GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 108 DELL' 11/5/2005

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 22 aprile 2005 
Direttive  per  l'attuazione  delle  operazioni finanziarie, ai sensi
dell'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre  2003, n. 398, riguardante il testo unico delle disposizioni
in materia di debito pubblico.
                             IL MINISTRO
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di debito pubblico" ed in particolare l'art.
3  ove  si  prevede  che il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al Tesoro:
    di  effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od
estero  nelle  forme  di  strumenti finanziari a breve, medio e lungo
termine,  indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i
criteri  per  la  sua  determinazione,  la  durata,  l'importo minimo
sottoscrivibile,   il   sistema   di   collocamento   ed  ogni  altra
caratteristica e modalita';
    di  disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari,
l'emissione  temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il
ricorso  ad  operazioni  di pronti contro termine od altre in uso nei
mercati;
    di  procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico
interno   ed   estero,   al   rimborso   anticipato   dei  titoli,  a
trasformazioni  di  scadenze,  ad  operazioni  di  scambio  nonche' a
sostituzione  tra  diverse  tipologie  di  titoli  o  altri strumenti
previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  73150 del 4 agosto 2003, come
modificato dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, con
il  quale  vengono  regolate  le operazioni di concambio di titoli di
Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;
  Considerato  che la direzione II del Dipartimento del tesoro (d'ora
innanzi  indicata, ai fini del presente decreto, come "Direzione II")
stipula:
    in  occasione  delle  operazioni  di  ristrutturazione del debito
pubblico,   accordi   con   istituzioni   finanziarie   al   fine  di
regolamentare le operazione medesime;
    accordi   di  carattere  generale  con  le  medesime  istituzioni
finanziarie,  al  fine  di disciplinare i predetti contratti, secondo
quanto   stabilito   dall'International   Swap   Dealers  Association
(I.S.D.A.)  associazione  di  categoria tesa a garantire dal punto di
vista    giuridico-finanziario    l'equilibrio    delle    condizioni
contrattuali fra le controparti;
    altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti;
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche"  ed in particolare l'art. 4 con il quale,
mentre  si  attribuisce  agli  organi  di  Governo  l'esercizio delle
funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo  e la verifica della
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione
agli indirizzi impartiti, si riserva, invece, ai dirigenti l'adozione
degli  atti  e  dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che
impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa;
  Visto,  altresi', l'art. 16, comma 1, lettera d) del citato decreto
legislativo n. 165/2001 il quale prevede che i dirigenti degli uffici
dirigenziali   generali   adottano,   fra  l'altro,  gli  atti  ed  i
provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli
di  acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri
uffici;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
"Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge  15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove
si   prevede   che   il  capo  del  Dipartimento  svolge  compiti  di
coordinamento,   direzione   e  controllo  degli  uffici  di  livello
dirigenziale  generale  compresi  nel Dipartimento stesso, al fine di
assicurare  la  continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e'
responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da
esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;
  Vista  la  legge  14 gennaio  1994, n. 20, recante "Disposizioni in
materia  di  giurisdizione  e  controllo della Corte dei conti" ed in
particolare  l'art.  3,  comma 13,  con il quale si stabilisce che le
disposizioni  di  cui al comma 1, relative al controllo preventivo di
legittimita'  della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai
provvedimenti  emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare
e valutaria;
  Visto  il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni,  recante  "Attuazione  della  direttiva  92/50/CEE  in
materia  di appalti pubblici di servizi", ed in particolare l'art. 5,
comma  2,  lettera  d),  ove  si  stabilisce  che le disposizioni del
decreto  stesso  non si applicano ai contratti per servizi finanziari
relativi    all'emissione,   all'acquisto,   alla   vendita   ed   al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
  Ritenuta  la  necessita'  di delineare gli obiettivi di riferimento
per  lo  svolgimento  dell'attivita' amministrativa nel settore delle
operazioni  finanziarie  volte  alla  gestione  del  debito pubblico,
stabilendo i limiti da osservare e le modalita' cui l'amministrazione
dovra' attenersi in tale attivita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Emissione dei prestiti
  Ai  sensi  dell'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre   2003,   n.  398,  citato  nelle  premesse,  per  l'anno
finanziario  2005,  le  operazioni di emissione dei prestiti indicate
nel   medesimo   articolo   verranno  disposte  dal  direttore  della
"Direzione II".
  La  "Direzione II" potra' procedere ad emissioni di titoli di Stato
in  tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o
variabile,  nonche'  all'emissione temporanea di tranches di prestiti
vigenti  attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine
od  altre  in  uso  nella  prassi  finanziaria  al fine di promuovere
l'efficienza dei mercati.
  Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre che nel
rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione
del  bilancio di previsione dello Stato, attenendosi alle linee guida
di  cui  al  presente  decreto,  e secondo gli obiettivi dal medesimo
indicati.
  I  titoli  potranno  avere  qualunque  durata; nella determinazione
della  stessa,  si  dovra'  contemperare  l'esigenza  di acquisire il
gradimento  dei  mercati  con  quella  di  sopportare il minor costo,
compatibilmente   con   l'esigenza   di  protezione  dal  rischio  di
rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse.
  In  tale  attivita', la "Direzione II" manterra', su base annua, la
quota  circolante  dei  titoli  a  breve  termine  tra il 5% e il 15%
dell'ammontare   nominale   complessivo   dei   titoli  di  Stato  in
circolazione,  la quota dei titoli a tasso fisso tra il 50% e il 75%,
e la quota di quelli indicizzati tra il 15% e il 30%, mentre la quota
dei titoli zero-coupon a medio termine non potra' essere superiore al
10%.
  Il  totale  dei  prestiti  emessi  sui mercati esteri, al netto dei
rimborsi,  non  dovra'  eccedere  il  30%  del totale delle emissioni
nette.
  Inoltre,  la  "Direzione II" potra' effettuare, con le modalita' di
cui  al  presente  decreto,  operazioni di assegnazione di titoli per
particolari finalita', previste dalla normativa.
                               Art. 2.
         Operazioni di ristrutturazione del debito pubblico
  Le operazioni di ristrutturazione del debito pubblico, avranno come
principale  obiettivo,  sulla  base  delle informazioni disponibili e
della   prevedibile   evoluzione  delle  condizioni  di  mercato,  la
riduzione  del  costo  complessivo dell'indebitamento compatibilmente
con l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento.
  Le operazioni di scambio e di rimborso anticipato di titoli ed ogni
altra    operazione    finanziaria    consentita,   ai   fini   della
ristrutturazione  del  debito  pubblico,  dall'art. 3 del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 398/2003, citato in premessa, nonche'
le  operazioni  di concambio effettuate tramite sistemi telematici di
negoziazione, verranno disposte dal direttore della "Direzione II".
  La  "Direzione  II"  potra'  procedere  ad  operazioni  di rimborso
anticipato  di  titoli  sino  ad  un  importo  massimo  pari  al  40%
dell'ammontare nominale in circolazione di ogni emissione.
  La  "Direzione  II"  potra',  altresi',  effettuare  operazioni  di
concambio accettando, in pagamento dei titoli in emissione, titoli di
Stato di qualunque durata.
                               Art. 3.
    Contenimento del rischio delle operazioni di ristrutturazione
  Al  fine  di  ridurre  i rischi connessi ad eventuali inadempimenti
delle  controparti di operazioni di ristrutturazione, tali operazioni
saranno   concluse   solo  con  istituzioni  finanziarie  di  elevata
affidabilita'.
  Nel  valutare  il merito del credito delle predette istituzioni, si
fara'  riferimento alla valutazione espressa dalle principali agenzie
di rating.
  Il  direttore  della  "Direzione  II" firmera' gli accordi relativi
alle   operazioni   di   ristrutturazione  attuate  con  le  medesime
istituzioni finanziarie.
                               Art. 4.
          Accordi connessi con l'attivita' di indebitamento
  Il  direttore  della  "Direzione II", inoltre, firmera' i contratti
I.S.D.A.    ("International    Swap    Dealers    Association")   che
intercorreranno  tra  il Ministero dell'economia e delle finanze e le
istituzioni  finanziarie  che  procedono  ad  operazioni  di  "swap",
nonche'   ogni  accordo  connesso,  preliminare  o  conseguente  alla
gestione del debito.
                               Art. 5.
              Decreti di approvazione e di accertamento
  I  decreti  di  approvazione  degli  accordi  citati nei precedenti
articoli nonche'  quelli  di accertamento dell'esito delle operazioni
di gestione del debito pubblico, verranno firmati dal direttore della
"Direzione II".
                               Art. 6.
                      Obbligo di comunicazione
  La  "Direzione  II"  dara'  regolare  comunicazione  all'ufficio di
Gabinetto  del  Ministro  ed  al  direttore generale del Tesoro delle
operazioni  finanziarie  effettuate in forza degli articoli 1 e 2 del
presente  decreto,  indicando  i  dati  finanziari  caratteristici di
ciascuna   di   esse;   tale   comunicazione  potra'  avvenire  anche
utilizzando mezzi informatici.
  La  "Direzione  II"  dara'  preventiva comunicazione al Ministro di
quelle  operazioni  che  per  le loro caratteristiche rientrino nelle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di
governo;   inoltre,  nel  caso  che  le  condizioni  di  mercato  non
consentano  di  ottemperare  ai limiti posti dal presente decreto, le
scelte conseguenti verranno sottoposte al Ministro stesso.
  Ad  avvenuto  perfezionamento  delle procedure di cui ai precedenti
articoli 3  e 4, ne verra' data regolare comunicazione all'ufficio di
Gabinetto  del  Ministro ed al direttore generale del Tesoro, tramite
trasmissione  di  copia  degli  accordi  e  dei  relativi  decreti di
approvazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 aprile 2005
                                              Il Ministro: Siniscalco


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