ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
DECRETO 22 aprile 2005
Regolamento di disciplina delle modalita' di conferimento degli
incarichi di collaborazione per l'attuazione dei programmi di
ricerca, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d) del decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303.
IL PRESIDENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002,
n. 303, recante il "Regolamento di organizzazione dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a
norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419";
Visto in particolare l'art. 13, comma 1, lettera d), del predetto
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, il
quale prevede che il consiglio di amministrazione disciplini le
modalita' di conferimento degli incarichi temporanei di
collaborazione per l'attuazione dei programmi di ricerca;
Vista la deliberazione n. 16/2004 adottata dal Consiglio di
amministrazione in data 27 dicembre 2004, con la quale e' stato
approvato il regolamento recante disciplina delle modalita' di
conferimento degli incarichi di collaborazione per l'attuazione dei
programmi di ricerca attivita';
Vista la nota del 22 marzo 2005 con cui il Ministero della salute -
Direzione generale ricerca scientifica e tecnologica -
6/I.4.d.a.7/70-3275//P, ha approvato il predetto regolamento, ai
sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303;
Emana
l'unito regolamento recante disciplina delle modalita' di
conferimento degli incarichi di collaborazione per l'attuazione dei
programmi di ricerca attivita' dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 2005
Il presidente: Moccaldi
Allegato
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI INCARICHI TEMPORANEI DI
COLLABORAZIONE PER PROGRAMMI DI RICERCA (art. 13, lettera d), d.P.R.
n. 303/2002) ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE.
Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art.
13, lettera d), decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002,
le modalita' di conferimento degli incarichi temporanei e delle altre
forme contrattuali di collaborazione a tempo determinato.
2. Per esigenze relative all'attivita' e al buon andamento della
gestione, secondo gli indirizzi e nei limiti di spesa fissati dal
consiglio di amministrazione, l'Istituto puo' ricorrere ad assunzioni
di personale temporaneo secondo tipologie contrattuali previste dalla
normativa vigente e da disposizioni del contratto collettivo di
lavoro di settore.
3. Il personale cosi' assunto non dovra' avere conflitti di
interesse o incompatibilita' alcuna con l'amministrazione.
Art. 2.
Incarichi temporanei di collaborazione
1. Il direttore generale, per esigenze connesse all'attuazione di
programmi, progetti per il miglioramento dei servizi, contratti,
convenzioni ed accordi di collaborazione per lo svolgimento di
attivita' di ricerca e per particolari compiti istituzionali, puo'
prevedere anche mediante selezione pubblica per titoli e colloquio,
l'affidamento di incarichi temporanei di collaborazione a soggetti in
possesso del curriculum formativo attestante una comprovata
qualificazione professionale idonea per lo svolgimento delle predette
attivita'.
2. L'incarico e' conferito con provvedimento del direttore
generale ed e' disciplinato da un contratto di diritto privato che
non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Istituto,
nel quale sono indicati l'oggetto, la durata, il luogo di svolgimento
dell'attivita', i diritti e i doveri del collaboratore, il compenso e
le modalita' di corresponsione dello stesso.
Art. 3.
Incarichi temporanei ad esperti
1. Il direttore generale puo' conferire incarichi per temporanee
ed oggettive carenze di determinate figure professionali all'interno
dell'amministrazione ad esperti di provata competenza e
qualificazione professionale, determinando preventivamente durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione ai sensi del decreto
legislativo n. 165/2001, art. 7, comma 6.
2. Nel caso di esperti scientifici, il conferimento avviene su
proposta del presidente dell'Istituto.
3. Il direttore generale potra' conferire incarichi ad esperti,
relativi alla realizzazione di un programma, di un progetto o di una
sua fase, rispetto alla quale questi ultimi si obbligano a conseguire
il risultato pattuito.
4. Ove necessario, la prestazione potra' essere svolta nelle sedi
dell'Istituto nonche' in altre sedi sul territorio nazionale o
estero. In tal caso al titolare del contratto e' corrisposto il
rimborso delle spese autorizzate e documentate.
Art. 4.
Conferimento per particolari, saltuarie ed occasionali prestazioni
professionali
1. Per esigenze connesse a specifici problemi ed attivita',
caratterizzati dalla necessita' di farvi fronte tempestivamente e con
particolari professionalita', possono essere conferiti incarichi per
prestazioni professionali occasionali a soggetti in possesso di
adeguata esperienza, per lo svolgimento della specifica prestazione
oggetto dell'incarico.
2. L'incarico, della durata massima di sessanta giorni, e'
adottato con provvedimento del direttore generale ed e' disciplinato
con un contratto di diritto privato, che non configura in alcun modo
un rapporto di lavoro subordinato e non da' luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli dell'Istituto, nel quale sono indicati
l'oggetto, la durata, il luogo di svolgimento dell'attivita', i
diritti e i doveri del prestatore, il compenso, le modalita' di
corresponsione del medesimo.
Art. 5.
Conferimento assegni di ricerca
1. Possono essere titolari degli assegni coloro che abbiano il
titolo di dottore di ricerca e i laureati in possesso del curriculum
scientifico e professionale idoneo allo svolgimento di attivita' di
ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso le Universita',
gli Osservatori astronomici, astrofisica e vesuviano, gli enti
pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'incarico e' conferito dal direttore generale, sentito il
presidente e viene effettuato a seguito di apposita selezione
pubblica, per titoli o colloquio integrativo.
3. L'assegno di ricerca e' conferito mediante contratto di
diritto privato che non configura in alcun modo un rapporto di lavoro
subordinato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
dell'Istituto, nel quale sono indicati l'oggetto, la durata, il luogo
di svolgimento dell'attivita', i diritti e i doveri del prestatore,
il compenso e le modalita' di corresponsione del medesimo.
Art. 6.
1. L'efficacia giuridica dei contratti e' subordinata alla
preventiva stipula di apposita polizza a copertura degli infortuni e
della responsabilita' professionale i cui oneri sono a carico del
prestatore.
Art. 7.
1. La valutazione delle attivita' espletate viene svolta dal
dirigente responsabile cui l'incaricato e' assegnato, mediante una
relazione trasmessa al presidente o al direttore generale
dell'Istituto.
2. Il presidente o il direttore generale provvedera' a
trasmettere la suddetta relazione al consiglio di amministrazione,
per la dovuta informativa.