DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2005, n. 84
Attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei
redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante "Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003", ed in particolare
l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;
Vista la direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in
materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di
pagamenti di interessi, cosi' come modificata dalla direttiva
2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004;
Vista la decisione 2004/587/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004,
relativa alla data di applicazione della citata direttiva 2003/48/CE;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 marzo 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Soggetti tenuti alle comunicazioni
1. Le banche, le societa' di intermediazione mobiliare, le Poste
italiane S.p.a., le societa' di gestione del risparmio, le societa'
finanziarie e le societa' fiduciarie, residenti nel territorio dello
Stato, comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative
agli interessi pagati o il cui pagamento e attribuito direttamente a
persone fisiche residenti in un altro Stato membro, che ne siano
beneficiarie effettive; a tale fine le persone fisiche sono
considerate beneficiarie effettive degli interessi se ricevono i
pagamenti in qualita' di beneficiario finale. Le suddette
comunicazioni sono, altresi', effettuate da ogni altro soggetto,
anche persona fisica, residente nel territorio dello Stato, che per
ragioni professionali o commerciali paga o attribuisce il pagamento
di interessi alle persone fisiche indicate nel primo periodo. Gli
stessi obblighi si applicano alle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti.
2. I soggetti di cui al comma 1 effettuano le comunicazioni quando
agiscono sia come debitori del credito che produce gli interessi, sia
come incaricati dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare o
di attribuire il pagamento di interessi.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate, all'atto
della riscossione, anche dalle entita' alle quali sono pagati o e'
attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario
effettivo, se residenti nel territorio dello Stato e diverse da:
a) una persona giuridica;
b) un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i criteri di
determinazione del reddito di impresa;
c) un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari
autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20
dicembre 1985.
4. Le entita' di cui al comma 3 possono scegliere di essere
trattate, ai fini del presente decreto legislativo, come un organismo
di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi
della citata direttiva 85/611/CEE, mediante presentazione di
un'istanza all'Agenzia delle entrate, che, in caso di accoglimento,
rilascera' un certificato produttivo di effetti dalla data di
rilascio. Il certificato puo' essere revocato dall'Agenzia delle
entrate o a richiesta dell'entita'. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per il
rilascio e la revoca del certificato.
Art. 2.
Pagamenti di interessi
1. Ai fini del presente decreto legislativo, costituiscono oggetto
di comunicazione i seguenti pagamenti di interessi:
a) gli interessi pagati o accreditati su un conto, relativi a
crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie
ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli
utili del debitore, in particolare quelli derivanti da titoli di
debito pubblico e quelli prodotti da obbligazioni, compresi gli altri
proventi derivanti dai suddetti titoli o obbligazioni; gli interessi
moratori non costituiscono pagamenti di interessi;
b) gli interessi maturati alla cessione, al rimborso o al
riscatto dei crediti di cui alla lettera a);
c) i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o
tramite un'entita' di cui all'articolo 1, comma 3, anche situata in
un altro Stato membro, distribuiti da:
1) organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
2) entita' che beneficiano dell'opzione per essere trattate
come un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari
autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
3) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori
del territorio in cui si applica il Trattato dell'Unione europea, in
conformita' all'articolo 299 del Trattato medesimo;
d) i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto
di partecipazioni o quote negli organismi ed entita' indicati ai
numeri 1), 2) e 3) della lettera c), se questi investono direttamente
o indirettamente, tramite altri organismi di investimento collettivo
o entita' di cui alla lettera c), oltre il 40 per cento del loro
attivo in crediti di cui alla lettera a). A decorrere dal 1° gennaio
2011 la percentuale del 40 per cento e' ridotta al 25 per cento.
2. E' altresi' considerato pagamento di interessi il pagamento o
l'accredito su un conto intestato ad un entita' di cui all'articolo
1, comma 3, dei proventi di cui al comma 1, a prescindere
dall'effettiva attribuzione degli stessi al beneficiario effettivo.
Tale disposizione non si applica, qualora sia stato rilasciato il
certificato di cui all'articolo 1, comma 4, all'entita' cui sono
pagati o accreditati i predetti proventi.
3. Non sono, tuttavia, considerati pagamenti di interessi i redditi
di cui alle lettere c) e d) del comma 1, derivanti da organismi ed
entita' situati nel territorio di quegli Stati membri che abbiano
esercitato l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, primo
periodo, della direttiva 2003/48/CE, ed il cui investimento nei
crediti di cui al comma 1, lettera a), non sia stato superiore al 15
per cento del loro attivo.
4. La percentuale di cui alla lettera d) del comma 1, e'
determinata in base al regolamento o ai documenti costitutivi degli
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o delle
entita' interessate ovvero, in mancanza di tale riferimento, in base
all'effettiva composizione dell'attivo dei suddetti organismi o
entita', avendo riguardo all'ultimo rendiconto o bilancio di
esercizio approvato.
5. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 10 della
direttiva 2003/48/CE, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, non
sono ricompresi tra i crediti di cui alla lettera a) del comma 1, le
obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito
negoziabili che siano stati emessi per la prima volta anteriormente
al 1° marzo 2001 o il cui prospetto originario delle condizioni di
emissione sia stato approvato prima di tale data dalle autorita'
competenti, ai sensi della direttiva 2001/34/CE del Consiglio, del
28 maggio 2001, o dalle autorita' responsabili di Stati terzi, a
condizione che la sottoscrizione di tali titoli non abbia costituito
oggetto di riapertura a decorrere dal 1° marzo 2002.
6. Qualora la sottoscrizione dei titoli di cui al comma 5 abbia
costituito oggetto di riapertura a decorrere dal 1° marzo 2002,
rientrano tra i crediti di cui alla lettera a) del comma 1:
a) l'intera emissione, costituita dalla prima emissione e da
quelle successive, per i titoli emessi da Governi o dagli enti
collegati, che agiscono in qualita' di autorita' pubblica o il cui
ruolo e' riconosciuto da un trattato internazionale, indicati
nell'allegato A;
b) le emissioni effettuate in occasione della riapertura di
emissione dei titoli di cui al comma 5 per i titoli emessi da
qualsiasi altro emittente.
7. Qualora i soggetti tenuti alle comunicazioni non siano in
possesso degli elementi informativi necessari per verificare la
sussistenza delle condizioni previste dai commi 5 e 6, l'intera
emissione del titolo e' considerata un credito di cui alla lettera a)
del comma 1.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
apportate modifiche all'allegato A, conformemente a quanto stabilito
in sede comunitaria.
Art. 3.
Adempimenti dei soggetti che effettuano comunicazioni in caso di
pagamento di interessi ai beneficiari effettivi
1. I soggetti indicati ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 rilevano
l'identita' e la residenza dei beneficiari effettivi del pagamento
degli interessi.
2. L'identita' del beneficiario effettivo e' determinata secondo i
seguenti criteri:
a) per le relazioni contrattuali avviate anteriormente al
1° gennaio 2004, mediante la rilevazione del nome, cognome ed
indirizzo. A tale fine sono utilizzate le informazioni acquisite ai
sensi del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
b) per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di
relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal
1° gennaio 2004, mediante rilevazione del nome, cognome ed indirizzo
e, nel caso in cui esista, del codice fiscale attribuito dallo Stato
membro in cui ha la residenza fiscale, attraverso i dati del
passaporto o della carta d'identita' ufficiale presentati dal
beneficiario effettivo. Se il passaporto o la carta d'identita'
ufficiale non precisano l'indirizzo, questo e' determinato in base a
qualsiasi altro documento probante presentato dal beneficiario
effettivo. Se il codice fiscale non figura sul passaporto, sulla
carta d'identita' ufficiale o su qualsiasi altro documento
d'identita' probante, compreso, eventualmente, il certificato di
residenza fiscale presentato dal beneficiario effettivo, l'identita'
e' completata dall'indicazione della data e del luogo di nascita,
stabiliti sulla base del passaporto o della carta d'identita'
ufficiale.
3. La residenza del beneficiario effettivo si considera stabilita
nello Stato in cui si trova l'indirizzo permanente del beneficiario
medesimo ed e' determinata secondo i seguenti criteri:
a) per le relazioni contrattuali avviate prima del 1° gennaio
2004, mediante l'utilizzazione delle informazioni acquisite ai sensi
del citato decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
b) per le relazioni contrattuali avviate, o per le transazioni
effettuate in mancanza di relazioni contrattuali, a decorrere dal
1° gennaio 2004, sulla base dell'indirizzo che figura sul passaporto
o sulla carta d'identita' ufficiale o, se necessario, sulla base di
qualsiasi altro documento probante presentato dal beneficiario
effettivo. Qualora una persona fisica che presenta un passaporto o
una carta d'identita' ufficiale rilasciati da uno Stato membro si
dichiari residente in uno Stato terzo, la residenza e' determinata
mediante un certificato di residenza fiscale rilasciato
dall'autorita' competente dello Stato terzo in cui la persona fisica
afferma di essere residente. In mancanza di tale certificato, si
considera che la residenza sia nello Stato membro che ha rilasciato
il passaporto o qualsiasi altro documento d'identita' ufficiale.
4. Ai fini del presente articolo, per autorita' competente di uno
Stato terzo si intende l'autorita' competente ai sensi di convenzioni
fiscali bilaterali o multilaterali o, in mancanza, l'autorita'
competente a rilasciare certificati attestanti la residenza fiscale.
Art. 4.
Adempimenti dei soggetti che effettuano le comunicazioni in caso di
pagamento a persona fisica diversa dal beneficiario effettivo o ad
entita'.
1. Gli obblighi di rilevazione previsti dall'articolo 3 non si
applicano nel caso in cui la persona fisica che percepisce un
pagamento di interessi o a favore della quale e' attribuito un
pagamento di interessi non sia il beneficiario effettivo degli
interessi in quanto agisce:
a) come operatore economico che effettua o attribuisce il
pagamento di interessi a favore del beneficiario effettivo, come
debitore del credito che produce interessi o come incaricato dal
debitore o dal beneficiario effettivo di pagare o di attribuire il
pagamento di interessi;
b) per conto di una persona giuridica, di un'entita' i cui
redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito
di impresa, di un organismo di investimento collettivo in valori
mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE o di
un'entita' diversa da questi ultimi, alla quale sono pagati o e'
attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario
effettivo;
c) per conto di un'altra persona fisica che e' il beneficiario
effettivo. In tale caso il percettore persona fisica comunica
l'identita' di tale beneficiario effettivo determinata ai sensi
dell'articolo 3, comma 2.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i soggetti tenuti alle
comunicazioni acquisiscono una dichiarazione della persona fisica che
percepisce o a favore della quale e' attribuito un pagamento di
interessi, che attesti la sussistenza di una delle condizioni
indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1.
3. Qualora i soggetti tenuti alle comunicazioni siano in possesso
di informazioni secondo le quali il percettore persona fisica
potrebbe non essere il beneficiario effettivo, essi si adoperano per
determinare l'identita' del beneficiario effettivo. Se non sono in
grado di identificare il beneficiario effettivo, considerano la
persona fisica di cui al comma 1 come beneficiario effettivo.
4. I soggetti tenuti alle comunicazioni che pagano o attribuiscono
interessi di cui all'articolo 2, comma 4, ad una entita' indicata
all'articolo 1, comma 3, situata in un altro Stato membro, rilevano
la denominazione e l'indirizzo dell'entita' medesima, a meno che non
sia provato, anche mediante apposita dichiarazione, che:
a) l'entita' rientra tra i soggetti indicati alle lettere a), b)
e c) del comma 3 dell'articolo 1. A tali fini non sono considerate
persone giuridiche:
1) in Finlandia: avoin yhti (Ay) et kommandiittiyhti (Ky)/ppet
bolag et kommanditbolag;
2) in Svezia: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB);
b) nei confronti dell'entita' e' stato rilasciato dal proprio
Stato membro un certificato dal quale risulti che la stessa ha
optato, ai fini della direttiva 2003/48/CE, per essere trattata come
un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari
autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE.
5. Le comunicazioni di cui al comma 4 non sono effettuate nei
confronti di quelle entita' situate nel territorio di uno Stato
membro che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 6,
paragrafo 6, secondo periodo, della direttiva 2003/48/CE, ed il cui
investimento nei crediti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
non sia stato superiore al 15 per cento del loro attivo. A tale fine,
i soggetti tenuti alle comunicazioni acquisiscono dalle suddette
entita' una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza di tale
condizione. Per la determinazione della percentuale si applicano i
criteri indicati all'articolo 2, comma 3.
6. Qualora la persona fisica che percepisce o alla quale sia
attribuito un pagamento di interessi dichiari di agire per conto di
un'entita' di cui all'articolo 1, comma 3, situata in un altro Stato
membro, nei confronti della quale non sia stato rilasciato il
certificato di cui al comma 4, lettera b), i soggetti tenuti alle
comunicazioni acquisiscono dalla suddetta persona fisica gli elementi
informativi sulla denominazione e l'indirizzo dell'entita' medesima,
ai fini della comunicazione di tali informazioni all'Agenzia delle
entrate.
7. Nel caso in cui i soggetti che effettuano le comunicazioni non
dispongano di informazioni circa la percentuale del 40 per cento
dell'attivo investita in crediti ovvero in partecipazioni o quote di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), considerano tale percentuale
superiore al 40 per cento.
8. Nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 2, qualora i soggetti
che effettuano le comunicazioni non siano in possesso degli elementi
informativi circa la percentuale del 15 per cento dell'attivo
investita in crediti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
2, tale percentuale e' considerata superiore al 15 per cento.
Art. 5.
Oggetto delle comunicazioni
1. Sono oggetto di comunicazione:
a) l'identita' e la residenza del beneficiario effettivo,
determinate ai sensi dell'articolo 3;
b) la denominazione e l'indirizzo del soggetto che effettua la
comunicazione;
c) il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di
tale riferimento, gli elementi che consentono l'identificazione del
credito che produce gli interessi;
d) gli elementi informativi relativi al pagamento di interessi
determinati nel seguente modo:
1) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a): l'ammontare degli interessi pagati o accreditati;
2) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere b) e d): l'ammontare del corrispettivo della cessione o delle
somme attribuite in sede di rimborso o di riscatto;
3) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c): l'intero ammontare della distribuzione;
4) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2, comma 4:
l'ammontare degli interessi attribuibili a ciascuno dei membri
dell'entita' per i quali sussista l'obbligo di comunicazione;
5) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 4, comma 4,
l'ammontare totale degli interessi pagati o attribuiti all'entita',
nonche' la denominazione e l'indirizzo dell'entita' medesima.
Art. 6.
Trasmissione degli elementi informativi
1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, comunicano gli
elementi informativi indicati all'articolo 5, secondo le modalita' e
i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui
al comma 1, da parte dei soggetti indicati nel medesimo comma 1, si
applica la sanzione amministrativa da 2.065 euro a 20.658 euro.
3. Nel caso in cui le comunicazioni siano effettuate con un ritardo
non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione minima.
Art. 7.
Scambio automatico di informazioni
1. L'Agenzia delle entrate comunica gli elementi informativi
acquisiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, all'autorita' competente
dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.
2. La comunicazione di informazioni e' automatica e ha luogo entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono
stati effettuati i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2.
3. Le disposizioni della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del
19 dicembre 1977, si applicano allo scambio di informazioni previsto
dal presente decreto legislativo, a condizione che le disposizioni in
esso contenute non vi deroghino. Tuttavia, l'articolo 8 della
direttiva 77/799/CEE non si applica alle informazioni da fornire ai
sensi del presente decreto legislativo.
4. Ai fini del presente articolo, per autorita' competente di uno
Stato membro si intende una qualsiasi delle autorita' notificate
dagli Stati membri alla Commissione europea.
Art. 8.
Trasferimento di una quota del gettito della ritenuta
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di riversamento della quota del gettito della
ritenuta alla fonte, di cui all'articolo 11 della direttiva
2003/48/CE.
Art. 9.
Richiesta di non applicazione della ritenuta alla fonte
1. Il beneficiario effettivo residente nel territorio dello Stato
puo' chiedere la non applicazione della ritenuta alla fonte di cui
all'articolo 11 della direttiva 2003/48/CE da parte degli Stati
membri autorizzati a prelevarla e che abbiano adottato la procedura
di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 13 della
direttiva medesima. A tale fine il beneficiario effettivo richiede
all'Agenzia delle entrate il rilascio di un certificato indicante:
a) il nome, il cognome, l'indirizzo e il codice fiscale del
beneficiario effettivo;
b) la denominazione e l'indirizzo del soggetto non residente che
e' tenuto all'applicazione della ritenuta di cui al citato articolo
11 della direttiva nei predetti Stati;
c) il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di
tale riferimento, l'identificazione del titolo di credito.
2. Tale certificato produce effetti per un periodo di tre anni a
decorrere dalla data di rilascio. Esso viene rilasciato al
beneficiario effettivo che ne faccia richiesta entro due mesi dalla
presentazione della richiesta medesima.
Art. 10.
Eliminazione delle doppie imposizioni
1. Allo scopo di eliminare la doppia imposizione che potrebbe
derivare dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui
all'articolo 11 della direttiva 2003/48/CE, se gli interessi
percepiti dal beneficiario effettivo residente nel territorio dello
Stato sono stati assoggettati alla suddetta ritenuta, e' riconosciuto
al beneficiario effettivo medesimo un credito d'imposta determinato
ai sensi dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
2. Se l'importo della ritenuta operata di cui al comma 1 e'
superiore all'ammontare del credito d'imposta determinato ai sensi
dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero nel caso in cui non sia applicabile il citato articolo 165, il
beneficiario effettivo puo' chiedere il rimborso, rispettivamente,
dell'eccedenza o dell'intera ritenuta; in alternativa, puo'
utilizzare la modalita' di compensazione prevista dall'articolo 17,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Art. 11.
Applicazione ai territori dipendenti o associati
1. Il presente decreto legislativo si applica anche nei confronti
dei territori dipendenti o associati di cui all'allegato B al
presente decreto legislativo, in conformita' alle disposizioni
contenute negli accordi internazionali stipulati con i suddetti
territori ed a condizione che gli stessi ne applichino le
disposizioni.
Art. 12.
Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai pagamenti
di interessi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2005.
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 aprile 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Siniscalco, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato A
(previsto dall'art. 2, comma 6, lettera a)
ELENCO DEGLI ENTI COLLEGATI
VEDERE ALLEGATI
Allegato pag.9
Allegato pag. 10
Allegato B
(previsto dall'art. 11, comma 1)
ELENCO DEI TERRITORI DIPENDENTI O ASSOCIATI
1. Jersey
2. Guernsey
3. Isle of Man
4. Antille Olandesi
5. British Virgin Islands
6. Turks and Caicos
7. Cayman
8. Montserrat
9. Anguilla
10. Aruba