GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 251 DEL 27/10/2005

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

DECRETO 30 settembre 2005 
Utilizzo delle economie relative agli interventi di agevolazione alle
imprese, di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e delle economie
derivanti  da  definanziamenti  di  patti  agricoli, per la copertura
finanziaria  di nuovi contratti di programma nei settori agricoltura,
industria  e  turismo,  nonche' degli interventi di agevolazione alle
imprese previsti dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto l'art. 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
prevede  l'istituzione presso il Ministero delle attivita' produttive
di  un  apposito  Fondo  cui  confluiscono,  tra l'altro, le economie
derivanti   da  provvedimenti  di  revoca  totale  o  parziale  degli
interventi di cui alla citata legge n. 488/1992 e alla programmazione
negoziata  (patti  territoriali,  contratti  d'area  e  contratti  di
programma);
  Visto  l'art. 61, comma 10, della citata legge 27 dicembre 2002, n.
289,   che  prevede,  tra  l'altro,  che  le  economie  derivanti  da
provvedimenti  di  revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui
alla   citata  legge  n.  488/1992,  possono  essere  utilizzate  dal
Ministero  delle  attivita'  produttive,  nel limite del 30 per cento
delle  economie  stesse,  per  il finanziamento di nuovi contratti di
programma,  prevedendo  che  una  quota  pari  all'85 per cento venga
riservata    alle    aree   depresse   del   Mezzogiorno   ricomprese
nell'obiettivo  1,  di  cui  al regolamento (CE) n. 1260/1999, ed una
quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87,
paragrafo  3,  lettera  c),  del trattato che istituisce la Comunita'
europea,  nonche'  alle  aree  ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al
predetto regolamento;
  Visto l'art. 67, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
che    prevede    che   i   finanziamenti   revocati   dal   Comitato
interministeriale   per   la   programmazione   economica  (CIPE)  ad
iniziative  di  programmazione negoziata nel settore agroalimentare e
della   pesca   sono   assegnati  al  finanziamento  di  nuovi  patti
territoriali   e   contratti  di  programma  riguardanti  il  settore
medesimo, attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale;
  Visto  l'art.  4,  commi  18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n.
350,  che  prevede  che  le  risorse provenienti da iniziative di cui
all'art.  67,  commi  1  e  2,  della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nonche'  quelle  relative  agli  interventi  di  cui  all'art. 11 del
decreto-legge  8 luglio  2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8 agosto 2002, n. 178, accertate al 31 dicembre di ogni
anno,  sono  trasferite sullo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali;
  Vista  la  delibera  CIPE  25 luglio  2003,  n.  26,  in materia di
"Regionalizzazione  dei  patti  territoriali e coordinamento Governo,
regioni  e  province  autonome  per  i contratti di programma", ed in
particolare   il   comma   1,  ultimo  capoverso,  che  ribadisce  le
disposizioni dell'art. 67 della citata legge n. 448/2001;
  Vista  la  nota  del  14 settembre  2005, n. S/12819, del Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali  con  la  quale si chiede di
utilizzare le risorse sopra indicate direttamente, senza procedere al
trasferimento,   per  il  finanziamento  di  contratti  di  programma
riguardanti  il  settore  agricolo  e agroalimentare da sottoporre al
CIPE congiuntamente dalle due amministrazioni;
  Considerato   che   si   sono   rese  disponibili  risorse  pari  a
215.000.000,00  euro  rivenienti  da  rinunce e revoche di iniziative
imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488/1992;
  Considerato,  altresi',  che  il 30% dell'importo complessivo delle
risorse  di  cui  sopra,  pari  a  64.500.000,00  euro,  puo'  essere
utilizzato per il finanziamento di nuovi contratti di programma, come
indicato  dal  citato art. 61, comma 10, legge n. 289/2002, mentre la
restante somma, pari a 150.500.000,00 euro resta nelle disponibilita'
per gli interventi previsti dalla legge n. 488/1992;
  Considerato,  inoltre,  che si sono rese disponibili risorse pari a
38.000.000,00 euro rivenienti da definanziamenti a seguito di rinunce
e  revoche  di iniziative imprenditoriali agevolate a valere su patti
territoriali specializzati in agricoltura;
  Ravvisata  la  necessita'  di  procedere a sottoporre al CIPE nuovi
contratti  di  programma  in esenzione al nuovo regime previsto dalla
legge  di  riforma  degli incentivi, ai sensi e per gli effetti della
legge 17 agosto 2005, n. 168;
  Ritenuto,  pertanto,  di  utilizzare le risorse di cui sopra per la
parziale copertura finanziaria di detti nuovi contratti di programma,
previa   richiesta   di   riassegnazione   da   parte  del  Ministero
dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Le  economie  derivanti  da  rinunce  e  revoche  di iniziative
imprenditoriali  agevolate  dalla  legge n. 488/1992, nella misura di
64.500.000,00  euro,  sono utilizzate per la copertura finanziaria di
nuovi  contratti  di  programma  nel  settore  industria e turismo da
sottoporre  al  CIPE  per l'approvazione in esenzione al nuovo regime
previsto  dalla  legge di riforma degli incentivi, ai sensi e per gli
effetti  della  legge  17 agosto  2005, n. 168; le restanti economie,
pari a 150.500.000,00 restano nelle disponibilita' per gli interventi
previsti dalla legge n. 488/1992;
  2.  Le  economie  derivanti  da  definanziamenti di patti agricoli,
nella  misura di 38.000.000,00 euro, sono utilizzate per la copertura
finanziaria  di  nuovi contratti di programma nel settore agricolo da
sottoporre  al  CIPE  per l'approvazione in esenzione al nuovo regime
previsto  dalla  legge di riforma degli incentivi, ai sensi e per gli
effetti della legge 17 agosto 2005, n. 168.
  3. Le risorse di cui ai capoversi precedenti saranno effettivamente
disponibili  a  seguito  di  riassegnazione  da  parte  del Ministero
dell'economia e delle finanze.
  4.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 30 settembre 2005
                                                 Il Ministro: Scajola


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