AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 5 maggio 2005
Approvazione delle caratteristiche e delle modalita' d'uso del
contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, numero 3-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e delle caratteristiche
tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento
telematico tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Approvazione delle caratteristiche e delle modalita' d'uso del
contrassegno.
1.1 Il contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, ai sensi
dell'art. 3, comma 1, numero 3-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, deve avere le caratteristiche ed
essere utilizzato secondo le indicazioni contenute nell'allegato A al
presente provvedimento;
2. Approvazione delle caratteristiche tecniche del sistema
informatico.
2.1. Le caratteristiche del sistema informatico idoneo a consentire
il collegamento telematico tra gli intermediari e l'Agenzia delle
entrate sono indicate nell'allegato B al presente provvedimento.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Motivazioni
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, art. 3, comma 1, numero 3-bis, introdotto dal
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, l'imposta di bollo puo' essere
assolta mediante pagamento ad un intermediario convenzionato con
l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalita'
telematiche, un apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli
effetti, le marche da bollo.
Ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche la tassa di
concessione governativa, ove ne sia previsto il pagamento mediante
marche da bollo, deve essere assolta con le stesse modalita'
dell'art. 3 sopra citato.
L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, come modificato dal citato decreto-legge n. 168 del
2004, prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalita' d'uso del
contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonche' le
caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire
il collegamento telematico con la stessa Agenzia.
Con il presente provvedimento, pertanto, si da' attuazione alle
sopra citate disposizioni normative, mediante approvazione delle
caratteristiche e delle modalita' d'uso del contrassegno rilasciato
dagli intermediari, al fine di garantirne la riconoscibilita' da
parte dei contribuenti e degli uffici preposti al controllo, gli
standard di sicurezza e la tracciabilita' informatica, nonche' dei
requisiti del sistema informatico idoneo ad assicurare il
collegamento tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate, al fine
di garantire la trasmissione dei dati relativi ai pagamenti e il
controllo sull'operato dei rivenditori.
Riferimenti normativi.
a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge
5 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
b) disposizioni in materia di tributi da assolversi con
contrassegni rilasciati con modalita' telematiche, sostitutivi delle
marche da bollo;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
art. 3, 4 e 39, cosi' come modificati dal decreto-legge 12 luglio
2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004, n. 191;
Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, art. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
Roma, 5 maggio 2005
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
Allegato A
CARATTERISTICHE E MODALITA' D'USO DEL CONTRASSEGNO RILASCIATO AI
SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, NUMERO 3-BIS DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 642.
Il contrassegno deve essere stampato su un supporto autoadesivo
(etichetta) prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Le etichette contegono l'intestazione del Ministero dell'economia
e delle finanze e il logo dell'Agenzia delle entrate e un codice a
barre che ne garantisce la tracciabilita'.
Le etichette hanno, in particolare, le seguenti caratteristiche:
Dimensioni: 55 X 40 mm.
Colori: Blu, per parte del logo dell'Agenzia delle entrate e
intestazione del Ministero dell'economia e delle finanze; arancio,
per parte del logo dell'Agenzia delle entrate, cornice riprodotta in
microstampa positiva/negativa, con le diciture "Ministero
dell'economia e finanze agenzia entrate" e fascia laterale sinistra
in prossimita' della banda olografica; Verde, per fondino numismatico
in chiaro/scuro; Fluorescente, per fascia sulla destra dell'etichetta
con stemma della Repubblica Italiana; bifluorescente, per logo
dell'Agenzia delle entrate al centro dell'etichetta; nero, per codice
a barre.
striscia olografica: apposta al lato sinistro dell'etichetta e di
5 mm. di larghezza, riproduce con effetto ottico variabile una serie
di stemmi della Repubblica italiana addizionati in direzione
verticale, con elementi di microscrittura.
All'atto dell'emissione del contrassegno il rivenditore stampa
sulle etichette, nel rispetto degli standard tecnici definiti, i
seguenti dati:
1. denominazione e valore facciale del contrassegno;
2. dati identificativi del rivenditore;
3. codice di sicurezza
4. data e ora dell'emissione.
Le modalita' d'uso del contrassegno sono le stesse delle marche
da bollo che sostituisce.
Il supporto autoadesivo contiene dei punti di strappo che
impediscono che il contrassegno possa essere staccato dall'atto su
cui deve essere apposto senza lacerarsi.
Allegato B
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA INFORMATICO IDONEO A CONSENTIRE
IL COLLEGAMENTO TELEMATICO TRA GLI INTERMEDIARI E L'AGENZIA DELLE
ENTRATE
Il sistema informatico deve consentire la stampa dei contrassegni
mediante apposite emettitrici dislocate presso i rivenditori
autorizzati, nonche' la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei
dati relativi alle autorizzazioni preventive alla rivendita e alle
riscossioni effettuate, mediante un flusso telematico.
Il sistema complessivo deve essere quindi costituito dalle
emettitrici periferiche in grado di erogare in modalita' autonoma ed
esclusiva i contrassegni, e da un Centro servizi del Gestore del
sistema informatico prescelto dalle associazioni di categoria degli
intermediari, per le necessarie operazioni di raccolta dati,
autorizzazione credito e operazioni di servizio, a cui le emettitrici
si collegano periodicamente.
Gestione accesso alla emettitrice
Allo scopo di identificare il punto vendita e l'operatore in modo
univoco ed impedire l'uso a personale non autorizzato, l'accesso alla
emettitrice deve essere consentito esclusivamente mediante
l'inserimento di una carta a microchip (ID Card) nell'apposito
lettore da parte dell'operatore e dalla digitazione del PIN
corrispondente alla carta utilizzata.
L'accesso alle funzionalita' della emettitrice deve essere
consentito, per la normale operativita', solo con carte a microchip
associate preventivamente alla emettitrice. L'emettitrice deve
ripudiare carte non ad essa associate.
Gestione del credito
L'emettitrice deve gestire differenti crediti (nel proseguo
denominati "borsellini") ciascuno associato alle diverse tipologie di
contrassegno individuate dall'Agenzia delle entrate.
L'emittitrice deve prevedere un'apposita transazione di
"ricarica", mediante collegamento con il Centro servizi.
La transazione con la quale viene ricaricato il "borsellino"
costituisce una autorizzazione preventiva all'emissione di
contrassegni per un valore corrispondente. Il sistema informatico
deve rendicontare giornalmente all'Agenzia delle entrate tutte le
transazioni di ricarica avvenute, mediante un flusso telematico la
cui struttura deve essere concordata preventivamente con l'Agenzia
stessa.
Le transazioni di ricarica sono autorizzate nei limiti di un
plafond mensile stabilito dall'Agenzia delle entrate e comunicato al
Gestore del sistema informatico per il tramite di un flusso
telematico.
Un "contrassegno" deve poter essere emesso solo se l'importo
facciale dello stesso, al netto dell'aggio, trova capienza nel
borsellino corrispondente alla sua tipologia. In caso, contrario
l'emissione del contrassegno deve essere inibita.
Ad ogni emissione di "contrassegno" il credito del "borsellino"
corrispondente deve essere scalato del valore facciale del
contrassegno emesso, al netto dell'aggio.
Gestione listini
L'emettitrice deve essere predisposta per l'erogazione di
contrassegni di valore facciale predefinito, in base ad un listino
stabilito dall'Agenzia delle entrate e configurato dal Centro
servizi; deve essere prevista anche la stampa di contrassegni di
importo libero.
Gestione dei rulli di etichette
L'emettitrice deve essere predisposta per la stampa su etichette
autoadesive disposte su modulo continuo. Il tipo di stampa deve
essere termico. Ogni rullo, prima del suo impiego, deve essere
autorizzato e registrato dal Centro servizi mediante apposita
transazione on-line.
Il Centro servizi autorizza ed associa un rullo, individuato in
modo univoco, alla emettitrice del punto vendita solo se non sia
stato preventivamente segnalato come non utilizzabile e non sia stato
gia' registrato e autorizzato da un differente punto vendita. Solo i
rulli autorizzati e registrati possono essere utilizzati per
l'emissione dei bolli. Un rullo autorizzato e registrato per un punto
vendita non puo' essere utilizzato ne' autorizzato su emettitrici di
differenti punti vendita.
Gestione dettagli di emissione
Ciascuna emissione e l'eventuale annullamento devono essere
registrati su memoria flash protetta e duplicata in modo da poter
essere inviata al Centro servizi per il loro trattamento in termini
di censimento e statistiche, secondo modalita' e tempi modulabili e
programmabili in funzione anche del profilo del punto vendita.
I dati minimi registrati per ogni vendita sono:
causale (emissione, annullo)
codice punto vendita
codice operatore
importo (valore facciale)
identificativo del contrassegno
sigillo elettronico
tipo di contrassegno
data e ora operazione
identificativo emettitrice.
La dimensione della memoria che contiene i dettagli di vendita
deve essere tale da contenere un numero di operazioni pari almeno
alla meta' delle etichette presenti in un rotolo e comunque non
inferiore al numero di contrassegni emessi in una giornata.
I dati relativi alle operazioni di rivendita sono rendicontati
dal Gestore del sistema informatico all'Agenzia delle entrate, con
cadenza almeno settimanale. La rendicontazione avviene mediante un
flusso telematico.
Annullamento dei contrassegni emessi
L'annullamento deve essere permesso esclusivamente per valori
emessi durante la giornata e appartenenti al rullo montato sulla
emettitrice.
L'emettitrice deve verificare che il contrassegno sia stato
emesso regolarmente nella stessa giornata, che non sia stato in
precedenza gia' annullato e che appartenga al rullo attualmente in
macchina. In caso di verifica positiva esegue l'operazione di
annullamento registrando i dati nella memoria.
L'operazione di annullamento comporta il reintegro del credito,
gia' scalato al momento dell'emissione del contrassegno annullato.
Il rivenditore e' obbligato a conservare i contrassegni annullati
per almeno cinque anni.
Specifiche di sicurezza
Il sistema di sicurezza deve basarsi su algoritmi di cifratura a
chiave asimmetrica di tipo RSA. Ogni emettitrice deve disporre di una
coppia di numeri di matricola, uno pubblico ed uno privato, e di una
coppia di chiavi, certificate dall'emittente delle chiavi mediante
firma elettronica e memorizzate in un modulo SAM. Il mutuo
riconoscimento Emettitrice-Centro Servizi deve essere realizzato
mediante procedura di autenticazione di tipo "Challenge Response".
L'autenticita', l'integrita' e la non ripudiabilita' devono essere
garantite attraverso i meccanismi di firma, e la riservatezza e'
garantita dai meccanismi di cifratura.
Il controllo dell'attivita' della emettitrice e degli operatori
deve essere assicurato mediante la memorizzazione degli eventi
rilevanti (richiesta credito, emissione bollo, annullamento) nella
memoria protetta e il relativo invio al Centro Servizi.
L'identificazione dell'operatore e del punto vendita deve essere
garantita da ID Card di tipo ISO 7816 . L'inserimento della ID Card
nella emettitrice deve essere necessario per l'accesso alle
funzionalita' di quest'ultima.
In caso di black-out i dati salvati nella memoria protetta devono
essere alimentati da una batteria tampone, che ne garantisce
l'integrita' e la conservazione per almeno un anno. I dati salienti
(totalizzatori, log, ecc) devono essere in ogni caso copiati su
modulo SAM e devono essere reperibili anche in caso di guasto
irreparabile della memoria protetta.
I contrassegni devono essere emessi su etichette numerate
appartenenti a rulli associati univocamente al punto vendita.
L'emettitrice deve controllare che sia rispettata la corretta
sequenza numerica delle etichette all'interno di ciascun rullo e ne
deve registrare le discontinuita'.
Su ogni contrassegno emesso, i dati essenziali che lo
contraddistinguono (Valore facciale, tipo, data e ora di emissione,
codice punto vendita ecc) devono essere elementi costitutivi del
sigillo di garanzia (MAC) che, insieme alle modalita' di invio
successivo dei dati di dettaglio al Centro servizi, garantisce la
verificabilita', l'integrita', la non ripudiabilita' e l'autenticita'
dei dati riportati sul contrassegno stesso.
L'insieme di tutti i contrassegni emessi ed eventualmente
annullati dalla emettitrice e non ancora inviati al Centro servizi
deve essere memorizzato nella memoria protetta. Una copia deve essere
sempre mantenuta nel modulo SAM. Insieme alle informazioni gia'
citate deve essere inoltre conservata la chiave DES per la
generazione (e quindi la verifica) del MAC del sigillo impresso su
ogni contrassegno.
L'emettitrice deve avere un dispositivo elettronico per la
gestione della data e dell'ora con precisione di almeno un minuto per
anno. Il dispositivo deve essere capace di gestire l'ora legale e gli
anni bisestili.
Il corretto funzionamento dell'orologio-calendario deve essere
garantito da batteria tampone e da un sistema di allarme che segnala
il malfunzionamento del sistema orologio-calendario e che determina
il blocco dell'operativita' della emettitrice.
Flussi di rendicontazione
Il Centro servizi deve generare ed inviare all'Agenzia delle
entrate i seguenti flussi telematici, i cui dettagli dovranno essere
preventivamente concordati con l'Agenzia stessa:
Rendicontazione delle autorizzazioni preventive.
Le autorizzazioni preventive all'emissione di contrassegni
(ricariche dei borsellini) devono essere rendicontate con un flusso,
di norma giornaliero, contenente almeno le seguenti informazioni:
1. identificazione univoca del rivenditore, contenente in ogni
caso il codice fiscale del soggetto autorizzato;
2. dati delle ricariche effettuate al lordo dell'aggio da
trattenere;
3. dati delle ricariche effettuate al netto dell'aggio da
trattenere.
In ogni caso le rendicontazioni delle ricariche devono consentire
all'Agenzia delle Entrate la disponibilita', entro ogni mercoledi',
dei dati relativi alle ricariche effettuate nella settimana contabile
precedente. Qualora tale termine fosse festivo esso sara' prorogato
al primo giorno non festivo successivo.
Si intende per settimana contabile il periodo che va da ogni
martedi' al mercoledi' successivo.
Rendicontazione dei contrassegni emessi
Le rendicontazioni dei contrassegni emessi devono avvenire
tramite un flusso telematico, inviato con cadenza almeno settimanale.
Il flusso deve contenere almeno i seguenti dati:
1. identificazione univoca del rivenditore, contenente in ogni
caso il codice fiscale del soggetto autorizzato;
2. estremi di tutti i contrassegni emessi, con indicazione dei
dati identificativi degli stessi;
3. estremi di tutti i contrassegni annullati, con indicazione
dei dati identificativi degli stessi.