GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 109 DEL 12/5/2005

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO 

DECRETO 22 aprile 2005 
Regolamento   di   disciplina  delle  modalita'  per  la  stipula  di
convenzioni,    contratti    ed   accordi   di   collaborazione   con
amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri ed internazionali,
ai  sensi  dell'articolo 13,  comma  1,  lettera  c), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  4 dicembre  2002,  n.  303  e  per  la
costituzione  o  partecipazione  a  consorzi,  fondazioni  o societa'
dell'I.S.P.E.S.L.,  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e
b),  del  decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n.
303.
                            IL PRESIDENTE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002,
n.  303,  recante  il  "Regolamento  di  organizzazione dell'Istituto
superiore  per  la  prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a
norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419";
  Visto  in  particolare l'art. 13, comma 1, lettera c), del predetto
decreto  del  Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, il
quale  prevede  che  il  consiglio  di  amministrazione disciplini le
modalita'  per  la  stipula  di  convenzioni, contratti ed accordi di
collaborazione con amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri
ed  internazionali e per la costituzione o partecipazione a consorzi,
fondazioni  o  societa' dell'ISPESL (art. 3, comma 1, lettere a) e b)
del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303);
  Vista  la  deliberazione  n.  14/2004  adottata  dal  consiglio  di
amministrazione  in  data  27 dicembre  2004,  con  la quale e' stato
approvato  il  regolamento  recante disciplina delle modalita' per la
stipula  di  convenzioni,  contratti ed accordi di collaborazione con
amministrazioni,  enti, organismi nazionali, esteri ed internazionali
e  per  la  costituzione  o  partecipazione  a consorzi, fondazioni o
societa' dell'ISPESL;
  Vista la nota del 22 marzo 2005 con cui il Ministero della salute -
Direzione     generale     ricerca    scientifica    e    tecnologica
6/I.4.d.a.7/70-3275//P,  ha  approvato  il  predetto  regolamento, ai
sensi  dell'art.  13,  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303;
                                Emana
l'unito  regolamento concernente la stipula di convenzioni, contratti
ed  accordi  di  collaborazione  con amministrazioni, enti, organismi
nazionali,   esteri   ed  internazionali  e  per  la  costituzione  o
partecipazione   a  consorzi,  fondazioni  o  societa'  dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 aprile 2005
                                              Il presidente: Moccaldi
                                                             Allegato
REGOLAMENTO   DI   DISCIPLINA  DELLE  MODALITA'  PER  LA  STIPULA  DI
CONVENZIONI,   CONTRATTI  ED  ACCORDI  DI  COLLABORAZIONE  E  PER  LA
COSTITUZIONE  O  PARTECIPAZIONE  A  CONSORZI,  FONDAZIONI  O SOCIETA'
DELL'ISTITUTO  SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
(art.  13  comma  1,  lettera  c), e art. 3, comma 1, lettere a) e b)
                        d.P.R. n. 303/2002).
                               Art. 1.
                          Principi generali
    1.  Per il perseguimento dei fini istituzionali di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  4 dicembre 2002, n. 303, art. 13,
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (di
seguito  denominato Istituto), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere
a)  e  b)  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 303/2002,
anche  attraverso  l'utilizzo  economico  dei risultati della propria
ricerca,  costituisce  o  partecipa  con  altri  soggetti  pubblici e
privati,  italiani  e  stranieri in consorzi, fondazioni, societa' ed
enti  analoghi  quali,  tra  gli altri, i Gruppi europei di interesse
economico   (GEIE)  e  le  societa'  finalizzate  alla  utilizzazione
industriale  dei  risultati della ricerca di cui all'art. 2, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
    2.  La  presenza  dell'Istituto  in  iniziative  comuni  ad altri
soggetti,  come  manifestazione  del potere di esercizio di autonomia
privata,  e'  improntata  a  principi di correttezza della iniziativa
economica    e    di    trasparenza   ed   economicita'   dell'azione
amministrativa;  nel  caso  di  partecipazione  ad  enti con scopo di
lucro,  essa  e' vincolata al reimpiego di ogni eventuale utile nelle
attivita' istituzionali.
                               Art. 2.
Procedure   di   valutazione   e   decisione   della   partecipazione
dell'Istituto  superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
                           alle iniziative
    1. Il consiglio di amministrazione definisce i criteri generali e
le  procedure  necessarie alla presenza in iniziative comuni ad altri
soggetti  nel  rispetto  delle  disposizioni  generali  del  presente
regolamento,  sulla base di una istruttoria effettuata dai competenti
organi  tecnico-scientifici  e amministrativi valutando l'adeguatezza
dell'iniziativa,  i  vantaggi  scientifici  o  tecnici,  di  immagine
complessiva  dell'Istituto,  di  realizzazione  di  uno  o piu' scopi
istituzionali,  nonche' di tipo economico. Inoltre saranno valutati i
seguenti elementi:
      a) l'oggetto  dell'ente  partecipato  e  la  sua  capacita'  di
contribuire al perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto tra
le quali:
        1) le attivita' ad alto contenuto tecnologico;
        2)  la  valorizzazione  ed  il  trasferimento tecnologico dei
risultati delle ricerche;
        3) la formazione;
        4) la collaborazione con enti ed organismi sovranazionali;
        5)   il  supporto  tecnico-scientifico  alle  amministrazioni
pubbliche;
        6) la costituzione di imprese altamente innovative;
      b) la  natura  dell'ente  partecipato  e le sue caratteristiche
significative tra le quali:
        1) lo scopo di lucro o mutualistico;
        2) la destinazione dei risultati economici della gestione;
        3)   la   dimensione   dell'ente   e   della   sua  struttura
organizzativa;
        4) il carattere aperto o chiuso delle partecipazioni;
      c) il  ruolo  che l'Istituto e' chiamato a svolgere (promozione
scientifica, guida all'iniziativa, sostegno economico o finanziario);
      d) i termini dell'eventuale coinvolgimento di beni, strutture e
personale  dell'Istituto,  i  riflessi  di  tale coinvolgimento sulla
normale   funzionalita'   dell'azione  istituzionale,  la  previsione
dell'esigenza di interventi conseguenti;
      e) le   prospettive   di   riconoscimento   ai   rappresentanti
dell'Istituto  nell'iniziativa di un ruolo negli organi di indirizzo,
di  gestione,  di  controllo, di valutazione tecnica ed i riflessi di
tale  assunzione  di  ruoli  sulla  normale funzionalita' dell'azione
istituzionale.
    2.  La presenza dell'Istituto nelle iniziative comuni e' disposta
dal    presidente,    previa    deliberazione    del   consiglio   di
amministrazione.
                               Art. 3.
       Coinvolgimento delle strutture di ricerca dell'Istituto
    1.  L'Istituto,  nel  disporre la presenza nell'iniziativa, puo',
con la delibera di approvazione, determinare le competenze, proprie o
delegate, della struttura di ricerca interessata alla partecipazione.
                               Art. 4.
                        Intese programmatiche
    1.  Le  procedure  di  valutazione ed approvazione della presenza
dell'Istituto  nelle iniziative comuni di cui agli articoli 2 e 3 del
presente   regolamento   si   applicano  anche  nel  caso  di  intese
programmatiche  con  gli altri soggetti interessati all'iniziativa, o
di modificazione successiva di tali intese.
    2.  Nell'approvazione  delle  intese  programmatiche  di  cui  al
precedente   comma,   particolare  attenzione  tra  gli  elementi  di
valutazione  dovra'  essere  riservata alla programmazione economica,
alla  quantificazione ed alla individuazione delle risorse necessarie
per  la  realizzazione  dell'iniziativa,  alle fonti di finanziamento
accessibili, agli importi e conferimenti da parte dell'Istituto anche
in  termini  di  immagine  e  di  apporto  di opera scientifica, alla
adeguatezza  degli  apporti  e conferimenti degli altri partecipanti,
alla   durata  dell'iniziativa,  alle  ipotesi  di  recesso  o  altri
comportamenti  resi necessari per l'Istituto da modifiche legislative
o dalla propria regolamentazione.
                               Art. 5.
        Rappresentanti dell'Istituto nelle iniziative comuni
    1.    Il   presidente   e   il   direttore   generale   designano
rispettivamente i rappresentanti negli organi tecnico-scientifici e/o
di  gestione,  nel  rispetto  della  disciplina di cui all'art. 3 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 303/2002, conferendogli
anche  l'incarico di verificare, nella partecipazione all'iniziativa,
il  rispetto  delle  regole  e  degli  adempimenti di cui al presente
regolamento,   nonche'   di   operare   affinche'   il  consiglio  di
amministrazione  disponga  di  una  adeguata informazione sullo stato
dell'iniziativa partecipata.
                               Art. 6.
  Costituzione e partecipazione in societa' e consorzi e fondazioni
    1.   La   costituzione  e  la  partecipazione  dell'Istituto  nei
consorzi, fondazioni e societa' e' disciplinata ai sensi dell'art. 3,
comma  1,  lettera b)  del decreto del Presidente della Repubblica n.
303/2002.
                               Art. 7.
Contratti  di  ricerca,  convenzioni,  accordi  di  collaborazione  e
                              programmi
    1.  Per  lo  svolgimento  della sua attivita' di ricerca e per la
realizzazione  di  ulteriori  compiti  istituzionali  l'Istituto puo'
stipulare,  ai  sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) e dell'art. 3,
comma  1,  lettera  a) del decreto del Presidente della Repubblica n.
303/2002,   convenzioni,   contratti,   accordi   di  collaborazione,
programmi di studio e di ricerca.
    2.  Il  comitato  scientifico, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 303/2002, esprime parere
sulla  validita'  scientifica delle convenzioni, contratti ed accordi
di  collaborazione.  Tale parere potra' non essere richiesto nel caso
di  progetti  finanziati  da  organismi  nazionali ed internazionali,
sottoposti  a  valutazione  da  parte  di  commissioni  specifiche di
esperti  o  nel caso di una committenza specifica del Ministero della
salute o di altre pubbliche amministrazioni.
    3.  Le convenzioni, i contratti, gli accordi di collaborazione, i
programmi di studio e di ricerca di cui al precedente comma, disposti
dal  presidente,  vengono  trasmessi  al  direttore generale il quale
provvede alla loro attuazione.
    4.  L'Istituto,  ai  sensi  dell'art.  2, comma 2, lettera b) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002, svolge attivita'
di ricerca corrente e finalizzata anche attraverso la stipulazione di
contratti   e   convenzioni.   A   tal  fine  utilizza  le  fonti  di
finanziamento  previste dall'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 303/2002.
    5. I contratti e le convenzioni di cui al precedente comma devono
essere conformi alle normative vigenti.
    6.  Per  quanto  concerne  i  programmi  e/o progetti, laddove la
partecipazione  determini  la  necessita'  di cooperare con unita' di
personale  afferente ad altri organismi nazionali e/o internazionali,
si procede mediante la stipula di idonee convenzioni.
    7.  Nell'ambito  di  finanziamenti erogati da altre istituzioni o
derivanti dal proprio bilancio e sulla base di finalita' direttamente
connesse all'avanzamento delle conoscenze scientifiche ed alla tutela
della  salute  negli  ambienti  di  vita e di lavoro, l'Istituto puo'
finanziare sia unita' di ricerca intra che extramurali.


fp05-gr05