GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 109 DEL 12/5/2005

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO 

DECRETO 22 aprile 2005 
Regolamento  di  disciplina  delle  modalita'  di  conferimento degli
incarichi   di  collaborazione  per  l'attuazione  dei  programmi  di
ricerca,  ai  sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d) del decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303.
                            IL PRESIDENTE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002,
n.  303,  recante  il  "Regolamento  di  organizzazione dell'Istituto
superiore  per  la  prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a
norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419";
  Visto  in  particolare l'art. 13, comma 1, lettera d), del predetto
decreto  del  Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, il
quale  prevede  che  il  consiglio  di  amministrazione disciplini le
modalita'    di    conferimento   degli   incarichi   temporanei   di
collaborazione per l'attuazione dei programmi di ricerca;
  Vista  la  deliberazione  n.  16/2004  adottata  dal  Consiglio  di
amministrazione  in  data  27 dicembre  2004,  con  la quale e' stato
approvato  il  regolamento  recante  disciplina  delle  modalita'  di
conferimento  degli  incarichi di collaborazione per l'attuazione dei
programmi di ricerca attivita';
  Vista la nota del 22 marzo 2005 con cui il Ministero della salute -
Direzione    generale    ricerca    scientifica   e   tecnologica   -
6/I.4.d.a.7/70-3275//P,  ha  approvato  il  predetto  regolamento, ai
sensi  dell'art.  13,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303;
                                Emana
l'unito   regolamento   recante   disciplina   delle   modalita'   di
conferimento  degli  incarichi di collaborazione per l'attuazione dei
programmi   di  ricerca  attivita'  dell'Istituto  superiore  per  la
prevenzione e la sicurezza del lavoro.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 aprile 2005
                                              Il presidente: Moccaldi
                                                             Allegato
REGOLAMENTO    DI    DISCIPLINA   DEGLI   INCARICHI   TEMPORANEI   DI
COLLABORAZIONE  PER PROGRAMMI DI RICERCA (art. 13, lettera d), d.P.R.
           n. 303/2002) ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE.
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione
    1.  Il  presente  regolamento disciplina, in attuazione dell'art.
13,  lettera d), decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002,
le modalita' di conferimento degli incarichi temporanei e delle altre
forme contrattuali di collaborazione a tempo determinato.
    2.  Per esigenze relative all'attivita' e al buon andamento della
gestione,  secondo  gli  indirizzi  e nei limiti di spesa fissati dal
consiglio di amministrazione, l'Istituto puo' ricorrere ad assunzioni
di personale temporaneo secondo tipologie contrattuali previste dalla
normativa  vigente  e  da  disposizioni  del  contratto collettivo di
lavoro di settore.
    3.  Il  personale  cosi'  assunto  non  dovra' avere conflitti di
interesse o incompatibilita' alcuna con l'amministrazione.
                               Art. 2.
               Incarichi temporanei di collaborazione
    1. Il direttore generale, per esigenze connesse all'attuazione di
programmi,  progetti  per  il  miglioramento  dei servizi, contratti,
convenzioni  ed  accordi  di  collaborazione  per  lo  svolgimento di
attivita'  di  ricerca  e per particolari compiti istituzionali, puo'
prevedere  anche  mediante selezione pubblica per titoli e colloquio,
l'affidamento di incarichi temporanei di collaborazione a soggetti in
possesso   del   curriculum   formativo   attestante  una  comprovata
qualificazione professionale idonea per lo svolgimento delle predette
attivita'.
    2.  L'incarico  e'  conferito  con  provvedimento  del  direttore
generale  ed  e'  disciplinato da un contratto di diritto privato che
non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Istituto,
nel quale sono indicati l'oggetto, la durata, il luogo di svolgimento
dell'attivita', i diritti e i doveri del collaboratore, il compenso e
le modalita' di corresponsione dello stesso.
                               Art. 3.
                   Incarichi temporanei ad esperti
    1.  Il direttore generale puo' conferire incarichi per temporanee
ed  oggettive carenze di determinate figure professionali all'interno
dell'amministrazione    ad    esperti   di   provata   competenza   e
qualificazione  professionale,  determinando  preventivamente durata,
luogo,  oggetto  e compenso della collaborazione ai sensi del decreto
legislativo n. 165/2001, art. 7, comma 6.
    2.  Nel  caso  di esperti scientifici, il conferimento avviene su
proposta del presidente dell'Istituto.
    3.  Il  direttore generale potra' conferire incarichi ad esperti,
relativi  alla realizzazione di un programma, di un progetto o di una
sua fase, rispetto alla quale questi ultimi si obbligano a conseguire
il risultato pattuito.
    4. Ove necessario, la prestazione potra' essere svolta nelle sedi
dell'Istituto  nonche'  in  altre  sedi  sul  territorio  nazionale o
estero.  In  tal  caso  al  titolare  del contratto e' corrisposto il
rimborso delle spese autorizzate e documentate.
                               Art. 4.
Conferimento  per  particolari,  saltuarie ed occasionali prestazioni
                            professionali
    1.  Per  esigenze  connesse  a  specifici  problemi ed attivita',
caratterizzati dalla necessita' di farvi fronte tempestivamente e con
particolari  professionalita', possono essere conferiti incarichi per
prestazioni  professionali  occasionali  a  soggetti  in  possesso di
adeguata  esperienza,  per lo svolgimento della specifica prestazione
oggetto dell'incarico.
    2.  L'incarico,  della  durata  massima  di  sessanta  giorni, e'
adottato  con provvedimento del direttore generale ed e' disciplinato
con  un contratto di diritto privato, che non configura in alcun modo
un rapporto di lavoro subordinato e non da' luogo a diritti in ordine
all'accesso   ai   ruoli   dell'Istituto,  nel  quale  sono  indicati
l'oggetto,  la  durata,  il  luogo  di  svolgimento dell'attivita', i
diritti  e  i  doveri  del  prestatore,  il compenso, le modalita' di
corresponsione del medesimo.
                               Art. 5.
                   Conferimento assegni di ricerca
    1.  Possono  essere  titolari degli assegni coloro che abbiano il
titolo  di dottore di ricerca e i laureati in possesso del curriculum
scientifico  e  professionale idoneo allo svolgimento di attivita' di
ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso le Universita',
gli  Osservatori  astronomici,  astrofisica  e  vesuviano,  gli  enti
pubblici  e  le  istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto
del  Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e
successive modificazioni ed integrazioni.
    2.  L'incarico  e'  conferito  dal direttore generale, sentito il
presidente  e  viene  effettuato  a  seguito  di  apposita  selezione
pubblica, per titoli o colloquio integrativo.
    3.  L'assegno  di  ricerca  e'  conferito  mediante  contratto di
diritto privato che non configura in alcun modo un rapporto di lavoro
subordinato  e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
dell'Istituto, nel quale sono indicati l'oggetto, la durata, il luogo
di  svolgimento  dell'attivita', i diritti e i doveri del prestatore,
il compenso e le modalita' di corresponsione del medesimo.
                               Art. 6.
    1.  L'efficacia  giuridica  dei  contratti  e'  subordinata  alla
preventiva  stipula di apposita polizza a copertura degli infortuni e
della  responsabilita'  professionale  i  cui oneri sono a carico del
prestatore.
                               Art. 7.
    1.  La  valutazione  delle  attivita'  espletate viene svolta dal
dirigente  responsabile  cui  l'incaricato e' assegnato, mediante una
relazione   trasmessa   al   presidente   o   al  direttore  generale
dell'Istituto.
    2.   Il   presidente   o  il  direttore  generale  provvedera'  a
trasmettere  la  suddetta  relazione al consiglio di amministrazione,
per la dovuta informativa.


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