GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 109 DEL 12/5/2005

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO 

DECRETO 22 aprile 2005 
Regolamento  sulla istituzione di un sistema di controlli interni, ai
sensi   dell'articolo 13,   comma  1,  lettera  i)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303.
                            IL PRESIDENTE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002,
n.  303,  recante  il  "Regolamento  di  organizzazione dell'Istituto
superiore  per  la  prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a
norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419";
  Visto  in  particolare l'art. 13, comma 1, lettera i), del predetto
decreto  del  Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, il
quale   prevede   che  il  consiglio  di  amministrazione  disciplini
l'istituzione di un sistema di controlli interni;
  Vista  la  deliberazione  n.  19/2004  adottata  dal  consiglio  di
amministrazione  in  data  27 dicembre  2004,  con  la quale e' stato
approvato  il  regolamento  recante  l'istituzione  di  un sistema di
controlli interni;
  Vista la nota del 22 marzo 2005 con cui il Ministero della salute -
Direzione    generale    ricerca    scientifica   e   tecnologica   -
6/I.4.d.a.7/70-3275//P,  ha  approvato  il  predetto  regolamento, ai
sensi  dell'art.  13,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303;
                                Emana
l'unito  regolamento recante l'istituzione di un sistema di controlli
interni dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 aprile 2005
                                              Il presidente: Moccaldi
                                                             Allegato
REGOLAMENTO  DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI
INTERNI  (art.  13,  comma 1,  lettera i), del decreto del Presidente
                   della Repubblica n. 303/2002).
                               Art. 1.
             Oggetto, denominazioni e principi generali
    1.  Il  presente  regolamento disciplina il sistema dei controlli
interni dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, di seguito denominato ISPESL.
    2.  Il  sistema  dei  controlli  interni  e' ispirato ai principi
generali  recati  dall'art.  1,  comma  2,  del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 286.
    3.  Nell'ambito  dell'autonomia  organizzativa di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002,
n. 303, l'ISPESL si dota di strumenti finalizzati a:
      a) garantire  la  legittimita', la regolarita' e la correttezza
dell'azione      amministrativa     (controllo     di     regolarita'
amministrativo-contabile);
      b) verificare   l'efficacia,   l'efficienza   e  l'economicita'
dell'azione  amministrativa  al  fine  di ottimizzare, anche mediante
tempestivi   interventi  di  correzione,  il  rapporto  tra  costi  e
risultati (controllo di gestione);
      c) valutare   le   prestazioni   del  personale  con  qualifica
dirigenziale (valutazione della dirigenza);
      d) valutare  l'adeguatezza  delle  scelte  compiute  in sede di
attuazione   di  piani,  programmi  ed  altri  strumenti  determinati
dall'organo  di  direzione  politico-amministrativa,  in  termini  di
congruenza   tra   risultati   conseguiti   e  obiettivi  predefiniti
(controllo strategico).
                               Art. 2.
          Controllo di regolarita' amministrativo-contabile
    1. Il controllo di regolarita' amministrativo-contabile e' svolto
dal  collegio  dei  revisori dei conti di cui all'art. 11 del decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 303/2002, con i compiti previsti
al comma 3 del medesimo articolo nonche' con quelli previsti da altre
norme di legge o di regolamento.
    2.  Ai  sensi  dell'art.  2,  comma 1, del decreto legislativo n.
286/1999,  provvede allo svolgimento dei controlli di cui al presente
articolo  anche  la  struttura  individuata ai fini dell'espletamento
dell'attivita'  d'ispezione  amministrativa,  secondo  la  disciplina
recata  dalla  direttiva  della Presidenza del Consiglio dei Ministri
2 luglio 2002.
                               Art. 3.
                        Controllo di gestione
    1.  Il  controllo  di  gestione  supporta la funzione direzionale
nello svolgimento dei propri compiti.
    2.  La  funzione  del  controllo  di  gestione  e'  collocata  in
posizione di diretta collaborazione con il direttore generale.
    3.  Nell'ambito del regolamento di organizzazione sono definiti i
compiti, le attivita' e le funzioni.
    4.  Il  controllo  di  gestione  verifica,  mediante  valutazione
comparativa  dei  costi  e  dei  rendimenti,  la  realizzazione degli
obiettivi  gestionali  assegnati,  la  corretta ed economica gestione
delle  risorse  attribuite, l'imparzialita' e il buon andamento delle
attivita'  gestionali  svolte, nonche' effettua valutazioni in ordine
ai risultati gestionali conseguiti.
    5.   Il  direttore  generale,  sulla  base  degli  indirizzi  del
consiglio di amministrazione, definisce:
      a) le  unita'  organizzative  a  livello delle quali si intende
misurare   l'efficacia,  l'efficienza  e  l'economicita'  dell'azione
amministrativa;
      b) le  procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e
dei soggetti responsabili;
      c) l'insieme   dei   prodotti  e  delle  finalita'  dell'azione
amministrativo-gestionale,  con  riferimento  all'intero  ISPESL  o a
singole unita' organizzative;
      d) le  modalita' di rilevazione e ripartizione dei costi tra le
unita'  organizzative  e  di individuazione degli obiettivi per cui i
costi sono sostenuti;
      e) gli   indicatori   specifici   per   misurare   l'efficacia,
l'efficienza e l'economicita';
      f) la frequenza di rilevazione delle informazioni.
                               Art. 4.
         Valutazione del personale con incarico dirigenziale
    1.   Costituiscono  oggetto  di  valutazione  dell'attivita'  dei
dirigenti,  le  prestazioni  svolte  e la gestione delle risorse, con
particolare  riguardo  ai  risultati  realizzati,  in  relazione agli
obiettivi assegnati, e all'impiego delle risorse umane, strumentali e
finanziarie assegnate.
    2.  Il  procedimento  di  valutazione  e'  ispirato  alla diretta
conoscenza   dell'attivita'   del  valutato  da  parte  del  soggetto
valutatore e della partecipazione al procedimento del valutato.
    3.  Ai  sensi  del  precedente  comma,  i dirigenti preposti agli
uffici  di  livello dirigenziale generale sono valutati dal direttore
generale,  che  si  avvale anche degli elementi forniti dal controllo
strategico e dal controllo di gestione.
    4.  I  dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale non
generale   sono  valutati  dal  dirigente  dell'ufficio  dirigenziale
generale  cui  appartengono,  tenuto anche conto delle risultanze del
controllo  di  gestione.  In  tutti  gli altri casi sono valutati dal
direttore generale, per gli aspetti gestionali ed amministrativi.
    5.  La  procedura  di  valutazione  di  cui al presente articolo,
costituisce  presupposto  per  l'applicazione  delle  misure  di  cui
all'art.  21  del  decreto  legislativo  n. 165/2001, come modificato
dall'art. 3 della legge n. 145/2002.
    6.  In  particolare  le  misure,  di  cui al comma 1 del predetto
articolo,  si applicano allorche' i risultati negativi dell'attivita'
amministrativa  e  della  gestione  o il mancato raggiungimento degli
obiettivi,   emergono   dalle   ordinarie  ed  annuali  procedure  di
valutazione.  Tuttavia,  quando  il  rischio  grave  di  un risultato
negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di
valutazione puo' essere anticipatamente concluso.
                               Art. 5.
                        Controllo strategico
    1.  La  funzione  del  controllo strategico mira a verificare, in
funzione  dei  poteri  di indirizzo del consiglio di amministrazione,
l'effettiva attuazione delle scelte contenute nei piani di attivita',
nelle direttive ed in altri atti equivalenti.
    2.  Il  servizio  opera  in  posizione  di  autonomia  e risponde
direttamente  al  consiglio  di  amministrazione,  al  quale presenta
relazioni   periodiche  sull'attivita'  svolta.  Il  presidente  puo'
autonomamente  attivare  il  servizio  ai  fini  di specifici referti
informandone il consiglio di amministrazione.
    3.  L'attivita'  di  valutazione  e  controllo  strategico mira a
verificare,  in  funzione  dell'esercizio  dei poteri di indirizzo da
parte  dei  competenti  organi,  l'effettiva  attuazione delle scelte
contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico.
    4.   L'attivita'   stessa  consiste  nell'analisi,  preventiva  e
successiva,  della  congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le
missioni  affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le
scelte  operative  effettuate  e  le  risorse  umane,  finanziarie  e
materiali  assegnate,  nonche'  nella identificazione degli eventuali
fattori  ostativi,  delle  eventuali  responsabilita'  per  mancata o
parziale attuazione, dei possibili rimedi.
    5. La funzione e le attivita' di controllo strategico sono svolte
da  un  collegio  di  tre  membri,  esterni  all'ISPESL, nominati dal
consiglio  di  amministrazione, esperti in materia di organizzazione,
pianificazione   strategica,   tecniche  di  valutazione,  analisi  e
controllo dei risultati, di cui uno con funzione di presidente.
    6.  Il  collegio  di  cui  al  comma  4 riferisce al consiglio di
amministrazione   mediante   apposita   relazione  trimestrale  sulle
risultanze   delle   analisi,   dei  controlli  e  delle  valutazioni
effettuati.
    7.  Ai  componenti  del  collegio e' attribuito un compenso annuo
stabilito dal consiglio di amministrazione.
    8.  Il  collegio  opera  in  posizione  di  autonomia  e risponde
direttamente   al   consiglio   di  amministrazione.  Ai  fini  dello
svolgimento  dei  propri  compiti  esso  ha  accesso  agli  atti e ai
documenti  inerenti  alle  attivita'  poste in essere dalle strutture
interne.
    9. Il collegio dura in carica tre anni.


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