GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 119 DEL 24/05/2005

SOMMARIO

      
UNIVERSITA' DELL'AQUILA 

DECRETO RETTORALE 13 maggio 2005 
Modificazioni allo statuto.
                             IL RETTORE

  Vista  la  legge  9 maggio  1989, n. 168, in particolare il comma 9
dell'articolo 6;
  Visti  il decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996, con il
quale  e'  stato  emanato  lo  Statuto  dell'Universita'  degli studi
dell'Aquila, nonche' le successive modificazioni;
  Vista   la  proposta  di  modifica  allo  Statuto  formulata  dalle
autorita'  accademiche  di  questa Universita' (Senato Accademico del
16 febbraio 2005, Consiglio di amministrazione del 9 febbraio 2005);
  Considerato  che  il  Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e
della  Ricerca non ha comunicato alcuna osservazione entro il termine
perentorio   di   sessanta  giorni  dalla  consegna  delle  modifiche
proposte, avvenuta in data 11 marzo 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo   Statuto   dell'Universita'   degli   Studi  dell'Aquila  viene
modificato  negli  articoli che  seguono.  E'  stato inoltre inserito
l'Art.   24  -  Consulta  del  personale  tecnico-amministrativo  con
conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.
TITOLO III Organi centrali di Ateneo   Articolo 18 - Elenco
  Articolo 19 - Il Rettore
  Articolo 20 - Il Senato Accademico
  Articolo 21 - Il Consiglio di Amministrazione
  Articolo 22 - Il Consiglio Studentesco
  Articolo 23 - Il Collegio dei Direttori di Dipartimento
  Articolo 24 - Consulta del Personale Tecnico Amministrativo
  Articolo   25   -   Esercizio   della   autonomia   funzionale   ed
organizzativa.
                             TITOLO III
Organi centrali di ateneo
                             Articolo 20
                        Il Senato Accademico
  1.   Il   Senato  Accademico  e'  l'organo  di  programmazione,  di
coordinamento,  di  indirizzo  e  di  controllo di tutte le attivita'
dell'Ateneo.
  In particolare il Senato Accademico:
    a) programma l'attivita' di formazione e di ricerca e le linee di
sviluppo dell'Ateneo;
    b) assegna  i professori ed i ricercatori alle Facolta' e formula
le  proposte  per  la  definizione  delle  piante  organiche e per la
ripartizione  del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario tra
le strutture dell'Ateneo;
    c) esprime  parere  obbligatorio sulla assegnazione delle risorse
finanziarie alle strutture dell'Ateneo;
    d) sentito   il   Nucleo   di  Valutazione  di  Ateneo,  verifica
l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; unitamente al
Consiglio  di  Amministrazione, esamina le risultanze delle attivita'
gestionali-amministrative;
    e) delibera  l'istituzione  e la disattivazione di Dipartimenti e
di  centri  interdipartimentali  di  servizio  e  le  modifiche  alla
situazione dipartimentale, sentito il Consiglio di Amministrazione;
    f) delibera   le   afferenze   di  professori  e  ricercatori  ai
Dipartimenti;
    g) delibera   l'istituzione  e  la  disattivazione  di  strutture
didattiche, sentito il Consiglio di Amministrazione;
    h) delibera  l'istituzione  di  nuove  strutture di servizio e di
supporto dell'Ateneo, sentito il Consiglio di Amministrazione;
    i) determina gli indirizzi di cui il Consiglio di Amministrazione
dovra' tener conto per la formulazione del bilancio di previsione, in
relazione  all'attivita'  di formazione e di ricerca ed alle linee di
sviluppo  dell'Ateneo, ed esprime parere obbligatorio sul bilancio di
previsione;
    j) fornisce  al  Consiglio di Amministrazione parere obbligatorio
sull'ammontare delle tasse e dei contributi studenteschi;
    k) delibera  il regolamento di Ateneo ed il regolamento didattico
di Ateneo;
    l) delibera   il  regolamento  di  funzionamento  dei  centri  di
servizio di Ateneo;
    m) delibera  le  modifiche  di  Statuto,  sentito il Consiglio di
Amministrazione;
    n) delibera   le  modifiche  ai  regolamenti  di  Ateneo  di  sua
competenza;
    o) programma lo sviluppo edilizio e la destinazione degli spazi e
delle  risorse  edilizie  alle  strutture  didattiche, scientifiche e
gestionali-amministrative dell'Ateneo;
    p) esprime  parere  obbligatorio  sul  regolamento  di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
    q) esprime  parere  obbligatorio sulle relazioni che il Rettore a
termine  di  legge  inoltra  al  Ministero  dell'Universita'  e della
ricerca scientifica e tecnologica;
    r) propone  la  partecipazione a strutture esterne all'Ateneo per
attivita' di ricerca e di servizio;
    s) valuta  i  pareri  obbligatori  e  le  proposte  del Consiglio
Studentesco per gli argomenti previsti nel successivo articolo 22. Il
presidente  del  Consiglio  Studentesco  ha  diritto a partecipare ai
lavori  del Senato Accademico con funzione consultiva sugli argomenti
di  cui ai punti b), d) ed e), e con funzioni deliberanti per i punti
a), c), ed f) del predetto articolo 22;
    t) definisce  la  composizione  del  Comitato  permanente  per  i
rapporti con il territorio, di cui al secondo comma dell'articolo 7;
    u) esercita  tutte  le  altre attribuzioni che gli sono demandate
dall'ordinamento  universitario,  dallo  Statuto e dai regolamenti di
Ateneo.
  2.  Le  procedure  di  convocazione e le norme di funzionamento del
Senato Accademico sono fissate dal regolamento di Ateneo.
  3. Il Senato Accademico e' costituito da:
    a) il Rettore, che lo presiede;
    b) il Prorettore, senza diritto di voto;
    c) il  Direttore  Amministrativo,  con  funzioni  consultive e di
segreteria;
    d) i Presidi di Facolta';
    e) Direttori  di  Dipartimento,  in  numero  pari  ai Presidi; il
Presidente del Collegio dei Direttori e' membro di diritto; gli altri
Direttori,   a  completamento  del  numero  e  nominati  con  Decreto
Rettorale,  sono  designati  dal Collegio dei Direttori sulla base di
adeguata rappresentativita' dei SSD;
    f) quattro  componenti  scelti  tra  i  professori  di ruolo ed i
ricercatori  confermati  ed  eletti  dai  professori  di  ruolo e dai
ricercatori  dell'UAQ.  Il  mandato ha durata triennale, coincide con
quello  del  Rettore  e  non  puo' essere ricoperto piu' di due volte
consecutive.  La  carica  non  e'  compatibile  con  la  posizione di
professore  a  tempo definito e con quella di membro del Consiglio di
Amministrazione.
    g) tre  rappresentanti degli studenti, di cui due eletti, piu' il
presidente  del Consiglio studentesco che ne e' membro di diritto. Il
mandato  ha  durata  biennale e non puo' essere ricoperto per piu' di
due  volte  consecutive.  La  carica non e' compatibile con quella di
membro  del Consiglio di Amministrazione per tutti e tre i componenti
e,  per  i due membri elettivi, con quella di componente di Consiglio
di Facolta'.
    h) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti
dallo  stesso  personale in servizio alla data delle operazioni voto.
Il mandato ha durata triennale, coincide con quello del Rettore e non
puo' essere ricoperto piu' di due volte consecutive. La carica non e'
compatibile  con  quella di membro del Consiglio di Amministrazione e
di componente delle Rappresentanze sindacali unitarie.
  Le  norme per l'elezione dei membri di cui ai punti e), f), g) e h)
sono fissate nel regolamento di Ateneo.
                             Articolo 21
                   Il Consiglio di amministrazione
  1.   Il  Consiglio  di  amministrazione  e'  l'organo  di  gestione
amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
  In particolare il Consiglio di amministrazione:
    a) approva il bilancio di previsione;
    b) approva il conto consuntivo;
    c) delibera  il  regolamento  di Ateneo per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita', sentito il Senato Accademico;
    d) delibera  la  definizione  delle piante organiche, su proposta
del Senato Accademico;
    e) provvede    alla    distribuzione   del   personale   tecnico,
amministrativo ed ausiliario, su proposta del Senato Accademico;
    f) esprime parere obbligatorio in merito all'istituzione di nuove
strutture di servizio e di supporto dell'Ateneo;
    g) esprime parere obbligatorio in merito alla istituzione ed alla
disattivazione  di  Dipartimenti,  di  centri  interdipartimentali di
servizio  e di strutture didattiche ed alle modifiche alla situazione
dipartimentale;
    h) assegna  le risorse finanziarie alle strutture dell'Ateneo, su
parere del Senato Accademico;
    i) gestisce  il bilancio, ivi compresi la programmazione edilizia
dell'Ateneo ed i relativi interventi attuativi;
    j) delibera la destinazione degli spazi e delle risorse edilizie,
su proposta del Senato Accademico;
    k) approva   i   contratti  e  le  convenzioni,  fatta  salva  la
possibilita' di delegare a singole strutture didattiche, di ricerca e
di servizio;
    l) delibera    l'ammontare   delle   tasse   e   dei   contributi
studenteschi, sentito il Senato Accademico;
    m) esamina,  unitamente al Senato Accademico, le risultanze delle
attivita' gestionali-amministrative;
    n) esercita    tutte    le    altre   attribuzioni   demandategli
dall'ordinamento  universitario,  dallo  Statuto e dai regolamenti di
Ateneo.
  2.  Le  procedure  di  convocazione e le norme di funzionamento del
Consiglio di Amministrazione sono fissate dal regolamento di Ateneo.
  3.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  dura  in carica tre anni ad
eccezione  della  rappresentanza  studentesca  che dura in carica due
anni.
  4. Il Consiglio di Amministrazione e' costituito da:
    a) il Rettore, che lo presiede;
    b) il Prorettore, senza diritto di voto;
    c) il Direttore Amministrativo;
    d) quattro  professori  di  ruolo a tempo pieno, dei quali due di
prima  e  due di seconda fascia, e due ricercatori confermati a tempo
pieno;
    e) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo;
    f) cinque  rappresentanti degli studenti di cui un rappresentante
eletto tra i dottorandi e gli specializzandi;
    g) un rappresentante del Governo;
    h) due esperti, designati dal Senato Accademico.
  Gli  esperti  vanno  scelti,  secondo criteri di professionalita' e
competenza,  tra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza
nell'esercizio di attivita' di amministrazione, direzione e controllo
nell'ambito  di societa' ed enti pubblici o privati. Essi non possono
aver  avuto  od  avere  rapporti  di collaborazione professionale con
l'UAQ.
  Possono  partecipare  inoltre  al  Consiglio di Amministrazione, in
accordo  a  criteri  e  modalita'  fissati  dal  Senato  Accademico e
comunque  in  numero  non superiore a due, rappresentanti di soggetti
pubblici  o privati che contribuiscano, per tutta la durata in carica
del  Consiglio stesso, al funzionamento dell'Ateneo con erogazione di
fondi non finalizzati. Tali rappresentanti non possono avere rapporti
di dipendenza con l'UAQ.
  Le  norme  per  l'elezione  dei membri di cui ai punti d), e) ed f)
sono dettate dal regolamento di Ateneo.
  5.  La  carica  di  membro  del  Consiglio  di  Amministrazione  e'
incompatibile  con  quella  di  Preside  di Facolta', di Direttore di
Dipartimento  e  di  membro del Senato Accademico. I membri eletti di
cui ai punti d), e) e f) del comma precedente possono essere rieletti
per un numero massimo di due mandati consecutivi.
  I  rappresentanti  degli  studenti  nei  Consigli  di  Facolta' non
possono far parte del Consiglio di Amministrazione.
                             Articolo 22
                      Il Consiglio Studentesco
  1.  Il  Consiglio  Studentesco  e'  l'organo  rappresentativo degli
studenti dell'Ateneo con funzioni consultive e propositive.
  2.  Il  Consiglio  Studentesco esprime pareri obbligatori al Senato
Accademico sui seguenti argomenti:
    a) qualita' dei servizi didattici;
    b) determinazione  delle  tasse  e  dei contributi a carico degli
studenti, nonche' della relativa destinazione;
    c) attuazione  del  diritto  allo  studio  e  di  tutti gli altri
interventi   a   favore  degli  studenti,  previsti  dall'ordinamento
universitario, dallo Statuto e dai regolamenti;
    d) formulazione del regolamento didattico di Ateneo;
    e) destinazione  degli  spazi  e  delle risorse edilizie dedicati
alla didattica;
    f) determinazione  dei  criteri di elargizione di borse e sussidi
agli studenti.
  3.  Le  procedure  di  convocazione e le norme di funzionamento del
Consiglio Studentesco sono fissate dal regolamento di Ateneo.
  4.  L'UAQ  garantisce  al  Consiglio  Studentesco  le  risorse e le
strutture necessarie allo svolgimento dei propri compiti.
  5.  Il  Consiglio  Studentesco  e'  composto da 27 membri. Ne fanno
parte    i   rappresentanti   degli   studenti   nel   Consiglio   di
Amministrazione,  i rappresentanti degli studenti nell'Azienda per il
Diritto  allo Studio ed un numero di rappresentanti degli studenti in
ciascun  Consiglio di Facolta' proporzionale al rapporto fra iscritti
alla Facolta' ed iscritti all'Ateneo, e comunque non inferiore a due,
determinato  secondo  norme  fissate  nel regolamento di Ateneo. Esso
nomina  al  suo  interno un presidente che lo rappresenta a tutti gli
effetti   ed  un  vicepresidente,  che  lo  sostituisce  in  caso  di
impedimento.  Il presidente ed il vicepresidente durano in carica due
anni; la carica puo' essere rinnovata una sola volta.
                             Articolo 24
            Consulta del Personale Tecnico Amministrativo
  1.  La  Consulta  di Ateneo del personale tecnico-amministrativo e'
organo   collegiale   di   rappresentanza   di   tutto  il  personale
tecnico-amministrativo.  Ha  funzioni  consultive  del  Rettore,  del
Senato  Accademico  e  del Consiglio di Amministrazione. I componenti
della Consulta durano in carica tre anni.
  2.  La  Consulta  formula  proposte  e  pareri non vincolanti sulle
seguenti materie:
    Pareri  sui  Piani  Triennali  di  Sviluppo  per  quanto riguarda
l'organizzazione amministrativa e dei servizi;
    Pareri   sulla   dotazione   organica   relativa   al   personale
tecnico-amministrativo;
    Pareri  e  proposte  sui  piani di formazione e aggiornamento del
personale tecnico-amministrativo;
    Pareri  sullo Statuto e sui Regolamenti di Ateneo nelle parti che
riguardano il personale tecnico-amministrativo;
    Pareri  sui progetti di revisione del testo statutario e proposte
di modifica dello Statuto.
  3.  Gli uffici amministrativi sono tenuti a fornire alla Consulta i
dati  da  essa  richiesti  per  la  redazione  dei  documenti e delle
proposte di cui al precedente comma 2.
  4. La Consulta del personale tecnico amministrativo e' nominata dal
Rettore  con  decreto  ed e' composta di 15 membri, eletti secondo le
modalita'   stabilite   dal   Regolamento   per   le   elezioni   dei
rappresentanti nella Consulta del Personale Tecnico - Amministrativo,
che deve essere ispirato al principio di tendenziale proporzionalita'
nella  partecipazione del personale in base alle aree di appartenenza
(amministrativa,  tecnica, delle biblioteche, dei servizi ausiliari e
socio-sanitaria).  L'elettorato  attivo  e  passivo spetta a tutto il
personale, anche al personale a tempo determinato.
  5.  Sono membri di diritto della Consulta, oltre i membri eletti, i
Rappresentanti   del   personale   tecnico-amministrativo  eletti  in
Consiglio  di  Amministrazione  e  in  Senato Accademico (quando tale
rappresentanza sara' inserita a Statuto).
  6.  La  Consulta  elegge  il  Presidente.  Il  Presidente  cura  le
convocazioni,  la  verbalizzazione, la conservazione dei verbali e la
trasmissione dei pareri e delle proposte agli organi di Ateneo.
  La  Consulta  si  riunisce  almeno due volte l'anno e comunque ogni
volta che le sia richiesto un parere o una proposta.
                              TABELLA I
         Facolta' istituite presso l'Universita' dell'Aquila
  Facolta' di biotecnologie
  Facolta' di economia
  Facolta' di ingegneria
  Facolta' di lettere e filosofia
  Facolta' di medicina e chirurgia
  Facolta' di psicologia
  Facolta' di scienze della formazione
  Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
  Facolta' di scienze motorie.
                               Art. 2.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    L'Aquila, 13 maggio 2005
                                                  Il rettore: di Orio

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