GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 120 DEL 25/5/2005

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

DECRETO 17 maggio 2005 
Bando   FIRB  -  Progetti  di  ricerca  di  base  di  alto  contenuto
scientifico o tecnologico, relativi a nuovi modelli tecnologici delle
imprese e dei settori industriali nell'economia digitale.
                        IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

  Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge
finanziaria 2001);
  Visto  l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i
quali,   al   fine   di  favorire  l'accrescimento  delle  competenze
scientifiche  del  Paese  e di potenziarne la capacita' competitiva a
livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti
della  ricerca  di  base  (di  seguito  denominato FIRB) e ne vengono
individuate le finalita';
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  378/Ric.  del  26 marzo 2004,
registrato  alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: "Criteri
e  modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie
del  FIRB  -  Fondo  per  gli  investimenti  della  ricerca di base",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con
cui e' stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3
comma 1 del citato decreto ministeriale n. 378/Ric del 26 marzo 2004,
di  valutare  i  progetti  da ammettere al finanziamento (Commissione
FIRB);
  Vista  la  legge  27 dicembre  2002,  n.  289: "Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato" (legge
finanziaria 2003);
  Visto  l'art. 56 della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
ha  previsto  l'istituzione,  nello stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze,   di  un  fondo  finalizzato  al
finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico,
anche  con  riguardo  alla  tutela  della  salute  e  all'innovazione
tecnologica,  e  con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per
l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM)
del  20 settembre  2004, adottato ai sensi del predetto art. 56 della
legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e che, all'art. 2, nel ripartire la
predetta  quota  di  100  milioni  di euro, prevede l'assegnazione al
Ministero    dell'istruzione,   universita'   e   ricerca   di   Euro
75.000.000,00  di  cui  una  quota  pari  ad  Euro  55.000.000,00 per
interventi da realizzare secondo gli strumenti del FIRB;
  Considerato  che  il  predetto decreto del Presidente del Consiglio
dei   Ministri   del  20 settembre  2004  prevede,  tra  l'altro,  il
finanziamento dei seguenti interventi:
    progetti di ricerca sui nuovi modelli tecnologici e organizzativi
delle imprese e dei settori industriali nell'economia digitale;
    realizzazione   e   potenziamento   di   laboratori   di  ricerca
pubblico-privato;
  Visto il decreto ministeriale n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004, con
il  quale sono state ripartite le complessive disponibilita' del FIRB
per l'anno 2004, secondo le finalita' ivi indicate;
  Visto  in particolare l'art. 3 del suddetto decreto ministeriale n.
1410/Ric.  del  4 novembre  2004  il quale destina, tra l'altro, Euro
10.000.000,00 al finanziamento delle proposte dei progetti di ricerca
sui  nuovi  modelli  tecnologici ed organizzativi delle imprese e dei
settori industriali nell'economia digitale;
  Visto   il   decreto   direttoriale  di  impegno  n.  188/Ric.  del
10 febbraio  2005  con  il  quale, tra l'altro, e' stata impegnata la
somma  di  Euro  9.900.000,00 per i progetti di ricerca in argomento,
(detratta   la   quota   dell'1%   per  attivita'  di  valutazione  e
monitoraggio);
  Considerato  che  il predetto decreto ministeriale n. 1410/Ric. del
4 novembre  2004,  all'art.  4  dispone  che  con  specifici  decreti
direttoriali  si  provveda all'utilizzo delle ivi previste risorse ai
sensi  delle  disposizioni  del  decreto ministeriale n. 378/Ric. del
26 marzo 2004;
  Vista  la  nota  del  3 maggio  2005 di indirizzo sull'utilizzo dei
fondi;
  Ritenuta la necessita' di procedere all'adozione del decreto di cui
all'art.  6 comma 1 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo
2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
             Ambito operativo e modalita' di intervento
  1.  Ai  sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 26 marzo 2004 n.
378-Ric.,  il FIRB cofinanzia, nel limite massimo di 9,900 milioni di
euro,  progetti  di  ricerca  di base di alto contenuto scientifico o
tecnologico  relativi a nuovi modelli tecnologici delle imprese e dei
settori industriali nell'economia digitale.
  2.  Possono  presentare  domanda  di finanziamento tutti i soggetti
previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto ministeriale di cui al
comma 1.
  3. Il cofinanziamento del FIRB e' pari al 70% dei costi ammissibili
indicati  all'art.  4 del decreto ministeriale di cui al comma 1, con
eccezione  dei  costi  dei  contratti per il reclutamento dei giovani
ricercatori   e/o   dei   ricercatori   di   chiara  fama  a  livello
internazionale,  che,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 7 dello stesso
decreto ministeriale, sono interamente a carico del FIRB.
                               Art. 2.
            Obiettivo e dimensione economica dei progetti
  1.   I  progetti  dovranno  essere  finalizzati  allo  sviluppo  di
metodologie,  tecniche e strumenti software in grado di facilitare la
transizione  delle imprese tradizionali, ed in particolare delle PMI,
verso  modelli organizzativi dell'impresa innovativa ("Internetworked
Enterprise").
  2.  Il finanziamento richiesto dovra' risultare compreso tra i 2 ed
i 4 milioni di euro per ciascuno dei progetti presentati.
                               Art. 3.
Formulazione delle proposte, loro requisiti parametri di valutazione
  1.  I soggetti ammissibili interessati dovranno presentare entro le
ore  17,00  del  trentesimo  giorno  dalla  data di pubblicazione del
presente  bando  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
secondo le modalita' di cui al successivo art. 6, le proprie proposte
progettuali per il conseguimento dei possibili risultati attesi cosi'
articolati:
    analisi  e mappatura dell'impatto delle ICT sulle dinamiche delle
relazioni  e  degli interscambi di informazione e conoscenza intra ed
inter organizzative comprensive delle interazioni con il mercato;
    metodologie  formali  di modellazione e di rappresentazione della
conoscenza  del  "business" basate sul linguaggio naturale e sviluppo
delle corrispondenti soluzioni informatiche;
    sviluppo   di   soluzioni   tecnologiche   innovative  basate  su
architetture  e  piattaforme  a  componenti  software distribuiti con
elevato  grado di granularita' in grado di facilitare l'evoluzione di
imprese innovative ("internetworked - enterprise").
  2.  Le  proposte progettuali dovranno assicurare l'integrazione dei
risultati attesi di cui al precedente comma 1.
  3.  Le proposte dovranno prevedere una significativa partecipazione
di  soggetti  privati  nel  rispetto di quanto stabilito dall'art. 2,
comma  3,  del  decreto  ministeriale  n. 378-Ric. del 26 marzo 2004,
ovvero purche':
    a) sia  prevista  larga  diffusione dei risultati che non possono
essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale;
    b) gli   eventuali   diritti   di  proprieta'  intellettuale  sui
risultati   siano   integralmente  versati  ai  soggetti  di  cui  al
precedente comma 1;
ovvero:
    c) i soggetti di cui al precedente comma 1 ricevano dalle imprese
industriali  un  compenso  equivalente  al  prezzo  di  mercato per i
diritti  di proprieta' intellettuale derivanti dal progetto, e per la
parte di cui siano detentori tali imprese;
    d) sia  prevista  larga  diffusione dei risultati che non possono
essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale.
  4.  Ciascuna  unita'  di  ricerca  potra'  partecipare  ad una sola
proposta  progettuale;  ogni  proposta progettuale dovra' comprendere
non piu' di 5 unita' di ricerca.
  5. La durata del progetto non potra' eccedere i tre anni.
  6.   Ogni  proposta  progettuale  dovra'  prevedere  l'inserimento,
all'interno delle unita' di ricerca coinvolte, di giovani ricercatori
e/o  di  ricercatori  di chiara fama internazionale, come specificato
all'art. 4 del decreto ministeriale n. 378-Ric. del 26 marzo 2004; il
relativo  costo,  non inferiore al 10% del costo totale del progetto,
sara' a totale carico del MIUR.
                               Art. 4.
                      Selezione delle proposte
  1.  La  selezione  delle  proposte verra' effettuata sulla base dei
seguenti parametri:
    a)  rilevanza  e/o  originalita' dei risultati di ricerca attesi,
innovativita'   delle   metodologie   proposte   (nuove  idee,  nuove
conoscenze, nuovi modelli interpretativi di fenomeni complessi; nuova
strumentazione   scientifica  e/o  dispositivi  avanzati;  contributo
all'innovazione della produzione di beni e servizi; proposta di nuove
tecnologie): max punti 30;
    b)  eccellenza  scientifica  del  coordinatore della ricerca e di
ciascuna unita' di ricerca: max punti 10;
    c) potenziale di promozione e sviluppo di legami e collaborazioni
internazionali: max punti 3;
    d)   coerenza   tra   competenze  ed  esperienze  scientifiche  e
manageriali  dei  soggetti proponenti ed i contenuti progettuali: max
punti 3;
    e)  capacita'  del  progetto  di  favorire  la  costituzione,  il
potenziamento  e  la  messa  in rete di centri di alta qualificazione
scientifica, pubblici o privati: max punti 5;
    f)  grado di coinvolgimento di operatori delle Universita', degli
Enti  pubblici  di  ricerca,  delle Imprese nonche' di altri soggetti
pubblici e privati: max punti 4;
    g)  modalita'  di  integrazione  tra le attivita' di ricerca ed i
percorsi di addestramento alla ricerca dei giovani: max punti 5.
  2.  Saranno  giudicati  ammissibili al finanziamento, nei limiti di
quanto  previsto  al  comma  2  del successivo art. 5, i progetti che
avranno totalizzato il punteggio minimo di 45.
  3.  Ai  sensi  dell'art.  56  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge finanziaria 2003), a parita' di punteggio sara' data priorita'
alle proposte presentate da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni
precedenti,  un  eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacita'
di   spesa  delle  risorse  comunitarie  assegnate  e  delle  risorse
finanziarie  provenienti  dai programmi quadro di ricerca dell'Unione
europea o dai fondi strutturali.
                               Art. 5.
                     Procedure per l'istruttoria
  1. Per l'istruttoria delle proposte progettuali il MIUR si avvarra'
della  Commissione  di  cui  all'art.  3  del decreto ministeriale n.
378-Ric. del 26 marzo 2004. La Commissione valutera' l'ammissibilita'
delle  proposte  progettuali,  acquisendo  il parere di esperti anche
internazionali  all'uopo nominati, e proporra' al MIUR la graduatoria
delle proposte progettuali da ammettere al finanziamento.
  2.  Il  MIUR  adottera' la relativa determinazione nei limiti delle
disponibilita' finanziarie seguendo l'ordine della graduatoria.
                               Art. 6.
                        Indicazioni operative
  1.   Le  proposte  di  cui  al  presente  decreto  dovranno  essere
presentate,   entro   il   termine  di  cui  al  precedente  art.  3,
utilizzando,  secondo le modalita' ivi indicate, il servizio Internet
al seguente indirizzo: http://firb. miur.it, alla voce "Bandi".
  2.  Il  predetto  servizio consentira' la stampa delle domande che,
debitamente  sottoscritte,  dovranno  essere inviate, corredate degli
allegati  cartacei  ivi  indicati, entro i successivi sette giorni, a
mezzo   raccomandata   con   ricevuta   di   ritorno,   al  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca (MIUR) - Direzione
generale  per  il Coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio
IV - Piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.
  3.  In  caso  di  difformita'  fara'  fede  esclusivamente la copia
inoltrata per il tramite del servizio di cui al precedente comma 1.
  4.   Tutto   il   materiale  trasmesso,  considerato  rigorosamente
riservato,  verra'  utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli
adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto.
  5. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta
del  MIUR,  tutti  i  chiarimenti,  le  notizie  e  la documentazione
ritenuti necessari dal MIUR stesso.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 maggio 2005
                                     Il direttore generale: Criscuoli


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