UNIVERSITA' DI PALERMO
DECRETO RETTORALE 29 novembre 2005
Modificazioni allo statuto.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli
articoli 6, comma 9, e 16;
Visto il proprio decreto n. 601 del 12 luglio 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del
31 luglio 2000, con il quale e' stato emanato lo statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 83 del 13 gennaio 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del
31 gennaio 2001, con il quale sono state emanate modifiche allo
statuto;
Visto il proprio decreto n. 1796 del 4 dicembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del
21 dicembre 2001, con il quale sono state emanate ulteriori modifiche
allo statuto;
Visto il proprio decreto n. 1038 del 23 luglio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del
12 agosto 2002, con il quale sono state emanate ulteriori modifiche
allo statuto;
Visto il proprio decreto n. 74 del 22 gennaio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 febbraio
2003, con il quale sono state emanate ulteriori modifiche allo
statuto;
Visto il proprio decreto n. 709 del 27 maggio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno
2003, con il quale sono state emanate ulteriori modifiche allo
statuto;
Visto il proprio decreto n. 2096 del 15 aprile 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 aprile
2005, con il quale sono state emanate ulteriori modifiche allo
statuto;
Viste le delibere del senato accademico del 17 gennaio e
26 settembre 2005;
Vista la nota del 10 novembre 2005, prot. 4331, con la quale il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca comunica
di non avere osservazioni da formulare sulla suddetta modifica di
statuto;
Visto l'art. 49 dello statuto vigente;
Decreta:
E' emanata la seguente modifica allo statuto dell'Universita' degli
studi di Palermo:
Parte II
ORGANI E STRUTTURA DELL'UNIVERSITA'
(Omissis).
Capo II
Strutture didattiche e di ricerca e organi relativi
(Omissis).
Art. 23.
Giunta di dipartimento
1. La Giunta:
a) dispone, per gli importi stabiliti dal regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita',
l'acquisto di materiale anche bibliografico, di strumenti,
attrezzature ed arredi, nonche' l'esecuzione di lavori o la fornitura
di servizi;
b) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di
assegnazione del personale tecnico-amministrativo necessarie per il
funzionamento del Dipartimento da inoltrare al senato accademico;
c) predispone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento;
d) predispone annualmente una relazione sulle attivita' svolte
dal Dipartimento da allegare al conto consuntivo;
e) elabora i bilanci consuntivi e preventivi del Dipartimento da
sottoporre al consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta e' composta da almeno tre professori ordinari, di
ruolo o fuori ruolo, tre professori associati di ruolo e fuori ruolo
e due ricercatori ed un rappresentante del personale tecnico ed
amministrativo, oltre che dal direttore e dal segretario
amministrativo, quest'ultimo con voto deliberativo. Qualora tali
rappresentanze vengano elevate dovranno essere mantenute le stesse
proporzioni. Se nel Dipartimento i soggetti appartenenti a taluna
delle categorie sopra indicate fossero presenti in misura inferiore a
quella prevista per la composizione della Giunta, quest'ultima non
viene costituita e le sue funzioni vengono svolte dal consiglio di
Dipartimento. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto
limitato nell'ambito delle singole componenti.
Palermo, 29 novembre 2005
Il rettore: Silvestri