UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
DECRETO RETTORALE 2 maggio 2005
Modificazioni allo statuto.
IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 "Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 20 giugno 1936, n. 78";
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica" ed in
particolare l'art. 16;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Visto il decreto rettorale n. 547 del 23 maggio 1992, costitutivo
del Senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti dell'art.
2, comma 16, della legge n. 168/1989, rettificato con successivi
decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito delle
diverse componenti;
Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'emanazione
dello statuto di autonomia dell'Universita' della Calabria;
Visto il decreto rettorale n. 124 del 7 dicembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2002, con il quale e'
stato modificato lo statuto di autonomia di questa Universita';
Visto il verbale n. 10 del 15 giugno 2004 con il quale il Senato
accademico integrato ha approvato la modifica degli articoli 2.3,
2.7, 5.3, 6.4, 6.5 e 3.6 dello statuto di autonomia di questo Ateneo;
Vista la nota del 23 aprile 2005, prot. 1100 con la quale il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha
approvato le proposte di modifica degli articoli sopra indicati;
Decreta:
Gli articoli 2.3, 2.7, 5.3, 6.4, 6.5 e 3.6 dello statuto di
autonomia dell'Universita' della Calabria, emanato ai sensi dell'art.
16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono cosi' modificati:
"Art. 2.3 (Il Senato Accademico). - 1. Al senato accademico spetta
il compito di indirizzare e programmare lo sviluppo dell'Universita',
fornendo indicazioni al consiglio di amministrazione per la
predisposizione del bilancio di previsione ed alle strutture
dell'Universita' per l'adozione dei rispettivi piani di attivita'.
Per l'esercizio dei compiti di programmazione e di coordinamento
delle attivita' didattiche e di ricerca, il Senato:
a) modifica, a composizione integrata secondo il comma 2 del
successivo art. 7.5, lo statuto;
b) approva annualmente il bando di ammissione degli studenti
all'Universita', eventualmente definendo il numero degli studenti da
ammettere ai corsi di studio sulla base delle risorse disponibili, ed
esplicitando in tal caso i criteri per la formulazione delle
graduatorie;
c) coordina le attivita' delle facolta' e delle altre strutture
didattiche, in particolare predispone il calendario accademico, anche
sulla base delle esigenze organizzative e funzionali del centro
residenziale;
d) valuta le istanze e le proposte avanzate dal consiglio degli
studenti in merito all'organizzazione della didattica ed alla sua
qualita' ed assume al riguardo le opportune delibere;
e) determina i criteri per la distribuzione degli spazi a
servizio dell'attivita' didattica e scientifica, e del personale
docente e ricercatore ai fini dello sviluppo armonico di tutte le
aree di attivita';
f) formula al consiglio di amministrazione, per le deliberazioni
di sua competenza, e al direttore amministrativo proposte riguardo
alla distribuzione del personale tecnico amministrativo;
g) approva le relazioni ufficiali da inviare al Ministero;
h) approva ed eventualmente modifica il regolamento generale
d'Ateneo, il regolamento didattico d'Ateneo e gli altri regolamenti
interni dell'Universita'; esprime motivato parere al consiglio di
amministrazione sul regolamento generale per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita' predisposto dal direttore amministrativo;
i) delibera l'attivazione e la disattivazione di strutture
dell'Universita', di cui al successivo art. 3.1;
l) approva, sentito il consiglio degli studenti, il piano
pluriennale di sviluppo dell'Universita';
m) delibera la ripartizione, tra le diverse strutture
scientifiche e didattiche, delle risorse finanziarie che il bilancio
dell'Universita' destina alla didattica e alla ricerca;
n) valuta, sentita la commissione didattica di Ateneo di cui
all'art. 2.8 e il nucleo di valutazione di Ateneo, l'efficacia delle
scelte operate dagli organi competenti in materia di didattica, di
tutorato e di diritto allo studio per l'adozione di eventuali
provvedimenti;
o) esprime parere sul bilancio di previsione predisposto dal
rettore;
p) designa i membri del nucleo di valutazione di Ateneo;
q) approva le convenzioni in materia didattica, scientifica e
culturale;
r) propone l'istituzione dei centri universitari e
interuniversitari, sentito il consiglio di amministrazione;
s) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme
generali e speciali sull'ordinamento universitario, dallo statuto e
dai regolamenti dell'Universita'.
Per gli argomenti di cui alle voci e), f), h), i), l), m), il
senato accademico delibera sentito il comitato di coordinamento e
programmazione. Il parere del comitato di coordinamento e
programmazione deve essere riportato nel verbale del senato
accademico. Eventuali delibere difformi vanno adeguatamente motivate.
2. Il senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria
di norma almeno una volta al mese e in via straordinaria quando sia
ritenuto necessario dal rettore stesso o quando ne sia fatta
richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi membri, o quando lo
richiedano il consiglio degli studenti o il comitato di coordinamento
e programmazione.
Il rettore da' esecuzione alle delibere del senato accademico
nell'ambito delle sue competenze ed all'occorrenza emana
provvedimenti d'urgenza, riferendone per la ratifica nella prima
adunanza utile.
Entro il mese di luglio di ciascun anno il senato accademico
approva le linee generali del piano di attivita' annuale fornendo
indicazioni al consiglio di amministrazione.
Le norme per il funzionamento del senato accademico sono definite
dal regolamento generale d'Ateneo.
3. Il senato accademico e' composto:
a) dal rettore, che lo presiede;
b) dai presidi di facolta';
c) da direttori di dipartimento, in numero pari a quello dei
presidi, designati in concomitanza alle elezioni del rettore, dai
membri del comitato di coordinamento e programmazione, secondo
criteri che assicurino l'equilibrata rappresentanza nell'organismo
delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo;
d) da due rappresentanti degli studenti eletti direttamente da
questa categoria, secondo le modalita' previste per l'elezione degli
studenti in seno al consiglio di amministrazione;
e) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, da
eleggere secondo le modalita' previste dal regolamento generale di
Ateneo.
Fanno inoltre parte del senato accademico a titolo consultivo senza
influire sul numero legale:
il pro-rettore;
il direttore amministrativo o suo delegato;
il presidente del centro residenziale o suo delegato;
Il direttore amministrativo esercita le funzioni di segretario.".
"Art. 2.7 (Il Consiglio degli studenti). - Il consiglio degli
studenti e' l'organo permanente di rappresentanza del corpo
studentesco nei rapporti con le altre strutture dell'Universita'.
Spetta al consiglio degli studenti:
a) avanzare proposte alle facolta' ed al senato accademico in
merito alla organizzazione della didattica ed alla sua qualita';
b) esprimere parere sugli ordinamenti didattici,
sull'organizzazione dei servizi, sulle misure attuative del diritto
allo studio, sull'organizzazione del tutorato;
c) formulare proposte al rettore per la redazione del bilancio di
previsione dell'Universita';
d) formulare proposte e concorrere all'organizzazione delle
attivita' del tempo libero nell'ambito del centro residenziale;
e) concorrere all'organizzazione delle elezioni delle
rappresentanze degli studenti negli organismi universitari;
f) esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dalle
norme generali e speciali sull'ordinamento universitario, dallo
statuto e dai regolamenti generali e particolari dell'Universita'.
L'Universita' fornisce i supporti logistici di personale e
finanziari necessari per il funzionamento del consiglio.
Le norme per il funzionamento del consiglio sono definite da un
apposito regolamento.
Tale regolamento deve prevedere l'elezione di un presidente scelto
al proprio interno, che rappresenti il consiglio a tutti gli effetti.
Gli organismi, cui i pareri e le proposte del Consiglio degli
studenti sono indirizzati, sono tenuti a motivare le loro
determinazioni in merito eventualmente difformi.
Il consiglio degli studenti dura in carica due anni ed e' composto
dagli studenti che fanno parte delle rappresentanze nei consigli di
facolta' e nel consiglio di amministrazione dell'Universita', nel
senato accademico e nel consiglio di amministrazione del centro
residenziale.".
"Art. 5.3 (Regolamenti). - 1. Il regolamento generale d'Ateneo
contiene le norme relative all'organizzazione complessiva
dell'Universita', alle modalita' di elezione degli organi e precisa
le modalita' di attuazione dei principi generali stabiliti dal
presente statuto.
Il regolamento generale d'Ateneo e' deliberato, a maggioranza
assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentito il consiglio
di amministrazione.
Il regolamento generale d'Ateneo e' emanato dal rettore.
2. Il regolamento didattico di Ateneo contiene gli ordinamenti
didattici dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione.
Il regolamento didattico di Ateneo e' deliberato dal senato
accademico su proposta delle strutture didattiche ed e' emanato con
decreto del rettore.
3. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvati
secondo le procedure previste dal regolamento didattico di Ateneo e
sono emanati con decreto del rettore. I regolamenti didattici delle
scuole di specializzazione sono approvati dal senato accademico su
proposta dei consigli delle scuole.
4. Il regolamento per il dottorato di ricerca contiene le norme
generali di istituzione e funzionamento dei corsi. Il regolamento e'
approvato dal senato accademico, sentiti il comitato di coordinamento
e programmazione e il consiglio di amministrazione per quanto di sua
competenza, ed e' emanato dal rettore.
5. I regolamenti delle facolta', dei corsi di studio, delle scuole
di specializzazione e dei dipartimenti, deliberati a maggioranza
assoluta dai rispettivi consigli, sono approvati dal senato
accademico, il quale, per gli aspetti di carattere
amministrativo-contabile, acquisisce il parere del consiglio di
amministrazione.
6. Il senato accademico, entro il termine di sessanta giorni,
esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della
richiesta motivata di riesame.
In assenza di rilievi, i regolamenti sono emanati dal rettore.
Il senato accademico, puo', per una sola volta, rinviare i
regolamenti all'organo proponente, indicando le norme illegittime e
quelle da riesaminare nel merito.
Gli organi proponenti possono non conformarsi ai soli rilievi di
merito, con deliberazione adottata dalla maggioranza dei componenti.
Quando tale maggioranza non sia raggiunta, le norme contestate non
possono essere emanate.".
"Art. 6.4 (Il consiglio di amministrazione del centro
residenziale). - Il consiglio di amministrazione del centro
residenziale e' composto dal presidente, da due professori di ruolo,
da un ricercatore, da un rappresentante del personale
tecnico-amministrativo eletto, tra il personale universitario, in
occasione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze del
personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali, da due
rappresentanti degli studenti, dal direttore amministrativo del
centro residenziale e da un rappresentante designato dalla regione
Calabria.
Tutte le rappresentanze vengono elette per un biennio dalle
rispettive categorie in occasione delle elezioni per il rinnovo del
consiglio di amministrazione dell'Universita'.
Con voto consultivo e senza influire sul numero legale fanno
altresi' parte del consiglio di amministrazione, i direttori dei
centri che svolgono attivita' di supporto a quelle del centro
residenziale, elencati nella tabella C.
Il consiglio di amministrazione approva il programma annuale di
attivita' del centro residenziale predisposto dal presidente.
Tale programma viene, quindi, presentato al consiglio di
amministrazione dell'Universita' che in base ad esso assegna i fondi
di cui all'art. 6.1.
Ad avvenuta assegnazione dei fondi, il consiglio di amministrazione
approva il bilancio preventivo del centro residenziale e predispone
il bando annuale per i servizi del centro.
Inoltre il consiglio di amministrazione del centro:
approva il regolamento di utilizzo del centro residenziale;
predispone la pianta organica del centro residenziale;
approva il bilancio consuntivo;
approva il bando di assegnazione degli alloggi di servizio e le
relative graduatorie;
delibera la quota del canone di locazione mensile da versare al
centro residenziale da parte del personale assegnatario di alloggio,
previo parere obbligatorio del comitato di garanzia;
delibera sulle questioni ad esso poste dal presidente, dal
direttore amministrativo e dal comitato di garanzia.
Per lo svolgimento dei propri compiti il consiglio di
amministrazione del centro residenziale puo' avvalersi di apposite
commissioni nominate dal presidente.".
Art. 6.5 (Il Comitato di garanzia). - Il comitato di garanzia e'
nominato dal rettore con apposito decreto ed e' composto:
a) dal presidente, designato dal rettore tra i professori di
prima fascia residenti nel centro residenziale;
b) da un professore di ruolo o da un ricercatore designato dal
consiglio di amministrazione del centro residenziale tra i propri
membri;
c) da uno studente eletto in occasione del rinnovo del consiglio
di amministrazione dell'Universita';
d) da un rappresentante designato dalla regione Calabria.
Il mandato del presidente e dei membri del comitato di garanzia ha
durata biennale.
La nomina del presidente e del membro di cui alla lettera b) del
precedente comma avviene entro il 30 novembre di ogni biennio.
Il comitato di garanzia si riunisce in seduta ordinaria ogni
bimestre e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il presidente ne
ravvisi l'opportunita' o almeno due degli altri membri ne richiedano
al presidente la convocazione con istanza scritta e motivata.
Il comitato di garanzia, agendo o autonomamente o su richiesta del
rettore o del presidente del centro residenziale,
a) verifica la qualita' dei servizi offerti dal centro
effettuando o disponendo accertamenti sulle condizioni di igiene,
sanita' e sicurezza di persone e cose degli alloggi nonche' sul
servizio di mensa, e ne da' informazione al rettore e al consiglio di
amministrazione del centro nei tempi e secondo le modalita' previste
dal regolamento dello stesso;
b) accerta che le strutture del centro residenziale siano
utilizzate dai legittimi assegnatari;
c) riceve i reclami scritti presentati direttamente dagli utenti
dei servizi del centro o tramite i docenti ivi residenti e li
trasmette al consiglio di amministrazione del centro stesso dopo
averli istruiti;
d) esprime parere obbligatorio al consiglio di amministrazione
del centro residenziale sulla congruita' delle quote di canone di
locazione mensile che il personale assegnatario di alloggi e' tenuto
a versare al centro stesso;
e) predispone annualmente una relazione sui servizi forniti dal
centro residenziale alle strutture dell'Universita' che abbiano
ricevuto finanziamenti a cio' destinati.".
"Art. 3.6 (I Consigli dei corsi di studio). - 1. Le facolta' in cui
sono attivati i corsi di laurea e di laurea specialistica possono
costituire i consigli di tali corsi.
2. I Consigli di corso di laurea e di laurea specialistica:
a) formulano per il consiglio di facolta' proposte e pareri in
merito:
alle modifiche del regolamento didattico d'Ateneo riguardanti
l'ordinamento didattico dei corsi di studio;
alla programmazione ed alla destinazione delle risorse
didattiche disponibili;
alla destinazione dei posti in organico di professori di ruolo
e di ricercatore;
alla richiesta di nuovi posti;
alle nomine di professori a contratto;
b) organizzano e coordinano il servizio di tutorato per gli
studenti in conformita' con quanto previsto in merito dal regolamento
didattico di Ateneo;
c) organizzano e coordinano le attivita' didattiche previste per
il conseguimento del titolo di studio;
d) propongono l'attivazione e la disattivazione di corsi;
e) propongono il regolamento didattico dei corsi di studio e le
relative modifiche;
f) formulano richieste di professori a contratto;
g) formulano richieste per il potenziamento e l'attivazione dei
servizi didattici;
h) predispongono il manifesto degli studi;
i) esaminano e approvano i piani di studio individuali degli
studenti;
l) deliberano proposte di sperimentazione e di adozione di nuove
modalita' di insegnamento;
m) approvano la relazione annuale sull'attivita' didattica del
corso di studio;
n) gestiscono i laboratori didattici ed eventuali altri spazi
assegnati;
o) deliberano in merito all'impiego delle risorse disponibili
loro assegnate per lo svolgimento delle attivita' didattiche, con
particolare riferimento allo svolgimento della prova finale.
3. Il consiglio dei corsi di studio e' costituito:
a) dai professori di ruolo degli insegnamenti afferenti ai corsi
stessi in accordo alla programmazione didattica annuale della
facolta';
b) dai ricercatori che nei corsi di studio svolgono la loro
attivita' didattica principale in accordo alla programmazione
didattica annuale della facolta';
c) dai supplenti, dagli affidatari d'insegnamento, dai professori
a contratto, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e dai
professori incaricati stabilizzati;
d) dai rappresentanti degli studenti;
e) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
Il regolamento generale di Ateneo stabilisce per tutti i Consigli
dei corsi di studio la consistenza e le modalita' di designazione
delle rappresentanze di cui alle lettere d) ed e), nonche' i limiti
di intervento dei docenti di cui alla lettera c).
4. Il consiglio dei corsi di studio elegge il presidente tra i suoi
componenti che rivestano la qualifica di professore di ruolo di prima
fascia o, in via subordinata, di professore di ruolo di seconda
fascia.
L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a
maggioranza relativa nelle eventuali successive votazioni.
Il presidente e' nominato con decreto del rettore, dura in carica
due anni accademici e non puo' essere eletto piu' di due volte
consecutive.
5. Il presidente del consiglio di corso di studio:
a) sovrintende e coordina le attivita' del corso;
b) da' esecuzione alle delibere del consiglio del corso;
Il presidente si avvale della collaborazione del personale
tecnico-amministrativo destinato allo scopo dalle facolta'.
Il presidente designa tra i professori di ruolo di prima o seconda
fascia afferenti al corso di studio un presidente vicario che lo
sostituisce in tutte le funzioni in caso di temporanea assenza o di
temporaneo impedimento a esercitare la carica.
Il presidente vicario dei corsi di laurea o di laurea specialistica
e' nominato dal rettore con apposito decreto.
6. Le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo nei
consigli di corso di laurea e di laurea specialistica durano in
carica due anni accademici.
Le rappresentanze degli studenti durano in carica due anni
accademici.
7. Per i corsi di laurea e di laurea specialistica connessi dal
riconoscimento integrale dei crediti e aventi la stessa denominazione
e' possibile costituire, previa delibera del consiglio di facolta',
un unico consiglio di corso di studio. Per i corsi di laurea e di
laurea specialistica connessi dal riconoscimento integrale dei
crediti o afferenti alla stessa classe ma aventi diversa
denominazione, e' possibile costituire, previa delibera del consiglio
di facolta', un unico consiglio di corso di studio. Ove previsto dal
regolamento di facolta', il consiglio unificato dei corsi di studio
puo' tenere riunioni in composizione separata per questioni
specifiche attinenti soltanto ai corsi di laurea o ai corsi di laurea
specialistica.
8. Previa delibera del consiglio di facolta', su proposta motivata
dei consigli dei singoli corsi di studio interessati, e' possibile
costituire uno o piu' consigli di coordinamento dei corsi di studio
che comprendono piu' corsi di studio attivati presso la facolta'. Al
consiglio di coordinamento degli studi competono le medesime
attribuzioni dei consigli di corso di studio che sostituiscono.
I regolamenti di facolta' determinano le modalita' per l'eventuale
istituzione e l'articolazione dei consigli di coordinamento dei corsi
di studio.
9. Le competenze, la composizione, le modalita' di elezione del
presidente e di designazione del presidente vicario per i consigli
unificati e i consigli di coordinamento dei corsi di studio sono
indicate nei precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
10. Il consiglio di corso interfacolta' e' costituito:
a) dai professori di ruolo degli insegnamenti afferenti al corso
in accordo alla programmazione didattica annuale delle facolta';
b) dai ricercatori che nel corso interfacolta' svolgono la loro
attivita' didattica principale in accordo alla programmazione
didattica annuale della facolta';
c) dai supplenti, dagli affidatari d'insegnamento, dai professori
a contratto, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e dai
professori incaricati stabilizzati;
d) dai rappresentanti degli studenti;
e) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
Il regolamento generale di Ateneo stabilisce la consistenza e le
modalita' di designazione delle rappresentanze di cui alle lettere d)
ed e), nonche' i limiti d'intervento dei docenti di cui alla lettera
c).
11. Al consiglio di corso di studio interfacolta' competono le
medesime attribuzioni dei consigli di corso di studio, specificate al
comma 2 del presente articolo, fatto salvo che, nel caso di specie, i
referenti di cui alla lettera a) del citato comma siano i presidi
delle facolta' concorrenti alla costituzione del corso.
Entro un anno dalla sua costituzione, il consiglio di corso di
studio interfacolta' redige il regolamento didattico del corso e lo
sottopone all'approvazione delle facolta' che concorrono alla
costituzione del corso medesimo.
Il regolamento, con il parere favorevole delle facolta', e'
sottoposto all'approvazione del senato accademico ed e' promulgato
dal rettore con apposito decreto.
12. I consigli di corso di studio interfacolta' eleggono il
presidente, di norma tra i componenti che rivestano la qualifica di
professore di ruolo di prima fascia e subordinatamente di professore
di ruolo di seconda fascia.
Le votazioni avvengono secondo le medesime modalita' dell'elezione
del presidente del consiglio di corso di laurea e di laurea
specialistica, specificate al comma 4 del presente articolo.
Il presidente e' nominato dal rettore, resta in carica due anni e
non puo' essere eletto piu' di due volte consecutive.
Il presidente designa tra i professori di ruolo di prima o seconda
fascia afferenti al corso di studio un presidente vicario che lo
sostituisce in tutte le funzioni in caso di temporanea assenza o
impedimento.
Il presidente vicario e' nominato dal rettore con apposito decreto.
Il Presidente del corso di studio interfacolta':
a) sovrintende e coordina le attivita' del corso;
b) da' esecuzione alle delibere del consiglio del corso;
Il Presidente si avvale della collaborazione del personale
tecnico-amministrativo assegnato al corso o destinato allo scopo
dalle facolta' che concorrono alla costituzione del corso medesimo.
13. In fase di prima attivazione di un corso di studio
interfacolta' tutte le funzioni del consiglio di corso sono
esercitate da un comitato nominato dal rettore e costituito:
a) dai presidi di ciascuna delle facolta' che concorrono alla
costituzione del corso di studio, o da loro delegati;
b) da due docenti di prima o di seconda fascia di ciascuna delle
facolta' suddette, designati dai rispettivi consigli di facolta'.
Il regolamento didattico di Ateneo definisce i criteri generali di
funzionamento del comitato e la durata in carica dello stesso.
14. Il consiglio di corso di studio interfacolta' puo' istituire
una giunta di corso a cui possono essere delegate alcune o tutte le
prerogative del consiglio stesso.
La composizione, il funzionamento e la durata in carica della
giunta sono definiti dal regolamento del corso di studio
interfacolta'.".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Ateneo.
Arcavacata di Rende, 2 maggio 2005
Il rettore: Latorre