coatta con il 
medesimo provvedimento e l'ISVAP ne dispone la cancellazione dall'albo delle 
imprese di assicurazione. Il Ministro delle attività produttive, su proposta 
dell'ISVAP, può tuttavia consentire che l'impresa si ponga in liquidazione 
ordinaria, entro un termine perentorio, quando il provvedimento di revoca sia 
stato adottato per i motivi indicati al comma 1, lettere a) e b). 
5. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, dispone 
inoltre la liquidazione coatta se l'impresa di assicurazione, nel caso di revoca 
limitata ad alcuni rami, non osserva le disposizioni di cui all'articolo 240, 
commi 4 e 5, ovvero quando la deliberazione di scioglimento e la nomina dei 
liquidatori non sono iscritte nel registro delle imprese nel termine assegnato 
ai sensi del comma 4. 
6. I decreti del Ministro delle attività produttive sono pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e sono comunicati dall'ISVAP 
alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri. 
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243. Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di assicurazione di uno 
Stato terzo. 
1. La revoca dell'autorizzazione, rilasciata all'impresa di assicurazione che ha 
sede legale in uno Stato terzo per l'attività della sede secondaria nel 
territorio della Repubblica, è disposta, in conformità a quanto previsto 
dall'articolo 264, comma 1, nei casi e con le modalità e per gli effetti di cui 
all'articolo 242. 
2. La revoca è altresì disposta quando l'autorità di vigilanza dello Stato terzo 
ha adottato nei confronti dell'impresa un provvedimento di revoca 
dell'autorizzazione all'esercizio delle attività assicurative nei rami vita o 
nei rami danni ovvero quando le autorità dello Stato membro che controllano lo 
stato di solvibilità dell'impresa medesima per il complesso delle operazioni da 
essa effettuate nel territorio dell'Unione europea hanno adottato analogo 
provvedimento per deficienze nella costituzione del margine di solvibilità e 
della quota di garanzia. Nei casi previsti dal presente comma la revoca è 
disposta per il complesso dei rami esercitati. 
3. La revoca può altresì essere disposta quando le autorità di vigilanza dello 
Stato nel quale l'impresa ha sede legale hanno operato in violazione della 
condizione di parità e reciprocità di trattamento riservata alle imprese di 
assicurazione italiane ivi operanti, ovvero quando le medesime autorità hanno 
imposto restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti in Italia 
dall'impresa o hanno ostacolato il trasferimento dei capitali necessari 
all'impresa di assicurazione per il normale esercizio dell'attività nel 
territorio della Repubblica. 
4. L'ISVAP può tuttavia consentire che l'impresa ponga in liquidazione 
ordinaria, entro un termine perentorio, la sede secondaria nel territorio della 
Repubblica quando il provvedimento di revoca è adottato per i motivi indicati al 
comma precedente. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, 
dispone inoltre la liquidazione coatta della sede secondaria quando la nomina 
dei liquidatori non è iscritta nel registro delle imprese nel termine assegnato. 

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244. Decadenza e revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di 
riassicurazione. 
1. La decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione è 
disposta nei casi previsti dall'articolo 240, comma 1. Si applicano le 
disposizioni di cui agli articoli 240, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2, 
3 e 4, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle 
imprese di riassicurazione. 
2. La revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione è 
disposta nei casi previsti dall'articolo 242, comma 1. Si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 242, commi 3, 4, 5 e 6, intendendosi i rinvii 
come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione. 
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di 
riassicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo 
e che è autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, 
fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati è limitata alla 
medesima sede secondaria. Quando l'autorità di vigilanza dell'impresa di 
riassicurazione ha disposto la decadenza o la revoca dell'autorizzazione 
all'esercizio delle attività riassicurative, analogo provvedimento è adottato 
nei confronti della sede secondaria. 
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Capo IV - Liquidazione coatta amministrativa 
245. Liquidazione coatta amministrativa. 
1. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, può disporre, 
con decreto, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in tutti 
i rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso 
l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme 
ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle 
disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste 
siano di eccezionale gravità. 
2. La liquidazione coatta può essere proposta dall'ISVAP, con il medesimo 
procedimento indicato nel comma 1, anche a seguito di istanza motivata degli 
organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari 
o dei liquidatori ricorrendo i presupposti di cui al comma 1. 
3. Il decreto del Ministro delle attività produttive e la proposta dell'ISVAP 
sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano 
richiesta, non prima dell'insediamento. 
4. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi 
amministrativi e di controllo, nonché di ogni altro organo dell'impresa che sia 
ancora in carica. Cessano altresì le funzioni dell'assemblea dei soci, fatte 
salve le ipotesi previste dagli articoli 262, comma 1, e 263, comma 2. 
5. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, che si avvale, 
qualora l'impresa operi attraverso succursali stabilite in altri Stati membri, 
anche delle autorità di vigilanza di tali Stati. I provvedimenti e la procedura 
di liquidazione coatta amministrativa di imprese italiane si applicano e 
producono i loro effetti negli altri Stati membri. 
6. L'ISVAP, qualora sia necessario od opportuno ai fini della liquidazione, può 
autorizzare i commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente 
individuate. 
7. Le imprese di assicurazione non sono soggette a procedure concorsuali diverse 
dalla liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo. Per quanto non 
espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge 
fallimentare. 
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246. Organi della procedura. 
1. L'ISVAP nomina uno o più commissari liquidatori ed un comitato di 
sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato 
nell'atto di nomina. I liquidatori e il comitato di sorveglianza sono nominati 
per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei 
risultati e dell'operato degli organi della procedura. 
2. L'ISVAP può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato 
di sorveglianza. 
3. Le indennità spettanti ai commissari ed ai componenti del comitato di 
sorveglianza sono determinate dall'ISVAP in base ai criteri da esso stabiliti. 
La spesa è a carico dell'impresa sottoposta alla procedura. 
4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità e di 
onorabilità stabiliti per i soggetti che svolgono, rispettivamente, funzioni di 
amministrazione e funzioni di controllo presso l'impresa di assicurazione o di 
riassicurazione. 
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247. Adempimenti in materia di pubblicità. 
1. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa sono pubblicati a cura 
dell'ISVAP nella Gazzetta Ufficiale e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea e sono altresì riprodotti nel Bollettino. 
2. L'ISVAP, qualora sia informato della liquidazione di un'impresa, che opera 
sul territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera 
prestazione di servizi, dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di 
origine, può disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalità che 
ritiene più opportune. Nella pubblicazione è indicata l'autorità di vigilanza 
competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il 
nominativo del liquidatore. La pubblicazione è redatta in lingua italiana. I 
provvedimenti e le procedure di liquidazione di imprese di altri Stati membri 
sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, 
nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato di origine. 
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina i commissari 
depositano in copia l'atto di nomina degli organi della liquidazione per 
l'iscrizione nel registro delle imprese. 
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248. Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza. 
1. Se un'impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in stato di 
insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale, su 
richiesta di uno o più creditori ovvero su istanza del pubblico ministero o 
d'ufficio, sentito l'ISVAP e i rappresentanti legali dell'impresa, dichiara lo 
stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando l'impresa sia 
sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza 
anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, 
l'ISVAP e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni 
dell'articolo 195, primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 
della legge fallimentare. 
2. Se un'impresa si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del 
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non è stata 
dichiarata ai sensi del comma 1, il tribunale del luogo in cui l'impresa ha la 
sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori o su istanza del pubblico 
ministero o d'ufficio, sentiti l'ISVAP, i cessati rappresentanti legali 
dell'impresa e i commissari se nominati, accerta tale stato con sentenza in 
camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, 
quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare. 
3. Nel caso dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione lo stato 
d'insolvenza si manifesta, oltre che nei modi indicati nell'articolo 5, secondo 
comma, della legge fallimentare, anche nella situazione di notevole, evidente e 
non transitoria insufficienza delle attività patrimoniali necessarie per far 
fronte agli impegni relativi ai crediti di assicurazione o di riassicurazione. 
4. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza produce gli effetti 
indicati nell'articolo 203 della legge fallimentare. 
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249. Effetti nei confronti dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici 
preesistenti. 
1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta 
nei confronti dell'impresa non può essere promossa o proseguita alcuna azione 
nè, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto 
di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura 
derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo 
dove l'impresa ha la sede legale. 
2. Dalla data del provvedimento di liquidazione si producono gli effetti 
previsti dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV, e 
dall'articolo 66 della legge fallimentare. 
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250. Poteri e funzionamento degli organi liquidatori. 
1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale dell'impresa, 
esercitano tutte le azioni ad essa spettanti e procedono alle operazioni di 
accertamento del passivo e di liquidazione dell'attivo. I commissari, 
nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. 
2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro 
funzioni e fornisce pareri nei casi previsti dalla legge o dalle disposizioni 
previste nel regolamento adottato dall'ISVAP. Il comitato di sorveglianza vigila 
sulla regolarità della liquidazione e, a tal fine, periodicamente verifica 
l'adeguatezza delle procedure amministrative attuate dai commissari e svolge 
accertamenti sugli atti della liquidazione con particolare riguardo ai rapporti 
di natura patrimoniale. 
3. L'ISVAP, in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni 
specifiche, può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può 
stabilire che per talune categorie di operazioni o di atti sia necessaria la 
preliminare acquisizione del parere del comitato di sorveglianza e 
l'autorizzazione preventiva dello stesso ISVAP. I componenti degli organi della 
liquidazione sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle 
prescrizioni dell'ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne 
abbiano avuto conoscenza. 
4. I commissari presentano semestralmente all'ISVAP una relazione tecnica sulla 
situazione contabile e patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della 
liquidazione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'ISVAP 
fornisce alle autorità degli altri Stati membri le informazioni che siano 
richieste sullo svolgimento della procedura di liquidazione dell'impresa 
rispetto alla quale è l'autorità competente. I commissari informano 
periodicamente i creditori, secondo le modalità stabilite dall'ISVAP, con 
regolamento, sull'andamento della liquidazione. 
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e dell'azione dei creditori 
sociali contro i componenti dei cessati organi amministrativi e di controllo ed 
il direttore generale, dell'azione contro la società di revisione e l'attuario 
revisore, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente 
che esercita l'attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, 
sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP. 
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'articolo 
234, commi 8 e 9. 
7. I commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP e con il parere favorevole del 
comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle 
operazioni dalla CONSAP, previa convenzione approvata dal Ministro delle 
attività produttive, ovvero da terzi, ma sotto la propria responsabilità, con 
oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa 
autorizzazione dell'ISVAP, possono delegare a terzi il compimento di singoli 
atti. 
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251. Adempimenti iniziali. 
1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai 
precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario 
processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano 
l'inventario. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di 
sorveglianza e può essere presente un rappresentante dell'ISVAP. 
2. Si applica l'articolo 235, commi 2 e 4. 
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252. Accertamento del passivo. 
1. Entro sessanta giorni dalla nomina i commissari comunicano a ciascun 
creditore, mediante consegna diretta, raccomandata con avviso di ricevimento o 
trasmissione per via telematica, le somme risultanti a credito di ciascuno 
secondo le scritture e i documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende 
effettuata con riserva di eventuali contestazioni. 
2. La comunicazione è effettuata all'ultimo indirizzo risultante agli atti 
dell'impresa. È onere del creditore interessato, in caso di variazione, 
informare senza indugio i commissari. Nei confronti dei creditori irreperibili, 
o per i quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione all'ultimo indirizzo 
risultante agli atti dell'impresa, la comunicazione è effettuata presso la 
cancelleria del tribunale del luogo dove ha sede legale l'impresa mediante 
inserimento nel fascicolo relativo al deposito dello stato passivo. In tal caso 
la comunicazione può essere redatta in un unico documento. 
3. L'informazione iniziale ai creditori che hanno la residenza abituale, il 
domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso dalla Repubblica, 
comprese le pubbliche amministrazioni di tali Stati, avviene con le modalità 
indicate all'articolo 253. 
4. L'ISVAP può stabilire ulteriori forme di pubblicità allo scopo di rendere 
nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione 
al passivo da parte di coloro che non hanno ricevuto la comunicazione di cui al 
comma 1. 
5. Entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori possono 
presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro 
reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi. Negli stessi 
termini e modalità i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o 
la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, 
hanno diritto a presentare i loro reclami. 
6. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione 
nella Gazzetta Ufficiale i creditori che non abbiano ricevuto la comunicazione 
prevista dai commi 1 e 3 possono chiedere ai commissari, mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti, presentando i 
documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti. 
Con le stesse modalità e termini, salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, 
i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un 
altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, inviano ai commissari 
copia dei documenti giustificativi di cui sono in possesso e indicano la natura 
del credito, la data in cui è sorto e il relativo importo. I medesimi creditori 
segnalano, inoltre, se diversi dagli assicurati e dagli altri aventi diritto a 
prestazioni assicurative, gli eventuali privilegi e i beni che li garantiscono. 
7. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma precedente e non oltre 
i novanta giorni successivi, presentano all'ISVAP l'elenco dei creditori ammessi 
e delle somme riconosciute a ciascuno, indicandone i diritti e l'ordine di 
prelazione, e l'elenco di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle 
pretese. È accordato ai creditori, persone fisiche o giuridiche, che hanno 
residenza abituale, domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, incluse 
le pubbliche amministrazioni, lo stesso trattamento e lo stesso grado di 
privilegio dei creditori italiani. 
8. Nei medesimi termini previsti dal comma 7 i commissari depositano, dopo 
averne data comunicazione all'ISVAP, nella cancelleria del tribunale del luogo 
ove l'impresa ha sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi 
dei creditori ammessi con l'indicazione delle somme riconosciute e di coloro ai 
quali è stato negato il riconoscimento delle pretese. 
9. Successivamente i commissari, con le stesse modalità di cui al comma 1, 
comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il 
riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. 
Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione 
nel Bollettino. 
10. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 7 e 8, lo stato passivo diventa 
esecutivo. 
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253. Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri. 
1. All'apertura della procedura di liquidazione i commissari informano per 
iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza indugio e 
individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio 
o la sede legale in un altro Stato membro. 
2. L'avviso indica i termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del 
credito e degli eventuali privilegi, gli effetti derivanti dal loro mancato 
rispetto, i soggetti legittimati a ricevere la richiesta di insinuazione dei 
crediti, ove tale adempimento sia dovuto, i termini e le modalità di 
presentazione dei reclami previsti dall'articolo 252, comma 5, e delle 
opposizioni previste dall'articolo 254, comma 1. L'avviso indica, inoltre, che i 
creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale devono insinuare il 
credito. Per i crediti di assicurazione la comunicazione indica, altresì, gli 
effetti della liquidazione sui contratti ed in particolare la data dalla quale i 
contratti cessano di produrre i loro effetti, nonché i diritti e gli obblighi 
dell'assicurato rispetto al contratto medesimo. 
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e 
recano un'intestazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea volta a 
chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse. 
4. Per i soggetti di cui al comma 1 i termini indicati dagli articoli 252, comma 
5, e 254, comma 1, sono raddoppiati. Il termine indicato nell'articolo 252, 
comma 6, decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea prevista dall'articolo 247, comma 1. 
5. L'ISVAP determina, con regolamento, il contenuto, la lingua e lo schema dei 
formulari da adottare per l'informazione dei creditori. 
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254. Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi. 
1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o 
ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione 
prevista dall'articolo 252, comma 9. 
2. L'opposizione è disciplinata dagli articoli 98, 99 e 100 della legge 
fallimentare. 
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255. Appello. 
1. Contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di opposizione può 
essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici 
giorni dalla data di notificazione della stessa, osservandosi per il giudizio di 
appello le disposizioni previste dalla legge fallimentare e dal codice di 
procedura civile. 
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256. Insinuazioni tardive. 
1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano esauriti tutti 
i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali sui beni in possesso 
dell'impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 
252, comma 1, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di 
far valere i loro diritti secondo quanto previsto dagli articoli 98, 99 e 100 
della legge fallimentare. 
2. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo 
che il ritardo stesso non sia ad essi imputabile. Si applica il disposto 
dell'articolo 260, comma 5. 
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257. Liquidazione dell'attivo. 
1. I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo, salve 
le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Per gli 
atti previsti dall'articolo 35 della legge fallimentare, in deroga a quanto 
disposto dall'articolo 206, secondo comma, della medesima, i commissari 
acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono 
nel rispetto delle direttive che sono stabilite dall'ISVAP in via generale con 
regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche. 
2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa 
autorizzazione dell'ISVAP, possono cedere le attività e le passività, l'azienda, 
rami d'azienda, nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La 
cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del 
deposito dello stato passivo. Il cessionario risponde comunque delle sole 
passività risultanti dall'atto di cessione. 
3. I commissari possono trasferire il portafoglio, nella sua totalità o per 
singoli rami e senza che il trasferimento sia causa di scioglimento dei 
contratti di assicurazione ceduti, ad altra impresa che disponga di adeguate 
risorse patrimoniali entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento 
di liquidazione mediante convenzione approvata dall'ISVAP e pubblicata nel 
Bollettino. I rischi sono assunti dall'impresa cessionaria alla scadenza del 
termine di sessanta giorni. 
4. Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati i contratti di 
assicurazione in corso non possono essere disdettati dall'impresa cessionaria a 
pena di nullità della disdetta. 
5. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i 
commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie 
passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e 
le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione 
dell'ISVAP. 
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258. Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione. 
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, 
che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti 
nell'apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento 
delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono. 
2. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica 
all'impresa se anteriore, la composizione degli attivi indicati nel registro ed 
il registro medesimo non possono essere modificati dai commissari, ad eccezione 
della correzione di meri errori materiali, senza l'autorizzazione dell'ISVAP. I 
commissari includono nel registro, in deroga al vincolo di immodificabilità, i 
proventi finanziari maturati sugli attivi, nonché l'importo dei premi incassati 
nel periodo compreso fra l'apertura della liquidazione e il pagamento dei 
crediti di assicurazione o, nel caso di trasferimento del portafoglio, fino alla 
data del trasferimento stesso. Se il ricavato della liquidazione degli attivi è 
inferiore alla valutazione indicata nel registro, i commissari sono tenuti a 
darne giustificazione all'ISVAP. 
3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si soddisfano 
con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al 
provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca: 
a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate 
entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
provvedimento di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo 
stesso termine; 
b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione; 
c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti; 
d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in 
proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche; 
e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve 
matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio 
non corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita 
risultano insufficienti per soddisfare i crediti indicati in precedenza, quelli 
di cui alle lettere a), b), c), e d) sono preferiti ai crediti di cui alla 
lettera e). 
4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si soddisfano, 
con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al 
provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca: 
a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il 
sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di 
liquidazione; 
b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in 
proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso. 
Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni risultano 
insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di 
cui alla lettera a) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera b). 
5. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di 
assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultano insufficienti per 
soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 4, si applicano le disposizioni 
previste dal capo I del titolo XVII. 
6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va anteposto il pagamento 
delle spese di cui all'articolo 111, primo comma, numero 1, della legge 
fallimentare. Le medesime spese gravano proporzionalmente sulle attività di ogni 
specie ancorché assistite da privilegio o ipoteca. 
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259. Trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione. 
1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica 
l'articolo 1930 del codice civile. 
2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore 
o del riassicurato si applica l'articolo 1931 del codice civile. 
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260. Ripartizione dell'attivo. 
1. I commissari procedono, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della 
legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i 
rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria 
e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione 
coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111, 
primo comma, numero 1), della legge fallimentare. 
2. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione 
dell'ISVAP, possono distribuire acconti o eseguire riparti parziali, sia a 
favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, 
anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le 
passività. 
3. Nell'effettuare i riparti, i commissari, in presenza di pretese di creditori 
o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo 
stato passivo, accantonano le somme corrispondenti ai riparti non effettuati a 
favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione agli stessi 
nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro 
liberazione a favore degli altri aventi diritto. 
4. Nei casi previsti dal comma 3, i commissari, con il parere favorevole del 
comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, possono acquisire 
idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti. 
5. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previste 
dall'articolo 252, commi 5 e 6, fa concorrere solo agli eventuali riparti 
successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dai commissari o, dopo il 
deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione. 
6. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva, ai sensi dell'articolo 256, 
concorrono solo ai riparti eseguiti dopo la presentazione del ricorso. 
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261. Adempimenti finali. 
1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori, i commissari 
sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il 
piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato 
di sorveglianza, all'ISVAP, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria 
del tribunale. 
2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino. 
L'ISVAP può stabilire forme integrative di pubblicità. 
3. Nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino, gli 
interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si 
applicano le disposizioni dell'articolo 254, commi 1 e 2. 
4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni 
ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari 
liquidatori provvedono al riparto finale in conformità di quanto previsto 
dall'articolo 260. 
5. Le somme che non possono essere distribuite vengono depositate nei modi 
stabiliti dall'ISVAP per il successivo versamento agli aventi diritto, fatta 
salva la facoltà prevista dall'articolo 260, comma 4. 
6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione 
delle società di capitali relative alla cancellazione della società e al 
deposito dei libri sociali. 
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello 
stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali 
previsti ai commi da 1 a 6 e la chiusura della procedura di liquidazione coatta 
amministrativa. Tale chiusura è subordinata all'esecuzione di accantonamenti o 
all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 260, commi 3 e 4. 
8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i 
commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei 
successivi stati e gradi dei giudizi in corso. Ai commissari liquidatori, nello 
svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano i commi 2 e 3 
dell'articolo 233, il comma 8 dell'articolo 234 ed i commi 1, 3 e 7 
dell'articolo 250. 
9. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 257, commi 2 e 3, i commissari 
sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto 
della cessione nei quali sia subentrato il cessionario. 
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262. Concordato. 
1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con 
il parere del comitato di sorveglianza, ovvero l'impresa ai sensi dell'articolo 
152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli organi 
liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove 
l'impresa ha la sede legale. La proposta di concordato è autorizzata dall'ISVAP. 

2. La proposta di concordato indica la percentuale offerta ai creditori 
chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie. 
3. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono 
depositati nella cancelleria del tribunale. L'ISVAP può stabilire altre forme di 
pubblicità. 
4. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre 
opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato ai 
commissari. In assenza di opposizioni il concordato diventa esecutivo. 
5. In caso di opposizione il tribunale decide con sentenza in camera di 
consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto del parere reso 
dall'ISVAP. La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle 
altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai 
commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 
254. 
6. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali 
distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'articolo 260. 
7. Alla proposta di concordato e all'intervento nella procedura in qualità di 
assuntore del concordato medesimo è legittimata, previa autorizzazione del 
Ministro delle attività produttive, la CONSAP. 
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263. Esecuzione del concordato e chiusura della procedura. 
1. I commissari, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono 
all'esecuzione del concordato secondo le direttive che sono stabilite dall'ISVAP 
in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con 
istruzioni specifiche. 
2. Eseguito il concordato, i commissari convocano l'assemblea dei soci perché 
sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca 
dell'autorizzazione all'attività assicurativa o riassicurativa. Nel caso in cui 
non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli 
adempimenti per la cancellazione della società e il deposito dei libri sociali 
previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e 
liquidazione delle società di capitali. 
3. Si applica l'articolo 215 della legge fallimentare. 
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264. Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione 
estere. 
1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha 
insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta 
è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma 
3. 
2. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato membro o in 
uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della 
Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. 
Si applica l'articolo 240, comma 3. 
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo. 
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265. Liquidazione coatta di imprese non autorizzate. 
1. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, dispone la 
liquidazione coatta dell'impresa che esercita l'attività di assicurazione o di 
riassicurazione senza essere stata autorizzata. 
2. Nel caso di assoluta mancanza di attività da liquidare l'ISVAP procede alla 
nomina dei commissari, solo previa motivata richiesta da parte dei creditori o 
di altri soggetti interessati che venga presentata nel termine perentorio di 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione. 
In tal caso i commissari possono chiedere all'ISVAP, dopo aver provveduto al 
deposito dello stato passivo, l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza 
ulteriori formalità. 
3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 213, secondo e terzo comma, 
della legge fallimentare. 
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Capo V - Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato 
266. Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato. 
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un 
illecito amministrativo a carico di un'impresa di assicurazione o di 
riassicurazione ne dà comunicazione all'ISVAP. Nel corso del procedimento, ove 
il pubblico ministero ne faccia richiesta, viene sentito l'ISVAP, che ha facoltà 
di presentare relazioni scritte. 
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice 
dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dall'ISVAP di aggiornate informazioni 
sulla situazione dell'impresa, con particolare riguardo alla struttura 
organizzativa e di controllo. 
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di un'impresa di 
assicurazione o di riassicurazione le sanzioni interdittive previste 
dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è 
trasmessa per l'esecuzione dall'autorità giudiziaria all'ISVAP. A tal fine 
l'ISVAP può proporre o adottare gli atti previsti dai capi II, III e IV, avendo 
presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di 
salvaguardia della stabilità e di tutela degli assicurati e degli altri aventi 
diritto a prestazioni assicurative. 
4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in 
via cautelare alle imprese di assicurazione o di riassicurazione. Alle medesime 
non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231. 
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle sedi secondarie 
italiane di imprese di altri Stati membri o di Stati terzi. 
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Capo VI - Effetti delle misure di risanamento e di liquidazione dell'impresa di 
assicurazione adottate da altri Stati membri 
267. Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti 
finanziari. 
1. In caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di 
liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti dell'impresa di 
assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge 
italiana: 
a) i rapporti di lavoro con l'impresa di assicurazione sorti in Italia; 
b) i contratti stipulati con l'impresa di assicurazione che danno diritto 
all'utilizzo o all'acquisto di un bene immobile situato nel territorio della 
Repubblica; 
c) i diritti dell'impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su 
un aeromobile, che richiedono un'iscrizione in un pubblico registro italiano. 
2. Agli atti a titolo oneroso, stipulati successivamente all'adozione di un 
provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, per effetto dei 
quali l'impresa di assicurazione disponga di un bene immobile, di una nave o di 
un aeromobile soggetti all'iscrizione in pubblico registro ovvero di strumenti 
finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l'iscrizione in 
un registro pubblico o l'immissione in un sistema di deposito accentrato, si 
applica la legge italiana se, rispettivamente, l'immobile è situato nel 
territorio della Repubblica, i pubblici registri della nave o dell'aeromobile 
ovvero il registro o il sistema di deposito accentrato degli strumenti 
finanziari sono disciplinati dalla legge italiana. 
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268. Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica. 
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di 
liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di 
assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica i diritti reali 
di terzi su beni, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità 
di beni indeterminati, di proprietà dell'impresa di assicurazione che si trovano 
nel territorio della Repubblica. 
2. È assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e 
opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 
1. 
3. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di nullità, 
annullamento o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei 
creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei 
confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di 
liquidazione. 
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269. Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel 
territorio della Repubblica. 
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di 
liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di 
assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto 
preliminare di acquisto ovvero un contratto di acquisto con patto di riservato 
dominio di un bene, non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva 
di proprietà, allorché il bene si trovi, al momento dell'adozione del 
provvedimento o dell'apertura della procedura, nel territorio della Repubblica. 
2. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di 
liquidazione da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di 
assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto 
di cui al comma 1, la cui consegna si sia verificata prima dell'adozione dei 
provvedimenti stessi, non costituisce causa di scioglimento del contratto e non 
impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà dietro pagamento o 
adempimento delle obbligazioni pattuite, qualora tale bene si trovi in tale 
momento nel territorio della Repubblica. 
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non ostano alle azioni di nullità, 
di annullamento o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei 
creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei 
confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di 
liquidazione. 
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270. Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione. 
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di 
liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di 
assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica il diritto del 
creditore di invocare la compensazione nei rapporti con l'impresa di 
assicurazione secondo quanto previsto dall'articolo 56 della legge fallimentare. 

2. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di annullamento, di 
nullità o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei 
creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei 
confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di 
liquidazione. 
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271. Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani. 
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 268, in caso di adozione di un 
provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un 
altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede 
legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana i diritti e gli 
obblighi, nei confronti dell'impresa di assicurazione, relativi alle operazioni 
di compensazione e novazione, al riacquisto ed alle cessioni con patto di 
riacquisto, nonché ad ogni altra operazione effettuata in mercati regolamentati 
di strumenti finanziari autorizzati in Italia in conformità al testo unico 
dell'intermediazione finanziaria, compresa la possibilità di esperire le azioni 
di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle 
transazioni, pregiudizievoli per la massa dei creditori. 
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272. Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti 
pregiudizievoli. 
1. L'azione di annullamento, di nullità o di inopponibilità, fondata su 
disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel quale ha sede 
legale l'impresa di assicurazione nei confronti della quale è stata adottata la 
misura di risanamento o di liquidazione, è improponibile o improcedibile nei 
confronti di chi, avendo beneficiato dell'atto pregiudizievole per la massa dei 
creditori, prova che tale atto è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso 
da quello dove ha sede legale l'impresa e che la legge applicabile alla 
fattispecie non consente di impugnare l'atto con alcun mezzo. 
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273. Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione. 

1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una procedura di 
liquidazione, adottati da un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di 
assicurazione che ha sede legale in tale Stato, su un giudizio pendente in 
Italia relativo alla rivendica di beni, nonché di diritti sugli stessi, 
dell'impresa di assicurazione sono regolati dalla legge italiana. 
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274. Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori. 
1. I commissari o i liquidatori, nominati dall'autorità dello Stato membro nel 
quale ha sede legale l'impresa di assicurazione assoggettata ad un provvedimento 
di risanamento o ad una procedura di liquidazione, che intendano agire nel 
territorio della Repubblica, per l'esercizio delle relative funzioni, sono 
tenuti a documentare la nomina con la presentazione di una copia, conforme 
all'originale, rilasciata dall'autorità che ha emesso il provvedimento o 
mediante qualsiasi altra certificazione resa dalla competente autorità dello 
stesso Stato. Ai medesimi commissari o ai liquidatori può essere richiesta una 
traduzione nella lingua italiana della documentazione di cui al presente comma. 
2. Possono essere designati, in base alla legge dello Stato membro di origine 
dell'impresa di assicurazione, persone incaricate di assistere o, 
all'occorrenza, di rappresentare i commissari o i liquidatori nello svolgimento 
dei compiti derivanti dal provvedimento di risanamento o della procedura di 
liquidazione nel territorio della Repubblica con particolare riferimento ai 
rapporti con i creditori italiani. 
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, i commissari e i liquidatori 
esercitano nel territorio della Repubblica gli stessi poteri che hanno il 
diritto di esercitare nello Stato membro di origine dell'impresa di 
assicurazione, ma non possono svolgere compiti riservati alla forza pubblica o 
funzioni attribuite alla magistratura. 
4. I commissari e i liquidatori nominati dall'autorità dello Stato membro di 
origine dell'impresa di assicurazione sono tenuti, nell'esercizio delle loro 
funzioni nel territorio della Repubblica, al rispetto della legge italiana in 
particolare per quanto attiene alle modalità di realizzazione degli attivi e 
alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato con particolare riguardo 
all'informazione dei dipendenti. I commissari o i liquidatori nominati 
dall'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, 
nonché ogni altro soggetto autorizzato dalle medesime autorità, possono 
chiedere, fermi restando eventuali specifici obblighi di pubblicità previsti 
dalla legge italiana, che un provvedimento di risanamento o la decisione di 
apertura di una procedura di liquidazione sia annotata nei registri immobiliari, 
nel registro delle imprese o in altro pubblico registro italiano. 
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Capo VII - Disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel gruppo 
assicurativo 
275. Amministrazione straordinaria della capogruppo assicurativa. 
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo 
assicurativo si applicano le norme del capo II del presente titolo. 
2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti 
dall'articolo 231, può essere disposta quando: 
a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività di direzione e di 
coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite 
dall'ISVAP; 
b) una delle società del gruppo assicurativo sia stata sottoposta alla procedura 
del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta 
amministrativa, dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga 
procedura prevista da leggi speciali o dalla legislazione di altri Stati membri, 
nonché quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le 
disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi 
irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio 
finanziario o gestionale del gruppo. 
3. L'amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno dalla data di 
emanazione del decreto del Ministro delle attività produttive, salvo che sia 
prescritto un termine più breve dal provvedimento medesimo o che ne sia disposta 
la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata 
per un periodo non superiore ad un anno. 
4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa 
autorizzazione dell'ISVAP, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli 
amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli 
indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in 
carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della 
capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un 
indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per la durata 
residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. 
5. I commissari straordinari possono richiedere, previa autorizzazione 
dell'ISVAP sentiti i cessati amministratori della società, l'accertamento 
giudiziale dello stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo. 
6. I commissari straordinari possono richiedere alle società del gruppo i dati, 
le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato. 
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276. Liquidazione coatta amministrativa della capogruppo assicurativa. 
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo 
assicurativo si applicano le norme del capo IV del presente titolo. 
2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi 
previsti dall'articolo 245, può essere disposta quando le inadempienze 
nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento per l'esecuzione 
delle istruzioni di vigilanza impartite dall'ISVAP siano di eccezionale gravità. 

3. I commissari liquidatori depositano annualmente nel registro delle imprese 
una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, 
corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte 
altre società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela degli 
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. La relazione 
è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'ISVAP può 
prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito 
della relazione. 
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 275, commi 5 e 6. 
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai 
commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della 
legge fallimentare nei confronti delle altre società del gruppo. L'azione può 
essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma 
dell'articolo 67 della legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei 
cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti 
indicati al numero 4) e dal secondo comma dello stesso articolo, che siano stati 
posti in essere nei tre anni anteriori. 
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277. Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo. 
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia 
sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta 
amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrono i 
presupposti, le norme del capo II del presente titolo. L'amministrazione 
straordinaria può essere richiesta all'ISVAP anche dai commissari straordinari e 
dai commissari liquidatori della capogruppo. 
2. Quando presso società del gruppo sia stato nominato l'amministratore 
giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al 
tribunale di gravi irregolarità nella gestione, la procedura si converte in 
amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, 
dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla 
procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti 
all'ISVAP. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione 
straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone 
notizia con le forme di pubblicità stabilite dall'ISVAP. Restano salvi gli 
effetti degli atti legalmente compiuti. 
3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria 
siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita 
l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà 
essere fissato un termine per la formulazione del parere. 
4. La durata dell'amministrazione straordinaria delle società del gruppo è 
indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo. 
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278. Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo. 
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia 
sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta 
amministrativa, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato 
accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del capo IV del 
presente titolo. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione resta 
ferma comunque la disciplina del capo IV. La liquidazione coatta può essere 
richiesta all'ISVAP anche dai commissari straordinari e dai commissari 
liquidatori della capogruppo. 
2. Quando presso società del gruppo siano in corso il fallimento, la 
liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella 
liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando 
l'accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente, 
anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è 
soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina 
la trasmissione degli atti all'ISVAP. Gli organi della cessata procedura e 
quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, 
dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dall'ISVAP. Restano salvi 
gli effetti degli atti legalmente compiuti. 
3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 
276, comma 5. 
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279. Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo. 
1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a 
liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo sono soggette alle 
procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi 
provvedimenti viene data comunicazione all'ISVAP a cura dell'autorità 
amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o 
giudiziarie che vigilano sulle procedure informano l'ISVAP di ogni circostanza, 
emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul 
gruppo assicurativo. 
2. In deroga al comma 1, la società del gruppo non è soggetta alla procedura ad 
essa altrimenti applicabile e, se avviata, viene convertita in amministrazione 
straordinaria o liquidazione coatta, se essa svolge funzioni strumentali 
essenziali per conto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione 
capogruppo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 277 e 278. 
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280. Disposizioni comuni agli organi delle procedure. 
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 233 e 246, le medesime persone possono 
essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della 
liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo, 
quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure. 
2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto 
con quello della società, a cagione della qualità di commissario di altra 
società del gruppo, ne dà notizia agli altri commissari, ove esistano, nonché al 
comitato di sorveglianza e all'ISVAP. In caso di omissione, a detta 
comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a 
conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza può 
prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all'operazione, 
dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. 
Ferma la facoltà di revocare e sostituire i componenti gli organi delle 
procedure, l'ISVAP può impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina 
di un commissario per compiere determinati atti. 
3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di 
sorveglianza sono determinate dall'ISVAP in base ai criteri dallo stesso 
stabiliti e sono a carico delle società. Le indennità sono determinate valutando 
in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte 
in altre procedure nel gruppo. 
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281. Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale. 
1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a 
liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista 
dall'articolo 276, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del 
gruppo è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la 
capogruppo. 
2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a 
liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti 
amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione 
straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e delle 
società del gruppo è competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio 
con sede a Roma. 
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282. Gruppi e società non iscritte all'albo. 
1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si applicano anche nei 
confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta 
l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo dei gruppi 
assicurativi. 
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TITOLO XVII 
Sistemi di indennizzo. 
Capo I - Disposizioni generali sul sistema di indennizzo dei danni derivanti 
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti 
283. Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica. 
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la 
CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, 
per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: 
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; 
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; 
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel 
territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di 
prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di 
liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; 
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, 
dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del 
locatario in caso di locazione finanziaria. 
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i 
danni alla persona. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il risarcimento è 
dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose, il cui ammontare 
sia superiore all'importo di euro cinquecento, per la parte eccedente tale 
ammontare. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento è dovuto per 
i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, 
lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a 
coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono 
inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per 
i danni a cose. 
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno è risarcito nei limiti 
dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni 
sinistro, nel regolamento di cui all'articolo 128 relativamente alle autovetture 
ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di 
convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a 
favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme 
del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e d), il danno è risarcito nei 
limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all'articolo 128 per i 
veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il 
danno. 
5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l'importo 
pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in 
liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i 
crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a). 
L'impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai 
sensi dell'articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di 
garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell'impresa 
di assicurazione del veicolo responsabile. 
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284. Sinistri verificatisi in altro Stato membro. 
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuto altresì a risarcire 
i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi 
immatricolati che siano assicurati presso un'impresa con sede legale in Italia 
operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di 
prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di 
liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Si applica l'articolo 283, 
comma 5. 
2. Il Ministro delle attività produttive autorizza, con decreto da pubblicare 
nella Gazzetta Ufficiale, la CONSAP a sottoscrivere le convenzioni con i fondi 
di garanzia degli altri Stati membri concernenti il risarcimento dei sinistri di 
cui al comma 1. 
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285. Fondo di garanzia per le vittime della strada. 
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è amministrato, sotto la 
vigilanza del Ministero delle attività produttive, dalla CONSAP con l'assistenza 
di un apposito comitato. 
2. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con regolamento, le 
condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del 
Fondo di garanzia per le vittime della strada, nonché la composizione del 
comitato di cui al comma 1. 
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la 
responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a 
motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione 
autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, un contributo 
commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento 
dell'obbligo di assicurazione. 
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel 
limite massimo del quattro per cento del premio imponibile, tenuto conto dei 
risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto 
annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo. 
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Capo II - Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata 
286. Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata. 
1. La liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, 
lettere a), b), c) e d), è effettuata a cura di un'impresa designata dall'ISVAP 
secondo quanto previsto nel regolamento adottato dal Ministro delle attività 
produttive. L'impresa provvede alla liquidazione dei danni anche per i sinistri 
verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino alla data indicata 
nel provvedimento che designi altra impresa. 
2. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto 
delle somme recuperate ai sensi dell'articolo 292, sono rimborsate dalla CONSAP 
- Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le convenzioni, 
stipulate fra le imprese e il Fondo di garanzia per le vittime della strada, 
soggette all'approvazione del Ministro delle attività produttive su proposta 
dell'ISVAP. 
3. Le imprese designate sono sottoposte, per l'attività oggetto delle 
convenzioni, alle direttive per il regolare svolgimento delle operazioni di 
liquidazione dei danni emanate in via generale o particolare dalla CONSAP. 
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287. Esercizio dell'azione di risarcimento. 
1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b) e d), 
l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e 
dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo 
dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia 
chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata 
ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi 
prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento 
dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in 
cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno. 
2. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera 
a), abbia fatto richiesta all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di 
garanzia per le vittime della strada, non è tenuto a rinnovare la domanda 
qualora successivamente venga identificata l'impresa di assicurazione del 
responsabile. 
3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente 
nei confronti dell'impresa designata. La CONSAP - Fondo di garanzia per le 
vittime della strada, può tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di 
appello. 
4. Nel caso previsto all'articolo 283, comma 1, lettera b), deve essere 
convenuto in giudizio anche il responsabile del danno. 
5. Nel giudizio promosso ai sensi dell'articolo 283, comma 1, lettera c), deve 
essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa di 
assicurazione. 
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288. Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime 
della strada. 
1. Gli assicurati con imprese che esercitano i rami di responsabilità civile dei 
veicoli a motore e dei natanti e che siano poste in liquidazione coatta possono 
far valere, nei limiti delle somme indicate dall'articolo 283, comma 4, i 
diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di garanzia 
per le vittime della strada, agendo nei confronti dell'impresa designata per il 
territorio in cui è avvenuto il sinistro. 
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289. Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui 
giudizi pendenti. 
1. Le sentenze ottenute dal danneggiato nei confronti dell'impresa di 
assicurazione sono opponibili, se passate in giudicato prima che sia stato 
pubblicato il decreto di liquidazione coatta, all'impresa designata per il 
risarcimento dei danni entro i limiti fissati dall'articolo 283, comma 4. 
2. Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione del 
giudicato, il processo prosegue, nei confronti del commissario liquidatore e 
dell'impresa designata, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di 
liquidazione coatta. In ogni caso le pronunce sono opponibili, entro i limiti di 
risarcibilità fissati dall'articolo 283, comma 4, nei confronti dell'impresa 
designata. 
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le ordinanze ottenute 
dal danneggiato che versi in stato di bisogno. 
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290. Prescrizione dell'azione. 
1. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa 
designata, nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b) e d), è 
soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il 
responsabile. 
2. L'azione che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nel 
caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettera c), è proponibile fino a che 
non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta in liquidazione 
coatta. 
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291. Pluralità di danneggiati e supero del massimale. 
1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro ed il 
risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle 
persone danneggiate nei confronti dell'impresa designata sono proporzionalmente 
ridotti fino alla concorrenza del limite di risarcibilità rispettivamente 
indicato dai commi 3 o 4 dell'articolo 283. 
2. L'impresa designata che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando 
l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata 
l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una 
somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone 
danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma 
versata. 
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito 
rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il 
risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in 
applicazione del comma 1. 
4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione designata e le persone 
danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'articolo 102 del 
codice di procedura civile. L'impresa di assicurazione designata può effettuare 
il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei 
confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è 
irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati. 
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292. Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata. 
1. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno 
nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b) e d), ha azione di 
regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero 
dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese. 
2. Nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'impresa designata 
che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per 
l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa 
posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a 
favore dei medesimi. 
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Capo III - Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in 
liquidazione coatta 
293. Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione 
coatta. 
1. Il commissario dell'impresa in liquidazione può essere autorizzato, nel 
decreto che dispone la liquidazione coatta, a procedere, anche per conto del 
Fondo di garanzia per le vittime della strada ed in deroga all'articolo 286, 
comma 1, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e 
dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di 
liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza 
dei contratti di assicurazione in corso o del periodo di tempo per il quale è 
stato pagato il premio. 
2. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, anticipa al 
commissario le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione 
dei danni nei limiti di quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 285, 
comma 2. In caso di insufficienza dell'attivo le somme erogate restano 
definitivamente a carico della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della 
strada. 
3. Per l'assolvimento del compito di cui al comma 1 il commissario provvede a 
riassumere il personale già dipendente dall'impresa posta in liquidazione 
coatta. Il personale è retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi 
di categoria in relazione alle mansioni espletate. 
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294. Esercizio dell'azione di risarcimento. 
1. Gli aventi diritto al risarcimento dei danni presentano al commissario la 
domanda di risarcimento, a mezzo raccomandata, anche se sia stata 
precedentemente inviata all'impresa posta in liquidazione coatta. 
2. Nessuna azione per il risarcimento può essere proposta nei confronti della 
procedura prima che siano decorsi sei mesi dalla richiesta. Le sentenze e gli 
altri provvedimenti che decidono sul risarcimento sono opponibili al Fondo di 
garanzia delle vittime della strada. La CONSAP - Fondo di garanzia delle vittime 
della strada, può intervenire nel processo, anche in grado di appello. 
3. Se il decreto di liquidazione coatta è pubblicato prima della formazione del 
giudicato, si applica l'articolo 289, comma 1. 
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295. Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime 
della strada. 
1. Gli assicurati con imprese che esercitano l'assicurazione della 
responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a 
motore e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, 
nei limiti delle somme indicate nell'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti 
dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime 
della strada, agendo nei confronti del commissario. 
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Capo IV - Liquidazione dei danni a cura dell'Organismo di indennizzo italiano 
296. Organismo di indennizzo italiano. 
1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, 
è riconosciuta la funzione di Organismo di indennizzo italiano. 
2. L'Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue funzioni può 
avvalersi dell'Ufficio centrale italiano secondo le modalità stabilite con 
apposita convenzione. 
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297. Ambito di intervento dell'Organismo di indennizzo italiano. 
1. L'Organismo di indennizzo italiano è incaricato di risarcire gli aventi 
diritto che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose 
o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati 
dall'uso di: 
a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in altro Stato membro 
e stazionante in un altro Stato membro; 
b) un veicolo di cui risulti impossibile l'identificazione; 
c) un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, 
identificare l'impresa di assicurazione. 
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l'Organismo di indennizzo italiano 
interviene anche qualora il sinistro sia avvenuto in uno Stato terzo il cui 
Ufficio nazionale per l'assicurazione abbia aderito al sistema della carta 
verde. 
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298. Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati. 
1. Nei casi previsti dall'articolo 297, commi 1, lettera a), e 2, gli aventi 
diritto possono presentare all'Organismo di indennizzo italiano richiesta di 
risarcimento: 
a) qualora l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione 
dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano fornito una risposta 
motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di risarcimento entro tre mesi 
dalla data in cui gli aventi diritto hanno presentato la propria richiesta di 
risarcimento all'impresa di assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato 
il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri; 
b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario 
per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica; in tale caso 
gli aventi diritto non possono presentare all'Organismo di indennizzo italiano 
una richiesta di risarcimento, se hanno presentato una analoga richiesta 
direttamente all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il 
sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla 
presentazione della richiesta. 
2. L'Organismo di indennizzo italiano si astiene o cessa di intervenire a favore 
degli aventi diritto al risarcimento che hanno intrapreso o intraprendano 
un'azione legale direttamente contro l'impresa di assicurazione ovvero contro il 
responsabile del sinistro. 
3. L'intervento dell'Organismo di indennizzo italiano è sussidiario rispetto 
alla richiesta nei confronti della persona o delle persone che hanno causato il 
sinistro ovvero nei confronti dell'impresa di assicurazione o del suo 
mandatario. L'Organismo di indennizzo italiano non può subordinare il 
risarcimento alla dimostrazione che il responsabile del danno sia insolvente o 
rifiuti di pagare. 
4. Gli aventi diritto presentano all'Organismo di indennizzo italiano la propria 
richiesta di risarcimento nelle forme previste dal regolamento, adottato dal 
Ministro delle attività produttive, che dà attuazione al presente titolo. 
5. L'Organismo di indennizzo italiano interviene entro due mesi dalla data in 
cui gli aventi diritto presentano ad esso la richiesta di risarcimento, ma pone 
fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell'impresa di 
assicurazione o del suo mandatario per la liquidazione dei sinistri alla 
richiesta degli aventi diritto al risarcimento, a condizione che tale risposta 
sia inviata entro il termine di due mesi dalla presentazione della richiesta 
all'organismo di indennizzo. 
6. L'Organismo di indennizzo italiano informa immediatamente di aver ricevuto 
una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e che interverrà entro due 
mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta, i seguenti soggetti: 
a) l'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha 
causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri; 
b) l'organismo di indennizzo dello Stato membro dello stabilimento dell'impresa 
di assicurazione che ha stipulato il contratto; 
c) la persona che ha causato il sinistro, se nota; 
d) l'ufficio nazionale per l'assicurazione dello Stato ove è avvenuto il 
sinistro, se il sinistro è stato causato da un veicolo stazionante in un altro 
Stato rispetto a quello in cui è accaduto il sinistro. 
7. L'organismo di indennizzo italiano cui è stata presentata la richiesta di 
risarcimento è tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e 
la quantificazione del danno, le norme di diritto positivo applicabili nello 
Stato ove è avvenuto il sinistro. 
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299. Rimborsi tra organismi di indennizzo. 
1. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi 
diritto secondo quanto stabilito dall'articolo 298, acquisisce un credito, nei 
confronti dell'Organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede lo 
stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto di 
assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro, per quanto anticipato a 
titolo di risarcimento e per quanto sostenuto a titolo di spese dirette e 
indirette relative alla liquidazione del danno, nella misura e con le modalità 
stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di 
indennizzo e i fondi di garanzia. 
2. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato di 
residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso di sinistri avvenuti 
in uno Stato terzo aderente al sistema della carta verde e causati dalla 
circolazione dei veicoli assicurati con imprese stabilite nel territorio della 
Repubblica, l'Organismo di indennizzo italiano è tenuto al rimborso della somma 
eventualmente pagata dall'organismo di indennizzo dello Stato di residenza degli 
aventi diritto al risarcimento per danni subiti da questi ultimi. 
3. L'Organismo di indennizzo italiano è surrogato nei diritti degli aventi 
diritto al risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazione o del 
responsabile del sinistro nella misura in cui l'organismo di indennizzo dello 
Stato membro di residenza degli aventi diritto ha risarcito questi ultimi per il 
danno subito. L'impresa è tenuta a rimborsare entro trenta giorni l'Organismo di 
indennizzo italiano di quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo di 
risarcimento e di quanto dal medesimo corrisposto a titolo di spese dirette ed 
indirette di cui al comma 1, a semplice richiesta corredata della prova 
dell'avvenuto pagamento. L'importo da rimborsare può costituire oggetto di 
contestazione da parte dell'impresa esclusivamente nel caso in cui l'organismo 
di indennizzo estero abbia omesso di informare l'impresa di assicurazione 
italiana di aver ricevuto una richiesta di risarcimento da parte degli aventi 
diritto. 
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300. Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati. 
1. Nei casi previsti dall'articolo 297, comma 1, lettere b) e c), l'Organismo di 
indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, ne informa 
immediatamente: 
a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato il 
sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non assicurato, 
nonché il Fondo di garanzia dello Stato membro in cui è accaduto il sinistro se 
diverso da quello ove staziona abitualmente il veicolo; 
b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato il sinistro, 
nel caso in cui lo stesso sia stato causato da un veicolo non identificato 
ovvero da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo. 
2. L'Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, è 
tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e la 
quantificazione del danno, le norme del diritto positivo vigenti nello Stato ove 
è avvenuto il sinistro. 
3. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi 
diritto, secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere il 
rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto sostenuto a 
titolo di spese dirette e indirette nella misura e secondo le modalità stabilite 
dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e 
i fondi di garanzia: 
a) al Fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona 
abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l'impresa di 
assicurazione; 
b) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel 
caso di veicolo non identificato; 
c) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel 
caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo. 
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301. Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada. 
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada rimborsa l'organismo di 
indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento 
risiedono della somma con la quale il predetto organismo ha risarcito tali 
aventi diritto, nonché delle spese dirette e indirette di cui all'articolo 300, 
comma 3, nei seguenti casi: 
a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli 
aventi diritto al risarcimento e causati da un veicolo stazionante abitualmente 
nel territorio della Repubblica per il quale non è possibile identificare 
l'impresa di assicurazione; 
b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un veicolo non 
identificato o da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo. 
2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver rimborsato 
l'organismo di indennizzo, ha diritto di esercitare l'azione di regresso 
prevista dall'articolo 292. 
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Capo V - Sistema di indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività 
venatoria 
302. Ambito di intervento. 
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito presso la 
CONSAP, risarcisce i danni causati nell'esercizio dell'attività venatoria per i 
quali vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui: 
a) l'esercente l'attività venatoria non sia identificato; 
b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto 
dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile; 
c) l'esercente l'attività venatoria sia assicurato presso un'impresa operante 
nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di 
servizi e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta 
o vi sia posta successivamente. 
2. Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni 
alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente 
superiore al venti per cento. Nel caso di cui alla lettera b), il risarcimento è 
dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare 
sia superiore all'importo stabilito nel regolamento di attuazione del presente 
capo. Nel caso di cui alla lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla 
persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo 
di euro cinquecento. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di 
convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a 
favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme 
del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 
3. In tutti i casi previsti dal comma 1, il danno è risarcito nei limiti dei 
minimi di garanzia previsti nella legge che disciplina l'esercizio dell'attività 
venatoria. 
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303. Fondo di garanzia per le vittime della caccia. 
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia è amministrato, sotto la 
vigilanza del Ministero delle attività produttive, dalla CONSAP con l'assistenza 
di un apposito comitato. 
2. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con regolamento, le 
condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del 
Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché la composizione del 
comitato di cui al comma 1. 
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la 
responsabilità venatoria sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione 
autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo 
commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento 
dell'obbligo di assicurazione. 
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel 
limite massimo del cinque per cento del premio imponibile, tenuto conto dei 
risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto 
annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo. 
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304. Diritto di regresso e di surroga. 
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in via di 
transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti all'articolo 302, comma 1, 
lettere a) e b), ha azione di regresso nei confronti del responsabile del danno 
per il recupero dell'indennizzo pagato, nonché degli interessi e delle spese. 
2. Nel caso previsto all'articolo 302, comma 1, lettera c), il Fondo di garanzia 
per le vittime della caccia che ha risarcito il danno è surrogato, per l'importo 
pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in 
liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i 
crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a). 
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TITOLO XVIII 
Sanzioni e procedimenti sanzionatori. 
Capo I - Abusivismo 
305. Attività abusivamente esercitata. 
1. Chiunque svolge attività assicurativa o riassicurativa in difetto di 
autorizzazione è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa 
da euro ventimila ad euro duecentomila. 
2. Chiunque esercita l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa 
in difetto di iscrizione al registro di cui all'articolo 109 è punito con la 
reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro diecimila a euro 
centomila. 
3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività assicurativa o 
riassicurativa in violazione del comma 1 o di intermediazione assicurativa o 
riassicurativa in violazione del comma 2, l'ISVAP richiede al tribunale 
l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile 
ovvero allo stesso fine denunzia i fatti al pubblico ministero. 
4. Le imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgono di 
intermediari non iscritti alle sezioni del registro di cui all'articolo 109, 
comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 
euro diecimila ad un massimo di euro centomila. 
5. L'esercizio dell'attività di perito di assicurazione in difetto di iscrizione 
al ruolo previsto dall'articolo 156 è punito a norma dell'articolo 348 del 
codice penale. 
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306. Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque 
ostacola le funzioni di vigilanza con il rifiuto dell'accesso ai locali o con il 
diniego all'ordine di esibizione della documentazione concernente l'attività 
assicurativa o riassicurativa o di intermediazione assicurativa o 
riassicurativa, che viene opposto ai funzionari dell'ISVAP incaricati di 
accertare i fatti che possono configurare una violazione dell'articolo 305, è 
punito con la reclusione fino a due anni e la multa da euro diecimila ad euro 
centomila. 
2. Fuori dai casi previsti al comma 1 ed all'articolo 2638 del codice civile, 
chiunque non ottempera nei termini alle richieste dell'ISVAP ovvero ritarda 
l'esercizio delle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila. 
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307. Collaborazione con la Guardia di finanza. 
1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, l'ISVAP può avvalersi della 
Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo 
con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento 
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. 
2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza 
nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono comunicati all'ISVAP. 
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308. Abuso di denominazione assicurativa. 
1. L'uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, 
delle parole assicurazione, riassicurazione, compagnia di assicurazione, 
compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero di altre parole o 
locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla 
legittimazione allo svolgimento dell'attività assicurativa o riassicurativa è 
vietato ai soggetti diversi, rispettivamente, da quelli autorizzati 
all'esercizio dell'attività di assicurazione o di riassicurazione. 
2. L'uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi 
comunicazione al pubblico, delle parole intermediario di assicurazione, 
intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di 
assicurazione, broker, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, 
produttore diretto di assicurazione, perito di assicurazione ovvero di altre 
parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla 
legittimazione allo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa, 
riassicurativa o di attività peritale è vietato a soggetti diversi da quelli 
iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione 
di cui all'articolo 109 o nel ruolo dei periti di assicurazione di cui 
all'articolo 156. 
3. L'ISVAP determina, con regolamento, le ipotesi in cui, per l'esistenza di 
controlli amministrativi o in base ad elementi di fatto, le parole o le 
locuzioni indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzate da soggetti diversi 
dalle imprese o dagli intermediari. 
4. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1 o 2 è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila. 
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Capo II - Imprese di assicurazione e di riassicurazione 
309. Attività oltre i limiti consentiti. 
1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati 
terzi e che esercitano l'attività assicurativa oltre i limiti 
dell'autorizzazione in violazione degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 
28, 29, 57, 58 e 60 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
euro diecimila ad euro centomila. 
2. Le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52 che esercitano l'attività 
assicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 53 
e 55 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad 
euro cinquantamila. 
3. Alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro 
cinquantamila sono soggetti gli intermediari che, in proprio oppure attraverso 
collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a beneficio delle imprese 
di cui ai commi 1 e 2. 
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310. Condizioni di esercizio. 
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 30, 31, commi 1, 3 e 
6, 32, 33, 34, commi 1, 3 e 4, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 56, 62, 
63, 64, 65, 67, 87, 119, comma 2, ultimo periodo, 189, comma 1, 190, comma 1, 
191, 196, comma 2, 197, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 348 e 349, comma 1, o 
delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. 
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 88, 89, 90, 92, 93, 
94, 95, 96, 98, 99, 100 e 101 o delle relative norme di attuazione è punita con 
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. 
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311. Assetti proprietari. 
1. L'omissione delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 71 e 80 o delle 
relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria 
da euro diecimila ad euro centomila. 
2. L'incompletezza o l'erroneità delle comunicazioni sono punite con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. 
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell'obbligo 
di comunicazione di cui all'articolo 70, comma 1, e nel caso di violazione delle 
disposizioni previste dagli articoli 74, comma 1, 75, comma 1, e 77, commi 1 e 
3. 
4. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione 
la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. 
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312. Vigilanza supplementare. 
1. L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 213 o delle relative 
norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
cinquemila ad euro cinquantamila. L'incompletezza o l'erroneità della 
comunicazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
duemila ad euro ventimila. 
2. L'omissione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 216, comma 1, 
o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. Se l'omissione riguarda 
un'operazione da cui può derivare pregiudizio per gli interessi degli assicurati 
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro 
cinquantamila. L'incompletezza o l'erroneità della comunicazione preventiva sono 
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro 
diecimila. 
3. L'omissione della comunicazione periodica successiva di cui all'articolo 216, 
comma 1, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quindicimila. 
L'incompletezza o l'erroneità delle comunicazioni periodiche successive sono 
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro 
cinquemila. 
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Capo III - Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti 
313. Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto. 
1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 131 è punita con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila. 
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314. Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre e divieto di abbinamento. 
1. Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, 
comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
millecinquecento ad euro quattromilacinquecento. 
2. La violazione o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, 
comma 1, che sia attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a 
singole categorie di assicurati è punita con una sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro unmilione ad euro cinquemilioni. 
3. La violazione del divieto di abbinamento di cui all'articolo 170 è punita con 
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro tremila. 
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315. Procedure liquidative. 
1. Nei casi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o dalle disposizioni di 
attuazione la formulazione dell'offerta o la corresponsione della somma che 
siano effettuate fino a centoventi giorni dalla scadenza del termine utile 
ovvero la mancata comunicazione del diniego dell'offerta nel medesimo termine è 
punita: 
a) in caso di ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da euro trecento ad 
euro novecento; 
b) in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da euro novecento 
ad euro duemilasettecento; 
c) in caso di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da euro 
duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento; 
d) in caso di ritardo fino a centoventi giorni, con la sanzione da euro 
cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento. 
2. Qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano omesse la 
formulazione dell'offerta, la comunicazione dei motivi del diniego o il 
pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 
148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con la sanzione da 
euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la 
sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o 
per il caso morte. 
3. Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo rispetto al termine utile e 
contestualmente provveda al pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi 
previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è 
punita con le sanzioni rispettivamente previste ai commi 1 e 2, diminuite del 
trenta per cento. 
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316. Obblighi di comunicazione. 
1. L'omissione delle comunicazioni periodiche di cui agli articoli 135, comma 2, 
154, commi 4 e 5, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
mille ad euro diecimila. 
2. L'incompletezza o l'erroneità delle comunicazioni di cui al comma 1 è punita 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro 
cinquemila, salvo che essa dipenda da fatto imputabile al danneggiato. 
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317. Altre violazioni. 
1. L'inosservanza degli articoli 133, 134, commi 2 e 3, 146 e 148, comma 11, o 
delle relative norme di attuazione, è punita, con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro settemilacinquecento. 
2. L'inosservanza dell'obbligo di consegna del contrassegno o del certificato di 
assicurazione o dell'attestazione sullo stato del rischio è punita con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento a euro 
quattromilacinquecento. 
3. L'inosservanza della disposizione di cui all'articolo 151, comma 5, è punita 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro seimila. 
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Capo IV - Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato 
318. Pubblicità di prodotti assicurativi. 
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 182, commi 1 e 3, o 
delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. 
2. La diffusione di annunci pubblicitari effettuata in violazione dei 
provvedimenti cautelari e interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 182, 
commi 4 e 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
cinquemila ad euro cinquantamila e si applica a chi effettua annunci 
pubblicitari in violazione dei provvedimenti interdittivi adottati ai sensi 
dell'articolo 182, commi 4 e 5. 
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319. Regole di comportamento. 
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 183 o delle relative 
norme di attuazione quando la commercializzazione riguarda prodotti assicurativi 
di cui all'articolo 2, comma 1, ad eccezione del ramo VI, o all'articolo 2, 
comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad 
euro ventimila. 
2. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi 
degli articoli 182, comma 6, e 184, comma 1, è punita con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila. 
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320. Nota informativa. 
1. Chiunque ometta la consegna della nota informativa di cui all'articolo 185 
prima della conclusione del contratto è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro venticinquemila. 
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Capo V - Doveri nei confronti dell'autorità di vigilanza 
321. Doveri degli organi di controllo. 
1. Ai componenti degli organi di controllo di un'impresa di assicurazione o di 
riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 
1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad 
euro cinquantamila. 
2. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti organi delle 
società che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che 
sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste 
dall'articolo 190, commi 1 e 3. 
3. L'ISVAP informa il Ministero della giustizia dei provvedimenti sanzionatori 
adottati nei confronti dei soggetti per i quali sia richiesta l'iscrizione al 
registro dei revisori contabili. 
4. Il Ministero della giustizia informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati. 
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322. Doveri della società di revisione. 
1. I legali rappresentanti della società di revisione di un'impresa di 
assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste 
dall'articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall'ISVAP alla CONSOB ai fini 
dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 163 del testo unico 
dell'intermediazione finanziaria. 
2. La medesima segnalazione è disposta nei confronti dei legali rappresentanti 
delle società di revisione che sono incaricate dalle società che controllano 
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste 
controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 
1, 2, 4 e 5. 
3. La CONSOB informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati. 
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323. Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato. 
1. All'attuario incaricato dalla società di revisione di un'impresa di 
assicurazione o di riassicurazione che omette le comunicazioni previste 
dall'articolo 190, commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. 
2. All'attuario incaricato da un'impresa di assicurazione che omette le 
comunicazioni previste dall'articolo 31 o dall'articolo 34 si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila. 
3. L'Ordine degli attuari informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati a seguito 
della comunicazione della sanzione irrogata ai sensi dei commi 1 e 2. 
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 che presentino particolare gravità l'ISVAP 
può disporre la revoca dell'incarico. 
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Capo VI - Intermediari di assicurazione 
324. Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli intermediari. 
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 4 e 6, 117, 
comma 1, 119, comma 2, ultimo periodo, 120, 121, 131, 170, 182, commi 2 e 3, 
183, 185, comma 1 e 191, o delle relative norme di attuazione da parte degli 
intermediari iscritti al registro di cui all'articolo 109 è punita con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila, anche se 
commessa da propri dipendenti o altri ausiliari. 
2. Nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell'illecito i limiti 
minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati. 
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Capo VII - Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento 
325. Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie. 
1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al capo V, irrogate nei confronti delle 
persone fisiche responsabili della violazione, le sanzioni pecuniarie sono 
applicate nei confronti delle imprese e degli intermediari responsabili della 
violazione. 
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 dimostrino che la violazione è stata 
commessa da propri dipendenti o collaboratori, con abuso dei doveri di ufficio e 
per trarne personale vantaggio, la sanzione è comminata al dipendente o al 
collaboratore alla cui azione o omissione è imputabile l'infrazione. L'impresa e 
l'intermediario ne rispondono come responsabili civili, salvo rivalsa. 
3. Le imprese rispondono in solido con l'autore della violazione nel caso in cui 
l'inosservanza sia stata posta in essere da soggetti ai quali siano state 
affidate funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione. 
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326. Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 
1. L'ISVAP, ad eccezione dei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per il 
tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli 
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, nel termine 
di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di 
centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione 
degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione. 
Limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 148 e 149 e fermo quanto 
previsto ai commi 2 e 3, la procedura può essere sospesa dall'ISVAP fino a 
novanta giorni qualora l'impresa dimostri che sono in corso accertamenti dovuti 
ad un fondato sospetto di frode. Alla scadenza del periodo di sospensione senza 
che l'impresa abbia proposto querela o denuncia, riprende a decorrere il termine 
di cui ai commi 2 e 3. La proposizione della querela o della denuncia sospende 
la procedura. La sentenza o il diverso provvedimento del giudice che decide il 
procedimento penale estingue la violazione. 
2. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 328, comma 1, entro i successivi 
sessanta giorni le parti del procedimento possono provvedere al pagamento nella 
misura più favorevole fra la terza parte del massimo ed il doppio del minimo 
della pena edittale. Il pagamento estingue la violazione. 
3. Quando le parti non effettuino il pagamento in misura ridotta o nei casi in 
cui tale facoltà non è prevista, possono proporre, nel termine di cui al comma 
2, reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione 
dinnanzi alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori. 
4. La Commissione consultiva, nominata dal Ministro delle attività produttive, è 
composta da un magistrato, anche in pensione, con qualifica non inferiore a 
consigliere della Corte di cassazione o qualifiche equivalenti ovvero da un 
docente universitario di ruolo, anche a riposo, che la presiede, e da un 
dirigente del Ministero delle attività produttive ed un dirigente dell'ISVAP. Il 
mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile per una sola volta. È stabilita 
con regolamento del Ministro delle attività produttive, nel rispetto dei 
principi del giusto procedimento, la procedura dinanzi alla Commissione 
consultiva e il regime di incompatibilità dei componenti. La Commissione 
consultiva opera presso l'ISVAP, che provvede alle spese per il suo 
funzionamento ed al compenso dei componenti. 
5. A seguito dell'esercizio della facoltà di reclamo di cui al comma 3, la 
Commissione consultiva acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti 
difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche 
con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la 
violazione, la Commissione consultiva può disporre l'archiviazione della 
contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, 
invece, ritiene provata la violazione, trasmette al Ministro delle attività 
produttive la proposta motivata di determinazione della sanzione amministrativa 
pecuniaria, avuto riguardo anche all'eventuale attenuazione o eliminazione delle 
conseguenze dannose ed all'adozione di misure idonee a prevenire la ripetizione 
della violazione. Si applicano, inoltre, gli articoli 8, 8-bis e 11 della legge 
24 novembre 1981, n. 689. 
6. Il Ministero delle attività produttive, sulle risultanze della proposta della 
Commissione consultiva o ad istanza dell'ISVAP in assenza di reclamo, decide la 
sanzione con decreto dirigenziale, che viene successivamente comunicato 
dall'ISVAP alle parti del procedimento. 
7. Le controversie relative ai ricorsi avverso i decreti ministeriali che 
applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo. I ricorsi medesimi, da proporsi al tribunale amministrativo 
regionale sono notificati anche all'ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio 
con propri legali. 
8. I decreti ministeriali, che infliggono le sanzioni pecuniarie, e le sentenze 
dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi sono pubblicati nel Bollettino 
dell'ISVAP. Il Ministero delle attività produttive, su richiesta dell'ISVAP, 
tenuto conto della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire 
modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative 
spese a carico dell'autore della violazione. 
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327. Pluralità di violazioni e misure correttive. 
1. Qualora vengano accertate più violazioni della stessa disposizione del 
presente codice, o delle norme di attuazione, per le quali sia prevista 
l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, attraverso una pluralità 
di azioni od omissioni la cui reiterazione sia dipesa dalla medesima disfunzione 
dell'organizzazione dell'impresa o dell'intermediario, l'ISVAP provvede alla 
contestazione degli addebiti secondo quanto previsto all'articolo 326, comma 1, 
primo periodo, e con lo stesso provvedimento fissa un termine perentorio, non 
superiore a centottanta giorni entro il quale la parte deve effettuare gli 
interventi necessari per eliminare la disfunzione riscontrata, nel caso ritenga 
di avvalersi di tale facoltà. 
2. La parte, che intenda effettuare gli interventi di cui al comma 1, deve darne 
comunicazione all'ISVAP, entro sessanta giorni dal provvedimento di 
contestazione degli addebiti, indicandone modalità, caratteristiche ed effetti 
attesi. La comunicazione preclude l'esercizio della facoltà di estinguere le 
violazioni con il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 326, comma 
2, nei casi in cui ciò sia consentito dall'articolo 328. 
3. Se la parte comunica che non intende effettuare gli interventi richiesti, 
ovvero omette di pronunciarsi entro sessanta giorni dal provvedimento di 
contestazione degli addebiti, inizia a decorrere il termine per il pagamento in 
misura ridotta ai sensi dell'articolo 326, comma 2, ove consentito, o per 
presentare il reclamo previsto dall'articolo 326, comma 3, rimanendo preclusa 
l'applicazione della sanzione sostitutiva alle violazioni accertate. La 
procedura prosegue secondo quanto previsto all'articolo 326, commi 5 e 6. 
4. Nel caso in cui la parte si sia avvalsa della facoltà prevista dal comma 2, 
l'ISVAP, entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per eliminare 
la disfunzione riscontrata, verifica che siano state adottate le misure 
correttive e ne comunica gli esiti alla parte del procedimento. L'adozione delle 
misure correttive secondo le modalità e le caratteristiche indicate nella 
comunicazione all'ISVAP rende applicabile un'unica sanzione amministrativa 
pecuniaria, sostitutiva di quelle derivanti dalle violazioni della medesima 
disposizione, che sarà determinata in misura non inferiore ad euro cinquantamila 
e non superiore ad euro cinquecentomila. Eventuali rilievi formulati dall'ISVAP 
non precludono l'applicazione della sanzione sostitutiva, ma sono valutati in 
sede di determinazione della sanzione stessa. 
5. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito delle verifiche 
effettuate dall'ISVAP, la parte può presentare osservazioni in ordine agli 
eventuali rilievi dell'ISVAP sulle misure correttive adottate. In ogni caso 
l'ISVAP trasmette alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori una 
relazione sullo stato delle misure adottate ai fini della proposta di 
determinazione della sanzione sostitutiva. 
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328. Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie. 
1. Alle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 305, comma 4, 308, comma 4, 
309, 310, 311, 312 e 319 non si applica la facoltà di estinguere la violazione 
con il pagamento in misura ridotta. 
2. Nei casi in cui è consentita la facoltà di estinguere il procedimento con il 
pagamento in misura ridotta e la parte rinunci espressamente al reclamo prima 
della fissazione della seduta di trattazione dinnanzi alla Commissione 
consultiva, il procedimento si estingue con il contestuale pagamento di una 
sanzione pari all'importo dell'oblazione, maggiorato del dieci per cento. 
3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, determina con regolamento le modalità, i termini 
di pagamento e le misure per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie 
previste dal presente codice. 
4. Le sanzioni inflitte in applicazione degli articoli di cui al capo IV sono 
versate alla Consap S.p.A. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia delle 
vittime della strada. 
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Capo VIII - Destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento 
329. Intermediari e periti assicurativi. 
1. Gli intermediari di assicurazione o riassicurazione, compresi i produttori 
diretti, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di 
assicurazione o di riassicurazione, ed i periti assicurativi che nell'esercizio 
della loro attività, anche nei casi puniti ai sensi dell'articolo 324, violino 
le norme del presente codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in 
base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con 
una delle seguenti sanzioni: 
a) richiamo; 
b) censura; 
c) radiazione. 
2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è 
disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di 
particolare gravità. La radiazione è disposta per fatti di eccezionale gravità e 
determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione. 
3. I provvedimenti disciplinari sono notificati all'interessato mediante lettera 
raccomandata e sono comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha 
incarichi in corso di esecuzione. 
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330. Destinatari delle sanzioni disciplinari. 
1. Le sanzioni disciplinari sono applicate nei confronti delle persone fisiche 
iscritte nel registro degli intermediari, compresi i collaboratori e gli altri 
soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, o 
nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione. 
2. Nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria la radiazione 
comporta altresì la cancellazione della società nei casi di particolare gravità 
o di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare. 
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331. Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari. 
1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari l'ISVAP, nel termine di 
centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di 
centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione 
degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione e 
trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari. 

2. I destinatari possono proporre, nel termine di sessanta giorni, reclamo 
avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi al 
Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari. 
3. Il Collegio di garanzia è istituito presso l'ISVAP ed è composto da un 
magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o 
equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente 
universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa, 
questi ultimi designati sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il 
mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta. Il Collegio di 
garanzia può essere costituito in più sezioni, con corrispondente incremento del 
numero dei suoi componenti, qualora l'ISVAP lo ritenga necessario per garantire 
condizioni di efficienza e tempestività nella definizione dei procedimenti 
disciplinari. L'ISVAP nomina il Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla 
procedura dinnanzi al Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento 
e determina il regime delle incompatibilità ed il compenso dei componenti, che è 
posto a carico dell'Istituto. 
4. A seguito dell'esercizio della facoltà di reclamo di cui al comma 2 ovvero 
decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le 
risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, 
alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed 
esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di 
garanzia può disporre l'archiviazione della contestazione o chiedere 
l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la 
violazione, trasmette al Presidente dell'ISVAP la proposta motivata di 
determinazione della sanzione disciplinare. 
5. Il Presidente dell'ISVAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di 
garanzia, decide la sanzione disciplinare con decreto, che viene successivamente 
comunicato alle parti del procedimento. 
6. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la 
sanzione disciplinare sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo. L'ISVAP provvede alla difesa in giudizio con propri legali. 
7. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le 
sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che 
decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati 
nel Bollettino dell'ISVAP. 
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TITOLO XIX 
Disposizioni tributarie transitorie e finali. 
Capo I - Disposizioni tributarie 
332. Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilità delle imprese 
di assicurazione. 
1. Il fondo di integrazione, costituito ai sensi dei commi 4, 5 e 6 
dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dai commi 4, 5 
e 6 dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in data 
antecedente al 1° gennaio 2004, concorre alla formazione del reddito imponibile 
della società nell'esercizio e nella misura in cui sia attribuito ai soci anche 
mediante riduzione del capitale sociale. 
2. La voce riserve di rivalutazione prevista nello stato patrimoniale del 
bilancio delle imprese di assicurazione contiene, fra l'altro, il fondo di 
integrazione di cui al comma 1 già iscritto nel bilancio dell'esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2003. 
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333. Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle 
attività patrimoniali. 
1. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo, previste dall'articolo 
224, comma 1, da eseguire sui beni immobili situati nel territorio della 
Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie in misura fissa. 
2. La relativa spesa è posta a carico dell'impresa. 
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334. Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti. 
1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni 
causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un 
contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti 
che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti 
dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa 
designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla 
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 
2. Il contributo si applica, con aliquota del diecivirgolacinque per cento, sui 
premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle 
quietanze. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del 
contraente per l'importo del contributo. 
3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la 
riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 
1216, e successive modificazioni. 
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Capo II - Contributi di vigilanza 
335. Imprese di assicurazione e di riassicurazione. 
1. Sono tenute a versare all'ISVAP un contributo annuale, denominato contributo 
di vigilanza sull'attività di assicurazione e di riassicurazione, nella misura 
prevista dal comma 2: 
a) le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica 
ed iscritte alla sezione I dell'albo di cui all'articolo 14, comma 4; 
b) le sedi secondarie delle imprese di assicurazione extracomunitarie stabilite 
nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione II dell'albo previsto 
dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo; 
c) le altre mutue di assicurazione, con sede legale nel territorio della 
Repubblica ed iscritte alla sezione III dell'albo previsto dagli articoli 14, 
comma 4, e 55, comma 2; 
d) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica 
ed iscritte alla sezione IV dell'albo di cui all'articolo 59, comma 4; 
e) le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione extracomunitarie 
stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione V dell'albo 
di cui all'articolo 60, comma 3. 
2. Il contributo di vigilanza è commisurato ad un importo non superiore al due 
per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le 
imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP 
mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio 
precedente. 
3. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre mutue di assicurazione è 
commisurato all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse 
le tasse e le imposte. 
4. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da 
assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese. Il 
decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel 
Bollettino dell'ISVAP. 
5. Il contributo è versato direttamente all'ISVAP entro il 31 luglio di ogni 
anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione. L'eventuale 
residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato 
nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo. 
6. La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e secondo le modalità di cui 
all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 
1988, n. 43. 
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336. Intermediari di assicurazione e di riassicurazione. 
1. Gli iscritti al registro degli intermediari di assicurazione sono tenuti al 
pagamento all'ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza 
sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: 
euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, 
comma 2, lettera a); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al 
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro cento per le persone 
fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b); euro 
cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 
109, comma 2, lettera b), euro cinquanta per le persone fisiche iscritte al 
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera c), euro diecimila per le 
persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, 
lettera d). Il contributo non è deducibile dal reddito dell'intermediario. 
2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da 
assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari 
iscritti al registro. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta 
Ufficiale e nel Bollettino dell'ISVAP. 
3. Si applica l'articolo 335, commi 5 e 6. L'attestazione relativa al pagamento 
è comunicata all'ISVAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di 
cui al comma 2. 
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337. Periti assicurativi. 
1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento 
all'ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sui 
periti assicurativi nella misura massima di euro cento. 
2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da 
assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sui periti iscritti 
al ruolo. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e 
nel Bollettino dell'ISVAP. 
3. I contributi di cui al presente articolo sono versati ad apposita unità 
previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello 
Stato, per essere riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai 
fini della successiva attribuzione all'ISVAP. 
4. L'attestazione relativa al pagamento è comunicata all'ISVAP nelle forme e con 
i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2. In caso di mancato 
pagamento si applica la disposizione di cui all'articolo 335, comma 6. 
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Capo III - Disposizioni transitorie 
338. Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate. 
1. Le imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente 
codice sono autorizzate ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 
marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 
175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato 
l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte 
di diritto nella sezione I dell'albo previsto dall'articolo 14, comma 4. 
2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie, che alla 
data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi 
dell'articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 
93 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in 
vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla 
base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione II 
dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo. 
3. Le mutue di assicurazione non soggette ai decreti legislativi 17 marzo 1995, 
n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, che alla data di entrata in vigore del presente 
codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 
febbraio 1959, n. 449, sono iscritte di diritto nella sezione III dell'albo 
previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55 comma 2. 
4. Le imprese di riassicurazione, che alla data di entrata in vigore del 
presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 13 febbraio 1959, n 449, o che alla data di entrata in vigore del 
predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di 
disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell'albo 
previsto dagli articoli 14, comma 4, e 59, comma 5. 
5. Le sedi secondarie di imprese di riassicurazione extracomunitarie, che alla 
data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, o che alla 
data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione 
rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella 
sezione IV dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 60, comma 3. 
6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in 
vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi 
dell'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 
80 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in 
vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla 
base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nell'elenco delle 
imprese in regime di stabilimento previsto dall'articolo 26. 
7. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in 
vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi 
dell'articolo 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 
81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in 
vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla 
base di disposizioni previgenti, e le sedi secondarie di imprese italiane 
stabilite in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del codice 
operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 49 del decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 60 del decreto legislativo 17 
marzo 1995, n. 175, sono iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in regime 
di prestazione di servizi previsto dall'articolo 26. 
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339. Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vita. 
1. Per i contratti stipulati anteriormente al 19 maggio 1995 le imprese di 
assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi 
secondarie di imprese di assicurazioni extracomunitarie continuano ad utilizzare 
i principi di calcolo previsti nelle disposizioni vigenti a tale data. 
2. Le imprese di cui al comma 1, già tenute a cedere all'Istituto nazionale 
delle assicurazioni una quota parte dei rischi assunti, provvedono, anche in 
deroga alle disposizioni vigenti, alla copertura delle riserve tecniche 
limitatamente all'importo che si ottiene deducendo dalle riserve tecniche 
calcolate ai sensi del comma 1 un ammontare corrispondente alle cessioni legali 
effettuate anteriormente alla cessazione dell'obbligo. Restano fermi gli effetti 
delle convenzioni stipulate tra le medesime imprese e la CONSAP per la 
disciplina dei rapporti sorti in relazione alle cessioni legali. 
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340. Margine di solvibilità disponibile nei rami vita. 
1. Sino al 31 dicembre 2009, su motivata richiesta dell'impresa che esercita i 
rami vita, l'ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità 
disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, una aliquota 
degli utili futuri dell'impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal 
regolamento di cui all'articolo 44, comma 4. 
2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1, l'impresa presenta una relazione, 
redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato, che convalidi la plausibilità 
della realizzazione di detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in 
seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno 
della possibilità di utilizzo degli utili futuri, alla scadenza del periodo 
transitorio. 
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341. Imprese in liquidazione coatta. 
1. Le disposizioni di cui all'articolo 252 si applicano alle imprese poste in 
liquidazione coatta in data successiva all'entrata in vigore del decreto 
legislativo del 17 marzo 1995, n. 174, e del decreto legislativo del 17 marzo 
1995, n. 175. Le liquidazioni coatte, intervenute in data anteriore all'entrata 
in vigore dei medesimi decreti, continuano ad essere disciplinate dalla 
legislazione vigente al momento della pubblicazione del relativo provvedimento 
nella Gazzetta Ufficiale. Gli articoli 246, commi 1, 2 e 3, 250, 252, comma 2, 
261, 262 e 263 si applicano a tutte le procedure in corso alla data di entrata 
in vigore del presente codice. 
2. Resta in vigore il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
di concerto con il Ministro delle attività produttive, recante norme per 
agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori 
provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della 
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei 
natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti 
dal commissario liquidatore nell'ambito delle misure per il perseguimento di 
politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo 
2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
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342. Partecipazioni già autorizzate. 
1. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni qualificate o 
di controllo già consentite in applicazione dell'articolo 10 della legge 9 
gennaio 1991, n. 20. 
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343. Intermediari già iscritti od operanti. 
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice sono 
iscritti all'Albo degli agenti di assicurazione o all'Albo nazionale dei 
mediatori di assicurazione e di riassicurazione sono iscritti di diritto nella 
corrispondente sezione del registro previsto dall'articolo 109, comma 2, previa 
dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di 
responsabilità civile, di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, salvo 
quanto disposto all'articolo 109, comma 3, entro dodici mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente codice. 
2. I soggetti che sono stati cancellati dall'Albo degli agenti di assicurazione 
o dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione nel termine, 
rispettivamente, di cinque anni o di due anni dalla data di entrata in vigore 
del presente codice possono essere nuovamente iscritti a condizione che la 
richiesta sia effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente 
codice e che la cancellazione non sia stata disposta in forza di un 
provvedimento disciplinare definitivo. L'iscrizione, salvo quanto disposto 
all'articolo 109, comma 3, è subordinata all'assolvimento dell'obbligo di 
stipulazione della polizza di responsabilità civile di cui all'articolo 110, 
comma 3. 
3. Le persone fisiche che, in vigenza della legge 7 febbraio 1979, n. 48, e 
della legge 28 novembre 1984, n. 792, avrebbero maturato i requisiti per 
l'iscrizione di diritto rispettivamente all'albo degli agenti di assicurazione o 
dei mediatori di assicurazione o di riassicurazione hanno titolo per 
l'iscrizione nella corrispondente sezione del registro previsto dall'articolo 
109, se il periodo richiesto è completato entro dodici mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente codice. In pendenza del termine per l'iscrizione 
essi possono continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta. 
4. I soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c), d) ed e), che alla 
data di entrata in vigore del presente codice esercitano l'attività di 
intermediazione assicurativa o riassicurativa possono iscriversi, con le 
modalità stabilite all'articolo 109, comma 4, nella corrispondente sezione del 
registro entro i successivi dodici mesi. In pendenza del termine per 
l'iscrizione essi possono continuare ad esercitare l'attività precedentemente 
svolta. 
5. Il Fondo di cui all'articolo 115 succede nei rapporti attivi e passivi al 
Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di 
riassicurazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 28 
novembre 1984, n. 792, e continua ad operare nei casi previsti dal decreto del 
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 30 aprile 
1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 dell'11 maggio 1985. 
6. Le persone fisiche di cui al presente articolo e quelle iscritte nel registro 
degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette agli 
obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza 
integrativa. 
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344. Periti di assicurazione già iscritti. 
1. I periti di assicurazione che esercitano l'attività di accertamento e stima 
dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei 
veicoli a motore e dei natanti e che alla data di entrata in vigore del presente 
codice sono iscritti nel ruolo di cui all'articolo 2 della legge 17 febbraio 
1992, n. 166, sono iscritti di diritto al ruolo previsto dall'articolo 156. 
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Capo IV - Disposizioni finali 
345. Istituzioni e enti esclusi. 
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al 
presente codice: 
a) le Amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza amministrati per legge 
dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli istituti, gli enti, le casse ed 
i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di 
singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in 
un regime legale obbligatorio; 
b) la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi riconosciuta con 
regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e successive modificazioni; 
c) la SACE Servizi assicurativi per il commercio estero S.p.a., di cui alla 
legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, limitatamente alle 
attività che beneficiano della garanzia dello Stato e fatto salvo quanto 
previsto al comma 2; 
d) il Fondo di solidarietà nazionale per la riassicurazione dei rischi agricoli 
istituito presso l'ISMEA dall'articolo 127 delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
e disciplinato dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256; 
e) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora 
le prestazioni siano erogate in natura o qualora l'importo della prestazione non 
superi il valore medio delle spese funerarie determinato nella misura di cui 
all'articolo 15, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni; 
f) le società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, 
n. 3818, che provvedano direttamente al pagamento a favore degli iscritti di 
capitali o rendite di qualsiasi importo fatto salvo quanto previsto al comma 3; 
g) le associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite ai sensi della 
legge 7 luglio 1907, n. 526, e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 
1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi 
convertiti dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificata 
dall'articolo 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito 
dalla legge 12 febbraio 1935, n. 303. 
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la SACE S.p.a. è sottoposta alle 
disposizioni dei capi I, II e III del titolo VIII del presente codice per le 
attività che beneficiano della garanzia dello Stato. Restano integralmente 
soggette alle disposizioni del presente codice le attività della SACE S.p.a. che 
non beneficiano della garanzia dello Stato. 
3. Le società di mutuo soccorso di cui al comma 1, lettera f), se contraggono 
impegni al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite 
complessivamente superiori a euro centomila per ciascun esercizio sono 
sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili. Qualora le 
medesime società stipulino contratti di assicurazione per conto degli iscritti, 
ai soci sono comunque fornite le informazioni di cui al titolo IX, capo III, e 
XII in quanto compatibili. 
4. Le casse di assistenza sanitaria autogestite sono sottoposte alle 
disposizioni del titolo IV in quanto compatibili. 
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346. Attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative. 
1. Non costituisce esercizio di attività assicurativa nel ramo assistenza: 
a) la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione, di assistenza a 
clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in qualità di semplice 
intermediario, di un aiuto; 
b) l'attività di assistenza effettuata da un soggetto residente o avente sede 
nel territorio della Repubblica in caso di incidente o di guasto meccanico di un 
veicolo avvenuti nel medesimo territorio, a condizione che l'attività stessa 
risulti limitata alle seguenti prestazioni: 
1) soccorso sul posto, effettuato utilizzando in prevalenza personale e mezzi 
propri; 
2) trasporto del veicolo fino all'officina più vicina o più idonea ad effettuare 
la riparazione ed eventuale accompagnamento, di regola con lo stesso mezzo di 
soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino, dal quale 
sia possibile proseguire il viaggio con altri mezzi. 
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica anche nel caso in 
cui l'incidente od il guasto siano avvenuti all'estero ed il soggetto che 
effettua il soccorso od il trasporto del veicolo sia un organismo, analogo ad 
altro esistente in Italia, del quale chi riceve l'assistenza è membro, che 
fornisce la prestazione in base ad un accordo di reciprocità con l'organismo 
nazionale, su semplice presentazione della tessera di membro e senza pagamento 
di alcun compenso aggiuntivo. 
3. L'attività di assistenza descritta al comma 1, lettera b), se effettuata da 
un'impresa di assicurazione, costituisce prestazione assicurativa nel ramo 
assistenza e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 5, può essere 
fornita solo da imprese autorizzate al ramo 18. 
4. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le condizioni di accesso e di esercizio, 
anche in deroga alle disposizioni dei titoli II, III e VIII, relative 
all'impresa di assicurazione che esercita unicamente l'attività di assistenza, 
allorché l'attività comporti soltanto prestazioni in natura, sia limitata ad un 
ambito territoriale puramente locale e l'importo complessivo annuale dei ricavi 
non superi duecentomila euro. 
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347. Potestà legislativa delle Regioni. 
1. Lo Stato esercita la legislazione nella materia assicurativa ai sensi 
dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione. 
2. Le Regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle 
norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie regolate dal 
presente codice, provvedono a emanare norme di attuazione nel rispetto delle 
disposizioni di principio non derogabili contenute nel codice medesimo. 
3. Sono riservati alla competenza del Ministro delle attività produttive e 
all'ISVAP, secondo le norme dettate dal presente codice, i provvedimenti nei 
confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ammesse al mutuo 
riconoscimento, delle imprese comunitarie che operano nel territorio della 
Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, delle sedi 
secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione extracomunitarie, 
degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione e dei periti di 
assicurazione. 
4. Nei casi in cui la normativa regionale preveda l'adozione di provvedimenti 
nei confronti delle mutue di assicurazione di cui al titolo IV, con particolare 
riferimento al rilascio ed alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio 
dell'attività, all'approvazione delle modificazioni statutarie e 
all'approvazione delle operazioni di trasferimento del portafoglio, di 
trasformazione e di fusione o scissione, l'ISVAP esprime, ai fini di vigilanza, 
un parere vincolante. Le valutazioni di vigilanza sono riservate all'ISVAP. 
5. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le 
norme dettate dai commi 3 e 4. 
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348. Esercizio congiunto dei rami vita e danni. 
1. In deroga all'obbligo di limitazione dell'oggetto sociale all'esercizio dei 
rami vita o dei rami danni, della relativa riassicurazione e delle operazioni 
connesse a tali attività, di cui all'articolo 11, comma 2, è consentito 
l'esercizio congiunto dei rami vita e danni alle imprese a ciò autorizzate alla 
data del 15 marzo 1979. 
2. L'impresa che, ai sensi del comma 1, esercita congiuntamente i rami vita e 
danni ha l'obbligo di tenere, per ciascuna delle due attività, una gestione 
distinta. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, i criteri e le modalità di 
rappresentazione della gestione separata, prevedendo l'obbligo di: 
a) indicare nello statuto quale parte del capitale, o del fondo di garanzia se 
mutua di assicurazione, e delle riserve patrimoniali è attribuita a ciascuna 
gestione; 
b) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano 
evidenziati i relativi risultati e la disponibilità del margine di solvibilità 
richiesto; 
c) attribuire gli elementi costitutivi del margine di solvibilità, specifici di 
ciascuna attività, al margine di solvibilità della corrispondente gestione. 
3. L'impresa che ha adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 può, previa 
autorizzazione dell'ISVAP, utilizzare per l'una o l'altra gestione gli elementi 
costitutivi del patrimonio netto inclusi nel margine di solvibilità disponibile. 

4. Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri, che alla 
data di entrata in vigore del presente codice operano in regime di stabilimento 
o di prestazione di servizi e che sono autorizzate nei rispettivi Stati ad 
esercitare, congiuntamente uno o più rami vita e danni, possono continuare ad 
esercitare i medesimi rami nel territorio della Repubblica sia in regime di 
stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi. 
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che 
successivamente alla data di cui al comma 1 vengono autorizzate ad esercitare 
congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia, con obbligo di 
osservare le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), con il bilancio in 
corso alla data del rilascio dell'autorizzazione. 
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349. Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione 
elvetica. 
1. Le imprese di assicurazione che hanno sede legale nella Confederazione 
elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni 
non sono soggette alle disposizioni di cui al capo IV del titolo II e a quelle 
di cui al capo V del titolo III che sono individuate dall'ISVAP con regolamento. 

2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire alla richiesta di autorizzazione 
una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente che attesti che l'impresa 
dispone del margine di solvibilità calcolato secondo quanto previsto al capo IV 
del titolo III. 
3. Ai fini di cui al capo IV del titolo VII, le imprese di cui al comma 1 
possono attribuire alla sede secondaria stabilita nel territorio della 
Repubblica le funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo con 
sede legale in Italia. In tale caso l'impresa capogruppo è iscritta all'albo di 
cui all'articolo 85 con la sua sede secondaria nel territorio della Repubblica. 
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350. Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo 
dei periti assicurativi. 
1. I provvedimenti adottati dall'ISVAP a norma del capo II del titolo IX in 
materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal registro degli 
intermediari di assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili, entro 
sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice 
amministrativo. 
2. I provvedimenti adottati dall'ISVAP a norma del capo VI del titolo X in 
materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal ruolo dei periti 
assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa 
comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo. 
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351. Modifiche ad altre norme in materia assicurativa. 
1. L'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente: 
"Art. 4 (Funzioni dell'ISVAP). - 1. L'ISVAP, in conformità alla normativa 
dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di 
politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza 
previste nel codice delle assicurazioni private. 
2. L'ISVAP svolge attività consultiva e di segnalazione nei confronti del 
Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e la 
vigilanza sul settore assicurativo. 
3. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione 
sull'attività svolta. 
4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell'ISVAP è soggetto al 
controllo della Corte dei conti.". 
2. Nell'articolo 14, primo comma, lettera d), della legge 12 agosto 1982, n. 
576, le parole: "del contributo determinato ai sensi dell'articolo 25" sono 
sostituite dalle seguenti: "del gettito complessivo derivante dai contributi di 
vigilanza". 
3. Nell'articolo 23, primo comma, primo capoverso, della legge 12 agosto 1982, 
n. 576, le parole: "all'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi 
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni" sono 
sostituite dalle seguenti: "agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle 
assicurazioni private". 
4. Nell'articolo 29, primo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole: 
"del contributo di vigilanza versato annualmente, dagli enti e dalle imprese di 
cui all'articolo 4, primo comma, della presente legge, ai sensi dell'articolo 
67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni 
private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, 
n. 449, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: 
"complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di cui agli articoli 
335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private". Nel secondo comma le 
parole: "del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "dell'economia e delle 
finanze". 
5. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è inserito 
il seguente: 
"Art. 1-bis (Raccordo con il codice delle assicurazioni private). - 1. Le 
indicazioni formali relative alle voci, alle lettere, ai numeri romani ed arabi 
contenute nelle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 41, 55 e 56 si intendono riferite alle 
corrispondenti classificazioni utilizzate nello schema del bilancio di esercizio 
adottato con il regolamento di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle 
assicurazioni private.". 
6. Nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: "titoli quotati in 
borsa" sono sostituite dalle seguenti: "titoli quotati in mercati regolamentati" 
ovunque ricorrano. 
7. Nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, 
le parole: "negli articoli 7 e 8 del presente decreto" sono sostituite dalle 
seguenti: "nell'articolo 89, comma 1, del codice delle assicurazioni private". 
8. Nel comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, 
le parole: "all'articolo 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 174" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 41, commi 1 e 2, del 
codice delle assicurazioni private". 
9. Il comma 5 dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è 
sostituito dal seguente: "5. È eccezionalmente consentito il trasferimento di 
investimenti dalla classe D alla classe C dell'attivo, sulla base del valore 
corrente rilevato nel momento del trasferimento, qualora si determini un valore 
di attività superiore alle corrispondenti riserve tecniche, per effetto della 
liberazione dal vincolo di copertura degli impegni tecnici di quote di attività, 
nei casi previsti dall'ISVAP con regolamento. La nota integrativa deve indicare 
le motivazioni del trasferimento operato, nonché specificare l'importo e la 
tipologia dell'investimento.". 
10. Nel comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, 
le parole: "agli articoli 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e 2, del presente 
decreto, nonché quelle previste agli articoli 23, comma 2, 24, 25, 26 del 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come modificati dall'articolo 80 del 
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 36 del codice 
delle assicurazioni private". 
11. Nel comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, 
le parole: "agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, 
come modificati dall'articolo 79 del presente decreto, nonché quella prevista 
all'articolo 34 del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: 
"all'articolo 37 del codice delle assicurazioni private". 
12. Nel comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, 
le parole: "che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 
marzo 1995, n. 175" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, 
comma 3, del codice delle assicurazioni private" e le parole: "che rientrano nel 
campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174," sono 
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle 
assicurazioni private". 
13. Nel comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, 
le parole: "all'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto" sono 
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle 
assicurazioni private". 
14. Nel comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, 
le parole: "all'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto" sono 
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle 
assicurazioni private". 
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352. Coordinamento formale con altre norme di legge. 
1. Nel comma 3 dell'articolo 120 del codice per la protezione dei dati personali 
le parole: "dell'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e 
successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 135 del 
codice delle assicurazioni private". 
2. Nell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 febbraio 
2005, n. 38, le parole: "del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173" sono 
sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 88, commi 1 e 2, e quelle di cui 
all'articolo 95, comma 2, del codice delle assicurazioni private". Nell'articolo 
1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le 
parole: "dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175" sono sostituite 
dalle seguenti: "dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del codice delle 
assicurazioni private". 
3. Nell'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2005, 
n. 142, le parole: "lettera e) del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239" 
sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 1, comma 1, lettera cc), del 
codice delle assicurazioni private". 
4. Nell'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005, 
n. 142, le parole: "le norme sulle assicurazioni e le relative disposizioni 
attuative" sono sostituite dalle seguenti: "il codice delle assicurazioni 
private". 
5. Nell'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 30 maggio 2005, 
n. 142, le parole: "e dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 
20" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'articolo 72, comma 2, del codice 
delle assicurazioni private". 
6. Nell'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 maggio 2005, 
n. 142, le parole: "e dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 
20" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'articolo 72, comma 2, del codice 
delle assicurazioni private". 
7. Nell'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio 
2005, n. 142, le parole: "dalla normativa in materia di assicurazioni private, 
incluse le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576" sono 
sostituite dalle seguenti: "dal titolo VII, capo III, e dal titolo XVI, capi I, 
II, III e IV del codice delle assicurazioni private". 
8. Sono fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione di vigilanza sui fondi 
pensione (COVIP) dalla legge 23 agosto 2004, n. 243. 
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353. Integrazioni alle disposizioni relative all'imposta sui premi delle 
assicurazioni private. 
1. Dopo l'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il 
seguente: 
"Art. 1-bis (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a 
motore e dei natanti). - 1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilità 
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono 
soggette all'imposta sui premi nella misura del dodicivirgolacinque per cento. 
Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano 
assicurati, insieme al rischio della responsabilità civile, anche altri rischi 
inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione. 
2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di 
assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all'impresa assicuratrice 
dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da 
atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che 
dell'in-dennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori 
previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell'articolo 16. 
3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti 
corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, nonché quelli 
inerenti i rapporti fra CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici 
S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le 
imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli 
affari e dalle formalità della registrazione.". 
2. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserita 
la voce: "assicurazioni assistenza" ed è prevista un'aliquota pari al dieci per 
cento. 
3. Dopo l'articolo 2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il 
seguente: 
"Art. 2-bis (Sostituzione dell'impresa nella coassicurazione). - 1. Nel caso di 
subentro di un assicuratore in un rapporto di coassicurazione non è dovuta 
nuovamente l'imposta in relazione al premio ceduto all'assicuratore 
subentrante.". 
4. Dopo l'articolo 4 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il 
seguente: 
"Art. 4-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che 
operano in libera prestazione di servizi). - 1. Le imprese che intendono operare 
nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare 
un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla 
legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi 
relativi ai contratti conclusi. 
2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la 
nomina deve essere comunicata al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate 
di Roma e all'ISVAP. 
3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica 
di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le 
funzioni attribuite al rappresentante fiscale. 
4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati 
distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di 
libertà di prestazione di servizi con l'indicazione per ciascuno di essi delle 
generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e 
di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del 
premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e 
dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico 
con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di premio, e i 
contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta 
data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto. 
5. Il rappresentante deve presentare ogni mese al competente ufficio 
dell'Agenzia delle entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese 
precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta 
applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde 
l'imposta dovuta. 
6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli 
articoli 12, 24 e 28". 
5. Dopo l'articolo 6 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il 
seguente: 
"Art. 6-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione 
comunitaria). - 1. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore 
delegatario, se stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta al pagamento 
dell'imposta di cui alla presente legge sull'importo globale del premio e degli 
accessori applicato al contratto stipulato con le modalità ed alle condizioni 
previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli 
altri coassicuratori la quota a loro carico. 
2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non è 
stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta a nominare un proprio 
rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1.". 
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Capo V - Abrogazioni 
354. Norme espressamente abrogate. 
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 15 
marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 23 luglio 
2003, n. 229, sono o restano abrogati: 
il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387; 
il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63; 
il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; 
la legge 24 dicembre 1969, n. 990; 
il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1977, n. 39; 
il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 1978, n. 738; 
la legge 7 febbraio 1979, n. 48; 
gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25 
della legge 12 agosto 1982, n. 576; 
la legge 28 novembre 1984. n. 792; 
la legge 22 ottobre 1986, n. 742; 
la legge 22 dicembre 1986, n. 772; 
la legge 7 agosto 1990, n. 242; 
la legge 9 gennaio 1991, n. 20; 
il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393; 
l'articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; 
la legge 17 febbraio 1992, n. 166; 
gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142; 
il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1993, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993; 
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385; 
l'articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35; 
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174; 
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; 
il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ad eccezione degli articoli 2, 4, 
5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55 e 56; 
l'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373; 
l'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343; 
l'articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 maggio 2000, n. 137; 
l'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57; 
il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239; 
gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; 
l'articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; 
il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93; 
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190; 
il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307; 
l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. 
2. I regolamenti emanati dall'ISVAP ai sensi del presente codice si adeguano 
inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti disposizioni di 
attuazione della normativa comunitaria. 
3. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente codice. Il 
rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre 
norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e 
dei provvedimenti ivi previsti. 
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme 
abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino 
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente 
codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal 
comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura 
sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, 
IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate. 
5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono luogo dei corrispondenti 
provvedimenti previsti nel presente codice i seguenti atti: 
a) i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in 
data 26 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 4 giugno 
1971, e in data 12 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 
26 ottobre 1972, adottati ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, 
n. 990; 
b) il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, in data 3 
luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003, 
adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, come 
modificato dall'articolo 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273. 
6. L'ISVAP, allo scopo di attuare l'obiettivo di semplificazione di cui alla 
legge 23 luglio 2003, n. 229, adotta, nell'ambito delle proprie competenze, le 
disposizioni previste dal presente codice con unico regolamento per ciascun 
titolo, abrogando integralmente ogni proprio previgente provvedimento a 
carattere generale. 
7. I contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del presente codice 
restano regolati dalle norme anteriori. 
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355. Entrata in vigore. 
1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006. 
2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate 
entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1. 
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