MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 15 aprile 2005
Modifiche al decreto interministeriale 17 aprile 2003, recante
criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza
delle universita' statali e non statali e delle istituzioni
universitarie, abilitate a rilasciare titoli accademici, di cui
all'articolo 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509.
(DECRETO 17/04/2003 pubblicata su G.U.R.I. n.98 DEL 29/4/2003
Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza
delle universita' statali e non statali e delle istituzioni
universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui
all'art.3 del decreto 3 novembre 1999, n.509, modificato ed integrato
con DECRETO 15 aprile 2005: MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA'
Modifiche al decreto interministeriale 17 aprile 2003, recante
criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza
delle universita' statali e non statali e delle istituzioni
universitarie, abilitate a rilasciare titoli accademici, di cui
all'articolo 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509.)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale dispone che a
decorrere dall'anno 2006 le universita', anche al fine di perseguire
obiettivi di efficacia e qualita' dei servizi offerti, entro il
30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le
linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti la
conferenza dei rettori delle universita' italiane, il consiglio
universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti
universitari, tenuto altresi' conto delle risorse acquisibili
autonomamente;
Visto l'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 ed in particolare la lettera c) la
quale dispone che l'istituzione di nuove universita' o istituti di
istruzione universitaria non statali, legalmente riconosciuti,
nonche' l'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale
avviene contestualmente all'approvazione dello statuto e del
regolamento didattico di ateneo, di cui all'art. 11, comma 1, della
legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 recante
modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509;
Visto in particolare l'art. 9 del predetto decreto n. 270/2004 il
quale dispone che i corsi di studio universitari sono istituiti nel
rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'art. 11 e delle
disposizioni sulla programmazione del sistema universitario;
Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2005, con il quale sono
stati definiti le procedure per l'attivazione dei corsi di studio
universitari e i requisiti minimi strutturali, ivi compresi quelli
per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio in
teledidattica;
Viste le note ministeriali d'indirizzo del 17 febbraio, 18 marzo e
6 aprile 2005, relative all'avvio delle procedure di verifica dei
requisiti minimi per l'attivazione dei corsi di studio e di
definizione dell'offerta formativa delle universita' statali e non
statali;
Vista inoltre la nota del Ministro della salute del 10 aprile 2005,
con la quale viene prospettata la necessita' e l'urgenza di
soddisfare il fabbisogno formativo per i profili professionali delle
aree socio-sanitarie anche attraverso il ricorso alla formazione a
distanza, fermo restando la esigenza di svolgimento della formazione
abilitante attraverso il ricorso al convenzionamento con le strutture
del servizio sanitario nazionale e con la rete degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico vigilati dal predetto
Ministero;
Visto il decreto interministeriale 17 aprile 2003 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile
2003, recante criteri e procedure di accreditamento dei corsi di
studio a distanza delle universita' statali e non statali e delle
istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di
cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509;
Ritenuta pertanto la necessita' di apportare al suddetto decreto
interministeriale del 17 aprile 2003 modificazioni e integrazioni
preordinate a ricondurre anche le universita' telematiche di cui
all'art. 2, comma 2, nel contesto della programmazione universitaria
di cui al precitato art. 1-ter del decreto-legge n. 7/2005 convertito
nella legge 31 marzo 2005, n. 43;
Ritenuto altresi' di condividere la prospettata esigenza di
potenziare l'offerta formativa dei profili del personale
socio-sanitario di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2001
concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie
delle professioni sanitarie;
Decreta:
Al decreto interministeriale 17 aprile 2003 di cui alle premesse,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 1, comma 1, 2, comma 2, 4, comma 3, 6, comma 1,
lettera b) e 7, comma 2, la locuzione "3 novembre 1999, n. 509" e'
sostituita da "22 ottobre 2004, n. 270";
b) all'art. 5, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:
"1. Per i fini di cui all'art. 6, il Comitato nazionale di
valutazione del sistema universitario, di cui all'art. 3 della legge
19 ottobre 1999, n. 370, esprime, sulla base dei criteri e dei
requisiti di cui all'allegato tecnico al presente decreto, nonche'
delle disposizioni dell'art. 9 del decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270, motivati pareri in ordine alle istanze per
l'accreditamento dei corsi di studio a distanza, formulate nel
rispetto delle linee generali di indirizzo del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui all'art.
1-ter del decreto- legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito nella legge
31 marzo 2005, n. 43.";
c) all'art. 8, alla fine del comma 1, e' inserito il seguente
periodo:
"E' fatta salva la possibilita', per i corsi di studio
preordinati al rilascio delle lauree per le professioni sanitarie, di
attivare le procedure di cui all'art. 6, previa stipula di apposite
convenzioni con le universita', sedi della facolta' di medicina e
chirurgia, con le strutture del servizio sanitario nazionale e con
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2005
Il Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca
Moratti
Il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie
Stanca