MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 15 aprile 2005
Istituzione dell'Universita' degli studi di scienze gastronomiche,
non statale legalmente riconosciuta, con sede a Bra (Cuneo), frazione
Pollenzo.
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, relativo alla
programmazione del sistema universitario per il 2004-2006, registrato
alla Corte dei conti il 27 ottobre 2004, registro n. 6, foglio n.
177;
Visto l'art. 9 del predetto decreto il quale prevede, al comma 1,
l'istituzione, a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, della
Universita' degli studi di scienze gastronomiche non statale
legalmente riconosciuta, con sede a Pollenzo (Cuneo) (promotore:
Associazione amici dell'Universita' di scienze gastronomiche,
Pollenzo), con il corso di laurea in scienze gastronomiche (classe
20);
Visto il ricordato art. 9, il quale, al comma 2 stabilisce che
l'istituzione delle Universita' di cui al comma 1, con
l'autorizzazione al rilascio dei titoli di studio universitari aventi
valore legale, contestuale all'approvazione dello statuto e del
regolamento didattico di ateneo, viene attuata con decreto del
Ministro;
Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale sulla
proposta di regolamento didattico di ateneo, da ultimo nell'adunanza
del 14 aprile 2005, e che lo stesso e' stato conseguentemente
adeguato;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituita, a decorrere dall'anno accademico 2004-2005,
l'Universita' degli studi di scienze gastronomiche non statale
legalmente riconosciuta con sede a Bra (Cuneo), frazione Pollenzo,
con la facolta' di scienze gastronomiche e il corso di laurea in
scienze gastronomiche (classe 20).
Art. 2.
1. Sono approvati lo statuto e il regolamento didattico di ateneo,
allegati al presente decreto, dell'Universita' di cui all'art. 1, che
e' autorizzata a rilasciare i titoli di studio aventi valore legale
previsti nello stesso articolo.
Art. 3.
1. Al termine del terzo, quinto e settimo anno accademico di
attivita' dell'Universita' di cui all'articolo 1, il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario provvede ad
effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base
dei rapporti annuali del Nucleo di valutazione interna di ateneo.
2. Soltanto dopo la positiva valutazione del Comitato al termine
del quinto anno di attivita' possono essere concessi all'Universita'
i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 e dall'art.
5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo
le modalita' previste dalla stessa normativa e compatibilmente con le
effettive disponibilita' di risorse.
3. Sulla base dell'ultima valutazione positiva da parte del
Comitato puo' essere disposto l'accreditamento, secondo quanto
indicato all'art. 25 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262.
Il mantenimento dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione
positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati
conseguiti.
4. Il presente decreto e' inviato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2005
Il Ministro: Moratti
UNIVERSITA' DI SCIENZE GASTRONOMICHE
STATUTO
I N D I C E
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Articolo 1 - Istituzione
Articolo 2 - Sedi
Articolo 3 - Finalita'
Articolo 4 - Titoli di studio
Articolo 5 - Patrimonio e mezzi finanziari
Articolo 6 - Organi dell'Universita'
Articolo 7 - Consiglio di amministrazione - Composizione
Articolo 8 - Deliberazione del Consiglio di amministrazione
Articolo 9 - Competenze del Consiglio di amministrazione
Articolo 10 - Comitato esecutivo
Articolo 11 - Presidente
Articolo 12 - Vice Presidente
Articolo 13 - Rettore
Articolo 14 - Direttore amministrativo
Articolo 15 - Senato accademico
Articolo 16 - Facolta'
Articolo 17 - Competenze del Consiglio di facolta'
Articolo 18 - Preside di facolta'
Articolo 19 - Dipartimenti
Articolo 20 - Laboratori e centri di ricerca
Articolo 21 - Biblioteca
Articolo 22 - Personale tecnico-amministrativo
Articolo 23 - Personale docente
Articolo 24 - Ruoli organici dei professori
Articolo 25 - Stato giuridico del personale docente
Articolo 26 - Consiglio degli studenti
Articolo 27 - Nucleo di valutazione di Ateneo
Articolo 28 - Collegio dei Revisori dei conti
Articolo 29 - Diritto allo studio
Articolo 30 - Devoluzione del patrimonio
Articolo 31 - Rinvio
Articolo 32 - Comitato Ordinatore
Articolo 33 - Comitato tecnico-organizzativo
UNIVERSITA' DI SCIENZE GASTRONOMICHE
STATUTO
Art. 1
Istituzione
1.1 E' istituita nel Comune di Bra (Cuneo), frazione Pollenzo,
l'Universita' non statale legalmente riconosciuta di Scienze
Gastronomiche (di seguito denominata Universita).
1.2 L'Universita' ha personalita' giuridica e autonomia didattica,
scientifica, amministrativa, organizzativa, regolamentare e
disciplinare, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, nei limiti
delle norme vigenti sull'ordinamento universitario, nonche' del
presente Statuto.
1.3 L'Universita' non ha fini di lucro e appartiene alla categoria
degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2 del testo
unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio
Decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
1.4 L'Universita' e' promossa dall'Associazione "Amici
dell'Universita' di Scienze Gastronomiche", che ne garantisce il
perseguimento dei fini istituzionali e ne assicura la dotazione
finanziaria ed il mantenimento.
Art. 2
Sedi
2.1 L'Universita' ha sede legale nel Comune di Bra (Cuneo), frazione
Pollenzo e sede secondaria in Colorno (Parma).
2.2 Il Consiglio di Amministrazione puo' istituire nuove sedi
secondarie e sedi distaccate e decentrate.
Art. 3
Finalita'
3.1 L'Universita' sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e
l'istruzione superiore attraverso l'attivita' di ricerca e di
insegnamento e la collaborazione scientifica con istituzioni italiane
e straniere.
3.2 L'Universita' riconosce il ruolo fondamentale della ricerca
scientifica.
3.3 L'Universita', in particolare, ha lo scopo di operare nella
formazione e diffusione della cultura alimentare e dell'educazione
sensoriale e gastronomica, di costruire percorsi formativi
d'eccellenza,
finalizzati a tradurre l'elaborazione culturale in capacita'
operative qualificate ed a diffondere una cultura gastronomica di
livello. 3.4 L'Universita' assicura la liberta' di ricerca e di
insegnamento garantita dalla Costituzione, caratterizzandosi come
luogo aperto a tutti coloro che vogliano contribuire, con un lavoro
culturale coerente con i fini delineati nel presente Statuto, al
progetto dell'Universita'. 3.5 Per il perseguimento delle proprie
finalita', l'Universita' promuove e favorisce la collaborazione
interdisciplinare e di gruppo, la collaborazione degli organi
dell'Universita' con le altre istituzioni universitarie e di alta
cultura italiane e straniere.
3.6 Per il perseguimento delle proprie finalita', l'Universita'
intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani e
stranieri; puo' stipulare contratti e convenzioni per attivita'
didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a
favore di terzi; puo' costituire e partecipare a societa' di
capitali; puo' costituire centri e servizi interdipartimentali ed
interuniversitari, e intrattenere collaborazioni nel campo della
ricerca, della didattica e della cultura; puo' infine promuovere o
partecipare a consorzi con altre Universita', organizzazioni ed Enti
pubblici e privati, italiani e stranieri.
Art. 4
Titoli di studio
4.1 L'Universita' rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore
legale:
a) laurea;
b) laurea specialistica;
c) dottorato di ricerca;
d) master universitario di primo e secondo livello.
4.2 L'Universita' puo' altresi' istituire i corsi previsti dall'art.
6, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
4.3 L'Universita' puo' inoltre rilasciare specifici attestati
relativi ai corsi di alta formazione e di perfezionamento ed alle
altre attivita' istituzionali da essa organizzate.
Art. 5
Patrimonio e mezzi finanziari
5.1 L'Universita' utilizza, per l'esercizio delle attivita'
istituzionali, beni e risorse proprie o di cui ha, a qualsiasi
titolo, la disponibilita'. 5.2 I mezzi finanziari per lo sviluppo
delle attivita' istituzionali sono costituiti da:
a) i proventi delle tasse, rette, soprattasse universitarie e dei
contributi e diritti a carico degli studenti;
b) altri proventi delle attivita' istituzionali;
c) i beni, i contributi, le erogazioni ed i fondi ad essa conferiti o
devoluti a qualsiasi titolo da Enti pubblici e privati, persone
fisiche e giuridiche, italiani e stranieri, interessati al
raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
Art. 6
Organi dell'Universita'
6.1 Sono organi dell'Universita':
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
c) il Vice Presidente;
d) il Comitato Esecutivo;
e) il Rettore;
f) il Senato Accademico;
g) il Direttore Amministrativo;
h) i Consigli di Facolta';
i) il Collegio dei Revisori dei Conti;
j) il Nucleo di Valutazione.
6.2 Gli organi dell'Universita' esercitano le competenze previste dal
vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente
Statuto.
Art. 7
Consiglio di Amministrazione - Composizione
7.1 Il Consiglio di Amministrazione si compone di diciassette membri,
e precisamente:
a) il Presidente dell'Associazione "Amici dell'Universita' di Scienze
Gastronomiche" o persona dallo stesso designata, il quale assumera'
le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
b) undici consiglieri nominati dalla stessa Associazione;
c) il Rettore dell'Universita';
d) un professore di prima fascia di ruolo dell'Universita' designato
dal Senato Accademico;
e) un professore di seconda fascia di ruolo dell'Universita'
designato dal Senato Accademico;
f) un rappresentante dei ricercatori di ruolo designato dal Senato
Accademico;
g) un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita'
e della Ricerca.
7.2 Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di
Amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di
enti pubblici e privati, italiani e stranieri, i quali si impegnano a
fornire un contributo di particolare rilevanza secondo modalita' e
criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione stesso per il
funzionamento dell'Universita'.
7.3 Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione
del Rettore, rimangono in carica tre anni accademici e possono essere
riconfermati. Il Rettore rimane in carica per l'intera durata del suo
mandato. La cessazione dagli incarichi previsti al precedente art.
7.1 comporta la contestuale cessazione dalla carica di membro del
Consiglio di Amministrazione.
7.4 I membri del Consiglio di Amministrazione nominati in
sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del mandato
rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i
loro predecessori.
7.5 La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre
sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione determina la
decadenza dalla carica.
7.6 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che puo'
essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio; in tale ultimo
caso, egli non avra' diritto di voto.
Art. 8
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
8.1 Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente, o in
sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta si renda necessario,
o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di
mancanza del Presidente e di coloro che possono disporre la prima
convocazione del Consiglio di Amministrazione, vi provvede il
Presidente dell'Associazione "Amici dell'Universita' di Scienze
Gastronomiche".
8.2 L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli
argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri almeno otto
giorni prima di quello fissato per la riunione con qualunque mezzo
scritto, ivi compreso telefax ed e-mail, che dia garanzia
dell'avvenuta ricezione; in caso di urgenza e' sufficiente il
preavviso di un solo giorno.
8.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione - qualora il
Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessita' - possono
essere validamente tenute in videoconferenza, teleconferenza o in
audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere
identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia
loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo
reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro
consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di
tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
Verificandosi detti presupposti, la riunione del Consiglio di
Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il
Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.
Nell'avviso di convocazione si deve specificare che la riunione si
puo' tenere con le modalita' predette ed indicare con precisione i
luoghi presso i quali e' attivo il collegamento. 8.4 Le riunioni del
Consiglio di Amministrazione sono validamente tenute qualora sia
presente la maggioranza dei componenti in carica.
8.5 Salvo le diverse maggioranze previste per le modifiche
statutarie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono
validamente assunte col voto favorevole della maggioranza dei
presenti. 8.6 In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
8.7 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il
Direttore Amministrativo, con voto consultivo.
8.8 Il Presidente puo' altresi' invitare altri soggetti a partecipare
alle riunioni, alla luce delle loro specifiche competenze e per
specifici argomenti.
Art. 9
Competenze del Consiglio di Amministrazione
9.1 Il Consiglio di Amministrazione sovraintende alla gestione
amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale
dell'Universita', fatte salve le attribuzioni degli altri organi
previsti dal presente Statuto.
9.2 Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione per il governo dell'Universita'.
9.3 In ogni caso il Consiglio di Amministrazione delibera gli atti
fondamentali di governo dell'Universita', al fine di assicurarne e
garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.
9.4 Compete al Consiglio di Amministrazione:
I) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' e
deliberare i relativi programmi;
II) deliberare, a maggioranza dei componenti, l'approvazione dello
Statuto e le eventuali modifiche;
III) deliberare i regolamenti di Ateneo;
IV) nominare il Rettore;
V) deliberare la costituzione del Comitato Esecutivo, di cui all'art.
10, determinando le competenze ad esso delegate e nominandone i
membri non di diritto;
VI) nominare il Direttore Amministrativo, su proposta del Presidente
del Consiglio di Amministrazione;
VII) deliberare, su proposta dei Consigli di Facolta' o del Senato
Accademico, in ordine alle nomine dei Docenti e dei Ricercatori dando
mandato al Presidente per l'esecuzione delle delibere;
VIII) deliberare, su proposta dei Consigli di Facolta', in ordine
agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli
incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento di attivita'
didattica a Professori e Ricercatori di altre Universita', nonche' a
persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
IX) approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Universita';
X) deliberare l'istituzione di nuove sedi secondarie ovvero di sedi
distaccate e decentrate;
XI) assumere i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed
economico del personale tecnico ed amministrativo (ivi compresi i
dirigenti), alla determinazione degli organici del personale stesso,
alle relative assunzioni e alla stipula dei contratti di lavoro,
nonche' all'adozione dei provvedimenti disciplinari e degli altri
provvedimenti relativi al personale;
XII) deliberare in ordine al trattamento economico del personale
docente, alle indennita' di funzione del Rettore, del Preside di
Facolta' e delle altre cariche istituzionali;
XIII) istituire, attivare e sopprimere le strutture didattiche ed i
relativi corsi accademici su proposta del Senato Accademico;
XIV) deliberare in ordine al conferimento di borse di studio e di
perfezionamento a studenti e laureati, su proposta del Senato
Accademico;
XV) deliberare in ordine ai contratti a termine di addestramento
didattico e scientifico a laureati e specializzati;
XVI) deliberare sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e
contributi e sul loro eventuale esonero;
XVII) deliberare, sentito il Senato Accademico, convenzioni con altre
Universita' o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o
privati, italiani e stranieri;
XVIII) deliberare l'accettazione di donazioni, eredita', lasciti e
legati;
XIX) deliberare le modalita' di ammissione degli studenti, su
proposta dei Consigli di Facolta' e valutata l'adeguatezza delle
strutture scientifiche, didattiche e logistiche;
XX) sentito il Senato Accademico, deliberare la partecipazione a
consorzi e a societa' o altre forme associative di diritto privato o
pubblico, italiani e stranieri, per l'ideazione, la promozione, la
realizzazione o lo sviluppo di attivita' di formazione e ricerca o
comunque strumentali alle attivita' didattiche, ovvero utili per il
conseguimento dei propri fini istituzionali;
XXI) deliberare sulla costituzione in giudizio dell'Universita', nel
caso di liti attive e passive e in ordine alle controversie e alle
relative determinazioni transattive, nonche' ai procedimenti
arbitrali;
XXII) deliberare in ordine alla designazione di rappresentanti
dell'Universita' presso altri enti, pubblici e privati, italiani e
stranieri;
XXIII) deliberare su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria
amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi
previsti dallo Statuto;
XXIV) deliberare su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle
norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo,
fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente
Statuto.
Art. 10
Comitato Esecutivo
10.1 Il Comitato Esecutivo e' costituito da:
a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
b) il Vice Presidente;
c) il Rettore;
d) quattro componenti designati dal Consiglio di Amministrazione.
10.2 Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa, con voto
consultivo, il Direttore Amministrativo.
10.3 Il Comitato Esecutivo e' convocato dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
10.4 Il Comitato Esecutivo nomina un Segretario, che puo' essere
scelto anche tra persone estranee al Consiglio; in tale ultimo caso,
egli non avra' diritto di voto.
10.5 Per la validita' delle riunioni del Comitato Esecutivo e'
richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri.
10.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di
parita', prevale il voto del Presidente.
10.7 L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli
argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri almeno tre
giorni prima di quello fissato per la riunione con qualunque mezzo
scritto, ivi compreso telefax ed e-mail, che dia garanzia di
ricevuta; in caso di urgenza e' sufficiente il preavviso di un solo
giorno.
Art. 11
Presidente
11.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e
presiede le riunioni del Consiglio stesso e del Comitato Esecutivo,
ove costituito.
11.2 Il Presidente, in particolare:
I) ha la rappresentanza legale dell'Universita';
II) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie;
III) assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato Esecutivo, e nelle materie di
competenza degli stessi organi puo' adottare provvedimenti urgenti,
fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica e
didattica; tali provvedimenti dovranno essere portati alla ratifica
del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva;
IV) provvede, su delega espressa del Consiglio, all'adozione degli
atti per le materie individuate con apposita deliberazione;
V) delibera su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme
vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte
salve le competenze degli altri organi previste dal presente
Statuto.
Art. 12
Vice Presidente
12.1 Su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il
Consiglio di Amministrazione nomina un Vice Presidente che
sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 13
Rettore
13.1 Il Rettore svolge le funzioni generali di indirizzo didattico e
scientifico dell'Universita' nell'ambito delle competenze previste
dal presente Statuto.
13.2 Il Rettore e' nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i
professori di ruolo dell'Universita' ovvero fra personalita' del
mondo accademico che si sono comunque distinte per il buon
funzionamento dell'Universita'. Egli resta in carica tre anni e puo'
essere riconfermato. 13.3 Il Rettore:
I) rappresenta l'Universita' nelle manifestazioni accademiche e
culturali e nel conferimento dei titoli accademici e delle borse di
studio;
II) convoca e presiede il Senato Accademico, assicurando l'esecuzione
delle relative deliberazioni e il coordinamento con l'attivita' del
Consiglio di Amministrazione e delle singole Facolta';
III) sovraintende allo svolgimento dell'attivita' didattica e
scientifica, riferendone al Consiglio di Amministrazione con
relazione annuale;
IV) formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione
sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita';
V) propone al Consiglio di Amministrazione direttive organizzative
generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e
scientifiche;
VI) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del Consiglio
di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Senato Accademico;
VII) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e
dei ricercatori;
VIII) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione in materia didattica e scientifica;
IX) esercita l'autorita' disciplinare sul corpo docente e di ricerca,
e sugli studenti;
X) delibera su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme
vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte
salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto.
13.4 Il Rettore puo' nominare, tra i professori di ruolo
dell'Universita', un Pro Rettore chiamato a sostituirlo in caso di
assenza o di impedimento; al Pro Rettore puo' essere delegato
l'esercizio di funzioni determinate per singoli settori.
Art. 14
Direttore Amministrativo
14.1 L'organizzazione della struttura amministrativa e' regolata dal
Consiglio di Amministrazione.
14.2 La direzione della struttura amministrativa e' affidata al
Direttore Amministrativo, nominato dal Consiglio di Amministrazione
su proposta del Presidente.
14.3 Il Direttore Amministrativo:
I) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici,
nonche' l'adozione degli atti di gestione del personale
tecnico ed amministrativo, in conformita' alle direttive impartite
dal Consiglio di Amministrazione;
II) formula proposte al Consiglio di Amministrazione anche ai fini
della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di
competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi
stessi;
III) e' responsabile del funzionamento dell'amministrazione e
risponde nei confronti degli organi di governo;
IV) sovraintende all'attivita' delle strutture centrali e verifica e
coordina l'attivita' dei dirigenti;
V) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di
Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Senato Accademico;
VI) opera sulla base di specifiche deleghe eventualmente conferitegli
dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 15
Senato Accademico
15.1 Il Senato Accademico e' composto:
a) dal Rettore, che lo presiede;
b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
c) dai Presidi delle Facolta'.
15.2 In caso di assenza od impedimento del Rettore, il Senato
Accademico e' presieduto dal Pro Rettore se nominato, ovvero, in sua
assenza, dal Preside con maggiore anzianita' nella carica di Preside.
15.3 Alle sedute del Senato Accademico partecipa con voto consultivo
il Direttore Amministrativo dell'Universita'.
15.4 Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore almeno ogni due
mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
15.5 Spettano al Senato Accademico tutte le competenze relative
all'ordinamento, alla programmazione e al coordinamento delle
attivita' didattiche e di ricerca, che non siano riservate ad altri
organi dell'Universita' ed alle strutture didattiche e di ricerca.
15.6 In particolare e' di competenza del Senato Accademico:
I) formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di
Amministrazione in ordine all'adozione e alla modifica dello Statuto;
II) formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di
Amministrazione sui programmi di sviluppo dell'Universita' e su altre
questioni che gli altri organi intendano rimettere alla sua
valutazione;
III) esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione in materia di
determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
IV) definire gli indirizzi dell'attivita' di ricerca;
V) deliberare il regolamento didattico di Ateneo;
VI) proporre al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di nuove
Facolta' e di nuovi corsi di studio;
VII) proporre al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dei
fondi per la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni
delle strutture didattiche e scientifiche;
VIII) fissare le modalita' di ammissione degli studenti ai corsi di
studio dell'Universita';
IX) deliberare su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle
norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo,
fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente
Statuto.
15.8 Il Rettore potra' altresi' invitare altri soggetti a partecipare
alle riunioni, alla luce delle loro specifiche competenze e per
specifici argomenti.
Art. 16
Facolta'
16.1 Le Facolta' hanno autonomia nell'ambito del presente Statuto e
hanno il compito primario di promuovere ed organizzare l'attivita'
didattica per il conseguimento dei titoli di studio conferiti
dall'Universita', nonche' le altre attivita' didattiche previste
dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e concorrono con i
Dipartimenti ad organizzare dottorati di ricerca.
16.2 Sono organi della Facolta':
a) il Preside;
b) il Consiglio di Facolta';
c) i Consigli di Corso di Laurea.
16.3 Gli organi della Facolta' esercitano le competenze previste dal
vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente
Statuto.
16.4 Il Consiglio di Facolta' si compone del Preside, che lo
presiede, dei professori di ruolo appartenenti alla Facolta' stessa e
di una rappresentanza di ricercatori e di studenti, in regolare corso
di studi, eletti da tutti gli studenti in corso e fuori corso
iscritti alla Facolta', in conformita' alle prescrizioni di
regolamento.
16.5 Alle sedute del Consiglio di Facolta' possono inoltre
partecipare, su invito del Preside, qualora gli argomenti all'ordine
del giorno ne richiedano la presenza, i professori che abbiano
insegnamenti appartenenti ad altre Facolta' o Scuole
dell'Universita', o di altre Universita', coloro che siano titolari
di insegnamenti ed altri esperti.
16.6 Le funzioni di Segretario del Consiglio di Facolta' sono
esercitate dal membro piu' giovane di carica tra i Professori di
ruolo dell'Universita'.
16.7 Le modalita' di funzionamento del Consiglio di Facolta' sono
stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
Art. 17
Competenze del Consiglio di Facolta'
17.1 Al Consiglio di Facolta' spettano le attribuzioni previste dal
presente Statuto e dal regolamento didattico d'Ateneo.
17.2 In particolare, ad esso sono attribuite le seguenti competenze:
I) deliberare, nei limiti fissati dai regolamenti e dallo Statuto,
sui regolamenti didattici dei corsi di studio;
II) predisporre e approvare le proposte di sviluppo delle Facolta',
ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
III) programmare e organizzare le attivita' didattiche nel rispetto
delle liberta' di insegnamento, in conformita' alle deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
IV) esprimere parere sulla predisposizione del regolamento generale
di Ateneo;
V) formulare proposte in ordine alla copertura degli insegnamenti
attivati;
VI) formulare proposte per il conferimento delle lauree "honoris
causa ;
VII) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle
norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli
altri organi previsti dal presente Statuto;
VIII) deliberare su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle
norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo,
fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente
Statuto.
Art. 18
Preside di Facolta'
18.1 Il Preside di Facolta' e' nominato dal Consiglio di
Amministrazione fra i professori di ruolo di prima fascia
dell'Universita', dura in carica tre anni e puo' essere confermato.
18.2 Il Preside:
I) rappresenta la Facolta', ne promuove e coordina l'attivita',
sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura
l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Facolta';
II) convoca e presiede il Consiglio di Facolta';
III) assicura il regolare svolgimento dell'attivita' didattica della
Facolta';
IV) e' membro di diritto del Senato Accademico;
V) delibera su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme
vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte
salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto.
18.3 Il Preside, in relazione alle esigenze di funzionamento delle
Facolta', puo' nominare tra i professori di ruolo un Vice Preside,
con il compito di coadiuvarlo sulla base di apposite deleghe e di
sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
Art. 19
Dipartimenti
19.1 I Dipartimenti sono strutture organizzative di promozione e
coordinamento dell'attivita' di ricerca e di sostegno dell'attivita'
didattica.
19.2 I Professori e i Ricercatori dell'Universita', nonche' gli altri
collaboratori all'attivita' didattica e di ricerca, afferiscono
ciascuno ad un solo Dipartimento.
19.3 Sono organi del Dipartimento:
a) il Direttore;
b) il Consiglio di Dipartimento.
19.4 L'Istituzione dei Dipartimenti, la definizione delle competenze,
della composizione e delle modalita' di funzionamento dei rispettivi
organi sono disciplinate nei regolamenti di Ateneo, fatte salve le
vigenti norme dell'ordinamento universitario.
Art. 20
Laboratori e Centri di Ricerca
20.1 L'Universita', con decisione del Consiglio di Amministrazione su
proposta del Senato Accademico, puo' istituire Laboratori e Centri di
Ricerca per la promozione e lo svolgimento dell'attivita' di ricerca
finalizzata a specifici obiettivi, affidandone la direzione a docenti
dell'Universita' o a tecnici specializzati di comprovata esperienza
professionale.
20.2 L'istituzione di Laboratori e Centri di Ricerca puo' avvenire
anche in collaborazione con altre istituzioni, universitarie e non,
italiane e straniere, attraverso apposite convenzioni con Enti
pubblici e privati, italiani e stranieri.
20.3 L'organizzazione e il funzionamento dei Laboratori e dei Centri
di Ricerca e' disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal
Consiglio di Amministrazione.
Art. 21
Biblioteca
21.1 La Biblioteca e' una struttura di servizio e sostegno delle
esperienze didattiche di apprendimento e ricerca dell'Universita'.
Puo' essere costituita in sezioni, anche decentrate, che comunque
costituiscono un unico sistema.
21.2 La gestione della Biblioteca e' affidata dal Consiglio di
Amministrazione ad un professionista che possieda i requisiti
professionali specifici.
21.3 L'organizzazione della Biblioteca e i servizi da essa erogati
sono regolati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di
Amministrazione.
Art. 22
Personale tecnico-amministrativo
22.1 L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo
complesso e' determinata dal Consiglio di Amministrazione, che
provvede anche alla nomina dei dirigenti.
22.2 La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale tecnico-amministrativo e del Direttore
Amministrativo dell'Universita', nonche' l'ordinamento dei relativi
servizi, sono disciplinati da apposito regolamento, adottato dal
Consiglio di Amministrazione e dai contratti di lavoro aziendali di
diritto privato.
Art. 23
Personale docente
23.1 Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima
e seconda fascia dell'Universita'. Sono altresi' impartiti da docenti
per affidamento, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
23.2 Possono inoltre essere attribuiti incarichi di insegnamento
mediante contratti di diritto privato, in conformita' alla vigente
normativa, a docenti di altre Universita' ed a personalita' di alta
qualificazione scientifica o professionale, italiani e stranieri.
23.3 Il trattamento economico dei professori a contratto e la
disciplina delle loro attivita' sono stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione, con apposito regolamento. Il contratto non da'
titolo a trattamento assistenziale o previdenziale.
23.4 L'attivita' di insegnamento presso l'Universita' comporta il
rispetto dei principi ispiratori dell'Universita' stessa.
Art. 24
Ruoli organici dei Professori
24.1 Il ruolo dei Professori dell'Universita' si articola in due
fasce:
a) Professori di prima fascia;
b) Professori di seconda fascia.
24.2 Il ruolo organico dei Professori di prima e seconda fascia e dei
Ricercatori puo' essere variato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione su proposta dei Consigli di Facolta' interessati,
sentito il Senato Accademico.
24.3 Ai Professori di ruolo e ai Ricercatori di ruolo
dell'Universita' e' assicurato stato giuridico, trattamento
economico, di carriera e di quiescenza non inferiore a quello
previsto per i Professori di ruolo ed i Ricercatori delle Universita'
statali.
Art. 25
Stato giuridico del personale docente
25.1 Alla copertura dei posti in organico dei Professori di ruolo e
dei Ricercatori si applicano le disposizioni vigenti per il
corrispondente personale delle Universita' statali.
Art. 26
Consiglio degli Studenti
26.1 Il Consiglio degli Studenti e' organo consultivo
dell'Universita' e svolge funzione di coordinamento dell'attivita' di
rappresentanza degli Studenti.
26.2 In particolare, il Consiglio degli Studenti:
I) formula proposte e, se richiesto, esprime pareri su questioni
attinenti all'attivita' didattica, ai servizi per gli Studenti e al
diritto allo studio;
II) esprime pareri sull'organizzazione delle prestazioni a tempo
parziale degli Studenti per le attivita' di supporto alla didattica,
alla ricerca e al diritto allo studio;
III) predispone il regolamento per il proprio funzionamento, che
dovra' essere approvato dal Consiglio di Amministrazione. 26.3 Il
Consiglio degli Studenti e' composto da rappresentanti degli Studenti
e dalle rappresentanze studentesche in ciascun organo collegiale
presente nell'Universita', nel quale sia prevista la loro
partecipazione.
26.4 Il Consiglio degli Studenti elegge al proprio interno un
Presidente, che resta in carica un anno.
Art. 27
Nucleo di Valutazione di Ateneo
27.1 Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, di cui all'art. 1, comma 2,
della legge 19 ottobre 1999, n. 370, procede alla valutazione interna
della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di
ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio,
verificando anche, mediante analisi comparative dei costi e dei
rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttivita'
della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon
andamento dell'azione amministrativa. 27.2 Il Nucleo di Valutazione
di Ateneo e' composto da cinque membri di cui due docenti
dell'Universita', e da tre esperti in materia di valutazione. I
componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo sono nominati dal
Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 19
ottobre 1999, n. 370, sentito il Consiglio di Facolta' per la
componente docenti dell'Universita'.
27.3 Il Nucleo di Valutazione di Ateneo riferisce ogni anno, con
apposita relazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e
al Rettore.
27.4 L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del Nucleo
di Valutazione di Ateneo sono definiti nel regolamento di Ateneo.
Art. 28
Collegio dei Revisori dei Conti
28.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolare tenuta
della contabilita' e redige una relazione al bilancio di esercizio.
28.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto da tre membri
effettivi e due supplenti iscritti al registro dei Revisori
Contabili. Il Presidente, un membro effettivo e un membro supplente
sono nominati dall'Associazione "Amici dell'Universita' di Scienze
Gastronomiche". Un membro effettivo e un membro supplente sono
nominati dal Consiglio di Amministrazione tra dirigenti del Ministero
dell'Istruzione, Universita' e Ricerca.
28.3 I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e
possono essere confermati.
28.4 Il Collegio esamina il bilancio di previsione, le relative
variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;
effettua verifiche di cassa con periodicita' trimestrale; accerta
inoltre la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.
Art. 29
Diritto allo studio
29.1 L'Universita', nell'ambito della propria autonomia e delle
proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare
la realizzazione del diritto allo studio, con particolare attenzione
agli Studenti capaci e meritevoli, ma di condizioni economiche non
agiate. 29.2 A tale scopo l'Universita' puo' stipulare apposite
convenzioni con altre Istituzioni, pubbliche e private, italiane e
straniere, per fornire prestazioni e servizi agli Studenti.
29.3 L'Universita' garantisce agli studenti dell'Ateneo le condizioni
di studio adeguate per sviluppare la loro formazione culturale e
favorisce il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso
l'erogazione di borse di studio e premi per gli Studenti piu' capaci
e meritevoli e privi di mezzi.
Art. 30
Devoluzione del patrimonio
30.1 In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attivita'
dell'Universita', il suo patrimonio sara' devoluto interamente
all'Associazione "Amici dell'Universita' di Scienze Gastronomiche", o
ad altro Ente da quest'ultima indicato.
Art. 31
Rinvio
31.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente
Statuto, si applicano le norme dell'ordinamento universitario e, in
quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.
Art.32
Comitato Ordinatore
32.1 Nella prima applicazione del presente Statuto le attribuzioni
che le norme legislative vigenti e quelle del presente Statuto
demandano al Consiglio di Facolta' sono esercitate da un apposito
Comitato Ordinatore composto da cinque professori universitari di
ruolo, dei quali almeno tre di prima fascia, afferenti ai settori
scientifico-disciplinari previsti dagli ordinamenti didattici dei
corsi di studio della Facolta'.
32.2 Il Presidente e gli altri membri del Comitato Ordinatore sono
designati dall'Associazione "Amici dell'Universita' di Scienze
Gastronomiche" e nominati dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
32.3 Entro sessanta giorni dalla loro nomina i membri del Comitato
Ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per il
funzionamento delle Facolta' e per il sollecito inizio delle
attivita' didattiche.
32.4 I professori di ruolo che, conformemente alle disposizioni
vigenti, sono chiamati a far parte della Facolta' vengono aggregati
al Comitato Ordinatore.
32.5 Il Comitato Ordinatore cessera' dalle sue funzioni allorche' a
ciascuna Facolta' risulteranno assegnati almeno tre professori di
ruolo e comunque non oltre tre anni dalla sua nomina; in caso di
mancata nomina di docenti nel triennio, si dara' corso alla nomina di
un nuovo Comitato Ordinatore con le modalita' di cui al precedente
art. 32.2.
32.6 In sede di prima attuazione del presente Statuto, l'Universita'
e' costituita dalla Facolta' di Scienze Gastronomiche.
Art. 33
Comitato tecnico-organizzativo
33.1. In sede di applicazione e comunque finche' non sara' costituito
il Consiglio di Amministrazione, le relative funzioni sono svolte da
un Comitato tecnico-organizzativo formato da tre componenti nominati
dall'Associazione "Amici dell'Universita' di Scienze Gastronomiche".
33.2 Alle esigenze funzionali relative ai posti per il personale
tecnico-amministrativo si provvede mediante conferimento di incarichi
professionali e assunzioni secondo la vigente disciplina normativa in
materia.
Regolamento Didattico di Ateneo
dell'Universita' di Scienze Gastronomiche
INDICE
Articolo 1 - Definizioni
TITOLO I - Corsi di studio e strutture didattiche
Articolo 2 - Titoli e corsi di studio
Articolo 3 - Strutture didattiche
Articolo 4 - Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici
Articolo 5 - La Facolta' e i Consigli di Facolta'
Articolo 6 - Le Classi di Corsi di studio e i Collegi di Classe
Articolo 7 - I Corsi di studio ed i Consigli di corsi di studio
Articolo 8 - Istituzione, attivazione e disattivazione delle Facolta'
e dei Corsi di studio Articolo 9 - Crediti formativi universitari
Articolo 10 - Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attivita'
formative propedeutiche ed integrative
Articolo 11 - Manifesto degli studi, curriculum e piani di studio
Articolo 12 - Orientamento e tutoraggio
Articolo 13 - Commissioni didattiche paritetiche
TITOLO II - Tipologia e regolamentazione dei corsi di studio e delle
attivita' didattiche
Articolo 14 - Corsi di laurea
Articolo 15 - Corsi di laurea magistrale
Articolo 16 - Corsi di Dottorato di ricerca
Articolo 17 - Master universitari
Articolo 18 - Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facolta',
ammissione a prove singole Articolo 19 - Mobilita' studentesca e
riconoscimento di studi compiuti all'estero
Articolo 20 - Calendario didattico
Articolo 21 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti
Articolo 22 - Esami e verifiche del profitto
Articolo 23 - Studenti impegnati a tempo pieno e studenti non
frequentanti, studenti fuori corso e ripetenti; interruzione degli
studi
Articolo 24 - Doveri didattici dei Docenti e dei Ricercatori
Articolo 25 - Attivita' didattiche formative, integrative e di
tutoraggio legate all'incentivazione dei Docenti e dei Ricercatori
Articolo 26 - Promozione e pubblicita' dell'offerta didattica
Articolo 27 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio
TITOLO III - Diritti e doveri degli studenti
Articolo 28 - Immatricolazioni ed iscrizioni Articolo 29 -
Certificazioni
Articolo 30 - Tutela dei diritti degli studenti
TITOLO IV - Norme transitorie e finali
Articolo 31 .- Allegati e approvazione del Regolamento didattico di
Ateneo Articolo 32 - Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo
Articolo 33 - Comitato di Consultazione sugli Ordinamenti Didattici
Articolo 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
a) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante
norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei, di cui al D.M.
22 ottobre 2004, n. 270,-
b) per Corsi di studio, i Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di
Dottorato di ricerca e di Master universitario, come individuati
dall'art. 2;
c) per titoli di studio, la Laurea (L), la Laurea magistrale (L.M.),
il Dottorato di ricerca ed i Master universitari di primo e secondo
livello, come individuati dall'art. 2;
d) per Decreti Ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le
procedure di cui all'art. 17, comma 95 della Legge 15 maggio 1997, n.
127 e successive modifiche, recanti la definizione delle Classi di
appartenenza dei Corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi
qualificanti, delle attivita' formative indispensabili per
conseguirli e del numero minimo dei crediti per attivita' formativa e
per ambito disciplinare;
e) per Classi di appartenenza dei Corsi di studio (Classi di Corsi di
Studio), l'insieme dei Corsi di studio, comunque denominati,
raggruppati ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Generale
sull'Autonomia e determinati dai Decreti ministeriali;
f) per Regolamenti didattici dei Corsi di studio, i Regolamenti di
cui all'art. 11, comma 2, della Legge del 19 novembre 1990, n. 341,
nonche' dell'art. 11 del Regolamento Generale sull'Autonomia;
g) per Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, l'insieme delle
norme che regolano i curriculum dei Corsi di studio, come specificato
nell'art. 11 del Regolamento Generale sull'autonomia;
h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di
discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e
successive modifiche;
i) per ambito disciplinare, un insieme di settori
scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini,
cosi' come definito dai Decreti ministeriali;
j) per credito formativo universitario (CFU), la misura del volume di
lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad
uno studente, in possesso di adeguata preparazione iniziale, per
l'acquisizione di conoscenze ed abilita' nelle attivita' formative
previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, come
specificato dall'art. 9;
k) per obiettivo formativo, l'insieme di conoscenze e abilita' che
caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento
delle quali il Corso di studio e' finalizzato, come precisato dai
Decreti Ministeriali;
1) per attivita' formativa, ogni attivita' organizzata o prevista
dalle Universita' al fine di assicurare la formazione culturale e
professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi
di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di
laboratorio, alle attivita' didattiche a piccoli gruppi, al
tutoraggio, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi,
alle attivita' di studio individuale e di autoapprendimento;
m) per curriculum, l'insieme delle attivita' formative universitarie
ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso
di studio, al fine del conseguimento del relativo titolo;
n) per Regolamento per 1'incentivazione dell'impegno didattico dei
Docenti e dei Ricercatori universitari, il Regolamento approvato
dall'Ateneo ai sensi dell'art. 4 della Legge 370 del 19 ottobre 1999.
TITOLO 1
Corsi di studio e strutture didattiche
Articolo 2
Titoli e corsi di studio
1. L'Universita' di Scienze Gastronomiche, di seguito denominata
Universita', rilascia titoli di studio di primo livello o Laurea, di
secondo livello o Laurea magistrale , nonche' Dottorati di Ricerca e
Master universitari.
2. La Laurea, la Laurea magistrale, il Dottorato di ricerca e il
Master Universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi
di studio, ossia dei Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di
Dottorato di ricerca e di Master, attivati dall'Ateneo, in osservanza
delle vigenti disposizioni in materia e dei Decreti Ministeriali,
nell'ambito delle Classi di appartenenza in essi individuate.
3. I titoli di studio rilasciati dall'Universita' al termine di Corsi
di studio dello stesso livello appartenenti alla medesima Classe
hanno, sotto tutti gli aspetti giuridici, lo stesso valore legale.
Essi sono contrassegnati da denominazioni particolari, coincidenti
con quella del Corso di studio corrispondente, oltre che
dall'indicazione numerica della classe di appartenenza.
4. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali
per l'organizzazione strutturale dei diversi Corsi di studio sono
determinati dalle disposizioni delle Leggi e dei Decreti Ministeriali
in vigore e, in particolare, del D.M. 270104 e successive modifiche e
sono disciplinati dai relativi Regolamenti didattici dei Corsi di
studio, approvati dall'Ateneo in conformita' con la vigente
normativa. In fase di avviamento, e' attivato il seguente Corso di
Laurea: Classe di Scienze e Tecnologie Agrarie, Agroalimentari e
Forestali (20): Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche.
5. Il Senato Accademico, previo parere del Nucleo di Valutazione,
assicura almeno ogni tre anni, in base ad un preciso sistema di
valutazione interna delle attivita' didattiche definito da un
apposito Regolamento, la revisione dei Corsi di studio attivati
dall'Ateneo e la verifica del conseguimento effettivo dei relativi
obiettivi qualificanti. In questo senso, compete al Senato Accademico
assumere le iniziative necessarie ad adeguare l'offerta didattica
dell'Ateneo, tenendo conto dell'evoluzione dei saperi umanistici,
scientifici e tecnologici in ambito nazionale ed internazionale con
particolare riferimento alle esigenze sociali ed alla richiesta di
qualificazione professionale.
6. I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di studio, l'elenco dei
settori scientifico-disciplinari e delle altre attivita' fori-native,
le modalita' di conseguimento dei crediti nell'ambito dei diversi
curricula, nonche' le forme di verifica periodica dei crediti
acquisiti sono fissati nei rispettivi Regolamenti didattici.
7. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalita'
previste dalle Leggi e dai Decreti Ministeriali in vigore e viene
disciplinato dall'art. 27 del presente Regolamento.
8. Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo puo' rilasciare i
titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri
Atenei italiani e stranieri. Nel caso di convenzioni con Atenei
stranieri, la durata normale dei Corsi di studio puo' essere
variamente determinata, anche in deroga al comma 4 del presente
articolo, in relazione a precise normative dell'Unione Europea.
9. L'Universita' puo' attivare, ai sensi delle leggi in vigore e
secondo la disciplina fissata dall'art. 10 del presente Regolamento,
servizi didattici propedeutici e/o integrativi, anche a distanza,
finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi
livelli e Corsi di studio.
Articolo 3
Strutture didattiche
1. Le Strutture didattiche dell'Ateneo sono le Facolta'.
2. I Regolamenti didattici possono prevedere, ove non contemplate
dallo Statuto, l'istituzione di organi ristretti all'interno di
ciascuna Struttura, cui demandare lo svolgimento di particolari
funzioni.
3. Ai sensi delle leggi vigenti e in base ad appositi accordi,
possono essere attivate Strutture didattiche interateneo.
Articolo 4
Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici
1. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio, proposti dai
rispettivi Consigli di Corso di studio e approvati, a maggioranza,
dal Consiglio di Facolta' o dalle Facolta' interessate, sono emanati
dal Rettore. I Regolamenti dei Corsi di studio interateneo sono
emanati congiuntamente, in base alle convenzioni stabilite, dai
Rettori degli Atenei interessati, in seguito ad approvazione dei
rispettivi Senati Accademici.
2. Nel caso di attivazione di Corsi di studio interfacolta' (ai sensi
dell'art. 7, comma 2), i Regolamenti di Facolta' determinano le norme
generali cui devono attenersi i Consigli di Corso di studio cui essi
appartengono, in base ad una convenzione reciproca tra le Facolta'
interessate, che assicuri il pieno rispetto delle norme generali
stabilite da ciascuna di esse.
3. In caso di persistente dissenso tra diverse Facolta' al cui
interno siano attivati Corsi di studio interfacolta', la questione
viene rimessa al Senato Accademico, che decide in modo vincolante.
4. Formano parte integrante del Regolamento Didattico di Ateneo gli
ordinamenti didattici di ciascun corso di studio; ogni ordinamento
didattico determina in particolare:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio,
indicando le rispettive classi di appartenenza;
b) il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei
curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa, riferendoli,
per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b)
dell'articolo 10, comma 1, del D.M. 270/04, ad uno o piu' settori
scientifico-disciplinari nel loro complesso;
d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del
titolo di studio.
5. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di studio, approvato dal
Consiglio di Facolta' e dal Senato Accademico, nel rispetto dei
Decreti ministeriali e dell'Ordinamento didattico relativo, specifica
gli aspetti organizzativi del Corso e, in particolare, determina:
a) il piano di studi, con l'elenco degli insegnamenti, con
l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e
dell'eventuale articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita'
formative;
b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali
propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita'
formativa;
c) i curriculum offerti agli studenti e le regole di presentazione,
ove necessario, dei piani di studio individuali;
d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami
e delle verifiche del profitto degli studenti;
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza
f) ogni altra indicazione richiesta dall'art. 11, 2° comma, della
Legge 19 novembre 1990 n. 341 e successive modificazioni.
6. 1 regolamenti didattici di corsi di studio attivati all'interno di
una Facolta' o dei Corsi di studio interfacolta' confluiscono
annualmente, entro i termini stabiliti dal Senato Accademico, nel
Manifesto didattico di Facolta' o nei Manifesti delle Facolta'
interessate (ai sensi dell'art. 11, comma 1).
Articolo 5
Facolta' e Consigli di Facolta'
1. Il Consiglio di Facolta' assicura il coordinamento e l'armonia
degli obiettivi formativi di tutte le attivita' didattiche, di
tutoraggio e di orientamento promosse dalla Facolta' medesima e da
tutti i Corsi di studio attivati al suo interno.
2. Il regolamento di Facolta' disciplina le forane ed i tempi entro
cui il Consiglio di Facolta' assume le deliberazioni, in particolare
su:
a) il calendario didattico (eventualmente entro termini massimi
fissati dal presente Regolamento di Ateneo) e sull'eventuale
articolazione dell'anno accademico in cicli didattici,
b) la distribuzione temporale dell'impegno didattico dei Professori e
dei Ricercatori (entro i termini fissati dalla Legge, dal Senato
Accademico e dal presente Regolamento), in relazione ai regolamenti
didattici dei Corsi di studio che li vedono coinvolti e agli impegni
didattici da ciascuno complessivamente assunti in tale quadro;
c) la compilazione del Manifesto didattico di Facolta', ai sensi
dell'art. 4, comma 6 e dell'art. 11, commi 1 e 2;
d) l'istituzione delle Commissioni didattiche paritetiche, ai sensi
dell'art. 13;
e) l'istituzione e l'attivazione dei Corsi di studio, ai sensi
dell'art. 8;
f) l'attivazione - proposta, ove siano istituite - dalle Giunte di
Classe, di moduli didattici, mediante supplenze, affidamenti o
contratti e sulla loro disattivazione;
g) l'approvazione di progetti di sperimentazione o di innovazione
didattica, proposti, ove istituite, dalle Giunte di Classe;
h) nel caso in cui non vi siano piu' Corsi di Studio afferenti alla
medesima classe, i poteri di cui alle precedenti lettere f) e g)
spettano al consiglio di Corso competente.
Articolo 6
Le Classi di Corsi di studio e le Giunte di Classe
1. Qualora siano stati attivati piu' corsi di laurea afferenti ad una
stessa classe e' istituita la Giunta di Classe, che opera per
l'organizzazione armonica delle relative attivita' didattiche.
2. La Giunta di Classe e' costituita dai Presidenti dei Consigli dei
Corsi di studio ed e' presieduta dal Preside o da un suo delegato.
3. La Giunta di Classe ha di norma funzioni propositive nei confronti
del Consiglio di Facolta' cui afferisce e svolge i seguenti compiti
principali:
a) proposta d'istituzione di nuovi Corsi di studio interni alla
Classe;
b) coordinamento delle attivita' didattiche e formative dei diversi
Corsi di studio;
c) proposta di progetti di sperimentazione o di innovazione
didattica, elaborati dai Consigli di Corsi di studio;
d) organizzazione delle attivita' di tutoraggio promosse dalla
Classe;
e) proposta di progetti di attivita' di orientamento per l'accesso
all'Universita' e guida alle preiscrizioni, anche realizzabili in
collaborazione con Scuole secondarie superiori italiane e straniere.
Articolo 7
I Corsi di studio e i Consigli dei Corsi di studio
1. 1 Corsi di studio sono istituiti e attivati ai sensi della vigente
normativa, del D.M. 270/04 e dei Decreti Ministeriali, su proposta
delle Facolta' interessate, con delibera del Consiglio di
Amministrazione.
2. I Corsi di studio possono essere attivati anche su proposta comune
di diverse Facolta' dell'Ateneo (Corsi di studio interfacolta) o
convenzioni con diversi Atenei (Corsi di studio interuniversitari). 1
Regolamenti didattici dei Corsi di studio interfacolta' e
interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che
ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e
attribuiscono a una tra le Facolta' o a uno tra gli Atenei
convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi e la
responsabilita' amministrativa del Corso, salvo eccezioni previste
dagli accordi o dalle convenzioni.
3. 1 Corsi di Studio sono retti da un Consiglio di Corso di Studio,
costituito da tutti i Professori di ruolo e fuori ruolo, dai
Ricercatori affidatari di insegnamenti all'interno del corso di
studio e dai professori a contratto, che sono incaricati dalla
Facolta' di svolgere attivita' didattica, come previsto dallo
Statuto.
4. Il Consiglio di Corso di Studio e' presieduto da un Presidente,
eletto dal Consiglio tra i Professori di ruolo che ne fanno parte. Il
Presidente ha la responsabilita' del funzionamento del Consiglio e ne
convoca le riunioni ordinarie e straordinarie. In via transitoria la
funzione del Presidente viene svolta da un Professore che fa parte
del Comitato Ordinatore della Facolta' a cui afferisce il Corso di
studio.
5. Il Consiglio di Corso di Studio svolge i seguenti compiti:
a) elabora e sottopone al Consiglio di Facolta' il regolamento
didattico del Corso, comprensivo della precisazione del curriculum e
dell'attribuzione dei crediti alle diverse attivita' formative, nel
pieno rispetto degli obiettivi formativi indicati dai decreti
ministeriali per la Classe;
b) formula gli obiettivi formativi specifici del Corso, indica i
percorsi formativi adeguati a conseguirli e assicura la coerenza
scientifica e organizzativa dei vari curriculum proposti
dall'Ordinamento;
c) determina e sottopone alla Giunta di Classe di appartenenza, ove
istituita, i requisiti di ammissione ai Corsi di studio,
quantificandoli in debiti formativi e progettando l'eventuale
istituzione da parte della Facolta' di attivita' formative
propedeutiche ed integrative, finalizzate al relativo recupero, ai
sensi dell'art. 10,-
d) assicura lo svolgimento delle attivita' didattiche e tutoriali
fissate dal regolamento e propone annualmente eventuali modifiche e
precisazioni alla Giunta di Classe, ove istituita; verifica e
sovraintende all'attivita' didattica programmata, segnalando al
Preside eventuali inadempienze da parte del personale docente;
e) provvede al coordinamento di attivita' didattiche svolte in
collaborazione da piu' di un docente;
f) studia nelle forme adeguate un'equilibrata gestione dell'offerta
didattica, in particolare con un attento controllo della
regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture, per
evitare sovrapposizioni delle lezioni e delle altre attivita'
formative;
g) esamina e approva gli eventuali piani di studio proposti dagli
studenti entro le normative dei regolamenti didattici;
h) esamina e approva le richieste di trasferimento degli studenti e
il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, sulla base delle
disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo sulla mobilita'
studentesca;
i) valuta le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al
primo;
j) verifica la corrispondenza tra la durata legale e quella reale
degli studi assicurando, attraverso adeguate attivita' tutoriali, la
risposta degli studenti all'offerta didattica e controllando
l'entita' del lavoro di apprendimento, in relazione alle finalita'
formative previste dall'Ordinamento;
k) determina le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli
studenti in periodi di tempo superiori a quelli stabiliti
dall'Ordinamento e ne dispone l'eventuale obsolescenza sul piano dei
contenuti culturali e professionali,
1) indice almeno una riunione l'anno per la programmazione didattica
e per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di
verifica, allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero e
assistenza didattica, nelle forme previste dall'art. 10, comma 3;
m) propone alla Giunta di Classe, ove istituita, le modalita' del
riconoscimento dei crediti formativi universitari per attivita'
formative non direttamente dipendenti dall'Universita', ai sensi
dell'art. 9, comma 5;
6. Le disposizioni dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio
concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attivita'
formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono
deliberate dai Consigli di Facolta', acquisito il parere favorevole
delle Commissioni Didattiche paritetiche di cui all'art. 13, entro il
termine imprescindibile di trenta giorni. Qualora il parere non sia
favorevole, la deliberazione e' rimessa al Senato Accademico (ai
sensi del D.M. 270/04, art. 12, comma 3).
7. In base ad apposite convenzioni tra Universita', proposte dai
Consigli dei Corsi di studio c/o dalla Giunta di Classe, ove
istituita, ratificate dai Consigli di Facolta' e approvate dal Senato
Accademico, i Corsi di Studio possono prevedere accordi con Corsi di
studio attivati presso altri Atenei, per il riconoscimento di crediti
universitari ivi acquisiti dagli studenti, allo scopo di realizzare
percorsi formativi integrati.
Articolo 8
Istituzione, attivazione e disattivazione delle Facolta' e dei Corsi
di Studi0
1. L'Ateneo attiva o disattiva le Facolta' e i Corsi di Studio con
autonome deliberazioni, nel rispetto delle leggi vigenti, secondo le
procedure indicate nel successivo comma 2, dandone comunicazione al
Ministero.
2. L'istituzione di un nuovo Corso di Studio interno ad una Classe di
Corsi di Studio gia' attivata nell'Ateneo, la modifica degli
Ordinamenti Didattici vigenti e la disattivazione di Corsi di studio
gia' attivati sono sottoposte da parte dai Consigli di Facolta' o
delle Facolta' interessate (nel caso di Corsi di studio
interfacolta), al Senato Accademico, nel rispetto dei Decreti
Ministeriali e delle Leggi vigenti, su proposta della Giunta di
Classe (ove istituita) o del Consiglio di Corso di Studi interessato
(fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 2). Fermo il
rispetto delle procedure dettate dal D.M. 270/04, il nuovo Corso di
Studi puo' essere attivato a partire dall'inizio del successivo anno
accademico.
3. L'istituzione di una nuova Facolta' dell'Ateneo e' regolata dalla
legislazione vigente.
4. Nel caso di disattivazione di Corsi di Studio, l'Ateneo,
conformemente a quanto disposto dall'art. 9, 2° comma, del D.M.
270/04, assicura la possibilita' per gli studenti gia' iscritti di
concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, delegando ai
Consigli di Facolta' la determinazione delle relative modalita',
comprensiva anche della possibilita', di optare per il passaggio ad
altri Corsi di Studio attivati, con il riconoscimento dei crediti
fino a quel momento acquisiti.
Articolo 9
Crediti formativi universitari
1. L'unita' di misura del lavoro richiesto allo studente per
l'espletamento di ogni attivita' formativa prescritta dagli
Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio per conseguire un titolo di
studio universitario e' il credito formativo universitario (CFU), di
seguito denominato credito.
2. Al credito corrispondono, a norma dei Decreti Ministeriali, 25 ore
di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di
esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attivita'
formative richieste dagli Ordinamenti Didattici, oltre alle ore di
studio e, comunque, di impegno personale necessarie per completare la
formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le
attivita' formative non direttamente subordinate alla didattica
universitaria (tesi, progetti, tirocini, stages, competenza
linguistica ed informatica, ecc.).
3. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio
personale o ad altre attivita' formative di tipo individuale e' cosi'
individuata:su 25 ore relative ad ogni credito formativo, 10 ore
saranno di lezione e all'interno di queste 10 ore 1'80% verra'
dedicato alle lezioni e alle esercitazioni collegiali, mentre il
restante 20% sara' dedicato agli esami e ad altri processi di
apprendimento attivo e innovativo stabilito dai Regolamenti didattici
dei Corsi di studio. Le restanti 15 ore saranno dedicate allo studio
individuale. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio potranno
prevedere un numero inferiore di ore di studio individuale per
singole attivita' formative ad elevato contenuto sperimentale o
pratico.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono
acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra
forma di verifica del profitto stabilita dal Consiglio di Facolta',
ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione
degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
5. I Regolamenti di Facolta' possono prevedere il riconoscimento,
secondo criteri predeterminati e salvo approvazione del competente
Consiglio di Corso di studio, di crediti acquisiti dallo studente nel
caso di documentata certificazione (nel rispetto della normativa
vigente in materia) dell'acquisizione di competenze e abilita'
professionali, nonche' di altre competenze e abilita' maturate in
attivita' formative di livello post-secondario. I crediti relativi
alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere
riconosciuti, sempre in base ai Regolamenti di Facolta' e in forme
regolamentate dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di studio, sulla
base di certificazioni rilasciate da strutture interne o esterne
all'Ateneo, specificamente competenti per ciascuna delle lingue.
6. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso o di Facolta' (ai
sensi dell'art. 18), il riconoscimento di crediti acquisiti dallo
studente in altro Corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o
in altro Corso di studio di altra Universita', anche esterna (ai
sensi dell'art. 19), compete al Consiglio del Corso di studio in cui
lo studente si iscrive, che valuta l'effettivo raggiungimento degli
obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento.
Articolo 10
Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio, attivitaz formative
propedeutiche e integrative
1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro
titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Gli Ordinamenti e i Regolamenti Didattici dei Corsi di studio
possono richiedere allo studente il possesso o l'acquisizione di
un'adeguata preparazione iniziale, definendo in modo inequivocabile
le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone, ove
necessario, le modalita' di verifica. Per i Corsi di Laurea tale
verifica puo' avvenire anche a conclusione di attivita' formative
propedeutiche, di cui al comma 3. La mancanza di tali requisiti
culturali, determinati dai regolamenti, prende il nome di debito
formativo.
3. Allo scopo di favorire l'assolvimento del debito formativo, i
Consigli di Corso di studio possono prevedere, internamente a ciascun
corso di Laurea, l'istituzione di attivita' formative propedeutiche.
Tali attivita' propedeutiche possono essere svolte in determinati
periodi dell'anno accademico, favorevoli al tipo di impegno dello
studente, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati,
sulla base di appositi incarichi o convenzioni approvati dal Senato
Accademico. Attivita' propedeutiche e attivita' formative integrative
previste dall'Ordinamento didattico, sempre allo scopo
dell'assolvimento del debito formativo, possono essere svolte anche
da Docenti e da Ricercatori, anche sulla base di un ampliamento
dell'impegno didattico e tutoriale, nelle forme previste dai
regolamenti per l'incentivazione dei Docenti. Il Regolamento
Didattico puo' inoltre prevedere l'attivazione di attivita' formative
propedeutiche in vista dell'accesso al primo anno, la cui
partecipazione da parte degli studenti immatricolati sia soltanto
consigliata e facoltativa.
4. Se la verifica dell'assolvimento del debito formativo e' negativa,
il Consiglio di Corso di Studio competente puo' proporre
all'approvazione del Consiglio di Facolta' l'indicazione di specifici
obblighi formativi, da soddisfare in ogni caso entro il primo anno di
corso.
5. Per l'ammissione ai Corsi di studio superiori alla Laurea, gli
Ordinamenti Didattici devono indicare per i singoli ambiti e/o per i
singoli settori in modo quantitativamente definito i crediti
necessari per l'accesso. L'assolvimento del debito formativo cosi'
indicato potra' avvenire o con l'iscrizione a corsi singoli (ai sensi
dell'art. 18, comma 4) attivati presso l'Ateneo o presso altre
universita', italiane o straniere, riconosciuti come apportatori di
credito dal Consiglio di Corso di Studio e con il superamento dei
relativi esami, oppure concordando con il Consiglio di Corso di
Studio specifici percorsi formativi, da soddisfare prima dell'inizio
delle verifiche relative al curriculum del nuovo Corso di studio.
Articolo 11
Manifesto degli studi, curriculum e piani di studio
1. Entro il 15 luglio di ogni anno, il Senato Accademico approva il
Manifesto degli studi, risultante dall'insieme coordinato dei diversi
Manifesti di Facolta', in cui e' fissato il numero massimo degli
iscritti da ammettere al primo anno di ogni Corso di studi,
precedentemente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, e le
modalita' di selezione.
2. I Manifesti di Facolta' vengono pubblicati nella Guida dello
Studente di ogni Facolta', resa gratuitamente disponibile dagli
uffici competenti, anche in forma elettronica sul sito
dell'Universita'.
3. Nei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale, lo studente puo'
seguire uno dei curricula fissati nel Manifesto dall'Ordinamento del
Corso di studi cui e' iscritto, oppure, se ne e' prevista la
possibilita' e secondo le modalita' ivi indicate, chiedere
l'approvazione di un curriculum individuale, in entrambi i casi
mediante la presentazione del proprio piano di studi alla Segreteria
studenti, entro i tempi fissati dal Senato Accademico.
4. I piani di studio contenenti la richiesta di approvazione di
curriculum individuali saranno vagliati, sulla base dei criteri
indicati dall'Ordinamento di Corso di studio e dal Regolamento di
Corso di studio, da una apposita Commissione, istituita dal Consiglio
di Corso di Studio e approvati dal Consiglio stesso.
Articolo 12
Orientamento e tutoraggio
1. Al fine di rendere matura e consapevole la scelta degli studi
universitari e di assicurare un servizio di tutoraggio e di
assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, di
prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e di promuovere una
proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le
sue forme, il Senato Accademico provvede, con un apposito
Regolamento, ad organizzare le attivita' di orientamento e tutoraggio
previste della Leggi vigenti, articolate, in particolare, nelle tre
fasi fondamentali della loro vita universitaria (scelta della
Facolta' e del Corso di studio, percorso degli studi e delle
attivita' connesse dall'immatri colazione alla Laurea, accesso al
mondo del lavoro).
2. L'Ateneo prevede l'istituzione di un Servizio di Ateneo per il
coordinamento delle iniziative di orientamento e di tutoraggio di cui
al comma precedente, eventualmente con il supporto di un
apposito ufficio, incaricato di assolvere agli aspetti organizzativi
e amministrativi di tali attivita' e da una Commissione di Ateneo per
l'orientamento ed il tutoraggio. Tale Servizio puo' operare anche in
collaborazione con altri enti esterni pubblici e privati.
3. Le attivita' di orientamento e di tutoraggio sono organizzate e
regolamentate dalle Strutture didattiche, nel contesto della
programmazione didattica. Il coinvolgimento dei Docenti e dei
Ricercatori nella realizzazione effettiva di tali attivita' fa parte
dei compiti istituzionali e puo' rientrare nell'ambito disciplinare
dei Regolamenti per l'incentivazione.
4. In materia di orientamento alla scelta universitaria, le Facolta'
e le Classi di Corsi di studio, eventualmente con il supporto
organizzativo dell'ufficio di cui al comma 2, con la consulenza di
tecnici esterni e in rapporto con la Direzione Scolastica Regionale o
con singoli istituti, possono offrire:
a) attivita' didattico-ori entative per gli studenti degli ultimi due
anni di corso di Scuola Superiore, finalizzate soprattutto alla
preiscrizione,
b) corsi di formazione dei docenti di Scuola Superiore su temi
relativi all'orientamento; e) consulenze su temi relativi
all'orientamento, inteso come attivita' formativa, in base alle
richieste provenienti dalle scuole.
5. In materia di orientamento, le Facolta' e i Consigli dei Corsi di
Studio diffondono, mediante l'attivita' di tutoraggio, informazioni
sui percorsi formativi interni, sul funzionamento dei servizi e sui
benefici per gli studenti.
6. In materia di orientamento post-universitario, le Facolta' possono
attivare, nell'ambito dei servizi didattici integrativi:
a) corsi di orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle
professioni;
b) corsi di formazione professionale e di formazione permanente.
Articolo 13
Commissioni didattiche paritetiche
1. Presso ogni Facolta' e' istituita una Commissione didattica
paritetica di Facolta' o di un organismo equivalente, quale
osservatorio permanente delle attivita' didattiche.
2. La Commissione e' presieduta dal Preside o da un suo Delegato ed
e' composta, secondo norme fissate dal Regolamento di Facolta', da
docenti e ricercatori scelti tra i membri del Consiglio di Facolta' e
da rappresentanti degli studenti in modo che sia assicurata una
composizione paritetica.
3. La Commissione paritetica di Facolta' svolge i seguenti compiti:
a) effettua valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari
aspetti dell'attivita' didattica, anche attraverso la predisposizione
di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti;
b) propone al Consiglio di Facolta' iniziative di vario tipo, atte a
migliorare l'organizzazione didattica;
e) esprime pareri al Consiglio di Facolta' sulla revisione dei
Regolamenti didattici dei Corsi di studio e sull'effettiva coerenza
tra i crediti assegnati alle varie attivita' formative e gli
specifici obiettivi formativi programmati (art. 7, comma 6);
d) esprime parere di merito sulla congruita' tra obiettivi e
insegnamenti prima dell'attivazione di un Corso di studio e puo'
assumere compiti di vigilanza.
TITOLO II
Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attivita'
didattiche
Articolo 14
Corsi di Laurea
1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente
un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali,
nonche' l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea occorre essere in
possesso di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore o di altro
titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi
delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 19. Altri
requisiti formativi e culturali per l'accesso possono essere
richiesti dai Regolamenti dei Corsi di studio, secondo le normative
prescritte dall'art. 10.
3. Per conseguire la Laurea lo studente deve aver acquisito 180
crediti. La durata normale del Corso di Laurea e' di tre anni.
4. All'atto dell'istituzione di un Corso di Laurea, l'Ordinamento
didattico corrispondente stabilisce quali crediti acquisiti saranno
riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi in altri
Corsi di Studio attivati presso l'Ateneo, nonche', sulla base di
specifiche convenzioni, presso altre Universita'.
Articolo 15
Corsi di Laurea Magistrale
1. Il Corso di Laurea Magistrale ha l'obiettivo di fornire allo
studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di
attivita' d'elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Requisito di ammissione ad un Corso di Laurea Magistrale e' il
possesso della Laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle
forme previste dall'art. 19. Altri requisiti curriculari, indicativi
di un'adeguata preparazione personale che comunque devono essere
verificati, possono essere richiesti dai Regolamenti didattici per
l'accesso ai Corsi di Laurea Magistrale, secondo le normative
prescritte all'art. 10.
3. Per conseguire la Laurea Magistrale lo studente deve aver
acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli gia' acquisiti con il
conseguimento del titolo di Laurea c/o riconosciuti validi ai sensi
dell'art. 10, comma 5. La durata normale dei Corsi di laurea
magistrale e' di ulteriori due anni dopo la Laurea.
4. L'Ateneo puo' istituire Corsi di Laurea Magistrale solo se e' gia'
attivato un Corso di Laurea comprendente almeno un curriculum i cui
crediti fon-nativi universitari siano integralmente riconosciuti, in
base ai Regolamenti didattici, per il Corso di Laurea Magistrale,
ovvero in seguito al riconoscimento equivalente, sulla base di una
specifica convenzione, della validita' del Corso di Laurea avviato
presso un'altra Universita' o presso altra Facolta' dello stesso
Ateneo.
Articolo 16
Corsi di Dottorato di ricerca
1. I Corsi di Dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le
competenze necessarie per esercitare, presso Universita', Enti
pubblici o soggetti privati attivita' di ricerca di alta
qualificazione.
2. L'istituzione da parte dell'Ateneo dei Corsi di Dottorato di
ricerca, l'approvazione dei relativi Ordinamenti didattici e le
normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono
disciplinati dall'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal D.M.
n. 224 del 30104/1999. Sulla base di tale normativa, l'attivazione di
un Corso di Dottorato di ricerca avviene su proposta di uno o piu'
Consigli di Dipartimento, previa delibera del Senato Accademico, del
Consiglio di Amministrazione e nulla osta del Nucleo di Valutazione.
3. I Dottorati di Ricerca aventi sede amministrativa nell'Ateneo
possono essere istituiti anche in consorzio con altre Universita'
italiane e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in
possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e
scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee.
4. Per essere ammessi ad un Corso di Dottorato di ricerca occorre
essere in possesso della Laurea Magistrale conseguita all'interno di
un numero di Classi di studio precisato dall'Ordinamento
relativo, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai
sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 20.
L'accesso ai Corsi di Dottorato di ricerca e' consentito anche ai
possessori di Diploma di laurea conseguiti in base alle normative
previgenti l'applicazione del Regolamento Generale sull'Autonomia
approvato con il D.M. 270/04.
5. L'accesso ai corsi di Dottorato di ricerca, i cui Regolamenti
prevedono sempre un numero programmato di partecipanti, e'
subordinato al superamento di una prova di ammissione, disciplinata,
ai sensi della normativa vigente, dai Regolamenti stessi.
6. Il numero dei laureati da ammettere a ciascun Corso di Dottorato,
il numero dei Dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la
frequenza ai corsi e l'ammontare ed il numero, comunque non inferiore
alla meta' dei Dottorandi, delle borse da assegnare sono determinati
annualmente, con Decreti Rettorali.
7. L'Ateneo puo' istituire, in base ad accordi bilaterali o
multilaterali di cooperazione interuniversitana internazionale, Corsi
di Dottorato di ricerca congiunti o Corsi di Dottorato
Internazionale. In tal caso, le modalita' di ammissione al Corso e di
conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca possono essere
definite dai regolamenti didattici, anche in deroga al precedente
comma 2, in base a quanto previsto dagli accordi stessi.
8. La denominazione dei Corsi di Dottorato di ricerca e il loro
Ordinamento didattico, comprensivo dell'eventuale articolazione in
curriculum, sono determinati dal Regolamento didattico relativo,
progettato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di
Amministrazione su proposta dal Senato Accademico. La durata normale
dei Corsi non e' inferiore a tre anni.
9. Ai sensi dell'art. 19, parte delle attivita' formative previste
dall'Ordinamento didattico del Corso di Dottorato di ricerca puo'
essere svolta anche all'estero, presso Universita' o istituti
equiparati, nell'ambito dei programmi europei di mobilita'
studentesca ed essere riconosciuta come curriculum, ai sensi delle
leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 19.
Articolo 17
Master universitari
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 15, della Legge 14 gennaio
1999, n. 4, l'Universita' puo' attivare Corsi di perfezionamento
scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente ed
aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea
o della Laurea Magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati
i Master universitari.
2. I Master universitari possono essere di primo e di secondo
livello. Per accedere ai Master di primo livello e' necessario aver
conseguito la Laurea. Per accedere ai Master di secondo livello e'
necessario aver conseguito la Laurea Magistrale.
3. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver
acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire
la Laurea o la Laurea Magistrale. La durata minima dei Corsi di
Master universitario e' di un anno.
4. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere
specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui,
in base all'adeguata strumentazione di rilevazione attivata
dall'Ateneo, e' stato possibile individuare l'esistenza reale. A tale
scopo, l'impostazione degli Ordinamenti didattici relativi deve
essere ispirata ad esigenze di flessibilita' e adeguamento periodico
al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
5. L'Ateneo puo' istituire, in base ad accordi di cooperazione
interuniversitaria nazionale o internazionale, Corsi di Master
congiunti (ossia interuniversitari), di primo e di secondo livello.
6. I Corsi di Master universitario possono essere attivati
dall'Ateneo anche in collaborazione con Enti esterni, pubblici o
privati, italiani e stranieri.
Articolo 18
Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facolta', ammissione apro ve
singole
1. Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti
provenienti da altra Universita' e le domande di passaggio di Corso
di studi sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di
Corso di studio di destinazione, che valuta l'eventuale
riconoscimento, totale o parziale, della carriera di studio fino a
quel momento seguita, con la convalida degli esami sostenuti e dei
crediti acquisiti ed indica l'anno di Corso al quale lo studente
viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.
2. In relazione alla quantita' di crediti riconosciuti, ai sensi del
comma precedente, la durata del Corso di studi puo' essere abbreviata
dal Consiglio di Corso di studio, secondo criteri stabiliti dai
Regolamenti didattici. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di
crediti acquisiti presso altre Universita' Italiane o estere (o ad
esse assimilabili) puo' essere determinato, in forme automatiche, da
apposite convenzioni, approvate dal Senato Accademico; tali
convenzioni potranno altresi' prevedere la sostituzione diretta,
all'interno dei curriculum individuali, di attivita' formative
impartite nell'Universita' e richieste dai Regolamenti didattici con
attivita' formative impartite presso altre Universita' Italiane o
straniere (o ad esse assimilabili).
3. 1 Regolamenti didattici possono prevedere, in casi specifici, la
subordinazione dell'accettazione di una pratica di trasferimento ad
una prova di ammissione predeterminata.
4. I cittadini italiani, anche se gia' in possesso di un titolo di
Laurea o di Laurea Magistrale, e gli studenti iscritti a Corsi di
studio presso Universita' estere (o assimilabili ad esse), possono
iscriversi, dietro pagamento di contributi stabiliti dagli Organi
Accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati
presso i Corsi di studio, ad ogni livello, presenti nell'Ateneo,
nonche' essere autorizzati a sostenere le relative prove di esame e
ad averne regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali
o concorsuali per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e
scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze
acquisite.
Articolo 19
Mobilita' studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero
1. Nel rispetto delle leggi vigenti, l'Universita' aderisce ai
programmi di mobilita' studentesca riconosciuti dalle Universita'
dell'Unione Europea (Programmi Socrates/Erasmus ed altri programmi
risultanti da eventuali convenzioni bilaterali), a qualsiasi livello
di Corso di studio.
2. L'Ateneo favorisce la mobilita' studentesca secondo un principio
di reciprocita', mettendo a disposizione degli studenti ospiti le
proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai
Regolamenti dei programmi di cui al comma 1, fornendo altresi' un
supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza
richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di
verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi
universitari da parte di studenti dell'Ateneo e' disciplinato dai
Regolamenti dei Programmi di cui al comma 1 e diventa operante con
approvazione o, nel caso di convenzioni bilaterali, di semplice
ratifica da parte del Consiglio di Corso di studi interessato, ai
sensi dell'art. 9, comma 6.
Articolo 20
Calendario didattico
1. Il Calendario didattico viene approvato da ciascuna Facolta', nel
rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico per
l'intero Ateneo.
2. Il Consiglio di Facolta' puo' deliberare l'articolazione dell'anno
accademico in periodi didattici (semestri, annualita', ecc.), fermi
restando gli obblighi di presenza dei Docenti e dei Ricercatori di
cui all'art. 24.
3. Il Calendario didattico prevede la non sovrapposizione dei periodi
dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e ad
altre verifiche del profitto, con esclusione dei soli appelli
straordinari di cui al comma seguente.
4. Il Consiglio di Facolta' delibera numero e articolazione delle
sessioni di esame (estiva, autunnale e straordinaria di febbraio, con
l'eventuale preappello di febbraio per le discipline la cui didattica
e' terminata nel primo semestre), compresa l'eventuale programmazione
di appelli straordinari riservati agli studenti fuori corso, agli
studenti lavoratori e a casi particolari, dandone informazione entro
tempi opportuni. Il Calendario delle prove finali per il
conseguimento dei titoli di studio e' disciplinato dall'art. 27.
Articolo 21
Tipologia e articolazione degli insegnamenti
1. I Regolamenti didattici di qualsiasi Corso di studi possono
prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di
diversa durata, con attribuzione di diverso peso all'assegnazione dei
crediti formativi universitari corrispondenti.
2. Oltre ai corsi di insegnamento ufficiali, di varia durata, che
terminano con il superamento delle relative prove di esame, i
Regolamenti didattici possono prevedere l'attivazione di corsi di
sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio c/o in biblioteca,
esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica
informatica e altre tipologie di insegnamento, ritenute adeguate al
conseguimento degli obiettivi formativi del Corso di studi. Per tali
tipologie di insegnamento dovranno essere indicati nei Regolamenti
didattici:
a) l'afferenza ad un settore scientifico-disciplinare o ad un ambito
disciplinare definito;
b) l'assegnazione articolata di un adeguato quantitativo di crediti
formativi universitari;
c) il tipo di verifica del profitto che consente, nei vari casi, il
conseguimento dei relativi crediti.
3. Un corso di insegnamento puo' essere articolato in piu' moduli. In
tal caso la prova di verifica sara' unica e dovra' accertare il
profitto degli studenti nell'ambito di ciascun modulo previsto.
4. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno
essere monodisciplinari o integrati ed essere affidati, in questo
caso, alla collaborazione di piu' Docenti e/o Ricercatori, secondo
precise indicazioni e norme contemplate dai Regolamenti didattici.
5. I Regolamenti didattici possono prevedere anche forme di
insegnamento a distanza, specificando le modalita' di frequenza, ove
prevista, e di verifica pratica ad esse connesse.
6. Le strutture didattiche competenti possono approvare che uno o
piu' insegnamenti, di qualsiasi tipologia e durata, siano mutuati da
altra Facolta', previo assenso della stessa, sentito il Docente.
7. 1 Consigli di Corso di studio possono proporre al Consiglio di
Facolta' di deliberare lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento
troppo affollati. Il Consiglio di Facolta' propone al Consiglio di
Amministrazione di attivare gli insegnamenti sdoppiati, fissa le
modalita' di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la
permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.
8. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo
Corso di studi e' compito del Consiglio di Facolta' verificare che i
programmi didattici e le prove di esame siano equiparabili ai fini
didattici e non creino disparita' nell'impegno di studio e nel
conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti
interessati.
Articolo 22
Esami e verifiche del profitto
I. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti
impartiti, i Regolamenti didattici stabiliscono il tipo di prove di
verifica che determinano per gli studenti il superamento del corso e
l'acquisizione dei crediti assegnati. Ai sensi dell'art. 9, comma 4,
tali prove potranno consistere in
esami (orali c/o scritti), la cui votazione viene espressa in
trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali
o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, con esoneri parziali
orali o scritti, ecc.), atte a valutare il conseguimento degli
obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento.
2. Il voto minimo per il superamento dell'esame e' di diciotto
trentesimi. La Commissione puo', all'unanimita', concedere al
candidato il massimo dei voti con lode.
3. In occasione degli esami, la valutazione del profitto puo' tener
conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o
colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento
corrispondente, e dovra' considerare i risultati conseguiti in
eventuali esoneri parziali avvenuti durante lo svolgimento del corso
di insegnamento corrispondente.
4. Le prove di verifica del profitto diverse dagli esami si terranno
di norma, come gli esami, a conclusione del corso o entro limiti
temporali specificamente previsti dal Regolamento didattico, e si
risolveranno in un riconoscimento di "idoneita'", riportato sul
libretto personale dello studente.
5. Le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche.
In casi di sovraffollamento, le competenti strutture didattiche
possono disciplinare modalita' e limiti di accesso alle sedute.
Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di
prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
6. Qualora i Regolamenti didattici prevedano un unico esame o
un'unica prova di verifica finale per un insegnamento costituito
dalla confluenza di piu' attivita' didattiche, deve comunque essere
accertato il profitto dello studente per ciascuna di esse, come
previsto nel caso indicato dall'art. 22, comma 3.
7. Le Commissioni degli esami e delle altre prove di verifica del
profitto sono nominate dal Rettore. Tali Commissioni sono composte da
almeno due membri, il primo dei quali e' di norma il titolare del
corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della
Commissione, il secondo e' un altro docente, ricercatore o un cultore
della materia o di materia affine, oppure, ove necessario, da altro
docente al quale la Facolta' riconosca le competenze necessarie. 1
cultori della materia devono essere in possesso di Laurea Magistrale
o di Laurea, conseguita in base alle normative previgenti
l'applicazione del D.M. 509/99, e sono nominati dal Rettore su
richiesta del Consiglio di Facolta' e su suggerimento del titolare
del corso, in base a criteri predefiniti dai Regolamenti di Facolta'.
Il Presidente della Commissione cura il corretto svolgimento delle
prove di esame.
8. Il verbale di esame e' firmato dal Presidente e da almeno un altro
membro della Commissione giudicatrice, con funzioni di segretario. I
Presidenti delle Commissioni hanno l'obbligo di curare la consegna
del verbale, debitamente compilato in tutte le sue parti, alle
rispettive Segreterie studenti, di norma entro 24 ore dalla
conclusione di ciascuna seduta d'esame.
9. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere
inizio alla data fissata. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali
motivi dovranno essere autorizzate dal Rettore, il quale dovra'
provvedere affinche' ne sia data tempestiva comunicazione agli
studenti.
10. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione
amministrativa potra' sostenere, senza alcuna limitazione, tutti gli
esami nel rispetto della propedeuticita' e delle attestazioni di
frequenza previste dall'Ordinamento didattico.
Articolo 23
Studenti impegnati a tempo pieno e studenti non frequentanti,
studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi
1. I Regolamenti didattici di ogni Corso di studio (escluso il
Dottorato di ricerca) possono prevedere specifiche forme di
attribuzione dei crediti formativi per studenti lavoratori o comunque
impossibilitati, per comprovate ragioni personali, economiche o
sociali, alla frequenza delle attivita' didattiche. La frequenza e'
comunque obbligatoria e viene accertata dai Docenti, secondo norme
stabilite dai Regolamenti didattici. Il Consiglio di Facolta' nomina
annualmente una commissione incaricata di verificare la fondatezza da
parte degli studenti di essere iscritti come non frequentanti.
2. Il riconoscimento della frequenza alle attivita' formative
richieste avviene attraverso una documentazione predisposta dalla
Segreteria studenti e consegnata ad ogni docente titolare di corso il
quale, al termine del Corso, consegnera' tale documentazione
attestante le frequenze al corso di ogni singolo studente alla
Segreteria studenti, che provvedera' all'affissione dell'elenco degli
studenti che non hanno superato il massimo delle assenze previste dai
singoli regolamenti didattici. Nel caso in cui uno studente abbia
superato tale massimo dovra' frequentare lezioni di recupero, nei
modi e nei termini stabiliti dai Consigli di Corso di studio, e solo
allora potra' essere ammesso alla verifica finale.
3. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato le
attivita' formative previste dal Regolamento didattico del suo Corso,
non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti e
non abbia acquisito, entro la durata normale del Corso medesimo, il
numero dei crediti necessario per il conseguimento del titolo di
studio.
4. Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza, ma deve
superare le prove mancanti alla propria carriera universitaria entro
termini determinati dal Consiglio di Corso di studio interessato. In
caso contrario, le attivita' formative di cui egli ha usufruito
possono essere considerate non piu' attuali e i crediti acquisiti non
piu' adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi
frequentato, su deliberazione del predetto Organo. 11 Consiglio di
Corso di studio provvede, in tali casi, a determinare i nuovi
obblighi formativi per il conseguimento del titolo.
5. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto
ad un Corso di studi qualora non abbia superato alcun esame previsto
dall'ordinamento per otto anni accademici consecutivi, salvo
specifica richiesta di riattivazione della carriera precedentemente
percorsa, previa valutazione e autorizzazione del Consiglio di Corso
di studi competente.
6. Si considera studente ripetente:
a) lo studente fuori corso che non abbia conseguito il titolo di
studio entro i termini stabiliti ai sensi del comma precedente;
b) lo studente che entro la durata del Corso non abbia ottenuto il
riconoscimento della frequenza per tutte le attivita' formative
previste dall'Ordinamento didattico;
c) lo studente che, avendo acquisito le frequenze previste per il
conseguimento del titolo di studio, intenda modificare il proprio
piano di studi.
7. Il Consiglio di Corso di studio puo' definire a quale anno di
Corso debba essere considerato iscritto lo studente ripetente.
8. Lo studente ripetente e' tenuto di norma a frequentare nuovamente
le attivita' formative previste dal Regolamento didattico per l'anno
di corso al quale viene considerato iscritto (in qualita' di
ripetente), allo scopo di poter superare gli esami, o le prove di
verifica, che mancano al completamento della sua carriera formativa.
L'eventuale esenzione alla frequenza deve essere approvata dal
Consiglio di Corso di studio.
9. Lo studente ha facolta', in qualsiasi momento della propria
carriera formativa, di rinunciare alla prosecuzione degli studi
intrapresi e ad immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso
di studi. Di norma, in tale caso, i risultati della sua precedente
carriera, frequenze attestate, esami superati e crediti acquisiti,
potranno essere utilizzati per il nuovo Corso di studi, previa
verifica.
10. Agli iscritti ai Master che siano stati ammessi a frequentare un
Corso di Dottorato di ricerca, sia in sede, sia presso altra
Universita', si applicano le normative vigenti (art. 8 della Legge 30
novembre 1989, n. 398).
Articolo 24
Doveri didattici dei Docenti e dei Ricercatori
1. I Docenti sono tenuti a svolgere il corso o il modulo (annuale,
semestrale, ecc.) in almeno due giorni distinti per ogni settimana
del Calendario didattico (salvo diverse autorizzazioni concesse dai
Consigli di Facolta). Devono inoltre garantire un congruo numero di
ore dedicato al ricevimento degli studenti, distribuito in maniera
omogenea e continuativa nel corso dell'intero anno
accademico, secondo un calendario preventivamente reso pubblico
all'inizio dello stesso o del semestre di riferimento. Il professore
e il ricercatore di ruolo sono tenuti ad un incarico didattico minimo
di 120 ore di didattica frontale.
2. La Facolta', su proposta dei Consigli di Corso di studio, provvede
all'attribuzione dei compiti didattici, articolati secondo il
Calendario didattico nel corso dell'anno, ivi comprese le attivita'
didattiche integrative, di orientamento e di tutoraggio.
3. Nell'ambito delle ore dedicate all'attivita' tutoriale, i Docenti
e i Ricercatori dovranno contemplare sia le ore di ricevimento degli
studenti che partecipano alle loro attivita' didattiche, sia le ore
di ricevimento degli studenti loro assegnati dai regolamenti di
Facolta' sul tutoraggio.
4. Ciascun Docente e Ricercatore titolare o affidatario di
insegnamento e' tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi
a lui assegnati dall'Ordinamento didattico. Eventuali assenze devono
essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi e autorizzate dal
Rettore, il quale dovra' provvedere affinche' ne sia data tempestiva
comunicazione agli studenti. In casi di assenze prolungate il
Rettore, sentito il Consiglio di Facolta', dovra' provvedere, nei
termini previsti dal Regolamento didattico di Facolta', alla
sostituzione del titolare nelle forme piu' adeguate ad assicurare la
continuita' del suo corso di insegnamento e lo svolgimento degli
esami.
5. I Docenti e i Ricercatori devono presentare all'approvazione del
Consiglio di Corso di studio, entro i termini stabiliti dalla
Facolta', i contenuti degli insegnamenti di cui sono a qualsiasi
titolo incaricati e i programmi degli esami previsti.
6. Ciascun Docente e Ricercatore provvede giornalmente alla
compilazione del Registro delle attivita' didattiche. Il Registro
dovra' essere tenuto costantemente a disposizione di verifiche
periodiche da parte del Preside, il quale individuera' a tal fine le
forme e i luoghi piu' idonei, e dovra' essere consegnato al Preside
entro 15 giorni dalla conclusione dell'anno accademico. Il Preside
verifichera' quindi che le ore di attivita' didattica dichiarate
siano state pari al numero minimo di ore previsto dal Regolamento,
apporra' il visto di presa visione del registro e ne curera' la
conservazione nell'archivio della Facolta'. E' compito del Preside
segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei Docenti e dei
Ricercatori che non provvedono ad espletare tali obblighi.
7. I Ricercatori non affidatari di insegnamento dovranno, entro i
limiti previsti dai Regolamenti di Facolta' e dagli Ordinamenti
didattici dei Corsi di studio cui afferiscono, affiancare l'attivita'
didattica dei Docenti di prima e di seconda fascia, e dovranno
altresi' svolgere le attivita' obbligatorie di orientamento e
tutoraggio loro assegnate.
8. Nei casi in cui la prova finale di un Corso di studi preveda
l'elaborazione di una tesi, i Docenti e i Ricercatori che fanno parte
del Consiglio interessato assegneranno, sulla base di criteri fissati
dai Regolamenti didattici di Facolta', un numero minimo di tesi, che
saranno svolte dagli studenti sotto la loro personale tutela
scientifica, in qualita' di relatori.
9. I Docenti e i Ricercatori che intendano prestare a tempo parziale
attivita' didattica retribuita o non retribuita, all'interno o
all'esterno dell'Ateneo, ma al di fuori dei compiti loro assegnati
dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio cui afferiscono, devono
ottenere il preventivo nullaosta dal Consiglio di Facolta'.
Articolo 25
Attivita' didattiche formalive, integrative e di luloraggio legate
all'incenlivazione dei Docenti e dei Ricercatori
1. L'Ateneo provvede, anche attraverso incentivi finanziari,
all'attivazione di iniziative finalizzate al miglioramento
qualitativo e all'adeguamento quantitativo dell'offerta formativa,
con riferimento a1 rapporto tra studenti e docenti, all'orientamento
e al tutoraggio.
2. Tra le iniziative di ordine didattico attivate, l'Ateneo comprende
tutte le attivita' didattiche integrative che vengono programmate dai
Regolamenti didattici dei Corsi di studio di ogni livello come
completamento dell'offerta formativa di base e che vengono svolte dai
Docenti e dai
Ricercatori nell'ambito di un orario di lavoro che eccede la quota
minima obbligatoria fissata ai sensi dell'art. 24, comma 1 e che non
superi una quota massima fissata dal suddetto Regolamento. Possono
rientrare tra queste attivita' integrative:
a) attivita' didattiche e formative propedeutiche, intensive, di
supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del
debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di Corso
(art. 10, commi 3 e 5),
b) attivita' di orientamento rivolte sia agli studenti di scuola
superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti
universitari in corso di studio per informarli sui percorsi
formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli
studenti, sia infine a coloro che hanno gia' conseguito titoli di
studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del
lavoro e delle professioni (art. 12, comma 6)
c) attivita' di tutoraggio finalizzate all'accertamento e al
miglioramento della preparazione dello studente, mediante un
approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al
superamento di specifiche (anche individuali) difficolta' di
apprendimento (art. 12), nonche' alle attivita' di recupero decise
dal Consiglio di corso per quegli studenti che non abbiano raggiunto
il minimo delle frequenze stabilite dai regolamenti didattici di
Facolta';
d) attivita' formative integrative che rientrano in progetti di
miglioramento quantitativo della didattica, con particolare
riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;
e) attivita' di incremento e di integrazione dell'offerta formativa
prevista dagli Ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi
di formazione, consulenze su temi relativi all'orientamento inteso
come attivita' formativa, ecc.);
f) corsi perla formazione permanente;
g) corsi per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti di
scuola di ogni grado, organizzati sulla base di apposite convenzioni.
Articolo 26
Promozione e pubblicita' dell'offerta didattica
1. L'Universita' cura la diffusione dell'informazione sulla propria
offerta didattica e mette a punto periodicamente le forme e gli
strumenti che consentono la promozione e la diffusione della
conoscenza relativa all'offerta didattica, ai procedimenti
organizzativi e alle decisioni assunte in merito agli orari di
lezione, ai calendari di esami, agli orari di ricevimento dei Docenti
e dei Ricercatori.
2. Per ogni attivita' didattica offerta dall'Ateneo viene resa
pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilita'
organizzativa.
3. 1 contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attivita'
didattiche organizzate dalle Facolta', come gli orari di ricevimento
dei Docenti e dei Ricercatori, il calendario didattico e il
calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e
quello degli esami finali, con le relative scadenze, sono resi
pubblici dai Presidi mediante l'affissione in appositi albi e/o
mediante altre forme e strumenti che essi riterranno di volta in
volta opportuni.
4. La pubblicazione del Manifesto di Facolta' e della Guida dello
Studente, anche in via telematica, e' curata, entro termini
prefissati, dalle strutture a cio' delegate dal Senato Accademico.
5. L'Ateneo pubblicizza, a cura della Segreteria Studenti, una guida
pratica per gli studenti contenente informazioni sulle operazioni
amministrative necessarie ai fini dell'immatricolazione e delle
iscrizioni ai Corsi di studio.
6. L'Ateneo predispone una Guida ai Servizi universitari destinata ad
agevolare il primo ingresso e l'orientamento degli studenti nel mondo
universitario.
Articolo 27
Prove finali e conseguimento dei titoli di studio
i. Il titolo di studio e' conferito a seguito di prova finale. Il
Regolamento didattico di Facolta' disciplina:
a) le modalita' della prova, comprensiva in ogni caso di
un'esposizione dinanzi ad un'apposita commissione;
b) il Calendario didattico e delle prove finali,
c) le modalita' della valutazione conclusiva, che deve tener conto
dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studio,
dei tempi e delle modalita' di acquisizione dei crediti formativi
universitari, delle valutazioni sulle attivita' formative precedenti
e sulla prova finale, nonche' di ogni altro elemento rilevante.
2. Per accedere alla prova finale lo studente deve aver acquisito il
numero dei crediti universitari previsti dal relativo regolamento
didattico.
3. Lo svolgimento delle prove finali e' sempre pubblico.
4. Per il conseguimento della Laurea, il Regolamento puo' prevedere,
accanto o in sostituzione di prove consistenti nella discussione di
un elaborato scritto o di una prova scritta o grafica di varia
entita', il sostenimento di una prova espositiva finalizzata ad
accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti
del corso.
5. Per il conseguimento della Laurea Magistrale e del Dottorato di
ricerca, il Regolamento deve prevedere l'elaborazione di una tesi
scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di
un relatore. In tali casi, il Regolamento didattico fissa il termine
per la consegna della tesi compilata presso la Segreteria di
Facolta'.
6. Entro scadenze periodiche, fissate dal Regolamento di Facolta',
gli studenti che sono tenuti, ai sensi dei commi precedenti,
all'elaborazione di una tesi scritta finale, sottopongono ad
approvazione del Consiglio di Corso di studio l'assegnazione
dell'argomento della tesi e il nominativo del relatore, allo scopo di
consentire, mediante un aggiornato monitoraggio delle tesi assegnate:
a) la verifica dell'equa distribuzione dell'impegno didattico tra i
docenti di un medesimo Consiglio;
b) l'eventuale eccessiva lunghezza dei tempi di realizzazione e
l'obsolescenza di talune assegnazioni;
c) la possibilita' di avvisare tempestivamente gli studenti
interessati dei bandi concernenti le eventuali forane di assistenza
economica previste dall'Ateneo o dagli Enti per il Diritto allo
Studio Universitario, per l'elaborazione della tesi.
7. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al
conferimento del titolo di studio sono nominate dal Rettore e sono
composte da almeno sette membri. Almeno un membro della commissione
deve essere un Professore di prima fascia e, di norma, almeno 2/3
della Commissione devono essere formati da professori c/o ricercatori
universitari. Le funzioni di Presidente della Commissione sono
svolte, ove presente, dal Presidente del Consiglio di Corso di Studi
interessato o da un Professore di prima fascia scelto dal Rettore.
8. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova
finale anche Professori di Facolta' diverse da quelle cui sono
iscritti i candidati, nonche' Professori a contratto nell'anno
accademico interessato.
9. Nei Corsi di studio interfacolta' la Commissione giudicatrice
della prova finale dovra' essere costituita da docenti delle diverse
Facolta' interessate.
TITOLO III
Diritti e doveri degli studenti
Articolo 28
Immatricolazioni e iscrizioni
1. I tempi e i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione
agli anni successivi di qualsiasi Corso di studi sono chiaramente
indicati congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da
esibire, sul numero degli studenti che saranno ammessi per ogni Corso
di Laurea e di Laurea Magistrale, sulle modalita' e la tempistica
della prova di accesso, sulla documentazione da predisporre una volta
superata tale prova e le tasse da pagare - nel Manifesto degli studi
e nella Guida prevista dall'art. 26, comma 5, nonche' negli altri
strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Ateneo.
2. Chi e' gia' in possesso di Laurea o di Laurea Specialistica e
intende conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello
puo' chiedere al Preside di Facolta' l'iscrizione a un anno di Corso
successivo al primo. Tali domande verranno valutate dal Consiglio di
Corso di Studio interessato, che proporra' al Consiglio di Facolta'
le eventuali delibere in proposito.
3. Lo studente non puo' mai iscriversi contemporaneamente a due Corsi
di studio. A questo scopo la Segreteria studenti richiede, salvo
deroghe concesse dal Rettore, che il diploma richiesto per
l'iscrizione sia esibito in originale. Se la contemporaneita' venisse
comunque rilevata, lo studente decade dal Corso di studi cui e'
iscritto successivamente alla prima iscrizione.
Articolo 29
Certificazioni
1. Gli Uffici delle Segreterie Studenti rilasciano, in conformita'
con la legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le
copie, gli estratti e altri documenti relativi alla carriera
scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia
dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla
certificazione e sulla trasparenza amministrativa.
2. Al sensi dell'art. 11, comma 8 del D.M. 270/04, gli uffici delle
Segreterie Studenti rilasciano, come supplemento dell'attestazione di
ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo
modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali
indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente
per conseguire il titolo. Tale certificato e' strutturato secondo
modalita' definite dalle Giunte di Classe e dai Consigli di Facolta'
interessati e puo' essere redatto, su richiesta dell'interessato,
anche in lingua inglese.
3. Gli uffici delle Segreterie Studenti rilasciano certificazioni
relative alla carriera, anche parziale, dello studente con
l'attestazione degli esami fino ad allora sostenuti con esito
positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.
Articolo 30
Tuiela dei diritti degli Studenti
1. La tutela dei diritti degli Studenti nello svolgimento delle
personali carriere di studio e' di spettanza del Rettore, il quale,
coadiuvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione,
provvede a curare le modalita' particolari e ad attivare le
strumentazioni adeguate per il perseguimento di tale scopo generale.
2. Sulle istanze concernenti la carriera di studio di qualsiasi
studente provvede il Rettore, sentiti i Consigli delle strutture
didattiche competenti.
3. I provvedimenti rettorali sulle istanze di cui al comma precedente
sono definitivi.
TITOLO IV
Norme transitorie e finali
Articolo 31
Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Ateneo
1. Il presente Regolamento, comprensivo delle schede relative alle
classi e ai Corsi di studio istituiti, e' deliberato dal Senato
Accademico ed e' approvato dal Ministro dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, previo parere del CUN, una volta
accertata la coerenza degli Ordinamenti didattici con i requisiti
prescritti dai Decreti Ministeriali, entro 180 giorni dal
ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato
il Regolamento si intende approvato.
3. In seguito all'approvazione del Ministro, il Regolamento e'
emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dall'anno
accademico successivo.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le
disposizioni legislative in vigore.
Articolo 32
Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo
1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal
Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, anche su
proposta dei Consigli di Facolta' o di altre strutture didattiche
competenti, ed emanate con decreto del Rettore, secondo le procedure
previste dalle leggi in vigore.
2. Le modifiche di cui al comma precedente hanno validita'
dall'inizio dell'anno accademico successivo all'emanazione.
Articolo 33
Comitato di consultazione sugli Ordinamenti didattici
I. In relazione agli adempimenti previsti dall'art. 11, comma 4 del
D.M. 509/99, e' istituito presso l'Universita' il Comitato di
consultazione sugli Ordinamenti didattici.
2. La composizione e le competenze del Comitato sono definite da
apposito Regolamento.
Tabella pag. 44
Tabella pag. 45
Tabella pag. 46
Tabella pag. 47