MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 aprile 2005
Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398, riguardante il testo unico delle disposizioni
in materia di debito pubblico.
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico" ed in particolare l'art.
3 ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al Tesoro:
di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od
estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo
termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i
criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari,
l'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il
ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei
mercati;
di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico
interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a
trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonche' a
sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti
previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;
Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come
modificato dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, con
il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di
Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;
Considerato che la direzione II del Dipartimento del tesoro (d'ora
innanzi indicata, ai fini del presente decreto, come "Direzione II")
stipula:
in occasione delle operazioni di ristrutturazione del debito
pubblico, accordi con istituzioni finanziarie al fine di
regolamentare le operazione medesime;
accordi di carattere generale con le medesime istituzioni
finanziarie, al fine di disciplinare i predetti contratti, secondo
quanto stabilito dall'International Swap Dealers Association
(I.S.D.A.) associazione di categoria tesa a garantire dal punto di
vista giuridico-finanziario l'equilibrio delle condizioni
contrattuali fra le controparti;
altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 4 con il quale,
mentre si attribuisce agli organi di Governo l'esercizio delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione
agli indirizzi impartiti, si riserva, invece, ai dirigenti l'adozione
degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa;
Visto, altresi', l'art. 16, comma 1, lettera d) del citato decreto
legislativo n. 165/2001 il quale prevede che i dirigenti degli uffici
dirigenziali generali adottano, fra l'altro, gli atti ed i
provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli
di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri
uffici;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove
si prevede che il capo del Dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello
dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di
assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e'
responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da
esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" ed in
particolare l'art. 3, comma 13, con il quale si stabilisce che le
disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai
provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare
e valutaria;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in
materia di appalti pubblici di servizi", ed in particolare l'art. 5,
comma 2, lettera d), ove si stabilisce che le disposizioni del
decreto stesso non si applicano ai contratti per servizi finanziari
relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
Ritenuta la necessita' di delineare gli obiettivi di riferimento
per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa nel settore delle
operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico,
stabilendo i limiti da osservare e le modalita' cui l'amministrazione
dovra' attenersi in tale attivita';
Decreta:
Art. 1.
Emissione dei prestiti
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse, per l'anno
finanziario 2005, le operazioni di emissione dei prestiti indicate
nel medesimo articolo verranno disposte dal direttore della
"Direzione II".
La "Direzione II" potra' procedere ad emissioni di titoli di Stato
in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o
variabile, nonche' all'emissione temporanea di tranches di prestiti
vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine
od altre in uso nella prassi finanziaria al fine di promuovere
l'efficienza dei mercati.
Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre che nel
rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione
del bilancio di previsione dello Stato, attenendosi alle linee guida
di cui al presente decreto, e secondo gli obiettivi dal medesimo
indicati.
I titoli potranno avere qualunque durata; nella determinazione
della stessa, si dovra' contemperare l'esigenza di acquisire il
gradimento dei mercati con quella di sopportare il minor costo,
compatibilmente con l'esigenza di protezione dal rischio di
rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse.
In tale attivita', la "Direzione II" manterra', su base annua, la
quota circolante dei titoli a breve termine tra il 5% e il 15%
dell'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in
circolazione, la quota dei titoli a tasso fisso tra il 50% e il 75%,
e la quota di quelli indicizzati tra il 15% e il 30%, mentre la quota
dei titoli zero-coupon a medio termine non potra' essere superiore al
10%.
Il totale dei prestiti emessi sui mercati esteri, al netto dei
rimborsi, non dovra' eccedere il 30% del totale delle emissioni
nette.
Inoltre, la "Direzione II" potra' effettuare, con le modalita' di
cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di titoli per
particolari finalita', previste dalla normativa.
Art. 2.
Operazioni di ristrutturazione del debito pubblico
Le operazioni di ristrutturazione del debito pubblico, avranno come
principale obiettivo, sulla base delle informazioni disponibili e
della prevedibile evoluzione delle condizioni di mercato, la
riduzione del costo complessivo dell'indebitamento compatibilmente
con l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento.
Le operazioni di scambio e di rimborso anticipato di titoli ed ogni
altra operazione finanziaria consentita, ai fini della
ristrutturazione del debito pubblico, dall'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 398/2003, citato in premessa, nonche'
le operazioni di concambio effettuate tramite sistemi telematici di
negoziazione, verranno disposte dal direttore della "Direzione II".
La "Direzione II" potra' procedere ad operazioni di rimborso
anticipato di titoli sino ad un importo massimo pari al 40%
dell'ammontare nominale in circolazione di ogni emissione.
La "Direzione II" potra', altresi', effettuare operazioni di
concambio accettando, in pagamento dei titoli in emissione, titoli di
Stato di qualunque durata.
Art. 3.
Contenimento del rischio delle operazioni di ristrutturazione
Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali inadempimenti
delle controparti di operazioni di ristrutturazione, tali operazioni
saranno concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata
affidabilita'.
Nel valutare il merito del credito delle predette istituzioni, si
fara' riferimento alla valutazione espressa dalle principali agenzie
di rating.
Il direttore della "Direzione II" firmera' gli accordi relativi
alle operazioni di ristrutturazione attuate con le medesime
istituzioni finanziarie.
Art. 4.
Accordi connessi con l'attivita' di indebitamento
Il direttore della "Direzione II", inoltre, firmera' i contratti
I.S.D.A. ("International Swap Dealers Association") che
intercorreranno tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le
istituzioni finanziarie che procedono ad operazioni di "swap",
nonche' ogni accordo connesso, preliminare o conseguente alla
gestione del debito.
Art. 5.
Decreti di approvazione e di accertamento
I decreti di approvazione degli accordi citati nei precedenti
articoli nonche' quelli di accertamento dell'esito delle operazioni
di gestione del debito pubblico, verranno firmati dal direttore della
"Direzione II".
Art. 6.
Obbligo di comunicazione
La "Direzione II" dara' regolare comunicazione all'ufficio di
Gabinetto del Ministro ed al direttore generale del Tesoro delle
operazioni finanziarie effettuate in forza degli articoli 1 e 2 del
presente decreto, indicando i dati finanziari caratteristici di
ciascuna di esse; tale comunicazione potra' avvenire anche
utilizzando mezzi informatici.
La "Direzione II" dara' preventiva comunicazione al Ministro di
quelle operazioni che per le loro caratteristiche rientrino nelle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di
governo; inoltre, nel caso che le condizioni di mercato non
consentano di ottemperare ai limiti posti dal presente decreto, le
scelte conseguenti verranno sottoposte al Ministro stesso.
Ad avvenuto perfezionamento delle procedure di cui ai precedenti
articoli 3 e 4, ne verra' data regolare comunicazione all'ufficio di
Gabinetto del Ministro ed al direttore generale del Tesoro, tramite
trasmissione di copia degli accordi e dei relativi decreti di
approvazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 2005
Il Ministro: Siniscalco