GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 125 DEL 31/5/2005


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 marzo 2005, n. 45 
Testo del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 (in Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  - n. 75 del 1° aprile 2005), coordinato con la legge
di  conversione  31  maggio  2005,  n.  89 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale,  alla  pag.  12),  recante:  "Disposizioni  urgenti per la
funzionalita'  dell'Amministrazione  della  pubblica sicurezza, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle, leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali  modifiche  sono  riportate sul terminale tra i segni (( ...
)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
    Nella  Gazzetta  Ufficiale  del 10 giugno 2005 si procedera' alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
Assunzione  e  mantenimento in servizio di personale della Polizia di
                                Stato

  1. Nell'alinea del comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004,  n.  311,  dopo  le  parole: "Nell'ambito delle procedure e nei
limiti  di  autorizzazione  all'assunzione  di  cui  al  comma  96 e'
prioritariamente  considerata l'immissione in servizio" sono aggiunte
le  seguenti:  "degli  addetti  a  compiti di sicurezza pubblica e di
difesa  nazionale,  ((  di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e
vigilanza  antincendio,  ))  nonche"; conseguentemente, la lettera h)
del medesimo comma 97 e' sostituita dalla seguente: "h) dei vincitori
di  concorsi  banditi  per  le  esigenze  di  personale  civile degli
arsenali   della   Marina   militare   ed  espletati  alla  data  del
30 settembre 2004".
  2.  Relativamente  alle  assunzioni  per  le  esigenze di sicurezza
pubblica  di  cui  al  comma  1,  da  effettuarsi  nell'anno 2005, e'
assicurata  la  precedenza  ai  volontari  in ferma breve delle Forze
armate utilmente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie
per  l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia relative
ai bandi di concorso emanati ai sensi del (( regolamento di cui al ))
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
  3.  Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 1, commi 96, 97,
541, 542 e 543, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze
connesse  con  la  prevenzione  ed il contrasto del terrorismo, anche
internazionale,  e della criminalita' organizzata e per assicurare la
funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, (( entro
il  limite  di spesa di 4.414.095 euro per l'anno 2005 e di 5.885.460
euro  a  decorrere dall'anno 2006, e' autorizzata )) l'assunzione, in
deroga  a  quanto  previsto dall'articolo 1, comma 95, della medesima
legge  n.  311 del 2004, (( fino a 189 agenti )) ausiliari trattenuti
della  Polizia di Stato frequentatori del 60° corso di allievo agente
ausiliario di leva della Polizia di Stato.
  4.  Per  le  finalita'  di cui al comma 3, fatte salve le eventuali
autorizzazioni  alle  assunzioni ai sensi dell'articolo 1, commi 96 e
97,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell'interno,
nell'ambito  dello  stanziamento  di  cui  all'articolo 1, comma 548,
lettera  b),  della  medesima  legge  ed entro il limite di spesa di,
17.000.000  di  euro,  puo'  autorizzare l'ulteriore trattenimento in
servizio, fino al 31 dicembre 2005, degli agenti ausiliari trattenuti
frequentatori  del  61°  e  62° corso di allievo agente ausiliario di
leva,  i  quali  ne  facciano  domanda.  Restano  ferme  le modalita'
previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  nonche'  le altre disposizioni previste dall'articolo 47, commi
nono  e  decimo,  della  legge  1° aprile 1981, n. 121, ai fini della
copertura  dei posti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge
23 agosto  2004,  n.  226.  A  decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini
della  copertura  dei  posti  di cui agli articoli 17, comma 2, e 18,
comma  2,  lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre
prioritariamente  alle modalita' di cui all'articolo 47, commi nono e
decimo, della citata legge n. 121 del 1981.
((  4-bis.   Fatte   salve  le  priorita'  di  cui  al  comma  2,  le
autorizzazioni  alle  assunzioni  di  cui al comma 96 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alla Polizia di Stato,
devono  essere  utilizzate  in  modo da assicurare il soddisfacimento
delle  esigenze  prioritarie dell'amministrazione nonche' la graduale
assunzione,  entro l'anno 2008, degli idonei al concorso pubblico per
esami  per  il  conferimento  di  640 posti di allievo vice ispettore
della   Polizia   di  Stato,  indetto  con  decreto  del  capo  della
polizia-direttore  generale  della pubblica sicurezza del 23 novembre
1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 3
dell'11 gennaio  2000, e degli idonei, non vincitori dei concorsi per
l'accesso  alla  qualifica  di  commissario  della  Polizia di Stato,
indetti  ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con
decreti  del  capo  della  polizia-direttore  generale della pubblica
sicurezza  del  5  e del 25 febbraio 2004, pubblicati rispettivamente
nella  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 13 del 17 febbraio
2004   e   nel  Bollettino  Ufficiale  del  personale  del  Ministero
dell'interno,  supplemento straordinario n. 1/8 del 27 febbraio 2004.
))
                           (( Art. 1-bis.
Disposizioni  relative ai servizi sanitari e tecnici della Polizia di
                                Stato

  1. Ferma restando la normativa vigente in materia di autorizzazione
alle  assunzioni, la dotazione organica delle qualifiche di dirigente
superiore  medico e di primo dirigente medico della Polizia di Stato,
di  cui  alla  tabella  A  allegata  al  decreto del Presidente della
Repubblica  24 aprile  1982,  n.  338, e successive modificazioni, e'
rispettivamente rideterminata in 11 e 37 unita'.
  2.  Le  disposizioni  dell'articolo  30-bis del decreto legislativo
30 dicembre  1997,  n.  490, si applicano anche al dirigente generale
medico della Polizia di Stato che abbia maturato la permanenza minima
di  un  anno nella qualifica, ferme restando le funzioni di direttore
Centrale  di  Sanita'. A tale fine il conferimento della qualifica di
dirigente  generale medico di livello B e' effettuato in sovrannumero
rispetto  alle  dotazioni  organiche  del  ruolo dei dirigenti medici
previste  dalla  tabella  A  allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e non da' luogo a vacanza organica
nella  qualifica di dirigente generale medico prevista dalla medesima
tabella.
  3.  E' istituita, nell'ambito dei ruoli dei dirigenti tecnici della
Polizia  di  Stato,  di  cui  alla  tabella A allegata al decreto del
Presidente  della  Repubblica  24 aprile  1982,  n. 337, e successive
modificazioni,  la qualifica unica di dirigente generale tecnico, per
le  funzioni  di  ispettore  generale  capo. La nomina nella predetta
qualifica  non  da'  luogo  a  vacanza  organica  nella  qualifica di
dirigente  superiore  tecnico  precedentemente rivestita nei ruoli di
cui alla predetta tabella A.
  4.  Nei  limiti  delle  autorizzazioni ad assumere e della relativa
spesa  definiti,  per  la Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 1,
comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a compensazione degli
oneri  derivanti  dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, la dotazione
organica delle qualifiche di vice perito tecnico, di perito tecnico e
perito  tecnico  capo  della  Polizia di Stato, di cui alla tabella A
allegata  al  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n.  337, e successive modificazioni, e' rideterminata in 1087 unita'.
Le   nomine   di   cui   al   presente  articolo  devono  aver  luogo
contestualmente   alla  riduzione,  di  cui  al  precedente  periodo,
dell'organico effettivo dei vice periti tecnici e dei periti tecnici,
e  in  conformita' ad un'apposita autorizzazione ad assumere ai sensi
dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  5.  Nella  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  24 aprile  1982,  n.  338, e successive modificazioni, il
quadro  relativo  al  ruolo  dei  dirigenti  medici e' sostituito dal
quadro di cui alla tabella A allegata al presente decreto. ))
                           (( Art. 1-ter.
                        Commissioni sanitarie

  1.   Al   fine   di   un  piu'  razionale  impiego  delle  risorse,
l'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza   e'  autorizzata  a
stipulare,  senza  oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio  dello Stato,
convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il
Corpo  nazionale  dei  vigili del Fuoco per la prestazione di servizi
sanitari   comuni   anche   attraverso   l'istituzione   di  apposite
commissioni  mediche  incaricate dell'espletamento, nei confronti del
rispettivo personale, dei compiti di:
    a) accertamento  dei  requisiti  psicofisici  nei  casi in cui e'
prevista la collegialita' del giudizio;
    b) accertamento  sanitario  relativo ai procedimenti previsti dal
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
29 ottobre 2001, n. 461.
  2.   La   composizione   e  le  modalita'  di  funzionamento  delle
commissioni,  nonche'  le disposizioni di adeguamento del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.
461,  e  degli  ordinamenti  delle  amministrazioni  interessate sono
determinate  con  regolamento  da  emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2,  della legge 23 agosto1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri interessati.
  3. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2 continuano
ad  applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. ))
                          (( Art. 1-quater.
Copertura  assicurativa  per il personale della Polizia di Stato, del
Corpo  di  Polizia  penitenziaria,  del  Corpo forestale dello Stato,
   dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

  1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente
della  Repubblica  18 giugno  2002,  n.  164, come incrementate dagli
articoli 4   e   9   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
19 novembre 2003, n. 348, relative alla Polizia di Stato, al Corpo di
Polizia  penitenziaria,  al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei
Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, iscritte in bilancio
ai  capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello stato di previsione,
rispettivamente,  del  Ministero  dell'interno,  del  Ministero della
giustizia,  del  Ministero  delle politiche agricole e forestali, del
Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze,
sono  trasferite,  rispettivamente,  al  Fondo  di  assistenza per il
personale  della  pubblica  sicurezza,  all'Ente di assistenza per il
personale  dell'Amministrazione  penitenziaria  per  gli appartenenti
alla  Polizia  penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza e premi
per   il   personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  al  Fondo
assistenza,  previdenza  e  premi  per  il  personale  dell'Arma  dei
Carabinieri  ed  al  Fondo  di  assistenza  per i finanzieri, i quali
provvedono,   per   conto  del  medesimo  personale,  alla  copertura
assicurativa  delle  responsabilita'  connesse allo svolgimento delle
attivita' istituzionali dello stesso personale. ))
                        (( Art. 1-quinquies.
Disposizioni  concernenti  l'amministrazione  civile dell'interno, le
                 Forze di polizia e le Forze armate

  1. A decorrere dall'anno 2006, all'onere conseguente all'attuazione
dell'articolo  3-quater  del  decreto-legge  30 gennaio  2004, n. 24,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, pari
a  5  milioni  di  euro  annui,  si  provvede mediante corrispondente
riduzione   dell'autorizzazione  di  spesa  recata  dall'articolo  3,
comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  2.  Per  il  processo di perequazione dei trattamenti economici dei
dirigenti delle Forte di polizia e delle Forze armate e' stanziata la
somma  di  euro  8.300.000  a decorrere dall'anno 2005, da utilizzare
osservando  le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge
28 luglio  1999,  n.  266.  All'onere  derivante  dall'attuazione del
presente   comma   si   provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  3.  Per  far  fronte  alla molteplicita' e complessita' dei compiti
attribuiti  al  personale  dell'amministrazione  civile  dell'interno
appartenente  al  comparto Ministeri, connessi all'applicazione della
normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo,
il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia
e  dell'efficienza  dei  servizi  istituzionali  e' incrementato di 4
milioni  di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. All'onere
derivante  dall'attuazione  del  presente  comma si provvede mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di   spesa  recata
dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. ))
                          (( Art. 1-sexies.
          Ufficiali di collegamento delle Forze di polizia

  1.  Il  comma  556 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' sostituito dal seguente:
  "556. Al personale impiegato all'estero ai sensi dei commi 553, 554
e  555  compete  il  trattamento economico di cui alla legge 8 luglio
1961, n. 642. Per eventuali incarichi effettivamente svolti presso le
rappresentanze  diplomatiche o gli uffici consolari, e' attribuito un
trattamento  economico,  sostitutivo  di  quello  indicato  al  primo
periodo,  da  determinare  con  decreto del Ministro dell'interno, di
concerto  con  il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non
inferiore  a  quelli previsti per gli esperti di cui all'articolo 168
del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni.". ))
                               Art. 2.
Assunzione  e  mantenimento  in  servizio  di personale dell'Arma dei
                             carabinieri

  1.  Per  le medesime esigenze di cui all'articolo 1, comma 3, ed al
fine  di  garantire  la  funzionalita' e l'operato dei comandi, degli
enti  e  delle  unita'  dell'Arma  dei carabinieri, il Ministro della
difesa  puo'  autorizzare,  entro il limite di spesa di 18.000.000 di
euro,   il  richiamo,  sino  al  31 dicembre  2005,  dei  carabinieri
ausiliari  che,  nello  stesso  anno, al termine del servizio di leva
obbligatoria  sono  risultati  idonei  ma  non prescelti per la ferma
quadriennale.  Ai  carabinieri  ausiliari  richiamati  ai  sensi  del
presente  articolo  e'  corrisposto  il  trattamento economico pari a
quello  previsto  dall'articolo 15,  comma  1,  della legge 23 agosto
2004,  n. 226, per i volontari in ferma prefissata quadriennale e, se
richiamati  per un periodo non inferiore ai sei mesi durante il quale
non   hanno   demeritato,   si   applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  4,  comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198, e successive modificazioni, ai fini della copertura dei posti di
cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226.
A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di
cui  agli  articoli 17,  comma  2,  e  18, comma 2, lettera a), della
stessa  legge  n.  226  del  2004,  si  ricorre prioritariamente alle
modalita'  di  cui  all'articolo  4, comma 2, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 198.
  2.   All'attuazione   del   comma   1   si   provvede  ((  mediante
corrispondente  riduzione,  per  l'anno  2005, dell'autorizzazione di
spesa  ))  di  cui all'articolo 1, comma 548, lettera b), della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
                           (( Art. 2-bis.
Norme   in   materia  di  Corso  d'istituto  per  gli  ufficiali  dei
                             carabinieri

  1.  Il  comma  2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 297, e' sostituito dal seguente:
  "2. Le conoscenze e le capacita' acquisite nonche' le potenzialita'
espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni.
Il  corso  si  conclude  con  un  esame sostenuto davanti ad apposita
commissione,   nominata   dal   Comandante   generale  dell'Arma  dei
carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle
valutazioni  e  dell'esame  conclusivo,  e  la  relativa graduatoria,
approvati  dal  Comandante  generale  dell'Arma dei carabinieri, sono
comunicati  agli  interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del
Ministero della difesa". ))
                               Art. 3.
Personale  del  Corpo  della Guardia di finanza e del Corpo forestale
                             dello Stato

  1.  Ai  fini dell'applicazione dell'articolo 25, commi 1 e 2, della
legge  23 agosto  2004,  n.  226,  fatti  salvi  i posti gia' coperti
attraverso  le  procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto
del  Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'anno
2005,  gli  ulteriori  posti  derivanti  da incremento degli organici
della  Guardia  di  finanza  si  intendono comunque riservati, con le
modalita'  previste dall'ordinamento del medesimo Corpo, a coloro che
vi  prestano  servizio  di  leva  in  qualita'  di  ausiliari. Per la
copertura  dei  rimanenti  posti  disponibili  si provvede mediante i
concorsi  previsti  dall'articolo  25, comma 2, della legge 23 agosto
2004,  n.  226.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2006,  ai  fini della
copertura  dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2,
lettera   a),  della  stessa  legge  n.  226  del  2004,  si  ricorre
prioritariamente    alle    modalita'    di   reclutamento   previste
dall'ordinamento  del  medesimo  Corpo per il personale che vi presta
servizio di leva in qualita' di ausiliario.
  2.   Le  somme  finalizzate  all'assunzione  dei  50  allievi  vice
ispettori  del  Corpo  forestale  dello Stato, di cui all'articolo 1,
comma  2,  della  legge  27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate (( per
l'assunzione  di  fino  a 63 )) allievi operatori del Corpo forestale
dello Stato.
((  2-bis.  Per  le  esigenze  connesse  al  mantenimento  di elevati
standard  nel  concorso  all'ordine  pubblico a livello territoriale,
fermo  restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge
6 febbraio  2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo
3 aprile  2001,  n.  155,  e  successive modificazioni, e' sostituita
dalla tabella B allegata al presente decreto.
  2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del
Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto
legislativo  3 aprile  2001,  n.  155, e successive modificazioni, e'
fissata in 616 unita'.
  2-quater.  Le  promozioni  e  le nomine di cui al comma 2-bis hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e
2-quater,  valutati  in  500.000  euro a decorrere dall'anno 2006, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle proiezioni dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle politiche agricole e
forestali. ))
                           (( Art. 3-bis.
     Adeguamento delle disposizioni in materia di tutela legale

  1.  Per  le  anticipazioni  dovute  al personale destinatario delle
disposizioni  di  cui  all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n.
152,  e  all'articolo  18  del  decreto-legge  25 marzo  1997, n. 67,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
per  le quali il parere dell'Avvocatura dello Stato non sia pervenuto
all'amministrazione  competente  entro  il  termine di quarantacinque
giorni, la stessa amministrazione ferma restando l'applicazione degli
articoli 40   e  63  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
18 giugno   2002,   n.   164,  e  delle  disposizioni  relative  alla
ripetizione delle somme anticipate, puo' procedere, nel limite del 30
per  cento  della  richiesta  di  anticipazione,  in applicazione del
regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle
indennita'  spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in
materia  civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali,
di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127,
in  conformita'  al  parere  di  congruita' rilasciato dal competente
Consiglio dell'ordine degli avvocati.
  2.  Per  il  pagamento delle somme eventualmente dovute a titolo di
rivalsa  si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti
in materia di pignoramento o cessione dello stipendio. ))
                               Art. 4.
Disposizioni in materia di Amministrazione della pubblica sicurezza e
               di coordinamento delle Forze di polizia

  1.  Al  fine di meglio distinguere, nel quadro ordinamentale di cui
al  Capo  I  della  legge  1° aprile  1981, n. 121, e nell'ambito del
Dipartimento  della  pubblica sicurezza, le funzioni di coordinamento
tecnico-operativo  delle  Forze  di  polizia da quelle di direzione e
amministrazione  della  Polizia di Stato, il Centro elaborazione dati
di  cui  all'articolo  8  della  legge  1° aprile 1981, n. 121, ferme
restando  le caratteristiche interforze, e' trasferito alla Direzione
centrale   della   polizia  criminale  e,  nell'ambito  dello  stesso
Dipartimento,  e'  istituita  la Direzione centrale anticrimine della
Polizia di Stato, (( a cui e' preposto un prefetto. Conseguentemente,
all'articolo 8,  primo  e  terzo  comma,  e all'articolo 10, comma 3,
della  citata  legge  n. 121 del 1981, e successive modificazioni, le
parole,  rispettivamente:  "di cui alla lettera a) dell'articolo 5" e
"di  cui  alla  lettera  a)  del  primo  comma  dell'articolo 5" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "di cui alla lettera c) del primo comma
dell'articolo 5.". ))
  2.  All'attuazione del comma 1 si provvede assicurando l'invarianza
della  spesa  e  della  dotazione  organica complessiva dei dirigenti
della carriera prefettizia e della Polizia di Stato.
  A tale scopo:
    a) nella  tabella  B  allegata  al  decreto legislativo 19 maggio
2000,  n.  139,  in  corrispondenza  della  qualifica  di prefetto e'
soppressa  la  funzione di "direttore della scuola di perfezionamento
per  le forze di polizia", che e' attribuita, alternativamente, ad un
dirigente  generale  della  Polizia  di  Stato,  ad  un  generale  di
divisione  dell'Arma  dei  carabinieri  o ad un generale di divisione
della  Guardia di finanza, ferme restando le relazioni funzionali con
il  direttore dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione e
con gli altri organi del Dipartimento della pubblica sicurezza;
    b) alla  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  24 aprile  1982, n. 335, e successive modificazioni, alla
voce  "Dirigente  generale  di pubblica sicurezza", ferma restando la
relativa  dotazione  organica,  e'  aggiunta  la funzione: "direttore
della scuola di perfezionamento per le forze di polizia";
    c) il provvedimento da adottarsi a norma dell'articolo 5, settimo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dispone, (( ferma restando
la   dotazione   del   personale   effettivamente   in  servizio,  ))
corrispondenti   modificazioni   del  numero  degli  uffici  e  delle
competenze,   nonche'  delle  piante  organiche  e  dei  mezzi  della
Direzione  centrale  della  polizia  criminale  e dell'Ufficio per il
coordinamento  e la pianificazione delle Forze di polizia nell'ambito
del Dipartimento della pubblica sicurezza.
                               Art. 5.
   Ammodernamento e potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia

  1. Allo scopo di rendere possibile la prosecuzione degli interventi
finalizzati  all'ammodemamento  ed  al  potenziamento tecnologico dei
mezzi  delle  Forze  di  polizia,  le  somme  iscritte in bilancio al
capitolo  7401  dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
((   relative   a   stanziamenti  disposti  nell'esercizio  2003,  ))
eventualmente  non  utilizzate  nel  corso degli esercizi precedenti,
sono  mantenute  in  bilancio,  quali  residui,  fino  alla  chiusura
dell'esercizio 2005.
                               Art. 6.
   Attuazione del programma di cooperazione internazionale AENEAS

  1.  Il  comma  544 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' sostituito dal seguente:
  "544.  E' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un
fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno
2005  e  di  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2006 per le seguenti
finalita':
    a) attuazione  del  programma  di  cooperazione AENEAS, di cui al
regolamento  (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  10 marzo  2004,  finalizzato  a  dare ai Paesi terzi interessati
assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi inigratori e di
asilo;
    b) prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 11, comma
5-bis,  del (( testo unico di cui al )) decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286;
    c) fornitura   di   beni  mobili  ed  apparecchiature  idonei  al
contrasto   dell'immigrazione   clandestina  ai  Paesi  di  accertata
provenienza della stessa;
    d) integrazione  degli  interventi  in materia d'immigrazione, in
particolare,  di  contrasto  all'immigrazione  clandestina, anche sul
territorio dello Stato".
                               Art. 7.
Operativita'  del  soccorso  aereo del Corpo nazionale dei vigili del
                                fuoco

  1.  Al  fine  di  assicurare  l'immediata operativita' del soccorso
aereo  svolto  dal  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco attraverso
l'uso  del mezzo aereo ad ala fissa, le procedure di reclutamento per
quattro  posti nel profilo di direttore aeronavigante della posizione
economica  C 2,  gia'  autorizzate  con  decreto del Presidente della
Repubblica   in   data  1° giugno  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2004, sono espletate per quattro posti
di  pilota  di  aeroplano  nell'ambito  del  profilo di elicotterista
esperto  di  corrispondente  posizione  economica,  ferma restando la
dotazione organica vigente.
  2.  In  attesa della individuazione dei nuovi profili professionali
determinati  con  i  decreti  legislativi di cui all'articolo 2 della
legge   30 settembre   2004,   n.   252,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno  sono definiti i requisiti, i criteri e le modalita' per
le  procedure  di  reclutamento di cui al comnma 1, in relazione alla
specificita' dei compiti connessi al soccorso con aeroplano.
                           (( Art. 7-bis.
       Servizi di formazione in materia di prevenzione incendi

  1.  I  servizi di formazione in materia di prevenzione incendi resi
dal  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, su richiesta di soggetti
pubblici  o privati, a seguito della stipula di apposite convenzioni,
sono   erogati   con  le  stesse  modalita'  e  condizioni  stabilite
dall'articolo   3   del   decreto-legge   1° ottobre  1996,  n.  512,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.
Resta  fermo  quanto  disposto dall'articolo 17 della legge 10 agosto
2000, n. 246. ))
                               Art. 8.
Ulteriori risorse per l'esercizio della delega in materia di rapporto
  d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  1.  Le somme stanziate (( al comma 1 )) dell'articolo 6 della legge
30 settembre  2004, n. 252, sono incrementate nei limiti di 4.000.000
di euro a decorrere dall'anno 2005.
                           (( Art. 8-bis.
Disposizioni  transitorie  in materia di valutazione comparativa e di
progressione in carriera per il personale della carriera prefettizia.

  1. All'articolo 36, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "5. Ferma restando l'anzianita' complessiva di nove anni e sei mesi
di  effettivo  servizio dall'ingresso in carriera, le disposizioni di
cui  all'articolo  7,  comma  1,  concernenti i requisiti di servizio
presso  gli  uffici centrali e periferici, richiesti per l'ammissione
alla  valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica
di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data
di  entrata  in  vigore  del  presente decreto. Per tale personale si
provvede   ad   individuare,   con   apposito  decreto  del  Ministro
dell'interno  da  emanare  entro  il 31 dicembre 2005 e relativamente
alle  promozioni  alla  qualifica  di  vice  prefetto a decorrere dal
1° gennaio  2007,  specifici  requisiti minimi di servizio presso gli
uflici  centrali  e  periferici,  comunque  non  inferiori a sei mesi
presso   gli   uffici  centrali  e  ad  un  anno  presso  gli  uffici
periferici.". ))
                           (( Art. 8-ter.
            Modifiche in tema di rappresentanza militare

  1. All'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive
modificazioni, l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
  "Gli  eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e
sono immediatamente rieleggibili una sola volta".
  2.  I  delegati  eletti  nei  consigli di rappresentanza militare e
regolarmente  in carica alla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente decreto decadono dal loro naturale mandato
al  completamento  del quarto anno e sono immediatamente rieleggibili
per una sola volta.
  3. Nell'articolo 13, primo comma, del regolamento di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, le parole
"tre   anni,  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"quattro anni". ))
                          (( Art. 8-quater.
      Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1. Dopo l'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, e' inserito il seguente:
  "Art. 60-ter (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio in tema
di   promozioni   annuali).   -   1.  In  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo  60,  comma 3, limitatamente al numero delle promozioni
annuali,  le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma
2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino all'anno 2009.".
  2.  All'articolo  61  del  decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma  3,  le parole: "fino al 2005" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 2009";
    b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
  "4-bis.  In  deroga  a  quanto  previsto dall'articolo 60, comma 3,
dall'anno   2006  e  fino  all'anno  2009  il  numero  annuale  delle
promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 e' fissato in tante
unita'  quanti  sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e
giudicati idonei all'avanzamento";
    c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
  "5-bis. Dall'anno 2005 e fino all'anno 2009 per la formazione delle
aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4 non si applica
la  limitazione  del 30 per cento previsto dall'articolo 60, comma 2,
lettera d).".
  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in
euro  523.125  per  l'anno  2006,  euro 706.800 per l'anno 2007, euro
395.250  per l'anno 2008 ed euro 534.750 per l'anno 2009, si provvede
mediante  corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006
e  2007  dello  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
                        (( Art. 8-quinquies.
Veicoli  e  conducenti  del  Corpo dei vigili del fuoco della regione
                            Valle d'Aosta

  1.  All'articolo  138,  comma 11, del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  le  parole: "Trento e
Bolzano, della Croce rossa" sono sostituite dalle seguenti: "Trento e
di Bolzano, della regione Valle d'Aosta, della Croce rossa". ))
                               Art. 9.
                        Copertura finanziaria

  1.  All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3, e
dell'articolo  8, pari a complessivi euro 8.414.095 per l'anno 2005 e
ad euro 9.885.460 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:
    a) quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2005 e ad euro 6.900.000 ((
a  decorrere  dall'anno  2007,  ))  mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
    b) quanto a euro 3.414.095 per l'anno 2005 e ad euro 2.985.460 ((
a  decorrere  dall'anno  2007,  ))  mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 9-ter della legge
5 agosto  1978, n. 468, come determinata dalla tabella c) della legge
30 dicembre 2004, n. 311;
    c) quanto   a   euro   9.885.460   per   l'anno   2006,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa relativa al
fondo  per  gli  interventi  strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli  ((  oneri  di  cui  all'articolo 1, commi 3 e 4,
all'articolo  2,  all'articolo  3,  commi  2  e 2-bis, e all'articolo
8-quater   del   presente   decreto  ))  ai  fini  dell'adozione  dei
provvedimenti  correttivi  di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge  5 agosto  1978,  n.  468,  ovvero  delle  misure correttive da
assumere,  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma 3, lettera i-quater),
della   medesima  legge.  Gli  eventuali  decreti  emanati  ai  sensi
dell'articolo  7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n.
468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di
cui  al  presente  comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative.
                              Art. 10.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
                                                       
    Tabella A
                                                
(Art. 1-bis, comma 5)

                     RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI


=====================================================================
   Livello di   |                |    Posti di     |
    funzione    |   Qualifica    |    qualifica    |    Funzioni
=====================================================================
                |                |                 |Direttore
                |                |                 |centrale di
                |                |                 |sanita' (dopo un
                |                |                 |anno dal
                |Dirigente       |                 |conseguimento
                |generale medico |                 |della qualifica
B               |di livello B    |*                |precedente)
---------------------------------------------------------------------
                |                |                 |Direttore
                |Dirigente       |                 |centrale di
C               |generale medico | 1               |sanita'.
---------------------------------------------------------------------
                |                |                 |Ispettore
                |                |                 |generale;
                |                |                 |consigliere
                |                |                 |ministeriale
                |                |                 |aggiunto, anche
                |                |                 |per le funzioni
                |                |                 |di coordinamento
                |                |                 |degli studi e
                |                |                 |ricerche in
                |                |                 |materia
                |                |                 |sanitaria;
                |                |                 |direttore di
                |                |                 |servizio della
                |                |                 |direzione
                |                |                 |centrale di
                |                |                 |sanita' e di
                |Dirigente       |                 |ufficio di
                |suoperiore      |                 |vigilanza a
D               |medico          |11               |livello centrale.
---------------------------------------------------------------------
                |                |                 |Direttore di
                |                |                 |divisione nella
                |                |                 |direzione
                |                |                 |centrale di
                |                |                 |sanita';
                |                |                 |dirigente di
                |                |                 |ufficio sanitario
                |                |                 |periferico e di
                |                |                 |ufficio di
                |                |                 |vigilanza
                |                |                 |periferico; vice
                |                |                 |consigliere
                |                |                 |ministeriale;
                |                |                 |dirigente con
                |                |                 |funzioni
                |                |                 |ispettive;
                |                |                 |presidente di
                |                |                 |commissioni
                |Primo dirigente |                 |mediche o
E               |medico          |37               |medico-legali.

  *  Nota: La promozione a dirigente generale medico di livello B non
comporta  variazione  nei  posti di livello dirigenziale generale nel
ruolo dei dirigenti medici.
                                                            Tabella B
                                                (Art. 3, comma 2-bis)

              DIRIGENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO


=====================================================================
   Livello di   |                |    Posti di     |
    funzione    |   Qualifica    |    qualifica    |    Funzioni
=====================================================================
                |                |                 |Capo del Corpo
                |Dirigente       |                 |forestale dello
B               |generale        | 1               |Stato.
---------------------------------------------------------------------
                |                |                 |Vice Capo del
                |Dirigente       |                 |Corpo forestale
C               |generale        | 1               |dello Stato.
---------------------------------------------------------------------
                |                |                 |Capo servizio
                |                |                 |centrale,
                |                |                 |Comandante della
                |                |                 |Scuola del Corpo
                |                |                 |forestale dello
                |Dirigente       |                 |Stato, Comandante
D               |superiore       |21               |regionale.
---------------------------------------------------------------------
                |                |                 |Direttore di
                |                |                 |divisione presso
                |                |                 |l'amministrazione
                |                |                 |centrale, capo
                |                |                 |ufficio presso
                |                |                 |l'amministrazione
                |                |                 |centrale, capo
                |                |                 |reparto scuola
                |                |                 |del Corpo
                |                |                 |forestale dello
                |                |                 |Stato, vice
                |                |                 |comandante
E               |Primo dirigente |39               |regionale.
---------------------------------------------------------------------
                |                |62               |


fp05-gr05