GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 118 DEL 23/5/2005

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2005, n. 84 
Attuazione  della  direttiva  2003/48/CE in materia di tassazione dei
redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante "Disposizioni per
l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee.  Legge comunitaria 2003", ed in particolare
l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;
  Vista  la direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in
materia  di  tassazione  dei  redditi  da  risparmio  sotto  forma di
pagamenti   di  interessi,  cosi'  come  modificata  dalla  direttiva
2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004;
  Vista  la  decisione 2004/587/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004,
relativa alla data di applicazione della citata direttiva 2003/48/CE;
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 marzo 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                 Soggetti tenuti alle comunicazioni
  1.  Le  banche,  le societa' di intermediazione mobiliare, le Poste
italiane  S.p.a.,  le societa' di gestione del risparmio, le societa'
finanziarie  e le societa' fiduciarie, residenti nel territorio dello
Stato,  comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative
agli  interessi pagati o il cui pagamento e attribuito direttamente a
persone  fisiche  residenti  in  un  altro Stato membro, che ne siano
beneficiarie   effettive;   a  tale  fine  le  persone  fisiche  sono
considerate  beneficiarie  effettive  degli  interessi  se ricevono i
pagamenti   in   qualita'   di   beneficiario   finale.  Le  suddette
comunicazioni  sono,  altresi',  effettuate  da  ogni altro soggetto,
anche  persona  fisica, residente nel territorio dello Stato, che per
ragioni  professionali  o commerciali paga o attribuisce il pagamento
di  interessi  alle  persone  fisiche indicate nel primo periodo. Gli
stessi obblighi si applicano alle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti.
  2.  I soggetti di cui al comma 1 effettuano le comunicazioni quando
agiscono sia come debitori del credito che produce gli interessi, sia
come incaricati dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare o
di attribuire il pagamento di interessi.
  3.  Le  comunicazioni  di  cui al comma 1 sono effettuate, all'atto
della  riscossione,  anche  dalle entita' alle quali sono pagati o e'
attribuito  un  pagamento  di  interessi a vantaggio del beneficiario
effettivo, se residenti nel territorio dello Stato e diverse da:
    a) una persona giuridica;
    b) un  soggetto  i  cui redditi sono tassati secondo i criteri di
determinazione del reddito di impresa;
    c) un  organismo  di  investimento collettivo in valori mobiliari
autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20
dicembre 1985.
  4.  Le  entita'  di  cui  al  comma  3  possono scegliere di essere
trattate, ai fini del presente decreto legislativo, come un organismo
di  investimento  collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi
della   citata   direttiva   85/611/CEE,  mediante  presentazione  di
un'istanza  all'Agenzia  delle entrate, che, in caso di accoglimento,
rilascera'  un  certificato  produttivo  di  effetti  dalla  data  di
rilascio.  Il  certificato  puo'  essere  revocato dall'Agenzia delle
entrate  o  a richiesta dell'entita'. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia  delle  entrate,  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  del  presente decreto, sono stabilite le modalita' per il
rilascio e la revoca del certificato.
                               Art. 2.
                       Pagamenti di interessi
  1.  Ai fini del presente decreto legislativo, costituiscono oggetto
di comunicazione i seguenti pagamenti di interessi:
    a) gli  interessi  pagati  o  accreditati su un conto, relativi a
crediti   di  qualsivoglia  natura,  assistiti  o  meno  da  garanzie
ipotecarie  e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli
utili  del  debitore,  in  particolare  quelli derivanti da titoli di
debito pubblico e quelli prodotti da obbligazioni, compresi gli altri
proventi  derivanti dai suddetti titoli o obbligazioni; gli interessi
moratori non costituiscono pagamenti di interessi;
    b) gli  interessi  maturati  alla  cessione,  al  rimborso  o  al
riscatto dei crediti di cui alla lettera a);
    c) i  redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o
tramite  un'entita'  di cui all'articolo 1, comma 3, anche situata in
un altro Stato membro, distribuiti da:
      1)  organismi  di  investimento  collettivo in valori mobiliari
autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
      2)  entita'  che  beneficiano  dell'opzione per essere trattate
come  un  organismo  di  investimento  collettivo in valori mobiliari
autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
      3)  organismi  di investimento collettivo stabiliti al di fuori
del  territorio in cui si applica il Trattato dell'Unione europea, in
conformita' all'articolo 299 del Trattato medesimo;
    d) i  redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto
di  partecipazioni  o  quote  negli  organismi ed entita' indicati ai
numeri 1), 2) e 3) della lettera c), se questi investono direttamente
o  indirettamente, tramite altri organismi di investimento collettivo
o  entita'  di  cui  alla  lettera c), oltre il 40 per cento del loro
attivo  in crediti di cui alla lettera a). A decorrere dal 1° gennaio
2011 la percentuale del 40 per cento e' ridotta al 25 per cento.
  2.  E'  altresi'  considerato pagamento di interessi il pagamento o
l'accredito  su  un conto intestato ad un entita' di cui all'articolo
1,   comma  3,  dei  proventi  di  cui  al  comma  1,  a  prescindere
dall'effettiva  attribuzione  degli stessi al beneficiario effettivo.
Tale  disposizione  non  si  applica, qualora sia stato rilasciato il
certificato  di  cui  all'articolo  1,  comma 4, all'entita' cui sono
pagati o accreditati i predetti proventi.
  3. Non sono, tuttavia, considerati pagamenti di interessi i redditi
di  cui  alle  lettere c) e d) del comma 1, derivanti da organismi ed
entita'  situati  nel  territorio  di quegli Stati membri che abbiano
esercitato  l'opzione  di  cui  all'articolo  6,  paragrafo  6, primo
periodo,  della  direttiva  2003/48/CE,  ed  il  cui investimento nei
crediti  di cui al comma 1, lettera a), non sia stato superiore al 15
per cento del loro attivo.
  4.  La  percentuale  di  cui  alla  lettera  d)  del  comma  1,  e'
determinata  in  base al regolamento o ai documenti costitutivi degli
organismi  di  investimento  collettivo  in  valori mobiliari o delle
entita'  interessate ovvero, in mancanza di tale riferimento, in base
all'effettiva  composizione  dell'attivo  dei  suddetti  organismi  o
entita',   avendo   riguardo  all'ultimo  rendiconto  o  bilancio  di
esercizio approvato.
  5.  Durante  il  periodo  transitorio  di cui all'articolo 10 della
direttiva  2003/48/CE,  e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, non
sono  ricompresi tra i crediti di cui alla lettera a) del comma 1, le
obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito
negoziabili  che  siano stati emessi per la prima volta anteriormente
al  1° marzo  2001  o il cui prospetto originario delle condizioni di
emissione  sia  stato  approvato  prima  di tale data dalle autorita'
competenti,  ai  sensi  della direttiva 2001/34/CE del Consiglio, del
28 maggio  2001,  o  dalle  autorita'  responsabili di Stati terzi, a
condizione  che la sottoscrizione di tali titoli non abbia costituito
oggetto di riapertura a decorrere dal 1° marzo 2002.
  6.  Qualora  la  sottoscrizione  dei titoli di cui al comma 5 abbia
costituito  oggetto  di  riapertura  a  decorrere  dal 1° marzo 2002,
rientrano tra i crediti di cui alla lettera a) del comma 1:
    a) l'intera  emissione,  costituita  dalla  prima  emissione e da
quelle  successive,  per  i  titoli  emessi  da  Governi o dagli enti
collegati,  che  agiscono  in qualita' di autorita' pubblica o il cui
ruolo   e'  riconosciuto  da  un  trattato  internazionale,  indicati
nell'allegato A;
    b) le  emissioni  effettuate  in  occasione  della  riapertura di
emissione  dei  titoli  di  cui  al  comma  5  per i titoli emessi da
qualsiasi altro emittente.
  7.  Qualora  i  soggetti  tenuti  alle  comunicazioni  non siano in
possesso  degli  elementi  informativi  necessari  per  verificare la
sussistenza  delle  condizioni  previste  dai  commi  5 e 6, l'intera
emissione del titolo e' considerata un credito di cui alla lettera a)
del comma 1.
  8.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze sono
apportate  modifiche all'allegato A, conformemente a quanto stabilito
in sede comunitaria.
                               Art. 3.
Adempimenti  dei  soggetti  che  effettuano  comunicazioni in caso di
           pagamento di interessi ai beneficiari effettivi
  1.  I  soggetti  indicati  ai  commi 1 e 3 dell'articolo 1 rilevano
l'identita'  e  la  residenza dei beneficiari effettivi del pagamento
degli interessi.
  2.  L'identita' del beneficiario effettivo e' determinata secondo i
seguenti criteri:
    a) per   le   relazioni  contrattuali  avviate  anteriormente  al
1° gennaio  2004,  mediante  la  rilevazione  del  nome,  cognome  ed
indirizzo.  A  tale fine sono utilizzate le informazioni acquisite ai
sensi  del  decreto-legge  3 maggio  1991,  n.  143,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
    b) per  le  relazioni  contrattuali  avviate  o,  in  mancanza di
relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal
1° gennaio  2004, mediante rilevazione del nome, cognome ed indirizzo
e,  nel caso in cui esista, del codice fiscale attribuito dallo Stato
membro  in  cui  ha  la  residenza  fiscale,  attraverso  i  dati del
passaporto   o  della  carta  d'identita'  ufficiale  presentati  dal
beneficiario  effettivo.  Se  il  passaporto  o  la carta d'identita'
ufficiale  non precisano l'indirizzo, questo e' determinato in base a
qualsiasi   altro  documento  probante  presentato  dal  beneficiario
effettivo.  Se  il  codice  fiscale  non figura sul passaporto, sulla
carta   d'identita'   ufficiale   o   su  qualsiasi  altro  documento
d'identita'  probante,  compreso,  eventualmente,  il  certificato di
residenza  fiscale presentato dal beneficiario effettivo, l'identita'
e'  completata  dall'indicazione  della  data e del luogo di nascita,
stabiliti  sulla  base  del  passaporto  o  della  carta  d'identita'
ufficiale.
  3.  La  residenza del beneficiario effettivo si considera stabilita
nello  Stato  in cui si trova l'indirizzo permanente del beneficiario
medesimo ed e' determinata secondo i seguenti criteri:
    a) per  le  relazioni  contrattuali  avviate prima del 1° gennaio
2004,  mediante l'utilizzazione delle informazioni acquisite ai sensi
del   citato   decreto-legge   n.   143  del  1991,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
    b) per  le  relazioni  contrattuali avviate, o per le transazioni
effettuate  in  mancanza  di  relazioni contrattuali, a decorrere dal
1° gennaio  2004, sulla base dell'indirizzo che figura sul passaporto
o  sulla  carta d'identita' ufficiale o, se necessario, sulla base di
qualsiasi   altro  documento  probante  presentato  dal  beneficiario
effettivo.  Qualora  una  persona fisica che presenta un passaporto o
una  carta  d'identita'  ufficiale  rilasciati da uno Stato membro si
dichiari  residente  in  uno Stato terzo, la residenza e' determinata
mediante    un    certificato   di   residenza   fiscale   rilasciato
dall'autorita'  competente dello Stato terzo in cui la persona fisica
afferma  di  essere  residente.  In  mancanza di tale certificato, si
considera  che  la residenza sia nello Stato membro che ha rilasciato
il passaporto o qualsiasi altro documento d'identita' ufficiale.
  4.  Ai  fini del presente articolo, per autorita' competente di uno
Stato terzo si intende l'autorita' competente ai sensi di convenzioni
fiscali  bilaterali  o  multilaterali  o,  in  mancanza,  l'autorita'
competente a rilasciare certificati attestanti la residenza fiscale.
                               Art. 4.
Adempimenti  dei  soggetti che effettuano le comunicazioni in caso di
pagamento  a  persona  fisica diversa dal beneficiario effettivo o ad
                              entita'.
  1.  Gli  obblighi  di  rilevazione  previsti dall'articolo 3 non si
applicano  nel  caso  in  cui  la  persona  fisica  che percepisce un
pagamento  di  interessi  o  a  favore  della  quale e' attribuito un
pagamento  di  interessi  non  sia  il  beneficiario  effettivo degli
interessi in quanto agisce:
    a) come   operatore  economico  che  effettua  o  attribuisce  il
pagamento  di  interessi  a  favore  del beneficiario effettivo, come
debitore  del  credito  che  produce  interessi o come incaricato dal
debitore  o  dal  beneficiario effettivo di pagare o di attribuire il
pagamento di interessi;
    b) per  conto  di  una  persona  giuridica,  di  un'entita' i cui
redditi  sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito
di  impresa,  di  un  organismo  di investimento collettivo in valori
mobiliari  autorizzato  ai  sensi  della  direttiva  85/611/CEE  o di
un'entita'  diversa  da  questi  ultimi,  alla quale sono pagati o e'
attribuito  un  pagamento  di  interessi a vantaggio del beneficiario
effettivo;
    c) per  conto  di  un'altra persona fisica che e' il beneficiario
effettivo.  In  tale  caso  il  percettore  persona  fisica  comunica
l'identita'  di  tale  beneficiario  effettivo  determinata  ai sensi
dell'articolo 3, comma 2.
  2.  Ai  fini  dell'applicazione del comma 1, i soggetti tenuti alle
comunicazioni acquisiscono una dichiarazione della persona fisica che
percepisce  o  a  favore  della  quale  e' attribuito un pagamento di
interessi,  che  attesti  la  sussistenza  di  una  delle  condizioni
indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1.
  3.  Qualora  i soggetti tenuti alle comunicazioni siano in possesso
di  informazioni  secondo  le  quali  il  percettore  persona  fisica
potrebbe  non essere il beneficiario effettivo, essi si adoperano per
determinare  l'identita'  del  beneficiario effettivo. Se non sono in
grado  di  identificare  il  beneficiario  effettivo,  considerano la
persona fisica di cui al comma 1 come beneficiario effettivo.
  4.  I soggetti tenuti alle comunicazioni che pagano o attribuiscono
interessi  di  cui  all'articolo  2, comma 4, ad una entita' indicata
all'articolo  1,  comma 3, situata in un altro Stato membro, rilevano
la  denominazione e l'indirizzo dell'entita' medesima, a meno che non
sia provato, anche mediante apposita dichiarazione, che:
    a) l'entita'  rientra tra i soggetti indicati alle lettere a), b)
e  c)  del  comma 3 dell'articolo 1. A tali fini non sono considerate
persone giuridiche:
      1)  in Finlandia: avoin yhti (Ay) et kommandiittiyhti (Ky)/ppet
bolag et kommanditbolag;
      2) in Svezia: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB);
    b) nei  confronti  dell'entita'  e'  stato rilasciato dal proprio
Stato  membro  un  certificato  dal  quale  risulti  che la stessa ha
optato,  ai fini della direttiva 2003/48/CE, per essere trattata come
un   organismo   di   investimento  collettivo  in  valori  mobiliari
autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE.
  5.  Le  comunicazioni  di  cui  al  comma 4 non sono effettuate nei
confronti  di  quelle  entita'  situate  nel  territorio di uno Stato
membro   che  abbia  esercitato  l'opzione  di  cui  all'articolo  6,
paragrafo  6,  secondo periodo, della direttiva 2003/48/CE, ed il cui
investimento  nei crediti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
non sia stato superiore al 15 per cento del loro attivo. A tale fine,
i  soggetti  tenuti  alle  comunicazioni  acquisiscono dalle suddette
entita'  una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza di tale
condizione.  Per  la  determinazione della percentuale si applicano i
criteri indicati all'articolo 2, comma 3.
  6.  Qualora  la  persona  fisica  che  percepisce  o alla quale sia
attribuito  un  pagamento di interessi dichiari di agire per conto di
un'entita'  di cui all'articolo 1, comma 3, situata in un altro Stato
membro,  nei  confronti  della  quale  non  sia  stato  rilasciato il
certificato  di  cui  al  comma 4, lettera b), i soggetti tenuti alle
comunicazioni acquisiscono dalla suddetta persona fisica gli elementi
informativi  sulla denominazione e l'indirizzo dell'entita' medesima,
ai  fini  della  comunicazione di tali informazioni all'Agenzia delle
entrate.
  7.  Nel  caso in cui i soggetti che effettuano le comunicazioni non
dispongano  di  informazioni  circa  la  percentuale del 40 per cento
dell'attivo  investita in crediti ovvero in partecipazioni o quote di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), considerano tale percentuale
superiore al 40 per cento.
  8.  Nel  caso di cui al comma 2 dell'articolo 2, qualora i soggetti
che  effettuano le comunicazioni non siano in possesso degli elementi
informativi  circa  la  percentuale  del  15  per  cento  dell'attivo
investita in crediti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
2, tale percentuale e' considerata superiore al 15 per cento.
                               Art. 5.
                     Oggetto delle comunicazioni
  1. Sono oggetto di comunicazione:
    a) l'identita'   e   la  residenza  del  beneficiario  effettivo,
determinate ai sensi dell'articolo 3;
    b)  la  denominazione  e l'indirizzo del soggetto che effettua la
comunicazione;
    c) il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di
tale  riferimento,  gli elementi che consentono l'identificazione del
credito che produce gli interessi;
    d) gli  elementi  informativi  relativi al pagamento di interessi
determinati nel seguente modo:
      1) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a): l'ammontare degli interessi pagati o accreditati;
      2) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere b) e d): l'ammontare del corrispettivo della cessione o delle
somme attribuite in sede di rimborso o di riscatto;
      3) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c): l'intero ammontare della distribuzione;
      4) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2, comma 4:
l'ammontare  degli  interessi  attribuibili  a  ciascuno  dei  membri
dell'entita' per i quali sussista l'obbligo di comunicazione;
      5) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 4, comma 4,
l'ammontare  totale  degli interessi pagati o attribuiti all'entita',
nonche' la denominazione e l'indirizzo dell'entita' medesima.
                               Art. 6.
               Trasmissione degli elementi informativi
  1.  I  soggetti  di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, comunicano gli
elementi  informativi indicati all'articolo 5, secondo le modalita' e
i  termini  stabiliti  con  provvedimento  del Direttore dell'Agenzia
delle   entrate,   da   pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  2.  Nei  casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui
al  comma  1, da parte dei soggetti indicati nel medesimo comma 1, si
applica la sanzione amministrativa da 2.065 euro a 20.658 euro.
  3. Nel caso in cui le comunicazioni siano effettuate con un ritardo
non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione minima.
                               Art. 7.
                 Scambio automatico di informazioni
  1.  L'Agenzia  delle  entrate  comunica  gli  elementi  informativi
acquisiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, all'autorita' competente
dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.
  2.  La comunicazione di informazioni e' automatica e ha luogo entro
il  30 giugno  dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono
stati effettuati i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2.
  3.  Le  disposizioni  della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del
19 dicembre  1977, si applicano allo scambio di informazioni previsto
dal presente decreto legislativo, a condizione che le disposizioni in
esso  contenute  non  vi  deroghino.  Tuttavia,  l'articolo  8  della
direttiva  77/799/CEE  non si applica alle informazioni da fornire ai
sensi del presente decreto legislativo.
  4.  Ai  fini del presente articolo, per autorita' competente di uno
Stato  membro  si  intende  una  qualsiasi delle autorita' notificate
dagli Stati membri alla Commissione europea.
                               Art. 8.
        Trasferimento di una quota del gettito della ritenuta
  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze sono
stabilite  le modalita' di riversamento della quota del gettito della
ritenuta   alla   fonte,  di  cui  all'articolo  11  della  direttiva
2003/48/CE.
                               Art. 9.
       Richiesta di non applicazione della ritenuta alla fonte
  1.  Il  beneficiario effettivo residente nel territorio dello Stato
puo'  chiedere  la  non applicazione della ritenuta alla fonte di cui
all'articolo  11  della  direttiva  2003/48/CE  da  parte degli Stati
membri  autorizzati  a prelevarla e che abbiano adottato la procedura
di  cui  alla  lettera  b)  del  paragrafo  1  dell'articolo 13 della
direttiva  medesima.  A  tale fine il beneficiario effettivo richiede
all'Agenzia delle entrate il rilascio di un certificato indicante:
    a) il  nome,  il  cognome,  l'indirizzo  e  il codice fiscale del
beneficiario effettivo;
    b) la  denominazione e l'indirizzo del soggetto non residente che
e'  tenuto  all'applicazione della ritenuta di cui al citato articolo
11 della direttiva nei predetti Stati;
    c) il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di
tale riferimento, l'identificazione del titolo di credito.
  2.  Tale  certificato  produce effetti per un periodo di tre anni a
decorrere   dalla   data   di  rilascio.  Esso  viene  rilasciato  al
beneficiario  effettivo  che ne faccia richiesta entro due mesi dalla
presentazione della richiesta medesima.
                              Art. 10.
                Eliminazione delle doppie imposizioni
  1.  Allo  scopo  di  eliminare  la  doppia imposizione che potrebbe
derivare   dall'applicazione   della   ritenuta  alla  fonte  di  cui
all'articolo   11   della  direttiva  2003/48/CE,  se  gli  interessi
percepiti  dal  beneficiario effettivo residente nel territorio dello
Stato sono stati assoggettati alla suddetta ritenuta, e' riconosciuto
al  beneficiario  effettivo medesimo un credito d'imposta determinato
ai sensi dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi,
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
  2.  Se  l'importo  della  ritenuta  operata  di  cui  al comma 1 e'
superiore  all'ammontare  del  credito d'imposta determinato ai sensi
dell'articolo  165  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero nel caso in cui non sia applicabile il citato articolo 165, il
beneficiario  effettivo  puo'  chiedere il rimborso, rispettivamente,
dell'eccedenza   o   dell'intera   ritenuta;   in  alternativa,  puo'
utilizzare  la  modalita' di compensazione prevista dall'articolo 17,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
                              Art. 11.
          Applicazione ai territori dipendenti o associati
  1.  Il  presente decreto legislativo si applica anche nei confronti
dei  territori  dipendenti  o  associati  di  cui  all'allegato  B al
presente   decreto  legislativo,  in  conformita'  alle  disposizioni
contenute  negli  accordi  internazionali  stipulati  con  i suddetti
territori   ed   a   condizione  che  gli  stessi  ne  applichino  le
disposizioni.
                              Art. 12.
                             Decorrenza
  1.  Le  disposizioni del presente decreto si applicano ai pagamenti
di interessi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2005.
                              Art. 13.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 18 aprile 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
                              delle finanze
                              Fini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
                                                           Allegato A
                           (previsto dall'art. 2, comma 6, lettera a)

                     ELENCO DEGLI ENTI COLLEGATI

VEDERE ALLEGATI

Allegato pag.9 
Allegato pag. 10

Allegato B
                                     (previsto dall'art. 11, comma 1)

             ELENCO DEI TERRITORI DIPENDENTI O ASSOCIATI


1. Jersey
2. Guernsey
3. Isle of Man
4. Antille Olandesi
5. British Virgin Islands
6. Turks and Caicos
7. Cayman
8. Montserrat
9. Anguilla
10. Aruba


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