ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
DECRETO 22 aprile 2005
Regolamento per il conferimento delle borse di studio
dell'I.S.P.E.S.L., ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera e) del
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303.
IL PRESIDENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002,
n. 303, recante il "Regolamento di organizzazione dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a
norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419";
Visto in particolare l'art. 13, comma 1, lettera e) del predetto
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, il
quale prevede che il Consiglio di amministrazione disciplini le
modalita' di conferimento delle borse di studio;
Vista la deliberazione n. 15/2004 adottata dal Consiglio di
amministrazione in data 27 dicembre 2004, con la quale e' stato
approvato il regolamento recante la disciplina per il conferimento
delle borse di studio;
Vista la nota del 22 marzo 2005 con cui il Ministero della salute -
Direzione generale ricerca scientifica e tecnologica
6/I.4.d.a.7/70-3275//P, ha approvato il predetto regolamento, ai
sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303;
Emana
l'unito regolamento concernente il conferimento delle borse di studio
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 2005
Il presidente: Moccaldi
Allegato
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO DELL'ISPESL,
PER CITTADINI ITALIANI O DELL'UNIONE EUROPEA E/O PER STRANIERI, IN
POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA SPECIALISTICA, O DEL DIPLOMA DI
LAUREA, O DEL DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE (art. 13, comma 1,
lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002)
Art. 1.
1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, di seguito chiamato Istituto, conferisce borse di studio,
correlate alle esigenze previste nei piani di attivita', al fine di
avviare i giovani alle attivita' di ricerca e di supporto alla
ricerca, fornendo al consiglio di amministrazione la dovuta
informativa.
2. Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio,
l'aggiornamento ed il perfezionamento dando la possibilita' ai
giovani laureati e/o diplomati di svolgere, presso le strutture
scientifiche richiedenti, studi, ricerche nonche' attivita' di
supporto scientifico alla ricerca, al fine di acquisire capacita'
specifiche nei campi che interessano l'attivita' dell'Istituto e
siano conformi a suoi fini istituzionali.
3. Le borse di studio sono conferite a cittadini italiani e
dell'Unione europea, in possesso del diploma di laurea specialistica,
o del diploma di laurea, o del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.
4. Possono essere inoltre istituite borse di studio per laureati
stranieri, nell'ambito degli indirizzi di ricerca promossi
dall'Istituto.
Art. 2.
1. L'impegno finanziario e le aree tematiche delle borse da
assegnare vengono stabiliti nel piano di attivita' dell'Istituto.
2. Il numero e la tipologia delle borse vengono determinati dal
consiglio di amministrazione su proposta del presidente, sentito il
parere del comitato scientifico e le deliberazioni sono attuate dal
direttore generale.
3. Con atto del direttore generale sono indetti i concorsi e
nominate le commissioni esaminatrici.
Art. 3.
1. Le borse di studio sono conferite in seguito a pubblico
concorso, per titoli, o integrato da colloquio.
2. Non possono essere assegnate le borse a dipendenti
dell'Istituto o a dipendenti di altri enti pubblici.
3. Le borse di studio sono di durata annuale e possono essere
rinnovate per non piu' di un anno, nell'ambito dei piani
dell'attivita' dell'Istituto.
4. L'attribuzione di borsa di studio non si configura come
rapporto di lavoro, essendo finalizzata alla sola formazione
professionale del borsista.
Art. 4.
1. Le borse non danno luogo a trattamenti o riconoscimenti ai
fini previdenziali.
2. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre
borse, assegni o sovvenzioni di analoga natura, concessi dallo Stato
e da altri enti, sia pubblici che privati, con stipendi o
retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti di lavoro
pubblico o privato.
Art. 5.
1. Il borsista sara' assicurato presso l'INAIL contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti
dall'esercizio della propria attivita' presso l'Istituto, a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Art. 6.
1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si
applicano le norme stabilite dal disciplinare relativo alle borse di
studio, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.
Art. 7.
1. La valutazione delle attivita' espletate viene svolta dal
dirigente responsabile cui il borsista e' assegnato, mediante una
relazione trasmessa al presidente dell'Istituto.
2. Il presidente provvedera' a trasmettere la suddetta relazione
al consiglio di amministrazione per la dovuta informativa.