GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 111 DEL 14/5/2005

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

DECRETO 30 dicembre 2004 
Individuazione  delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla
contribuzione,  prevista  dall'articolo 197,  lettera  c),  del T.U.,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n.  1124,  e  dei  relativi  stanziamenti di bilancio per l'esercizio
finanziario 2005.
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  l'art.  197,  lettera  c),  del decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965, n. 1124, cosi' come sostituito dall'art.
9,  lettera  c),  della  legge  5 maggio 1976, n. 248, che prevede la
facolta'  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale di
erogare  somme  a carico del Fondo Speciale Infortuni per contribuire
allo  sviluppo  ed  al  perfezionamento  degli studi delle discipline
infortunistiche e di medicina sociale in genere;
  Visto l'art. 12 della legge 7agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
28 ottobre  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  23 del
28 gennaio  1995, concernente la definizione dei criteri, modalita' e
procedure  per  la  concessione  dei  contributi di cui alla legge n.
248/1976 sopracitata;
  Vista  la  circolare  n.  7  del  13 gennaio 1995 del Ministero del
lavoro   e   della  previdenza  sociale,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto 28 ottobre
1994 sopracitato;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
sociale 15 aprile 1997, con il quale la sanzione per la presentazione
dei  risultati  degli  studi e ricerche ammesse alla contribuzione e'
stata  elevata  al  2%  del  contributo  concesso, per ogni decade di
ritardo;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
13 giugno  1997,  con  il  quale  e'  stato  affidato  alla Direzione
generale  dei  rapporti  di  lavoro  il compito di curare, sulla base
degli indirizzi e delle direttive impartite dal Ministro del lavoro e
della  previdenza sociale, l'attivita' programmatoria, istruttoria ed
esecutiva connessa al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 9
della legge 5 maggio 1976, n. 248 sopracitata;
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
27 febbraio   2003,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 113 del 17 maggio 2003, recante la definizione
dei criteri, delle modalita' e delle procedure per la concessione dei
contributi  di cui all'art. 197 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 1124/1965;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche
sociali  18 luglio  2003,  la  quale  prevede,  tra  l'altro,  che il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali si avvarra' della
consulenza  dell'Istituto  italiano di medicina sociale ai fini della
valutazione delle richieste di contributo per le attivita' di ricerca
a   valere   sul  Fondo  Speciale  Infortuni,  di  cui  all'art.  197
sopracitato;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
22 dicembre  2004,  n. 143733.04, con il quale e' stata disposta, sul
capitolo  1277  (U.P.B.  2.1.1.0  - C.D.R. Tutela delle condizioni di
lavoro),  l'assegnazione,  in termini di competenza e di cassa, della
somma di Euro 4.017.196,00 per l'esercizio finanziario 2004;
  Rilevato  che occorre provvedere, per l'esercizio finanziario 2005,
alla individuazione delle tematiche di studio e ricerca, da ammettere
alla  contribuzione  di cui all'art. 197, lettera c), del testo unico
approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica n. 1124/1965
sopracitato;
  Considerato  che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e di
medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che
tenda   ad   approfondire   le  conoscenze  scientifiche  in  materia
infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia ad attivita' di
recente  diffusione  sia  ad  attivita' lavorative per le quali dette
conoscenze permangono insufficienti;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Per  l'esercizio finanziario 2005, i contributi di cui all'art.
197, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica n. 1124/1965, sono concessi per la realizzazione di
studi e ricerche nelle seguenti tematiche:
    a) sicurezza e tutela della salute delle lavoratrici;
    b) sicurezza  e  tutela  della salute dei lavoratori diversamente
abili;
    c) sicurezza e tutela della salute dei lavoratori nel settore dei
trasporti e nelle relative infrastrutture;
    d) sicurezza    e    tutela    della    salute   dei   lavoratori
extracomunitari;
    e) promozione  di  modelli comportamentali e stili di vita contro
gli  abusi  farmacologici,  alimentari,  da  alcool  e  da  fumo  dei
lavoratori giovani;
    f) sicurezza  e  tutela  della  salute dei lavoratori domestici e
delle casalinghe;
    g) sicurezza  e  tutela  della  salute  dei  telelavoratori e dei
lavoratori a progetto;
    h) prevenzione  dei  rischi  degli  sportivi professionisti e dei
lavoratori addetti ad attivita' sportive;
    i) sicurezza    e    tutela    della    salute   dei   lavoratori
ultracinquantenni;
    j) analisi  dei  rischi da infortuni e malattie professionali nei
lavori comportanti contatto con animali;
    k) analisi  dei  rischi  da  esposizione  ad  agenti  fisici, con
particolare riferimento alle vibrazioni meccaniche ed alle radiazioni
ottiche.
  2.  I  contributi  saranno  concessi  previa  stipula  di  apposita
convenzione,  in misura pari all'80% del costo dello studio o ricerca
proposta.
                               Art. 2.
  1.  Per  le  ricerche  e  gli  studi di cui all'art. 1 del presente
decreto e' stabilito lo stanziamento di Euro 4.017.196,00.
                               Art. 3.
  1.  La  domanda  di  ammissione  alla  contribuzione  dovra' essere
spedita,  a  mezzo  di  raccomandata  con  avviso  di ricevimento, al
Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale
della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione III, via Fornovo,
8  - 00192 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
data  di  pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  2.  Il  timbro e la data dell'ufficio postale accettante fara' fede
al  fine  dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel
termine sopraindicato.
  3.  Nella  domanda  di  ammissione, redatta sulla base dello schema
esemplificativo   allegato   al   presente  decreto  (allegato  A)  e
disponibile  sul  sito  Internet  del  Ministero  del  lavoro e delle
politiche sociali all'indirizzo "www.welfare.gov.it", dovranno essere
indicati i seguenti elementi:
    a) denominazione, ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA
della Societa', Ente o persona richiedente;
    b) indirizzo,  codice di avviamento postale, numero di telefono e
di  telefax  della  sede  legale  e  operativa della Societa', Ente o
persona richiedente;
    c) titolo  dello  studio o ricerca proposta e durata prevista, la
quale non potra' essere superiore a ventiquattro mesi;
    d) nome,   cognome   e   titolo   del   responsabile  scientifico
incaricato;
    e) indicazione  della  tematica  oggetto  dello  studio o ricerca
proposta;
    f) costo totale preventivato e contributo richiesto;
    g) numero  di  conto  corrente  bancario  e  relative  coordinate
intestato alla Societa', Ente o persona richiedente;
    h) numero del conto di Tesoreria Unica - presso la Banca d'Italia
-  Tesoreria  provinciale  dello  Stato  (obbligatorio  per  gli Enti
possessori).
  4.  La domanda dovra' essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell'Ente o Societa' richiedente.
  5.  Dovra' inoltre essere allegata, in cinque copie (di cui quattro
su supporto informatico), la seguente documentazione:
    a) un  dettagliato  progetto  di studio o ricerca che ne illustri
l'oggetto,  la  metodologia,  le  fasi  di  lavoro  e  gli  obiettivi
prefissati;
    b) il  curriculum  del responsabile scientifico con l'indicazione
delle   precedenti  esperienze  nel  settore  oggetto  della  ricerca
proposta;
    c) il curriculum di eventuali collaboratori o consulenti;
    d) l'indicazione dei nominativi del gruppo di ricerca incaricato;
    e)  l'indicazione  dei  nominativi del personale dipendente della
Societa'   o  Ente  richiedente,  con  l'indicazione  delle  mansioni
attribuite nell'ambito dell'attivita' di studio o ricerca;
    f) l'indicazione  delle  precedenti  esperienze  della Societa' o
Ente proponente nel settore oggetto della ricerca;
    g) un dettagliato preventivo di spesa.
  6.  Il  preventivo  di  spesa  dovra' essere redatto sulla base dei
sottoindicati criteri:
    a) le  spese  preventivate  dovranno  essere  indicate  al  lordo
dell'aliquota IVA, qualora non recuperabile dal soggetto proponente;
    b) dovra' essere indicata ogni singola voce del costo complessivo
dello  studio  o  ricerca  proposta,  con l'indicazione delle somme a
carico del contributo richiesto;
    c) e'   possibile   imputare   la   quota  parte  dei  costi  per
l'acquisizione - mediante noleggio, leasing o imputazione delle quote
di  ammortamento  riferite  al  periodo di svolgimento dello studio o
ricerca  proposta  -  delle  attrezzature  scientifiche  e  dei  beni
strumentali  per  una quota del contributo richiesto non superiore al
30%; il periodo di ammortamento delle attrezzature scientifiche e dei
beni  strumentali  non potra' essere uguale o inferiore al periodo di
svolgimento dello studio o ricerca proposta.
    d) e'  possibile  imputare  i costi di "gestione e funzionamento"
della  struttura  del soggetto proponente per una quota non superiore
al 5% del contributo richiesto.
  7. Sono esclusi dal preventivo di spesa le seguenti voci:
    a) spese   relative   alla   "manutenzione  straordinaria"  della
struttura del soggetto proponente;
    b) spese di rappresentanza;
    c) spese per l'effettuazione di convegni e seminari;
    d) i  maggiori  costi  derivanti  da  ritardi  nella  conclusione
dell'attivita' di studio o ricerca.
                               Art. 4.
  1. La valutazione dei progetti di studio e ricerca sara' effettuata
dal  "Comitato  per  l'esame  e  la  valutazione  delle  richieste di
contributo  per  le  attivita' di ricerca a valere sul Fondo Speciale
Infortuni" istituito presso l'Istituto italiano di medicina sociale.
  2.    Il    Comitato    valutera'    preventivamente,    ai    fini
dell'ammissibilita'  dei  progetti di studio e ricerca presentati, la
congruita'   della  spesa  preventivata  in  relazione  all'attivita'
proposta e agli obiettivi prefissati, nonche' la congruita' dei tempi
di realizzazione.
  3.  Il  Comitato valutera' i progetti di studi e ricerca presentati
sulla base dei seguenti criteri:
    a) originalita'  tecnico-scientifica  del  progetto proposto; per
tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
    b) validita'  degli obiettivi; per tale requisito sara' assegnato
un punteggio non superiore a punti 10;
    c) validita'  della  metodologia  di  studio  e ricerca; per tale
requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
    d)   precedenti   esperienze   del   soggetto   proponente,   del
responsabile  scientifico  e  del  gruppo  di  ricerca sulla tematica
oggetto  della  ricerca  o  studio proposto; per tale requisito sara'
assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
    e) previsione  di  azioni  di  divulgazione  dei  risultati della
ricerca;   per  tale  requisito  sara'  assegnato  un  punteggio  non
superiore a punti 5.
                               Art. 5.
  1.  La  votazione  complessiva  sara'  determinata  -  accertata la
ricorrenza  dei criteri preventivi di cui al precedente art. 4, comma
2  -  dal  punteggio complessivo conseguito da ciascun progetto nelle
fasi di valutazione;
  2. In base alla votazione complessiva riportata da ciascun progetto
il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  formera' la
graduatoria   di   merito   con   l'indicazione   della   valutazione
complessiva, che sara' pubblicata nel bollettino ufficiale e sul sito
Internet   del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
all'indirizzo "www.welfare.gov. it";
  3.  Sulla base della graduatoria saranno ammessi alla contribuzione
per  l'esercizio  finanziario  2005  i progetti fino alla concorrenza
dello stanziamento di bilancio a tal fine destinato.
                               Art. 6.
  1.  I  contributi  saranno  erogati  in  due quote sulla base della
seguente procedura:
    a) la  prima  quota - pari al 40% - sara' erogata a seguito della
stipula dell'apposita convenzione;
    b) la seconda quota - pari al 60% - sara' erogata a seguito della
presentazione  dei  risultati conclusivi dello studio o ricerca e del
rendiconto  generale  delle  spese  sostenute,  sentito il parere del
Comitato  tecnico-scientifico  sulla  rispondenza  dei risultati agli
obiettivi  prefissati  nel  programma,  sulla  congruita' delle spese
sostenute   in   relazione   all'attivita'   svolta  e  ai  risultati
conseguiti,  e  previa  acquisizione  e  verifica di regolarita' - da
parte  degli Uffici centrali o periferici di questo Ministero - della
documentazione  giustificativa  di spesa o degli eventuali impegni di
spesa  relativa  alla  totalita' del contributo concesso nonche' alla
parte del costo rimasto a carico del beneficiario.
  2.  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva la
facolta'   di   apportare   riduzioni   sul  contributo  concesso  in
proporzione   al  mancato  perseguimento  di  parte  degli  obiettivi
indicati nel progetto di ricerca approvato.
  3.  Le  erogazioni  di cui al comma precedente saranno assoggettate
alla  ritenuta  di  acconto  del  10% a titolo Irpef se corrisposte a
persone  fisiche  e  del  4%  a titolo Irpeg se corrisposte a persone
giuridiche,   sulla   base  delle  disposizioni  di  cui  alla  legge
3 novembre  1982,  n. 835, e dell'art. 28, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
                               Art. 7.
  1.  I  risultati  conclusivi  degli  studi  o ricerche ammesse e la
relativa  relazione  di  sintesi  dovranno essere presentati entro il
termine  previsto  nell'apposita  convenzione,  pena la riduzione del
contributo  concesso  nella misura del 2% del contributo medesimo per
ogni decade di ritardo.
  2.  I  risultati dovranno essere consegnati in cinque copie, di cui
quattro su CD-ROM realizzato sulla base dello standard HTML.
  3.  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di
diffondere   i   risultati   degli  studi  e  ricerche  ammesse  alla
contribuzione.
                               Art. 8.
  1.  L'onere  di  Euro 4.017.196,00  derivante dall'applicazione del
presente  decreto gravera' sul capitolo 1277 (U.P.B. 2.1.1.0 - C.D.R.
Tutela  delle  condizioni  di  lavoro)  dello stato di previsione del
Ministero   del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  sui  fondi  di
provenienza dell'esercizio finanziario 2004.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione   e  pubblicato  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 30 dicembre 2004
                                                  Il Ministro: Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2005
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 167
                                                             


ALLEGATO

Allegato pag. 10
Allegato pag. 11



fp05-gr05