GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 118 DEL 23/5/2005

AGENZIA DELLE ENTRATE 

PROVVEDIMENTO 5 maggio 2005 
Approvazione  delle  caratteristiche  e  delle  modalita'  d'uso  del
contrassegno   sostitutivo   delle   marche   da   bollo,   ai  sensi
dell'articolo  3,  comma  1, numero 3-bis, del decreto del Presidente
della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 642, e delle caratteristiche
tecniche  del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento
telematico tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate.
                      IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
                              Dispone:
  1.  Approvazione  delle caratteristiche e delle modalita' d'uso del
contrassegno.
  1.1  Il  contrassegno  sostitutivo  delle marche da bollo, ai sensi
dell'art.  3, comma 1, numero 3-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre 1972, n. 642, deve avere le caratteristiche ed
essere utilizzato secondo le indicazioni contenute nell'allegato A al
presente provvedimento;
  2.   Approvazione   delle   caratteristiche  tecniche  del  sistema
informatico.
  2.1. Le caratteristiche del sistema informatico idoneo a consentire
il  collegamento  telematico  tra  gli intermediari e l'Agenzia delle
entrate sono indicate nell'allegato B al presente provvedimento.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Motivazioni
  Ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  642,  art.  3,  comma  1,  numero  3-bis,  introdotto  dal
decreto-legge  12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30 luglio  2004, n. 191, l'imposta di bollo puo' essere
assolta  mediante  pagamento  ad  un  intermediario convenzionato con
l'Agenzia   delle   entrate,   il   quale   rilascia,  con  modalita'
telematiche,  un  apposito  contrassegno che sostituisce, a tutti gli
effetti, le marche da bollo.
  Ai  sensi  del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  31 marzo 2005, n. 43, anche la tassa di
concessione  governativa,  ove  ne sia previsto il pagamento mediante
marche  da  bollo,  deve  essere  assolta  con  le  stesse  modalita'
dell'art. 3 sopra citato.
  L'art.  4  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  642,  come  modificato dal citato decreto-legge n. 168 del
2004,  prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate  sono  stabilite  le caratteristiche e le modalita' d'uso del
contrassegno    rilasciato    dagli    intermediari,    nonche'    le
caratteristiche  tecniche del sistema informatico idoneo a consentire
il collegamento telematico con la stessa Agenzia.
  Con  il  presente  provvedimento,  pertanto, si da' attuazione alle
sopra  citate  disposizioni  normative,  mediante  approvazione delle
caratteristiche  e  delle modalita' d'uso del contrassegno rilasciato
dagli  intermediari,  al  fine  di  garantirne la riconoscibilita' da
parte  dei  contribuenti  e  degli  uffici preposti al controllo, gli
standard  di  sicurezza  e la tracciabilita' informatica, nonche' dei
requisiti   del   sistema   informatico   idoneo   ad  assicurare  il
collegamento  tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate, al fine
di  garantire  la  trasmissione  dei  dati relativi ai pagamenti e il
controllo sull'operato dei rivenditori.
Riferimenti normativi.
  a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    Decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
5 marzo  1997,  n.  59  (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
    Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
  b) disposizioni   in   materia   di   tributi   da  assolversi  con
contrassegni  rilasciati con modalita' telematiche, sostitutivi delle
marche da bollo;
    Decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
art.  3,  4  e  39, cosi' come modificati dal decreto-legge 12 luglio
2004,  n.  168,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004, n. 191;
    Decreto-legge  31 gennaio  2005,  n.  7,  art. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

    Roma, 5 maggio 2005

                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
                                                           Allegato A

CARATTERISTICHE  E  MODALITA'  D'USO  DEL  CONTRASSEGNO RILASCIATO AI
SENSI  DELL'ART.  3, COMMA 1, NUMERO 3-BIS DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
              DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 642.

    Il  contrassegno  deve essere stampato su un supporto autoadesivo
(etichetta) prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
    Le etichette contegono l'intestazione del Ministero dell'economia
e  delle  finanze  e il logo dell'Agenzia delle entrate e un codice a
barre che ne garantisce la tracciabilita'.
    Le etichette hanno, in particolare, le seguenti caratteristiche:
    Dimensioni: 55 X 40 mm.
    Colori:  Blu,  per  parte  del  logo dell'Agenzia delle entrate e
intestazione  del  Ministero  dell'economia e delle finanze; arancio,
per  parte del logo dell'Agenzia delle entrate, cornice riprodotta in
microstampa    positiva/negativa,    con   le   diciture   "Ministero
dell'economia  e  finanze agenzia entrate" e fascia laterale sinistra
in prossimita' della banda olografica; Verde, per fondino numismatico
in chiaro/scuro; Fluorescente, per fascia sulla destra dell'etichetta
con  stemma  della  Repubblica  Italiana;  bifluorescente,  per  logo
dell'Agenzia delle entrate al centro dell'etichetta; nero, per codice
a barre.
    striscia olografica: apposta al lato sinistro dell'etichetta e di
5  mm. di larghezza, riproduce con effetto ottico variabile una serie
di   stemmi   della  Repubblica  italiana  addizionati  in  direzione
verticale, con elementi di microscrittura.
    All'atto  dell'emissione  del  contrassegno il rivenditore stampa
sulle  etichette,  nel  rispetto  degli  standard tecnici definiti, i
seguenti dati:
      1. denominazione e valore facciale del contrassegno;
      2. dati identificativi del rivenditore;
      3. codice di sicurezza
      4. data e ora dell'emissione.
    Le  modalita'  d'uso del contrassegno sono le stesse delle marche
da bollo che sostituisce.
    Il  supporto  autoadesivo  contiene  dei  punti  di  strappo  che
impediscono  che  il  contrassegno possa essere staccato dall'atto su
cui deve essere apposto senza lacerarsi.
                                                           Allegato B

CARATTERISTICHE  TECNICHE DEL SISTEMA INFORMATICO IDONEO A CONSENTIRE
IL  COLLEGAMENTO  TELEMATICO  TRA  GLI INTERMEDIARI E L'AGENZIA DELLE
                               ENTRATE

    Il sistema informatico deve consentire la stampa dei contrassegni
mediante   apposite   emettitrici   dislocate  presso  i  rivenditori
autorizzati,  nonche'  la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei
dati  relativi  alle  autorizzazioni preventive alla rivendita e alle
riscossioni effettuate, mediante un flusso telematico.
    Il  sistema  complessivo  deve  essere  quindi  costituito  dalle
emettitrici  periferiche in grado di erogare in modalita' autonoma ed
esclusiva  i  contrassegni,  e  da  un Centro servizi del Gestore del
sistema  informatico  prescelto dalle associazioni di categoria degli
intermediari,   per   le  necessarie  operazioni  di  raccolta  dati,
autorizzazione credito e operazioni di servizio, a cui le emettitrici
si collegano periodicamente.
                  Gestione accesso alla emettitrice
    Allo scopo di identificare il punto vendita e l'operatore in modo
univoco ed impedire l'uso a personale non autorizzato, l'accesso alla
emettitrice    deve   essere   consentito   esclusivamente   mediante
l'inserimento  di  una  carta  a  microchip  (ID  Card) nell'apposito
lettore   da   parte  dell'operatore  e  dalla  digitazione  del  PIN
corrispondente alla carta utilizzata.
    L'accesso   alle  funzionalita'  della  emettitrice  deve  essere
consentito,  per  la normale operativita', solo con carte a microchip
associate   preventivamente   alla  emettitrice.  L'emettitrice  deve
ripudiare carte non ad essa associate.
                        Gestione del credito
    L'emettitrice  deve  gestire  differenti  crediti  (nel  proseguo
denominati "borsellini") ciascuno associato alle diverse tipologie di
contrassegno individuate dall'Agenzia delle entrate.
    L'emittitrice   deve   prevedere   un'apposita   transazione   di
"ricarica", mediante collegamento con il Centro servizi.
    La  transazione  con  la  quale  viene ricaricato il "borsellino"
costituisce    una   autorizzazione   preventiva   all'emissione   di
contrassegni  per  un  valore  corrispondente. Il sistema informatico
deve  rendicontare  giornalmente  all'Agenzia  delle entrate tutte le
transazioni  di  ricarica  avvenute, mediante un flusso telematico la
cui  struttura  deve  essere concordata preventivamente con l'Agenzia
stessa.
    Le  transazioni  di  ricarica  sono  autorizzate nei limiti di un
plafond  mensile stabilito dall'Agenzia delle entrate e comunicato al
Gestore   del  sistema  informatico  per  il  tramite  di  un  flusso
telematico.
    Un  "contrassegno"  deve  poter  essere  emesso solo se l'importo
facciale  dello  stesso,  al  netto  dell'aggio,  trova  capienza nel
borsellino  corrispondente  alla  sua  tipologia.  In caso, contrario
l'emissione del contrassegno deve essere inibita.
    Ad  ogni  emissione di "contrassegno" il credito del "borsellino"
corrispondente   deve   essere   scalato   del  valore  facciale  del
contrassegno emesso, al netto dell'aggio.
                          Gestione listini
    L'emettitrice   deve   essere  predisposta  per  l'erogazione  di
contrassegni  di  valore  facciale predefinito, in base ad un listino
stabilito   dall'Agenzia  delle  entrate  e  configurato  dal  Centro
servizi;  deve  essere  prevista  anche  la stampa di contrassegni di
importo libero.
                   Gestione dei rulli di etichette
    L'emettitrice  deve essere predisposta per la stampa su etichette
autoadesive  disposte  su  modulo  continuo.  Il  tipo di stampa deve
essere  termico.  Ogni  rullo,  prima  del  suo  impiego, deve essere
autorizzato   e  registrato  dal  Centro  servizi  mediante  apposita
transazione on-line.
    Il  Centro  servizi autorizza ed associa un rullo, individuato in
modo  univoco,  alla  emettitrice  del  punto vendita solo se non sia
stato preventivamente segnalato come non utilizzabile e non sia stato
gia'  registrato e autorizzato da un differente punto vendita. Solo i
rulli   autorizzati   e  registrati  possono  essere  utilizzati  per
l'emissione dei bolli. Un rullo autorizzato e registrato per un punto
vendita  non puo' essere utilizzato ne' autorizzato su emettitrici di
differenti punti vendita.
                   Gestione dettagli di emissione
    Ciascuna  emissione  e  l'eventuale  annullamento  devono  essere
registrati  su  memoria  flash  protetta e duplicata in modo da poter
essere  inviata  al Centro servizi per il loro trattamento in termini
di  censimento  e statistiche, secondo modalita' e tempi modulabili e
programmabili in funzione anche del profilo del punto vendita.
    I dati minimi registrati per ogni vendita sono:
      causale (emissione, annullo)
      codice punto vendita
      codice operatore
      importo (valore facciale)
      identificativo del contrassegno
      sigillo elettronico
      tipo di contrassegno
      data e ora operazione
      identificativo emettitrice.
    La  dimensione  della  memoria che contiene i dettagli di vendita
deve  essere  tale  da  contenere un numero di operazioni pari almeno
alla  meta'  delle  etichette  presenti  in  un rotolo e comunque non
inferiore al numero di contrassegni emessi in una giornata.
    I  dati  relativi  alle operazioni di rivendita sono rendicontati
dal  Gestore  del  sistema informatico all'Agenzia delle entrate, con
cadenza  almeno  settimanale.  La rendicontazione avviene mediante un
flusso telematico.
                Annullamento dei contrassegni emessi
    L'annullamento  deve  essere  permesso  esclusivamente per valori
emessi  durante  la  giornata  e  appartenenti al rullo montato sulla
emettitrice.
    L'emettitrice  deve  verificare  che  il  contrassegno  sia stato
emesso  regolarmente  nella  stessa  giornata,  che  non sia stato in
precedenza  gia'  annullato  e che appartenga al rullo attualmente in
macchina.  In  caso  di  verifica  positiva  esegue  l'operazione  di
annullamento registrando i dati nella memoria.
    L'operazione  di  annullamento comporta il reintegro del credito,
gia' scalato al momento dell'emissione del contrassegno annullato.
    Il rivenditore e' obbligato a conservare i contrassegni annullati
per almeno cinque anni.
                       Specifiche di sicurezza
    Il  sistema di sicurezza deve basarsi su algoritmi di cifratura a
chiave asimmetrica di tipo RSA. Ogni emettitrice deve disporre di una
coppia  di numeri di matricola, uno pubblico ed uno privato, e di una
coppia  di  chiavi,  certificate dall'emittente delle chiavi mediante
firma   elettronica   e  memorizzate  in  un  modulo  SAM.  Il  mutuo
riconoscimento  Emettitrice-Centro  Servizi  deve  essere  realizzato
mediante  procedura  di  autenticazione di tipo "Challenge Response".
L'autenticita',  l'integrita'  e  la non ripudiabilita' devono essere
garantite  attraverso  i  meccanismi  di  firma, e la riservatezza e'
garantita dai meccanismi di cifratura.
    Il  controllo  dell'attivita' della emettitrice e degli operatori
deve  essere  assicurato  mediante  la  memorizzazione  degli  eventi
rilevanti  (richiesta  credito,  emissione bollo, annullamento) nella
memoria   protetta   e   il   relativo   invio   al  Centro  Servizi.
L'identificazione  dell'operatore  e  del  punto  vendita deve essere
garantita  da  ID Card di tipo ISO 7816 . L'inserimento della ID Card
nella   emettitrice   deve   essere  necessario  per  l'accesso  alle
funzionalita' di quest'ultima.
    In caso di black-out i dati salvati nella memoria protetta devono
essere   alimentati  da  una  batteria  tampone,  che  ne  garantisce
l'integrita'  e  la conservazione per almeno un anno. I dati salienti
(totalizzatori,  log,  ecc)  devono  essere  in  ogni caso copiati su
modulo  SAM  e  devono  essere  reperibili  anche  in  caso di guasto
irreparabile della memoria protetta.
    I   contrassegni  devono  essere  emessi  su  etichette  numerate
appartenenti a rulli associati univocamente al punto vendita.
    L'emettitrice  deve  controllare  che  sia rispettata la corretta
sequenza  numerica  delle etichette all'interno di ciascun rullo e ne
deve registrare le discontinuita'.
    Su   ogni   contrassegno   emesso,   i  dati  essenziali  che  lo
contraddistinguono  (Valore  facciale, tipo, data e ora di emissione,
codice  punto  vendita  ecc)  devono  essere elementi costitutivi del
sigillo  di  garanzia  (MAC)  che,  insieme  alle  modalita' di invio
successivo  dei  dati  di  dettaglio al Centro servizi, garantisce la
verificabilita', l'integrita', la non ripudiabilita' e l'autenticita'
dei dati riportati sul contrassegno stesso.
    L'insieme   di  tutti  i  contrassegni  emessi  ed  eventualmente
annullati  dalla  emettitrice  e non ancora inviati al Centro servizi
deve essere memorizzato nella memoria protetta. Una copia deve essere
sempre  mantenuta  nel  modulo  SAM.  Insieme  alle informazioni gia'
citate   deve   essere  inoltre  conservata  la  chiave  DES  per  la
generazione  (e  quindi  la verifica) del MAC del sigillo impresso su
ogni contrassegno.
    L'emettitrice  deve  avere  un  dispositivo  elettronico  per  la
gestione della data e dell'ora con precisione di almeno un minuto per
anno. Il dispositivo deve essere capace di gestire l'ora legale e gli
anni bisestili.
    Il  corretto  funzionamento  dell'orologio-calendario deve essere
garantito  da batteria tampone e da un sistema di allarme che segnala
il  malfunzionamento  del sistema orologio-calendario e che determina
il blocco dell'operativita' della emettitrice.
                      Flussi di rendicontazione
    Il  Centro  servizi  deve  generare  ed inviare all'Agenzia delle
entrate  i seguenti flussi telematici, i cui dettagli dovranno essere
preventivamente concordati con l'Agenzia stessa:
      Rendicontazione delle autorizzazioni preventive.
    Le   autorizzazioni   preventive  all'emissione  di  contrassegni
(ricariche  dei borsellini) devono essere rendicontate con un flusso,
di norma giornaliero, contenente almeno le seguenti informazioni:
      1.  identificazione univoca del rivenditore, contenente in ogni
caso il codice fiscale del soggetto autorizzato;
      2.  dati  delle  ricariche  effettuate  al  lordo dell'aggio da
trattenere;
      3.  dati  delle  ricariche  effettuate  al  netto dell'aggio da
trattenere.
    In ogni caso le rendicontazioni delle ricariche devono consentire
all'Agenzia  delle  Entrate la disponibilita', entro ogni mercoledi',
dei dati relativi alle ricariche effettuate nella settimana contabile
precedente.  Qualora  tale termine fosse festivo esso sara' prorogato
al primo giorno non festivo successivo.
    Si  intende  per  settimana  contabile  il periodo che va da ogni
martedi' al mercoledi' successivo.
      Rendicontazione dei contrassegni emessi
    Le   rendicontazioni  dei  contrassegni  emessi  devono  avvenire
tramite un flusso telematico, inviato con cadenza almeno settimanale.
Il flusso deve contenere almeno i seguenti dati:
      1.  identificazione univoca del rivenditore, contenente in ogni
caso il codice fiscale del soggetto autorizzato;
      2.  estremi di tutti i contrassegni emessi, con indicazione dei
dati identificativi degli stessi;
      3.  estremi  di tutti i contrassegni annullati, con indicazione
dei dati identificativi degli stessi.


fp05-gr05