MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 9 maggio 2005
Diniego dell'abilitazione all'Istituto "Centro Studi Relazionale
Mediterraneo (C.S.R.M.) - Scuola di Formazione in Psicoterapia
Sistemica Familiare e Relazionale di Palermo" ad istituire e ad
attivare nella sede di Palermo un corso di specializzazione in
psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11
dicembre 1998, n. 509.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per l'universita', l'alta formazione artistica musicale e coreutica e
per la ricerca scientifica e tecnologica
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la
disciplina concernente il riconoscimento degli Istituti di cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli
Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario:
Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
e integrazioni, con il quale e' stata costituita la Commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Vista l'istanza con la quale l'Istituto "Centro Studi Relazionale
Mediterraneo (C.S.R.M.) - Scuola di Formazione in Psicoterapia
Sistemica Familiare e Relazionale di Palermo", ha chiesto
l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di
specializzazione in psicoterapia in Palermo, via Mariano Stabile,
169, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di
corso per ciascun anno pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80
unita';
Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento,
che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base
dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego
del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5;
Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella
riunione del 25 febbraio 2005, a conclusione della attivita'
istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento
dell'Istituto richiedente, evidenziando che la descrizione del
modello teorico di riferimento appare grandemente deficitaria.
In particolare le dichiarate "appartenenze" non sono sviluppate con
consequenzialita'; il metodo formativo non descrive un percorso che
rispetti modelli e tecniche degli obiettivi prefissati; manca infine
un pertinente e preciso riferimento ad una tradizione di ricerca
scientifica;
Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
Decreta:
Art. 1.
L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto "Centro Studi
Relazionale Mediterraneo (C.S.R.M.) - Scuola di Formazione in
Psicoterapia Sistemica Familiare e Relazionale di Palermo", con sede
in Palermo, via Mariano Stabile, 169, per i fini di cui all'art. 4
del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e'
respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 maggio 2005
Il capo Dipartimento: Rossi Bernardi