GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 106 DEL 9/05/2005

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

DECRETO 15 aprile 2005 
Istituzione  dell'Universita'  degli  studi di scienze gastronomiche,
non statale legalmente riconosciuta, con sede a Bra (Cuneo), frazione
Pollenzo.
                    IL  MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
  Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
  Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000;
  Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149;
  Visto  il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, relativo alla
programmazione del sistema universitario per il 2004-2006, registrato
alla  Corte  dei  conti  il 27 ottobre 2004, registro n. 6, foglio n.
177;
  Visto  l'art.  9 del predetto decreto il quale prevede, al comma 1,
l'istituzione,  a  decorrere  dall'anno  accademico  2004-2005, della
Universita'   degli   studi  di  scienze  gastronomiche  non  statale
legalmente  riconosciuta,  con  sede  a  Pollenzo (Cuneo) (promotore:
Associazione   amici   dell'Universita'   di  scienze  gastronomiche,
Pollenzo),  con  il  corso di laurea in scienze gastronomiche (classe
20);
  Visto  il  ricordato  art.  9,  il quale, al comma 2 stabilisce che
l'istituzione   delle   Universita'   di   cui   al   comma   1,  con
l'autorizzazione al rilascio dei titoli di studio universitari aventi
valore  legale,  contestuale  all'approvazione  dello  statuto  e del
regolamento  didattico  di  ateneo,  viene  attuata  con  decreto del
Ministro;
  Visto  il  parere  reso dal Consiglio universitario nazionale sulla
proposta  di regolamento didattico di ateneo, da ultimo nell'adunanza
del  14 aprile  2005,  e  che  lo  stesso  e'  stato conseguentemente
adeguato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  istituita,  a  decorrere  dall'anno  accademico  2004-2005,
l'Universita'  degli  studi  di  scienze  gastronomiche  non  statale
legalmente  riconosciuta  con  sede a Bra (Cuneo), frazione Pollenzo,
con  la  facolta'  di  scienze  gastronomiche e il corso di laurea in
scienze gastronomiche (classe 20).
                               Art. 2.
  1.  Sono approvati lo statuto e il regolamento didattico di ateneo,
allegati al presente decreto, dell'Universita' di cui all'art. 1, che
e'  autorizzata  a rilasciare i titoli di studio aventi valore legale
previsti nello stesso articolo.
                               Art. 3.
  1.  Al  termine  del  terzo,  quinto  e  settimo anno accademico di
attivita'   dell'Universita'  di  cui  all'articolo  1,  il  Comitato
nazionale  per  la  valutazione del sistema universitario provvede ad
effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base
dei rapporti annuali del Nucleo di valutazione interna di ateneo.
  2.  Soltanto  dopo  la positiva valutazione del Comitato al termine
del  quinto anno di attivita' possono essere concessi all'Universita'
i  contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 e dall'art.
5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo
le modalita' previste dalla stessa normativa e compatibilmente con le
effettive disponibilita' di risorse.
  3.  Sulla  base  dell'ultima  valutazione  positiva  da  parte  del
Comitato   puo'  essere  disposto  l'accreditamento,  secondo  quanto
indicato  all'art. 25 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262.
Il  mantenimento  dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione
positiva  da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati
conseguiti.
  4.  Il presente decreto e' inviato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 15 aprile 2005
                                                 Il Ministro: Moratti

               UNIVERSITA'  DI  SCIENZE  GASTRONOMICHE
                               STATUTO
                             I N D I C E
                                ----
Articolo  1 - Istituzione
Articolo  2 - Sedi
Articolo  3 - Finalita'
Articolo  4 - Titoli di studio
Articolo  5 - Patrimonio e mezzi finanziari
Articolo  6 - Organi dell'Universita'
Articolo  7 - Consiglio di amministrazione - Composizione
Articolo  8 - Deliberazione del Consiglio di amministrazione
Articolo  9 - Competenze del Consiglio di amministrazione
Articolo 10 - Comitato esecutivo
Articolo 11 - Presidente
Articolo 12 - Vice Presidente
Articolo 13 - Rettore
Articolo 14 - Direttore amministrativo
Articolo 15 - Senato accademico
Articolo 16 - Facolta'
Articolo 17 - Competenze del Consiglio di facolta'
Articolo 18 - Preside di facolta'
Articolo 19 - Dipartimenti
Articolo 20 - Laboratori e centri di ricerca
Articolo 21 - Biblioteca
Articolo 22 - Personale tecnico-amministrativo
Articolo 23 - Personale docente
Articolo 24 - Ruoli organici dei professori
Articolo 25 - Stato giuridico del personale docente
Articolo 26 - Consiglio degli studenti
Articolo 27 - Nucleo di valutazione di Ateneo
Articolo 28 - Collegio dei Revisori dei conti
Articolo 29 - Diritto allo studio
Articolo 30 - Devoluzione del patrimonio
Articolo 31 - Rinvio
Articolo 32 - Comitato Ordinatore
Articolo 33 - Comitato tecnico-organizzativo
                UNIVERSITA' DI SCIENZE GASTRONOMICHE
                               STATUTO
                               Art. 1
                             Istituzione
1.1  E'  istituita  nel  Comune  di  Bra  (Cuneo), frazione Pollenzo,
l'Universita'   non   statale   legalmente  riconosciuta  di  Scienze
Gastronomiche (di seguito denominata Universita).
1.2  L'Universita'  ha  personalita' giuridica e autonomia didattica,
scientifica,    amministrativa,    organizzativa,   regolamentare   e
disciplinare,  ai  sensi  dell'art. 33 della Costituzione, nei limiti
delle  norme  vigenti  sull'ordinamento  universitario,  nonche'  del
presente Statuto.
1.3  L'Universita'  non  ha fini di lucro e appartiene alla categoria
degli  istituti  universitari  previsti  dall'art.  1, n. 2 del testo
unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,  approvato con Regio
Decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
1.4    L'Universita'    e'    promossa    dall'Associazione    "Amici
dell'Universita'  di  Scienze  Gastronomiche",  che  ne garantisce il
perseguimento  dei  fini  istituzionali  e  ne  assicura la dotazione
finanziaria ed il mantenimento.
                               Art. 2
                                Sedi
2.1  L'Universita' ha sede legale nel Comune di Bra (Cuneo), frazione
Pollenzo e sede secondaria in Colorno (Parma).
2.2  Il  Consiglio  di  Amministrazione  puo'  istituire  nuove  sedi
secondarie e sedi distaccate e decentrate.
                               Art. 3
                              Finalita'
3.1  L'Universita'  sviluppa  e  diffonde  la  cultura,  le scienze e
l'istruzione   superiore  attraverso  l'attivita'  di  ricerca  e  di
insegnamento e la collaborazione scientifica con istituzioni italiane
e straniere.
3.2  L'Universita'  riconosce  il  ruolo  fondamentale  della ricerca
scientifica.
3.3  L'Universita',  in  particolare,  ha  lo  scopo di operare nella
formazione  e  diffusione  della cultura alimentare e dell'educazione
sensoriale   e   gastronomica,   di   costruire   percorsi  formativi
d'eccellenza,
finalizzati   a   tradurre   l'elaborazione  culturale  in  capacita'
operative  qualificate  ed  a  diffondere una cultura gastronomica di
livello.  3.4  L'Universita'  assicura  la  liberta'  di ricerca e di
insegnamento  garantita  dalla  Costituzione,  caratterizzandosi come
luogo  aperto  a tutti coloro che vogliano contribuire, con un lavoro
culturale  coerente  con  i  fini  delineati nel presente Statuto, al
progetto  dell'Universita'.  3.5  Per  il perseguimento delle proprie
finalita',  l'Universita'  promuove  e  favorisce  la  collaborazione
interdisciplinare   e  di  gruppo,  la  collaborazione  degli  organi
dell'Universita'  con  le  altre  istituzioni universitarie e di alta
cultura italiane e straniere.
3.6  Per  il  perseguimento  delle  proprie  finalita', l'Universita'
intrattiene   rapporti  con  enti  pubblici  e  privati,  italiani  e
stranieri;  puo'  stipulare  contratti  e  convenzioni  per attivita'
didattica  e  di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a
favore  di  terzi;  puo'  costituire  e  partecipare  a  societa'  di
capitali;  puo'  costituire  centri  e servizi interdipartimentali ed
interuniversitari,  e  intrattenere  collaborazioni  nel  campo della
ricerca,  della  didattica  e della cultura; puo' infine promuovere o
partecipare  a consorzi con altre Universita', organizzazioni ed Enti
pubblici e privati, italiani e stranieri.
                               Art. 4
                          Titoli di studio
4.1  L'Universita' rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore
legale:
a) laurea;
b) laurea specialistica;
c) dottorato di ricerca;
d) master universitario di primo e secondo livello.
4.2  L'Universita' puo' altresi' istituire i corsi previsti dall'art.
6, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
4.3   L'Universita'   puo'  inoltre  rilasciare  specifici  attestati
relativi  ai  corsi  di  alta formazione e di perfezionamento ed alle
altre attivita' istituzionali da essa organizzate.
                               Art. 5
                    Patrimonio e mezzi finanziari
5.1   L'Universita'   utilizza,   per   l'esercizio  delle  attivita'
istituzionali,  beni  e  risorse  proprie  o  di  cui ha, a qualsiasi
titolo,  la  disponibilita'.  5.2  I mezzi finanziari per lo sviluppo
delle attivita' istituzionali sono costituiti da:
a)  i  proventi  delle  tasse, rette, soprattasse universitarie e dei
contributi e diritti a carico degli studenti;
b) altri proventi delle attivita' istituzionali;
c) i beni, i contributi, le erogazioni ed i fondi ad essa conferiti o
devoluti  a  qualsiasi  titolo  da  Enti  pubblici e privati, persone
fisiche   e   giuridiche,   italiani   e  stranieri,  interessati  al
raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
                               Art. 6
                       Organi dell'Universita'
6.1 Sono organi dell'Universita':
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
c) il Vice Presidente;
d) il Comitato Esecutivo;
e) il Rettore;
f) il Senato Accademico;
g) il Direttore Amministrativo;
h) i Consigli di Facolta';
i) il Collegio dei Revisori dei Conti;
j) il Nucleo di Valutazione.
6.2 Gli organi dell'Universita' esercitano le competenze previste dal
vigente  ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente
Statuto.
                               Art. 7
             Consiglio di Amministrazione - Composizione
7.1 Il Consiglio di Amministrazione si compone di diciassette membri,
e precisamente:
a) il Presidente dell'Associazione "Amici dell'Universita' di Scienze
Gastronomiche"  o  persona dallo stesso designata, il quale assumera'
le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
b) undici consiglieri nominati dalla stessa Associazione;
c) il Rettore dell'Universita';
d)  un professore di prima fascia di ruolo dell'Universita' designato
dal Senato Accademico;
e)   un  professore  di  seconda  fascia  di  ruolo  dell'Universita'
designato dal Senato Accademico;
f)  un  rappresentante  dei ricercatori di ruolo designato dal Senato
Accademico;
g)  un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita'
e della Ricerca.
7.2   Possono   essere   chiamati   a  far  parte  del  Consiglio  di
Amministrazione  rappresentanti,  in  numero  non superiore a tre, di
enti pubblici e privati, italiani e stranieri, i quali si impegnano a
fornire  un  contributo  di particolare rilevanza secondo modalita' e
criteri  determinati  dal  Consiglio di Amministrazione stesso per il
funzionamento dell'Universita'.
7.3 Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione
del Rettore, rimangono in carica tre anni accademici e possono essere
riconfermati. Il Rettore rimane in carica per l'intera durata del suo
mandato.  La  cessazione  dagli incarichi previsti al precedente art.
7.1  comporta  la  contestuale  cessazione dalla carica di membro del
Consiglio di Amministrazione.
7.4   I   membri   del   Consiglio  di  Amministrazione  nominati  in
sostituzione  di  altri che venissero a cessare nel corso del mandato
rimangono  in  carica  per  il tempo per il quale sarebbero rimasti i
loro predecessori.
7.5  La  mancata  partecipazione,  senza  giustificato  motivo, a tre
sedute  consecutive  del  Consiglio  di  Amministrazione determina la
decadenza dalla carica.
7.6  Il  Consiglio  di Amministrazione nomina un Segretario, che puo'
essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio; in tale ultimo
caso, egli non avra' diritto di voto.
                               Art. 8
           Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
8.1 Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente, o in
sua  assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta si renda necessario,
o  su  richiesta  di  almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di
mancanza  del  Presidente  e  di coloro che possono disporre la prima
convocazione   del  Consiglio  di  Amministrazione,  vi  provvede  il
Presidente   dell'Associazione  "Amici  dell'Universita'  di  Scienze
Gastronomiche".
8.2  L'avviso  di  convocazione,  con  l'indicazione  sommaria  degli
argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri almeno otto
giorni  prima  di  quello fissato per la riunione con qualunque mezzo
scritto,   ivi   compreso   telefax   ed  e-mail,  che  dia  garanzia
dell'avvenuta  ricezione;  in  caso  di  urgenza  e'  sufficiente  il
preavviso di un solo giorno.
8.3  Le  riunioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  -  qualora il
Presidente  o  chi  ne  fa le veci ne accerti la necessita' - possono
essere  validamente  tenute  in  videoconferenza, teleconferenza o in
audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere
identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia
loro  consentito  di seguire la discussione e di intervenire in tempo
reale  nella  trattazione  degli  argomenti  discussi,  che  sia loro
consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di
tutto   quanto   sopra   venga   dato   atto  nel  relativo  verbale.
Verificandosi   detti  presupposti,  la  riunione  del  Consiglio  di
Amministrazione  si  considera  tenuta  nel  luogo in cui si trova il
Presidente  e  dove  pure deve trovarsi il Segretario della riunione.
Nell'avviso  di  convocazione  si deve specificare che la riunione si
puo'  tenere  con  le modalita' predette ed indicare con precisione i
luoghi  presso i quali e' attivo il collegamento. 8.4 Le riunioni del
Consiglio  di  Amministrazione  sono  validamente  tenute qualora sia
presente la maggioranza dei componenti in carica.
8.5   Salvo   le   diverse  maggioranze  previste  per  le  modifiche
statutarie,  le  deliberazioni  del Consiglio di Amministrazione sono
validamente   assunte  col  voto  favorevole  della  maggioranza  dei
presenti. 8.6 In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
8.7  Alle  riunioni  del  Consiglio  di  Amministrazione partecipa il
Direttore Amministrativo, con voto consultivo.
8.8 Il Presidente puo' altresi' invitare altri soggetti a partecipare
alle  riunioni,  alla  luce  delle  loro  specifiche competenze e per
specifici argomenti.
                               Art. 9
             Competenze del Consiglio di Amministrazione
9.1  Il  Consiglio  di  Amministrazione  sovraintende  alla  gestione
amministrativa,     finanziaria,     economica     e     patrimoniale
dell'Universita',  fatte  salve  le  attribuzioni  degli altri organi
previsti dal presente Statuto.
9.2  Il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  poteri  di  ordinaria  e
straordinaria amministrazione per il governo dell'Universita'.
9.3  In  ogni  caso il Consiglio di Amministrazione delibera gli atti
fondamentali  di  governo  dell'Universita', al fine di assicurarne e
garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.
9.4 Compete al Consiglio di Amministrazione:
I)  determinare  l'indirizzo  generale di sviluppo dell'Universita' e
deliberare i relativi programmi;
II)  deliberare,  a  maggioranza dei componenti, l'approvazione dello
Statuto e le eventuali modifiche;
III) deliberare i regolamenti di Ateneo;
IV) nominare il Rettore;
V) deliberare la costituzione del Comitato Esecutivo, di cui all'art.
10,  determinando  le  competenze  ad  esso  delegate e nominandone i
membri non di diritto;
VI)  nominare il Direttore Amministrativo, su proposta del Presidente
del Consiglio di Amministrazione;
VII)  deliberare,  su  proposta dei Consigli di Facolta' o del Senato
Accademico, in ordine alle nomine dei Docenti e dei Ricercatori dando
mandato al Presidente per l'esecuzione delle delibere;
VIII)  deliberare,  su  proposta  dei Consigli di Facolta', in ordine
agli  insegnamenti  da  attivare  in  ciascun  anno accademico e agli
incarichi  e  contratti  da conferire per lo svolgimento di attivita'
didattica  a Professori e Ricercatori di altre Universita', nonche' a
persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
IX) approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Universita';
X)  deliberare  l'istituzione di nuove sedi secondarie ovvero di sedi
distaccate e decentrate;
XI)  assumere  i  provvedimenti  relativi al trattamento giuridico ed
economico  del  personale  tecnico  ed amministrativo (ivi compresi i
dirigenti),  alla determinazione degli organici del personale stesso,
alle  relative  assunzioni  e  alla  stipula dei contratti di lavoro,
nonche'  all'adozione  dei  provvedimenti  disciplinari e degli altri
provvedimenti relativi al personale;
XII)  deliberare  in  ordine  al  trattamento economico del personale
docente,  alle  indennita'  di  funzione  del Rettore, del Preside di
Facolta' e delle altre cariche istituzionali;
XIII)  istituire,  attivare e sopprimere le strutture didattiche ed i
relativi corsi accademici su proposta del Senato Accademico;
XIV)  deliberare  in  ordine  al conferimento di borse di studio e di
perfezionamento  a  studenti  e  laureati,  su  proposta  del  Senato
Accademico;
XV)  deliberare  in  ordine  ai  contratti a termine di addestramento
didattico e scientifico a laureati e specializzati;
XVI)  deliberare  sull'ammontare  delle  rette,  tasse, soprattasse e
contributi e sul loro eventuale esonero;
XVII) deliberare, sentito il Senato Accademico, convenzioni con altre
Universita'  o  centri  di  ricerca,  e con altri soggetti pubblici o
privati, italiani e stranieri;
XVIII)  deliberare  l'accettazione  di donazioni, eredita', lasciti e
legati;
XIX)  deliberare  le  modalita'  di  ammissione  degli  studenti,  su
proposta  dei  Consigli  di  Facolta'  e valutata l'adeguatezza delle
strutture scientifiche, didattiche e logistiche;
XX)  sentito  il  Senato  Accademico,  deliberare la partecipazione a
consorzi e a societa' o altre forme associative di diritto privato o
pubblico,  italiani  e  stranieri, per l'ideazione, la promozione, la
realizzazione  o  lo  sviluppo di attivita' di formazione e ricerca o
comunque  strumentali  alle attivita' didattiche, ovvero utili per il
conseguimento dei propri fini istituzionali;
XXI)  deliberare sulla costituzione in giudizio dell'Universita', nel
caso  di  liti  attive e passive e in ordine alle controversie e alle
relative   determinazioni   transattive,   nonche'   ai  procedimenti
arbitrali;
XXII)  deliberare  in  ordine  alla  designazione  di  rappresentanti
dell'Universita'  presso  altri  enti, pubblici e privati, italiani e
stranieri;
XXIII)  deliberare su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria
amministrazione  non  attribuita  alla  competenza  di  altri  organi
previsti dallo Statuto;
XXIV)  deliberare  su  ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle
norme  vigenti,  del  presente  Statuto  e dei regolamenti di Ateneo,
fatte  salve  le  competenze degli altri organi previste dal presente
Statuto.
                               Art. 10
                         Comitato Esecutivo
10.1 Il Comitato Esecutivo e' costituito da:
a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
b) il Vice Presidente;
c) il Rettore;
d) quattro	componenti	designati	dal	Consiglio	di Amministrazione.
10.2  Alle  riunioni  del  Comitato  Esecutivo  partecipa,  con  voto
consultivo, il Direttore Amministrativo.
10.3  Il Comitato Esecutivo e' convocato dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
10.4  Il  Comitato  Esecutivo  nomina  un Segretario, che puo' essere
scelto  anche tra persone estranee al Consiglio; in tale ultimo caso,
egli non avra' diritto di voto.
10.5  Per  la  validita'  delle  riunioni  del  Comitato Esecutivo e'
richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri.
10.6  Le  deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di
parita', prevale il voto del Presidente.
10.7  L'avviso  di  convocazione,  con  l'indicazione  sommaria degli
argomenti  da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri almeno tre
giorni  prima  di  quello fissato per la riunione con qualunque mezzo
scritto,  ivi  compreso  telefax  ed  e-mail,  che  dia  garanzia  di
ricevuta;  in  caso di urgenza e' sufficiente il preavviso di un solo
giorno.
                               Art. 11
                             Presidente
11.1  Il  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  convoca  e
presiede  le  riunioni del Consiglio stesso e del Comitato Esecutivo,
ove costituito.
11.2 Il Presidente, in particolare:
I)	ha la rappresentanza legale dell'Universita';
II)	provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie;
III)	assicura  l'esecuzione  delle  deliberazioni  del  Consiglio  di
Amministrazione   e  del  Comitato  Esecutivo,  e  nelle  materie  di
competenza  degli  stessi organi puo' adottare provvedimenti urgenti,
fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica e
didattica;  tali  provvedimenti dovranno essere portati alla ratifica
del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva;
IV) provvede, su delega espressa del Consiglio, all'adozione degli
atti per le materie individuate con apposita deliberazione;
V)	delibera su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme
vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte
salve le competenze degli altri organi previste dal presente
Statuto.
                               Art. 12
                           Vice Presidente
12.1  Su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il
Consiglio   di   Amministrazione   nomina   un  Vice  Presidente  che
sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
                               Art. 13
                               Rettore
13.1  Il Rettore svolge le funzioni generali di indirizzo didattico e
scientifico  dell'Universita'  nell'ambito  delle competenze previste
dal presente Statuto.
13.2  Il  Rettore  e' nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i
professori  di  ruolo  dell'Universita'  ovvero  fra personalita' del
mondo   accademico   che  si  sono  comunque  distinte  per  il  buon
funzionamento  dell'Universita'. Egli resta in carica tre anni e puo'
essere riconfermato. 13.3 Il Rettore:
I)  rappresenta  l'Universita'  nelle  manifestazioni  accademiche  e
culturali  e  nel conferimento dei titoli accademici e delle borse di
studio;
II)	convoca e presiede il Senato Accademico, assicurando l'esecuzione
delle  relative  deliberazioni e il coordinamento con l'attivita' del
Consiglio di Amministrazione e delle singole Facolta';
III)	sovraintende   allo   svolgimento   dell'attivita'  didattica  e
scientifica,   riferendone   al   Consiglio  di  Amministrazione  con
relazione annuale;
IV)  formula  proposte  e  riferisce  al Consiglio di Amministrazione
sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita';
V)	propone  al  Consiglio  di Amministrazione direttive organizzative
generali  per  assicurare  l'efficienza  delle strutture didattiche e
scientifiche;
VI) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del Consiglio
di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Senato Accademico;
VII)  garantisce  l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e
dei ricercatori;
VIII)   cura   l'esecuzione  delle  deliberazioni  del  Consiglio  di
Amministrazione in materia didattica e scientifica;
IX)	esercita l'autorita' disciplinare sul corpo docente e di ricerca,
e sugli studenti;
X)	delibera  su  ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme
vigenti,  del  presente  Statuto  e  dei regolamenti di Ateneo, fatte
salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto.
13.4   Il   Rettore   puo'   nominare,  tra  i  professori  di  ruolo
dell'Universita',  un  Pro  Rettore chiamato a sostituirlo in caso di
assenza  o  di  impedimento;  al  Pro  Rettore  puo'  essere delegato
l'esercizio di funzioni determinate per singoli settori.
                               Art. 14
                      Direttore Amministrativo
14.1  L'organizzazione della struttura amministrativa e' regolata dal
Consiglio di Amministrazione.
14.2  La  direzione  della  struttura  amministrativa  e' affidata al
Direttore  Amministrativo,  nominato dal Consiglio di Amministrazione
su proposta del Presidente.
14.3 Il Direttore Amministrativo:
I)	determina  i  criteri  generali  di  organizzazione  degli uffici,
nonche' l'adozione degli atti di gestione del personale
tecnico  ed  amministrativo,  in conformita' alle direttive impartite
dal Consiglio di Amministrazione;
II)	formula  proposte  al  Consiglio di Amministrazione anche ai fini
della  elaborazione  di  programmi,  di  direttive  e  di progetti di
competenza  degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi
stessi;
III)	e'   responsabile   del   funzionamento  dell'amministrazione  e
risponde nei confronti degli organi di governo;
IV)	sovraintende  all'attivita' delle strutture centrali e verifica e
coordina l'attivita' dei dirigenti;
V)	partecipa  con  voto  consultivo  alle  sedute  del  Consiglio  di
Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Senato Accademico;
VI) opera sulla base di specifiche deleghe eventualmente conferitegli
dal Consiglio di Amministrazione.
                               Art. 15
                          Senato Accademico
15.1 Il Senato Accademico e' composto:
a) dal Rettore, che lo presiede;
b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
c) dai Presidi delle Facolta'.
15.2  In  caso  di  assenza  od  impedimento  del  Rettore, il Senato
Accademico  e' presieduto dal Pro Rettore se nominato, ovvero, in sua
assenza, dal Preside con maggiore anzianita' nella carica di Preside.
15.3  Alle sedute del Senato Accademico partecipa con voto consultivo
il Direttore Amministrativo dell'Universita'.
15.4  Il  Senato  Accademico e' convocato dal Rettore almeno ogni due
mesi  o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
15.5  Spettano  al  Senato  Accademico  tutte  le competenze relative
all'ordinamento,   alla   programmazione  e  al  coordinamento  delle
attivita'  didattiche  e di ricerca, che non siano riservate ad altri
organi dell'Universita' ed alle strutture didattiche e di ricerca.
15.6 In particolare e' di competenza del Senato Accademico:
I)   formulare   proposte   ed   esprimere  pareri  al  Consiglio  di
Amministrazione in ordine all'adozione e alla modifica dello Statuto;
II)   formulare   proposte   ed  esprimere  pareri  al  Consiglio  di
Amministrazione sui programmi di sviluppo dell'Universita' e su altre
questioni   che   gli  altri  organi  intendano  rimettere  alla  sua
valutazione;
III)  esprimere  pareri al Consiglio di Amministrazione in materia di
determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
IV) definire gli indirizzi dell'attivita' di ricerca;
V) deliberare il regolamento didattico di Ateneo;
VI)  proporre  al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di nuove
Facolta' e di nuovi corsi di studio;
VII)  proporre  al  Consiglio  di Amministrazione la ripartizione dei
fondi  per  la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni
delle strutture didattiche e scientifiche;
VIII)  fissare  le modalita' di ammissione degli studenti ai corsi di
studio dell'Universita';
IX)  deliberare  su  ogni  materia  ad esso attribuita ai sensi delle
norme  vigenti,  del  presente  Statuto  e dei regolamenti di Ateneo,
fatte  salve  le  competenze degli altri organi previste dal presente
Statuto.
15.8 Il Rettore potra' altresi' invitare altri soggetti a partecipare
alle  riunioni,  alla  luce  delle  loro  specifiche competenze e per
specifici argomenti.
                               Art. 16
                              Facolta'
16.1  Le  Facolta' hanno autonomia nell'ambito del presente Statuto e
hanno  il  compito  primario di promuovere ed organizzare l'attivita'
didattica  per  il  conseguimento  dei  titoli  di  studio  conferiti
dall'Universita',  nonche'  le  altre  attivita'  didattiche previste
dalla  legge,  dallo  Statuto  e  dai  regolamenti e concorrono con i
Dipartimenti ad organizzare dottorati di ricerca.
16.2 Sono organi della Facolta':
a) il Preside;
b) il Consiglio di Facolta';
c) i Consigli di Corso di Laurea.
16.3  Gli organi della Facolta' esercitano le competenze previste dal
vigente  ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente
Statuto.
16.4  Il  Consiglio  di  Facolta'  si  compone  del  Preside,  che lo
presiede, dei professori di ruolo appartenenti alla Facolta' stessa e
di una rappresentanza di ricercatori e di studenti, in regolare corso
di  studi,  eletti  da  tutti  gli  studenti  in  corso e fuori corso
iscritti   alla   Facolta',   in  conformita'  alle  prescrizioni  di
regolamento.
16.5   Alle   sedute   del  Consiglio  di  Facolta'  possono  inoltre
partecipare,  su invito del Preside, qualora gli argomenti all'ordine
del  giorno  ne  richiedano  la  presenza,  i  professori che abbiano
insegnamenti    appartenenti    ad    altre    Facolta'    o   Scuole
dell'Universita',  o  di altre Universita', coloro che siano titolari
di insegnamenti ed altri esperti.
16.6  Le  funzioni  di  Segretario  del  Consiglio  di  Facolta' sono
esercitate  dal  membro  piu'  giovane  di carica tra i Professori di
ruolo dell'Universita'.
16.7  Le  modalita'  di  funzionamento del Consiglio di Facolta' sono
stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
Art. 17
Competenze del Consiglio di Facolta'
17.1  Al  Consiglio di Facolta' spettano le attribuzioni previste dal
presente Statuto e dal regolamento didattico d'Ateneo.
17.2 In particolare, ad esso sono attribuite le seguenti competenze:
I)	deliberare,  nei  limiti  fissati dai regolamenti e dallo Statuto,
sui regolamenti didattici dei corsi di studio;
II)	predisporre  e  approvare le proposte di sviluppo delle Facolta',
ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
III)	programmare  e  organizzare le attivita' didattiche nel rispetto
delle liberta' di insegnamento, in conformita' alle deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
IV)  esprimere  parere sulla predisposizione del regolamento generale
di Ateneo;
V)	formulare  proposte  in  ordine  alla copertura degli insegnamenti
attivati;
VI)  formulare  proposte  per  il  conferimento delle lauree "honoris
causa ;
VII)  esercitare  tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle
norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli
altri organi previsti dal presente Statuto;
VIII)  deliberare  su  ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle
norme  vigenti,  del  presente  Statuto  e dei regolamenti di Ateneo,
fatte  salve  le  competenze degli altri organi previste dal presente
Statuto.
                               Art. 18
                         Preside di Facolta'
18.1   Il   Preside   di   Facolta'  e'  nominato  dal  Consiglio  di
Amministrazione   fra   i   professori   di  ruolo  di  prima  fascia
dell'Universita', dura in carica tre anni e puo' essere confermato.
18.2 Il Preside:
I)	rappresenta  la  Facolta',  ne  promuove  e  coordina l'attivita',
sovraintende   al   regolare   funzionamento   della  stessa  e  cura
l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Facolta';
II)	convoca e presiede il Consiglio di Facolta';
III)	assicura  il regolare svolgimento dell'attivita' didattica della
Facolta';
IV) e' membro di diritto del Senato Accademico;
V)	delibera  su  ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme
vigenti,  del  presente  Statuto  e  dei regolamenti di Ateneo, fatte
salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto.
18.3  Il  Preside,  in relazione alle esigenze di funzionamento delle
Facolta',  puo'  nominare  tra i professori di ruolo un Vice Preside,
con  il  compito  di  coadiuvarlo sulla base di apposite deleghe e di
sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
                               Art. 19
                            Dipartimenti
19.1  I  Dipartimenti  sono  strutture  organizzative di promozione e
coordinamento  dell'attivita' di ricerca e di sostegno dell'attivita'
didattica.
19.2 I Professori e i Ricercatori dell'Universita', nonche' gli altri
collaboratori  all'attivita'  didattica  e  di  ricerca,  afferiscono
ciascuno ad un solo Dipartimento.
19.3 Sono organi del Dipartimento:
a) il Direttore;
b) il Consiglio di Dipartimento.
19.4 L'Istituzione dei Dipartimenti, la definizione delle competenze,
della  composizione e delle modalita' di funzionamento dei rispettivi
organi  sono  disciplinate  nei regolamenti di Ateneo, fatte salve le
vigenti norme dell'ordinamento universitario.
                               Art. 20
                   Laboratori e Centri di Ricerca
20.1 L'Universita', con decisione del Consiglio di Amministrazione su
proposta del Senato Accademico, puo' istituire Laboratori e Centri di
Ricerca  per la promozione e lo svolgimento dell'attivita' di ricerca
finalizzata a specifici obiettivi, affidandone la direzione a docenti
dell'Universita'  o  a tecnici specializzati di comprovata esperienza
professionale.
20.2  L'istituzione  di  Laboratori e Centri di Ricerca puo' avvenire
anche  in  collaborazione con altre istituzioni, universitarie e non,
italiane  e  straniere,  attraverso  apposite  convenzioni  con  Enti
pubblici e privati, italiani e stranieri.
20.3  L'organizzazione e il funzionamento dei Laboratori e dei Centri
di  Ricerca  e' disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal
Consiglio di Amministrazione.
                               Art. 21
                             Biblioteca
21.1  La  Biblioteca  e'  una  struttura di servizio e sostegno delle
esperienze  didattiche  di  apprendimento e ricerca dell'Universita'.
Puo'  essere  costituita  in  sezioni, anche decentrate, che comunque
costituiscono un unico sistema.
21.2  La  gestione  della  Biblioteca  e'  affidata  dal Consiglio di
Amministrazione   ad  un  professionista  che  possieda  i  requisiti
professionali specifici.
21.3  L'organizzazione  della  Biblioteca e i servizi da essa erogati
sono  regolati  in  apposito  regolamento  approvato dal Consiglio di
Amministrazione.
                               Art. 22
                  Personale tecnico-amministrativo
22.1  L'organizzazione  del  personale tecnico-amministrativo nel suo
complesso  e'  determinata  dal  Consiglio  di  Amministrazione,  che
provvede anche alla nomina dei dirigenti.
22.2  La  dotazione  organica,  lo  stato giuridico ed il trattamento
economico   del  personale  tecnico-amministrativo  e  del  Direttore
Amministrativo  dell'Universita',  nonche' l'ordinamento dei relativi
servizi,  sono  disciplinati  da  apposito  regolamento, adottato dal
Consiglio  di  Amministrazione e dai contratti di lavoro aziendali di
diritto privato.
                               Art. 23
                          Personale docente
23.1 Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima
e seconda fascia dell'Universita'. Sono altresi' impartiti da docenti
per affidamento, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
23.2  Possono  inoltre  essere  attribuiti  incarichi di insegnamento
mediante contratti di diritto privato, in conformita' alla vigente
normativa,  a  docenti di altre Universita' ed a personalita' di alta
qualificazione  scientifica  o  professionale,  italiani e stranieri.
23.3  Il  trattamento  economico  dei  professori  a  contratto  e la
disciplina  delle  loro  attivita'  sono  stabiliti  dal Consiglio di
Amministrazione,  con  apposito  regolamento.  Il  contratto  non da'
titolo a trattamento assistenziale o previdenziale.
23.4  L'attivita'  di  insegnamento  presso l'Universita' comporta il
rispetto dei principi ispiratori dell'Universita' stessa.
                               Art. 24
                    Ruoli organici dei Professori
24.1  Il  ruolo  dei  Professori  dell'Universita' si articola in due
fasce:
a) Professori di prima fascia;
b) Professori di seconda fascia.
24.2 Il ruolo organico dei Professori di prima e seconda fascia e dei
Ricercatori  puo'  essere  variato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione  su  proposta  dei  Consigli di Facolta' interessati,
sentito il Senato Accademico.
24.3   Ai   Professori   di   ruolo   e   ai   Ricercatori  di  ruolo
dell'Universita'   e'   assicurato   stato   giuridico,   trattamento
economico,  di  carriera  e  di  quiescenza  non  inferiore  a quello
previsto per i Professori di ruolo ed i Ricercatori delle Universita'
statali.
                               Art. 25
                Stato giuridico del personale docente
25.1  Alla  copertura dei posti in organico dei Professori di ruolo e
dei   Ricercatori   si  applicano  le  disposizioni  vigenti  per  il
corrispondente personale delle Universita' statali.
                               Art. 26
                      Consiglio degli Studenti
26.1    Il    Consiglio   degli   Studenti   e'   organo   consultivo
dell'Universita' e svolge funzione di coordinamento dell'attivita' di
rappresentanza degli Studenti.
26.2 In particolare, il Consiglio degli Studenti:
I)  formula  proposte  e,  se  richiesto, esprime pareri su questioni
attinenti  all'attivita'  didattica, ai servizi per gli Studenti e al
diritto allo studio;
II)	esprime  pareri  sull'organizzazione  delle  prestazioni  a tempo
parziale  degli Studenti per le attivita' di supporto alla didattica,
alla ricerca e al diritto allo studio;
III) predispone il regolamento per il proprio funzionamento, che
dovra'  essere  approvato  dal  Consiglio di Amministrazione. 26.3 Il
Consiglio degli Studenti e' composto da rappresentanti degli Studenti
e  dalle  rappresentanze  studentesche  in  ciascun organo collegiale
presente   nell'Universita',   nel   quale   sia   prevista  la  loro
partecipazione.
26.4  Il  Consiglio  degli  Studenti  elegge  al  proprio  interno un
Presidente, che resta in carica un anno.
                               Art. 27
                   Nucleo di Valutazione di Ateneo
27.1  Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, di cui all'art. 1, comma 2,
della legge 19 ottobre 1999, n. 370, procede alla valutazione interna
della  gestione  amministrativa,  delle  attivita'  didattiche  e  di
ricerca,  degli  interventi  di  sostegno  al  diritto  allo  studio,
verificando  anche,  mediante  analisi  comparative  dei  costi e dei
rendimenti,  il  corretto  utilizzo  delle  risorse, la produttivita'
della  ricerca  e  della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon
andamento  dell'azione  amministrativa. 27.2 Il Nucleo di Valutazione
di   Ateneo   e'  composto  da  cinque  membri  di  cui  due  docenti
dell'Universita',  e  da  tre  esperti  in  materia di valutazione. I
componenti  del  Nucleo  di  Valutazione  di Ateneo sono nominati dal
Consiglio  di  Amministrazione,  ai  sensi dell'art. 2 della legge 19
ottobre  1999,  n.  370,  sentito  il  Consiglio  di  Facolta' per la
componente docenti dell'Universita'.
27.3  Il  Nucleo  di  Valutazione  di Ateneo riferisce ogni anno, con
apposita  relazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e
al Rettore.
27.4  L'organizzazione,  il funzionamento e le prerogative del Nucleo
di Valutazione di Ateneo sono definiti nel regolamento di Ateneo.
                               Art. 28
                   Collegio dei Revisori dei Conti
28.1  Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolare tenuta
della  contabilita'  e redige una relazione al bilancio di esercizio.
28.2  Il  Collegio  dei  Revisori dei Conti e' composto da tre membri
effettivi   e   due  supplenti  iscritti  al  registro  dei  Revisori
Contabili.  Il  Presidente, un membro effettivo e un membro supplente
sono nominati dall'Associazione "Amici dell'Universita' di Scienze
Gastronomiche".  Un  membro  effettivo  e  un  membro  supplente sono
nominati dal Consiglio di Amministrazione tra dirigenti del Ministero
dell'Istruzione, Universita' e Ricerca.
28.3  I  membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e
possono essere confermati.
28.4  Il  Collegio  esamina  il  bilancio  di previsione, le relative
variazioni  ed  il  conto  consuntivo,  redigendo apposite relazioni;
effettua  verifiche  di  cassa  con periodicita' trimestrale; accerta
inoltre la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.
                               Art. 29
                         Diritto allo studio
29.1  L'Universita',  nell'ambito  della  propria  autonomia  e delle
proprie  competenze,  adotta i provvedimenti necessari per assicurare
la  realizzazione del diritto allo studio, con particolare attenzione
agli  Studenti  capaci  e meritevoli, ma di condizioni economiche non
agiate.  29.2  A  tale  scopo  l'Universita'  puo' stipulare apposite
convenzioni  con  altre  Istituzioni, pubbliche e private, italiane e
straniere, per fornire prestazioni e servizi agli Studenti.
29.3 L'Universita' garantisce agli studenti dell'Ateneo le condizioni
di  studio  adeguate  per  sviluppare  la loro formazione culturale e
favorisce  il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso
l'erogazione  di borse di studio e premi per gli Studenti piu' capaci
e meritevoli e privi di mezzi.
                               Art. 30
                     Devoluzione del patrimonio
30.1  In  caso  di  cessazione,  per qualsiasi motivo, dell'attivita'
dell'Universita',   il  suo  patrimonio  sara'  devoluto  interamente
all'Associazione "Amici dell'Universita' di Scienze Gastronomiche", o
ad altro Ente da quest'ultima indicato.
                               Art. 31
                               Rinvio
31.1  Per  tutto  quanto  non  espressamente  disposto  dal  presente
Statuto,  si  applicano le norme dell'ordinamento universitario e, in
quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.
                               Art.32
                         Comitato Ordinatore
32.1  Nella  prima  applicazione del presente Statuto le attribuzioni
che  le  norme  legislative  vigenti  e  quelle  del presente Statuto
demandano  al  Consiglio  di  Facolta' sono esercitate da un apposito
Comitato  Ordinatore  composto  da  cinque professori universitari di
ruolo,  dei  quali  almeno  tre di prima fascia, afferenti ai settori
scientifico-disciplinari  previsti  dagli  ordinamenti  didattici dei
corsi di studio della Facolta'.
32.2  Il  Presidente  e gli altri membri del Comitato Ordinatore sono
designati   dall'Associazione   "Amici  dell'Universita'  di  Scienze
Gastronomiche"   e   nominati   dal   Presidente   del  Consiglio  di
Amministrazione.
32.3  Entro  sessanta  giorni dalla loro nomina i membri del Comitato
Ordinatore   devono  assumere  le  deliberazioni  necessarie  per  il
funzionamento   delle  Facolta'  e  per  il  sollecito  inizio  delle
attivita' didattiche.
32.4  I  professori  di  ruolo  che,  conformemente alle disposizioni
vigenti,  sono  chiamati a far parte della Facolta' vengono aggregati
al Comitato Ordinatore.
32.5  Il  Comitato Ordinatore cessera' dalle sue funzioni allorche' a
ciascuna  Facolta'  risulteranno  assegnati  almeno tre professori di
ruolo  e  comunque  non  oltre  tre anni dalla sua nomina; in caso di
mancata nomina di docenti nel triennio, si dara' corso alla nomina di
un  nuovo  Comitato  Ordinatore con le modalita' di cui al precedente
art. 32.2.
32.6  In sede di prima attuazione del presente Statuto, l'Universita'
e' costituita dalla Facolta' di Scienze Gastronomiche.
                               Art. 33
                   Comitato tecnico-organizzativo
33.1. In sede di applicazione e comunque finche' non sara' costituito
il  Consiglio di Amministrazione, le relative funzioni sono svolte da
un  Comitato tecnico-organizzativo formato da tre componenti nominati
dall'Associazione "Amici dell'Universita' di Scienze Gastronomiche".
33.2  Alle  esigenze  funzionali  relative  ai posti per il personale
tecnico-amministrativo si provvede mediante conferimento di incarichi
professionali e assunzioni secondo la vigente disciplina normativa in
materia.
                   Regolamento Didattico di Ateneo
              dell'Universita' di Scienze Gastronomiche
INDICE
Articolo 1 - Definizioni
TITOLO I - Corsi di studio e strutture didattiche
Articolo 2 - Titoli e corsi di studio
Articolo 3 - Strutture didattiche
Articolo 4 - Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici
Articolo 5 - La Facolta' e i Consigli di Facolta'
Articolo 6 - Le Classi di Corsi di studio e i Collegi di Classe
Articolo 7 - I Corsi di studio ed i Consigli di corsi di studio
Articolo 8 - Istituzione, attivazione e disattivazione delle Facolta'
e dei Corsi di studio Articolo 9 - Crediti formativi universitari
Articolo  10  - Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attivita'
formative propedeutiche ed integrative
Articolo 11 - Manifesto degli studi, curriculum e piani di studio
Articolo 12 - Orientamento e tutoraggio
Articolo 13 - Commissioni didattiche paritetiche
TITOLO  II - Tipologia e regolamentazione dei corsi di studio e delle
attivita' didattiche
Articolo 14 - Corsi di laurea
Articolo 15 - Corsi di laurea magistrale
Articolo 16 - Corsi di Dottorato di ricerca
Articolo 17 - Master universitari
Articolo  18  -  Trasferimenti,  passaggi  di  Corso  e  di Facolta',
ammissione  a  prove  singole  Articolo  19 - Mobilita' studentesca e
riconoscimento di studi compiuti all'estero
Articolo 20 - Calendario didattico
Articolo 21 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti
Articolo 22 - Esami e verifiche del profitto
Articolo  23  -  Studenti  impegnati  a  tempo  pieno  e studenti non
frequentanti,  studenti  fuori  corso e ripetenti; interruzione degli
studi
Articolo 24 - Doveri didattici dei Docenti e dei Ricercatori
Articolo  25  -  Attivita'  didattiche  formative,  integrative  e di
tutoraggio legate all'incentivazione dei Docenti e dei Ricercatori
Articolo 26 - Promozione e pubblicita' dell'offerta didattica
Articolo 27 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio
TITOLO III - Diritti e doveri degli studenti
Articolo   28   -   Immatricolazioni  ed  iscrizioni  Articolo  29  -
Certificazioni
Articolo 30 - Tutela dei diritti degli studenti
TITOLO IV - Norme transitorie e finali
Articolo  31  .- Allegati e approvazione del Regolamento didattico di
Ateneo  Articolo  32  - Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo
Articolo 33 - Comitato di Consultazione sugli Ordinamenti Didattici
Articolo 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
a)  per  Regolamento  Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante
norme  concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei, di cui al D.M.
22 ottobre 2004, n. 270,-
b)  per  Corsi di studio, i Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di
Dottorato  di  ricerca  e  di  Master universitario, come individuati
dall'art. 2;
c)  per titoli di studio, la Laurea (L), la Laurea magistrale (L.M.),
il  Dottorato  di ricerca ed i Master universitari di primo e secondo
livello, come individuati dall'art. 2;
d)  per Decreti Ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le
procedure di cui all'art. 17, comma 95 della Legge 15 maggio 1997, n.
127  e  successive  modifiche, recanti la definizione delle Classi di
appartenenza  dei  Corsi  di studio, dei relativi obiettivi formativi
qualificanti,    delle   attivita'   formative   indispensabili   per
conseguirli e del numero minimo dei crediti per attivita' formativa e
per ambito disciplinare;
e) per Classi di appartenenza dei Corsi di studio (Classi di Corsi di
Studio),   l'insieme   dei  Corsi  di  studio,  comunque  denominati,
raggruppati   ai   sensi   dell'art.   4   del  Regolamento  Generale
sull'Autonomia e determinati dai Decreti ministeriali;
f)  per  Regolamenti  didattici dei Corsi di studio, i Regolamenti di
cui  all'art.  11, comma 2, della Legge del 19 novembre 1990, n. 341,
nonche' dell'art. 11 del Regolamento Generale sull'Autonomia;
g)  per  Ordinamenti  didattici  dei Corsi di studio, l'insieme delle
norme che regolano i curriculum dei Corsi di studio, come specificato
nell'art. 11 del Regolamento Generale sull'autonomia;
h)   per   settori   scientifico-disciplinari,  i  raggruppamenti  di
discipline  di cui al D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  249  del  24 ottobre 2000 e
successive modifiche;
i)    per    ambito    disciplinare,    un    insieme    di   settori
scientifico-disciplinari  culturalmente  e  professionalmente affini,
cosi' come definito dai Decreti ministeriali;
j) per credito formativo universitario (CFU), la misura del volume di
lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad
uno  studente,  in  possesso  di  adeguata preparazione iniziale, per
l'acquisizione  di  conoscenze  ed abilita' nelle attivita' formative
previste  dagli  Ordinamenti  didattici  dei  Corsi  di  studio, come
specificato dall'art. 9;
k)  per  obiettivo  formativo, l'insieme di conoscenze e abilita' che
caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento
delle  quali  il  Corso  di studio e' finalizzato, come precisato dai
Decreti Ministeriali;
1)  per  attivita'  formativa,  ogni attivita' organizzata o prevista
dalle  Universita'  al  fine  di assicurare la formazione culturale e
professionale  degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi
di  insegnamento,  ai  seminari,  alle  esercitazioni  pratiche  o di
laboratorio,   alle   attivita'   didattiche  a  piccoli  gruppi,  al
tutoraggio,  all'orientamento,  ai  tirocini, ai progetti, alle tesi,
alle attivita' di studio individuale e di autoapprendimento;
m)  per curriculum, l'insieme delle attivita' formative universitarie
ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso
di studio, al fine del conseguimento del relativo titolo;
n)  per  Regolamento  per 1'incentivazione dell'impegno didattico dei
Docenti  e  dei  Ricercatori  universitari,  il Regolamento approvato
dall'Ateneo ai sensi dell'art. 4 della Legge 370 del 19 ottobre 1999.
TITOLO 1
Corsi di studio e strutture didattiche
Articolo 2
Titoli e corsi di studio
1.  L'Universita'  di  Scienze  Gastronomiche,  di seguito denominata
Universita',  rilascia titoli di studio di primo livello o Laurea, di
secondo  livello o Laurea magistrale , nonche' Dottorati di Ricerca e
Master universitari.
2.  La  Laurea,  la  Laurea  magistrale, il Dottorato di ricerca e il
Master  Universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi
di  studio,  ossia  dei  Corsi  di  Laurea,  di Laurea magistrale, di
Dottorato di ricerca e di Master, attivati dall'Ateneo, in osservanza
delle  vigenti  disposizioni  in  materia e dei Decreti Ministeriali,
nell'ambito delle Classi di appartenenza in essi individuate.
3. I titoli di studio rilasciati dall'Universita' al termine di Corsi
di  studio  dello  stesso  livello  appartenenti alla medesima Classe
hanno,  sotto  tutti  gli aspetti giuridici, lo stesso valore legale.
Essi  sono  contrassegnati  da denominazioni particolari, coincidenti
con   quella   del   Corso   di   studio  corrispondente,  oltre  che
dall'indicazione numerica della classe di appartenenza.
4. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali
per  l'organizzazione  strutturale  dei  diversi Corsi di studio sono
determinati dalle disposizioni delle Leggi e dei Decreti Ministeriali
in vigore e, in particolare, del D.M. 270104 e successive modifiche e
sono  disciplinati  dai  relativi  Regolamenti didattici dei Corsi di
studio,   approvati   dall'Ateneo   in  conformita'  con  la  vigente
normativa.  In  fase  di avviamento, e' attivato il seguente Corso di
Laurea:  Classe  di  Scienze  e  Tecnologie Agrarie, Agroalimentari e
Forestali (20): Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche.
5.  Il  Senato  Accademico,  previo parere del Nucleo di Valutazione,
assicura  almeno  ogni  tre  anni,  in  base ad un preciso sistema di
valutazione   interna  delle  attivita'  didattiche  definito  da  un
apposito  Regolamento,  la  revisione  dei  Corsi  di studio attivati
dall'Ateneo  e  la  verifica del conseguimento effettivo dei relativi
obiettivi qualificanti. In questo senso, compete al Senato Accademico
assumere  le  iniziative  necessarie  ad adeguare l'offerta didattica
dell'Ateneo,  tenendo  conto  dell'evoluzione  dei saperi umanistici,
scientifici  e  tecnologici in ambito nazionale ed internazionale con
particolare  riferimento  alle  esigenze sociali ed alla richiesta di
qualificazione professionale.
6. I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di studio, l'elenco dei
settori scientifico-disciplinari e delle altre attivita' fori-native,
le  modalita'  di  conseguimento  dei crediti nell'ambito dei diversi
curricula,  nonche'  le  forme  di  verifica  periodica  dei  crediti
acquisiti sono fissati nei rispettivi Regolamenti didattici.
7. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalita'
previste  dalle  Leggi  e  dai Decreti Ministeriali in vigore e viene
disciplinato dall'art. 27 del presente Regolamento.
8.  Sulla  base  di  apposite convenzioni, l'Ateneo puo' rilasciare i
titoli  di  cui  al presente articolo, anche congiuntamente con altri
Atenei  italiani  e  stranieri.  Nel  caso  di convenzioni con Atenei
stranieri,  la  durata  normale  dei  Corsi  di  studio  puo'  essere
variamente  determinata,  anche  in  deroga  al  comma 4 del presente
articolo, in relazione a precise normative dell'Unione Europea.
9.  L'Universita'  puo'  attivare,  ai  sensi delle leggi in vigore e
secondo  la disciplina fissata dall'art. 10 del presente Regolamento,
servizi  didattici  propedeutici  e/o  integrativi, anche a distanza,
finalizzati  al  completamento della formazione richiesta dai diversi
livelli e Corsi di studio.
Articolo 3
Strutture didattiche
1. Le Strutture didattiche dell'Ateneo sono le Facolta'.
2.  I  Regolamenti  didattici  possono prevedere, ove non contemplate
dallo  Statuto,  l'istituzione  di  organi  ristretti  all'interno di
ciascuna  Struttura,  cui  demandare  lo  svolgimento  di particolari
funzioni.
3.  Ai  sensi  delle  leggi  vigenti  e  in base ad appositi accordi,
possono essere attivate Strutture didattiche interateneo.
Articolo 4
Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici
1.  I  Regolamenti  didattici  dei  Corsi  di  studio,  proposti  dai
rispettivi  Consigli  di  Corso di studio e approvati, a maggioranza,
dal  Consiglio di Facolta' o dalle Facolta' interessate, sono emanati
dal  Rettore.  I  Regolamenti  dei  Corsi  di studio interateneo sono
emanati  congiuntamente,  in  base  alle  convenzioni  stabilite, dai
Rettori  degli  Atenei  interessati,  in  seguito ad approvazione dei
rispettivi Senati Accademici.
2. Nel caso di attivazione di Corsi di studio interfacolta' (ai sensi
dell'art. 7, comma 2), i Regolamenti di Facolta' determinano le norme
generali  cui devono attenersi i Consigli di Corso di studio cui essi
appartengono,  in  base  ad una convenzione reciproca tra le Facolta'
interessate,  che  assicuri  il  pieno  rispetto delle norme generali
stabilite da ciascuna di esse.
3.  In  caso  di  persistente  dissenso  tra  diverse Facolta' al cui
interno  siano  attivati  Corsi di studio interfacolta', la questione
viene rimessa al Senato Accademico, che decide in modo vincolante.
4.  Formano  parte integrante del Regolamento Didattico di Ateneo gli
ordinamenti  didattici  di  ciascun corso di studio; ogni ordinamento
didattico determina in particolare:
a)  le  denominazioni  e gli obiettivi formativi dei corsi di studio,
indicando le rispettive classi di appartenenza;
b)  il  quadro  generale  delle  attivita'  formative da inserire nei
curricula;
c)  i  crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa, riferendoli,
per   quanto   riguarda   quelle   previste   nelle  lettere  a),  b)
dell'articolo  10,  comma  1,  del D.M. 270/04, ad uno o piu' settori
scientifico-disciplinari nel loro complesso;
d)  le  caratteristiche  della  prova finale per il conseguimento del
titolo di studio.
5. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di studio, approvato dal
Consiglio  di  Facolta'  e  dal  Senato  Accademico, nel rispetto dei
Decreti ministeriali e dell'Ordinamento didattico relativo, specifica
gli aspetti organizzativi del Corso e, in particolare, determina:
a)   il   piano  di  studi,  con  l'elenco  degli  insegnamenti,  con
l'indicazione  dei  settori scientifico-disciplinari di riferimento e
dell'eventuale articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita'
formative;
b)  gli  obiettivi  formativi  specifici,  i  crediti  e le eventuali
propedeuticita'  di  ogni  insegnamento  e  di  ogni  altra attivita'
formativa;
c)  i  curriculum offerti agli studenti e le regole di presentazione,
ove necessario, dei piani di studio individuali;
d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami
e delle verifiche del profitto degli studenti;
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza
f)  ogni  altra  indicazione  richiesta dall'art. 11, 2° comma, della
Legge 19 novembre 1990 n. 341 e successive modificazioni.
6. 1 regolamenti didattici di corsi di studio attivati all'interno di
una  Facolta'  o  dei  Corsi  di  studio  interfacolta'  confluiscono
annualmente,  entro  i  termini  stabiliti dal Senato Accademico, nel
Manifesto  didattico  di  Facolta'  o  nei  Manifesti  delle Facolta'
interessate (ai sensi dell'art. 11, comma 1).
Articolo 5
Facolta' e Consigli di Facolta'
1.  Il  Consiglio  di  Facolta' assicura il coordinamento e l'armonia
degli  obiettivi  formativi  di  tutte  le  attivita'  didattiche, di
tutoraggio  e  di  orientamento promosse dalla Facolta' medesima e da
tutti i Corsi di studio attivati al suo interno.
2.  Il  regolamento di Facolta' disciplina le forane ed i tempi entro
cui  il Consiglio di Facolta' assume le deliberazioni, in particolare
su:
a)  il  calendario  didattico  (eventualmente  entro  termini massimi
fissati   dal   presente  Regolamento  di  Ateneo)  e  sull'eventuale
articolazione dell'anno accademico in cicli didattici,
b) la distribuzione temporale dell'impegno didattico dei Professori e
dei  Ricercatori  (entro  i  termini  fissati dalla Legge, dal Senato
Accademico  e  dal presente Regolamento), in relazione ai regolamenti
didattici  dei Corsi di studio che li vedono coinvolti e agli impegni
didattici da ciascuno complessivamente assunti in tale quadro;
c)  la  compilazione  del  Manifesto  didattico di Facolta', ai sensi
dell'art. 4, comma 6 e dell'art. 11, commi 1 e 2;
d)  l'istituzione  delle Commissioni didattiche paritetiche, ai sensi
dell'art. 13;
e)  l'istituzione  e  l'attivazione  dei  Corsi  di  studio, ai sensi
dell'art. 8;
f)  l'attivazione  -  proposta, ove siano istituite - dalle Giunte di
Classe,  di  moduli  didattici,  mediante  supplenze,  affidamenti  o
contratti e sulla loro disattivazione;
g)  l'approvazione  di  progetti  di sperimentazione o di innovazione
didattica, proposti, ove istituite, dalle Giunte di Classe;
h)  nel  caso in cui non vi siano piu' Corsi di Studio afferenti alla
medesima  classe,  i  poteri  di  cui alle precedenti lettere f) e g)
spettano al consiglio di Corso competente.
Articolo 6
Le Classi di Corsi di studio e le Giunte di Classe
1. Qualora siano stati attivati piu' corsi di laurea afferenti ad una
stessa  classe  e'  istituita  la  Giunta  di  Classe,  che opera per
l'organizzazione armonica delle relative attivita' didattiche.
2.  La Giunta di Classe e' costituita dai Presidenti dei Consigli dei
Corsi di studio ed e' presieduta dal Preside o da un suo delegato.
3. La Giunta di Classe ha di norma funzioni propositive nei confronti
del  Consiglio  di Facolta' cui afferisce e svolge i seguenti compiti
principali:
a)  proposta  d'istituzione  di  nuovi  Corsi  di studio interni alla
Classe;
b)  coordinamento  delle attivita' didattiche e formative dei diversi
Corsi di studio;
c)   proposta   di  progetti  di  sperimentazione  o  di  innovazione
didattica, elaborati dai Consigli di Corsi di studio;
d)  organizzazione  delle  attivita'  di  tutoraggio  promosse  dalla
Classe;
e)  proposta  di  progetti di attivita' di orientamento per l'accesso
all'Universita'  e  guida  alle  preiscrizioni, anche realizzabili in
collaborazione con Scuole secondarie superiori italiane e straniere.
Articolo 7
I Corsi di studio e i Consigli dei Corsi di studio
1. 1 Corsi di studio sono istituiti e attivati ai sensi della vigente
normativa,  del  D.M.  270/04 e dei Decreti Ministeriali, su proposta
delle   Facolta'   interessate,   con   delibera   del  Consiglio  di
Amministrazione.
2. I Corsi di studio possono essere attivati anche su proposta comune
di  diverse  Facolta'  dell'Ateneo  (Corsi  di studio interfacolta) o
convenzioni con diversi Atenei (Corsi di studio interuniversitari). 1
Regolamenti   didattici   dei   Corsi   di   studio  interfacolta'  e
interuniversitari  determinano le particolari norme organizzative che
ne   regolano   il   funzionamento   sul   piano  della  didattica  e
attribuiscono  a  una  tra  le  Facolta'  o  a  uno  tra  gli  Atenei
convenzionati    l'iscrizione    degli   studenti   relativi   e   la
responsabilita'  amministrativa  del  Corso, salvo eccezioni previste
dagli accordi o dalle convenzioni.
3.  1  Corsi di Studio sono retti da un Consiglio di Corso di Studio,
costituito  da  tutti  i  Professori  di  ruolo  e  fuori  ruolo, dai
Ricercatori  affidatari  di  insegnamenti  all'interno  del  corso di
studio  e  dai  professori  a  contratto,  che  sono incaricati dalla
Facolta'   di  svolgere  attivita'  didattica,  come  previsto  dallo
Statuto.
4.  Il  Consiglio  di Corso di Studio e' presieduto da un Presidente,
eletto dal Consiglio tra i Professori di ruolo che ne fanno parte. Il
Presidente ha la responsabilita' del funzionamento del Consiglio e ne
convoca  le riunioni ordinarie e straordinarie. In via transitoria la
funzione  del  Presidente  viene svolta da un Professore che fa parte
del  Comitato  Ordinatore  della Facolta' a cui afferisce il Corso di
studio.
5. Il Consiglio di Corso di Studio svolge i seguenti compiti:
a)  elabora  e  sottopone  al  Consiglio  di  Facolta' il regolamento
didattico  del Corso, comprensivo della precisazione del curriculum e
dell'attribuzione  dei  crediti alle diverse attivita' formative, nel
pieno   rispetto  degli  obiettivi  formativi  indicati  dai  decreti
ministeriali per la Classe;
b)  formula  gli  obiettivi  formativi  specifici del Corso, indica i
percorsi  formativi  adeguati  a  conseguirli  e assicura la coerenza
scientifica    e   organizzativa   dei   vari   curriculum   proposti
dall'Ordinamento;
c)  determina  e sottopone alla Giunta di Classe di appartenenza, ove
istituita,   i   requisiti   di   ammissione   ai  Corsi  di  studio,
quantificandoli   in   debiti  formativi  e  progettando  l'eventuale
istituzione   da   parte   della   Facolta'  di  attivita'  formative
propedeutiche  ed  integrative,  finalizzate al relativo recupero, ai
sensi dell'art. 10,-
d)  assicura  lo  svolgimento  delle attivita' didattiche e tutoriali
fissate  dal  regolamento e propone annualmente eventuali modifiche e
precisazioni  alla  Giunta  di  Classe,  ove  istituita;  verifica  e
sovraintende   all'attivita'  didattica  programmata,  segnalando  al
Preside eventuali inadempienze da parte del personale docente;
e)  provvede  al  coordinamento  di  attivita'  didattiche  svolte in
collaborazione da piu' di un docente;
f)  studia  nelle forme adeguate un'equilibrata gestione dell'offerta
didattica,   in   particolare   con   un   attento   controllo  della
regolamentazione  degli  orari e della fruizione delle strutture, per
evitare   sovrapposizioni  delle  lezioni  e  delle  altre  attivita'
formative;
g)  esamina  e  approva  gli eventuali piani di studio proposti dagli
studenti entro le normative dei regolamenti didattici;
h)  esamina  e approva le richieste di trasferimento degli studenti e
il  riconoscimento  degli studi compiuti all'estero, sulla base delle
disposizioni  contenute  nel  Regolamento  di  Ateneo sulla mobilita'
studentesca;
i)  valuta  le  domande  di iscrizione ad anni di corso successivi al
primo;
j)  verifica  la  corrispondenza  tra la durata legale e quella reale
degli  studi assicurando, attraverso adeguate attivita' tutoriali, la
risposta   degli   studenti   all'offerta  didattica  e  controllando
l'entita'  del  lavoro  di apprendimento, in relazione alle finalita'
formative previste dall'Ordinamento;
k)  determina  le  forme  di  verifica  dei  crediti  acquisiti dagli
studenti   in   periodi   di   tempo  superiori  a  quelli  stabiliti
dall'Ordinamento  e ne dispone l'eventuale obsolescenza sul piano dei
contenuti culturali e professionali,
1)  indice almeno una riunione l'anno per la programmazione didattica
e per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di
verifica, allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero e
assistenza didattica, nelle forme previste dall'art. 10, comma 3;
m)  propone  alla  Giunta  di Classe, ove istituita, le modalita' del
riconoscimento  dei  crediti  formativi  universitari  per  attivita'
formative  non  direttamente  dipendenti  dall'Universita',  ai sensi
dell'art. 9, comma 5;
6.  Le  disposizioni  dei  Regolamenti  didattici dei Corsi di Studio
concernenti  la  coerenza  tra  i  crediti  assegnati  alle attivita'
formative  e  gli  specifici  obiettivi  formativi  programmati  sono
deliberate  dai  Consigli di Facolta', acquisito il parere favorevole
delle Commissioni Didattiche paritetiche di cui all'art. 13, entro il
termine  imprescindibile  di trenta giorni. Qualora il parere non sia
favorevole,  la  deliberazione  e'  rimessa  al Senato Accademico (ai
sensi del D.M. 270/04, art. 12, comma 3).
7.  In  base  ad  apposite  convenzioni tra Universita', proposte dai
Consigli  dei  Corsi  di  studio  c/o  dalla  Giunta  di  Classe, ove
istituita, ratificate dai Consigli di Facolta' e approvate dal Senato
Accademico,  i Corsi di Studio possono prevedere accordi con Corsi di
studio attivati presso altri Atenei, per il riconoscimento di crediti
universitari  ivi  acquisiti dagli studenti, allo scopo di realizzare
percorsi formativi integrati.
Articolo 8
Istituzione,  attivazione e disattivazione delle Facolta' e dei Corsi
di Studi0
1.  L'Ateneo  attiva  o disattiva le Facolta' e i Corsi di Studio con
autonome  deliberazioni, nel rispetto delle leggi vigenti, secondo le
procedure  indicate  nel successivo comma 2, dandone comunicazione al
Ministero.
2. L'istituzione di un nuovo Corso di Studio interno ad una Classe di
Corsi   di  Studio  gia'  attivata  nell'Ateneo,  la  modifica  degli
Ordinamenti  Didattici vigenti e la disattivazione di Corsi di studio
gia'  attivati  sono  sottoposte  da parte dai Consigli di Facolta' o
delle   Facolta'   interessate   (nel   caso   di   Corsi  di  studio
interfacolta),   al  Senato  Accademico,  nel  rispetto  dei  Decreti
Ministeriali  e  delle  Leggi  vigenti,  su  proposta della Giunta di
Classe  (ove istituita) o del Consiglio di Corso di Studi interessato
(fatto  salvo  quanto  disposto  dall'art.  17,  comma  2).  Fermo il
rispetto  delle  procedure dettate dal D.M. 270/04, il nuovo Corso di
Studi  puo' essere attivato a partire dall'inizio del successivo anno
accademico.
3.  L'istituzione di una nuova Facolta' dell'Ateneo e' regolata dalla
legislazione vigente.
4.   Nel  caso  di  disattivazione  di  Corsi  di  Studio,  l'Ateneo,
conformemente  a  quanto  disposto  dall'art.  9,  2° comma, del D.M.
270/04,  assicura  la  possibilita' per gli studenti gia' iscritti di
concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, delegando ai
Consigli  di  Facolta'  la  determinazione  delle relative modalita',
comprensiva  anche  della possibilita', di optare per il passaggio ad
altri  Corsi  di  Studio  attivati, con il riconoscimento dei crediti
fino a quel momento acquisiti.
Articolo 9
Crediti formativi universitari
1.  L'unita'  di  misura  del  lavoro  richiesto  allo  studente  per
l'espletamento   di   ogni   attivita'   formativa  prescritta  dagli
Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio per conseguire un titolo di
studio  universitario e' il credito formativo universitario (CFU), di
seguito denominato credito.
2. Al credito corrispondono, a norma dei Decreti Ministeriali, 25 ore
di   lavoro   per   studente,  comprensive  di  ore  di  lezione,  di
esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attivita'
formative  richieste  dagli  Ordinamenti Didattici, oltre alle ore di
studio e, comunque, di impegno personale necessarie per completare la
formazione  per  il  superamento  dell'esame oppure per realizzare le
attivita'  formative  non  direttamente  subordinate  alla  didattica
universitaria   (tesi,   progetti,   tirocini,   stages,   competenza
linguistica ed informatica, ecc.).
3.  La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio
personale o ad altre attivita' formative di tipo individuale e' cosi'
individuata:su  25  ore  relative  ad  ogni credito formativo, 10 ore
saranno  di  lezione  e  all'interno  di  queste  10 ore 1'80% verra'
dedicato  alle  lezioni  e  alle  esercitazioni collegiali, mentre il
restante  20%  sara'  dedicato  agli  esami  e  ad  altri processi di
apprendimento attivo e innovativo stabilito dai Regolamenti didattici
dei  Corsi di studio. Le restanti 15 ore saranno dedicate allo studio
individuale.  I  Regolamenti  didattici  dei Corsi di Studio potranno
prevedere  un  numero  inferiore  di  ore  di  studio individuale per
singole  attivita'  formative  ad  elevato  contenuto  sperimentale o
pratico.
4.  I  crediti  corrispondenti  a  ciascuna  attivita' formativa sono
acquisiti  dallo  studente  con  il superamento dell'esame o di altra
forma  di  verifica del profitto stabilita dal Consiglio di Facolta',
ferma  restando  la  quantificazione  in  trentesimi per la votazione
degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
5.  I  Regolamenti  di  Facolta' possono prevedere il riconoscimento,
secondo  criteri  predeterminati  e salvo approvazione del competente
Consiglio di Corso di studio, di crediti acquisiti dallo studente nel
caso  di  documentata  certificazione  (nel  rispetto della normativa
vigente  in  materia)  dell'acquisizione  di  competenze  e  abilita'
professionali,  nonche'  di  altre  competenze e abilita' maturate in
attivita'  formative  di  livello post-secondario. I crediti relativi
alla  conoscenza  di  una  lingua  dell'Unione Europea possono essere
riconosciuti,  sempre  in  base ai Regolamenti di Facolta' e in forme
regolamentate  dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di studio, sulla
base  di  certificazioni  rilasciate  da  strutture interne o esterne
all'Ateneo, specificamente competenti per ciascuna delle lingue.
6.  Nel  caso  di trasferimenti o passaggi di Corso o di Facolta' (ai
sensi  dell'art.  18),  il  riconoscimento di crediti acquisiti dallo
studente  in altro Corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o
in  altro  Corso  di  studio  di altra Universita', anche esterna (ai
sensi  dell'art. 19), compete al Consiglio del Corso di studio in cui
lo  studente  si iscrive, che valuta l'effettivo raggiungimento degli
obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento.
Articolo 10
Requisiti  di  ammissione  ai  Corsi  di  Studio, attivitaz formative
propedeutiche e integrative
1.  Per  essere  ammessi  ad  un  corso  di  laurea occorre essere in
possesso  di  un  diploma  di  scuola secondaria superiore o di altro
titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2.  Gli  Ordinamenti  e  i  Regolamenti Didattici dei Corsi di studio
possono  richiedere  allo  studente  il  possesso o l'acquisizione di
un'adeguata  preparazione  iniziale, definendo in modo inequivocabile
le   conoscenze   richieste   per  l'accesso  e  determinandone,  ove
necessario,  le  modalita'  di  verifica.  Per i Corsi di Laurea tale
verifica  puo'  avvenire  anche  a conclusione di attivita' formative
propedeutiche,  di  cui  al  comma  3.  La mancanza di tali requisiti
culturali,  determinati  dai  regolamenti,  prende  il nome di debito
formativo.
3.  Allo  scopo  di  favorire  l'assolvimento del debito formativo, i
Consigli di Corso di studio possono prevedere, internamente a ciascun
corso  di Laurea, l'istituzione di attivita' formative propedeutiche.
Tali  attivita'  propedeutiche  possono  essere svolte in determinati
periodi  dell'anno  accademico,  favorevoli  al tipo di impegno dello
studente,  anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati,
sulla  base  di appositi incarichi o convenzioni approvati dal Senato
Accademico. Attivita' propedeutiche e attivita' formative integrative
previste    dall'Ordinamento    didattico,    sempre    allo    scopo
dell'assolvimento  del  debito formativo, possono essere svolte anche
da  Docenti  e  da  Ricercatori,  anche  sulla base di un ampliamento
dell'impegno didattico e tutoriale, nelle forme previste dai
regolamenti   per   l'incentivazione   dei  Docenti.  Il  Regolamento
Didattico puo' inoltre prevedere l'attivazione di attivita' formative
propedeutiche   in   vista   dell'accesso   al  primo  anno,  la  cui
partecipazione  da  parte  degli  studenti immatricolati sia soltanto
consigliata e facoltativa.
4. Se la verifica dell'assolvimento del debito formativo e' negativa,
il   Consiglio   di   Corso   di   Studio  competente  puo'  proporre
all'approvazione del Consiglio di Facolta' l'indicazione di specifici
obblighi formativi, da soddisfare in ogni caso entro il primo anno di
corso.
5.  Per  l'ammissione  ai  Corsi di studio superiori alla Laurea, gli
Ordinamenti  Didattici devono indicare per i singoli ambiti e/o per i
singoli   settori   in  modo  quantitativamente  definito  i  crediti
necessari  per  l'accesso.  L'assolvimento del debito formativo cosi'
indicato potra' avvenire o con l'iscrizione a corsi singoli (ai sensi
dell'art.  18,  comma  4)  attivati  presso  l'Ateneo  o presso altre
universita',  italiane  o straniere, riconosciuti come apportatori di
credito  dal  Consiglio  di  Corso di Studio e con il superamento dei
relativi  esami,  oppure  concordando  con  il  Consiglio di Corso di
Studio  specifici percorsi formativi, da soddisfare prima dell'inizio
delle verifiche relative al curriculum del nuovo Corso di studio.
Articolo 11
Manifesto degli studi, curriculum e piani di studio
1.  Entro  il 15 luglio di ogni anno, il Senato Accademico approva il
Manifesto degli studi, risultante dall'insieme coordinato dei diversi
Manifesti  di  Facolta',  in  cui  e' fissato il numero massimo degli
iscritti  da  ammettere  al  primo  anno  di  ogni  Corso  di  studi,
precedentemente  stabilito  dal  Consiglio  di  Amministrazione, e le
modalita' di selezione.
2.  I  Manifesti  di  Facolta'  vengono  pubblicati nella Guida dello
Studente  di  ogni  Facolta',  resa  gratuitamente  disponibile dagli
uffici    competenti,   anche   in   forma   elettronica   sul   sito
dell'Universita'.
3.  Nei  Corsi  di  Laurea  e  di Laurea magistrale, lo studente puo'
seguire  uno dei curricula fissati nel Manifesto dall'Ordinamento del
Corso  di  studi  cui  e'  iscritto,  oppure,  se  ne  e' prevista la
possibilita'   e   secondo   le   modalita'  ivi  indicate,  chiedere
l'approvazione  di  un  curriculum  individuale,  in  entrambi i casi
mediante  la presentazione del proprio piano di studi alla Segreteria
studenti, entro i tempi fissati dal Senato Accademico.
4.  I  piani  di  studio  contenenti  la richiesta di approvazione di
curriculum  individuali  saranno  vagliati,  sulla  base  dei criteri
indicati  dall'Ordinamento  di  Corso  di studio e dal Regolamento di
Corso di studio, da una apposita Commissione, istituita dal Consiglio
di Corso di Studio e approvati dal Consiglio stesso.
Articolo 12
Orientamento e tutoraggio
1.  Al  fine  di  rendere  matura e consapevole la scelta degli studi
universitari   e  di  assicurare  un  servizio  di  tutoraggio  e  di
assistenza  per  l'accoglienza  ed  il  sostegno  degli  studenti, di
prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e di promuovere una
proficua  partecipazione  attiva  alla vita universitaria in tutte le
sue   forme,   il   Senato   Accademico  provvede,  con  un  apposito
Regolamento, ad organizzare le attivita' di orientamento e tutoraggio
previste  della  Leggi vigenti, articolate, in particolare, nelle tre
fasi   fondamentali  della  loro  vita  universitaria  (scelta  della
Facolta'  e  del  Corso  di  studio,  percorso  degli  studi  e delle
attivita'  connesse  dall'immatri  colazione  alla Laurea, accesso al
mondo del lavoro).
2.  L'Ateneo  prevede  l'istituzione  di un Servizio di Ateneo per il
coordinamento delle iniziative di orientamento e di tutoraggio di cui
al comma precedente, eventualmente con il supporto di un
apposito  ufficio, incaricato di assolvere agli aspetti organizzativi
e amministrativi di tali attivita' e da una Commissione di Ateneo per
l'orientamento  ed il tutoraggio. Tale Servizio puo' operare anche in
collaborazione con altri enti esterni pubblici e privati.
3.  Le  attivita'  di orientamento e di tutoraggio sono organizzate e
regolamentate   dalle   Strutture   didattiche,  nel  contesto  della
programmazione   didattica.  Il  coinvolgimento  dei  Docenti  e  dei
Ricercatori  nella realizzazione effettiva di tali attivita' fa parte
dei  compiti  istituzionali e puo' rientrare nell'ambito disciplinare
dei Regolamenti per l'incentivazione.
4.  In materia di orientamento alla scelta universitaria, le Facolta'
e  le  Classi  di  Corsi  di  studio,  eventualmente  con il supporto
organizzativo  dell'ufficio  di  cui al comma 2, con la consulenza di
tecnici esterni e in rapporto con la Direzione Scolastica Regionale o
con singoli istituti, possono offrire:
a) attivita' didattico-ori entative per gli studenti degli ultimi due
anni  di  corso  di  Scuola  Superiore,  finalizzate soprattutto alla
preiscrizione,
b)  corsi  di  formazione  dei  docenti  di  Scuola Superiore su temi
relativi   all'orientamento;   e)   consulenze   su   temi   relativi
all'orientamento,  inteso  come  attivita'  formativa,  in  base alle
richieste provenienti dalle scuole.
5.  In materia di orientamento, le Facolta' e i Consigli dei Corsi di
Studio  diffondono,  mediante l'attivita' di tutoraggio, informazioni
sui  percorsi  formativi interni, sul funzionamento dei servizi e sui
benefici per gli studenti.
6. In materia di orientamento post-universitario, le Facolta' possono
attivare, nell'ambito dei servizi didattici integrativi:
a) corsi di orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle
professioni;
b) corsi di formazione professionale e di formazione permanente.
Articolo 13
Commissioni didattiche paritetiche
1.  Presso  ogni  Facolta'  e'  istituita  una  Commissione didattica
paritetica   di   Facolta'  o  di  un  organismo  equivalente,  quale
osservatorio permanente delle attivita' didattiche.
2.  La  Commissione e' presieduta dal Preside o da un suo Delegato ed
e'  composta,  secondo  norme fissate dal Regolamento di Facolta', da
docenti e ricercatori scelti tra i membri del Consiglio di Facolta' e
da  rappresentanti  degli  studenti  in  modo  che sia assicurata una
composizione paritetica.
3. La Commissione paritetica di Facolta' svolge i seguenti compiti:
a) effettua valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari
aspetti dell'attivita' didattica, anche attraverso la predisposizione
di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti;
b)  propone al Consiglio di Facolta' iniziative di vario tipo, atte a
migliorare l'organizzazione didattica;
e)  esprime  pareri  al  Consiglio  di  Facolta'  sulla revisione dei
Regolamenti  didattici  dei Corsi di studio e sull'effettiva coerenza
tra  i  crediti  assegnati  alle  varie  attivita'  formative  e  gli
specifici obiettivi formativi programmati (art. 7, comma 6);
d)  esprime  parere  di  merito  sulla  congruita'  tra  obiettivi  e
insegnamenti  prima  dell'attivazione  di  un  Corso di studio e puo'
assumere compiti di vigilanza.
TITOLO II
Tipologia  e  regolamentazione  dei Corsi di studio e delle attivita'
didattiche
Articolo 14
Corsi di Laurea
1.  Il  Corso  di  Laurea  ha l'obiettivo di assicurare allo studente
un'adeguata  padronanza  di  metodi e contenuti scientifici generali,
nonche' l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
2.  Per  essere  ammessi  ad  un  Corso  di  Laurea occorre essere in
possesso  di  un  Diploma  di  Scuola Secondaria Superiore o di altro
titolo  di  studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi
delle  Leggi  vigenti  e  nelle  forme  previste  dall'art. 19. Altri
requisiti   formativi   e  culturali  per  l'accesso  possono  essere
richiesti  dai  Regolamenti dei Corsi di studio, secondo le normative
prescritte dall'art. 10.
3.  Per  conseguire  la  Laurea  lo  studente deve aver acquisito 180
crediti. La durata normale del Corso di Laurea e' di tre anni.
4.  All'atto  dell'istituzione  di  un Corso di Laurea, l'Ordinamento
didattico  corrispondente  stabilisce quali crediti acquisiti saranno
riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi in altri
Corsi  di  Studio  attivati  presso  l'Ateneo, nonche', sulla base di
specifiche convenzioni, presso altre Universita'.
Articolo 15
Corsi di Laurea Magistrale
1.  Il  Corso  di  Laurea  Magistrale  ha l'obiettivo di fornire allo
studente  una  formazione  di  livello  avanzato  per  l'esercizio di
attivita' d'elevata qualificazione in ambiti specifici.
2.  Requisito  di  ammissione  ad un Corso di Laurea Magistrale e' il
possesso  della  Laurea  ovvero  di altro titolo di studio conseguito
all'estero,  riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle
forme  previste dall'art. 19. Altri requisiti curriculari, indicativi
di  un'adeguata  preparazione  personale  che  comunque devono essere
verificati,  possono  essere  richiesti dai Regolamenti didattici per
l'accesso  ai  Corsi  di  Laurea  Magistrale,  secondo  le  normative
prescritte all'art. 10.
3.  Per  conseguire  la  Laurea  Magistrale  lo  studente  deve  aver
acquisito  300  crediti,  ivi  compresi  quelli gia' acquisiti con il
conseguimento  del  titolo di Laurea c/o riconosciuti validi ai sensi
dell'art.  10,  comma  5.  La  durata  normale  dei  Corsi  di laurea
magistrale e' di ulteriori due anni dopo la Laurea.
4. L'Ateneo puo' istituire Corsi di Laurea Magistrale solo se e' gia'
attivato  un  Corso di Laurea comprendente almeno un curriculum i cui
crediti  fon-nativi universitari siano integralmente riconosciuti, in
base  ai  Regolamenti  didattici,  per il Corso di Laurea Magistrale,
ovvero  in  seguito  al riconoscimento equivalente, sulla base di una
specifica  convenzione,  della  validita' del Corso di Laurea avviato
presso  un'altra  Universita'  o  presso  altra Facolta' dello stesso
Ateneo.
Articolo 16
Corsi di Dottorato di ricerca
1.  I  Corsi  di Dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le
competenze   necessarie  per  esercitare,  presso  Universita',  Enti
pubblici   o   soggetti   privati   attivita'   di  ricerca  di  alta
qualificazione.
2.  L'istituzione  da  parte  dell'Ateneo  dei  Corsi di Dottorato di
ricerca,  l'approvazione  dei  relativi  Ordinamenti  didattici  e le
normative  relative  all'assegnazione  delle  borse  di  studio  sono
disciplinati dall'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal D.M.
n. 224 del 30104/1999. Sulla base di tale normativa, l'attivazione di
un  Corso  di  Dottorato di ricerca avviene su proposta di uno o piu'
Consigli  di Dipartimento, previa delibera del Senato Accademico, del
Consiglio di Amministrazione e nulla osta del Nucleo di Valutazione.
3.  I  Dottorati  di  Ricerca  aventi sede amministrativa nell'Ateneo
possono  essere  istituiti  anche  in consorzio con altre Universita'
italiane  e  mediante  convenzioni con soggetti pubblici e privati in
possesso   di   requisiti   di  elevata  qualificazione  culturale  e
scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee.
4.  Per  essere  ammessi  ad un Corso di Dottorato di ricerca occorre
essere  in possesso della Laurea Magistrale conseguita all'interno di
un numero di Classi di studio precisato dall'Ordinamento
relativo,  o  di  analogo  titolo accademico conseguito all'estero ai
sensi  delle  Leggi  vigenti  e  nelle  forme  previste dall'art. 20.
L'accesso  ai  Corsi  di  Dottorato di ricerca e' consentito anche ai
possessori  di  Diploma  di  laurea conseguiti in base alle normative
previgenti  l'applicazione  del  Regolamento  Generale sull'Autonomia
approvato con il D.M. 270/04.
5.  L'accesso  ai  corsi  di  Dottorato di ricerca, i cui Regolamenti
prevedono   sempre   un   numero   programmato  di  partecipanti,  e'
subordinato  al superamento di una prova di ammissione, disciplinata,
ai sensi della normativa vigente, dai Regolamenti stessi.
6.  Il numero dei laureati da ammettere a ciascun Corso di Dottorato,
il  numero dei Dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la
frequenza ai corsi e l'ammontare ed il numero, comunque non inferiore
alla  meta' dei Dottorandi, delle borse da assegnare sono determinati
annualmente, con Decreti Rettorali.
7.   L'Ateneo  puo'  istituire,  in  base  ad  accordi  bilaterali  o
multilaterali di cooperazione interuniversitana internazionale, Corsi
di   Dottorato   di   ricerca   congiunti   o   Corsi   di  Dottorato
Internazionale. In tal caso, le modalita' di ammissione al Corso e di
conseguimento  del  titolo  di  Dottore  di  Ricerca  possono  essere
definite  dai  regolamenti  didattici,  anche in deroga al precedente
comma 2, in base a quanto previsto dagli accordi stessi.
8.  La  denominazione  dei  Corsi  di  Dottorato di ricerca e il loro
Ordinamento  didattico,  comprensivo  dell'eventuale articolazione in
curriculum,  sono  determinati  dal  Regolamento  didattico relativo,
progettato  dal  Collegio  dei  Docenti  e approvato dal Consiglio di
Amministrazione  su proposta dal Senato Accademico. La durata normale
dei Corsi non e' inferiore a tre anni.
9.  Ai  sensi  dell'art. 19, parte delle attivita' formative previste
dall'Ordinamento  didattico  del  Corso  di Dottorato di ricerca puo'
essere   svolta  anche  all'estero,  presso  Universita'  o  istituti
equiparati,   nell'ambito   dei   programmi   europei   di  mobilita'
studentesca  ed  essere  riconosciuta come curriculum, ai sensi delle
leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 19.
Articolo 17
Master universitari
1.  In  attuazione  dell'articolo 1, comma 15, della Legge 14 gennaio
1999,  n.  4,  l'Universita'  puo'  attivare Corsi di perfezionamento
scientifico   e   di  alta  formazione  permanente  e  ricorrente  ed
aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea
o della Laurea Magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati
i Master universitari.
2.  I  Master  universitari  possono  essere  di  primo  e di secondo
livello.  Per  accedere ai Master di primo livello e' necessario aver
conseguito  la  Laurea.  Per accedere ai Master di secondo livello e'
necessario aver conseguito la Laurea Magistrale.
3.  Per  conseguire  il  Master  universitario  lo studente deve aver
acquisito  almeno  60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire
la  Laurea  o  la  Laurea  Magistrale.  La durata minima dei Corsi di
Master universitario e' di un anno.
4.  L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere
specificamente  finalizzata  a rispondere a domande formative di cui,
in   base   all'adeguata   strumentazione   di  rilevazione  attivata
dall'Ateneo, e' stato possibile individuare l'esistenza reale. A tale
scopo,  l'impostazione  degli  Ordinamenti  didattici  relativi  deve
essere  ispirata ad esigenze di flessibilita' e adeguamento periodico
al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
5.  L'Ateneo  puo'  istituire,  in  base  ad  accordi di cooperazione
interuniversitaria   nazionale  o  internazionale,  Corsi  di  Master
congiunti (ossia interuniversitari), di primo e di secondo livello.
6.   I   Corsi   di  Master  universitario  possono  essere  attivati
dall'Ateneo  anche  in  collaborazione  con  Enti esterni, pubblici o
privati, italiani e stranieri.
Articolo 18
Trasferimenti,  passaggi  di  Corso e di Facolta', ammissione apro ve
singole
1.   Le   domande   di  trasferimento  presso  l'Ateneo  di  studenti
provenienti  da  altra Universita' e le domande di passaggio di Corso
di  studi  sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di
Corso   di   studio   di   destinazione,   che   valuta   l'eventuale
riconoscimento,  totale  o  parziale, della carriera di studio fino a
quel  momento  seguita,  con la convalida degli esami sostenuti e dei
crediti  acquisiti  ed  indica  l'anno  di Corso al quale lo studente
viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.
2.  In relazione alla quantita' di crediti riconosciuti, ai sensi del
comma precedente, la durata del Corso di studi puo' essere abbreviata
dal  Consiglio  di  Corso  di  studio,  secondo criteri stabiliti dai
Regolamenti  didattici.  Il  riconoscimento  da  parte dell'Ateneo di
crediti  acquisiti  presso  altre Universita' Italiane o estere (o ad
esse  assimilabili) puo' essere determinato, in forme automatiche, da
apposite   convenzioni,   approvate   dal   Senato  Accademico;  tali
convenzioni  potranno  altresi'  prevedere  la  sostituzione diretta,
all'interno   dei  curriculum  individuali,  di  attivita'  formative
impartite  nell'Universita' e richieste dai Regolamenti didattici con
attivita'  formative  impartite  presso  altre Universita' Italiane o
straniere (o ad esse assimilabili).
3.  1  Regolamenti didattici possono prevedere, in casi specifici, la
subordinazione  dell'accettazione  di una pratica di trasferimento ad
una prova di ammissione predeterminata.
4.  I  cittadini  italiani, anche se gia' in possesso di un titolo di
Laurea  o  di  Laurea  Magistrale, e gli studenti iscritti a Corsi di
studio  presso  Universita'  estere (o assimilabili ad esse), possono
iscriversi,  dietro  pagamento  di  contributi stabiliti dagli Organi
Accademici  competenti,  a  singoli  corsi  di  insegnamento attivati
presso  i  Corsi  di  studio,  ad ogni livello, presenti nell'Ateneo,
nonche'  essere  autorizzati a sostenere le relative prove di esame e
ad  averne regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali
o  concorsuali per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e
scientifico   o   un  particolare  perfezionamento  delle  competenze
acquisite.
Articolo 19
Mobilita' studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero
1.  Nel  rispetto  delle  leggi  vigenti,  l'Universita'  aderisce ai
programmi  di  mobilita'  studentesca  riconosciuti dalle Universita'
dell'Unione  Europea  (Programmi  Socrates/Erasmus ed altri programmi
risultanti  da eventuali convenzioni bilaterali), a qualsiasi livello
di Corso di studio.
2.  L'Ateneo  favorisce la mobilita' studentesca secondo un principio
di  reciprocita',  mettendo  a  disposizione degli studenti ospiti le
proprie  risorse  didattiche  e  l'assistenza  tutoriale prevista dai
Regolamenti  dei  programmi  di  cui al comma 1, fornendo altresi' un
supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza
richiesta,  del  superamento  degli  esami  e  delle  altre  prove di
verifica  previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi
universitari  da  parte  di  studenti dell'Ateneo e' disciplinato dai
Regolamenti  dei  Programmi  di cui al comma 1 e diventa operante con
approvazione  o,  nel  caso  di  convenzioni  bilaterali, di semplice
ratifica  da  parte  del  Consiglio di Corso di studi interessato, ai
sensi dell'art. 9, comma 6.
Articolo 20
Calendario didattico
1.  Il Calendario didattico viene approvato da ciascuna Facolta', nel
rispetto  di  parametri  generali stabiliti dal Senato Accademico per
l'intero Ateneo.
2. Il Consiglio di Facolta' puo' deliberare l'articolazione dell'anno
accademico  in  periodi didattici (semestri, annualita', ecc.), fermi
restando  gli  obblighi  di presenza dei Docenti e dei Ricercatori di
cui all'art. 24.
3. Il Calendario didattico prevede la non sovrapposizione dei periodi
dedicati  alla  didattica  a quelli dedicati alle prove di esame e ad
altre  verifiche  del  profitto,  con  esclusione  dei  soli  appelli
straordinari di cui al comma seguente.
4.  Il  Consiglio  di  Facolta' delibera numero e articolazione delle
sessioni di esame (estiva, autunnale e straordinaria di febbraio, con
l'eventuale preappello di febbraio per le discipline la cui didattica
e' terminata nel primo semestre), compresa l'eventuale programmazione
di  appelli  straordinari  riservati  agli studenti fuori corso, agli
studenti  lavoratori e a casi particolari, dandone informazione entro
tempi   opportuni.   Il   Calendario   delle   prove  finali  per  il
conseguimento dei titoli di studio e' disciplinato dall'art. 27.
Articolo 21
Tipologia e articolazione degli insegnamenti
1.  I  Regolamenti  didattici  di  qualsiasi  Corso  di studi possono
prevedere  l'articolazione  degli insegnamenti in moduli didattici di
diversa durata, con attribuzione di diverso peso all'assegnazione dei
crediti formativi universitari corrispondenti.
2.  Oltre  ai  corsi  di insegnamento ufficiali, di varia durata, che
terminano  con  il  superamento  delle  relative  prove  di  esame, i
Regolamenti  didattici  possono  prevedere  l'attivazione di corsi di
sostegno,  seminari,  esercitazioni in laboratorio c/o in biblioteca,
esercitazioni   di   pratica   testuale,   esercitazioni  di  pratica
informatica  e  altre tipologie di insegnamento, ritenute adeguate al
conseguimento  degli obiettivi formativi del Corso di studi. Per tali
tipologie  di  insegnamento  dovranno essere indicati nei Regolamenti
didattici:
a)  l'afferenza ad un settore scientifico-disciplinare o ad un ambito
disciplinare definito;
b)  l'assegnazione  articolata di un adeguato quantitativo di crediti
formativi universitari;
c)  il  tipo di verifica del profitto che consente, nei vari casi, il
conseguimento dei relativi crediti.
3. Un corso di insegnamento puo' essere articolato in piu' moduli. In
tal  caso  la  prova  di  verifica  sara' unica e dovra' accertare il
profitto degli studenti nell'ambito di ciascun modulo previsto.
4.  I  corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno
essere  monodisciplinari  o  integrati  ed essere affidati, in questo
caso,  alla  collaborazione  di piu' Docenti e/o Ricercatori, secondo
precise indicazioni e norme contemplate dai Regolamenti didattici.
5.   I   Regolamenti  didattici  possono  prevedere  anche  forme  di
insegnamento  a distanza, specificando le modalita' di frequenza, ove
prevista, e di verifica pratica ad esse connesse.
6.  Le  strutture  didattiche  competenti possono approvare che uno o
piu'  insegnamenti, di qualsiasi tipologia e durata, siano mutuati da
altra Facolta', previo assenso della stessa, sentito il Docente.
7.  1  Consigli  di  Corso di studio possono proporre al Consiglio di
Facolta'  di  deliberare  lo  sdoppiamento  dei corsi di insegnamento
troppo  affollati.  Il  Consiglio di Facolta' propone al Consiglio di
Amministrazione  di  attivare  gli  insegnamenti  sdoppiati, fissa le
modalita'  di  suddivisione  degli studenti e verifica annualmente la
permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.
8.  Nel  caso  di  insegnamenti  sdoppiati all'interno di un medesimo
Corso  di studi e' compito del Consiglio di Facolta' verificare che i
programmi  didattici  e  le prove di esame siano equiparabili ai fini
didattici  e  non  creino  disparita'  nell'impegno  di  studio e nel
conseguimento  degli  obiettivi  formativi  da  parte  degli studenti
interessati.
Articolo 22
Esami e verifiche del profitto
I.  A  seconda  della  tipologia  e  della  durata degli insegnamenti
impartiti,  i  Regolamenti didattici stabiliscono il tipo di prove di
verifica  che determinano per gli studenti il superamento del corso e
l'acquisizione  dei crediti assegnati. Ai sensi dell'art. 9, comma 4,
tali prove potranno consistere in
esami  (orali  c/o  scritti),  la  cui  votazione  viene  espressa in
trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali
o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, con esoneri parziali
orali  o  scritti,  ecc.),  atte  a  valutare  il conseguimento degli
obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento.
2.  Il  voto  minimo  per  il  superamento  dell'esame e' di diciotto
trentesimi.   La   Commissione  puo',  all'unanimita',  concedere  al
candidato il massimo dei voti con lode.
3.  In  occasione degli esami, la valutazione del profitto puo' tener
conto  dei  risultati  conseguiti  in  eventuali  prove di verifica o
colloqui  sostenuti  durante lo svolgimento del corso di insegnamento
corrispondente,  e  dovra'  considerare  i  risultati  conseguiti  in
eventuali  esoneri parziali avvenuti durante lo svolgimento del corso
di insegnamento corrispondente.
4.  Le prove di verifica del profitto diverse dagli esami si terranno
di  norma,  come  gli  esami,  a conclusione del corso o entro limiti
temporali  specificamente  previsti  dal  Regolamento didattico, e si
risolveranno  in  un  riconoscimento  di  "idoneita'",  riportato sul
libretto personale dello studente.
5. Le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche.
In  casi  di  sovraffollamento,  le  competenti  strutture didattiche
possono  disciplinare  modalita'  e  limiti  di  accesso alle sedute.
Qualora  siano  previste prove scritte, il candidato ha il diritto di
prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
6.  Qualora  i  Regolamenti  didattici  prevedano  un  unico  esame o
un'unica  prova  di  verifica  finale  per un insegnamento costituito
dalla  confluenza  di piu' attivita' didattiche, deve comunque essere
accertato  il  profitto  dello  studente  per  ciascuna di esse, come
previsto nel caso indicato dall'art. 22, comma 3.
7.  Le  Commissioni  degli  esami e delle altre prove di verifica del
profitto sono nominate dal Rettore. Tali Commissioni sono composte da
almeno  due  membri,  il  primo dei quali e' di norma il titolare del
corso  di  insegnamento,  che  svolge le funzioni di Presidente della
Commissione, il secondo e' un altro docente, ricercatore o un cultore
della  materia  o di materia affine, oppure, ove necessario, da altro
docente  al  quale  la Facolta' riconosca le competenze necessarie. 1
cultori  della materia devono essere in possesso di Laurea Magistrale
o   di   Laurea,   conseguita   in  base  alle  normative  previgenti
l'applicazione  del  D.M.  509/99,  e  sono  nominati  dal Rettore su
richiesta  del  Consiglio  di Facolta' e su suggerimento del titolare
del corso, in base a criteri predefiniti dai Regolamenti di Facolta'.
Il  Presidente  della  Commissione cura il corretto svolgimento delle
prove di esame.
8. Il verbale di esame e' firmato dal Presidente e da almeno un altro
membro  della Commissione giudicatrice, con funzioni di segretario. I
Presidenti  delle  Commissioni  hanno l'obbligo di curare la consegna
del  verbale,  debitamente  compilato  in  tutte  le  sue parti, alle
rispettive   Segreterie   studenti,  di  norma  entro  24  ore  dalla
conclusione di ciascuna seduta d'esame.
9. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere
inizio  alla data fissata. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali
motivi  dovranno  essere  autorizzate  dal  Rettore,  il quale dovra'
provvedere  affinche'  ne  sia  data  tempestiva  comunicazione  agli
studenti.
10.  In  ciascuna  sessione  lo  studente  in regola con la posizione
amministrativa  potra' sostenere, senza alcuna limitazione, tutti gli
esami  nel  rispetto  della  propedeuticita'  e delle attestazioni di
frequenza previste dall'Ordinamento didattico.
Articolo 23
Studenti  impegnati  a  tempo  pieno  e  studenti  non  frequentanti,
studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi
1.  I  Regolamenti  didattici  di  ogni  Corso  di studio (escluso il
Dottorato   di   ricerca)   possono  prevedere  specifiche  forme  di
attribuzione dei crediti formativi per studenti lavoratori o comunque
impossibilitati,  per  comprovate  ragioni  personali,  economiche  o
sociali,  alla  frequenza delle attivita' didattiche. La frequenza e'
comunque  obbligatoria  e  viene accertata dai Docenti, secondo norme
stabilite  dai Regolamenti didattici. Il Consiglio di Facolta' nomina
annualmente una commissione incaricata di verificare la fondatezza da
parte degli studenti di essere iscritti come non frequentanti.
2.   Il  riconoscimento  della  frequenza  alle  attivita'  formative
richieste  avviene  attraverso  una  documentazione predisposta dalla
Segreteria studenti e consegnata ad ogni docente titolare di corso il
quale,   al   termine  del  Corso,  consegnera'  tale  documentazione
attestante  le  frequenze  al  corso  di  ogni  singolo studente alla
Segreteria studenti, che provvedera' all'affissione dell'elenco degli
studenti che non hanno superato il massimo delle assenze previste dai
singoli  regolamenti  didattici.  Nel  caso in cui uno studente abbia
superato  tale  massimo  dovra'  frequentare lezioni di recupero, nei
modi  e nei termini stabiliti dai Consigli di Corso di studio, e solo
allora potra' essere ammesso alla verifica finale.
3. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato le
attivita' formative previste dal Regolamento didattico del suo Corso,
non  abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti e
non  abbia  acquisito, entro la durata normale del Corso medesimo, il
numero  dei  crediti  necessario  per  il conseguimento del titolo di
studio.
4.  Lo  studente  fuori  corso  non ha obblighi di frequenza, ma deve
superare  le prove mancanti alla propria carriera universitaria entro
termini  determinati dal Consiglio di Corso di studio interessato. In
caso  contrario,  le  attivita'  formative  di  cui egli ha usufruito
possono essere considerate non piu' attuali e i crediti acquisiti non
piu'  adeguati  alla  qualificazione  richiesta  dal  Corso  di studi
frequentato,  su  deliberazione  del predetto Organo. 11 Consiglio di
Corso  di  studio  provvede,  in  tali  casi,  a  determinare i nuovi
obblighi formativi per il conseguimento del titolo.
5.  Lo  studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto
ad  un Corso di studi qualora non abbia superato alcun esame previsto
dall'ordinamento   per   otto   anni  accademici  consecutivi,  salvo
specifica  richiesta  di riattivazione della carriera precedentemente
percorsa,  previa valutazione e autorizzazione del Consiglio di Corso
di studi competente.
6. Si considera studente ripetente:
a)  lo  studente  fuori  corso  che non abbia conseguito il titolo di
studio entro i termini stabiliti ai sensi del comma precedente;
b)  lo  studente  che entro la durata del Corso non abbia ottenuto il
riconoscimento  della  frequenza  per  tutte  le  attivita' formative
previste dall'Ordinamento didattico;
c)  lo  studente  che,  avendo acquisito le frequenze previste per il
conseguimento  del  titolo  di  studio, intenda modificare il proprio
piano di studi.
7.  Il  Consiglio  di  Corso  di studio puo' definire a quale anno di
Corso debba essere considerato iscritto lo studente ripetente.
8.  Lo studente ripetente e' tenuto di norma a frequentare nuovamente
le  attivita' formative previste dal Regolamento didattico per l'anno
di  corso  al  quale  viene  considerato  iscritto  (in  qualita'  di
ripetente),  allo  scopo  di  poter superare gli esami, o le prove di
verifica,  che mancano al completamento della sua carriera formativa.
L'eventuale  esenzione  alla  frequenza  deve  essere  approvata  dal
Consiglio di Corso di studio.
9.  Lo  studente  ha  facolta',  in  qualsiasi  momento della propria
carriera  formativa,  di  rinunciare  alla  prosecuzione  degli studi
intrapresi  e ad immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso
di  studi.  Di  norma, in tale caso, i risultati della sua precedente
carriera,  frequenze  attestate,  esami superati e crediti acquisiti,
potranno  essere  utilizzati  per  il  nuovo  Corso  di studi, previa
verifica.
10.  Agli iscritti ai Master che siano stati ammessi a frequentare un
Corso  di  Dottorato  di  ricerca,  sia  in  sede,  sia  presso altra
Universita', si applicano le normative vigenti (art. 8 della Legge 30
novembre 1989, n. 398).
Articolo 24
Doveri didattici dei Docenti e dei Ricercatori
1.  I  Docenti  sono tenuti a svolgere il corso o il modulo (annuale,
semestrale,  ecc.)  in  almeno due giorni distinti per ogni settimana
del  Calendario  didattico (salvo diverse autorizzazioni concesse dai
Consigli  di  Facolta). Devono inoltre garantire un congruo numero di
ore  dedicato  al  ricevimento degli studenti, distribuito in maniera
omogenea e continuativa nel corso dell'intero anno
accademico,  secondo  un  calendario  preventivamente  reso  pubblico
all'inizio  dello stesso o del semestre di riferimento. Il professore
e il ricercatore di ruolo sono tenuti ad un incarico didattico minimo
di 120 ore di didattica frontale.
2. La Facolta', su proposta dei Consigli di Corso di studio, provvede
all'attribuzione   dei   compiti  didattici,  articolati  secondo  il
Calendario  didattico  nel corso dell'anno, ivi comprese le attivita'
didattiche integrative, di orientamento e di tutoraggio.
3.  Nell'ambito delle ore dedicate all'attivita' tutoriale, i Docenti
e  i Ricercatori dovranno contemplare sia le ore di ricevimento degli
studenti  che  partecipano alle loro attivita' didattiche, sia le ore
di  ricevimento  degli  studenti  loro  assegnati  dai regolamenti di
Facolta' sul tutoraggio.
4.   Ciascun   Docente   e  Ricercatore  titolare  o  affidatario  di
insegnamento  e' tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi
a  lui assegnati dall'Ordinamento didattico. Eventuali assenze devono
essere  giustificate da gravi ed eccezionali motivi e autorizzate dal
Rettore,  il quale dovra' provvedere affinche' ne sia data tempestiva
comunicazione  agli  studenti.  In  casi  di  assenze  prolungate  il
Rettore,  sentito  il  Consiglio  di Facolta', dovra' provvedere, nei
termini   previsti   dal  Regolamento  didattico  di  Facolta',  alla
sostituzione  del titolare nelle forme piu' adeguate ad assicurare la
continuita'  del  suo  corso  di  insegnamento e lo svolgimento degli
esami.
5.  I  Docenti e i Ricercatori devono presentare all'approvazione del
Consiglio  di  Corso  di  studio,  entro  i  termini  stabiliti dalla
Facolta',  i  contenuti  degli  insegnamenti  di cui sono a qualsiasi
titolo incaricati e i programmi degli esami previsti.
6.   Ciascun   Docente   e  Ricercatore  provvede  giornalmente  alla
compilazione  del  Registro  delle  attivita' didattiche. Il Registro
dovra'  essere  tenuto  costantemente  a  disposizione  di  verifiche
periodiche  da parte del Preside, il quale individuera' a tal fine le
forme  e  i luoghi piu' idonei, e dovra' essere consegnato al Preside
entro  15  giorni  dalla conclusione dell'anno accademico. Il Preside
verifichera'  quindi  che  le  ore  di attivita' didattica dichiarate
siano  state  pari  al numero minimo di ore previsto dal Regolamento,
apporra'  il  visto  di  presa  visione  del registro e ne curera' la
conservazione  nell'archivio  della  Facolta'. E' compito del Preside
segnalare  annualmente  al  Rettore  i  nominativi  dei Docenti e dei
Ricercatori che non provvedono ad espletare tali obblighi.
7.  I  Ricercatori  non  affidatari di insegnamento dovranno, entro i
limiti  previsti  dai  Regolamenti  di  Facolta'  e dagli Ordinamenti
didattici dei Corsi di studio cui afferiscono, affiancare l'attivita'
didattica  dei  Docenti  di  prima  e  di  seconda fascia, e dovranno
altresi'   svolgere  le  attivita'  obbligatorie  di  orientamento  e
tutoraggio loro assegnate.
8.  Nei  casi  in  cui  la  prova finale di un Corso di studi preveda
l'elaborazione di una tesi, i Docenti e i Ricercatori che fanno parte
del Consiglio interessato assegneranno, sulla base di criteri fissati
dai  Regolamenti didattici di Facolta', un numero minimo di tesi, che
saranno   svolte  dagli  studenti  sotto  la  loro  personale  tutela
scientifica, in qualita' di relatori.
9.  I Docenti e i Ricercatori che intendano prestare a tempo parziale
attivita'  didattica  retribuita  o  non  retribuita,  all'interno  o
all'esterno  dell'Ateneo,  ma  al di fuori dei compiti loro assegnati
dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio cui afferiscono, devono
ottenere il preventivo nullaosta dal Consiglio di Facolta'.
Articolo 25
Attivita'  didattiche  formalive,  integrative e di luloraggio legate
all'incenlivazione dei Docenti e dei Ricercatori
1.   L'Ateneo   provvede,   anche  attraverso  incentivi  finanziari,
all'attivazione    di   iniziative   finalizzate   al   miglioramento
qualitativo  e  all'adeguamento  quantitativo dell'offerta formativa,
con  riferimento a1 rapporto tra studenti e docenti, all'orientamento
e al tutoraggio.
2. Tra le iniziative di ordine didattico attivate, l'Ateneo comprende
tutte le attivita' didattiche integrative che vengono programmate dai
Regolamenti  didattici  dei  Corsi  di  studio  di  ogni livello come
completamento dell'offerta formativa di base e che vengono svolte dai
Docenti e dai
Ricercatori  nell'ambito  di  un orario di lavoro che eccede la quota
minima  obbligatoria fissata ai sensi dell'art. 24, comma 1 e che non
superi  una  quota  massima fissata dal suddetto Regolamento. Possono
rientrare tra queste attivita' integrative:
a)  attivita'  didattiche  e  formative  propedeutiche, intensive, di
supporto  e  di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del
debito  formativo  e  a  consentire  l'accesso al primo anno di Corso
(art. 10, commi 3 e 5),
b)  attivita'  di  orientamento  rivolte  sia agli studenti di scuola
superiore  per  guidarli  nella scelta degli studi, sia agli studenti
universitari   in   corso  di  studio  per  informarli  sui  percorsi
formativi,  sul  funzionamento  dei  servizi  e  sui benefici per gli
studenti,  sia  infine  a  coloro che hanno gia' conseguito titoli di
studio  universitari  per  avviarli verso l'inserimento nel mondo del
lavoro e delle professioni (art. 12, comma 6)
c)   attivita'   di  tutoraggio  finalizzate  all'accertamento  e  al
miglioramento   della   preparazione   dello  studente,  mediante  un
approfondimento   personalizzato   della   didattica  finalizzato  al
superamento   di   specifiche   (anche  individuali)  difficolta'  di
apprendimento  (art.  12),  nonche' alle attivita' di recupero decise
dal  Consiglio di corso per quegli studenti che non abbiano raggiunto
il  minimo  delle  frequenze  stabilite  dai regolamenti didattici di
Facolta';
d)  attivita'  formative  integrative  che  rientrano  in progetti di
miglioramento   quantitativo   della   didattica,   con   particolare
riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;
e)  attivita'  di incremento e di integrazione dell'offerta formativa
prevista  dagli Ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi
di  formazione,  consulenze  su temi relativi all'orientamento inteso
come attivita' formativa, ecc.);
f) corsi perla formazione permanente;
g)  corsi  per  l'aggiornamento  e  la formazione degli insegnanti di
scuola di ogni grado, organizzati sulla base di apposite convenzioni.
Articolo 26
Promozione e pubblicita' dell'offerta didattica
1.  L'Universita'  cura la diffusione dell'informazione sulla propria
offerta  didattica  e  mette  a  punto  periodicamente le forme e gli
strumenti   che  consentono  la  promozione  e  la  diffusione  della
conoscenza    relativa   all'offerta   didattica,   ai   procedimenti
organizzativi  e  alle  decisioni  assunte  in  merito  agli orari di
lezione, ai calendari di esami, agli orari di ricevimento dei Docenti
e dei Ricercatori.
2.  Per  ogni  attivita'  didattica  offerta  dall'Ateneo  viene resa
pubblica  la  struttura o la persona che ne assume la responsabilita'
organizzativa.
3.  1  contenuti,  gli  orari  e  le  scadenze  di tutte le attivita'
didattiche  organizzate dalle Facolta', come gli orari di ricevimento
dei   Docenti  e  dei  Ricercatori,  il  calendario  didattico  e  il
calendario  degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e
quello  degli  esami  finali,  con  le  relative  scadenze, sono resi
pubblici  dai  Presidi  mediante  l'affissione  in  appositi albi e/o
mediante  altre  forme  e  strumenti  che essi riterranno di volta in
volta opportuni.
4.  La  pubblicazione  del  Manifesto di Facolta' e della Guida dello
Studente,   anche   in  via  telematica,  e'  curata,  entro  termini
prefissati, dalle strutture a cio' delegate dal Senato Accademico.
5.  L'Ateneo pubblicizza, a cura della Segreteria Studenti, una guida
pratica  per  gli  studenti  contenente informazioni sulle operazioni
amministrative  necessarie  ai  fini  dell'immatricolazione  e  delle
iscrizioni ai Corsi di studio.
6. L'Ateneo predispone una Guida ai Servizi universitari destinata ad
agevolare il primo ingresso e l'orientamento degli studenti nel mondo
universitario.
Articolo 27
Prove finali e conseguimento dei titoli di studio
i.  Il  titolo  di  studio e' conferito a seguito di prova finale. Il
Regolamento didattico di Facolta' disciplina:
a)   le   modalita'   della   prova,  comprensiva  in  ogni  caso  di
un'esposizione dinanzi ad un'apposita commissione;
b) il Calendario didattico e delle prove finali,
c)  le  modalita'  della valutazione conclusiva, che deve tener conto
dell'intera  carriera dello studente all'interno del Corso di studio,
dei  tempi  e  delle  modalita' di acquisizione dei crediti formativi
universitari,  delle valutazioni sulle attivita' formative precedenti
e sulla prova finale, nonche' di ogni altro elemento rilevante.
2.  Per accedere alla prova finale lo studente deve aver acquisito il
numero  dei  crediti  universitari  previsti dal relativo regolamento
didattico.
3. Lo svolgimento delle prove finali e' sempre pubblico.
4.  Per il conseguimento della Laurea, il Regolamento puo' prevedere,
accanto  o  in sostituzione di prove consistenti nella discussione di
un  elaborato  scritto  o  di  una  prova  scritta o grafica di varia
entita',  il  sostenimento  di  una  prova  espositiva finalizzata ad
accertare  il  raggiungimento  degli obiettivi formativi qualificanti
del corso.
5.  Per  il  conseguimento della Laurea Magistrale e del Dottorato di
ricerca,  il  Regolamento  deve  prevedere l'elaborazione di una tesi
scritta,  redatta  in modo originale dallo studente sotto la guida di
un  relatore. In tali casi, il Regolamento didattico fissa il termine
per  la  consegna  della  tesi  compilata  presso  la  Segreteria  di
Facolta'.
6.  Entro  scadenze  periodiche, fissate dal Regolamento di Facolta',
gli  studenti  che  sono  tenuti,  ai  sensi  dei  commi  precedenti,
all'elaborazione   di   una  tesi  scritta  finale,  sottopongono  ad
approvazione   del   Consiglio  di  Corso  di  studio  l'assegnazione
dell'argomento della tesi e il nominativo del relatore, allo scopo di
consentire, mediante un aggiornato monitoraggio delle tesi assegnate:
a)  la  verifica dell'equa distribuzione dell'impegno didattico tra i
docenti di un medesimo Consiglio;
b)  l'eventuale  eccessiva  lunghezza  dei  tempi  di realizzazione e
l'obsolescenza di talune assegnazioni;
c)   la   possibilita'   di  avvisare  tempestivamente  gli  studenti
interessati  dei  bandi concernenti le eventuali forane di assistenza
economica  previste  dall'Ateneo  o  dagli  Enti  per il Diritto allo
Studio Universitario, per l'elaborazione della tesi.
7.  Le  Commissioni  giudicatrici  della  prova  finale  abilitate al
conferimento  del  titolo  di studio sono nominate dal Rettore e sono
composte  da  almeno sette membri. Almeno un membro della commissione
deve  essere  un  Professore  di prima fascia e, di norma, almeno 2/3
della Commissione devono essere formati da professori c/o ricercatori
universitari.  Le  funzioni  di  Presidente  della  Commissione  sono
svolte,  ove presente, dal Presidente del Consiglio di Corso di Studi
interessato o da un Professore di prima fascia scelto dal Rettore.
8.  Potranno  far  parte  della  Commissione giudicatrice della prova
finale  anche  Professori  di  Facolta'  diverse  da  quelle cui sono
iscritti  i  candidati,  nonche'  Professori  a  contratto  nell'anno
accademico interessato.
9.  Nei  Corsi  di  studio  interfacolta' la Commissione giudicatrice
della  prova finale dovra' essere costituita da docenti delle diverse
Facolta' interessate.
TITOLO III
Diritti e doveri degli studenti
Articolo 28
Immatricolazioni e iscrizioni
1.  I  tempi  e i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione
agli  anni  successivi  di  qualsiasi Corso di studi sono chiaramente
indicati congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da
esibire, sul numero degli studenti che saranno ammessi per ogni Corso
di  Laurea  e  di  Laurea Magistrale, sulle modalita' e la tempistica
della prova di accesso, sulla documentazione da predisporre una volta
superata  tale prova e le tasse da pagare - nel Manifesto degli studi
e  nella  Guida  prevista  dall'art. 26, comma 5, nonche' negli altri
strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Ateneo.
2.  Chi  e'  gia'  in  possesso di Laurea o di Laurea Specialistica e
intende conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello
puo'  chiedere al Preside di Facolta' l'iscrizione a un anno di Corso
successivo  al primo. Tali domande verranno valutate dal Consiglio di
Corso  di  Studio interessato, che proporra' al Consiglio di Facolta'
le eventuali delibere in proposito.
3. Lo studente non puo' mai iscriversi contemporaneamente a due Corsi
di  studio.  A  questo  scopo  la Segreteria studenti richiede, salvo
deroghe   concesse   dal   Rettore,  che  il  diploma  richiesto  per
l'iscrizione sia esibito in originale. Se la contemporaneita' venisse
comunque  rilevata,  lo  studente  decade  dal  Corso di studi cui e'
iscritto successivamente alla prima iscrizione.
Articolo 29
Certificazioni
1.  Gli  Uffici  delle Segreterie Studenti rilasciano, in conformita'
con  la  legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le
copie,   gli  estratti  e  altri  documenti  relativi  alla  carriera
scolastica  degli  studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia
dei   dati   personali   come  previsto  dalle  leggi  vigenti  sulla
certificazione e sulla trasparenza amministrativa.
2.  Al  sensi dell'art. 11, comma 8 del D.M. 270/04, gli uffici delle
Segreterie Studenti rilasciano, come supplemento dell'attestazione di
ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo
modelli  conformi  a quelli adottati dai Paesi europei, le principali
indicazioni  relative  al curriculum specifico seguito dallo studente
per  conseguire  il  titolo.  Tale certificato e' strutturato secondo
modalita'  definite dalle Giunte di Classe e dai Consigli di Facolta'
interessati  e  puo'  essere  redatto, su richiesta dell'interessato,
anche in lingua inglese.
3.  Gli  uffici  delle  Segreterie Studenti rilasciano certificazioni
relative   alla   carriera,   anche   parziale,  dello  studente  con
l'attestazione  degli  esami  fino  ad  allora  sostenuti  con  esito
positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.
Articolo 30
Tuiela dei diritti degli Studenti
1.  La  tutela  dei  diritti  degli  Studenti nello svolgimento delle
personali  carriere  di studio e' di spettanza del Rettore, il quale,
coadiuvato  dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione,
provvede   a  curare  le  modalita'  particolari  e  ad  attivare  le
strumentazioni adeguate per il perseguimento di tale scopo generale.
2.  Sulle  istanze  concernenti  la  carriera  di studio di qualsiasi
studente  provvede  il  Rettore,  sentiti  i Consigli delle strutture
didattiche competenti.
3. I provvedimenti rettorali sulle istanze di cui al comma precedente
sono definitivi.
TITOLO IV
Norme transitorie e finali
Articolo 31
Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Ateneo
1.  Il  presente  Regolamento, comprensivo delle schede relative alle
classi  e  ai  Corsi  di  studio  istituiti, e' deliberato dal Senato
Accademico    ed   e'   approvato   dal   Ministro   dell'Istruzione,
dell'Universita'  e  della  Ricerca, previo parere del CUN, una volta
accertata  la  coerenza  degli  Ordinamenti didattici con i requisiti
prescritti   dai   Decreti   Ministeriali,   entro   180  giorni  dal
ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato
il Regolamento si intende approvato.
3.  In  seguito  all'approvazione  del  Ministro,  il  Regolamento e'
emanato  con  decreto  del  Rettore  ed  entra  in  vigore  dall'anno
accademico successivo.
4.  Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le
disposizioni legislative in vigore.
Articolo 32
Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo
1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal
Consiglio  di  Amministrazione sentito il Senato Accademico, anche su
proposta  dei  Consigli  di  Facolta' o di altre strutture didattiche
competenti,  ed emanate con decreto del Rettore, secondo le procedure
previste dalle leggi in vigore.
2.   Le   modifiche  di  cui  al  comma  precedente  hanno  validita'
dall'inizio dell'anno accademico successivo all'emanazione.
Articolo 33
Comitato di consultazione sugli Ordinamenti didattici
I.  In  relazione agli adempimenti previsti dall'art. 11, comma 4 del
D.M.  509/99,  e'  istituito  presso  l'Universita'  il  Comitato  di
consultazione sugli Ordinamenti didattici.
2.  La  composizione  e  le  competenze del Comitato sono definite da
apposito Regolamento.

Tabella pag. 44 
Tabella pag. 45
Tabella pag. 46
Tabella pag. 47 

fp05-gr05