ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
DECRETO 22 aprile 2005
Regolamento sulla istituzione di un sistema di controlli interni, ai
sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera i) del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303.
IL PRESIDENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002,
n. 303, recante il "Regolamento di organizzazione dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a
norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419";
Visto in particolare l'art. 13, comma 1, lettera i), del predetto
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, il
quale prevede che il consiglio di amministrazione disciplini
l'istituzione di un sistema di controlli interni;
Vista la deliberazione n. 19/2004 adottata dal consiglio di
amministrazione in data 27 dicembre 2004, con la quale e' stato
approvato il regolamento recante l'istituzione di un sistema di
controlli interni;
Vista la nota del 22 marzo 2005 con cui il Ministero della salute -
Direzione generale ricerca scientifica e tecnologica -
6/I.4.d.a.7/70-3275//P, ha approvato il predetto regolamento, ai
sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303;
Emana
l'unito regolamento recante l'istituzione di un sistema di controlli
interni dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 2005
Il presidente: Moccaldi
Allegato
REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI
INTERNI (art. 13, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 303/2002).
Art. 1.
Oggetto, denominazioni e principi generali
1. Il presente regolamento disciplina il sistema dei controlli
interni dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, di seguito denominato ISPESL.
2. Il sistema dei controlli interni e' ispirato ai principi
generali recati dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286.
3. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002,
n. 303, l'ISPESL si dota di strumenti finalizzati a:
a) garantire la legittimita', la regolarita' e la correttezza
dell'azione amministrativa (controllo di regolarita'
amministrativo-contabile);
b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita'
dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante
tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e
risultati (controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica
dirigenziale (valutazione della dirigenza);
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di
attuazione di piani, programmi ed altri strumenti determinati
dall'organo di direzione politico-amministrativa, in termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
(controllo strategico).
Art. 2.
Controllo di regolarita' amministrativo-contabile
1. Il controllo di regolarita' amministrativo-contabile e' svolto
dal collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 303/2002, con i compiti previsti
al comma 3 del medesimo articolo nonche' con quelli previsti da altre
norme di legge o di regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n.
286/1999, provvede allo svolgimento dei controlli di cui al presente
articolo anche la struttura individuata ai fini dell'espletamento
dell'attivita' d'ispezione amministrativa, secondo la disciplina
recata dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri
2 luglio 2002.
Art. 3.
Controllo di gestione
1. Il controllo di gestione supporta la funzione direzionale
nello svolgimento dei propri compiti.
2. La funzione del controllo di gestione e' collocata in
posizione di diretta collaborazione con il direttore generale.
3. Nell'ambito del regolamento di organizzazione sono definiti i
compiti, le attivita' e le funzioni.
4. Il controllo di gestione verifica, mediante valutazione
comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli
obiettivi gestionali assegnati, la corretta ed economica gestione
delle risorse attribuite, l'imparzialita' e il buon andamento delle
attivita' gestionali svolte, nonche' effettua valutazioni in ordine
ai risultati gestionali conseguiti.
5. Il direttore generale, sulla base degli indirizzi del
consiglio di amministrazione, definisce:
a) le unita' organizzative a livello delle quali si intende
misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione
amministrativa;
b) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e
dei soggetti responsabili;
c) l'insieme dei prodotti e delle finalita' dell'azione
amministrativo-gestionale, con riferimento all'intero ISPESL o a
singole unita' organizzative;
d) le modalita' di rilevazione e ripartizione dei costi tra le
unita' organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i
costi sono sostenuti;
e) gli indicatori specifici per misurare l'efficacia,
l'efficienza e l'economicita';
f) la frequenza di rilevazione delle informazioni.
Art. 4.
Valutazione del personale con incarico dirigenziale
1. Costituiscono oggetto di valutazione dell'attivita' dei
dirigenti, le prestazioni svolte e la gestione delle risorse, con
particolare riguardo ai risultati realizzati, in relazione agli
obiettivi assegnati, e all'impiego delle risorse umane, strumentali e
finanziarie assegnate.
2. Il procedimento di valutazione e' ispirato alla diretta
conoscenza dell'attivita' del valutato da parte del soggetto
valutatore e della partecipazione al procedimento del valutato.
3. Ai sensi del precedente comma, i dirigenti preposti agli
uffici di livello dirigenziale generale sono valutati dal direttore
generale, che si avvale anche degli elementi forniti dal controllo
strategico e dal controllo di gestione.
4. I dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale non
generale sono valutati dal dirigente dell'ufficio dirigenziale
generale cui appartengono, tenuto anche conto delle risultanze del
controllo di gestione. In tutti gli altri casi sono valutati dal
direttore generale, per gli aspetti gestionali ed amministrativi.
5. La procedura di valutazione di cui al presente articolo,
costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui
all'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato
dall'art. 3 della legge n. 145/2002.
6. In particolare le misure, di cui al comma 1 del predetto
articolo, si applicano allorche' i risultati negativi dell'attivita'
amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli
obiettivi, emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di
valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato
negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di
valutazione puo' essere anticipatamente concluso.
Art. 5.
Controllo strategico
1. La funzione del controllo strategico mira a verificare, in
funzione dei poteri di indirizzo del consiglio di amministrazione,
l'effettiva attuazione delle scelte contenute nei piani di attivita',
nelle direttive ed in altri atti equivalenti.
2. Il servizio opera in posizione di autonomia e risponde
direttamente al consiglio di amministrazione, al quale presenta
relazioni periodiche sull'attivita' svolta. Il presidente puo'
autonomamente attivare il servizio ai fini di specifici referti
informandone il consiglio di amministrazione.
3. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da
parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte
contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico.
4. L'attivita' stessa consiste nell'analisi, preventiva e
successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le
missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le
scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e
materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli eventuali
fattori ostativi, delle eventuali responsabilita' per mancata o
parziale attuazione, dei possibili rimedi.
5. La funzione e le attivita' di controllo strategico sono svolte
da un collegio di tre membri, esterni all'ISPESL, nominati dal
consiglio di amministrazione, esperti in materia di organizzazione,
pianificazione strategica, tecniche di valutazione, analisi e
controllo dei risultati, di cui uno con funzione di presidente.
6. Il collegio di cui al comma 4 riferisce al consiglio di
amministrazione mediante apposita relazione trimestrale sulle
risultanze delle analisi, dei controlli e delle valutazioni
effettuati.
7. Ai componenti del collegio e' attribuito un compenso annuo
stabilito dal consiglio di amministrazione.
8. Il collegio opera in posizione di autonomia e risponde
direttamente al consiglio di amministrazione. Ai fini dello
svolgimento dei propri compiti esso ha accesso agli atti e ai
documenti inerenti alle attivita' poste in essere dalle strutture
interne.
9. Il collegio dura in carica tre anni.