GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 125 DEL 31/5/2005


LEGGE 31 maggio 2005, n. 89 
Conversione  in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo
2005,  n.  45,  recante  disposizioni  urgenti  per  la funzionalita'
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

    1. Il  decreto-legge  31  marzo 2005, n. 45, recante disposizioni
urgenti  per  la  funzionalita'  dell'Amministrazione  della pubblica
sicurezza,  delle  Forze  di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco,  e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
    2. La  presente  legge  entra  in  vigore  il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 31 maggio 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli

                              LAVORI PREPARATORI

          Senato della Repubblica (atto n. 3368):
              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          (Berlusconi)  e  dal  Ministro  dell'interno (Pisanu) il 1°
          aprile 2005.
              Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  referente,  il  4  aprile  2005  con pareri delle
          commissioni  1ª,  3ª,  4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 13ª, 14ª e della
          commissione parlamentare per le questioni regionali.
              Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
          costituzionalita' il 5 aprile 2005.
              Esaminato  dalla  1ª commissione, in sede referente, il
          5, 12, 13, 26 aprile 2005; il 3 maggio 2005.
              Esaminato  in  aula  il 4 maggio 2005 ed approvato l'11
          maggio 2005.

          Camera dei deputati (atto n. 5842):

              Assegnato    alle   commissioni   riunite   I   (Affari
          costituzionali)  e  IV  (Difesa),  in sede referente, il 16
          maggio  2005  con pareri del comitato per la legislazione e
          delle commissioni III, V, XI e XIII.
              Esaminato  dalle  commissioni  riunite  I e IV, in sede
          referente, il 17 e 18 maggio 2005.
              Esaminato  in  aula il 23 maggio 2005 ed approvato, con
          modificazioni, il 24 maggio 2005.

          Senato della Repubblica (atto n. 3368-B):

              Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  referente,  il  24  maggio  2005 con pareri delle
          commissioni 4ª e 5ª.
              Esaminato  dalla  1ª commissione, in sede referente, il
          24 e 25 maggio 2005.
              Esaminato  in aula il 26 maggio 2005 ed approvato il 31
          maggio 2005.

          Avvertenza:

              Il  decreto-legge  31  marzo  2005,  n.  45,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          75 del 1° aprile 2005.
              A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
              Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione   e'   pubblicato  in  questa  stessa  Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 53.
                                                             ALLEGATO

           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
                AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2005, N. 45

All'articolo 1:
   al  camma  1,  dopo,  le  parole:  "e  di'  difesa nazionale" sono
inserite  le seguenti: ", di soccorso tecnico urgente, di prevenzione
e vigilanza antincendio";
   al  comma  2, dopo le parole: "emanati ai sensi del" sono inserite
le seguenti: "regolamento di cui al";
   al  comma 3, le parole:" "sono stanziati 4.414.095 euro per l'anno
2005 e 5.885.460 euro a decorrere dall'anno 2006 per" sono sostituite
dalle  seguenti:  "entro  il  limite  di  spesa di 4.414.095 euro per
l'anno  2005  e  di  5.885.460  euro  a  decorrere dall'anno 2006, e'
autorizzata"   e  le  parole.  "189  agenti"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino a 189 agenti";
   dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
   "4-bis.   Fatte   salve  le  priorita'  di  cui  al  comma  2,  le
autorizzazioni  alle  assunzioni  di  cui al comma 96 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alla Polizia di Stato,
devono  essere  utilizzate  in  modo da assicurare il soddisfacimento
delle  esigenze  prioritarie dell'amministrazione nonche' la graduale
assunzione,  entro l'anno 2008, degli idonei al concorso pubblico per
esami  per  il  conferimento  di  640 posti di allievo vice ispettore
della   Polizia   di  Stato,  indetto  con  decreto  del  capo  della
polizia-direttore  generale  della pubblica sicurezza del 23 novembre
1999,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 3
dell'11  gennaio 2000, e degli idonei, non vincitori dei concorsi per
l'accesso  alla  qualifica  di  commissario  della  Polizia di Stato,
indetti  ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000,,n. 334, con
decreti  del  capo  della  polizia-direttore  generale della pubblica
sicurezza  del  5  e del 25 febbraio 2004, pubblicati rispettivamente
nella  Gazzetta  Ufficiale,  4a serie speciale, n. 13 dei 17 febbraio
2004   e   nel  Bollettino  Ufficiale  del  personale  del  Ministero
dell'interno, supplemento straordinario n. 1/8 del 27 febbraio 2004".
   Uopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
   "Art,  1-bis.  -  (Disposizioni  relative  ai  servizi  sanitari e
tecnici  della  Polizia  di  Stato). - 1. Ferma restando la normativa
vigente  in  materia  di autorizzazione alle assunzioni, la dotazione
organica  delle  qualifiche  di dirigente superiore medico e di primo
dirigente  medico  della  Polizia  di  Stato,  di  cui alla tabella A
allegata  al  decreto dei Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n.  338, e successive modificazioni, e' rispettivamente rideterminata
in 11 e 37 unita'.
   2. Le disposizioni dell'articolo 30-bis del decreto legislativo 30
dicembre  1997,  n.  490,  si  applicano  anche al dirigente generale
medico della Polizia di Stato che abbia maturato la permanenza minima
di  un  anno nella qualifica, ferme restando le funzioni di direttore
centrale  di  sanita'. A tale fine il conferimento della qualifica di
dirigente  generale medico di livello B e' effettuato in sovrannumero
rispetto  alle  dotazioni  organiche  del  ruolo dei dirigenti medici
previste  dalla  tabella  A  allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e non da' luogo a vacanza organica
nella  qualifica di dirigente generale medico prevista dalla medesima
tabella.
   3. E' istituita, nell'ambito dei ruoli dei dirigenti tecnici della
Polizia  di  Stato,  di  cui  alla  tabella A allegata al decreto del
Presidente  della  Repubblica  24  aprile  1982, n. 337, e successive
modificazioni,  la qualifica unica di dirigente generale tecnico, per
le  funzioni  di  ispettore  generale  capo. La nomina nella predetta
qualifica  non  da'  luogo  a  vacanza  organica  nella  qualifica di
dirigente  superiore  tecnico precedentemente rivestita nei ruoli di'
cui alla predetta tabella A.
   4.  Nei  limiti  delle autorizzazioni ad assumere e della relativa
spesa  definiti,  per  la Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 1,
camma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a compensazione degli
oneri  derivanti  dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, la dotazione
organica delle qualifiche di vice perito tecnico, di perito tecnico e
perito  tecnico  capo  della  Polizia di Stato, di cui alla tabella A
allegata  al  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, e successive modificazioni, e' rideterminata in 1.087 unita'.
Le   nomine   di   cui   al   presente  articolo  devono  aver  luogo
contestualmente   alla  riduzione,  di  cui  al  precedente  periodo,
dell'organico effettivo dei vice periti tecnici e dei periti tecnici,
e  in conformita' ad un'apposita autorizzazione ad assumere: ai sensi
dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
   5.  Nella  tabella  A  allegata  al  decreto  del Presidente della
Repubblica  24  aprile  1982,  n. 338, e successive modificazioni, il
quadro  relativo  al  ruolo  dei  dirigenti  medici e' sostituito dal
quadro di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
   Art.  1-ter.  -  (Commissioni  sanitarie). - 1. Al fine di un piu'
razionale  impiego  delle  risorse,  l'Amministrazione della pubblica
sicurezza  e'  autorizzata a stipulare, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio  dello  Stato,  convenzioni  con  altre  Forze di polizia ad
ordinamento  civile e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per
la   prestazione   di   servizi   sanitari  comuni  anche  attraverso
l'istituzione    di    apposite    commissioni   mediche   incaricate
dell'espletamento,   nei  confronti  del  rispettivo  personale,  dei
compiti di:
   a)  accertamento  dei  requisiti  psicofisici  nei  casi in cui e'
prevista la collegialita' del giudizio;
   b)  accertamento  sanitario  relativo ai procedimenti previsti dal
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 29
ottobre 2001, n. 461.
   2.   La   composizione  e  le  modalita'  di  funzionamento  delle
commissioni,  nonche'  le disposizioni di adeguamento del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.
461,  e  degli  ordinamenti  delle  amministrazioni  interessate sono
determinate  con  regolamento  da  emanare  ai sensi dell'articolo 17
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri interessati.
   3.   Fino  all'emanazione  del  regolamento  di  cui  al  comma  2
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
   Art.  l-quater.  -  (Copertura assicurativa per il personale della
Polizia  di  Stato,  del  Corpo  di  polizia penitenziaria, del Corpo
forestale  dello  Stato,  dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia  di'  finanza).  -  Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del
decreto  del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come
incrementate  dagli  articoli  4 e 9 del decreto del Presidente della
Repubblica  19 novembre 2003, n. 348, relative alla Polizia di Stato,
al  Corpo  di  polizia penitenziaria, al Corpo forestale dello Stato,
all'Arma  dei  carabinieri  e  al  Corpo  della  guardia  di finanza,
iscritte  in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello
stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dell'interno, del
Ministero,  della giustizia, del Ministero delle politiche agricole e
forestali, del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e
delle   finanze,   sono  trasferite,  rispettivamente,  al  Fondo  di
assistenza  per  il  personale  della pubblica sicurezza, all'Ente di
assistenza  per  il  personale dell'amministrazione penitenziaria per
gli  appartenenti  alla  Polizia  penitenziaria, al Fondo assistenza,
previdenza  e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato,
al  Fondo  assistenza,  previdenza e premi per il personale dell'Arma
dei  carabinieri  ed al Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali
provvedono,   per   conto  del  medesimo  personale,  alla  copertura
assicurativa  delle  responsabilita'  connesse allo svolgimento delle
attivita' istituzionali dello stesso personale.
   Art.  1-quinquies;  -  (Disposizioni concernenti l'amministrazione
civile  dell'interno,  le Forze od polizia e le Forze armate). - 1. A
decorrere   dall'anno   2006,  all'onere  conseguente  all'attuazione
dell'articolo,  3-quater  del  decreto-legge  30 gennaio 2004, n. 24,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, pari
a  5  milioni  di  euro  annui,  si  provvede mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma
151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
   2.  Per  il processo di perequazione dei trattamenti economici dei
dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate e' stanziata la
somma  di  euro  8.300.000  a decorrere dall'anno 2005, da utilizzare
osservando  le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge
28  luglio  1999,  n.  266. All'onere derivante dall'attuazione ' del
presente   comma   si   provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di'  spesa  recata  dall'articolo  3, comma 151,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
   3.  Per  far  fronte alla molteplicita' e complessita' dei compiti
attribuiti  al  personale  dell'amministrazione  civile  dell'interno
appartenente  al  comparto Ministeri, connessi all'applicazione della
normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo,
il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia
e  dell'efficienza  dei  servizi  istituzionali  e' incrementato di 4
milioni  di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. All'onere
derivante  dall'attuazione  dei  presente  comma si provvede mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di   spesa  recata
dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
   Art.  1-sexies.  -  (Ufficiali  di  collegamento  delle  Forze  di
polizia).  -  1. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e' sostituito dal seguente:
   "556.  Al  personale  impiegato all'estero ai sensi dei commi 553,
554 e 555 compete il trattamento economico di cui alla legge 8 luglio
1961, n. 642. Per eventuali incarichi effettivamente svolti presso le
rappresentanze  diplomatiche o gli uffici consolari, e' attribuito un
trattamento  economico,  sostitutivo  di  quello  indicato  al  primo
periodo,  da  determinare  con decreto del Ministro dell'interno, di'
concerto  con  il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non
inferiore  a  quelli previsti per gli esperti di cui all'articolo 168
del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni"".
   All'articolo   2,   comma   2,   le   parole:  "nell'ambito  dello
stanziamento"    sono    sostituite    dalle    seguenti:   "mediante
corrispondente  riduzione,  per  l'anno  2105, dell'autorizzazione di
spesa" e le parole: ", secondo le modalita' previste dall'articolo 1,
comma 549, della medesima legge" sono soppresse.
   Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
   "Art.  2-bis.  -  (Norme  in  materia  di corso d'istituto per gli
ufficiali  dell'Arma  dei carabinieri). - 1. il comma 2 dell'articolo
29  del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, e' sostituito dal
seguente:
   2. Le conoscenze e le capacita' acquisite nonche' le potenzialita'
espresse   dai   frequentatori   formano   oggetto   di'   specifiche
valutazioni.  Il  corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad
apposita cominissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle
valutazioni  e  dell'esame  conclusivo,  e  la  relativa graduatoria,
approvati  dal  Comandante  generale  dell'Arma dei carabinieri, sono
comunicati  agli  interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del
Ministero della difesa"".
   All'articolo 3:
   al  comma  2,  le  parole: "di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge  27  gennaio  2004, n. 16," sono soppresse e le parole:
"per   l'assunzione   di"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "per
l'assunzione di fino a";
   dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
   "2-bis.  Per  le  esigenze  connesse  al  mantenimento  di elevati
standard  nel  concorso  all'ordine  pubblico a livello territoriale,
fermo  restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge
6  febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo
3  aprile  2001,  n.  155,  e successive modificazioni, e' sostituita
dalla tabella B allegata al presente decreto.
   2-ter.  La  dotazione  organica del ruolo direttivo dei funzionari
del  Corpo  forestale  dello  Stato di cui alla tabella A allegata al
decreto   legislativo   3   aprile   2001,   n.   155,  e  successive
modificazioni, e' fissata in 616 unita'.
   2-quater.  Le  promozioni  e le nomine di cui al comma 2-bis hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
   2-quinquies.  Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis
e  2-quater,  valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle proiezioni dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle politiche agricole e
forestali".
   Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:
   "Art.  3-bis.  -  (Adeguamento  delle  disposizioni  in materia di
tutela   legale).  -1.  Per  le  anticipazioni  dovute  al  personale
destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22
maggio  1975,  n.  152,  e all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo
1997,  n.  67,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997,  n. 135, per le quali il parere dell'Avvocatura dello Stato non
sia  pervenuto  all'amministrazione  competente  entro  il termine di
quarantacinque  giorni,  la  stessa  amministrazione,  ferma restando
l'applicazione  degli  articoli  40  e  63 del decreto del Presidente
della  Repubblica  18  giugno  2002,  n.  164,  e  delle disposizioni
relative alla ripetizione delle somme anticipate, puo' procedere, nel
limite  del  30  per  cento  della  richiesta  di  anticipazione,  in
applicazione  del  regolamento  recante determinazione degli onorari,
dei  diritti  e  delle  indennita'  spettanti  agli  avvocati  per le
prestazioni    giudiziali,   in   materia   civile,   amministrativa,
tributaria,  penale  e stragiudiziali, di cui al decreto del Ministro
della  giustizia  8  aprile 2004, n. 127, in conformita' al parere di
congruita'  rilasciato  dal  competente  Consiglio  dell'ordine degli
avvocati.
   2.  Per  il pagamento delle somme eventualmente dovute a titolo di
rivalsa  si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti
in materia di pignoramento o cessione dello stipendio".
   All'articolo 4:
   al  comma  1,  al  primo periodo, dopo le parole: "e' istituita la
Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato"" sono inserite
le  seguenti:  ", a cui e' preposto un prefetto" e il secondo periodo
e'  sostituito dal seguente: "Conseguentemente, all'articolo 8, primo
e  terzo comma, e all'articolo 10, comma 3, della citata legge n. 121
del 1981, e successive modificazioni, le parole, rispettivamente: "di
cui  alla  lettera a) dell'articolo 5"" e "di cui alla lettera a) del
primo  comma dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5"";
   al comma 2, lettera c), dopo la parola: "dispone" sono inserite le
seguenti:",  ferma restando la dotazione del personale effettivamente
in servizio,".
   All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "Ministero dell'interno,"
sono   inserite   le  seguenti:  "relative  a  stanziamenti  disposti
nell'esercizio 2003,".
   All'articolo 6, comma 1, lettera b), dopo le parole: "articolo 11,
comma  5-bis, del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al"
e le parole: ", e successive modificazioni" sono soppresse.
   All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "n. 163 del 14 la parola:
"del" e' soppressa.
   Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente:
   "Art.  7-bis.  -  (Servizi di formazione in materia di prevenzione
incendi)  -  1.  I  servizi  di  formazione in materia di prevenzione
incendi  resi  dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su richiesta
di  soggetti  pubblici o privati, a seguito della stipula di apposite
convenzioni,  sono  erogati  con  le  stesse  modalita'  e condizioni
stabilite  dall'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.
Resta  fermo  quanto  disposto dall'articolo 17 della legge 10 agosto
2000, n. 246".
   All'articolo  8,  camma 1, le parole: "al comma 3" sono sostituite
dalle seguenti: "al comma 1".
   Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:
   "Art. 8-bis. - (Disposizioni transitorie in materia di valutazione
comparativa  e  di  progressione  in  carriera per il personale della
carriera  prefettizia).  - 1. All'articolo 36 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
   5. Ferma restando l'anzianita' complessiva di nove anni e sei mesi
di  effettivo  servizio dall'ingresso in carriera, le disposizioni di
cui  all'articolo  7,  comma  1,  concernenti i requisiti di servizio
presso  gli  uffici centrali e periferici, richiesti per l'ammissione
alla  valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica
di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data
di  entrata  in  vigore  del  presente decreto. Per tale personale si
provvede   ad   individuare,   con   apposito  decreto  del  Ministro
dell'interno  da  emanare  entro  il 31 dicembre 2005 e relativamente
alle  promozioni  alla  qualifica di vice prefetto a decorrere dal 1°
gennaio  2007,  specifici  requisiti  :gunimi  di servizio presso gli
uffici  centrali  e  periferici,  comunque  non  inferiori a sei mesi
presso   gli   uffici  centrali  e  ad  un  anno  presso  gli  uffici
periferici".
   Art.  8-ter. - (Modifiche in tema di rappresentanza militare) - 1.
All'articolo  18  della  legge  11  luglio 1978, n. 382, e successive
modificazioni, l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
   "Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e
sono immediatamente rieleggibili una sola volta".
   2.  I  delegati  eletti  nei consigli di rappresentanza militare e
regolarmente  in carica alla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente decreto decadono dal loro naturale mandato
al  completamento  del quarto anno e sono immediatamente rieleggibili
per una sola volta.
   3.  Nell'articolo  13,  primo  comma,  del  regolamento  di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, le
parole:   "tre   anni",  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle
seguenti: "quattro anni".
   Art.  8-quater.  -  (Modifiche  al decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490). - 1. Dopo l'articolo 60-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e' inserito il seguente:
   "Art.  60-ter. - (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio in
tema  di  promozioni  annuali).  -  1.  In  deroga  a quanto previsto
dall'articolo  60,  comma 3, limitatamente al numero delle promozioni
annuali,  le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma
2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino all'anno 2009".
   2.  All'articolo  61  del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  al  comma  3,  le parole: "fino al 2005" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 2009`,
   b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
   "4-bis.  In  deroga  a  quanto previsto dall'articolo 60, comma 3,
dall'anno   2006  e  fino  all'anno  2009  il  numero  annuale  delle
promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 e' fissato in tante
unita'  quanti  sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e
giudicati idonei all'avanzamento";
   c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
   "5-bis.  Dall'anno  2005  e  fino  all'anno 2009 per la formazione
delle  aliquote  di valutazione dei capitani di cui al comma 4 non si
applica  la  limitazione  del 30 per cento prevista dall'articolo 60,
comma 2, lettera d)".
   3.  All'onere  derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato
in  euro  523.125 per l'anno 2006, euro 706.800 per l'anno 2007, euro
395.250  per l'anno 2008 ed euro 534.750 per l'anno 2009, si provvede
mediante  corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006
e  2007  dello  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
   4.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   Art. 8-quinquies. - (Veicoli e conducenti del Corpo dei vigili del
fuoco  della  regione Valle d'Aosta) - 1. All'articolo 138, comma 11,
del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni,  le parole: "Trento e Bolzano, della Croce rossa" sono
sostituite  dalle seguenti: "Trento e di Bolzano, della regione Valle
d'Aosta, della Croce rossa"".
   All'articolo 9:
   al  comma  1,  alla  lettera a), le parole: "per l'anno 2007" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "a  decorrere  dall'anno  2007" e, alla
lettera  b),  le  parole:  "per  l'anno  2007"  sono sostituite dalle
seguenti: "a decorrere dal-l'anno 2007";
   al  comma  3,  le  parole: "oneri di cui al presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "oneri di cui all'articolo 1, commi 3 e 4,
all'articolo  2,  all'articolo  3,  commi  2  e 2-bis, e all'articolo
8-quater del presente decreto"".

                                                            



TABELLA A
                                                (Art. 1-bis, comma 5)
                     RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI
Livello di      |                |    Posti di     |
funzione        |Qualifica       |    qualifica    |Funzioni
---------------------------------------------------------------------
                |                |                 |Direttore
                |                |                 |centrale di
                |                |                 |sanita' (dopo un
                |                |                 |anno dal
                |Dirigente       |                 |conseguimento
                |generale medico |                 |della qualifica
B               |di livello B    |        *        |precedente).
---------------------------------------------------------------------
                |                |                 |Direttore
                |Dirigente       |                 |centrale di
C               |generale medico |        1        |sanita'.
---------------------------------------------------------------------
                |                |                 |Ispettore
                |                |                 |generale;
                |                |                 |consigliere
                |                |                 |ministeriale
                |                |                 |aggiunto, anche
                |                |                 |per le funzioni
                |                |                 |di coordinamento
                |                |                 |degli studi e
                |                |                 |ricerche in
                |                |                 |materia santaria;
                |                |                 |direttore di
                |                |                 |servizio della
                |                |                 |direzione
                |                |                 |centrale di
                |                |                 |sanita' e di
                |                |                 |ufficio di
                |Dirigente       |                 |vigilanza a
D               |superiore medico|       11        |livello centrale.
---------------------------------------------------------------------
                |                |                 |Direttore di
                |                |                 |divisione nella
                |                |                 |direzione
                |                |                 |centrale di
                |                |                 |sanita';
                |                |                 |dirigente di
                |                |                 |ufficio sanitario
                |                |                 |periferico e di
                |                |                 |ufficio di
                |                |                 |vigilanza
                |                |                 |periferico; vice
                |                |                 |consigliere
                |                |                 |ministeriale;
                |                |                 |dirigente con
                |                |                 |funzioni
                |                |                 |ispettive;
                |                |                 |presidente di
                |                |                 |commissioni
                |Primo dirigente |                 |mediche o
E               |medico          |       37        |medico-legali.

          *  Nota:  La  promozione  a  dirigente  generale  medico di
          livello  B  non  comporta  variazione  nei posti di livello
          dirigenziale generale nel ruolo dei dirigenti medici.
                                                            TABELLA B
                                                (Art. 3, comma 2-bis)
              Dirigenti del Corpo forestale dello Stato
Livello di      |                |    Posti di     |
funzione        |Qualifica       |    qualifica    |Funzioni
---------------------------------------------------------------------
                |                |                 |Capo del Corpo
                |Dirigente       |                 |forestale dello
B               |generale        |        1        |Stato.
---------------------------------------------------------------------
                |                |                 |Vice Capo del
                |Dirigente       |                 |Corpo forestale
C               |generale        |        1        |dello Stato.
---------------------------------------------------------------------
                |                |                 |Capo servizio
                |                |                 |centrale,
                |                |                 |Comandante della
                |                |                 |Scuola del Corpo
                |                |                 |forestale dello
                |Dirigente       |                 |Stato, Comandante
D               |superiore       |       21        |regionale.
---------------------------------------------------------------------
                |                |                 |Direttore di
                |                |                 |divisione presso
                |                |                 |l'amministrazione
                |                |                 |centrale, capo
                |                |                 |ufficio presso
                |                |                 |l'amministrazione
                |                |                 |centrale, capo
                |                |                 |rparto scuola del
                |                |                 |Corpo forestale
                |                |                 |dello Stato, vice
                |                |                 |comandante
E               |Primo dirigente |       39        |regionale.
---------------------------------------------------------------------
                |                |       62        |


fp05-gr05