GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 118 DEL 23/5/2005

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 4 marzo 2005 
Recepimento   della   direttiva   2004/16/CE  della  Commissione  del
12 febbraio 2004, che fissa le modalita' di prelievo dei campioni e i
metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei
prodotti alimentari confezionati in contenitori di metallo.
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista  la  direttiva  2004/16/CE  della Commissione del 12 febbraio
2004  che  fissa  le modalita' di prelievo dei campioni e i metodi di
analisi  per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti
alimentari in scatola;
  Visto  il Regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo
2001  che  definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti
nelle derrate alimentari;
  Visto   il   Regolamento  CE  n.  242/2004  della  Commissione  del
12 febbraio  2004 recante modifica del regolamento CE n. 466/2001 per
quanto  riguarda  la  presenza  di  stagno  inorganico  nelle derrate
alimentari;
  Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327 ed in particolare l'art. 9;
  Visto  il parere della Commissione per la determinazione dei metodi
ufficiali  di  analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962,
n. 283, espresso nella seduta del 29 novembre 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  controllo  ufficiale  dei  tenori  di  stagno  nei prodotti
alimentari   confezionati  in  contenitori  di  metallo  deve  essere
effettuato  secondo  i metodi di campionamento e di analisi riportati
negli allegati al presente decreto, parte integrante dello stesso.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 4 marzo 2005

                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2005
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 263
                                                           Allegato 1

METODI DI PRELIEVO DEI CAMPIONI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE
    DI STAGNO NEI PRODOTTI ALIMENTARI IN CONTENITORI DI METALLO.

1. Oggetto e campo di applicazione.
    I  campioni destinati al controllo ufficiale del tenore di stagno
nei prodotti alimentari confezionati in contenitori di metallo devono
essere prelevati secondo le modalita' di seguito elencate. I campioni
globali   cosi'   ottenuti  saranno  ritenuti  rappresentativi  della
partita. La conformita' con i livelli massimi fissati dal regolamento
(CE)  n. 242/2004 della Commissione viene stabilita in base al tenore
riscontrato nei campioni di laboratorio.
2. Definizioni.
    2.1. Partita: quantitativo di prodotto alimentare identificabile,
consegnato  in  un  unica  volta,  per  il  quale e' stata accertata,
dall'addetto  al  controllo ufficiale, la presenza di caratteristiche
comuni,  quali  l'origine,  la  varieta',  il tipo di imballaggio, il
confezionatore, lo spedizioniere e il marchio.
    2.2.   Sottopartita:   porzione  di  una  partita  designata  per
l'applicazione  delle  modalita'  di  prelievo. Ciascuna sottopartita
deve essere fisicamente separata e identificabile.
    2.3.  Campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in
un solo punto della partita o della sottopartita.
    2.4.   Campione  globale:  campione  ottenuto  riunendo  tutti  i
campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.
    2.5.  Campione di laboratorio: campione destinato al laboratorio,
ricavato  dal  campione globale, da suddividere in cinque aliquote da
destinare alle analisi.
    2.6.  Aliquota:  porzione  ottenuta dal campione di laboratorio e
corrispondente ad un quinto del campione di laboratorio.
3. Disposizioni generali.
    3.1. Personale.
    Il  prelievo  dei  campioni  deve  essere effettuato da personale
qualificato  che  deve  operare  secondo  le  modalita'  del presente
allegato.
    3.2. Prodotto da campionare.
    Ciascuna  partita  da  controllare  e'  oggetto  di campionamento
separato.
    3.3. Precauzioni da prendere.
    Durante  il  campionamento  e  la  preparazione  dei  campioni di
laboratorio  e'  necessario  evitare  qualsiasi  condizione che possa
modificare  il  tenore  di  stagno  e  compromettere  l'analisi  o la
rappresentativita' del campione globale.
    3.4. Preparazione dei campioni elementari.
    I   campioni  elementari  devono  essere  prelevati,  per  quanto
possibile,  in  vari  punti  distribuiti  casualmente nella partita o
sottopartita. Qualsiasi deroga a tale norma deve essere segnalata nel
verbale di cui al punto 3.8.
    3.5. Preparazione del campione globale.
    Il campione globale deve avere il peso di almeno un chilo, a meno
che  cio'  non  sia  possibile,  come  nel  caso  di campionamento di
prodotti  alimentari  in  confezioni singole. In quest'ultimo caso si
applicano le disposizioni della tabella 2.
    3.6. Preparazione del campione di laboratorio.
    Il  campione  di  laboratorio  deve  essere suddiviso in aliquote
uguali  conformemente alle disposizioni di cui ai punti 3.7 e 3.8 del
presente allegato.
    3.7. Preparazione delle aliquote.
    Le   dimensioni  di  ciascuna  aliquota  devono  essere  tali  da
consentire almeno lo svolgimento di analisi in duplicato.
    Ogni  aliquota  deve essere collocata in un recipiente pulito, di
materiale  inerte,  che  la  protegga  adeguatamente contro qualsiasi
fattore  di  contaminazione,  da  perdita di analiti per assorbimento
nella parete interna del recipiente e dai danni che potrebbero essere
causati dal trasporto o dalla conservazione.
    3.8. Sigillatura ed etichettatura delle aliquote.
    Ogni   aliquota   viene   sigillata  sul  luogo  del  prelievo  e
identificata  secondo  le  modalita' del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  327/1980. Per ciascun prelievo di campione, si redige
un verbale di campionamento che consenta di identificare con certezza
la  partita  campionata, la data e il luogo di campionamento, nonche'
qualsiasi   informazione   supplementare   che   possa  essere  utile
all'analista.
4. Modalita' di prelievo.
    Il metodo di campionamento deve garantire che il campione globale
sia rappresentativo della partita che deve essere controllata.
    4.1. Numero di campioni elementari.
    Il  numero  minimo  di  campioni  elementari  da  prelevare dalla
partita e' indicato nella tabella I.

                                                            Tabella 1

       Numero di confezioni (campioni elementari) da prelevare

=====================================================================
Numero di confezioni della partita       |Numero di confezioni
=====================================================================
1 - 25                                   |almeno 1 confezione
26 - 100                                 |almeno 2 confezioni
maggiore di 100                          |5 confezioni

    Se  il  risultato  della  prova e' inferiore ma vicino al livello
massimo  stabilito  dal  regolamento  (CE)  n.  242/2004, puo' essere
necessario  effettuare  ulteriori  indagini,  tenuto  che i tenori si
riferiscono al contenuto della singola confezione, ma le analisi sono
state effettuate sul campione globale.
    4.2. Campionamento a livello del commercio al dettaglio.
    Il  campionamento dei prodotti alimentari a livello del commercio
al  dettaglio va effettuato rispettando le disposizioni di cui sopra.
Se  cio' non fosse possibile, si puo' ricorrere ad altre procedure di
campionamento   altrettanto  efficaci  -  purche'  sia  garantita  la
rappresentativita' della partita campionata.
5. Conformita' della partita.
    Il  laboratorio  deputato  al controllo ufficiale deve effettuare
almeno due analisi indipendenti e calcolare la media dei risultati.
    La partita e' conforme se la media dei risultati, corretti per il
fattore  di  recupero,  non  supera  il  tenore massimo stabilito dal
regolamento (CE) n. 242/2004 tenuto conto dell'incertezza di misura.
    La  partita  non e' conforme se la media corretta per il recupero
supera  il  tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 242/2004
oltre ogni ragionevole dubbio tenuto conto dell'incertezza di misura.
                                                           Allegato 2

PREPARAZIONE  DEL  CAMPIONE  E  CRITERI RELATIVI AI METODI DI ANALISI
IMPIEGATI  NEL  CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI STAGNO NEI PRODOTTI
         ALIMENTARI CONFEZIONATI IN CONTENITORI DI METALLO.

1. Precauzioni.
    E'  innanzitutto  necessario  ottenere un campione di laboratorio
(aliquota) rappresentativo ed omogeneo.
    L'analista  deve  assicurarsi  che  i campioni non si contaminino
durante  la  loro  preparazione.  Se possibile, e' preferibile che le
apparecchiature  che  entrano in contatto con il campione siano fatte
di  materiali  inerti,  per  esempio  di plastica come polipropilene,
PTFE,  ecc., e che siano pulite con acido per rendere minimi i rischi
di  contaminazione. Possono essere usate lame in acciaio inossidabile
di alta qualita'.
    Esistono   numerose   procedure  specifiche  che  possono  essere
utilizzate per la determinazione dello stagno nei prodotti alimentari
di  cui  al  regolamento n. 242/2004. Quelle descritte nella norma EN
13804,  "Foodstuffs  -  Determination of Trace Elements - Performance
Criteria  and  General Considerations", CEN, Rue de Stassart 36, 13 -
1050   Brussels,   sono   soddisfacenti,   ma  altre  possono  essere
altrettanto valide.
2. Trattamento del campione globale.
    Il  campione  globale  viene macinato finemente e accuratamente e
mescolato,  utilizzando un metodo che garantisca una omogeneizzazione
completa.
    Solo  campioni  omogeneizzati  molto  finemente  danno  risultati
riproducibili.
3. Suddivisione del campione globale in aliquote.
    Si  applicano  le  modalita'  previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1980, n. 327.
4. Metodo  delle  analisi di laboratorio e requisiti di controllo del
laboratorio.
    4.1. Definizioni.
    Alcune   delle   definizioni   piu'   comunemente  usate  che  il
laboratorio dovra' utilizzare sono indicate qui di seguito:

r= Ripetibilita',  valore  al  di sotto del quale e' lecito presumere
che la differenza assoluta fra risultati di singole prove ottenuti in
condizioni   di   ripetibilita'   (cioe',   stesso  campione,  stesso
operatore,  stesso  apparecchio, stesso laboratorio, breve intervallo
di  tempo),  rientri  in  una specifica probabilita' (generalmente il
95%), e quindi r = 2,8r x Sr
Sr= deviazione   standard,   calcolata   dai  risultati  ottenuti  in
condizioni di ripetibilita'.
RSDr= deviazione  standard  relativa, calcolata da risultati ottenuti
in  condizioni  di  ripetibilita' [(Sr/X)x 100], in cui X e' la media
dei risultati ottenuti.
R= riproducibilita', valore al di sotto del quale e' lecito presumere
che  la  differenza  assoluta  fra  i  risultati delle singole prove,
ottenute  in  condizioni  di  riproducibilita'  (cioe',  su materiali
identici ottenuti da operatori in diversi laboratori, mediante metodo
di  prova  standardizzato)  rientri  in  una  specifica  probabilita'
(generalmente il 95%); R = 2,8 x Sr.
SR= deviazione   standard,   calcolata   da   risultati  ottenuti  in
condizioni di riproducibilita'.
RDSR= deviazione  standard  relativa, calcolata da risultati ottenuti
in condizioni di riproducibilita' [(SR/X) x 100].
HORRATr= il  valore  RSDr  determinato  diviso  per  il  valore  RSDr
calcolato dall'equazione di Horwitz assumendo r = 0,66R.
HORRATR= il  valore  di  RSDR  determinato  diviso per il valore RSDR
calcolato dall'equazione di Horwitz.
U= l'incertezza  ampliata che, applicando un fattore di confidenza di
2, da' un livello di sicurezza del 95% circa.
    4.2. Requisiti generali.

    I  metodi  di  analisi  utilizzati  per il controllo dei prodotti
alimentari devono essere conformi alle disposizioni di cui ai punti 1
e  2  dell'allegato  della  direttiva  85/591/CEE  del Consiglio, del
20 dicembre  1985, concernente l'istituzione di modalita' di prelievo
dei  campioni  e  di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei
prodotti destinati all'alimentazione umana.
    4.3. Requisiti specifici.
    Se a livello comunitario non e' prescritto alcun metodo specifico
per  la  determinazione  del tenore di stagno nei prodotti alimentari
confezionati,  i  laboratori  possono  scegliere  qualsiasi  metodo a
condizione  che  esso  rispetti i parametri della tabella 1. L'ideale
sarebbe  che  la  convalida  comprenda  un  materiale  di riferimento
certificato.

                                                            Tabella 1

   Parametri di riferimento (dei metodi di analisi per lo stagno)

=====================================================================
Parametro                |Valore/commento
=====================================================================
                         | Prodotti alimentari di cui al regolamento
Applicabilita'           |(CE) n. 242/2004
---------------------------------------------------------------------
Limite di rilevazione    | Non piu' di 5 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Limite di quantificazione| Non piu' di 10 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
                         | Valori di Horrat(base r), o di HORRAT(base
                         |R) inferiori a 1,5 nella prova di
Precisione               |validazione
---------------------------------------------------------------------
Recupero                 | 80%-105% (studi collaborativi)
---------------------------------------------------------------------
Specificita'             | Senza interferenze di matrice o spettro

    4.3.1. Criteri di prestazione.
    Per valutare l'idoneita' del metodo d'analisi il laboratorio puo'
calcolare l'incertezza massima standard con la seguente formula:


VEDERE ALLEGATO

Formula pag. 18



Uf= incertezza massima standard
LOD= limite di rilevazione del metodo
C= concentrazione che presenta un interesse

    Il  metodo  di  analisi  puo'  essere  utilizzato se l'incertezza
stimata e' inferiore o uguale all'incertezza massima standard.
    4.4. Calcolo del fattore di recupero.
    Il   risultato  analitico  sul  rapporto  di  prova  puo'  essere
riportato,  in  forma  corretta  o  meno  per il fattore di recupero.
Devono essere, comunque, indicati il modo in cui e' stato espresso il
risultato analitico e il fattore di recupero.
    Le  prove  di  recupero  possono  essere  effettuate  seguendo le
"ISO/AOAC/IUPAC   Harmonised  Guidelines  for  the  Use  of  Recovery
Information in Analytical Measurement".
    Il  risultato dell'analisi va riportato come x +/- U, in cui x e'
il risultato analitico e U e' l'incertezza di misura.
    4.5. Norme di qualita' del laboratorio.
    I  laboratori  devono  conformarsi  alle disposizioni del decreto
legislativo   del   26 maggio   1997,   n.   156  riguardante  misure
supplementari   in   merito   al  controllo  ufficiale  dei  prodotti
alimentari.
    4.6. Altre considerazioni per l'analisi test di competenza.
    Partecipazione  ad  adeguati programmi di prova della competenza,
conformi  all'"International  Harmonised Protocol for the Proficiency
Testing    of   (Chemical)   Analytical   Laboratories",   sviluppato
nell'ambito di IUPAC/ISO/AOAC.
    Taluni  programmi  comprendono specificatamente la determinazione
del  tenore  di  stagno  nei  prodotti  alimentari e si raccomanda di
partecipare  ad  essi  piuttosto  che  a  programmi  generali volti a
determinare il tenore dei metalli nei prodotti alimentari.
    Controlli di qualita' interni.
    I  laboratori  devono  dimostrare  di aver istituito procedimenti
interni   di   controllo   della   qualita'   come,  ad  esempio,  le
"ISO/AOAC/IUPAC  International  Harmonised  Guidelines  for  Internal
Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories".
    Preparazione del campione.
    Si  porra'  la  massima  cura nel far si' che tutto lo stagno del
campione  rientri  nella  soluzione  per  l'analisi,  garantendo,  in
particolare,  che  il  procedimento  di dissoluzione del campione sia
tale  che  nessuna  specie  idrolizzata  Sn+4  sia  precipitata (come
l'ossido di stagno SnO2, Sn(OH)4, SnO2.H20).
    Conservare  i campioni preparati in 5 mol/l HCl. Poiche' il SnCl4
e'  assai  volatile;  le  soluzioni  cosi' ottenute non devono essere
portate ad ebollizione.


fp05-gr05