GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 16 DEL 20/05/2005

UNIVERSITA' DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 2 maggio 2005 
Modificazioni allo statuto.
                             IL RETTORE

  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 "Modifiche ed
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 20 giugno 1936, n. 78";
  Vista  la  legge  9 maggio  1989, n. 168 "Istituzione del Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica" ed in
particolare l'art. 16;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto rettorale n. 547 del 23 maggio 1992, costitutivo
del  Senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti dell'art.
2,  comma  16,  della  legge  n. 168/1989, rettificato con successivi
decreti  rettorali  contenenti  alcune sostituzioni nell'ambito delle
diverse componenti;
  Visto  il  decreto  rettorale  28 febbraio  1997,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'emanazione
dello statuto di autonomia dell'Universita' della Calabria;
  Visto  il  decreto rettorale n. 124 del 7 dicembre 2001, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2002, con il quale e'
stato modificato lo statuto di autonomia di questa Universita';
  Visto  il  verbale  n. 10 del 15 giugno 2004 con il quale il Senato
accademico  integrato  ha  approvato  la modifica degli articoli 2.3,
2.7, 5.3, 6.4, 6.5 e 3.6 dello statuto di autonomia di questo Ateneo;
  Vista  la  nota  del  23 aprile  2005,  prot.  1100 con la quale il
Ministero   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  ha
approvato le proposte di modifica degli articoli sopra indicati;
                              Decreta:

  Gli  articoli 2.3,  2.7,  5.3,  6.4,  6.5  e  3.6  dello statuto di
autonomia dell'Universita' della Calabria, emanato ai sensi dell'art.
16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono cosi' modificati:
  "Art.  2.3 (Il Senato Accademico). - 1. Al senato accademico spetta
il compito di indirizzare e programmare lo sviluppo dell'Universita',
fornendo   indicazioni   al   consiglio  di  amministrazione  per  la
predisposizione   del   bilancio  di  previsione  ed  alle  strutture
dell'Universita' per l'adozione dei rispettivi piani di attivita'.
  Per  l'esercizio  dei  compiti di programmazione e di coordinamento
delle attivita' didattiche e di ricerca, il Senato:
    a) modifica,  a  composizione  integrata  secondo  il comma 2 del
successivo art. 7.5, lo statuto;
    b) approva  annualmente  il  bando  di  ammissione degli studenti
all'Universita',  eventualmente definendo il numero degli studenti da
ammettere ai corsi di studio sulla base delle risorse disponibili, ed
esplicitando  in  tal  caso  i  criteri  per  la  formulazione  delle
graduatorie;
    c) coordina  le  attivita' delle facolta' e delle altre strutture
didattiche, in particolare predispone il calendario accademico, anche
sulla  base  delle  esigenze  organizzative  e  funzionali del centro
residenziale;
    d) valuta  le  istanze e le proposte avanzate dal consiglio degli
studenti  in  merito  all'organizzazione  della didattica ed alla sua
qualita' ed assume al riguardo le opportune delibere;
    e) determina  i  criteri  per  la  distribuzione  degli  spazi  a
servizio  dell'attivita'  didattica  e  scientifica,  e del personale
docente  e  ricercatore  ai  fini dello sviluppo armonico di tutte le
aree di attivita';
    f) formula  al consiglio di amministrazione, per le deliberazioni
di  sua  competenza,  e al direttore amministrativo proposte riguardo
alla distribuzione del personale tecnico amministrativo;
    g) approva le relazioni ufficiali da inviare al Ministero;
    h) approva  ed  eventualmente  modifica  il  regolamento generale
d'Ateneo,  il  regolamento didattico d'Ateneo e gli altri regolamenti
interni  dell'Universita';  esprime  motivato  parere al consiglio di
amministrazione  sul  regolamento  generale per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita' predisposto dal direttore amministrativo;
    i) delibera   l'attivazione  e  la  disattivazione  di  strutture
dell'Universita', di cui al successivo art. 3.1;
    l) approva,   sentito  il  consiglio  degli  studenti,  il  piano
pluriennale di sviluppo dell'Universita';
    m) delibera   la   ripartizione,   tra   le   diverse   strutture
scientifiche  e didattiche, delle risorse finanziarie che il bilancio
dell'Universita' destina alla didattica e alla ricerca;
    n) valuta,  sentita  la  commissione  didattica  di Ateneo di cui
all'art.  2.8 e il nucleo di valutazione di Ateneo, l'efficacia delle
scelte  operate  dagli  organi competenti in materia di didattica, di
tutorato  e  di  diritto  allo  studio  per  l'adozione  di eventuali
provvedimenti;
    o) esprime  parere  sul  bilancio  di  previsione predisposto dal
rettore;
    p) designa i membri del nucleo di valutazione di Ateneo;
    q) approva  le  convenzioni  in  materia didattica, scientifica e
culturale;
    r) propone    l'istituzione    dei    centri    universitari    e
interuniversitari, sentito il consiglio di amministrazione;
    s) esercita  tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme
generali  e  speciali sull'ordinamento universitario, dallo statuto e
dai regolamenti dell'Universita'.
  Per  gli  argomenti  di  cui  alle  voci e), f), h), i), l), m), il
senato  accademico  delibera  sentito  il comitato di coordinamento e
programmazione.   Il   parere   del   comitato   di  coordinamento  e
programmazione   deve   essere   riportato  nel  verbale  del  senato
accademico. Eventuali delibere difformi vanno adeguatamente motivate.
  2.  Il  senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria
di  norma  almeno una volta al mese e in via straordinaria quando sia
ritenuto  necessario  dal  rettore  stesso  o  quando  ne  sia  fatta
richiesta  motivata  da  almeno un terzo dei suoi membri, o quando lo
richiedano il consiglio degli studenti o il comitato di coordinamento
e programmazione.
  Il  rettore  da'  esecuzione  alle  delibere  del senato accademico
nell'ambito    delle   sue   competenze   ed   all'occorrenza   emana
provvedimenti  d'urgenza,  riferendone  per  la  ratifica nella prima
adunanza utile.
  Entro  il  mese  di luglio  di  ciascun  anno  il senato accademico
approva  le  linee  generali  del piano di attivita' annuale fornendo
indicazioni al consiglio di amministrazione.
  Le  norme  per il funzionamento del senato accademico sono definite
dal regolamento generale d'Ateneo.
  3. Il senato accademico e' composto:
    a) dal rettore, che lo presiede;
    b) dai presidi di facolta';
    c) da  direttori  di  dipartimento,  in  numero pari a quello dei
presidi,  designati  in  concomitanza  alle elezioni del rettore, dai
membri  del  comitato  di  coordinamento  e  programmazione,  secondo
criteri  che  assicurino  l'equilibrata rappresentanza nell'organismo
delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo;
    d) da  due  rappresentanti  degli studenti eletti direttamente da
questa  categoria, secondo le modalita' previste per l'elezione degli
studenti in seno al consiglio di amministrazione;
    e) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, da
eleggere  secondo  le  modalita' previste dal regolamento generale di
Ateneo.
  Fanno inoltre parte del senato accademico a titolo consultivo senza
influire sul numero legale:
    il pro-rettore;
    il direttore amministrativo o suo delegato;
    il presidente del centro residenziale o suo delegato;
  Il direttore amministrativo esercita le funzioni di segretario.".
  "Art.  2.7  (Il  Consiglio  degli  studenti).  - Il consiglio degli
studenti   e'   l'organo   permanente  di  rappresentanza  del  corpo
studentesco nei rapporti con le altre strutture dell'Universita'.
  Spetta al consiglio degli studenti:
    a) avanzare  proposte  alle  facolta'  ed al senato accademico in
merito alla organizzazione della didattica ed alla sua qualita';
    b) esprimere      parere     sugli     ordinamenti     didattici,
sull'organizzazione  dei  servizi, sulle misure attuative del diritto
allo studio, sull'organizzazione del tutorato;
    c) formulare proposte al rettore per la redazione del bilancio di
previsione dell'Universita';
    d) formulare   proposte  e  concorrere  all'organizzazione  delle
attivita' del tempo libero nell'ambito del centro residenziale;
    e) concorrere    all'organizzazione    delle    elezioni    delle
rappresentanze degli studenti negli organismi universitari;
    f) esercitare  tutte  le  altre  attribuzioni  demandategli dalle
norme  generali  e  speciali  sull'ordinamento  universitario,  dallo
statuto e dai regolamenti generali e particolari dell'Universita'.
  L'Universita'   fornisce   i  supporti  logistici  di  personale  e
finanziari necessari per il funzionamento del consiglio.
  Le  norme  per  il  funzionamento del consiglio sono definite da un
apposito regolamento.
  Tale  regolamento deve prevedere l'elezione di un presidente scelto
al proprio interno, che rappresenti il consiglio a tutti gli effetti.
  Gli  organismi,  cui  i  pareri  e  le proposte del Consiglio degli
studenti   sono   indirizzati,   sono   tenuti  a  motivare  le  loro
determinazioni in merito eventualmente difformi.
  Il  consiglio degli studenti dura in carica due anni ed e' composto
dagli  studenti  che fanno parte delle rappresentanze nei consigli di
facolta'  e  nel  consiglio  di amministrazione dell'Universita', nel
senato  accademico  e  nel  consiglio  di  amministrazione del centro
residenziale.".
  "Art.  5.3  (Regolamenti).  -  1.  Il regolamento generale d'Ateneo
contiene    le    norme   relative   all'organizzazione   complessiva
dell'Universita',  alle  modalita' di elezione degli organi e precisa
le  modalita'  di  attuazione  dei  principi  generali  stabiliti dal
presente statuto.
  Il  regolamento  generale  d'Ateneo  e'  deliberato,  a maggioranza
assoluta  dei componenti, dal senato accademico, sentito il consiglio
di amministrazione.
  Il regolamento generale d'Ateneo e' emanato dal rettore.
  2.  Il  regolamento  didattico  di  Ateneo contiene gli ordinamenti
didattici dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione.
  Il  regolamento  didattico  di  Ateneo  e'  deliberato  dal  senato
accademico  su  proposta delle strutture didattiche ed e' emanato con
decreto del rettore.
  3.  I  regolamenti  didattici  dei  corsi  di studio sono approvati
secondo  le  procedure previste dal regolamento didattico di Ateneo e
sono  emanati  con decreto del rettore. I regolamenti didattici delle
scuole  di  specializzazione  sono approvati dal senato accademico su
proposta dei consigli delle scuole.
  4.  Il  regolamento  per  il dottorato di ricerca contiene le norme
generali  di istituzione e funzionamento dei corsi. Il regolamento e'
approvato dal senato accademico, sentiti il comitato di coordinamento
e  programmazione e il consiglio di amministrazione per quanto di sua
competenza, ed e' emanato dal rettore.
  5.  I regolamenti delle facolta', dei corsi di studio, delle scuole
di  specializzazione  e  dei  dipartimenti,  deliberati a maggioranza
assoluta   dai   rispettivi   consigli,  sono  approvati  dal  senato
accademico,    il    quale,    per    gli    aspetti   di   carattere
amministrativo-contabile,  acquisisce  il  parere  del  consiglio  di
amministrazione.
  6.  Il  senato  accademico,  entro  il  termine di sessanta giorni,
esercita  il  controllo di legittimita' e di merito nella forma della
richiesta motivata di riesame.
  In assenza di rilievi, i regolamenti sono emanati dal rettore.
  Il  senato  accademico,  puo',  per  una  sola  volta,  rinviare  i
regolamenti  all'organo  proponente, indicando le norme illegittime e
quelle da riesaminare nel merito.
  Gli  organi  proponenti  possono non conformarsi ai soli rilievi di
merito, con deliberazione adottata dalla maggioranza dei componenti.
  Quando  tale maggioranza non sia raggiunta, le norme contestate non
possono essere emanate.".
  "Art.   6.4   (Il   consiglio   di   amministrazione   del   centro
residenziale).   -   Il   consiglio  di  amministrazione  del  centro
residenziale  e' composto dal presidente, da due professori di ruolo,
da    un    ricercatore,   da   un   rappresentante   del   personale
tecnico-amministrativo  eletto,  tra  il  personale universitario, in
occasione  delle  elezioni  per  il  rinnovo delle rappresentanze del
personale  tecnico-amministrativo  negli  organi  collegiali,  da due
rappresentanti  degli  studenti,  dal  direttore  amministrativo  del
centro  residenziale  e  da un rappresentante designato dalla regione
Calabria.
  Tutte  le  rappresentanze  vengono  elette  per  un  biennio  dalle
rispettive  categorie  in occasione delle elezioni per il rinnovo del
consiglio di amministrazione dell'Universita'.
  Con  voto  consultivo  e  senza  influire  sul  numero legale fanno
altresi'  parte  del  consiglio  di  amministrazione, i direttori dei
centri  che  svolgono  attivita'  di  supporto  a  quelle  del centro
residenziale, elencati nella tabella C.
  Il  consiglio  di  amministrazione  approva il programma annuale di
attivita' del centro residenziale predisposto dal presidente.
  Tale   programma   viene,   quindi,   presentato  al  consiglio  di
amministrazione  dell'Universita' che in base ad esso assegna i fondi
di cui all'art. 6.1.
  Ad avvenuta assegnazione dei fondi, il consiglio di amministrazione
approva  il  bilancio preventivo del centro residenziale e predispone
il bando annuale per i servizi del centro.
  Inoltre il consiglio di amministrazione del centro:
    approva il regolamento di utilizzo del centro residenziale;
    predispone la pianta organica del centro residenziale;
     approva il bilancio consuntivo;
      approva il bando di assegnazione degli alloggi di servizio e le
relative graduatorie;
      delibera la quota del canone di locazione mensile da versare al
centro  residenziale da parte del personale assegnatario di alloggio,
previo parere obbligatorio del comitato di garanzia;
      delibera  sulle  questioni  ad  esso  poste dal presidente, dal
direttore amministrativo e dal comitato di garanzia.
  Per   lo   svolgimento   dei   propri   compiti   il  consiglio  di
amministrazione  del  centro  residenziale puo' avvalersi di apposite
commissioni nominate dal presidente.".
  Art.  6.5  (Il  Comitato di garanzia). - Il comitato di garanzia e'
nominato dal rettore con apposito decreto ed e' composto:
    a) dal  presidente,  designato  dal  rettore  tra i professori di
prima fascia residenti nel centro residenziale;
    b) da  un  professore  di ruolo o da un ricercatore designato dal
consiglio  di  amministrazione  del  centro residenziale tra i propri
membri;
    c) da  uno studente eletto in occasione del rinnovo del consiglio
di amministrazione dell'Universita';
    d) da un rappresentante designato dalla regione Calabria.
  Il  mandato del presidente e dei membri del comitato di garanzia ha
durata biennale.
  La  nomina  del  presidente e del membro di cui alla lettera b) del
precedente comma avviene entro il 30 novembre di ogni biennio.
  Il  comitato  di  garanzia  si  riunisce  in  seduta ordinaria ogni
bimestre  e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il presidente ne
ravvisi  l'opportunita' o almeno due degli altri membri ne richiedano
al presidente la convocazione con istanza scritta e motivata.
  Il  comitato di garanzia, agendo o autonomamente o su richiesta del
rettore o del presidente del centro residenziale,
    a) verifica   la   qualita'   dei   servizi  offerti  dal  centro
effettuando  o  disponendo  accertamenti  sulle condizioni di igiene,
sanita'  e  sicurezza  di  persone  e  cose degli alloggi nonche' sul
servizio di mensa, e ne da' informazione al rettore e al consiglio di
amministrazione  del centro nei tempi e secondo le modalita' previste
dal regolamento dello stesso;
    b) accerta   che  le  strutture  del  centro  residenziale  siano
utilizzate dai legittimi assegnatari;
    c) riceve  i reclami scritti presentati direttamente dagli utenti
dei  servizi  del  centro  o  tramite  i  docenti  ivi residenti e li
trasmette  al  consiglio  di  amministrazione  del centro stesso dopo
averli istruiti;
    d) esprime  parere  obbligatorio  al consiglio di amministrazione
del  centro  residenziale  sulla  congruita' delle quote di canone di
locazione  mensile che il personale assegnatario di alloggi e' tenuto
a versare al centro stesso;
    e) predispone  annualmente  una relazione sui servizi forniti dal
centro  residenziale  alle  strutture  dell'Universita'  che  abbiano
ricevuto finanziamenti a cio' destinati.".
"Art.  3.6  (I Consigli dei corsi di studio). - 1. Le facolta' in cui
sono  attivati  i  corsi  di laurea e di laurea specialistica possono
costituire i consigli di tali corsi.
  2. I Consigli di corso di laurea e di laurea specialistica:
    a) formulano  per  il  consiglio di facolta' proposte e pareri in
merito:
      alle  modifiche  del regolamento didattico d'Ateneo riguardanti
l'ordinamento didattico dei corsi di studio;
         alla  programmazione  ed  alla  destinazione  delle  risorse
didattiche disponibili;
       alla destinazione dei posti in organico di professori di ruolo
e di ricercatore;
       alla richiesta di nuovi posti;
       alle nomine di professori a contratto;
    b) organizzano  e  coordinano  il  servizio  di  tutorato per gli
studenti in conformita' con quanto previsto in merito dal regolamento
didattico di Ateneo;
    c) organizzano  e coordinano le attivita' didattiche previste per
il conseguimento del titolo di studio;
    d) propongono l'attivazione e la disattivazione di corsi;
    e) propongono  il  regolamento didattico dei corsi di studio e le
relative modifiche;
    f) formulano richieste di professori a contratto;
    g) formulano  richieste  per il potenziamento e l'attivazione dei
servizi didattici;
    h) predispongono il manifesto degli studi;
    i) esaminano  e  approvano  i  piani  di studio individuali degli
studenti;
    l) deliberano  proposte di sperimentazione e di adozione di nuove
modalita' di insegnamento;
    m) approvano  la  relazione  annuale sull'attivita' didattica del
corso di studio;
    n) gestiscono  i  laboratori  didattici  ed eventuali altri spazi
assegnati;
    o) deliberano  in  merito  all'impiego  delle risorse disponibili
loro  assegnate  per  lo  svolgimento delle attivita' didattiche, con
particolare riferimento allo svolgimento della prova finale.
  3. Il consiglio dei corsi di studio e' costituito:
    a) dai  professori di ruolo degli insegnamenti afferenti ai corsi
stessi   in  accordo  alla  programmazione  didattica  annuale  della
facolta';
    b) dai  ricercatori  che  nei  corsi  di  studio svolgono la loro
attivita'   didattica   principale  in  accordo  alla  programmazione
didattica annuale della facolta';
    c) dai supplenti, dagli affidatari d'insegnamento, dai professori
a  contratto,  dagli  assistenti  del  ruolo  ad  esaurimento  e  dai
professori incaricati stabilizzati;
    d) dai rappresentanti degli studenti;
    e) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
  Il  regolamento  generale di Ateneo stabilisce per tutti i Consigli
dei  corsi  di  studio  la consistenza e le modalita' di designazione
delle  rappresentanze  di cui alle lettere d) ed e), nonche' i limiti
di intervento dei docenti di cui alla lettera c).
  4. Il consiglio dei corsi di studio elegge il presidente tra i suoi
componenti che rivestano la qualifica di professore di ruolo di prima
fascia  o,  in  via  subordinata,  di  professore di ruolo di seconda
fascia.
  L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a
maggioranza relativa nelle eventuali successive votazioni.
  Il  presidente  e' nominato con decreto del rettore, dura in carica
due  anni  accademici  e  non  puo'  essere  eletto piu' di due volte
consecutive.
  5. Il presidente del consiglio di corso di studio:
    a) sovrintende e coordina le attivita' del corso;
    b) da' esecuzione alle delibere del consiglio del corso;
  Il   presidente   si  avvale  della  collaborazione  del  personale
tecnico-amministrativo destinato allo scopo dalle facolta'.
  Il  presidente designa tra i professori di ruolo di prima o seconda
fascia  afferenti  al  corso  di  studio un presidente vicario che lo
sostituisce  in  tutte le funzioni in caso di temporanea assenza o di
temporaneo impedimento a esercitare la carica.
  Il presidente vicario dei corsi di laurea o di laurea specialistica
e' nominato dal rettore con apposito decreto.
  6.  Le  rappresentanze  del  personale  tecnico-amministrativo  nei
consigli  di  corso  di  laurea  e  di laurea specialistica durano in
carica due anni accademici.
  Le   rappresentanze  degli  studenti  durano  in  carica  due  anni
accademici.
  7.  Per  i  corsi  di laurea e di laurea specialistica connessi dal
riconoscimento integrale dei crediti e aventi la stessa denominazione
e'  possibile  costituire, previa delibera del consiglio di facolta',
un  unico  consiglio  di  corso di studio. Per i corsi di laurea e di
laurea   specialistica  connessi  dal  riconoscimento  integrale  dei
crediti   o   afferenti   alla   stessa   classe  ma  aventi  diversa
denominazione, e' possibile costituire, previa delibera del consiglio
di  facolta', un unico consiglio di corso di studio. Ove previsto dal
regolamento  di  facolta', il consiglio unificato dei corsi di studio
puo'   tenere   riunioni   in  composizione  separata  per  questioni
specifiche attinenti soltanto ai corsi di laurea o ai corsi di laurea
specialistica.
  8.  Previa delibera del consiglio di facolta', su proposta motivata
dei  consigli  dei  singoli corsi di studio interessati, e' possibile
costituire  uno  o piu' consigli di coordinamento dei corsi di studio
che  comprendono piu' corsi di studio attivati presso la facolta'. Al
consiglio   di   coordinamento  degli  studi  competono  le  medesime
attribuzioni dei consigli di corso di studio che sostituiscono.
  I  regolamenti di facolta' determinano le modalita' per l'eventuale
istituzione e l'articolazione dei consigli di coordinamento dei corsi
di studio.
  9.  Le  competenze,  la  composizione, le modalita' di elezione del
presidente  e  di  designazione del presidente vicario per i consigli
unificati  e  i  consigli  di  coordinamento dei corsi di studio sono
indicate nei precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
  10. Il consiglio di corso interfacolta' e' costituito:
    a) dai  professori di ruolo degli insegnamenti afferenti al corso
in accordo alla programmazione didattica annuale delle facolta';
    b) dai  ricercatori  che nel corso interfacolta' svolgono la loro
attivita'   didattica   principale  in  accordo  alla  programmazione
didattica annuale della facolta';
    c) dai supplenti, dagli affidatari d'insegnamento, dai professori
a  contratto,  dagli  assistenti  del  ruolo  ad  esaurimento  e  dai
professori incaricati stabilizzati;
    d) dai rappresentanti degli studenti;
    e) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
  Il  regolamento  generale  di Ateneo stabilisce la consistenza e le
modalita' di designazione delle rappresentanze di cui alle lettere d)
ed  e), nonche' i limiti d'intervento dei docenti di cui alla lettera
c).
  11.  Al  consiglio  di  corso  di studio interfacolta' competono le
medesime attribuzioni dei consigli di corso di studio, specificate al
comma 2 del presente articolo, fatto salvo che, nel caso di specie, i
referenti  di  cui  alla  lettera a) del citato comma siano i presidi
delle facolta' concorrenti alla costituzione del corso.
  Entro  un  anno  dalla  sua  costituzione, il consiglio di corso di
studio  interfacolta'  redige il regolamento didattico del corso e lo
sottopone   all'approvazione   delle  facolta'  che  concorrono  alla
costituzione del corso medesimo.
  Il  regolamento,  con  il  parere  favorevole  delle  facolta',  e'
sottoposto  all'approvazione  del  senato accademico ed e' promulgato
dal rettore con apposito decreto.
  12.  I  consigli  di  corso  di  studio  interfacolta'  eleggono il
presidente,  di  norma tra i componenti che rivestano la qualifica di
professore  di ruolo di prima fascia e subordinatamente di professore
di ruolo di seconda fascia.
  Le  votazioni avvengono secondo le medesime modalita' dell'elezione
del  presidente  del  consiglio  di  corso  di  laurea  e  di  laurea
specialistica, specificate al comma 4 del presente articolo.
  Il  presidente  e' nominato dal rettore, resta in carica due anni e
non puo' essere eletto piu' di due volte consecutive.
  Il  presidente designa tra i professori di ruolo di prima o seconda
fascia  afferenti  al  corso  di  studio un presidente vicario che lo
sostituisce  in  tutte  le  funzioni  in caso di temporanea assenza o
impedimento.
  Il presidente vicario e' nominato dal rettore con apposito decreto.
  Il Presidente del corso di studio interfacolta':
    a) sovrintende e coordina le attivita' del corso;
    b) da' esecuzione alle delibere del consiglio del corso;
  Il   Presidente   si  avvale  della  collaborazione  del  personale
tecnico-amministrativo  assegnato  al  corso  o  destinato allo scopo
dalle facolta' che concorrono alla costituzione del corso medesimo.
  13.   In   fase   di  prima  attivazione  di  un  corso  di  studio
interfacolta'   tutte   le  funzioni  del  consiglio  di  corso  sono
esercitate da un comitato nominato dal rettore e costituito:
    a) dai  presidi  di  ciascuna  delle facolta' che concorrono alla
costituzione del corso di studio, o da loro delegati;
    b) da  due docenti di prima o di seconda fascia di ciascuna delle
facolta' suddette, designati dai rispettivi consigli di facolta'.
  Il  regolamento didattico di Ateneo definisce i criteri generali di
funzionamento del comitato e la durata in carica dello stesso.
  14.  Il  consiglio  di corso di studio interfacolta' puo' istituire
una  giunta  di corso a cui possono essere delegate alcune o tutte le
prerogative del consiglio stesso.
  La  composizione,  il  funzionamento  e  la  durata in carica della
giunta   sono   definiti   dal   regolamento   del  corso  di  studio
interfacolta'.".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Ateneo.
    Arcavacata di Rende, 2 maggio 2005
                                                  Il rettore: Latorre

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