GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 107 DEL 10/05/2005

				MINISTERO DELLA SALUTE 

ORDINANZA 7 aprile 2005 
Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale.
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista  la  legge 4 maggio 1990, n. 107, con particolare riferimento
all'art. 1, commi 1, 2, 3 e ai successivi articoli 4, 5, 6, 17 e 18;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 4, comma 12;
  Visto    il    decreto    ministeriale    3 marzo   2005,   recante
"Caratteristiche  e  modalita'  per  la  donazione  di  sangue  e  di
emocomponenti", in corso di registrazione;
  Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante "Protocolli per
l'accertamento   della   idoneita'   del  donatore  di  sangue  e  di
emocomponenti", in corso di registrazione;
  Visto   il   decreto   ministeriale   7 settembre   2000,   recante
"Disposizioni  sull'importazione  ed  esportazione del sangue umano e
dei  suoi  prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2000, n. 248;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
1° settembre  2000,  recante  "Atto  di  indirizzo e coordinamento in
materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per  l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  relative alla medicina
trasfusionale",  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre
2000, n. 274;
  Rilevato  che  nel  settore  specifico  del  trapianto  di  cellule
staminali  sono attive in campo internazionale specifiche societa' ed
organizzazioni  denominate: EBMT (European Group for Blood and Marrow
Transplantation),  che  si  occupa delle procedure trapiantologiche e
degli   standard  per  i  centri  di  trapianto,  collegata  al  ISCT
(International  Society  for  Cell Therapy), all'IBMTR (International
Bone  Marrow  Transplant  Registry)  e  al JACIE (Joint Accreditation
Committee  of  ISHAGE  and  -  EBMT  per  l'accreditamento dei centri
trapianto  e  le  indicazioni al trapianto stesso); BMDW (Bone Marrow
Donor Worldwide), che raccoglie tutti i donatori non consanguinei del
mondo  in  un  unico  file  telematico collegato con tutti i registri
nazionali  e  con WMDA (World Marrow Donor Association) che si occupa
di  standard  e  procedure,  diritti e doveri dei donatori nel mondo;
NETCORD (network internazionale per la raccolta e la conservazione di
sangue  cordonale),  che determina le procedure e i criteri necessari
all'accreditamento   delle   banche  cordonali;  ISBT  (International
Society  of Blood Transfusion) che si occupa di standard procedure di
Medicina Trasfusionale;
  Preso   atto  che  le  Societa'  ed  Organizzazioni  internazionali
succitate  sono  collegate  o  associate  con  corrispondenti  gruppi
clinico-scientifici  ed  organizzazioni  nazionali  denominati: GITMO
(Gruppo  Italiano  Trapianto  Midollo  Osseo),  associato  con  EBMT;
IBMDR/ADMO  (Italian  Bone  Marrow  Donor  Registry  ed  Associazione
Donatori  Midollo  Osseo) associati rispettivamente con BMDWW e WMDA;
GRACE  (Gruppo Raccolta ed Amplificazione delle Cellule Emopoietiche)
associato  con  NETCORD; SIE (Societa' Italiana di Ematologia); SIMTI
(Societa'  Italiana  di  Medicina Trasfusionale ed Immunoematologia),
associata con ISBT; SIDE (Societa' Italiana di Emaferesi);
  Viste  le  linee  guida  prodotte  dalle  sopraricordate  Societa',
Organizzazioni  e  Gruppi  clinico-scientifici  in  tema  di  cellule
staminali emopoietiche;
  Visto  l'Accordo  10 luglio  2003  tra il Ministro della Salute, le
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento
recante:  "Linee-guida  in  tema di raccolta, manipolazione e impiego
clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2003, n. 227;
  Viste  in  particolare  le  linee-guida  riportate nell'allegato al
suddetto  Accordo,  di  cui  costituisce  parte  integrante, le quali
descrivono  gli standard qualitativi ed operativi, in accordo con gli
standard  internazionali,  relativi  alle  strutture  che  effettuano
procedure  di  prelievo,  conservazione, processazione e trapianto di
cellule  staminali  emopoietiche  provenienti da donatore autologo od
allogenico o dalla donazione di cordone ombelicale;
  Considerato   che   l'impiego   di  cellule  staminali  da  cordone
ombelicale in campo terapeutico e', in determinati settori, ancora in
fase di studio e sperimentazione clinica;
  Ravvisata  la  necessita'  e  urgenza di esercitare la piu' stretta
attivita'  di  controllo e vigilanza riguardo all'utilizzazione delle
cellule  staminali  da  cordone  ombelicale,  in considerazione delle
procedure  di  accreditamento  dei centri trapianto e delle banche di
cordone  ombelicale  da effettuarsi da parte delle Regioni e Province
autonome  in base alle indicazioni delle suddette linee-guida, tenuto
anche  conto  della  possibilita'  che  dette  cellule possano essere
esportate od importate;
  Vista la propria Ordinanza dell'11 gennaio 2002, "Misure urgenti in
materia  di'  cellule  staminali  da  cordone ombelicale", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 2002, n. 31, la cui validita'
e'  stata  prorogata  con  successive ordinanze del 30 dicembre 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2003, n. 27, e del
25 febbraio  2004,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo
2004;

                            O r d i n a:

                               Art. 1.

  1.  E'  vietata  l'istituzione  di  banche  per la conservazione di
sangue da cordone ombelicale presso strutture sanitarie private anche
accreditate  ed  ogni forma di pubblicita' alle stesse connessa; sono
escluse  dai  predetti  divieti le strutture individuate dall'art. 18
della  legge  n.  107/1990, nonche' le strutture individuate ai sensi
del precitato Accordo del 10 luglio 2003, di cui in premessa.
  2.   La   conservazione,  presso  le  strutture  pubbliche,  quelle
individuate  dall'art.  18  della  legge  n. 107/1990 e quelle di cui
all'Accordo  del  10 luglio  2003,  di  cellule  staminali da cordone
ombelicale  per  uso autologo, ove si renda necessario, e' soggetta a
preventiva autorizzazione da parte dei Centri regionali dei trapianti
e non comporta oneri a carico del donatore.
                               Art. 2.

  1.  Le  banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale
sono  individuate  dalle  Regioni  sulla  base di quanto previsto dai
relativi  piani  sanitari regionali, debbono essere accreditate sulla
base  di  programmi definiti e del documentato operare in accordo con
requisiti e standard previsti dalle Societa', Organizzazioni e Gruppi
clinico  scientifici  di cui alla premessa nonche' dall'Accordo Stato
Regioni  del  10 luglio  2003,  e debbono procedere alla tipizzazione
delle cellule raccolte.
                               Art. 3.

  1.  L'autorizzazione all'importazione e all'esportazione di cellule
staminali  da  cordone ombelicale per uso sia autologo che allogenico
e'  rilasciata  di  volta  in  volta  dal  Ministero  della  Salute -
Direzione  generale  della  Prevenzione  sanitaria  nel  rispetto dei
requisiti  di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 7 settembre
2000.
                               Art. 4.

  1.   L'autorizzazione   all'esportazione   di  campioni  di  sangue
placentare autologo puo' essere richiesta al Ministero della salute -
Direzione  generale della Prevenzione sanitaria, da soggetti che, non
ricorrendo  le  condizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2, e previo
counselling  con  il  Centro  nazionale  per  i  trapianti,  decidano
comunque  di  conservare detti campioni a proprie spese presso banche
private operanti all'estero.
  2. Ai fini dell'esportazione, detta richiesta recante:
    a) dati anagrafici dei genitori richiedenti;
    b) Paese e struttura di destinazione;
    c) posto di frontiera e mezzo di trasporto;
    d) data di partenza;
  deve  essere  corredata,  oltre che dalla documentazione attestante
l'avvenuto   counselling,  da  idonea  certificazione  redatta  dalla
Direzione  Sanitaria  della  struttura  sede  del  ricovero,  ove  e'
raccolto il campione, attestante:
    la  negativita' ai markers dell'epatite B, C e dell'HIV, eseguiti
sul siero materno,
    la  rispondenza  del  confezionamento  ai  requisiti  previsti in
materia di spedizione e trasporto di materiali biologici, di cui alle
circolari  del Ministero della Salute n. 16 del 20 luglio 1994 e n. 3
dell'8 maggio 2003 ed alle eventuali normative regionali.
                               Art. 5.

  La  presente  ordinanza  ha vigore per un anno a partire dalla data
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
  La  presente ordinanza verra' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica Italiana.
    Roma, 7 aprile 2005
                                                 Il Ministro: Sirchia

fp05-gr05