GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 121 DEL 26/5/2005

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 4 marzo 2005 
Prodotti  fitosanitari:  recepimento  della  direttiva n. 2004/115/CE
della  Commissione  del 15 dicembre 2004 ed aggiornamento del decreto
del  Ministro  della  salute  27 agosto  2004,  concernente  i limiti
massimi  di  residui  delle  sostanze  attive  nei prodotti destinati
all'alimentazione.
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Visti  gli  articoli 5,  lettera  h),  e 6, della legge 30 aprile
1962,  n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963,
n. 441;
    Visto  l'art.  19  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
che  prevede  l'adozione  con  decreto  del  Ministro della salute di
limiti   massimi   di   residui   di  sostanze  attive  dei  prodotti
fitosanitari;
    Visto  l'art.  34  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  27 agosto  2004
"Prodotti  fitosanitari:  limiti  massimi  di  residui delle sostanze
attive  nei  prodotti  destinati all'alimentazione" (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004,
supplemento  ordinario  n.  179), modificato dal decreto del Ministro
della  salute  17 novembre  2004  (in  corso  di  pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale);
    Visti  i  decreti  del  Ministro  della  sanita' 23 dicembre 1992
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992),
30 luglio  1993  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  182 del
5 agosto  1993)  e il decreto del Ministro della salute del 23 luglio
2003  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 221 del 23 settembre
2003)  concernenti,  tra  l'altro, disposizioni circa il programma di
controlli  intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di
residui  di  sostanze  attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei
prodotti destinati all'alimentazione;
    Vista  la direttiva 2004/115/CE della Commissione del 15 dicembre
2004,  recante  modifica della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per
quanto   riguarda   le   quantita'   massime  di  residui  di  alcuni
antiparassitari;
    Considerata  in  particolare  la versione in lingua inglese della
citata direttiva;
    Ritenuto  necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto
2004  con le nuove quantita' massime di residui delle sostanze attive
indicate nella suddetta direttiva;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    I  limiti  massimi di residui delle sostanze attive azoxystrobin,
fenhexamid,    fenpropimorf,   iprovalicarb,   mancozeb,   metalaxyl,
metalaxyl-M,    metomil,    miclobutanil,    penconazolo,    indicati
nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004,
sono  sostituiti  da quelli che figurano nell'allegato 1 del presente
decreto a decorrere dal 23 giugno 2005.
    Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,   entrera'   in  vigore  dal  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione.
      Roma, 4 marzo 2005
                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2005
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 262
                                                           Allegato 1

LIMITI   MASSIMI  DI  RESIDUI  DELLE  SOSTANZE  ATTIVE  DEI  PRODOTTI
FITOSANITARI   TOLLERATI  NEI  PRODOTTI  DESTINATI  ALL'ALIMENTAZIONE
(ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI
COMUNITARIE  (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI
PROVVISORI  NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI
                         NON SOTTOLINEATI).


VEDERE ALLEGATI


Allegato pag. 15
Allegato pag. 16
Allegato pag. 17
Allegato pag. 18
Allegato pag. 19




fp05-gr05