GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 239 DEL 13/10/2005

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 agosto 2005, n. 195 
Ripubblicazione  del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195,  recante: "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale", corredato delle relative note.
(Decreto  legislativo  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie
generale - n. 222 del 23 settembre 2005).
Avvertenza:

    Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
19 agosto  2005,  n.  195,  corredato  delle  relative note, ai sensi
dell'art.  8,  comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati
il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la   direttiva  2003/4/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  28  gennaio 2003, concernente l'accesso del pubblico
all'informazione  ambientale,  che abroga la direttiva 90/313/CEE del
Consiglio;
  Vista  la  legge  31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per
l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2003);
  Visto  il  decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 39, recante
attuazione  della  direttiva  90/313/CEE,  concernente la liberta' di
accesso alle informazioni in materia di ambiente;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante  norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352,   e   successive   modificazioni,  recante  regolamento  per  la
disciplina  delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del
diritto   di  accesso  ai  documenti  amministrativi,  in  attuazione
dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista  la  legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni,
recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di
danno ambientale;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
  Acquisito  il  parere  della Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del
16 giugno 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i  Ministri  degli  affari  esteri,  della giustizia, dell'economia e
delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                              Finalita'

  1.  Il  presente  decreto,  nello  stabilire i principi generali in
materia di informazione ambientale, e' volto a:
    a) garantire  il  diritto  d'accesso  all'informazione ambientale
detenuta   dalle  autorita'  pubbliche  e  stabilire  i  termini,  le
condizioni fondamentali e le modalita' per il suo esercizio;
    b) garantire,   ai   fini   della  piu'  ampia  trasparenza,  che
l'informazione  ambientale  sia  sistematicamente  e progressivamente
messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi
di  telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati
facilmente  consultabili,  promuovendo  a  tale fine, in particolare,
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
                               Art. 2.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
    a) "informazione  ambientale": qualsiasi informazione disponibile
in  forma  scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra
forma materiale concernente:
      1)   lo  stato  degli  elementi  dell'ambiente,  quali  l'aria,
l'atmosfera,  l'acqua,  il  suolo,  il  territorio,  i siti naturali,
compresi  gli  igrotopi,  le  zone  costiere  e marine, la diversita'
biologica  ed  i  suoi  elementi  costitutivi, compresi gli organismi
geneticamente  modificati,  e,  inoltre,  le  interazioni  tra questi
elementi;
      2)   fattori  quali  le  sostanze,  l'energia,  il  rumore,  le
radiazioni  od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli
scarichi  ed  altri  rilasci  nell'ambiente,  che  incidono o possono
incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);
      3)  le  misure,  anche  amministrative,  quali le politiche, le
disposizioni   legislative,   i   piani,  i  programmi,  gli  accordi
ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonche'
le  attivita'  che  incidono  o possono incidere sugli elementi e sui
fattori  dell'ambiente  di  cui  ai  numeri 1) e 2), e le misure o le
attivita' finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
      4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
      5)  le  analisi  costi-benefici  ed  altre  analisi  ed ipotesi
economiche,  usate  nell'ambito delle misure e delle attivita' di cui
al numero 3);
      6)  lo  stato della salute e della sicurezza umana, compresa la
contaminazione  della  catena  alimentare,  le  condizioni della vita
umana,  il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per
quanto  influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui
al  punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui
ai punti 2) e 3);
    b) "autorita'  pubblica":  le  amministrazioni pubbliche statali,
regionali,  locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici
ed i concessionari di pubblici servizi, nonche' ogni persona fisica o
giuridica  che  svolga  funzioni  pubbliche  connesse  alle tematiche
ambientali   o   eserciti  responsabilita'  amministrative  sotto  il
controllo di un organismo pubblico;
    c) "informazione     detenuta    da    un'autorita'    pubblica":
l'informazione  ambientale  in  possesso di una autorita' pubblica in
quanto  dalla  stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da
persona fisica o giuridica per suo conto;
    d) "richiedente":   la   persona   fisica  o  l'ente  che  chiede
l'informazione ambientale;
    e) "pubblico":  una  o  piu'  persone, fisiche o giuridiche, e le
associazioni,  le  organizzazioni  o  gruppi  di  persone  fisiche  o
giuridiche.
                               Art. 3.
          Accesso all'informazione ambientale su richiesta

  1.  L'autorita' pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni
del  presente  decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque
ne  faccia  richiesta,  senza  che questi debba dichiarare il proprio
interesse.
  2.  Fatto  salvo  quanto  stabilito  all'art.  5 e tenuto conto del
termine   eventualmente   specificato  dal  richiedente,  l'autorita'
pubblica   mette   a   disposizione  del  richiedente  l'informazione
ambientale  quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla
data  del  ricevimento  della  richiesta ovvero entro 60 giorni dalla
stessa  data  nel  caso  in  cui  l'entita'  e  la complessita' della
richiesta  sono  tali  da  non  consentire  di  soddisfarla  entro il
predetto  termine  di  30  giorni.  In  tale  ultimo caso l'autorita'
pubblica  informa  tempestivamente  e,  comunque,  entro  il predetto
termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la
giustificano.
  3.  Nel  caso in cui la richiesta d'accesso e' formulata in maniera
eccessivamente   generica   l'autorita'  pubblica  puo'  chiedere  al
richiedente,  al  piu' presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data
del  ricevimento  della  richiesta  stessa,  di specificare i dati da
mettere  a  disposizione,  prestandogli,  a  tale  scopo,  la propria
collaborazione,   anche   attraverso  la  fornitura  di  informazioni
sull'uso  dei  cataloghi  pubblici di cui all'art. 4, comma 1, ovvero
puo',  se  lo  ritiene  opportuno,  respingere la richiesta, ai sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera c).
  4.  Nel  caso  in cui l'informazione ambientale e' richiesta in una
forma  o  in  un  formato  specifico, ivi compresa la riproduzione di
documenti,  l'autorita'  pubblica  la  mette  a disposizione nei modi
richiesti, eccetto nel caso in cui:
    a) l'informazione  e' gia' disponibile al pubblico in altra forma
o  formato,  a  norma  dell'art.  8,  e facilmente accessibile per il
richiedente;
    b) e'  ragionevole  per l'autorita' pubblica renderla disponibile
in altra forma o formato.
  5.  Nei  casi  di  cui  al  comma  4,  lettere a) e b), l'autorita'
pubblica    comunica    al   richiedente   i   motivi   del   rifiuto
dell'informazione  nella  forma  o  nel  formato  richiesti  entro il
termine  di  30  giorni  dalla  data  del ricevimento della richiesta
stessa.
  6.  Nel  caso  di  richiesta d'accesso concernente i fattori di cui
all'art.  2,  comma  1,  lettera  a), numero 2), l'autorita' pubblica
indica  al  richiedente,  se  da questi espressamente richiesto, dove
possono  essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al
procedimento  di  misurazione,  ivi  compresi  i metodi d'analisi, di
prelievo  di  campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per
raccogliere  l'informazione  ovvero  fa  riferimento alla metodologia
normalizzata utilizzata.
  7. L'autorita' pubblica mantiene l'informazione ambientale detenuta
in  forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile,
consultabili  tramite  reti  di telecomunicazione informatica o altri
mezzi elettronici.
                               Art. 4.
                  Cataloghi e punti d'informazione

  1.  Al  fine  di  fornire  al  pubblico  tutte  le notizie utili al
reperimento  dell'informazione  ambientale, entro sei mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, l'autorita' pubblica
istituisce  e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici
dell'informazione  ambientale  contenenti  l'elenco  delle  tipologie
dell'informazione  ambientale  detenuta ovvero si avvale degli uffici
per le relazioni con il pubblico gia' esistenti.
  2.  L'autorita'  pubblica  puo' evidenziare nei cataloghi di cui al
comma  1  le  informazioni ambientali detenute che non possono essere
diffuse al pubblico ai sensi dell'art. 5.
  3. L'autorita' pubblica informa in maniera adeguata il pubblico sul
diritto  di  accesso  alle  informazioni  ambientali disciplinato dal
presente decreto.
                               Art. 5.
              Casi di esclusione del diritto di accesso

  1. L'accesso all'informazione ambientale e' negato nel caso in cui:
    a) l'informazione   richiesta   non  e'  detenuta  dall'autorita'
pubblica  alla quale e' rivolta la richiesta di accesso. In tale caso
l'autorita'    pubblica,   se   conosce   quale   autorita'   detiene
l'informazione,  trasmette  rapidamente la richiesta a quest'ultima e
ne  informa  il  richiedente  ovvero  comunica  allo stesso quale sia
l'autorita' pubblica dalla quale e' possibile ottenere l'informazione
richiesta;
    b) la  richiesta  e'  manifestamente irragionevole avuto riguardo
alle finalita' di cui all'art. 1;
    c) la richiesta e' espressa in termini eccessivamente generici;
    d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o
in corso di completamento. In tale caso, l'autorita' pubblica informa
il  richiedente  circa l'autorita' che prepara il materiale e la data
approssimativa entro la quale detto materiale sara' disponibile;
    e) la  richiesta  riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni
caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.
  2.  L'accesso  all'informazione  ambientale  e'  negato  quando  la
divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:
    a) alla  riservatezza delle deliberazioni interne delle autorita'
pubbliche,  secondo  quanto  stabilito  dalle disposizioni vigenti in
materia;
    b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica
o alla difesa nazionale;
    c) allo   svolgimento   di   procedimenti   giudiziari   o   alla
possibilita'  per  l'autorita'  pubblica  di  svolgere  indagini  per
l'accertamento di illeciti;
    d) alla    riservatezza    delle   informazioni   commerciali   o
industriali,  secondo  quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in
materia,  per  la  tutela  di  un  legittimo  interesse  economico  e
pubblico,  ivi  compresa  la  riservatezza  statistica  ed il segreto
fiscale,  nonche'  ai  diritti  di  proprieta' industriale, di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
    e) ai diritti di proprieta' intellettuale;
    f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona
fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione
dell'informazione  al  pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    g) agli  interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di
sua  volonta'  le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di
legge,  a  meno  che  la  persona interessata abbia acconsentito alla
divulgazione delle informazioni in questione;
    h) alla  tutela  dell'ambiente  e del paesaggio, cui si riferisce
l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.
  3.  L'autorita' pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in
modo  restrittivo,  effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di
accesso,   una   valutazione   ponderata   fra  l'interesse  pubblico
all'informazione  ambientale  e  l'interesse tutelato dall'esclusione
dall'accesso.
  4.  Nei  casi  di  cui  al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la
richiesta  di  accesso  non  puo'  essere  respinta  qualora riguardi
informazioni su emissioni nell'ambiente.
  5.  Nei  casi  di  cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma 2,
l'autorita'  pubblica  dispone  un  accesso  parziale,  a  favore del
richiedente,   qualora   sia  possibile  espungere  dall'informazione
richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei
citati commi 1 e 2.
  6. Nei casi in cui il diritto di accesso e' rifiutato in tutto o in
parte, l'autorita' pubblica ne informa il richiedente per iscritto o,
se  richiesto,  in via informatica, entro i termini previsti all'art.
3,  comma  2,  precisando  i  motivi  del  rifiuto  ed  informando il
richiedente della procedura di riesame prevista all'art. 7.
                               Art. 6.
                            T a r i f f e

  1.  L'accesso  ai cataloghi previsti all'art. 4 e l'esame presso il
detentore  dell'informazione  richiesta  sono  gratuiti,  fatto salvo
quanto  stabilito all'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, relativamente al rilascio di copie.
  2.  Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'autorita' pubblica
puo',   in   casi   specifici,  applicare  una  tariffa  per  rendere
disponibile l'informazione ambientale, dalla stessa determinata sulla
base  del  costo  effettivo del servizio. In tali casi il pubblico e'
adeguatamente   informato   sulla   entita'  della  tariffa  e  sulle
circostanze nelle quali puo' essere applicata.
  3.  Nei  casi  in  cui  l'autorita'  pubblica  mette a disposizione
l'informazione  ambientale  a  titolo  commerciale  e  l'esigenza  di
garantire  la  continuazione  della  raccolta  e  della pubblicazione
dell'informazione   l'impone,   puo'   essere  prevista  una  tariffa
calcolata  sulla  base del mercato. Detta tariffa e' predeterminata e
pubblica.
                               Art. 7.
                    Tutela del diritto di accesso

  1.  Contro le determinazioni dell'autorita' pubblica concernenti il
diritto  di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di
cui  all'art.  3,  comma 2, il richiedente puo' presentare ricorso in
sede  giurisdizionale  secondo  la  procedura  di  cui  all'art.  25,
commi 5,  5-bis  e  6  della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero puo'
chiedere   il  riesame  delle  suddette  determinazioni,  secondo  la
procedura  stabilita  all'art. 25, comma 4, della stessa legge n. 241
del  1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di
atti  delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla
commissione  per  l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge
n.  241  del  1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o
periferiche dello Stato.
                               Art. 8.
               Diffusione dell'informazione ambientale

  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto all'art. 5, l'autorita' pubblica
rende  disponibile  l'informazione  ambientale  detenuta rilevante ai
fini   delle   proprie   attivita'   istituzionali  avvalendosi,  ove
disponibili,  delle  tecnologie  di  telecomunicazione  informatica e
delle tecnologie elettroniche disponibili.
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1, l'autorita' pubblica
stabilisce,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto,  un  piano  per  rendere l'informazione ambientale
progressivamente  disponibile  in banche dati elettroniche facilmente
accessibili  al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche,
da aggiornare annualmente.
  3.  Entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  l'autorita' pubblica, per quanto di competenza, trasferisce
nelle  banche  dati istituite in attuazione dei piani di cui al comma
2, almeno:
    a) i   testi   di   trattati,   di   convenzioni   e  di  accordi
internazionali,  atti  legislativi comunitari, nazionali, regionali o
locali, aventi per oggetto l'ambiente;
    b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente;
    c) le  relazioni  sullo  stato d'attuazione degli elementi di cui
alle  lettere  a)  e b), se elaborati o detenuti in forma elettronica
dalle autorita' pubbliche;
    d) la  relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'art. 1,
comma   6,   della   legge   8 luglio  1986,  n.  349,  e  successive
modificazioni,  e  le eventuali relazioni sullo stato dell'ambiente a
livello regionale o locale, laddove predisposte;
    e) i  dati  o  le  sintesi  di  dati ricavati dal monitoraggio di
attivita' che incidono o possono incidere sull'ambiente;
    f) le  autorizzazioni  e  i  pareri  rilasciati  dalle competenti
autorita'  in  applicazione  delle  norme sulla valutazione d'impatto
ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento
al  luogo  in  cui puo' essere richiesta o reperita l'informazione, a
norma dell'art. 3;
    g) gli  studi  sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi
relativi  agli  elementi  dell'ambiente,  di cui all'art. 2, comma 1,
lettera  a),  ovvero  il  riferimento  al luogo in cui l'informazione
ambientale puo' essere richiesta o reperita a norma dell'art. 3.
  4.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  3, l'informazione
ambientale  puo'  essere  resa  disponibile  creando  collegamenti  a
sistemi  informativi  e  a banche dati elettroniche, anche gestiti da
altre  autorita'  pubbliche,  da  rendere  facilmente  accessibili al
pubblico.
  5.  In  caso  di  minaccia  imminente  per  la  salute  umana e per
l'ambiente,  causata da attivita' umane o dovuta a cause naturali, le
autorita' pubbliche, nell'ambito dell'espletamento delle attivita' di
protezione  civile  previste  dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
successive  modificazioni,  e  dalle  altre  disposizioni in materia,
diffondono  senza  indugio le informazioni detenute che permettono, a
chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire o
alleviare i danni derivanti da tale minaccia.
  6.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1, 2 e 3 non si applicano
all'informazione  raccolta  dall'autorita'  pubblica  precedentemente
alla  data di entrata in vigore del presente decreto, a meno che tale
informazione non sia gia' disponibile in forma elettronica.
                               Art. 9.
                Qualita' dell'informazione ambientale

  1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
garantisce,  se  possibile,  che  l'informazione  ambientale detenuta
dall'autorita' pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile.
  2.  Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici  elabora,  se  necessario,
apposite  specifiche  tecniche  da  approvare con le modalita' di cui
all'art.  15,  comma  5,  del decreto del Presidente della Repubblica
8 agosto 2002, n. 207.
                              Art. 10.
                              Relazioni

  1.  A  decorrere  dall'anno  2005  e  fino  all'anno 2008, entro il
30 dicembre di ogni anno, l'autorita' pubblica trasmette al Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio i dati degli archivi
automatizzati   previsti  agli  articoli 11  e  12  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  27 giugno  1992, n. 352, relativi alle
richieste   d'accesso   all'informazione   ambientale,   nonche'  una
relazione  sugli  adempimenti  posti  in  essere  in applicazione del
presente decreto.
  2.  Entro  il  14 febbraio  2009 il Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio elabora, sulla base delle informazioni di cui
al comma 1 e secondo le modalita' definite a livello comunitario, una
relazione sulla attuazione del presente decreto.
  3.  Entro  il  14 agosto  2009  il  Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio trasmette la relazione di cui al comma 1 alla
Commissione  europea.  Detta  relazione  e', altresi', presentata dal
Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio al Parlamento e
resa accessibile al pubblico.
  4.  La  relazione  sullo stato dell'ambiente, prevista dall'art. 1,
comma  6,  della  legge  8 luglio  1986,  n.  349,  e' pubblicata dal
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio con modalita'
atte a garantire l'effettiva disponibilita' al pubblico.
                              Art. 11.
Aspetti  organizzativi  e  procedimentali  delle regioni e degli enti
                               locali

  1. In attuazione del principio di leale collaborazione, gli aspetti
organizzativi  e  procedimentali, che lo Stato, le regioni e gli enti
locali  debbono  definire  per l'attuazione del presente decreto sono
individuati  sulla  base  di  accordi,  da  raggiungere  in  sede  di
Conferenza  unificata  ai  sensi  della  legge 5 giugno 2003, n. 131,
entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito di tali accordi sono individuati:
    a) le modalita' di coordinamento tra le autorita' pubbliche;
    b) i  livelli  minimi  omogenei  di  informazione  al pubblico in
applicazione  dell'art.  5,  comma  4,  in  coerenza  con le norme in
materia  di  protezione  di  dati  personali  e  nel  rispetto  della
normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni nel
settore pubblico;
    c) i criteri di riferimento per l'applicazione dell'art. 5;
    d) le   modalita'   di   produzione   della   relazione   annuale
sull'applicazione del presente decreto.
                              Art. 12.
                   Norme finanziarie e abrogazioni

  1.  Entro  6  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto  le  autorita'  pubbliche  si  adeguano alle disposizioni del
presente decreto.
  2.   Le   autorita'   pubbliche   provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni  di cui agli articoli 3, commi 7, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e di
cui  al  comma 1 nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali ed
utilizzando  a  tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
  3.  In  ogni  caso, dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare  nuovi  o  maggiori  oneri ne' minori entrate a carico della
finanza pubblica.
  4. E' abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005


fp05-gr05