GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 125 DEL 31/5/2005

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2005, n. 90 
Disposizioni urgenti in materia di protezione civile.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di incrementare la
funzionalita'   e   l'efficienza  operativa  del  Dipartimento  della
protezione  civile nell'ambito della gestione delle emergenze e degli
interventi a tutela della popolazione dalle varie ipotesi di rischio,
tenuto anche conto dei rilevanti ed accresciuti compiti istituzionali
attribuiti dalla normativa al Dipartimento;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 20 e del 27 maggio 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  per la
funzione pubblica e degli affari esteri;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
                     Lotta agli incendi boschivi

  1.  Al  fine  di  porre  in  essere  ogni  indispensabile azione di
carattere   preventivo  in  materia  di  lotta  attiva  agli  incendi
boschivi,  nonche'  di  garantire  il  funzionale  espletamento delle
attivita'  aeree  di  spegnimento  con  la  flotta  antincendio nella
disponibilita'   del   Dipartimento   della   protezione  civile,  il
Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri  individua  i  tempi  di
svolgimento  della  predetta  attivita'  durante  i periodi estivo ed
invernale.
  2.  Allo  scopo di garantire l'adeguamento tecnologico ed operativo
della  componente aerea nel peculiare settore della lotta attiva agli
incendi  boschivi,  il  Dipartimento  della  protezione civile, anche
sulla  base  di ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma
2,  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, puo' acquisire, nell'ambito
delle  risorse  del  bilancio  dello  Stato  previste  a legislazione
vigente  per  il  finanziamento  delle  spese di funzionamento, delle
attivita'  e  dei compiti di protezione civile, la disponibilita', in
via di somma urgenza, della necessaria strumentazione, anche avviando
ogni   utile   sperimentazione  di  mezzi,  di  materiali,  di  forme
organizzative ed addestrative.
  3.  Per  garantire la sicurezza dell'attivita' di volo della flotta
antincendio  dello  Stato,  nonche' per assicurare elevati livelli di
prestazioni  nella  lotta attiva agli incendi boschivi, devono essere
collocati  idonei elementi di segnalazione, sia a terra che aerei, su
impianti,  costruzioni,  piantagioni  ed opere che possano costituire
pericolo  per  il  volo  ed  intralcio all'esecuzione dall'alto delle
attivita'   di   spegnimento  degli  incendi  boschivi,  ovvero,  ove
possibile,  procedere  all'interramento  delle predette opere. A tale
fine  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri emana previamente,
sentito  l'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile,  le linee guida
operative  di  cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001,
n.  343,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n.  401,  anche  individuando i soggetti tenuti all'adempimento degli
obblighi  di cui al presente comma, che non devono comportare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 2.
                  Emergenza ambientale in Calabria

  1.  In  relazione  allo stato di emergenza ambientale in atto nella
regione  Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri   in   data  23 dicembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  305 del 30 dicembre 2004,
entro  dieci  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto,  e'  nominato  il Commissario delegato cui sono attribuiti i
poteri  previsti  dall'articolo  1  dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  28 gennaio  2005, n. 3397, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio
2005,  e  dall'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  29 aprile  2005,  n.  3429,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 106 del 9 maggio 2005, con
applicazione   delle   procedure   previste   dall'articolo   1   del
decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.
  2.  Il Commissario di cui al comma 1 subentra nella titolarita' dei
poteri  in  atto  attribuiti  al  Commissario  delegato  nominato con
ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 10 settembre
2004,  n.  3371, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n. 221 del 20 settembre 2004, anche con riferimento a tutti
i   rapporti   in   corso,  avvalendosi  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  3,  comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.
  3.  Conseguentemente,  per  l'anno  2005,  l'importo del limite dei
pagamenti  indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto di 55 milioni di euro.
                               Art. 3.
         Personale del Dipartimento della protezione civile

  1.  In  relazione  alle  emergenze  di  protezione  civile in atto,
nonche'   ai   contesti  di  cui  all'articolo  5-bis,  comma 5,  del
decreto-legge    7 settembre    2001,   n.   343,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  9 novembre 2001, n. 401, e tenuto conto
delle  specifiche  esigenze del Dipartimento della protezione civile,
il  Capo del Dipartimento, su delega del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  e'  autorizzato,  fermo  quanto  disposto  dall'articolo 4
dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio
2005,  n.  3397, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n. 31 dell'8 febbraio 2005, e stante l'inapplicabilita' del
disposto  di  cui  all'articolo  30  del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  a  ricoprire  i  posti  di  seconda fascia del ruolo
speciale   dirigenziale   di   cui  all'articolo  9-ter  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sulla base delle procedure di cui
al   comma  2.  In  relazione  alla  non  fungibilita'  delle  figure
professionali  occorrenti,  le  relative  assunzioni sono disposte in
deroga  all'articolo 1,  comma  95,  della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  ed i relativi posti sono resi indisponibili; a dette assunzioni
si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 9, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
  2.  I  posti  dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1, con
procedure bandite contestualmente, sono ricoperti:
    a) nella misura del quaranta per cento tramite concorso pubblico;
    b) nella   misura   del   quaranta  per  cento  tramite  concorso
riservato, per titoli ed esame-colloquio, al personale di ruolo della
pubblica  amministrazione in servizio, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, presso il Dipartimento della protezione civile,
munito di diploma di laurea rilasciato da universita' statali, dotato
di  cinque  anni  di  servizio,  o,  se  in  possesso  del diploma di
specializzazione  conseguito  presso  le  scuole  di specializzazione
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto  con  il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  di  almeno  tre  anni  di  servizio.  I predetti periodi di
servizio, di cui almeno ventiquattro mesi di comprovata, continuativa
e   specifica  esperienza  nell'ambito  professionale  di  protezione
civile, prestata con vincolo di subordinazione, nelle Amministrazioni
pubbliche  di&,c;  protezione  civile  deputate  istituzionalmente ed
ordinariamente  ad  esercitare  le  predette  competenze, documentata
mediante  la  produzione  di certificati attestanti il possesso della
qualificata  esperienza  nel  predetto  ambito  professionale, devono
essere  stati  prestati  in  posizioni  funzionali per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea;
    c) nella  misura  del  venti  per  cento, in considerazione della
specificita' del personale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del
decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 303, nonche' avuto riguardo
alla peculiarita' dei compiti e delle funzioni del Dipartimento della
protezione  civile,  mediante corso-concorso selettivo di formazione,
della  durata di nove mesi, riservato al personale in servizio presso
il  Dipartimento  della  protezione  civile,  alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  in  possesso  dei  requisiti  di cui
all'articolo  28  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di
diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali, ivi compreso
il  possesso  di  abilitazioni  professionali,  ovvero  di  pregresse
esperienze  di  studio  o  di  lavoro  nel  peculiare  settore  della
protezione civile.
  3.  Per  le  medesime  esigenze di cui al comma 1, il personale non
dirigenziale  in  servizio  presso  il  Dipartimento della protezione
civile in posizione di comando o di fuori ruolo, alla data di entrata
in  vigore del presente decreto, e' immesso nel ruolo speciale di cui
all'articolo  9-ter  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
nel  limite  di  ottanta  posti,  a  domanda da prodursi entro trenta
giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, previa
valutazione  comparativa dei titoli di servizio e di studio posseduti
dai   dipendenti   di   cui   al  presente  comma  al  momento  della
presentazione  della  domanda,  anche utilizzando le procedure di cui
all'articolo  38,  comma  4,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
esclusione della possibilita' dell'inquadramento soprannumerario. Con
apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
proposta  del  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile, sono
definite  le  aree  e  le  posizioni  economiche  per  il  successivo
inquadramento.
  4.   In   relazione   alla   specifica  professionalita'  acquisita
nell'ambito dei contesti di cui al comma 1 dal personale in servizio,
alla  data di entrata in vigore del presente decreto, con contratto a
tempo  determinato  presso  il  Dipartimento della protezione civile,
nonche'  avuto riguardo alla professionalita' specialistica richiesta
per  il  perseguimento delle finalita' istituzionali del Dipartimento
medesimo,  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  il  predetto  personale e' assunto, nel limite di
cento  unita',  nel  ruolo  speciale  di  cui  all'articolo 9-ter del
decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 303, qualora lo stesso abbia
acquisito  specifica professionalita' in materia di protezione civile
per almeno ventiquattro mesi consecutivi, previa presentazione, entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di
apposita domanda.
  5.  Per le esigenze di cui al comma 1, i rapporti di collaborazione
con  il  Dipartimento  della  protezione  civile  e  con i Commissari
delegati  nominati  ai  sensi  dell'articolo  5, comma 4, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, devono intendersi autorizzati per qualsiasi
attivita' posta in essere per le finalita' istituzionali del medesimo
Dipartimento.
  6.  Ferma restando l'applicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri  dell'articolo 1,  commi  93  e  95, della legge 30 dicembre
2004,  n. 311, il combinato disposto dei medesimi commi si interpreta
nel  senso  che  le  prescrizioni  ed  i divieti ivi previsti, non si
applicano  al Dipartimento della protezione civile, in relazione agli
accresciuti  ambiti  d'intervento  connessi all'implementazione delle
funzioni  del  medesimo Dipartimento, unitamente alle disposizioni di
cui all'articolo 30, comma 2-quater, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
  7.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati
in complessivi euro 200.000,00 per l'anno 2005 ed in complessivi euro
800.000,00  annui  a  decorrere  dall'anno 2006, si provvede mediante
utilizzo delle disponibilita' relative all'autorizzazione di spesa di
cui  alla  legge  24 febbraio  1992,  n.  225.  Agli  oneri derivanti
dall'attuazione  dei  commi  3 e 4 si provvede utilizzando le risorse
finanziarie   previste   dall'articolo   3,   comma 59,  della  legge
24 dicembre 2003, n. 350.
                               Art. 4.
 Disciplina e potenziamento del Dipartimento della protezione civile

  1. Al  fine  di garantire l'uniforme determinazione delle politiche
di protezione civile, delle attivita' di coordinamento e dei relativi
poteri  di ordinanza, nonche' il conseguenziale, unitario ed efficace
espletamento   delle   attribuzioni   del  Servizio  nazionale  della
protezione  civile,  e'  attribuita,  ai  sensi  del  disposto di cui
all'articolo  1,  comma  2,  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la
titolarita'  della  funzione  in  materia  di  protezione  civile  al
Presidente  del Consiglio dei Ministri che puo' delegarne l'esercizio
ai  sensi  dell'articolo  9,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  fatte  salve  le  competenze regionali previste dalla normativa
vigente.  Le  disposizioni  previste  dagli articoli 1, limitatamente
alle  politiche  di  protezione civile, 3, 5, 6-bis del decreto-legge
7 settembre  2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre  2001,  n.  401,  recanti  riferimenti  al  Ministro od al
Ministero dell'interno, sono conseguentemente abrogate.
  2.  Ferme  le  competenze  in materia di cooperazione del Ministero
degli  affari  esteri,  l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225, e l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001,
n.  343,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n.   401,   si   applicano   anche  agli  interventi  all'estero  del
Dipartimento  della  protezione  civile,  per quanto di competenza in
coordinamento   con   il  Ministero  degli  affari  esteri.  Per  gli
interventi  di  cui all'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio
1987,  n.  49,  possono  essere  adottate  anche  le ordinanze di cui
all'articolo  5,  comma  3,  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su
richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
  3.  Al  fine  di  assicurare la migliore efficienza operativa delle
strutture  del  Dipartimento della protezione civile, con riferimento
alla   mobilita'   sul  territorio,  realizzando  le  condizioni  per
l'indispensabile prontezza degli interventi nei territori interessati
da   contesti   emergenziali,   e'   autorizzato,  nell'ambito  delle
disponibilita'  del  Fondo  per  la  protezione civile, il compimento
delle necessarie iniziative negoziali per conseguire l'ammodernamento
della  flotta  aerea in dotazione al Dipartimento stesso, anche sulla
base  di  ordinanze  emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  4.  Al  fine  di  assicurare  la piu' economica gestione dei propri
mezzi  aerei  adibiti  al servizio di lotta attiva contro gli incendi
boschivi,  anche  nella prospettiva di un ulteriore potenziamento dei
programmi  concernenti la sicurezza, il Dipartimento della protezione
civile, salvaguardando le primarie esigenze connesse al piu' efficace
assolvimento  del  predetto  servizio,  e'  autorizzato  ad  assumere
iniziative contrattuali d'urgenza con strutture anche di altri Paesi,
finalizzate  all'utilizzo  a  titolo oneroso di tali mezzi in periodi
diversi da quello estivo. Eventuali conseguenti introiti sono versati
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnati alla
pertinente  unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze destinata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Protezione civile. Il Ministro dell'economia
e  delle  finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 5.
           Bonifica del bacino idrografico del fiume Sarno

  1.  Ai  fini  del  completamento  delle  attivita'  in corso per la
bonifica  dei  sedimenti  inquinati  del bacino idrografico del fiume
Sarno  di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  28 dicembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  2  del  4 gennaio  2005, i siti attualmente
utilizzati  e quelli da realizzare nel prosieguo delle attivita', per
il  trattamento dei sedimenti ed il correlato stoccaggio provvisorio,
possono  essere  mantenuti  in  esercizio,  in  deroga alla normativa
vigente,  fino  al  31 dicembre  2007,  assicurando comunque adeguate
condizioni di tutela igienico-sanitaria ed ambientale.
                               Art. 6.
      Ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali

  1.  Ai  contributi  di  cui  all'articolo 1, comma 203, della legge
30 dicembre  2004, n. 311, si applica il disposto di cui all'articolo
4,  comma  91,  della  legge  24 dicembre  2003, n. 350, nel rispetto
dell'articolo  3,  commi  da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350
del 2003.
                               Art. 7.
        Norme a favore delle vittime delle calamita' naturali

  1. Ai soggetti appartenenti alle Amministrazioni, agli enti ed alle
strutture  di  cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992,
n.   225,   impegnati  in  attivita'  di  protezione  civile  per  il
superamento  delle  situazioni  emergenziali,  che abbiano subito una
invalidita'  permanente  superiore  al  settanta per cento, ovvero ai
familiari   o   conviventi   dei  predetti  soggetti  deceduti  nello
svolgimento  delle  medesime  attivita',  puo'  essere corrisposta, a
titolo di indennizzo, una speciale elargizione.
  2.  Con  successivo  regolamento  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri,  adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze  ai  sensi  dell'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  sono  individuati modalita', termini e procedure per
l'elargizione,   nell'ambito   della   dotazione  del  Fondo  per  la
protezione  civile e nel limite delle risorse preordinate allo scopo,
delle  predette  somme  coerentemente  con  le previsioni di cui alla
legge  20 ottobre  1990,  n.  302,  nonche'  l'ammontare che si rende
possibile  utilizzare  per  le finalita' di cui al presente articolo,
assicurando  il  pieno  soddisfacimento  delle  primarie finalita' di
protezione civile.
                               Art. 8.
           Indirizzi operativi in materia di volontariato

  1.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di assicurare
l'unitaria   partecipazione   delle  organizzazioni  di  volontariato
all'attivita'  di  protezione civile, predispone i relativi indirizzi
operativi  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  2,  del decreto-legge
7 settembre  2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2001, n. 401.
                               Art. 9.
          Disposizioni per il Ministero degli affari esteri

  1.  Per  il  funzionamento dell'Unita' di crisi del Ministero degli
affari esteri e' autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per gli anni
2005,  2006  e  2007,  da iscrivere in apposito capitolo, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base n. 2.1.1.0 del predetto Ministero,
per  la corresponsione di compensi onnicomprensivi al personale della
Unita'  a  fronte  delle  prestazioni  rese  per  assicurare adeguati
interventi,  in  occasione  di catastrofi naturali, eventi bellici, o
comunque  in situazioni di emergenza all'estero. Al relativo onere si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,   allo   scopo   parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo  al  Ministero  degli  affari  esteri  per  l'anno  2005. Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                              Art. 10.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 31 maggio 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
                              delle finanze
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica
                              Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli


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