GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 101 DEL 3/05/2005

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 15 aprile 2005 
Approvazione  del  modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (ICI)  per  l'anno  2004  e delle relative
istruzioni.
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche fiscali

  Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, concernente l'obbligo della presentazione della dichiarazione
agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili;
  Visto   l'art.  59,  comma  1,  lettera  l),  n.  1),  del  decreto
legislativo  15 dicembre  1997,  n. 446, che prevede la presentazione
della  dichiarazione  nel  caso in cui il comune non abbia introdotto
l'obbligo della comunicazione;
  Visto  il  successivo  comma  5,  primo  periodo,  dell'art. 10 del
decreto  legislativo  n.  504 del 1992, relativo all'approvazione del
modello  di  dichiarazione,  anche  congiunta  o  riguardante  i beni
indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile;
  Considerato  che  occorre approvare un modello di dichiarazione per
gli  immobili  acquistati nel corso dell'anno 2004 e per quelli per i
quali, durante lo stesso anno 2004, si sono verificate modificazioni,
sia sotto l'aspetto della titolarita' del possesso e sia sotto quello
della  struttura  o  della  destinazione,  rilevanti  ai  fini  della
determinazione  dell'imposta  dovuta  e  del  soggetto  obbligato  al
pagamento;
  Considerato  che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa
dei modelli da utilizzare per la compilazione anche meccanografica;
  Considerata  l'opportunita'  di  autorizzare  la  riproduzione e la
contemporanea   compilazione   meccanografica  del  modello  mediante
l'utilizzo di stampanti laser;
  Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,   recanti   disposizioni   relative   all'individuazione   della
competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
  Visto l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  in  base  al  quale le disposizioni previgenti che conferiscono
agli  organi  di  governo  l'adozione di atti di gestione e di atti o
provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso
decreto   legislativo,   si  intendono  nel  senso  che  la  relativa
competenza spetta ai dirigenti;
  Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E'  approvato,  con le relative istruzioni, l'annesso modello di
dichiarazione,  agli  effetti  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(ICI), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 2004 e di quelli
per  i  quali,  durante  lo  stesso  anno  2004,  si  sono verificate
modificazioni  rilevanti  ai  fini  della determinazione dell'imposta
dovuta e del soggetto obbligato al pagamento.
                               Art. 2.
  1. La   dichiarazione  agli  effetti  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (ICI)  per  l'anno  2004  deve  essere  redatta su stampato
conforme al modello di cui all'art. 1.
                               Art. 3.
  1. Il  modello e' formato da un unico foglio, largo cm 21 e alto cm
30, con due facciate. La prima facciata e' riservata all'indicazione,
oltre  che  del  comune  destinatario  della  dichiarazione, dei dati
identificativi  del  contribuente  e  degli eventuali contitolari; la
seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.
  2. Il  modello e' su fondo bianco, con caratteri in colore nero, ad
eccezione   della  dicitura  "ICI  imposta  comunale  sugli  immobili
dichiarazione  per  l'anno 2004" che e' in colore azzurro pantone 311
U.  Esso  si  compone  di  tre  esemplari  identici  i  quali recano,
rispettivamente,  la  seguente  dicitura:  "originale per il comune";
"copia    per   l'elaborazione   meccanografica";   "copia   per   il
contribuente".
                               Art. 4.
  1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero
di modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita
dei contribuenti.
  2. I modelli sono disponibili anche nel sito Internet del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze www.finanze. gov.it e possono essere
utilizzati   purche'   vengano   rispettate  in  fase  di  stampa  le
caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 5.
  3. E'  altresi'  autorizzato  l'utilizzo  dei  modelli prelevati da
altri   siti   Internet  a  condizione  che  gli  stessi  abbiano  le
caratteristiche  tecniche  richiamate  nel  citato  art.  5 e rechino
l'indirizzo  del  sito  dal  quale  sono  stati prelevati nonche' gli
estremi del presente decreto.
                               Art. 5.
  1. E'  autorizzata  la  stampa  del  modello  di cui all'art. 1, da
utilizzare per la compilazione meccanografica.
  2. Il  modello  di  cui  al  comma  1  va  riprodotto su stampato a
striscia  continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia
ripiegabile.  Le  facciate  di  ogni  modello  devono essere tra loro
solidali  e  lungo  i  lembi di separazione di ciascuna facciata deve
essere  stampata  l'avvertenza:  "Attenzione non staccare". Sul bordo
del  modello  deve  essere  stampata  la  dicitura:  "All'atto  della
presentazione  il modello deve essere privato delle bande laterali di
trascinamento".
  3. Il  modello  di  cui  al  comma  1  deve  presentare  i seguenti
requisiti:
    stampa  realizzata  con  le caratteristiche ed il colore previsti
per  il  modello  di  cui  all'art.  1  ovvero  stampa  monocromatica
realizzata utilizzando il colore nero;
    conformita'  di struttura e sequenza con il modello approvato con
il  presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi
e l'intestazione dei dati richiesti.
  4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi
occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro
i seguenti limiti:
    larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5;
    altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
  5. Le  dimensioni  per  il  formato  a  pagina  doppia ripiegabile,
esclusi  gli  spazi  occupati  dalle bande laterali di trascinamento,
possono variare entro i seguenti limiti:
    larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;
    altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
  6. I  modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a
pagina  doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel
comma  5,  devono  rispettare la sequenza delle facciate nel seguente
ordine:
    nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.
  7. Sul  frontespizio  dei  modelli  predisposti  ai sensi dei commi
precedenti  devono  essere  indicati  gli estremi del soggetto che ne
cura la stampa e quelli del presente decreto.
                               Art. 6.
  1. E'   autorizzata,   con  le  stesse  caratteristiche  richiamate
nell'art.   5,   la  riproduzione  e  la  contemporanea  compilazione
meccanografica  del  modello indicato nell'art. 1 mediante l'utilizzo
di  stampanti  laser  o  di  altri  tipi  di stampanti che, comunque,
garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo.
  2. E'  altresi'  autorizzata  la  riproduzione  e  la contemporanea
compilazione  meccanografica  del  modello con le stampanti di cui al
comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:
    colore, dimensioni, conformita' di struttura e sequenza aventi le
stesse caratteristiche di cui all'art. 5;
    indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;
    bloccaggio   dei   fogli   mediante   sistemi   che  garantiscano
l'integrita'  del  modello  e  la permanenza nel tempo. Il bloccaggio
deve  essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e
non  deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono
essere  utilizzati  sistemi  di  incollaggio  ovvero  sistemi di tipo
meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.
  3. Sul  frontespizio  dei modelli di cui ai commi precedenti devono
essere  indicati  i  dati  identificativi  del  soggetto  che cura la
predisposizione   delle   immagini  utilizzate  per  la  riproduzione
mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi
del presente decreto.
                               Art. 7.
  1. La  presentazione  della  dichiarazione  deve  essere effettuata
mediante  consegna al comune sul cui territorio insiste interamente o
prevalentemente  la  superficie  degli immobili dichiarati, il quale,
anche  se  non  richiesto,  deve  rilasciare ricevuta; oppure tramite
spedizione  in  busta  chiusa  recante la dicitura "Dichiarazione ICI
2004", a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno,
indirizzata all'ufficio tributi del comune competente.
  2. La  spedizione  puo' essere effettuata anche dall'estero a mezzo
lettera  raccomandata  o  altro  equivalente,  dal  quale risulti con
certezza la data di spedizione.
  3. La data di spedizione e' considerata come data di presentazione.
  Il  presente  decreto,  unitamente  al  modello ed alle istruzioni,
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 15 aprile 2005
                                     Il capo del Dipartimento: Ciocca
                                                         Allegato
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6
Allegato 7
Allegato 8
Allegato 9
Allegato 10
Allegato 11
Allegato 12
Allegato 13
Allegato 14

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