MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 maggio 2005
Approvazione delle disposizioni per l'applicazione degli studi di
settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita'
d'impresa, ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di
produzione o di vendita.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993 che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto
del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le
modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di
accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli
stessi;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 8, della citata legge n.
146 del 1998, il quale prevede che con i decreti di approvazione
degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalita'
di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti
dei soggetti che esercitano piu' attivita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni
effettuate allo stato, sulla base dei dati in possesso
dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non
applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma
7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi
decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e
del 14 luglio 2004;
Visti i decreti del Ministro delle finanze con i quali sono stati
approvati gli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel
settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle
attivita' professionali;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che
ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e
della programmazione economica e delle finanze al Ministero
dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999
che ha istituito le agenzie fiscali;
Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle
entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione
separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
Visto l'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
ha previsto la facolta' di avvalersi del regime fiscale delle
attivita' marginali per alcune categorie di contribuenti, persone
fisiche, per le quali risultano applicabili gli studi di settore;
Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni
effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso
dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non
applicabilita' degli studi di settore nei confronti dei contribuenti
che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu'
attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita in presenza
delle quali si ritiene opportuno escludere anche l'applicazione dei
parametri;
Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data
6 marzo 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
25 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo
2002, supplemento ordinario, con il quale sono stati approvati i
criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che
esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita'
in diverse unita' di produzione o di vendita, applicabili a partire
dall'anno 2001;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del
2 agosto 2003, con il quale sono stati approvati i criteri per
l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano
due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse
unita' di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno
2002;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del
21 luglio 2004, con il quale sono stati approvati i criteri per
l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano
due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse
unita' di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno
2003;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
23 dicembre 2003: approvazione della tabella di classificazione delle
attivita' economiche;
Decreta:
Art. 1.
Criteri per l'applicazione degli studi di settore
1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano due o piu'
attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse
unita' di produzione o di vendita e che svolgono esclusivamente
attivita' per le quali si applicano gli studi di settore anche
congiuntamente ad attivita' di vendita di generi soggetti ad aggio o
a ricavo fisso, si applicano, a partire dall'anno 2004, le
disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 25 marzo 2002, anche con riferimento alle attivita' comprese
negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1.
2. Nei confronti dei contribuenti indicati al comma 1, che
esercitano attivita' comprese negli studi di settore indicati
nell'elenco di cui all'allegato 1, gli elementi necessari alla
definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi sono
determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui
all'allegato 2 e delle tabelle che indicano i valori delle incidenze
delle variabili sui ricavi, riportate nell'allegato 3, nonche' delle
note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti e della
lista delle variabili per l'applicazione dei singoli studi di settore
pubblicate in allegato ai decreti di approvazione degli stessi. La
valutazione della congruita' dei ricavi dichiarati e' effettuata
prendendo in considerazione l'insieme delle attivita' esercitate.
Art. 2.
Studio di settore TG36U
1. Lo studio di settore TG36U (ristoranti, trattorie, pizzerie,
osterie e birrerie con cucina, codice attivita' 55.30.A; servizi di
ristorazione in self-service, codice attivita' 55.30.B; ristoranti
con annesso intrattenimento e spettacolo, codice attivita' 55.30.C;
ristorazione con preparazione di cibi da asporto, codice attivita'
55.30.2), approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 17 marzo 2005, si applica anche ai contribuenti che svolgono,
unitamente alle predette attivita', una o piu' delle seguenti
attivita' complementari:
a) bar e caffe', codice attivita' 55.40.A;
b) bottiglierie ed enoteche con somministrazione, codice
attivita' 55.40.B;
c) bar, caffe' con intrattenimento e spettacolo, codice attivita'
55.40.C;
d) gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attivita'
55.30.4.
2. Il comma 1 si applica, in presenza di attivita' complementari,
se i ricavi delle attivita' oggetto dello studio sono prevalenti
rispetto quelli derivanti dall'insieme delle attivita' complementari.
3. Lo studio di settore TG36U si applica, alle condizioni stabilite
nei precedenti commi, anche in presenza di ricavi, ancorche'
prevalenti, provenienti dall'attivita' di vendita di beni soggetti ad
aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla
vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di
periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di
carburanti nonche' dalla cessione di generi di monopolio.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti non si applicano i
criteri approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 25 marzo 2002.
Art. 3.
Studio di settore TG37U
1. Lo studio di settore TG37U (bar e caffe', codice attivita'
55.40.A; bottiglierie ed enoteche con somministrazione, codice
attivita' 55.40.B; bar, caffe' con intrattenimento e spettacolo,
codice attivita' 55.40.C; gelaterie e pasticcerie con
somministrazione, codice attivita' 55.30.4), approvato con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2005, si applica
anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle predette
attivita', una o piu' delle seguenti attivita' complementari:
a) ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con
cucina, codice attivita' 55.30.A;
b) servizi di ristorazione in self-service, codice attivita'
55.30.B;
c) ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo, codice
attivita' 55.30.C;
d) ristorazione con preparazione di cibi da asporto, codice
attivita' 55.30.2.
2. Il comma 1 si applica, in presenza di attivita' complementari,
se i ricavi delle attivita' oggetto dello studio sono prevalenti
rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attivita'
complementari.
3. Lo studio di settore TG37U si applica, alle condizioni stabilite
nei precedenti commi, anche in presenza di ricavi, ancorche'
prevalenti, provenienti dall'attivita' di vendita di beni soggetti ad
aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla
vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di
periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di
carburanti nonche' dalla cessione di generi di monopolio.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti non si applicano i
criteri approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 25 marzo 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 2005
Il Ministro: Siniscalco
Allegato 1
Allegato pag. 10
Allegato pag. 11
Allegato 2
CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL
PERIODO D'IMPOSTA 2004 NEL CASO DI ANNOTAZIONE SEPARATA
Nota tecnica e metodologica
1. Premessa.
Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre
1999, n. 304, ha stabilito criteri e modalita' di annotazione
separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore.
In particolare, il predetto decreto ha previsto l'obbligo della
annotazione separata dei citati componenti per i contribuenti che
esercitano due o piu' attivita' di impresa, per le quali trovano
applicazione gli studi di settore, non comprese nello stesso studio
di settore (cosiddette "imprese multiattivita"), ovvero una o piu'
attivita' di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di
settore, in diverse unita' di produzione o di vendita (cosiddette
"imprese multipunto").
I contribuenti, nei modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,
provvedono:
a indicare separatamente i ricavi relativi alle diverse
attivita' d'impresa esercitate ovvero alle diverse unita' di
produzione o di vendita;
ad attribuire alle diverse attivita' d'impresa esercitate
ovvero alle diverse unita' di produzione o di vendita, i componenti
direttamente afferenti e quelli promiscui ripartiti in base al
criterio di prevalenza nell'utilizzo;
ad indicare in maniera indistinta, qualora non sia possibile
ripartire nelle diverse attivita' d'impresa esercitate ovvero nelle
diverse unita' di produzione o di vendita, i dati del personale e
quelli contabili.
Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 marzo
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2002, n. 76,
ha stabilito i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai
contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una
o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita.
Tali criteri possono essere riassunti nei seguenti punti:
1) neutralizzazione delle componenti promiscue, annotate in
maniera indistinta, relative ad attivita' di vendita di generi
soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso;
2) ripartizione delle componenti promiscue, annotate in maniera
indistinta, ed attribuzione delle relative quote parti alle singole
attivita' o alle singole unita' di produzione o di vendita;
3) analisi della congruita' nel caso di annotazione separata;
4) analisi della coerenza nel caso di annotazione separata.
2. Definizione della tabella con i valori delle incidenze delle
variabili sui ricavi.
Per l'applicazione degli studi di settore in vigore dal periodo
d'imposta 2004 nel caso di annotazione separata, e' stata
appositamente predisposta la tabella con i valori delle incidenze
delle variabili sui ricavi.
Le variabili contabili per cui e' stata definita l'incidenza sui
ricavi sono di seguito elencate:
costo del venduto;
costo per la produzione di servizi;
costo del venduto + costo per la produzione di servizi;
valore dei beni strumentali;
spese per lavoro dipendente;
spese per acquisti di servizi;
valore medio del magazzino1.
Nella predisposizione della tabella succitata relativamente agli
studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2004, per ciascuna
impresa, ognuna delle variabili contabili e' stata rapportata ai
ricavi; per singolo studio di settore, e' stata analizzata la
distribuzione delle incidenze di ciascuna variabile2 sui ricavi ed e'
stato scelto il valore mediano di tale distribuzione.
L'elaborazione e' stata condotta:
sui dati contenuti nei questionari utilizzati per la
definizione degli studi di settore;
sui dati contenuti nei modelli per l'applicazione degli studi
di settore presenti in Unico nel caso in cui gli studi di settore
sono stati oggetto di evoluzione.
Nell'allegato 3 viene riportata la tabella degli studi di settore
in vigore dall'anno d'imposta 2004 con i valori delle incidenze delle
variabili sui ricavi.
1) Il valore medio del magazzino e' pari a (esistenze iniziali +
rimanenze finali)/2. Le esistenze iniziali e le rimanenze finali si
riferiscono "a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale".
2) Nell'analisi sono stati considerati solo i soggetti che hanno
valorizzato il dato contabile.
Allegato 3
Allegato pag. 13
Allegato pag. 14