MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 4 marzo 2005
Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva n. 2004/115/CE
della Commissione del 15 dicembre 2004 ed aggiornamento del decreto
del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti
massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati
all'alimentazione.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile
1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963,
n. 441;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di
limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti
fitosanitari;
Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004
"Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze
attive nei prodotti destinati all'alimentazione" (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004,
supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro
della salute 17 novembre 2004 (in corso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale);
Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992),
30 luglio 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del
5 agosto 1993) e il decreto del Ministro della salute del 23 luglio
2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre
2003) concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di
controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di
residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei
prodotti destinati all'alimentazione;
Vista la direttiva 2004/115/CE della Commissione del 15 dicembre
2004, recante modifica della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per
quanto riguarda le quantita' massime di residui di alcuni
antiparassitari;
Considerata in particolare la versione in lingua inglese della
citata direttiva;
Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto
2004 con le nuove quantita' massime di residui delle sostanze attive
indicate nella suddetta direttiva;
Decreta:
Art. 1.
I limiti massimi di residui delle sostanze attive azoxystrobin,
fenhexamid, fenpropimorf, iprovalicarb, mancozeb, metalaxyl,
metalaxyl-M, metomil, miclobutanil, penconazolo, indicati
nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004,
sono sostituiti da quelli che figurano nell'allegato 1 del presente
decreto a decorrere dal 23 giugno 2005.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 4 marzo 2005
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 262
Allegato 1
LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI
FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE
(ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI
COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI
PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI
NON SOTTOLINEATI).
VEDERE ALLEGATI
Allegato pag. 15
Allegato pag. 16
Allegato pag. 17
Allegato pag. 18
Allegato pag. 19