ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
DECRETO 22 aprile 2005
Regolamento di disciplina delle modalita' per la stipula di
convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con
amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri ed internazionali,
ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303 e per la
costituzione o partecipazione a consorzi, fondazioni o societa'
dell'I.S.P.E.S.L., ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e
b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n.
303.
IL PRESIDENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002,
n. 303, recante il "Regolamento di organizzazione dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a
norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419";
Visto in particolare l'art. 13, comma 1, lettera c), del predetto
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, il
quale prevede che il consiglio di amministrazione disciplini le
modalita' per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di
collaborazione con amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri
ed internazionali e per la costituzione o partecipazione a consorzi,
fondazioni o societa' dell'ISPESL (art. 3, comma 1, lettere a) e b)
del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303);
Vista la deliberazione n. 14/2004 adottata dal consiglio di
amministrazione in data 27 dicembre 2004, con la quale e' stato
approvato il regolamento recante disciplina delle modalita' per la
stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con
amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri ed internazionali
e per la costituzione o partecipazione a consorzi, fondazioni o
societa' dell'ISPESL;
Vista la nota del 22 marzo 2005 con cui il Ministero della salute -
Direzione generale ricerca scientifica e tecnologica
6/I.4.d.a.7/70-3275//P, ha approvato il predetto regolamento, ai
sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303;
Emana
l'unito regolamento concernente la stipula di convenzioni, contratti
ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, organismi
nazionali, esteri ed internazionali e per la costituzione o
partecipazione a consorzi, fondazioni o societa' dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 2005
Il presidente: Moccaldi
Allegato
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE MODALITA' PER LA STIPULA DI
CONVENZIONI, CONTRATTI ED ACCORDI DI COLLABORAZIONE E PER LA
COSTITUZIONE O PARTECIPAZIONE A CONSORZI, FONDAZIONI O SOCIETA'
DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
(art. 13 comma 1, lettera c), e art. 3, comma 1, lettere a) e b)
d.P.R. n. 303/2002).
Art. 1.
Principi generali
1. Per il perseguimento dei fini istituzionali di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, art. 13,
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (di
seguito denominato Istituto), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere
a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002,
anche attraverso l'utilizzo economico dei risultati della propria
ricerca, costituisce o partecipa con altri soggetti pubblici e
privati, italiani e stranieri in consorzi, fondazioni, societa' ed
enti analoghi quali, tra gli altri, i Gruppi europei di interesse
economico (GEIE) e le societa' finalizzate alla utilizzazione
industriale dei risultati della ricerca di cui all'art. 2, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
2. La presenza dell'Istituto in iniziative comuni ad altri
soggetti, come manifestazione del potere di esercizio di autonomia
privata, e' improntata a principi di correttezza della iniziativa
economica e di trasparenza ed economicita' dell'azione
amministrativa; nel caso di partecipazione ad enti con scopo di
lucro, essa e' vincolata al reimpiego di ogni eventuale utile nelle
attivita' istituzionali.
Art. 2.
Procedure di valutazione e decisione della partecipazione
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
alle iniziative
1. Il consiglio di amministrazione definisce i criteri generali e
le procedure necessarie alla presenza in iniziative comuni ad altri
soggetti nel rispetto delle disposizioni generali del presente
regolamento, sulla base di una istruttoria effettuata dai competenti
organi tecnico-scientifici e amministrativi valutando l'adeguatezza
dell'iniziativa, i vantaggi scientifici o tecnici, di immagine
complessiva dell'Istituto, di realizzazione di uno o piu' scopi
istituzionali, nonche' di tipo economico. Inoltre saranno valutati i
seguenti elementi:
a) l'oggetto dell'ente partecipato e la sua capacita' di
contribuire al perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto tra
le quali:
1) le attivita' ad alto contenuto tecnologico;
2) la valorizzazione ed il trasferimento tecnologico dei
risultati delle ricerche;
3) la formazione;
4) la collaborazione con enti ed organismi sovranazionali;
5) il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni
pubbliche;
6) la costituzione di imprese altamente innovative;
b) la natura dell'ente partecipato e le sue caratteristiche
significative tra le quali:
1) lo scopo di lucro o mutualistico;
2) la destinazione dei risultati economici della gestione;
3) la dimensione dell'ente e della sua struttura
organizzativa;
4) il carattere aperto o chiuso delle partecipazioni;
c) il ruolo che l'Istituto e' chiamato a svolgere (promozione
scientifica, guida all'iniziativa, sostegno economico o finanziario);
d) i termini dell'eventuale coinvolgimento di beni, strutture e
personale dell'Istituto, i riflessi di tale coinvolgimento sulla
normale funzionalita' dell'azione istituzionale, la previsione
dell'esigenza di interventi conseguenti;
e) le prospettive di riconoscimento ai rappresentanti
dell'Istituto nell'iniziativa di un ruolo negli organi di indirizzo,
di gestione, di controllo, di valutazione tecnica ed i riflessi di
tale assunzione di ruoli sulla normale funzionalita' dell'azione
istituzionale.
2. La presenza dell'Istituto nelle iniziative comuni e' disposta
dal presidente, previa deliberazione del consiglio di
amministrazione.
Art. 3.
Coinvolgimento delle strutture di ricerca dell'Istituto
1. L'Istituto, nel disporre la presenza nell'iniziativa, puo',
con la delibera di approvazione, determinare le competenze, proprie o
delegate, della struttura di ricerca interessata alla partecipazione.
Art. 4.
Intese programmatiche
1. Le procedure di valutazione ed approvazione della presenza
dell'Istituto nelle iniziative comuni di cui agli articoli 2 e 3 del
presente regolamento si applicano anche nel caso di intese
programmatiche con gli altri soggetti interessati all'iniziativa, o
di modificazione successiva di tali intese.
2. Nell'approvazione delle intese programmatiche di cui al
precedente comma, particolare attenzione tra gli elementi di
valutazione dovra' essere riservata alla programmazione economica,
alla quantificazione ed alla individuazione delle risorse necessarie
per la realizzazione dell'iniziativa, alle fonti di finanziamento
accessibili, agli importi e conferimenti da parte dell'Istituto anche
in termini di immagine e di apporto di opera scientifica, alla
adeguatezza degli apporti e conferimenti degli altri partecipanti,
alla durata dell'iniziativa, alle ipotesi di recesso o altri
comportamenti resi necessari per l'Istituto da modifiche legislative
o dalla propria regolamentazione.
Art. 5.
Rappresentanti dell'Istituto nelle iniziative comuni
1. Il presidente e il direttore generale designano
rispettivamente i rappresentanti negli organi tecnico-scientifici e/o
di gestione, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002, conferendogli
anche l'incarico di verificare, nella partecipazione all'iniziativa,
il rispetto delle regole e degli adempimenti di cui al presente
regolamento, nonche' di operare affinche' il consiglio di
amministrazione disponga di una adeguata informazione sullo stato
dell'iniziativa partecipata.
Art. 6.
Costituzione e partecipazione in societa' e consorzi e fondazioni
1. La costituzione e la partecipazione dell'Istituto nei
consorzi, fondazioni e societa' e' disciplinata ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n.
303/2002.
Art. 7.
Contratti di ricerca, convenzioni, accordi di collaborazione e
programmi
1. Per lo svolgimento della sua attivita' di ricerca e per la
realizzazione di ulteriori compiti istituzionali l'Istituto puo'
stipulare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) e dell'art. 3,
comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n.
303/2002, convenzioni, contratti, accordi di collaborazione,
programmi di studio e di ricerca.
2. Il comitato scientifico, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002, esprime parere
sulla validita' scientifica delle convenzioni, contratti ed accordi
di collaborazione. Tale parere potra' non essere richiesto nel caso
di progetti finanziati da organismi nazionali ed internazionali,
sottoposti a valutazione da parte di commissioni specifiche di
esperti o nel caso di una committenza specifica del Ministero della
salute o di altre pubbliche amministrazioni.
3. Le convenzioni, i contratti, gli accordi di collaborazione, i
programmi di studio e di ricerca di cui al precedente comma, disposti
dal presidente, vengono trasmessi al direttore generale il quale
provvede alla loro attuazione.
4. L'Istituto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002, svolge attivita'
di ricerca corrente e finalizzata anche attraverso la stipulazione di
contratti e convenzioni. A tal fine utilizza le fonti di
finanziamento previste dall'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 303/2002.
5. I contratti e le convenzioni di cui al precedente comma devono
essere conformi alle normative vigenti.
6. Per quanto concerne i programmi e/o progetti, laddove la
partecipazione determini la necessita' di cooperare con unita' di
personale afferente ad altri organismi nazionali e/o internazionali,
si procede mediante la stipula di idonee convenzioni.
7. Nell'ambito di finanziamenti erogati da altre istituzioni o
derivanti dal proprio bilancio e sulla base di finalita' direttamente
connesse all'avanzamento delle conoscenze scientifiche ed alla tutela
della salute negli ambienti di vita e di lavoro, l'Istituto puo'
finanziare sia unita' di ricerca intra che extramurali.